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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 06/03/2025, n. 470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 470 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4707/2024 R.G.
TRA
, con Avv. Mauro Cordasco Parte_1
ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Avv.ti Umberto CP_1
Ferrato e Gilda Avena resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in opposizione ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. del 2.12.2024 ritualmente notificato la parte ricorrente, premesso di aver proposto ricorso ex art. 445 bis c.p.c. inteso ad ottenere l'accertamento del requisito sanitario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e dello status di handicap grave ex art. 3, comma 3, L. 104/1992, esponeva che, all'esito delle operazioni peritali, il CTU non aveva riconosciuto la sussistenza di detti requisiti.
Dopo aver proposto atto di dissenso avverso le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, agiva in questa sede lamentandone l'erroneità, evidenziando che il CTU non aveva adeguatamente valutato le patologie da cui risultava affetto.
Concludeva chiedendo l'accertamento del requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento e per lo status di handicap grave ex art. 3 comma 3 L.
104/92 con decorrenza dalla domanda amministrativa.
1 L' si costituiva in giudizio eccependo l'inammissibilità dell'opposizione e CP_1 chiedendone, nel merito, il rigetto per infondatezza.
Fissata l'udienza del 5.3.2025 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte – la causa è stata decisa come da dispositivo in calce.
Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato per quanto di seguito esposto.
Le doglianze di parte ricorrente non possono essere condivise rilevandosi che l'allegazione circa la non adeguata considerazione, da parte del CTU, delle patologie da cui è affetta si risolve in una censura del tutto generica che non trae alimento da documentazione medica diversa ed ulteriore rispetto a quella già prodotta nella fase dell'accertamento tecnico preventivo ed esaminata durante le operazioni peritali ed è, conseguentemente, inidonea a segnalare le incongruenze della valutazione espressa dall'ausiliare (il “certificato a firma della Dott.ssa Dirigente Medico U.O. Medicina interna del P.O. Di Persona_1
del 27/11/2024” menzionato in ricorso, consistente in relazione Per_2 tecnica, non attesta, invero, patologie differenti da quelle accertate dal CTU né evidenzia l'aggravamento delle stesse).
A ciò aggiungasi che la relazione del CTU (cfr. fasc. ATP) appare corretta sotto il piano metodologico, esauriente e priva di vizi logici sicché non si ravvisano validi motivi per discostarsi dalle conclusioni rassegnate dal consulente tecnico.
A tanto consegue il rigetto del ricorso.
Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili attesa la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. in atti.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Cosenza, 6 marzo 2025 Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
2
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4707/2024 R.G.
TRA
, con Avv. Mauro Cordasco Parte_1
ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Avv.ti Umberto CP_1
Ferrato e Gilda Avena resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in opposizione ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. del 2.12.2024 ritualmente notificato la parte ricorrente, premesso di aver proposto ricorso ex art. 445 bis c.p.c. inteso ad ottenere l'accertamento del requisito sanitario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e dello status di handicap grave ex art. 3, comma 3, L. 104/1992, esponeva che, all'esito delle operazioni peritali, il CTU non aveva riconosciuto la sussistenza di detti requisiti.
Dopo aver proposto atto di dissenso avverso le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, agiva in questa sede lamentandone l'erroneità, evidenziando che il CTU non aveva adeguatamente valutato le patologie da cui risultava affetto.
Concludeva chiedendo l'accertamento del requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento e per lo status di handicap grave ex art. 3 comma 3 L.
104/92 con decorrenza dalla domanda amministrativa.
1 L' si costituiva in giudizio eccependo l'inammissibilità dell'opposizione e CP_1 chiedendone, nel merito, il rigetto per infondatezza.
Fissata l'udienza del 5.3.2025 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte – la causa è stata decisa come da dispositivo in calce.
Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato per quanto di seguito esposto.
Le doglianze di parte ricorrente non possono essere condivise rilevandosi che l'allegazione circa la non adeguata considerazione, da parte del CTU, delle patologie da cui è affetta si risolve in una censura del tutto generica che non trae alimento da documentazione medica diversa ed ulteriore rispetto a quella già prodotta nella fase dell'accertamento tecnico preventivo ed esaminata durante le operazioni peritali ed è, conseguentemente, inidonea a segnalare le incongruenze della valutazione espressa dall'ausiliare (il “certificato a firma della Dott.ssa Dirigente Medico U.O. Medicina interna del P.O. Di Persona_1
del 27/11/2024” menzionato in ricorso, consistente in relazione Per_2 tecnica, non attesta, invero, patologie differenti da quelle accertate dal CTU né evidenzia l'aggravamento delle stesse).
A ciò aggiungasi che la relazione del CTU (cfr. fasc. ATP) appare corretta sotto il piano metodologico, esauriente e priva di vizi logici sicché non si ravvisano validi motivi per discostarsi dalle conclusioni rassegnate dal consulente tecnico.
A tanto consegue il rigetto del ricorso.
Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili attesa la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. in atti.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Cosenza, 6 marzo 2025 Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
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