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Sentenza 16 gennaio 2024
Sentenza 16 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 16/01/2024, n. 1886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1886 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RO CE nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza l'ordinanza del 05/07/2023 del GIP TRIBUNALE di CROTONE udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI;
lette le conclusioni del PG che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso Penale Sent. Sez. 3 Num. 1886 Anno 2024 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: GAI EMANUELA Data Udienza: 20/12/2023 RITENUTO IN FATTO 1. L'avv. Pianese, difensore di IT CO ricorre per cassazione avverso l'ordinanza emessa, in data 05/07/2023, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Crotone che ha convalidato il provvedimento del Questore di Crotone del 03/07/2023, notificato in pari data al IT, con il quale applicava, oltre al divieto di accesso agli impianti sportivi, l'obbligo di presentazione presso il Commissariato di PS Giuliano- Villaricca in occasione di tutti gli incontri della squadra di calcio del Giuliano 1928, per la durata di 5 anni. 2.1. Con il primo motivo deduce la violazione di cui all'art. 606 comma 1, lett. c) cod.proc.pen. in relazione all'art. 6 comma 3 della I. n. 401 del 1989, 178 lett. c) cod.proc.pen. L'ordinanza impugnata sarebbe illegittima in quanto intervenuta prima della scadenza del termine di 48 ore dalla notifica del provvedimento del questore. Il 3 luglio 2023, alle 18:00, il provvedimento del Questore venivano notificato al IT, il 4 luglio 2023, alle 21:09, il difensore del IT inoltrava, alla casella pec del tribunale di Crotone, memoria e deduzioni, il 5 luglio 23 alle 10:05 il Gip del tribunale di Crotone convalidava le prescrizioni del Questore. Pertanto, l'ordinanza impugnata pronunciata prima della scadenza del termine dilatorio di 48 ore sarebbe nulla per violazione del diritto di difesa. 2.2. Con il secondo motivo deduce il vizio di omessa motivazione con riferimento alla rilevata incompatibilità tra il divieto di accesso e l'obbligo di presentazione, divieto di accesso anche alle zone limitrofe dello stadio nonché nelle vie di accesso tra cui vi è la via Barracano ove il IT è residente, come sollevata nella memoria difensiva. 2.3. Con il terzo motivo deduce il vizio di motivazione in relazione alla omessa motivazione sull'attualità e concretezza del pericolo tenuto conto che il daspo è stato applicato in ragione dell'accensione di un fumogeno per la durata di anni cinque in quanto già destinatario di un precedente daspo. 2.4. Con il quarto motivo deduce il vizio di motivazione riguardo alla differenza delle modalità dell'obbligo di presentazione disposto nel provvedimento del questore e quelle indicate nel provvedimento di convalida. 3. Il Procuratore generala ha depositato requisitoria scritta con cui ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato con limitato riguardo al terzo motivo. Il primo motivo di ricorso è infondato. Secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di misure per prevenire turbative nello svolgimento di manifestazioni 2 sportive, la convalida del provvedimento del questore impositivo dell'obbligo di presentazione all'autorità di polizia non può intervenire, a pena di nullità generale, prima dello scadere del termine di 48 ore concesso al destinatario per esaminare gli atti e presentare memorie;
tuttavia, ove l'interessato abbia comunque esercitato le proprie facoltà difensive, la mera inosservanza del predetto termine - avente valenza sostanziale e non meramente formale - non è idonea ad inficiare la legittimità dell'ordinanza di convalida (Sez. 3, n. 15973 del 04/03/2020, Belviso, Rv. 280796 - 01; Sez. 3, n. 13639 del 15/11/2019, Romagnolo, Rv. 278785 - 01). Il termine dilatorio, infatti, è funzionale a consentire il diritto di difesa e, quanto al caso in esame nel quale il ricorrente ha esercitato il diritto di difesa, avvenuto mediante la presentazione di una memoria difensiva, di cui il Giudice dà atto nel provvedimento impugnato, la mera inosservanza del termine delle 48 ore non può ritenersi idonea a inficiare la legittimità dell'ordinanza impugnata dovendosi attribuire al predetto termine delle 48 ore una valenza sostanziale e non meramente formale in un contesto nel quale non è stato allegato alcun pregiudizio. La mera inosservanza del termine dilatorio, in un contesto nel quale vi è stato il concreto esercizio del diritto di difesa attraverso la presentazione di memorie, come osservato da recenti pronunce di legittimità, non determina nullità e/o inefficacia del provvedimento impositivo di daspo in assenza di ulteriore concreto pregiudizio che nel caso in esame non è neppure prospettato. 2. Non è fondato neppure il secondo motivo di ricorso. Nella memoria difensiva depositata, che il Giudice ha valutato e disatteso ritenendo sussistente il presupposto applicativo del divieto di accesso nei luoghi ove si disputano incontri sportivi, per avere posto in essere una condotta (accensione di un fumogeno) riconducibile alle ipotesi previste dall'art. 6, legge 13 dicembre 1989, n. 401, si evidenziava l'incompatibilità del divieto di accesso nelle zone limitrofe allo stadio, tra cui era ricompresa la via ove risiede il ricorrente, unitamente all'obbligo di presentazione alla Commissariato di PS, per il cui adempimento il ricorrente sarebbe obbligato a violare il divieto di accesso. Occorre osservare che in tema di misure volte a prevenire i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive, solo la misura impositiva dell'obbligo di presentazione alla autorità di polizia è soggetta al controllo del giudice per le indagini preliminari, mentre nessun controllo il giudice deve e può effettuare in ordine al divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono le manifestazioni sportive, attesa la natura esclusivamente amministrativa di tale provvedimento (Sez. 3, n. 10977 del 28/01/2016, Balducci, Rv. 266488 - 01), ciò comporta che non vi è spazio, in questa sede, per rilevare l'omessa valutazione dell'incompatibilità del contenuto del divieto 3 di accesso in relazione all'ampiezza spaziale dello stesso, con l'obbligo di presentazione. 3. È fondato il terzo motivo di ricorso. I presupposti della convalida del provvedimento del Questore, impositivo del divieto di accesso alle manifestazioni sportive, c.d. daspo, e dell'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia in occasione dello svolgimento di manifestazioni sportive, sono: a) le ragioni di necessità ed urgenza che hanno indotto il Questore ad adottare il provvedimento;
b) la pericolosità concreta ed attuale del soggetto;
c) l'attribuibilità al medesimo delle condotte addebitate e la loro riconducibilità alle ipotesi previste dall'art. 6, legge 13 dicembre 1989, n. 401; d) la congruità della durata della misura (cfr. Sez. 3, n. 20789 del 15/04/2010, Beani, Rv. 247186; Sez. 3, n. 17753 del 06/03/2018, Fici, Rv. 272778). Il Giudice per le indagini preliminari, a fronte di una memoria difensiva volta a contestare specificamente le ragioni dell'applicazione della misura, ha affermato che sulla scorta degli accertamenti in atti era risultata dimostrata la condotta di accensione di un fumogeno "per supportare il tifo del settore ospiti e lasciato sulle gradinate" affermando la legittimità del provvedimento anche con riferimento alla determinazione delle zone in cui il prevenuto ha divieto di accesso. Ma del tutto assente è la motivazione sulla pericolosità concreta ed attuale del soggetto, necessaria anche nel caso di recidiva. Va ricordato che l'art. 6, comma quinto, della Legge 13 dicembre 1989, n. 401 (come modificato dal D.L. n. 119 del 2014, conv. in L. n. 146 del 2014) - nel prevedere che il divieto di accedere a manifestazioni sportive emesso nei confronti di soggetto già precedentemente sottoposto ad analoga misura sia sempre accompagnato dalla ulteriore prescrizione dell'obbligo di presentazione personale all'autorità di polizia in occasione delle competizioni, e che la durata del divieto e della prescrizione non sia inferiore a cinque e superiore, dal 10 agosto 2019 a dieci anni - non esime il giudice della convalida da una compiuta valutazione dei fatti indicati dall'autorità di P.S., al fine di verificare la riconducibilità delle condotte alle ipotesi previste dalla norma e la loro attribuibilità al soggetto, né dal dare conto, in motivazione, del proprio convincimento in ordine alla pericolosità concreta e attuale del destinatario del provvedimento (Sez. 3, n. 41899 del 13/09/2023, Daniele, Rv. 285286 - 01 Sez. 3, n. 28067 del 03/11/2016, Lepoldo, Rv. 270329 — 01; Sez. 3, del 30/03/2023 n. 17411, Salvador, non massimata). Diversamente opinando, l'automatismo sanzionatorio introdotto nel 2014 avrebbe l'effetto di privare completamente il giudice della convalida di ogni rilevante valutazione sui presupposti dell'applicazione della misura dell'obbligo di presentazione, con evidente violazione 4 della riserva di giurisdizione in materia di libertà personale prevista dall'art. 13 Cost. Il suo sindacato sarebbe, infatti, limitato alla sola verifica dell'esistenza del dato formale, rappresentato dalla precedente sottoposizione del soggetto a divieto di accesso, essendogli già sottratto dal legislatore il sindacato su tale misura, attribuito al giudice amministrativo. 4. L'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata, sussistendo il rilevato vizio della motivazione in ordine alla pericolosità sociale, con rinvio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Crotone, in altra persona fisica. Rileva il Collegio, infine, che il provvedimento di convalida ha modifickla portata dell'obbligo di presentazione rendendolo più gravoso di quello imposto nel provvedimento questorile che, con riferimento alle partite giocate in trasferta della squadra Giuliano 1918 (e non come erroneamente indicato nel Crotone), stabiliva unicamente l'obbligo di presentazione nell'intervallo tra il primo e il secondo tempo dell'incontro di calcio e non con la doppia presentazione durante lo svolgimento degli incontri di calcio, discrasia a cui dovrà porre rimedio il Giudice nel giudizio conseguente all'annullamento. Infine, va sospesa l'efficacia del provvedimento del Questore di Crotone del 3 luglio 2023, limitatamente all'obbligo di presentazione.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Crotone. Sospende l'efficacia del provvedimento del Questore di Crotone del 3 luglio 2023, limitatamente all'obbligo di presentazione. Manda alla cancelleria di comunicare il presente dispositivo al Questore di Crotone. Così deciso il 20/12/2023
lette le conclusioni del PG che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso Penale Sent. Sez. 3 Num. 1886 Anno 2024 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: GAI EMANUELA Data Udienza: 20/12/2023 RITENUTO IN FATTO 1. L'avv. Pianese, difensore di IT CO ricorre per cassazione avverso l'ordinanza emessa, in data 05/07/2023, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Crotone che ha convalidato il provvedimento del Questore di Crotone del 03/07/2023, notificato in pari data al IT, con il quale applicava, oltre al divieto di accesso agli impianti sportivi, l'obbligo di presentazione presso il Commissariato di PS Giuliano- Villaricca in occasione di tutti gli incontri della squadra di calcio del Giuliano 1928, per la durata di 5 anni. 2.1. Con il primo motivo deduce la violazione di cui all'art. 606 comma 1, lett. c) cod.proc.pen. in relazione all'art. 6 comma 3 della I. n. 401 del 1989, 178 lett. c) cod.proc.pen. L'ordinanza impugnata sarebbe illegittima in quanto intervenuta prima della scadenza del termine di 48 ore dalla notifica del provvedimento del questore. Il 3 luglio 2023, alle 18:00, il provvedimento del Questore venivano notificato al IT, il 4 luglio 2023, alle 21:09, il difensore del IT inoltrava, alla casella pec del tribunale di Crotone, memoria e deduzioni, il 5 luglio 23 alle 10:05 il Gip del tribunale di Crotone convalidava le prescrizioni del Questore. Pertanto, l'ordinanza impugnata pronunciata prima della scadenza del termine dilatorio di 48 ore sarebbe nulla per violazione del diritto di difesa. 2.2. Con il secondo motivo deduce il vizio di omessa motivazione con riferimento alla rilevata incompatibilità tra il divieto di accesso e l'obbligo di presentazione, divieto di accesso anche alle zone limitrofe dello stadio nonché nelle vie di accesso tra cui vi è la via Barracano ove il IT è residente, come sollevata nella memoria difensiva. 2.3. Con il terzo motivo deduce il vizio di motivazione in relazione alla omessa motivazione sull'attualità e concretezza del pericolo tenuto conto che il daspo è stato applicato in ragione dell'accensione di un fumogeno per la durata di anni cinque in quanto già destinatario di un precedente daspo. 2.4. Con il quarto motivo deduce il vizio di motivazione riguardo alla differenza delle modalità dell'obbligo di presentazione disposto nel provvedimento del questore e quelle indicate nel provvedimento di convalida. 3. Il Procuratore generala ha depositato requisitoria scritta con cui ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato con limitato riguardo al terzo motivo. Il primo motivo di ricorso è infondato. Secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di misure per prevenire turbative nello svolgimento di manifestazioni 2 sportive, la convalida del provvedimento del questore impositivo dell'obbligo di presentazione all'autorità di polizia non può intervenire, a pena di nullità generale, prima dello scadere del termine di 48 ore concesso al destinatario per esaminare gli atti e presentare memorie;
tuttavia, ove l'interessato abbia comunque esercitato le proprie facoltà difensive, la mera inosservanza del predetto termine - avente valenza sostanziale e non meramente formale - non è idonea ad inficiare la legittimità dell'ordinanza di convalida (Sez. 3, n. 15973 del 04/03/2020, Belviso, Rv. 280796 - 01; Sez. 3, n. 13639 del 15/11/2019, Romagnolo, Rv. 278785 - 01). Il termine dilatorio, infatti, è funzionale a consentire il diritto di difesa e, quanto al caso in esame nel quale il ricorrente ha esercitato il diritto di difesa, avvenuto mediante la presentazione di una memoria difensiva, di cui il Giudice dà atto nel provvedimento impugnato, la mera inosservanza del termine delle 48 ore non può ritenersi idonea a inficiare la legittimità dell'ordinanza impugnata dovendosi attribuire al predetto termine delle 48 ore una valenza sostanziale e non meramente formale in un contesto nel quale non è stato allegato alcun pregiudizio. La mera inosservanza del termine dilatorio, in un contesto nel quale vi è stato il concreto esercizio del diritto di difesa attraverso la presentazione di memorie, come osservato da recenti pronunce di legittimità, non determina nullità e/o inefficacia del provvedimento impositivo di daspo in assenza di ulteriore concreto pregiudizio che nel caso in esame non è neppure prospettato. 2. Non è fondato neppure il secondo motivo di ricorso. Nella memoria difensiva depositata, che il Giudice ha valutato e disatteso ritenendo sussistente il presupposto applicativo del divieto di accesso nei luoghi ove si disputano incontri sportivi, per avere posto in essere una condotta (accensione di un fumogeno) riconducibile alle ipotesi previste dall'art. 6, legge 13 dicembre 1989, n. 401, si evidenziava l'incompatibilità del divieto di accesso nelle zone limitrofe allo stadio, tra cui era ricompresa la via ove risiede il ricorrente, unitamente all'obbligo di presentazione alla Commissariato di PS, per il cui adempimento il ricorrente sarebbe obbligato a violare il divieto di accesso. Occorre osservare che in tema di misure volte a prevenire i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive, solo la misura impositiva dell'obbligo di presentazione alla autorità di polizia è soggetta al controllo del giudice per le indagini preliminari, mentre nessun controllo il giudice deve e può effettuare in ordine al divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono le manifestazioni sportive, attesa la natura esclusivamente amministrativa di tale provvedimento (Sez. 3, n. 10977 del 28/01/2016, Balducci, Rv. 266488 - 01), ciò comporta che non vi è spazio, in questa sede, per rilevare l'omessa valutazione dell'incompatibilità del contenuto del divieto 3 di accesso in relazione all'ampiezza spaziale dello stesso, con l'obbligo di presentazione. 3. È fondato il terzo motivo di ricorso. I presupposti della convalida del provvedimento del Questore, impositivo del divieto di accesso alle manifestazioni sportive, c.d. daspo, e dell'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia in occasione dello svolgimento di manifestazioni sportive, sono: a) le ragioni di necessità ed urgenza che hanno indotto il Questore ad adottare il provvedimento;
b) la pericolosità concreta ed attuale del soggetto;
c) l'attribuibilità al medesimo delle condotte addebitate e la loro riconducibilità alle ipotesi previste dall'art. 6, legge 13 dicembre 1989, n. 401; d) la congruità della durata della misura (cfr. Sez. 3, n. 20789 del 15/04/2010, Beani, Rv. 247186; Sez. 3, n. 17753 del 06/03/2018, Fici, Rv. 272778). Il Giudice per le indagini preliminari, a fronte di una memoria difensiva volta a contestare specificamente le ragioni dell'applicazione della misura, ha affermato che sulla scorta degli accertamenti in atti era risultata dimostrata la condotta di accensione di un fumogeno "per supportare il tifo del settore ospiti e lasciato sulle gradinate" affermando la legittimità del provvedimento anche con riferimento alla determinazione delle zone in cui il prevenuto ha divieto di accesso. Ma del tutto assente è la motivazione sulla pericolosità concreta ed attuale del soggetto, necessaria anche nel caso di recidiva. Va ricordato che l'art. 6, comma quinto, della Legge 13 dicembre 1989, n. 401 (come modificato dal D.L. n. 119 del 2014, conv. in L. n. 146 del 2014) - nel prevedere che il divieto di accedere a manifestazioni sportive emesso nei confronti di soggetto già precedentemente sottoposto ad analoga misura sia sempre accompagnato dalla ulteriore prescrizione dell'obbligo di presentazione personale all'autorità di polizia in occasione delle competizioni, e che la durata del divieto e della prescrizione non sia inferiore a cinque e superiore, dal 10 agosto 2019 a dieci anni - non esime il giudice della convalida da una compiuta valutazione dei fatti indicati dall'autorità di P.S., al fine di verificare la riconducibilità delle condotte alle ipotesi previste dalla norma e la loro attribuibilità al soggetto, né dal dare conto, in motivazione, del proprio convincimento in ordine alla pericolosità concreta e attuale del destinatario del provvedimento (Sez. 3, n. 41899 del 13/09/2023, Daniele, Rv. 285286 - 01 Sez. 3, n. 28067 del 03/11/2016, Lepoldo, Rv. 270329 — 01; Sez. 3, del 30/03/2023 n. 17411, Salvador, non massimata). Diversamente opinando, l'automatismo sanzionatorio introdotto nel 2014 avrebbe l'effetto di privare completamente il giudice della convalida di ogni rilevante valutazione sui presupposti dell'applicazione della misura dell'obbligo di presentazione, con evidente violazione 4 della riserva di giurisdizione in materia di libertà personale prevista dall'art. 13 Cost. Il suo sindacato sarebbe, infatti, limitato alla sola verifica dell'esistenza del dato formale, rappresentato dalla precedente sottoposizione del soggetto a divieto di accesso, essendogli già sottratto dal legislatore il sindacato su tale misura, attribuito al giudice amministrativo. 4. L'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata, sussistendo il rilevato vizio della motivazione in ordine alla pericolosità sociale, con rinvio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Crotone, in altra persona fisica. Rileva il Collegio, infine, che il provvedimento di convalida ha modifickla portata dell'obbligo di presentazione rendendolo più gravoso di quello imposto nel provvedimento questorile che, con riferimento alle partite giocate in trasferta della squadra Giuliano 1918 (e non come erroneamente indicato nel Crotone), stabiliva unicamente l'obbligo di presentazione nell'intervallo tra il primo e il secondo tempo dell'incontro di calcio e non con la doppia presentazione durante lo svolgimento degli incontri di calcio, discrasia a cui dovrà porre rimedio il Giudice nel giudizio conseguente all'annullamento. Infine, va sospesa l'efficacia del provvedimento del Questore di Crotone del 3 luglio 2023, limitatamente all'obbligo di presentazione.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Crotone. Sospende l'efficacia del provvedimento del Questore di Crotone del 3 luglio 2023, limitatamente all'obbligo di presentazione. Manda alla cancelleria di comunicare il presente dispositivo al Questore di Crotone. Così deciso il 20/12/2023