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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/02/2025, n. 475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 475 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 14428 /2024 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Susanna Terni Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel.
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 13.12.2024 da
1) Parte_1 nato a [...], il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. CodiceFiscale_1 residente in [...] con l'Avv. Giovanna Condò presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nata a [...], il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. CodiceFiscale_2 residente in [...] con l'Avv. Angelo Cassanelli presso il quale ha eletto domicilio telematico
I quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Milano (MI), il 25/06/1988, trascritto nei Registri dello stato civile del comune di Milano (n. 0780, Registro 03, Parte 2, Serie A), separati con sentenza n. 3138/2024, depositata in data 22 maggio 2024, regolarmente passata in giudicato il
23/05/2024 (v. doc. in atti).
FATTO - I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 13/12/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio formulando le seguenti conclusioni:
“1) Dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario in
Milano, in data 25/6/1998 tra i Signori (nato a [...], il [...]) e Parte_1
(nata a [...], il [...]) e trascritto nei Registri dello Stato Civile del Parte_2
Comune di Milano (Anno 1998 - N. 0780 – Registro 03, Parte 2 – Serie A).
2) Ordini all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano di procedere alle annotazioni e comunicazioni di legge.
3) Dia atto che il Signor (C.F. ) si obbliga a corrispondere Parte_1 C.F._3
a titolo di una tantum divorzile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 c. 8^ L. 898/70 e successive modifiche, ritenuta equa dal Tribunale alla OR ( ) che Parte_2 C.F._4 accetta dichiarandosi soddisfatta e di nulla più avere a pretendere dal Signor a qualsivoglia Pt_1 titolo e/o ragione l'importo di € 200.000,00 (euro duecentomila/00) depositata presso il notaio in Milano entro la data dell'udienza di comparizione personale delle parti fissata Persona_1 in seguito al deposito del ricorso per separazione consensuale sottoscritto dalle stesse in data 16 maggio 2024 (o rinviata su concorde richiesta delle parti stesse) con incarico al notaio di svincolare
l'importo (di € 200.000,00) suindicato in favore della OR , con il passaggio in giudicato Pt_2 della sentenza di divorzio inter partes e a fronte di esibizione di copia autentica della decisione con la relativa attestazione (di passaggio in giudicato).
4) Le parti danno atto di aver risolto ogni loro rapporto, nonché questione economica e patrimoniale
e con l'esecuzione di quanto sopra di nulla più avere reciprocamente a pretendere con riguardo all'intercorso rapporto matrimoniale e a qualsivoglia altro titolo e/o ragione.
5) Le spese legali del presente giudizio saranno integralmente compensate tra le parti e i Legali sottoscriveranno il ricorso anche per rinuncia alla solidarietà professionale ex art. 13 c. 8^ L.
247/2012.”
- Le parti hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art
473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
- Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
- Ritenuto, infine, che dagli atti e dai documenti di causa non emergono motivi per non ritenere equa la corresponsione in un'unica soluzione dell'assegno divorzile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 co. 8 legge 898/1970.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Milano (MI), il
25/06/1988 tra i Signori e;
Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
5) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Milano
6) dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 29.1.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Susanna Terni
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Susanna Terni Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel.
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 13.12.2024 da
1) Parte_1 nato a [...], il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. CodiceFiscale_1 residente in [...] con l'Avv. Giovanna Condò presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nata a [...], il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. CodiceFiscale_2 residente in [...] con l'Avv. Angelo Cassanelli presso il quale ha eletto domicilio telematico
I quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Milano (MI), il 25/06/1988, trascritto nei Registri dello stato civile del comune di Milano (n. 0780, Registro 03, Parte 2, Serie A), separati con sentenza n. 3138/2024, depositata in data 22 maggio 2024, regolarmente passata in giudicato il
23/05/2024 (v. doc. in atti).
FATTO - I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 13/12/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio formulando le seguenti conclusioni:
“1) Dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario in
Milano, in data 25/6/1998 tra i Signori (nato a [...], il [...]) e Parte_1
(nata a [...], il [...]) e trascritto nei Registri dello Stato Civile del Parte_2
Comune di Milano (Anno 1998 - N. 0780 – Registro 03, Parte 2 – Serie A).
2) Ordini all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano di procedere alle annotazioni e comunicazioni di legge.
3) Dia atto che il Signor (C.F. ) si obbliga a corrispondere Parte_1 C.F._3
a titolo di una tantum divorzile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 c. 8^ L. 898/70 e successive modifiche, ritenuta equa dal Tribunale alla OR ( ) che Parte_2 C.F._4 accetta dichiarandosi soddisfatta e di nulla più avere a pretendere dal Signor a qualsivoglia Pt_1 titolo e/o ragione l'importo di € 200.000,00 (euro duecentomila/00) depositata presso il notaio in Milano entro la data dell'udienza di comparizione personale delle parti fissata Persona_1 in seguito al deposito del ricorso per separazione consensuale sottoscritto dalle stesse in data 16 maggio 2024 (o rinviata su concorde richiesta delle parti stesse) con incarico al notaio di svincolare
l'importo (di € 200.000,00) suindicato in favore della OR , con il passaggio in giudicato Pt_2 della sentenza di divorzio inter partes e a fronte di esibizione di copia autentica della decisione con la relativa attestazione (di passaggio in giudicato).
4) Le parti danno atto di aver risolto ogni loro rapporto, nonché questione economica e patrimoniale
e con l'esecuzione di quanto sopra di nulla più avere reciprocamente a pretendere con riguardo all'intercorso rapporto matrimoniale e a qualsivoglia altro titolo e/o ragione.
5) Le spese legali del presente giudizio saranno integralmente compensate tra le parti e i Legali sottoscriveranno il ricorso anche per rinuncia alla solidarietà professionale ex art. 13 c. 8^ L.
247/2012.”
- Le parti hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art
473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
- Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
- Ritenuto, infine, che dagli atti e dai documenti di causa non emergono motivi per non ritenere equa la corresponsione in un'unica soluzione dell'assegno divorzile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 co. 8 legge 898/1970.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Milano (MI), il
25/06/1988 tra i Signori e;
Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
5) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Milano
6) dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 29.1.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Susanna Terni
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG