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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/07/2025, n. 6676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6676 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 30583/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
II SEZIONE CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA, IN PERSONA DELLA DOTT.SSA
MARIA GABRIELLA FRALLICCIARDI
HA PRONUNCIATO LA SEGUENTE
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 30583/2021
TRA
(C.F. ) e (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi, giusta mandato in calce all'atto di citazione in opposizione, dagli avv.ti Lucia
Manna ( e Carmela Galiano ( C.F._3 C.F._4
OPPONENTE
E
(P. Iva , C.F. ), in persona del legale Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_2
rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in calce al ricorso per decreto ingiuntivo, dagli avv.ti Raffaele Zurlo (C.F. ) ed Andrea Ornati (C.F. C.F._5
C.F._6
OPPOSTA
Oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 5378/2021 emesso e pubblicato dal Tribunale di
Napoli in data 09.07.2021.
Conclusioni: come da atti di causa e note di trattazione scritta per l'udienza del 25 marzo 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 5378/2021 emesso e pubblicato in data 09.07.2021, questo Tribunale ingiungeva a e il pagamento, in favore di pretesa Parte_1 Parte_2 Controparte_1
cessionaria di un portafoglio di crediti nella titolarità di Banca Ifis S.p.A., della somma di €
10.996,60 - oltre interessi al tasso legale dalla notifica del decreto al soddisfo e spese del procedimento di ingiunzione - a titolo di capitale residuo dovuto in relazione al contratto di finanziamento n. 11731896, concesso per l'importo di € 11.037,88, concluso in data 29.11.2012 con Compass S.p.A. (titolare originaria del credito, oggetto di successiva cessione in favore di
Banca Ifis S.p.A.).
Avverso detto decreto proponevano opposizione gli ingiunti, i quali, in via preliminare, eccepivano l'inefficacia del decreto ingiuntivo, poiché notificato oltre i termini di legge;
nel merito, contestavano la indeterminatezza del credito e, comunque, la sua errata quantificazione, oltre che la nullità delle clausole di pattuizione degli interessi;
eccepivano, infine, l'omessa prova della cessione del credito.
Su tali assunti, chiedevano la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese di lite.
Si costituiva l'opposta, deducendo l'infondatezza degli avversi assunti e chiedendo il rigetto dell'opposizione, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto;
in subordine, chiedeva la pronuncia nel merito della pretesa creditoria azionata, con condanna dell'opponente al pagamento della somma ingiunta o di quella diversa ritenuta in giustizia.
Istruita la causa mediante l'acquisizione della documentazione prodotta, con provvedimento reso dell'esito dell'udienza cartolare del 25 marzo 2025, questo giudice ha trattenuto la causa in decisione, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. con decorrenza dal successivo 27 marzo.
Si osserva in diritto.
1. Preliminarmente, va dato atto dell'avvenuto espletamento del procedimento di mediazione obbligatoria di cui al D.lgs. 28/2010, avendovi parte opposta provveduto in corso di causa nel termine all'uopo assegnato da questo giudice (cfr. verbale negativo depositato il 13 ottobre 2023), procedimento conclusosi negativamente per la mancata partecipazione dell'opponente.
2. L'opposizione è fondata e merita accoglimento.
2.1. Va in primo luogo accolta l'eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, in quanto tardivamente notificato: e infatti, il decreto ingiuntivo opposto, emesso e pubblicato il 9 luglio
2021, è stato notificato solo in data 4 novembre 2021 e, quindi, oltre il termine perentorio di sessanta giorni previsto dall'articolo 644 c.p.c.
Ciò non di meno, come ha ripetutamente affermato la Suprema Corte, l'opposizione a decreto ingiuntivo instaura un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio, investe il giudice del potere-dovere di statuire sulla pretesa originariamente fatta valere con la domanda d'ingiunzione. In particolare, la tardiva notificazione del decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 644 cod. proc. civ., comporta l'inefficacia del provvedimento, senza tuttavia escludere la qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale: su di essa, pertanto, si costituisce il rapporto processuale, sebbene per iniziativa della parte convenuta, che eccepisce l'inefficacia e si difende al contempo nel merito, ed
è, in conseguenza, compito del giudice adito provvedere in sede contenziosa ordinaria, sia sull'eccezione che sulla fondatezza della pretesa azionata nel procedimento monitorio (Cass. n.
14910/2013).
Invero, la notificazione dell'ingiunzione comunque effettuata è indice della volontà del creditore di avvalersi dell'ingiunzione, escludendo la presunzione di abbandono del ricorso che è alla base della previsione di inefficacia dell'art. 644 cod. proc. civ.
Pertanto, alla revoca del decreto ingiuntivo opposto segue per il giudice il dovere di pronunciare in ordine alla fondatezza, nel merito, della domanda azionata in sede monitoria dalla parte opposta.
2.2. Ebbene, la domanda di pagamento formulata dalla parte opposta va rigettata, per carenza di titolarità attiva in capo alla del credito azionato. Controparte_1
In termini generali, giova rammentare che la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda e attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarne e provarne l'esistenza, mentre il convenuto ha l'onere di dedurne il difetto nei tempi e nei modi previsti per le eccezioni di parte (cfr., di recente, Cass. n. 943/2017).
Attenendo al merito della causa, l'eventuale carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa (Cass. n. 11744/2018).
Sul punto vale osservare, inoltre, che, sebbene ai sensi dell'art. 1260 c.c. il contratto di cessione del credito si perfeziona col consenso del cedente e del cessionario, dovendosi ritenere estraneo al rapporto il debitore ceduto, ciò non di meno, grava su quest'ultimo l'onere di accertamento non solo dell'avvenuta cessione ma anche dell'efficacia della stessa.
Ed infatti, se da un lato il debitore che paga al cedente non è liberato se paga dopo che abbia accettato la cessione o questa gli sia stata notificata o dopo che ne abbia avuto comunque conoscenza (art. 1264 c.c.), dall'altro lato lo stesso non è tenuto a pagare al preteso cessionario se la cessione non ha avuto luogo o se essa è inefficace perché in tal caso si tratta di un soggetto che non ha conseguito la titolarità del credito.
Ciò in quanto, qualora la cessione fosse nulla o inefficace, la titolarità del credito resterebbe in capo al cedente al quale, solo, il debitore sarebbe tenuto ad adempiere.
Ne consegue, che il debitore ceduto ha interesse a compiere un pagamento liberatorio e, quindi, ha sempre l'interesse a valutare l'esistenza e l'efficacia dell'atto traslativo del credito, soprattutto ove, come nella specie, la cessione gli sia stata notificata dal solo cessionario e non anche dal cedente.
Sotto altro concorrente profilo, del resto, può dirsi ormai consolidato l'orientamento della giurisprudenza, anche di legittimità, secondo cui la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1998 (t.u.b.) ha l'onere di dimostrare l'intervenuta cessione e l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (Cass. 5617/2020).
Al riguardo, deve precisarsi che, in base alla disciplina speciale dell'art. 58 T.U.B., la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta cessione esonera la cessionaria dalla notificazione al debitore ceduto, ma non necessariamente l'avvenuta pubblicazione può ritenersi sufficiente a fornire la prova dell'esistenza della cessione stessa, in quanto una cosa è l'avviso della cessione, un'altra è la prova della sua esistenza e del suo specifico contenuto (cfr. Cass., sent. n. 22268/2018, Cass., sent.
n. 2780/2019 e, da ultimo, Cass., sent. n. 17944/2023).
La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ex art. 58 T.U.B., infatti, costituisce adempimento meramente pubblicitario, estraneo e logicamente successivo all'atto dispositivo, che non prova il perfezionamento della fattispecie traslativa né produce il relativo effetto, non ha valenza costitutiva e non sana eventuali vizi dell'atto.
L'avviso in Gazzetta Ufficiale, dunque, non può, da solo, fornire la prova negoziale della convenzione tra le parti, perlomeno in tutte quelle circostanze in cui, dallo stesso, non sia dato evincersi con sufficiente determinatezza l'effettiva ricomprensione della pretesa creditoria azionata nell'operazione di cessioni “in blocco”.
In definitiva, sul creditore che si afferma titolare del diritto grava l'onere di dimostrare con sufficiente determinatezza non solo l'esistenza del contratto di cessione, ma anche il suo oggetto e l'inclusione del credito azionato all'interno del medesimo, mediante idonea produzione documentale (cfr. Cass., 24798/2020 e Cass., 10518/2016).
Ciò posto e passando al caso di specie, deve rilevarsi che in sede monitoria ha Controparte_1
affermato di essere divenuta titolare del credito in contestazione per effetto di un atto di cessione di un portafoglio di crediti nella titolarità di Banca Ifis S.p.A., da quest'ultima precedentemente acquistati mediante contratti di cessione intervenuti con diversi istituti di credito e, tra gli altri, con l'istituto mutuante Compass Banca S.p.A.
E tuttavia, l'odierna opposta ha depositato in giudizio documentazione volta a dare prova, esclusivamente, della seconda cessione, ossia di quella perfezionata in suo favore da Banca Ifis
s.p.a. (si veda, in particolare, l'estratto della Gazzetta Ufficiale n. 21 del 18.02.2017 riportante l'avviso di cessione e la proposta di cessione, peraltro neppure sottoscritta per accettazione da
Banca Ifis s.p.a., di cui ai docc. 4 e 7 del fascicolo monitorio).
Senonché, come già rilevato, il contratto di finanziamento qui azionato è stato originariamente sottoscritto da Compass Banca S.p.A. la quale, poi, ha ceduto il credito vantato nei confronti degli odierni opponenti a Banca Ifis s.p.a.
E però, non è stata offerta la prova di tale prima cessione, con cui Compass Banca s.p.a. avrebbe trasferito a Banca Ifis s.p.a. il credito discendente dal contratto di finanziamento sottoscritto dagli ingiunti e . Pt_2 Pt_1
E infatti, il richiamo all'accordo di cessione concluso tra Banca Ifis s.p.a. e Compass Banca s.p.a. - contenuto sia nell'estratto della Gazzetta Ufficiale agli atti (doc. 4 fascicolo monitorio), sia nel documento denominato “verbale di deposito documenti e certificazione” (all. 4 produzione opposta), relativi alla successiva cessione in blocco intervenuta tra Banca Ifis s.p.a. e CP_3
- reca esclusivamente l'indicazione della data in cui sarebbe avvenuta tale prima cessione,
[...]
con la conseguenza che non può dirsi provata nell'an la reale esistenza dell'atto di trasferimento in favore di Banca Ifis s.p.a. né, in difetto di specifico riferimento ai crediti ceduti o ai criteri per l'individuazione degli stessi, l'effettiva inclusione del credito per cui è causa nell'operazione originariamente posta in essere tra Compass Banca s.p.a. e Banca Ifis s.p.a.
Né, del resto, può dirsi adeguatamente provato che il credito in commento rientri nella seconda operazione di cessione in blocco, ossia quella intervenuta tra e Banca Ifis s.p.a. Controparte_3
Vale osservare, al riguardo, che, nel contratto di cessione in blocco sottoscritto da dette parti,
l'esatta identificazione dei crediti ceduti è stata rimessa dai contraenti ad allegati contrattuali che però, a parere di chi scrive, sebbene depositati, sono inidonei a costituire prova dell'inclusione del credito in parola nel menzionato atto di trasferimento.
In particolare, la “Lista Crediti Ceduti ITACAPITAL BANCA IFIS” prodotta in sede monitoria (doc. 8 fascicolo monitorio) non è univocamente riferibile al contratto di cessione, trattandosi di una mera schermata, priva di intestazione e sottoscrizione.
Neppure, poi, sono stati prodotti gli allegati alla proposta di contratto di cessione intervenuta tra
Banca Ifis s.p.a. e (“Allegato A.1: Elenco crediti”, e “Allegato A.1.1: Elenco cedenti e Controparte_3 contratti di cessione”, doc. 7 fascicolo monitorio), i quali rimandano a supporti informatici non riscrivibili, il cui contenuto non è agli atti di causa.
In definitiva, a parere del Tribunale non è stata raggiunta la prova dell'effettiva titolarità in capo all'odierna opposta del credito azionato.
Restano assorbite, dunque, tutte le ulteriori doglianze fatte valere dagli opponenti.
2.3. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, l'opposizione va accolta e, per l'effetto, revocato il decreto ingiuntivo n. 5378/2021 emesso e pubblicato dal Tribunale di Napoli in data
09.07.2021, va respinta la domanda di pagamento formulata da Controparte_1
3. Le spese di giudizio seguono la soccombenza dell'opposta e vanno liquidate come da dispositivo secondo le nuove tariffe di cui al Decreto Ministero Giustizia n. 55/2014 da applicarsi a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore (03.04.2014), tenuto conto dell'effettivo valore della causa ed applicato il valore medio di liquidazione delle varie fasi effettivamente svoltesi come previsto da detto decreto, ridotto in considerazione della esiguità dell'attività svolta, con attribuzione agli avv.ti Lucia Manna e Carmela Galiano dichiaratesi antistatarie.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al N.R.G. 30583/2021, così provvede:
A) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 5378/2021 emesso e pubblicato dal Tribunale di Napoli in data 09.07.2021;
- rigetta la domanda di pagamento formulata da nei confronti di Controparte_1 Parte_2
e ; Parte_1
B) Condanna l'opposta al pagamento, in favore degli opponenti, delle spese del giudizio di opposizione che liquida in complessivi € 2.710,00 (di cui € 2.540,00 per compensi ed € 170,00 per spese), oltre rimborso spese forfettario pari al 15% del compenso totale ex art. 2 co.2 D.M. 55/2014, oltre IVA e CPA, con attribuzione agli avv.ti
Lucia Manna e Carmela Galiano dichiaratesi antistatarie.
Così deciso in Napoli il 2 luglio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Gabriella Frallicciardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
II SEZIONE CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA, IN PERSONA DELLA DOTT.SSA
MARIA GABRIELLA FRALLICCIARDI
HA PRONUNCIATO LA SEGUENTE
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 30583/2021
TRA
(C.F. ) e (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi, giusta mandato in calce all'atto di citazione in opposizione, dagli avv.ti Lucia
Manna ( e Carmela Galiano ( C.F._3 C.F._4
OPPONENTE
E
(P. Iva , C.F. ), in persona del legale Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_2
rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in calce al ricorso per decreto ingiuntivo, dagli avv.ti Raffaele Zurlo (C.F. ) ed Andrea Ornati (C.F. C.F._5
C.F._6
OPPOSTA
Oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 5378/2021 emesso e pubblicato dal Tribunale di
Napoli in data 09.07.2021.
Conclusioni: come da atti di causa e note di trattazione scritta per l'udienza del 25 marzo 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 5378/2021 emesso e pubblicato in data 09.07.2021, questo Tribunale ingiungeva a e il pagamento, in favore di pretesa Parte_1 Parte_2 Controparte_1
cessionaria di un portafoglio di crediti nella titolarità di Banca Ifis S.p.A., della somma di €
10.996,60 - oltre interessi al tasso legale dalla notifica del decreto al soddisfo e spese del procedimento di ingiunzione - a titolo di capitale residuo dovuto in relazione al contratto di finanziamento n. 11731896, concesso per l'importo di € 11.037,88, concluso in data 29.11.2012 con Compass S.p.A. (titolare originaria del credito, oggetto di successiva cessione in favore di
Banca Ifis S.p.A.).
Avverso detto decreto proponevano opposizione gli ingiunti, i quali, in via preliminare, eccepivano l'inefficacia del decreto ingiuntivo, poiché notificato oltre i termini di legge;
nel merito, contestavano la indeterminatezza del credito e, comunque, la sua errata quantificazione, oltre che la nullità delle clausole di pattuizione degli interessi;
eccepivano, infine, l'omessa prova della cessione del credito.
Su tali assunti, chiedevano la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese di lite.
Si costituiva l'opposta, deducendo l'infondatezza degli avversi assunti e chiedendo il rigetto dell'opposizione, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto;
in subordine, chiedeva la pronuncia nel merito della pretesa creditoria azionata, con condanna dell'opponente al pagamento della somma ingiunta o di quella diversa ritenuta in giustizia.
Istruita la causa mediante l'acquisizione della documentazione prodotta, con provvedimento reso dell'esito dell'udienza cartolare del 25 marzo 2025, questo giudice ha trattenuto la causa in decisione, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. con decorrenza dal successivo 27 marzo.
Si osserva in diritto.
1. Preliminarmente, va dato atto dell'avvenuto espletamento del procedimento di mediazione obbligatoria di cui al D.lgs. 28/2010, avendovi parte opposta provveduto in corso di causa nel termine all'uopo assegnato da questo giudice (cfr. verbale negativo depositato il 13 ottobre 2023), procedimento conclusosi negativamente per la mancata partecipazione dell'opponente.
2. L'opposizione è fondata e merita accoglimento.
2.1. Va in primo luogo accolta l'eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, in quanto tardivamente notificato: e infatti, il decreto ingiuntivo opposto, emesso e pubblicato il 9 luglio
2021, è stato notificato solo in data 4 novembre 2021 e, quindi, oltre il termine perentorio di sessanta giorni previsto dall'articolo 644 c.p.c.
Ciò non di meno, come ha ripetutamente affermato la Suprema Corte, l'opposizione a decreto ingiuntivo instaura un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio, investe il giudice del potere-dovere di statuire sulla pretesa originariamente fatta valere con la domanda d'ingiunzione. In particolare, la tardiva notificazione del decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 644 cod. proc. civ., comporta l'inefficacia del provvedimento, senza tuttavia escludere la qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale: su di essa, pertanto, si costituisce il rapporto processuale, sebbene per iniziativa della parte convenuta, che eccepisce l'inefficacia e si difende al contempo nel merito, ed
è, in conseguenza, compito del giudice adito provvedere in sede contenziosa ordinaria, sia sull'eccezione che sulla fondatezza della pretesa azionata nel procedimento monitorio (Cass. n.
14910/2013).
Invero, la notificazione dell'ingiunzione comunque effettuata è indice della volontà del creditore di avvalersi dell'ingiunzione, escludendo la presunzione di abbandono del ricorso che è alla base della previsione di inefficacia dell'art. 644 cod. proc. civ.
Pertanto, alla revoca del decreto ingiuntivo opposto segue per il giudice il dovere di pronunciare in ordine alla fondatezza, nel merito, della domanda azionata in sede monitoria dalla parte opposta.
2.2. Ebbene, la domanda di pagamento formulata dalla parte opposta va rigettata, per carenza di titolarità attiva in capo alla del credito azionato. Controparte_1
In termini generali, giova rammentare che la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda e attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarne e provarne l'esistenza, mentre il convenuto ha l'onere di dedurne il difetto nei tempi e nei modi previsti per le eccezioni di parte (cfr., di recente, Cass. n. 943/2017).
Attenendo al merito della causa, l'eventuale carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa (Cass. n. 11744/2018).
Sul punto vale osservare, inoltre, che, sebbene ai sensi dell'art. 1260 c.c. il contratto di cessione del credito si perfeziona col consenso del cedente e del cessionario, dovendosi ritenere estraneo al rapporto il debitore ceduto, ciò non di meno, grava su quest'ultimo l'onere di accertamento non solo dell'avvenuta cessione ma anche dell'efficacia della stessa.
Ed infatti, se da un lato il debitore che paga al cedente non è liberato se paga dopo che abbia accettato la cessione o questa gli sia stata notificata o dopo che ne abbia avuto comunque conoscenza (art. 1264 c.c.), dall'altro lato lo stesso non è tenuto a pagare al preteso cessionario se la cessione non ha avuto luogo o se essa è inefficace perché in tal caso si tratta di un soggetto che non ha conseguito la titolarità del credito.
Ciò in quanto, qualora la cessione fosse nulla o inefficace, la titolarità del credito resterebbe in capo al cedente al quale, solo, il debitore sarebbe tenuto ad adempiere.
Ne consegue, che il debitore ceduto ha interesse a compiere un pagamento liberatorio e, quindi, ha sempre l'interesse a valutare l'esistenza e l'efficacia dell'atto traslativo del credito, soprattutto ove, come nella specie, la cessione gli sia stata notificata dal solo cessionario e non anche dal cedente.
Sotto altro concorrente profilo, del resto, può dirsi ormai consolidato l'orientamento della giurisprudenza, anche di legittimità, secondo cui la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1998 (t.u.b.) ha l'onere di dimostrare l'intervenuta cessione e l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (Cass. 5617/2020).
Al riguardo, deve precisarsi che, in base alla disciplina speciale dell'art. 58 T.U.B., la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta cessione esonera la cessionaria dalla notificazione al debitore ceduto, ma non necessariamente l'avvenuta pubblicazione può ritenersi sufficiente a fornire la prova dell'esistenza della cessione stessa, in quanto una cosa è l'avviso della cessione, un'altra è la prova della sua esistenza e del suo specifico contenuto (cfr. Cass., sent. n. 22268/2018, Cass., sent.
n. 2780/2019 e, da ultimo, Cass., sent. n. 17944/2023).
La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ex art. 58 T.U.B., infatti, costituisce adempimento meramente pubblicitario, estraneo e logicamente successivo all'atto dispositivo, che non prova il perfezionamento della fattispecie traslativa né produce il relativo effetto, non ha valenza costitutiva e non sana eventuali vizi dell'atto.
L'avviso in Gazzetta Ufficiale, dunque, non può, da solo, fornire la prova negoziale della convenzione tra le parti, perlomeno in tutte quelle circostanze in cui, dallo stesso, non sia dato evincersi con sufficiente determinatezza l'effettiva ricomprensione della pretesa creditoria azionata nell'operazione di cessioni “in blocco”.
In definitiva, sul creditore che si afferma titolare del diritto grava l'onere di dimostrare con sufficiente determinatezza non solo l'esistenza del contratto di cessione, ma anche il suo oggetto e l'inclusione del credito azionato all'interno del medesimo, mediante idonea produzione documentale (cfr. Cass., 24798/2020 e Cass., 10518/2016).
Ciò posto e passando al caso di specie, deve rilevarsi che in sede monitoria ha Controparte_1
affermato di essere divenuta titolare del credito in contestazione per effetto di un atto di cessione di un portafoglio di crediti nella titolarità di Banca Ifis S.p.A., da quest'ultima precedentemente acquistati mediante contratti di cessione intervenuti con diversi istituti di credito e, tra gli altri, con l'istituto mutuante Compass Banca S.p.A.
E tuttavia, l'odierna opposta ha depositato in giudizio documentazione volta a dare prova, esclusivamente, della seconda cessione, ossia di quella perfezionata in suo favore da Banca Ifis
s.p.a. (si veda, in particolare, l'estratto della Gazzetta Ufficiale n. 21 del 18.02.2017 riportante l'avviso di cessione e la proposta di cessione, peraltro neppure sottoscritta per accettazione da
Banca Ifis s.p.a., di cui ai docc. 4 e 7 del fascicolo monitorio).
Senonché, come già rilevato, il contratto di finanziamento qui azionato è stato originariamente sottoscritto da Compass Banca S.p.A. la quale, poi, ha ceduto il credito vantato nei confronti degli odierni opponenti a Banca Ifis s.p.a.
E però, non è stata offerta la prova di tale prima cessione, con cui Compass Banca s.p.a. avrebbe trasferito a Banca Ifis s.p.a. il credito discendente dal contratto di finanziamento sottoscritto dagli ingiunti e . Pt_2 Pt_1
E infatti, il richiamo all'accordo di cessione concluso tra Banca Ifis s.p.a. e Compass Banca s.p.a. - contenuto sia nell'estratto della Gazzetta Ufficiale agli atti (doc. 4 fascicolo monitorio), sia nel documento denominato “verbale di deposito documenti e certificazione” (all. 4 produzione opposta), relativi alla successiva cessione in blocco intervenuta tra Banca Ifis s.p.a. e CP_3
- reca esclusivamente l'indicazione della data in cui sarebbe avvenuta tale prima cessione,
[...]
con la conseguenza che non può dirsi provata nell'an la reale esistenza dell'atto di trasferimento in favore di Banca Ifis s.p.a. né, in difetto di specifico riferimento ai crediti ceduti o ai criteri per l'individuazione degli stessi, l'effettiva inclusione del credito per cui è causa nell'operazione originariamente posta in essere tra Compass Banca s.p.a. e Banca Ifis s.p.a.
Né, del resto, può dirsi adeguatamente provato che il credito in commento rientri nella seconda operazione di cessione in blocco, ossia quella intervenuta tra e Banca Ifis s.p.a. Controparte_3
Vale osservare, al riguardo, che, nel contratto di cessione in blocco sottoscritto da dette parti,
l'esatta identificazione dei crediti ceduti è stata rimessa dai contraenti ad allegati contrattuali che però, a parere di chi scrive, sebbene depositati, sono inidonei a costituire prova dell'inclusione del credito in parola nel menzionato atto di trasferimento.
In particolare, la “Lista Crediti Ceduti ITACAPITAL BANCA IFIS” prodotta in sede monitoria (doc. 8 fascicolo monitorio) non è univocamente riferibile al contratto di cessione, trattandosi di una mera schermata, priva di intestazione e sottoscrizione.
Neppure, poi, sono stati prodotti gli allegati alla proposta di contratto di cessione intervenuta tra
Banca Ifis s.p.a. e (“Allegato A.1: Elenco crediti”, e “Allegato A.1.1: Elenco cedenti e Controparte_3 contratti di cessione”, doc. 7 fascicolo monitorio), i quali rimandano a supporti informatici non riscrivibili, il cui contenuto non è agli atti di causa.
In definitiva, a parere del Tribunale non è stata raggiunta la prova dell'effettiva titolarità in capo all'odierna opposta del credito azionato.
Restano assorbite, dunque, tutte le ulteriori doglianze fatte valere dagli opponenti.
2.3. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, l'opposizione va accolta e, per l'effetto, revocato il decreto ingiuntivo n. 5378/2021 emesso e pubblicato dal Tribunale di Napoli in data
09.07.2021, va respinta la domanda di pagamento formulata da Controparte_1
3. Le spese di giudizio seguono la soccombenza dell'opposta e vanno liquidate come da dispositivo secondo le nuove tariffe di cui al Decreto Ministero Giustizia n. 55/2014 da applicarsi a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore (03.04.2014), tenuto conto dell'effettivo valore della causa ed applicato il valore medio di liquidazione delle varie fasi effettivamente svoltesi come previsto da detto decreto, ridotto in considerazione della esiguità dell'attività svolta, con attribuzione agli avv.ti Lucia Manna e Carmela Galiano dichiaratesi antistatarie.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al N.R.G. 30583/2021, così provvede:
A) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 5378/2021 emesso e pubblicato dal Tribunale di Napoli in data 09.07.2021;
- rigetta la domanda di pagamento formulata da nei confronti di Controparte_1 Parte_2
e ; Parte_1
B) Condanna l'opposta al pagamento, in favore degli opponenti, delle spese del giudizio di opposizione che liquida in complessivi € 2.710,00 (di cui € 2.540,00 per compensi ed € 170,00 per spese), oltre rimborso spese forfettario pari al 15% del compenso totale ex art. 2 co.2 D.M. 55/2014, oltre IVA e CPA, con attribuzione agli avv.ti
Lucia Manna e Carmela Galiano dichiaratesi antistatarie.
Così deciso in Napoli il 2 luglio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Gabriella Frallicciardi