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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 09/10/2025, n. 4905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4905 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 461/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elena Codecasa;
lette le note di trattazione scritta depositate da entrambe le parti che hanno insistito come in atti e chiesto la decisione;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES e 127 TER CPC
nella causa civile iscritta al n. r.g. 461/2021 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
IS AT giusta procura in atti
ATTORE OPPONENTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti CP_1 C.F._1
NO ZO e BA LI giusta procura in atti.
CONVENUTO OPPOSTO
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
otteneva dal Tribunale di Catania in data 2.12.2020 il decreto ingiuntivo n. CP_1
4577/20 per la somma di € 18.450,00, quale indennizzo previsto dalla garanzia assicurativa polizza n° 1/64647/30/158246642 del 7/02/2019 per il furto dell'autovettura assicurata di sua proprietà targata FF616GV, presumibilmente avvenuto il 29/08/2019 in Catania.
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione la Controparte_2 eccependo la carenza di prova del furto e la carenza di prova del valore del veicolo rubato.
pagina 1 di 4 La causa veniva istruita attraverso prova testimoniale e perveniva oggi alla decisione.
§§§
L'opposizione è fondata e merita accoglimento.
Il principio generale di cui all' art. 1218 c.c. è che al creditore che agisce in giudizio per l'adempimento del contratto è sufficiente fornire la prova della fonte negoziale ed allegare l'inadempimento della controparte, mentre incombe su quest'ultima l'onere di dare dimostrazione del fatto impeditivo (o estintivo) dell'adempimento.
Tuttavia, tale principio deve essere coordinato con quello affermato dalla Cassazione in tema di indennizzi assicurativi per furto", secondo cui “la denuncia del furto è atto di parte e che non implica necessariamente l'avvenuto furto ad opera di terzi dell'auto" (cfr. Cass. III, n.
8198/2013).
Deve inoltre essere coordinato con l'onere probatorio in tema di contratto di assicurazione contro i danni, che riguarda l'onere dell'assicurato di provare il fatto costitutivo del suo diritto, ovvero il verificarsi del rischio assicurato nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, tenendo comunque conto delle concrete possibilità per il danneggiato di dare adeguata dimostrazione del verificarsi del furto di autovettura, che per comune esperienza avviene nella maggior parte dei casi in un momento nel quale il proprietario si allontana dal proprio mezzo, lasciato in luogo pubblico ed alla pubblica fede (vedi Tribunale di Laurino n. 428/24).
In applicazione di quanto sopra affermato, il principio pacifico è che l'assicuratore deve provare la causa impeditiva o estintiva del diritto all'indennizzo"(cfr. ex plurimis Cass. III nn.
19734/2011 e 7245/2005), che può essere fornita anche mediante presunzioni. Ma, occorre che gli elementi presuntivi della falsità siano in primo luogo dedotti in giudizio e che possiedano quei requisiti di gravità, univocità e concordanza che l' art. 2729 c.c. richiede sussistenti in misura tale da poter assurgere nel loro insieme a valore di prova della falsità ideologica della denuncia presentata dall'assicurato all'autorità giudiziaria o ad altra che ha l'obbligo di riferire a questa
(cfr. sentenza citata).
Nel caso di specie, parte opponente ha contestato l'esistenza del veicolo e, conseguentemente,
l'evento furto, rappresentando e provando le seguenti circostanze:
- Che il veicolo assicurato risulta munito di dispositivo satellitare Unibox Supereasy, che pagina 2 di 4 non manda segnali dal giorno 04.06.2019 ore 12,40, giorno di un sinistro stradale che ha coinvolto la vettura già liquidato dalla Parte_1
- Che dopo il sinistro del 04.06.2019, la compagnia ha periziato l'autovettura tg. FF616GV
(cfr. documento 3 di parte opponente), elencando analiticamente i danni riscontrati sul veicolo, per una somma pari ad €. 12.800,00;
- Che l'opposto quale unica prova dell'avvenuta riparazione del veicolo ha prodotto la fattura n. 257 del 3.07.2019, emessa dallo stesso quale legale CP_1 rappresentante della “Carrozzeria La Risanauto”;
- Che l'opposto ha prodotto fotografie datate 14.06.2019, ritraenti l'autovettura all'interno ed esterno della carrozzeria e fotografie datate 20.06.2019 ritraenti l'autovettura invece collocata in un'area di Centro di demolizione, per cui appare inverosimile che le opere di riparazione fatturate il 3.7.2019 potessero essere state completate, alla luce del tempo tecnico necessario alla riparazione, stimato dal perito assicurativo in giorni 15.
A fronte delle specifiche contestazioni di parte opponente, l'opposto non ha assolto all'onere probatorio a suo carico, circa l'esistenza del veicolo e, quindi, dell'avvenuto furto dello stesso nonché dell'eventuale valore del bene sottratto.
Infatti, la denuncia di furto è certamente inadeguata a dimostrare la effettiva sottrazione del bene in quanto atto proveniente dalla stessa parte che intende avvantaggiarsene (cfr. Cass.
32637/2022), dunque ha valore di mero indizio soggetto alla verifica di fondatezza alla luce di tutti gli altri elementi di prova.
Gli unici elementi di prova ulteriori forniti da parte opposto sono stati la deposizione testimoniale del teste e la fattura di riparazione dell'auto n. 257/19. Testimone_1
Quanto alla testimonianza della teste essa appare non determinante, essendosi Testimone_1 limitata a ripetere le circostanze già narrate in denuncia di furto;
si tratta di una deposizione priva di riscontri oggettivi (ad esempio la testimonianza di che avrebbe Testimone_2 potuto confermare le medesime circostanze in quanto presente) e sospetta di parzialità, essendo la teste figlia dell'opponente.
pagina 3 di 4 Quanto alla fattura, essa è inidonea provare con certezza l'avvenuta riparazione dopo il sinistro del 4.6.2019 e, quindi, l'esistenza del veicolo in perfette condizioni al momento del furto, accaduto a soli tre mesi di distanza, in quanto è documento di provenienza unilaterale per giunta proveniente dalla stessa parte opposta.
Infine, parte opposta non ha superato l'eccezione relativa al meccanismo satellitare, limitandosi, in sede di interrogatorio formale, a dichiarare che il dispositivo non ha mai funzionato e non ha mai rilevato eventi crash (“nemmeno in caso di incidente autonomo accaduto a mia moglie”), circostanza palesemente non provata e soprattutto smentita dalla rilevazione dell'evento crash del 4.6.2019.
Conseguentemente, l'opposizione va accolta e il decreto ingiuntivo n. 457772020 va revocato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- Accoglie l'opposizione proposta da e per l'effetto revoca il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 4577/2020 emesso in data 2.12.2020.
- Condanna parte opposta a rimborsare alla parte opponente le spese di lite, che si liquidano in € 145,50 per spese, € 5.077,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario spese generali.
Così deciso in Catania, in esito alla udienza cartolare dell'8.10.2025
Il GIUDICE
dott. Elena Codecasa
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elena Codecasa;
lette le note di trattazione scritta depositate da entrambe le parti che hanno insistito come in atti e chiesto la decisione;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES e 127 TER CPC
nella causa civile iscritta al n. r.g. 461/2021 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
IS AT giusta procura in atti
ATTORE OPPONENTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti CP_1 C.F._1
NO ZO e BA LI giusta procura in atti.
CONVENUTO OPPOSTO
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
otteneva dal Tribunale di Catania in data 2.12.2020 il decreto ingiuntivo n. CP_1
4577/20 per la somma di € 18.450,00, quale indennizzo previsto dalla garanzia assicurativa polizza n° 1/64647/30/158246642 del 7/02/2019 per il furto dell'autovettura assicurata di sua proprietà targata FF616GV, presumibilmente avvenuto il 29/08/2019 in Catania.
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione la Controparte_2 eccependo la carenza di prova del furto e la carenza di prova del valore del veicolo rubato.
pagina 1 di 4 La causa veniva istruita attraverso prova testimoniale e perveniva oggi alla decisione.
§§§
L'opposizione è fondata e merita accoglimento.
Il principio generale di cui all' art. 1218 c.c. è che al creditore che agisce in giudizio per l'adempimento del contratto è sufficiente fornire la prova della fonte negoziale ed allegare l'inadempimento della controparte, mentre incombe su quest'ultima l'onere di dare dimostrazione del fatto impeditivo (o estintivo) dell'adempimento.
Tuttavia, tale principio deve essere coordinato con quello affermato dalla Cassazione in tema di indennizzi assicurativi per furto", secondo cui “la denuncia del furto è atto di parte e che non implica necessariamente l'avvenuto furto ad opera di terzi dell'auto" (cfr. Cass. III, n.
8198/2013).
Deve inoltre essere coordinato con l'onere probatorio in tema di contratto di assicurazione contro i danni, che riguarda l'onere dell'assicurato di provare il fatto costitutivo del suo diritto, ovvero il verificarsi del rischio assicurato nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, tenendo comunque conto delle concrete possibilità per il danneggiato di dare adeguata dimostrazione del verificarsi del furto di autovettura, che per comune esperienza avviene nella maggior parte dei casi in un momento nel quale il proprietario si allontana dal proprio mezzo, lasciato in luogo pubblico ed alla pubblica fede (vedi Tribunale di Laurino n. 428/24).
In applicazione di quanto sopra affermato, il principio pacifico è che l'assicuratore deve provare la causa impeditiva o estintiva del diritto all'indennizzo"(cfr. ex plurimis Cass. III nn.
19734/2011 e 7245/2005), che può essere fornita anche mediante presunzioni. Ma, occorre che gli elementi presuntivi della falsità siano in primo luogo dedotti in giudizio e che possiedano quei requisiti di gravità, univocità e concordanza che l' art. 2729 c.c. richiede sussistenti in misura tale da poter assurgere nel loro insieme a valore di prova della falsità ideologica della denuncia presentata dall'assicurato all'autorità giudiziaria o ad altra che ha l'obbligo di riferire a questa
(cfr. sentenza citata).
Nel caso di specie, parte opponente ha contestato l'esistenza del veicolo e, conseguentemente,
l'evento furto, rappresentando e provando le seguenti circostanze:
- Che il veicolo assicurato risulta munito di dispositivo satellitare Unibox Supereasy, che pagina 2 di 4 non manda segnali dal giorno 04.06.2019 ore 12,40, giorno di un sinistro stradale che ha coinvolto la vettura già liquidato dalla Parte_1
- Che dopo il sinistro del 04.06.2019, la compagnia ha periziato l'autovettura tg. FF616GV
(cfr. documento 3 di parte opponente), elencando analiticamente i danni riscontrati sul veicolo, per una somma pari ad €. 12.800,00;
- Che l'opposto quale unica prova dell'avvenuta riparazione del veicolo ha prodotto la fattura n. 257 del 3.07.2019, emessa dallo stesso quale legale CP_1 rappresentante della “Carrozzeria La Risanauto”;
- Che l'opposto ha prodotto fotografie datate 14.06.2019, ritraenti l'autovettura all'interno ed esterno della carrozzeria e fotografie datate 20.06.2019 ritraenti l'autovettura invece collocata in un'area di Centro di demolizione, per cui appare inverosimile che le opere di riparazione fatturate il 3.7.2019 potessero essere state completate, alla luce del tempo tecnico necessario alla riparazione, stimato dal perito assicurativo in giorni 15.
A fronte delle specifiche contestazioni di parte opponente, l'opposto non ha assolto all'onere probatorio a suo carico, circa l'esistenza del veicolo e, quindi, dell'avvenuto furto dello stesso nonché dell'eventuale valore del bene sottratto.
Infatti, la denuncia di furto è certamente inadeguata a dimostrare la effettiva sottrazione del bene in quanto atto proveniente dalla stessa parte che intende avvantaggiarsene (cfr. Cass.
32637/2022), dunque ha valore di mero indizio soggetto alla verifica di fondatezza alla luce di tutti gli altri elementi di prova.
Gli unici elementi di prova ulteriori forniti da parte opposto sono stati la deposizione testimoniale del teste e la fattura di riparazione dell'auto n. 257/19. Testimone_1
Quanto alla testimonianza della teste essa appare non determinante, essendosi Testimone_1 limitata a ripetere le circostanze già narrate in denuncia di furto;
si tratta di una deposizione priva di riscontri oggettivi (ad esempio la testimonianza di che avrebbe Testimone_2 potuto confermare le medesime circostanze in quanto presente) e sospetta di parzialità, essendo la teste figlia dell'opponente.
pagina 3 di 4 Quanto alla fattura, essa è inidonea provare con certezza l'avvenuta riparazione dopo il sinistro del 4.6.2019 e, quindi, l'esistenza del veicolo in perfette condizioni al momento del furto, accaduto a soli tre mesi di distanza, in quanto è documento di provenienza unilaterale per giunta proveniente dalla stessa parte opposta.
Infine, parte opposta non ha superato l'eccezione relativa al meccanismo satellitare, limitandosi, in sede di interrogatorio formale, a dichiarare che il dispositivo non ha mai funzionato e non ha mai rilevato eventi crash (“nemmeno in caso di incidente autonomo accaduto a mia moglie”), circostanza palesemente non provata e soprattutto smentita dalla rilevazione dell'evento crash del 4.6.2019.
Conseguentemente, l'opposizione va accolta e il decreto ingiuntivo n. 457772020 va revocato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- Accoglie l'opposizione proposta da e per l'effetto revoca il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 4577/2020 emesso in data 2.12.2020.
- Condanna parte opposta a rimborsare alla parte opponente le spese di lite, che si liquidano in € 145,50 per spese, € 5.077,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario spese generali.
Così deciso in Catania, in esito alla udienza cartolare dell'8.10.2025
Il GIUDICE
dott. Elena Codecasa
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 4 di 4