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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 02/12/2024, n. 4882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4882 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
-Sezione Terza Minori-
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Gustavo Nanni Presidente
dott. Francesco Rinaldi Giudice
dott. Andrea Marchesi Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 10843/2023 R.G. promossa da c.f. (avv.ti MANCINI MANUELA e CAFFETTO Parte_1 C.F._1
METILDE)
RICORRENTE
contro
c.f. CP_1 C.F._2
RESISTENTE-CONTUMACE con l'intervento del
Pubblico Ministero, in sede
***
«oggetto: provvedimenti ex artt. 337 bis e ss. c.c. riguardo a figlio nato fuori del matrimonio»
***
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente, come da note scritte depositate in data 2/10/2024: “disporre sin da ora l'affido esclusivo del minore al padre per i motivi tutti riportati nella relazione dei servizi. Il padre nulla oppone alla organizzazione strutturata degli incontri tra la madre e il figlio e al Per_1 monitoraggio della coppia genitoriale sulle competenze individuali. Concorda con la necessità di mantenere un supporto psicologico a . […] Chiede che la misura dell'assegno sia Per_1 determinato dal giudice in misura non inferiore ad € 200,00 mensili con rivalutazione ISTAT oltre al 50% delle spese come da protocollo del Tribunale di Brescia. […] Si chiede sin da ora condanna
1 alle spese di lite sia del procedimento cautelare, in relazione alla soccombenza della signora
sia del presente procedimento” Pt_1
OSSERVA
Con ricorso depositato in data 8/9/2023, parte ricorrente ha adito l'intestato Tribunale deducendo di avere instaurato una relazione more uxorio con la sig.ra unione dalla quale è nato il CP_1 figlio (n. 5/5/2012), riconosciuto da entrambi i genitori. Per_1
Il ricorrente ha allegato che , pur risultando formalmente residente presso la madre insieme Per_1 Pers Contr alle sorelle minori (n. 18/3/2018) e (n. 21/1/2020), nate dall'unione della sig. on Per_2
l'attuale compagno sig. , è di fatto collocato presso il padre, frequentando la madre Persona_4
a weekend alternati e un paio di volte alla settimana presso l'abitazione dei nonni materni.
Il sig. ha inoltre precisato che, dietro sua iniziativa, il nucleo familiare è stato preso in carico Pt_1 Contr dai Servizi Sociali, i quali hanno rilevato criticità rispetto alla sig.ra al suo attuale compagno con particolare riferimento all'inadeguatezza dell'ambiente domestico per i minori ivi residenti.
Ha quindi chiesto, anche in via indifferibile: i) l'affido esclusivo del minore al padre, ii) visite come da calendario stabilito dai Servizi sociali e iii) un assegno di mantenimento a carico della madre pari
€ 100,00/mese, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Respinta l'istanza ex art. 473-bis.15 c.p.c. (cfr. decreto dell'11/9/2023) e acquisito il fascicolo relativo al procedimento pendente avanti la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni (n.
242/2023), all'udienza del 22/4/2024 il ricorrente ha rappresentato che il minore risiede stabilmente presso il padre da ottobre 2023 e che la madre nulla versa in favore della prole. Ha quindi chiesto di Contr porre a carico della sig.ra n contributo mensile per il mantenimento di pari ad € 200,00. Per_1
Quanto agli incontri, ha precisato che vede la madre il sabato dalle ore 11:00 alle ore 14:00. Per_1
In tale sede sono stati adottati in via temporanea ed urgente i seguenti provvedimenti: “dispone, in via provvisoria, che la resistente contribuisca al mantenimento del minore in via indiretta, mediante il pagamento al ricorrente della somma mensile di euro 200,00, in via anticipata entro il giorno quindici di ogni mese, soggetta a rivalutazione secondo gli indici istat;
le spese straordinarie saranno ripartire tra i genitori nella misura del 50% ciascuno e regolate secondo il protocollo adottato da questo Tribunale;
dispone che i Servizi Sociali incaricati provvedano a organizzare gli incontri madre figlio nei termini dagli stessi suggeriti, con facoltà di alternare la domenica al sabato”, conferendo altresì incarico alla Guardia di Finanza di accertare la situazione patrimoniale e reddituale della resistente.
La causa è stata istruita attraverso il monitoraggio dei Servizi sociali e l'espletamento di indagini tributarie, acquisite le quali è stata rimessa al Collegio ai fini della decisione ai sensi dell'art. 473- bis.22, ultimo comma, c.p.c..
***
1. Sull'affidamento del minore
Parte ricorrente ha chiesto disporsi l'affido esclusivo del minore al padre.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha specificato che: “in tema di affidamento dei figli minori, la scelta dell'affidamento ad uno solo dei genitori, da effettuarsi in base all'interesse prevalente morale e materiale della prole, deve essere sostenuta non solo dalla verifica della idoneità o inidoneità genitoriale di entrambi i genitori, ma anche e, soprattutto, dalla considerazione delle
2 ricadute che la decisione sull'affidamento avrà nei tempi brevi e medio lunghi, sulla vita dei figli”
(cfr. Cass. Civ., n. 21425/2022).
La Suprema Corte valorizza quindi due distinti profili: a) l'indagine sulla idoneità genitoriale delle parti;
b) le ricadute che la scelta del modulo di affido può avere sul minore in prospettiva futura.
Ebbene quanto al primo profilo, attinente all'idoneità genitoriale, i Servizi sociali hanno dato atto dell'atteggiamento scostante della madre che, a far data dal mese di gennaio 2024, ha iniziato a non presentarsi agli incontri con il figlio, adducendo giustificazioni a volte poco convincenti per il minore stesso, e ha mantenuto sporadici contatti telefonici con . Per_1
Neppure è trascurabile la circostanza che l'ambiente domestico materno sia totalmente inadeguato ad ospitare il minore, il quale “di sua spontanea volontà ha riferito che non c'è spazio per lui dalla mamma e lui non vorrebbe abitarci perché non gli piace, la casa è troppo disordinata […], dichiara di temere che possano accadere incidenti domestici data la precarietà dei lavori in corso di ristrutturazione” (cfr. rel. 6/6/2023). Per tale ragione non ha mai risieduto presso l'immobile Per_1 della madre nei giorni di sua spettanza, dovendosi piuttosto recare nell'abitazione dei nonni materni.
Quanto al rapporto madre-figlio, è emerso che “la dinamica affettivo relazionale con la figura materna sembra pressoché assente. Per questo fatto il minore dichiara la propria preoccupazione e tristezza esprimendo una importante sofferenza mista ad angoscia dettata dalla assenza fisica e psicologica della madre” (cfr. rel.15/1/2024).
Il disinteresse materno si è altresì manifestato sul piano economico, nulla avendo mai corrisposto in favore del figlio disattendendo anche il provvedimento emesso da questo Tribunale in data 24/4/2024.
A riprova di tale condotta trascurante milita anche il contegno processuale della resistente la quale, ancorché regolarmente notiziata della pendenza del giudizio (cfr. deposito del 19/2/2024), non ha inteso costituirsi e fornire la propria versione dei fatti. Al riguardo, si rammenta che nei procedimenti di famiglia in cui sono coinvolti interessi di soggetti terzi, quali sono quelli della prole, la contumacia del genitore non ha in sé carattere neutrale, bensì costituisce indice di indifferenza verso la sorte dei beni giuridici coinvolti e può assumere valore di argomento a sostegno della verosimiglianza della Contr prospettazione avversaria. Nel caso di specie, alla condotta della sig.ra eve essere attribuito il predetto valore.
Venendo all'esame della capacità genitoriale paterna, dal monitoraggio è emerso che il sig. Pt_1
“appare sempre maggiormente investit[o] da parte del minore e risulta essere l'elemento costante e di sicurezza di cui necessita: il signor si mostra infatti adeguatamente rispondente Per_1 Pt_1 ai bisogni del figlio, ed è apparso collaborante e attento alle indicazioni educative del servizio a lui offerte […]. La dinamica padre figlio […] rimanda un clima di relazione genitoriale appropriata evidenziando un importante scatto maturativo e responsabile da parte del signor nella Pt_1 capacità di dilazionare le gratificazioni e gestire aspetti normativi in modo adeguato” (cfr. rel. 2/9/2024).
Anche l'ambiente domestico paterno risulta, inoltre, rispondente ai fabbisogni del minore il quale dispone di adeguati spazi a sé riservati.
Quanto alle ricadute relative alla scelta del modulo di affido in prospettiva futura, si osserva che, a Contr far data dallo scorso gennaio, la sig.ra i è sostanzialmente disinteressata del figlio, limitandosi a sporadiche telefonate, e nulla ha mai corrisposto in favore di dei cui fabbisogni si è pertanto Per_1 fatto carico esclusivamente il padre.
3 Sulla scorta di tali rilievi, oltreché delle conclusioni formulate dai Servizi nella relazione del 2/9/2024, va pertanto disposto l'affidamento esclusivo del figlio minore alla parte ricorrente con estensione della responsabilità genitoriale del padre all'assunzione anche delle scelte di maggiore interesse per la prole ai sensi dell'art. 337 quater comma terzo c.c., conservando l'attuale collocamento presso il sig. Pt_1
2. Frequentazioni madre-figlio
Quanto al diritto di visita, tenuto conto dell'età di e dell'assenza di contatti con la madre dal Per_1 Contr mese di gennaio 2024, si dispone che la sig.ra qualora intenda seriamente ripristinare un rapporto con il figlio, possa vederlo e tenerlo con sé secondo il calendario e le modalità che saranno eventualmente individuate dai Servizi Sociali competenti per territorio, previo accordo con il padre e tenuto conto degli impegni e della sensibilità del minore.
3. Sul mantenimento del minore
Le indagini tributarie espletate in corso di causa hanno evidenziato una sensibile disparità reddituale tra le parti.
Il sig. dispone di un reddito mensile medio netto, calcolato sulla media del triennio, pari ad Pt_1
€ 1.497,50 (i.e. mod. 730/2023: € 1.642,83 netti;
mod. 730/2022: € 1.474,25 netti;
mod. 730/2021: Contr 1.375,42 netti). Di contro, la sig.ra isulta titolare di un'impresa individuale (per la quale non ha tuttavia dichiarato redditi d'impresa) e detiene quote di partecipazione nella società del compagno anch'essa tuttavia inattiva. Ha dichiarato per l'anno 2021 un reddito lordo di € 12.216,00; nell'anno
2022 di € 8.560,00; nell'anno 2023 di € 6.011,00 (cfr. relazione G.d.F. del 17/5/2024). Nessuna delle parti ha documentato esborsi di sorta.
Al riguardo, si rammenta che: “L'obbligo dei genitori di mantenere i figli (artt. 147 e 148 cod. civ.) sussiste per il solo fatto di averli generati e prescinde da qualsivoglia domanda” (cfr. ex multis Cass. Civ. Sez. 1, n. 5652/2012) con l'ulteriore specificazione che l'eventuale condizione di disoccupazione ovvero di transeunte indisponibilità economica “non scrimina dall'obbligo di contribuzione, a meno che non si provi l'assoluta impossibilità di fare fronte alle obbligazioni attraverso la dimostrazione di una fruttuosa attivazione in tal senso” (cfr. Cass. Pen. Sez. 6, n. 39411/2017).
Alla luce di tali considerazioni, tenuto conto dell'età di , delle sue esigenze e dell'assenza di Per_1 mantenimento diretto da parte della madre, si stima congruo confermare il contributo di € 200,00 posto carico della resistente in via provvisoria e da corrispondersi entro il giorno 15 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale su base Istat.
Nell'assegno di mantenimento non sono comprese le spese straordinarie che vengono individuate secondo il Protocollo in uso presso questo Tribunale e che possono essere sostenute dal genitore affidatario, indipendentemente dal consenso dell'altro genitore. Resta ferma, in caso di dissenso del genitore non affidatario, la valutazione giudiziale del rifiuto e, quindi, della rispondenza della spesa all'interesse del minore mediante un raffronto tra la commisurazione dell'entità di essa rispetto all'utilità derivante al figlio e la sostenibilità della spesa stessa rapportata alle condizioni economiche dei genitori (Cass. Civ., Sez. VI, 3/2/2016, n. 2127; Cass. Civ., Sez. VI, 30/7/2015, n. 16175).
Tali spese sono, in ogni caso, da: a) documentare;
b) suddividere tra i genitori in ragione del 50% ciascuno;
c) corrispondere al genitore affidatario che le anticipa entro quindici (15) gg. dalla richiesta documentata a mezzo bonifico bancario con accredito su conto corrente il cui codice Iban verrà indicato nella richiesta.
4
4. Sulle spese processuali
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo per una causa di valore indeterminabile in base alla nota spese depositata.
Non si fa luogo invece ad alcuna autonoma liquidazione con riferimento alla richiesta di adozione dei provvedimenti indifferibili, non potendosi configurare l'istanza formulata ex art. 473-bis.15 c.p.c. quale autonomo procedimento cautelare in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella controversia rubricata al n.10843/2023R.G., ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
dispone l'affidamento esclusivo del figlio minore (n. 5/5/2012) al padre, con collocamento Per_1 prevalente presso quest'ultimo ed estensione della responsabilità genitoriale all'assunzione delle decisioni di maggiore interesse per la prole ai sensi dell'art. 337 quater, comma 3, c.c.;
dispone che la resistente possa frequentare il minore come meglio specificato in parte motiva;
dispone che, con decorrenza dalla data della domanda e detratte le somme eventualmente corrisposte per il medesimo titolo, la madre contribuisca al mantenimento del figlio versando al padre, entro il giorno quindici (15) di ogni mese, la somma di € 200,00, rivalutabile annualmente secondo indici
Istat. Nell'assegno di mantenimento non sono comprese le spese straordinarie, da ripartire al 50% fra i genitori, disciplinate secondo il «Protocollo d'intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli» di questo Tribunale, sottoscritto in data 14/7/2016;
condanna parte resistente al rimborso delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in complessivi € 2.906,00 (di cui € 851,00 per la fase di studio;
€ 602,00 per la fase introduttiva;
€
1.453,00 per la fase decisionale), oltre al 15% a titolo di spese generali, iva, cpa e accessori di legge se ed in quanto dovuti;
dispone che i Servizi Sociali del Comune di Montichiari provvedano ad attivare e/o proseguire, in via amministrativa, un servizio di monitoraggio a sostegno del nucleo famigliare per la durata massima di anni due con invito a comunicare tempestivamente eventuali situazioni di potenziale pregiudizio per il minore alla competente Procura della Repubblica presso il Tribunale per i
Minorenni (n. 242/2023 Reg. Aff. Civ. - P.M. dott. I. Rolfi).
Così deciso in Brescia nella Camera di consiglio del giorno 28/11/2024.
Si comunichi alle parti e ai Servizi sociali di Montichiari (BS).
Il Presidente Il giudice relatore
Gustavo Nanni Andrea Marchesi
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
-Sezione Terza Minori-
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Gustavo Nanni Presidente
dott. Francesco Rinaldi Giudice
dott. Andrea Marchesi Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 10843/2023 R.G. promossa da c.f. (avv.ti MANCINI MANUELA e CAFFETTO Parte_1 C.F._1
METILDE)
RICORRENTE
contro
c.f. CP_1 C.F._2
RESISTENTE-CONTUMACE con l'intervento del
Pubblico Ministero, in sede
***
«oggetto: provvedimenti ex artt. 337 bis e ss. c.c. riguardo a figlio nato fuori del matrimonio»
***
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente, come da note scritte depositate in data 2/10/2024: “disporre sin da ora l'affido esclusivo del minore al padre per i motivi tutti riportati nella relazione dei servizi. Il padre nulla oppone alla organizzazione strutturata degli incontri tra la madre e il figlio e al Per_1 monitoraggio della coppia genitoriale sulle competenze individuali. Concorda con la necessità di mantenere un supporto psicologico a . […] Chiede che la misura dell'assegno sia Per_1 determinato dal giudice in misura non inferiore ad € 200,00 mensili con rivalutazione ISTAT oltre al 50% delle spese come da protocollo del Tribunale di Brescia. […] Si chiede sin da ora condanna
1 alle spese di lite sia del procedimento cautelare, in relazione alla soccombenza della signora
sia del presente procedimento” Pt_1
OSSERVA
Con ricorso depositato in data 8/9/2023, parte ricorrente ha adito l'intestato Tribunale deducendo di avere instaurato una relazione more uxorio con la sig.ra unione dalla quale è nato il CP_1 figlio (n. 5/5/2012), riconosciuto da entrambi i genitori. Per_1
Il ricorrente ha allegato che , pur risultando formalmente residente presso la madre insieme Per_1 Pers Contr alle sorelle minori (n. 18/3/2018) e (n. 21/1/2020), nate dall'unione della sig. on Per_2
l'attuale compagno sig. , è di fatto collocato presso il padre, frequentando la madre Persona_4
a weekend alternati e un paio di volte alla settimana presso l'abitazione dei nonni materni.
Il sig. ha inoltre precisato che, dietro sua iniziativa, il nucleo familiare è stato preso in carico Pt_1 Contr dai Servizi Sociali, i quali hanno rilevato criticità rispetto alla sig.ra al suo attuale compagno con particolare riferimento all'inadeguatezza dell'ambiente domestico per i minori ivi residenti.
Ha quindi chiesto, anche in via indifferibile: i) l'affido esclusivo del minore al padre, ii) visite come da calendario stabilito dai Servizi sociali e iii) un assegno di mantenimento a carico della madre pari
€ 100,00/mese, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Respinta l'istanza ex art. 473-bis.15 c.p.c. (cfr. decreto dell'11/9/2023) e acquisito il fascicolo relativo al procedimento pendente avanti la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni (n.
242/2023), all'udienza del 22/4/2024 il ricorrente ha rappresentato che il minore risiede stabilmente presso il padre da ottobre 2023 e che la madre nulla versa in favore della prole. Ha quindi chiesto di Contr porre a carico della sig.ra n contributo mensile per il mantenimento di pari ad € 200,00. Per_1
Quanto agli incontri, ha precisato che vede la madre il sabato dalle ore 11:00 alle ore 14:00. Per_1
In tale sede sono stati adottati in via temporanea ed urgente i seguenti provvedimenti: “dispone, in via provvisoria, che la resistente contribuisca al mantenimento del minore in via indiretta, mediante il pagamento al ricorrente della somma mensile di euro 200,00, in via anticipata entro il giorno quindici di ogni mese, soggetta a rivalutazione secondo gli indici istat;
le spese straordinarie saranno ripartire tra i genitori nella misura del 50% ciascuno e regolate secondo il protocollo adottato da questo Tribunale;
dispone che i Servizi Sociali incaricati provvedano a organizzare gli incontri madre figlio nei termini dagli stessi suggeriti, con facoltà di alternare la domenica al sabato”, conferendo altresì incarico alla Guardia di Finanza di accertare la situazione patrimoniale e reddituale della resistente.
La causa è stata istruita attraverso il monitoraggio dei Servizi sociali e l'espletamento di indagini tributarie, acquisite le quali è stata rimessa al Collegio ai fini della decisione ai sensi dell'art. 473- bis.22, ultimo comma, c.p.c..
***
1. Sull'affidamento del minore
Parte ricorrente ha chiesto disporsi l'affido esclusivo del minore al padre.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha specificato che: “in tema di affidamento dei figli minori, la scelta dell'affidamento ad uno solo dei genitori, da effettuarsi in base all'interesse prevalente morale e materiale della prole, deve essere sostenuta non solo dalla verifica della idoneità o inidoneità genitoriale di entrambi i genitori, ma anche e, soprattutto, dalla considerazione delle
2 ricadute che la decisione sull'affidamento avrà nei tempi brevi e medio lunghi, sulla vita dei figli”
(cfr. Cass. Civ., n. 21425/2022).
La Suprema Corte valorizza quindi due distinti profili: a) l'indagine sulla idoneità genitoriale delle parti;
b) le ricadute che la scelta del modulo di affido può avere sul minore in prospettiva futura.
Ebbene quanto al primo profilo, attinente all'idoneità genitoriale, i Servizi sociali hanno dato atto dell'atteggiamento scostante della madre che, a far data dal mese di gennaio 2024, ha iniziato a non presentarsi agli incontri con il figlio, adducendo giustificazioni a volte poco convincenti per il minore stesso, e ha mantenuto sporadici contatti telefonici con . Per_1
Neppure è trascurabile la circostanza che l'ambiente domestico materno sia totalmente inadeguato ad ospitare il minore, il quale “di sua spontanea volontà ha riferito che non c'è spazio per lui dalla mamma e lui non vorrebbe abitarci perché non gli piace, la casa è troppo disordinata […], dichiara di temere che possano accadere incidenti domestici data la precarietà dei lavori in corso di ristrutturazione” (cfr. rel. 6/6/2023). Per tale ragione non ha mai risieduto presso l'immobile Per_1 della madre nei giorni di sua spettanza, dovendosi piuttosto recare nell'abitazione dei nonni materni.
Quanto al rapporto madre-figlio, è emerso che “la dinamica affettivo relazionale con la figura materna sembra pressoché assente. Per questo fatto il minore dichiara la propria preoccupazione e tristezza esprimendo una importante sofferenza mista ad angoscia dettata dalla assenza fisica e psicologica della madre” (cfr. rel.15/1/2024).
Il disinteresse materno si è altresì manifestato sul piano economico, nulla avendo mai corrisposto in favore del figlio disattendendo anche il provvedimento emesso da questo Tribunale in data 24/4/2024.
A riprova di tale condotta trascurante milita anche il contegno processuale della resistente la quale, ancorché regolarmente notiziata della pendenza del giudizio (cfr. deposito del 19/2/2024), non ha inteso costituirsi e fornire la propria versione dei fatti. Al riguardo, si rammenta che nei procedimenti di famiglia in cui sono coinvolti interessi di soggetti terzi, quali sono quelli della prole, la contumacia del genitore non ha in sé carattere neutrale, bensì costituisce indice di indifferenza verso la sorte dei beni giuridici coinvolti e può assumere valore di argomento a sostegno della verosimiglianza della Contr prospettazione avversaria. Nel caso di specie, alla condotta della sig.ra eve essere attribuito il predetto valore.
Venendo all'esame della capacità genitoriale paterna, dal monitoraggio è emerso che il sig. Pt_1
“appare sempre maggiormente investit[o] da parte del minore e risulta essere l'elemento costante e di sicurezza di cui necessita: il signor si mostra infatti adeguatamente rispondente Per_1 Pt_1 ai bisogni del figlio, ed è apparso collaborante e attento alle indicazioni educative del servizio a lui offerte […]. La dinamica padre figlio […] rimanda un clima di relazione genitoriale appropriata evidenziando un importante scatto maturativo e responsabile da parte del signor nella Pt_1 capacità di dilazionare le gratificazioni e gestire aspetti normativi in modo adeguato” (cfr. rel. 2/9/2024).
Anche l'ambiente domestico paterno risulta, inoltre, rispondente ai fabbisogni del minore il quale dispone di adeguati spazi a sé riservati.
Quanto alle ricadute relative alla scelta del modulo di affido in prospettiva futura, si osserva che, a Contr far data dallo scorso gennaio, la sig.ra i è sostanzialmente disinteressata del figlio, limitandosi a sporadiche telefonate, e nulla ha mai corrisposto in favore di dei cui fabbisogni si è pertanto Per_1 fatto carico esclusivamente il padre.
3 Sulla scorta di tali rilievi, oltreché delle conclusioni formulate dai Servizi nella relazione del 2/9/2024, va pertanto disposto l'affidamento esclusivo del figlio minore alla parte ricorrente con estensione della responsabilità genitoriale del padre all'assunzione anche delle scelte di maggiore interesse per la prole ai sensi dell'art. 337 quater comma terzo c.c., conservando l'attuale collocamento presso il sig. Pt_1
2. Frequentazioni madre-figlio
Quanto al diritto di visita, tenuto conto dell'età di e dell'assenza di contatti con la madre dal Per_1 Contr mese di gennaio 2024, si dispone che la sig.ra qualora intenda seriamente ripristinare un rapporto con il figlio, possa vederlo e tenerlo con sé secondo il calendario e le modalità che saranno eventualmente individuate dai Servizi Sociali competenti per territorio, previo accordo con il padre e tenuto conto degli impegni e della sensibilità del minore.
3. Sul mantenimento del minore
Le indagini tributarie espletate in corso di causa hanno evidenziato una sensibile disparità reddituale tra le parti.
Il sig. dispone di un reddito mensile medio netto, calcolato sulla media del triennio, pari ad Pt_1
€ 1.497,50 (i.e. mod. 730/2023: € 1.642,83 netti;
mod. 730/2022: € 1.474,25 netti;
mod. 730/2021: Contr 1.375,42 netti). Di contro, la sig.ra isulta titolare di un'impresa individuale (per la quale non ha tuttavia dichiarato redditi d'impresa) e detiene quote di partecipazione nella società del compagno anch'essa tuttavia inattiva. Ha dichiarato per l'anno 2021 un reddito lordo di € 12.216,00; nell'anno
2022 di € 8.560,00; nell'anno 2023 di € 6.011,00 (cfr. relazione G.d.F. del 17/5/2024). Nessuna delle parti ha documentato esborsi di sorta.
Al riguardo, si rammenta che: “L'obbligo dei genitori di mantenere i figli (artt. 147 e 148 cod. civ.) sussiste per il solo fatto di averli generati e prescinde da qualsivoglia domanda” (cfr. ex multis Cass. Civ. Sez. 1, n. 5652/2012) con l'ulteriore specificazione che l'eventuale condizione di disoccupazione ovvero di transeunte indisponibilità economica “non scrimina dall'obbligo di contribuzione, a meno che non si provi l'assoluta impossibilità di fare fronte alle obbligazioni attraverso la dimostrazione di una fruttuosa attivazione in tal senso” (cfr. Cass. Pen. Sez. 6, n. 39411/2017).
Alla luce di tali considerazioni, tenuto conto dell'età di , delle sue esigenze e dell'assenza di Per_1 mantenimento diretto da parte della madre, si stima congruo confermare il contributo di € 200,00 posto carico della resistente in via provvisoria e da corrispondersi entro il giorno 15 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale su base Istat.
Nell'assegno di mantenimento non sono comprese le spese straordinarie che vengono individuate secondo il Protocollo in uso presso questo Tribunale e che possono essere sostenute dal genitore affidatario, indipendentemente dal consenso dell'altro genitore. Resta ferma, in caso di dissenso del genitore non affidatario, la valutazione giudiziale del rifiuto e, quindi, della rispondenza della spesa all'interesse del minore mediante un raffronto tra la commisurazione dell'entità di essa rispetto all'utilità derivante al figlio e la sostenibilità della spesa stessa rapportata alle condizioni economiche dei genitori (Cass. Civ., Sez. VI, 3/2/2016, n. 2127; Cass. Civ., Sez. VI, 30/7/2015, n. 16175).
Tali spese sono, in ogni caso, da: a) documentare;
b) suddividere tra i genitori in ragione del 50% ciascuno;
c) corrispondere al genitore affidatario che le anticipa entro quindici (15) gg. dalla richiesta documentata a mezzo bonifico bancario con accredito su conto corrente il cui codice Iban verrà indicato nella richiesta.
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4. Sulle spese processuali
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo per una causa di valore indeterminabile in base alla nota spese depositata.
Non si fa luogo invece ad alcuna autonoma liquidazione con riferimento alla richiesta di adozione dei provvedimenti indifferibili, non potendosi configurare l'istanza formulata ex art. 473-bis.15 c.p.c. quale autonomo procedimento cautelare in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella controversia rubricata al n.10843/2023R.G., ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
dispone l'affidamento esclusivo del figlio minore (n. 5/5/2012) al padre, con collocamento Per_1 prevalente presso quest'ultimo ed estensione della responsabilità genitoriale all'assunzione delle decisioni di maggiore interesse per la prole ai sensi dell'art. 337 quater, comma 3, c.c.;
dispone che la resistente possa frequentare il minore come meglio specificato in parte motiva;
dispone che, con decorrenza dalla data della domanda e detratte le somme eventualmente corrisposte per il medesimo titolo, la madre contribuisca al mantenimento del figlio versando al padre, entro il giorno quindici (15) di ogni mese, la somma di € 200,00, rivalutabile annualmente secondo indici
Istat. Nell'assegno di mantenimento non sono comprese le spese straordinarie, da ripartire al 50% fra i genitori, disciplinate secondo il «Protocollo d'intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli» di questo Tribunale, sottoscritto in data 14/7/2016;
condanna parte resistente al rimborso delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in complessivi € 2.906,00 (di cui € 851,00 per la fase di studio;
€ 602,00 per la fase introduttiva;
€
1.453,00 per la fase decisionale), oltre al 15% a titolo di spese generali, iva, cpa e accessori di legge se ed in quanto dovuti;
dispone che i Servizi Sociali del Comune di Montichiari provvedano ad attivare e/o proseguire, in via amministrativa, un servizio di monitoraggio a sostegno del nucleo famigliare per la durata massima di anni due con invito a comunicare tempestivamente eventuali situazioni di potenziale pregiudizio per il minore alla competente Procura della Repubblica presso il Tribunale per i
Minorenni (n. 242/2023 Reg. Aff. Civ. - P.M. dott. I. Rolfi).
Così deciso in Brescia nella Camera di consiglio del giorno 28/11/2024.
Si comunichi alle parti e ai Servizi sociali di Montichiari (BS).
Il Presidente Il giudice relatore
Gustavo Nanni Andrea Marchesi
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