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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 26/06/2025, n. 1236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1236 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea in composizione monocratica in persona del dott. Filippo Palumbo, provvedendo ai sensi degli artt. 281-sexies, comma terzo, e 127-ter c.p.c. (come risultanti a seguito del D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149,
c.d. "Riforma Cartabia") all'esito del deposito di note scritte in so- stituzione dell'udienza;
letti ed esaminati gli atti di causa;
richiamato il contenuto del precedente provvedimento di fissa- zione di udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., che, dalla consul- tazione del fascicolo telematico, risulta essere stato debitamente comunicato alle parti;
preso atto delle note di trattazione scritta in sostituzione della citata udienza, depositate telematicamente in atti e da intendersi qui integralmente richiamate;
rilevato che parte ricorrente ha fornito prova della rituale notifi- ca del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udienza alla controparte, la quale non risulta essersi costituita in giudizio;
osservato che oggetto del giudizio risulta essere l'accertamento dello stato di cittadinanza italiana, per cui il rito applicabile è quello previsto dall'art. 19-bis d.lgs. 150/2011 e che il presente procedimento risulta instaurato dopo la data del 28.02.2023, sic- ché (in ragione di quanto disposto dall'art. 35, comma 1, d.lgs.
149/2022, come modificato dalla Legge n. 197/2022) il rito appli- cabile richiamato dal predetto art. 19-bis d.lgs. 150/2011 è quello semplificato di cognizione, disciplinato agli artt. 281-decies e ss.
c.p.c.;
ritenuto che la causa sia matura per la decisione e che possa in
Pag. 1 di 14 questa sede procedersi con la pronuncia della sentenza ai sensi dei citati artt. 281-sexies, comma terzo, e 127-ter c.p.c. (come ri- sultanti a seguito del D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, c.d. "Riforma
Cartabia"), atteso che parte convenuta/resistente, nonostante la notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udien- za, non si è costituita in giudizio e parte attrice/ricorrente, nelle proprie note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha espressamente chiesto la decisione della causa, formulando anche le relative conclusioni;
pronuncia la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. R.G. 3107 / 2023 promosso da:
1. nata a [...], Cali- Controparte_1 fornia (Stati Uniti d'America) il 06.01.1996;
2. (alla nascita Parte_1
) nata a [...], California Persona_1
(Stati Uniti d'America) il 25.05.1986, per sé e – unitamente a nato a [...], New York (Sta- Controparte_2 ti Uniti d'America) il 29.11.1985 – in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sui minori:
3. nata a [...]- Controparte_3 les, California (Stati Uniti d'America) il 26.04.2019 e
4. nato a [...], Ari- Controparte_4 zona (Stati Uniti d'America) il 23.09.2021;
5. nata a [...], Parte_2
California (Stati Uniti d'America) il 15.10.1988; rappresentati e difesi dall'Avv. Marco Permunian, del Foro di Ro- vigo, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Andrea Permunian, del Foro di Bologna, ed elettivamente domiciliati in Rovigo – Cor- so del Popolo n. 222 presso e nello studio dell'Avv. Marco Permu- nian, in virtù di procure in atti;
- parti ricorrenti -
Pag. 2 di 14 nei confronti del , in persona del Controparte_5
Ministro p.t.;
- parte resistente non costituita -
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero presso il Tribunale;
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana
FATTO E DIRITTO
1. – I ricorrenti hanno proposto ricorso avverso il
[...]
al fine di ottenere il riconoscimento della cittadinanza CP_5 italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti in linea retta ed ininterrotta della cittadina italiana NA
(altrimenti conosciuta come
[...] Parte_3
nata a [...] il [...]. In particolare, a soste-
[...] gno della domanda, i ricorrenti hanno dedotto che: <
1- I Sig.ri
, (alla Controparte_1 Parte_1 nascita ), Persona_1 Parte_2
e i minori e
[...] Controparte_3 [...]
sono diretti discendenti di Controparte_4 NA
(altrimenti conosciuta come
[...] Parte_4 nata a [...] il [...] (doc. 1 e 2) e coniugatasi a New
York, New York (Stati Uniti d'America) il 10.08.1914 con Persona_3
alias (doc. 3), cittadino italiano nato a
[...] Persona_4
GR (MT) il 01.12.1889 (doc. 4 e 5);
2- In costanza del matrimonio tra i coniugi, il 30.10.1925 nasceva a Jersey City, New Jersey (Stati Uni- ti d'America) alias (doc. 6 e 7), il qua- SO SO le alla nascita acquisiva la cittadinanza statunitense iure soli ai sensi e per gli effetti delle leggi in tema di cittadinanza in vigore allora negli
Stati Uniti d'America e quella italiana iure sanguinis, in quanto figlio di madre italiana. Difatti – contrariamente al Sig. , il qua- Controparte_6 le si naturalizzava cittadino statunitense in data 11.03.1920 (doc. 8), ov- vero prima della nascita del figlio - la Sig.ra mai Parte_5 acquisiva la cittadinanza statunitense per naturalizzazione (doc. 9),
Pag. 3 di 14 mantenendo la cittadinanza italiana e potendo pertanto trasmetterla ai suoi discendenti, come si argomenterà meglio in seguito. Si precisa come sul certificato di nascita del Sig. fosse erroneamen- SO te riportato il nome “ ” (cfr. doc. 6) e che pertanto questi ab- Persona_6 bia provveduto ad emendare il proprio certificato di nascita (cfr. doc. 7);
3- In data 24.09.1949, contraeva matrimonio a Per_5 SO
Jersey City, New Jersey (Stati Uniti d'America) con , nata CP_7
a Jersey City, New Jersey (Stati Uniti d'America – doc. 10). In costanza del loro matrimonio, il 14.05.1954 nasceva a Jersey City, New Jersey
(Stati Uniti d'America) (doc. 11);
4- Il Sig. Parte_6
, in data 24.06.1978, si univa in matrimonio a Jer- Parte_6 sey City, New Jersey (Stati Uniti d'America) alla Sig.ra Persona_7
(doc. 12). Quest'ultima decedeva il 06.03.1982 a Houston,
[...]
Texas (Stati Uniti d'America – doc. 13). In seguito, in data 01.04.1985, il
Sig. contraeva nuovo matrimonio a Jersey City, Parte_6
New Jersey (Stati Uniti d'America) con la Sig.ra Persona_8
(doc. 14). Dall'unione dei coniugi, nascevano Persona_1
a Palo Alto, California (Stati Uniti d'America) il 25.05.1986
[...]
(doc. 15), a Santa Monica, Califor- Parte_2 nia (Stati Uniti d'America) il 15.10.1988 (doc. 16) e CP_1
a Santa Barbara, California (Stati Uniti d'America) il
[...]
06.01.1996 (doc. 17);
5- In data 06.10.2012, con- Persona_1 traeva matrimonio a Santa Barbara, California (Stati Uniti d'America) con , divenendo così Controparte_2 Parte_1
(doc. 18). In costanza del loro matrimonio, nascevano
[...]
il 26.04.2019 a Los Angeles, Cali- Controparte_3 fornia (Stati Uniti d'America – doc. 19) e CP_4
il 23.09.2021 a Scottsdale, Arizona (Stati Uniti
[...]
d'America – doc. 20)>>.
Il , nonostante la regolare notifica Controparte_5 all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza, non si costitui- va nel presente procedimento e, pertanto, se ne dichiara la con- tumacia.
2. – Ciò premesso, deve preliminarmente osservarsi, in ordi-
Pag. 4 di 14 ne alla competenza del Tribunale adito, che l'art. 1, comma 36, della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021, ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del decreto-legge 17.02.2017 n.
13, aggiungendo il seguente periodo: “Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinan- za italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Il successivo comma 37, ha previsto che la disposizione di cui sopra venisse applicata a partire dal centottantesimo giorno dall'entrata in vigore della legge. Pertanto, dal 22 giugno 2022, la competenza viene fissata assumendo come parametro di riferi- mento il Comune di nascita del padre, della madre o, in ultima ra- tio, dell'antenato dei ricorrenti. In ordine alla competenza funzio- nale della Sezione Immigrazione si osserva inoltre che l'art. 1 del decreto-legge del 17.02.2017 n. 13 ha istituito le "Sezioni specia- lizzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e li- bera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea" presso i tri- bunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'appello, e la legge di conversione del 13 aprile 2017, n. 46 ha attribuito per esse la competenza inderogabile anche in materia di "stato di cit- tadinanza italiana".
Alla luce di detti principi, posto che nel caso di specie il ricor- rente risiede all'estero e che l'ava cittadina italiana risulta nata nel territorio di un Comune che rientra nella competenza del Di- stretto della Corte di Appello di Potenza, il Foro competente è in- derogabilmente il Tribunale Civile di Potenza-Sezione specializza- ta in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea.
3. – In merito all'interesse ad agire dei ricorrenti, va poi os- servato come questo venga definito dall'art. 100 c.p.c., quale con- dizione dell'azione, come l'interesse di colui che propone la do- manda ad ottenere tutela giurisdizionale;
tale interesse deve esse- re concreto, cioè effettivo ed attuale, ossia esistente quantomeno al momento della decisione. Secondo l'opinione tradizionale, que-
Pag. 5 di 14 sto sorge quando vi è uno stato di obiettiva lesione del diritto e l'idoneità del provvedimento richiesto al giudice a porvi rimedio.
Tale interesse consiste dunque, nella necessità di ottenere dal processo la protezione dell'interesse sostanziale, a semplice e sola affermazione da parte del soggetto della lesione di un proprio di- ritto.
Nel caso di specie, il bisogno di tutela giurisdizionale discen- de dalla necessità dell'accertamento di un diritto soggettivo (la cit- tadinanza italiana), altrimenti non ottenibile attraverso una do- manda in via amministrativa, stante l'esistenza, nella linea di di- scendenza dei ricorrenti, di passaggi generazionali per linea fem- minile avvenuti in epoca precostituzionale, circostanza che, com'è noto e come meglio si dirà di qui a poco, costituisce un ostacolo al riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana iure san- guinis da parte della P.A.
E di fatti, dalla documentazione versata in atti emerge una ipote- si di trasmissione della cittadinanza italiana per linea femminile in epoca precostituzionale, in ragione del fatto che la predetta
[...]
(altrimenti conosciuta come Parte_7 [...]
il 10.08.1914 contrasse matrimonio con un Parte_8 cittadino italiano, alias , Controparte_6 Persona_4 il quale, tuttavia, si naturalizzò cittadino statunitense in data
11.03.1920 (doc. 8), e dalla loro unione nacque a Jersey City, New
Jersey (Stati Uniti d'America), il figlio alias SO
(doc. 6 e 7), in data 30.10.1925, sempre in epoca pre- SO costituzionale.
Orbene, la normativa ratione temporis rilevante nel caso di specie era contenuta nella legge n. 555/1912, che prevedeva che la cittadinanza italiana fosse trasmessa iure sanguinis unicamente per via paterna, salvo ipotesi marginali non ricorrenti nell'odierno giudizio [cfr. art. 1 legge n. 555/1912]. Ne consegue che il predetto
alias (doc. 6 e 7), nato negli SO SO
Stati Uniti d'America in data 30.10.1925:
- non poté acquisire la cittadinanza italiana dal padre, per averla
Pag. 6 di 14 questi perduta nel 1920, a seguito della sua volontaria naturaliz- zazione statunitense e in virtù dell'allora vigente art. 8 legge n.
555/1912, secondo cui <Perde la cittadinanza: 1° chi spontanea- mente acquista una cittadinanza straniera e stabilisce o ha stabili- to all'estero la propria residenza (…)>>;
- non poté acquisire la cittadinanza italiana neppure dalla madre, in ragione dell'allora vigente sistema di trasmissione solo per via paterna, dovendosi qui aggiungere che – pure laddove all'epoca avesse operato, in astratto, un regime di trasmissione dello status civitatis anche per via materna – in ogni caso, non avrebbe potuto derivare la cittadinanza italiana dalla madre, NA
(altrimenti conosciuta come
[...] Parte_3
. Quest'ultima, infatti, mai naturalizzatasi volontariamente
[...] statunitense, ha comunque perso la cittadinanza italiana e acqui- sito quella nuova del marito nel 1920, in conseguenza della già menzionata naturalizzazione statunitense del marito stesso e dell'operare dell'allora vigente art. 11, comma primo, legge n.
555/1912, secondo cui <Se il marito cittadino diviene straniero, la moglie che mantenga comune con lui la residenza, perde la cit- tadinanza italiana, semprechè acquisti quella del marito>>, circo- stanze verificatesi entrambe nel caso di specie: infatti, da un lato, la residenza era stata pacificamente mantenuta comune negli
Stati Uniti d'America e, dall'altro, per la legge statunitense la moglie aveva acquisito la cittadinanza del marito, poiché all'epoca era in vigore, negli Stati Uniti d'America, una legge che stabiliva che le donne coniugate non potessero avere una nazionalità diver- sa da quella del marito e, pertanto, la naturalizzazione statuni- tense del marito o il matrimonio con un cittadino statunitense comportava l'automatica acquisizione della cittadinanza statuni- tense da parte della moglie (cfr. al riguardo, anche il doc. 9 da cui emerge che altrimenti conosciuta come Parte_5
aveva automaticamente ac- Parte_4 quisito la cittadinanza statunitense in seguito alla naturalizza- zione del marito, ). Persona_4
Pag. 7 di 14 Ciò posto, sviluppando le osservazioni poc'anzi accennate quanto al profilo dell'interesse ad agire dei ricorrenti, deve rite- nersi che lo stesso sia sussistente, atteso che, come è noto, per il caso in cui – come quello di specie – lungo la linea di discendenza vi sia una ipotesi di trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis per via materna in epoca precostituzionale, non risulta percorribile la via amministrativa: ed invero, la P.A. non ha, allo stato, recepito la soluzione adottata da Cass. SS.UU. n.
4466/2009, secondo cui l'effetto della declaratoria di incostituzio- nalità della norma che prevedeva la trasmissione dello status civi- tatis solo per via paterna si estende anche ai figli nati da donna cittadina italiana in data antecedente all'entrata in vigore della
Costituzione repubblicana, il primo gennaio 1948. Ne consegue che, per tali casi, chi voglia chiedere il riconoscimento del proprio status di cittadino italiano non può previamente rivolgersi alla
P.A. competente, ma deve necessariamente agire in giudizio.
Ciò chiarito e concludendo sul punto, può ribadirsi che, nel caso di specie, dagli atti risulta la sussistenza dell'interesse ad agire dei ricorrenti: ed invero, è stata versata in atti l'evidenza di un passaggio generazionale, antecedente all'entrata in vigore del- la Costituzione, da donna che non ha mai volontariamente perso la cittadinanza italiana e da uomo straniero, per aver, invece, per- so volontariamente la cittadinanza italiana prima della nascita del figlio;
dal che deriva, alla luce di quanto poc'anzi esposto,
l'interesse ad agire innanzi all'Autorità giudiziaria, senza l'onere di dedurre e fornire un principio di prova dall'incertezza o dalla eccessiva lunghezza dei tempi dell'iter di esame amministrativo, da parte della P.A., dell'istanza di riconoscimento della cittadi- nanza italiana (deduzione e principio di prova che, peraltro, non si rinvengono negli atti di parte ricorrente).
4. – Venendo ora al merito dell'odierna controversia, si deve osservare, ancora in via preliminare, come lo schema relativo all'acquisto della cittadinanza sia stato di recente esposto in modo compiuto dalle Sezioni unite della Corte di cassazione, per cui «la
Pag. 8 di 14 risultante di un tale schema è molto semplice. La cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario. Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile. Esso è giustiziabi- le in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. Donde la prova è nella li- nea di trasmissione. Resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia
(v. già Cass. Sez. U n. 4466-09). Ne segue che, ove la cittadinanza sia ri- vendicata da un discendente, null'altro – a legislazione invariata – spet- ta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
mentre incombe alla controparte, che ne abbia fat- to eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione»
(Corte di cassazione Sez. U, Sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022;
v. anche 24 agosto 2022, n. 25318).
Nel caso di specie, va in primo luogo rilevato che la linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella docu- mentazione versata in atti, debitamente tradotta e apostillata.
Più in particolare, in secondo luogo, dalla documentazione deposi- tata emergono eventi astrattamente interruttivi della linea di tra- smissione della cittadinanza italiana, in ragione del fatto che la predetta (altrimenti conosciuta come Parte_5 [...]
il 10.08.1914 contrasse matri- Controparte_8 monio con un cittadino italiano, alias Controparte_6 [...]
, il quale, tuttavia, si naturalizzò cittadino sta- Persona_9 tunitense in data 11.03.1920 (doc. 8): ed invero, come già innanzi ampiamente esposto, (altrimenti conosciu- Parte_5 ta come aveva in tal modo Parte_4 perso la cittadinanza italiana e acquisito quella nuova del marito nel 1920, in conseguenza della già menzionata naturalizzazione statunitense del marito stesso e dell'operare dell'allora vigente art. 11, comma primo, legge n. 555/1912, secondo cui <Se il mari- to cittadino diviene straniero, la moglie che mantenga comune con lui la residenza, perde la cittadinanza italiana, semprechè acquisti quella del marito>>, circostanze verificatesi entrambe nel caso di specie: infatti, da un lato, la residenza era stata pacificamente
Pag. 9 di 14 mantenuta comune negli Stati Uniti d'America e, dall'altro, per la legge statunitense la moglie aveva acquisito la cittadinanza del marito, poiché all'epoca era in vigore, negli Stati Uniti d'America, una legge che stabiliva che le donne coniugate non potessero ave- re una nazionalità diversa da quella del marito e, pertanto, la na- turalizzazione statunitense del marito o il matrimonio con un cit- tadino statunitense comportava l'automatica acquisizione della cittadinanza statunitense da parte della moglie.
Sul punto, deve però osservarsi che tale acquisizione della cittadinanza statunitense da parte dell'ava avvenne del tutto in- volontariamente e in virtù dell'operare dell'automatismo normati- vo innanzi descritto: ed invero, l'ava cittadina italiana
[...]
(altrimenti conosciuta come Parte_9 [...]
non risulta essersi mai volontariamente natu- Parte_10 ralizzata cittadina statunitense, come attestato dal Certificato ri- lasciato dall'U.S.C.I.S. (United States Citizenship and Immigra- tion Services: Servizio Cittadinanza e Immigrazione degli Stati
Uniti), in atti (doc. 8).
Ciò chiarito, alla luce di quanto si preciserà, deve ritenersi che, nonostante la involontaria perdita della cittadinanza italiana dell'ava nel 1920, la stessa abbia potuto trasmettere la cittadi- nanza italiana al figlio alias SO SO
(doc. 6 e 7), nato negli Stati Uniti d'America in data 30.10.1925, sempre in epoca precostituzionale.
Ed invero, per tutti tali casi vengono in rilievo, ratione tem- poris, le allora vigenti norme contenute: negli artt. 1, 10, comma terzo, e 11, comma primo, della legge n. 555/1912, che prevedeva- no, rispettivamente, che è cittadino il figlio di padre cittadino, mentre – salvo casi marginali non ricorrenti nel caso di specie – la trasmissione della cittadinanza italiana non poteva avvenire per via materna, essendo peraltro previsto che < La donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sem- prechè il marito possieda una cittadinanza che pel fatto del ma- trimonio a lei si comunichi>> (art. 10, comma terzo, legge n.
Pag. 10 di 14 555/1912) e che <Se il marito cittadino diviene straniero, la mo- glie che mantenga comune con lui la residenza, perde la cittadi- nanza italiana, semprechè acquisti quella del marito>> (art. 11, comma primo, della legge n. 555/1912).
Va rilevato, in ogni caso, che tale situazione normativa mu- tava a seguito della nota sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 1975, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdi- ta della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero, poiché in con- trasto con l'art. 29 della Costituzione, in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi
e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano. Inoltre, la sentenza della Corte costituzionale n. 30 del 1983 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo anche l'art. 1 n. 1 L. 555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Co- stituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per na- scita anche il figlio di madre cittadina”.
È appena il caso di osservare come possano ritenersi travolte dalla cennata dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma che prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indi- pendentemente dalla volontà della donna, dichiarata dalla Con- sulta con la sent. n. 87 del 1975, anche le analoghe previsioni, ri- levanti nel caso di specie, della perdita della cittadinanza italiana da parte della moglie in caso di naturalizzazione straniera del marito (art. 11, comma primo, Legge n. 555/1912): ed invero, an- che in tale ipotesi l'effetto della perdita della cittadinanza italiana in capo alla donna risulta del tutto indipendente dalla sua volon- tà, conseguendo dalla scelta di naturalizzazione straniera operata dal marito, sicché, a fronte di casi analoghi a quello di specie, la giurisprudenza di merito risulta essersi orientata per l'applicazione dei principi espressi dal Giudice delle leggi, nel sen-
Pag. 11 di 14 so, appunto, della illegittimità della perdita della cittadinanza in capo alla donna che non dipenda da una sua volontà (cfr., ex mul- tis, Trib. Roma nn. 6001/2021 e 14459/2021; Trib. Firenze n.
2808/2023; Trib. Caltanissetta nn. 24/2024 e 26/2024; Trib. Cam- pobasso n. 104/2024; Trib. Palermo n. 599/2024; Trib. Bari sent. del 15/01/2024).
Ciò posto, va rammentato che le suddette pronunce di illegit- timità costituzionale, tuttavia, furono inizialmente interpretate dalla giurisprudenza nel senso che gli effetti delle declaratorie di incostituzionalità potessero estendersi retroattivamente solo per il caso di figli nati da madre cittadina italiana a partire dal 1° gen- naio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione, ma non anche in caso di figli nati da madre cittadina italiana dopo quella data, in quanto situazioni già definite prima dell'entrata in vigore della Costituzione stessa, determinando, in tal modo, una illegit- tima disparità di trattamento, atteso che non consentiva di veder riconosciuto il proprio status civitatis anche ai discendenti da cit- tadina italiana nati anteriormente al 1° gennaio 1948.
Tale disparità di trattamento tra i discendenti da donna ita- liana nati prima e dopo l'entrata in vigore della Costituzione è stata definitivamente risolta dalla Corte di Cassazione la quale, pronunciandosi a Sezioni Unite, con sentenza n. 4466 del 25 feb- braio 2009, ha stabilito che <<la titolarit della cittadinanza italia- na va riconosciuta in sede giudiziaria indipendentemente dalla dichia- razione resa dall ai sensi dell legge n. del>
1975, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la da- ta indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadi- nanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situa- zione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del
1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore del-
Pag. 12 di 14 la Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sa- rebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria>>.
L'interpretazione del Supremo Collegio consente, così, di ri- conoscere lo status civitatis di tutti coloro che – potenziali cittadi- ni italiani – non hanno acquisito quello status esclusivamente per effetto di una norma incostituzionale. Costoro, in quanto legitti- mati al riconoscimento del loro stato di cittadinanza originario il- legittimamente compresso, possono farlo valere incondizionata- mente in conseguenza della rimozione dell'illegittimo impedimen- to legislativo ed in considerazione della natura permanente ed imprescrittibile del diritto al riconoscimento della cittadinanza
(cfr. Cass. s.u. 4466/2009, 19428/2017, 6205/2014).
Ne consegue che il matrimonio della donna cittadina italiana con un cittadino straniero ovvero la naturalizzazione straniera del marito, cittadino italiano, di donna cittadina italiana non possono valere a privare la donna stessa, indipendentemente dalla sua vo- lontà, dello status civitatis italiano, status che, pertanto, essa ha potuto trasmettere alla sua discendenza, sicché si deve ritenere che abbiano regolarmente acquisito dalla nascita la cittadinanza italiana anche gli odierni ricorrenti, non emergendo dagli atti fat- tispecie interruttive.
In conclusione, alla luce di quanto precede, il ricorso merita accoglimento, dovendo dichiararsi che i ricorrenti sono cittadini italiani e disporsi l'adozione, da parte del , Controparte_5 dei provvedimenti conseguenti.
5. – Sussistono giusti motivi, in ragione della peculiarità del- la materia e delle questioni trattate e della mancata costituzione di parte resistente, per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pro- nunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
- DICHIARA la contumacia del resistente;
Controparte_5
- DICHIARA che i ricorrenti:
Pag. 13 di 14 1. nata a [...], Cali- Controparte_1 fornia (Stati Uniti d'America) il 06.01.1996;
2. (alla nascita Parte_1
) nata a [...], California Persona_1
(Stati Uniti d'America) il 25.05.1986;
3. nata a [...]- Controparte_3 les, California (Stati Uniti d'America) il 26.04.2019;
4. nato a [...], Ari- Controparte_4 zona (Stati Uniti d'America) il 23.09.2021;
5. nata a [...], Parte_2
California (Stati Uniti d'America) il 15.10.1988; sono cittadini italiani iure sanguinis dalla nascita;
- ORDINA per l'effetto al e, per esso, Controparte_5 all'Ufficiale dello stato civile del Comune di GR (MT), ovve- ro ogni altro competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadi- nanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comuni- cazioni alle autorità consolari competenti;
- DICHIARA le spese di lite integralmente compensate;
- MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso il 26.06.2025
Il Giudice dott. Filippo Palumbo
Pag. 14 di 14
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea in composizione monocratica in persona del dott. Filippo Palumbo, provvedendo ai sensi degli artt. 281-sexies, comma terzo, e 127-ter c.p.c. (come risultanti a seguito del D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149,
c.d. "Riforma Cartabia") all'esito del deposito di note scritte in so- stituzione dell'udienza;
letti ed esaminati gli atti di causa;
richiamato il contenuto del precedente provvedimento di fissa- zione di udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., che, dalla consul- tazione del fascicolo telematico, risulta essere stato debitamente comunicato alle parti;
preso atto delle note di trattazione scritta in sostituzione della citata udienza, depositate telematicamente in atti e da intendersi qui integralmente richiamate;
rilevato che parte ricorrente ha fornito prova della rituale notifi- ca del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udienza alla controparte, la quale non risulta essersi costituita in giudizio;
osservato che oggetto del giudizio risulta essere l'accertamento dello stato di cittadinanza italiana, per cui il rito applicabile è quello previsto dall'art. 19-bis d.lgs. 150/2011 e che il presente procedimento risulta instaurato dopo la data del 28.02.2023, sic- ché (in ragione di quanto disposto dall'art. 35, comma 1, d.lgs.
149/2022, come modificato dalla Legge n. 197/2022) il rito appli- cabile richiamato dal predetto art. 19-bis d.lgs. 150/2011 è quello semplificato di cognizione, disciplinato agli artt. 281-decies e ss.
c.p.c.;
ritenuto che la causa sia matura per la decisione e che possa in
Pag. 1 di 14 questa sede procedersi con la pronuncia della sentenza ai sensi dei citati artt. 281-sexies, comma terzo, e 127-ter c.p.c. (come ri- sultanti a seguito del D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, c.d. "Riforma
Cartabia"), atteso che parte convenuta/resistente, nonostante la notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udien- za, non si è costituita in giudizio e parte attrice/ricorrente, nelle proprie note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha espressamente chiesto la decisione della causa, formulando anche le relative conclusioni;
pronuncia la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. R.G. 3107 / 2023 promosso da:
1. nata a [...], Cali- Controparte_1 fornia (Stati Uniti d'America) il 06.01.1996;
2. (alla nascita Parte_1
) nata a [...], California Persona_1
(Stati Uniti d'America) il 25.05.1986, per sé e – unitamente a nato a [...], New York (Sta- Controparte_2 ti Uniti d'America) il 29.11.1985 – in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sui minori:
3. nata a [...]- Controparte_3 les, California (Stati Uniti d'America) il 26.04.2019 e
4. nato a [...], Ari- Controparte_4 zona (Stati Uniti d'America) il 23.09.2021;
5. nata a [...], Parte_2
California (Stati Uniti d'America) il 15.10.1988; rappresentati e difesi dall'Avv. Marco Permunian, del Foro di Ro- vigo, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Andrea Permunian, del Foro di Bologna, ed elettivamente domiciliati in Rovigo – Cor- so del Popolo n. 222 presso e nello studio dell'Avv. Marco Permu- nian, in virtù di procure in atti;
- parti ricorrenti -
Pag. 2 di 14 nei confronti del , in persona del Controparte_5
Ministro p.t.;
- parte resistente non costituita -
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero presso il Tribunale;
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana
FATTO E DIRITTO
1. – I ricorrenti hanno proposto ricorso avverso il
[...]
al fine di ottenere il riconoscimento della cittadinanza CP_5 italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti in linea retta ed ininterrotta della cittadina italiana NA
(altrimenti conosciuta come
[...] Parte_3
nata a [...] il [...]. In particolare, a soste-
[...] gno della domanda, i ricorrenti hanno dedotto che: <
1- I Sig.ri
, (alla Controparte_1 Parte_1 nascita ), Persona_1 Parte_2
e i minori e
[...] Controparte_3 [...]
sono diretti discendenti di Controparte_4 NA
(altrimenti conosciuta come
[...] Parte_4 nata a [...] il [...] (doc. 1 e 2) e coniugatasi a New
York, New York (Stati Uniti d'America) il 10.08.1914 con Persona_3
alias (doc. 3), cittadino italiano nato a
[...] Persona_4
GR (MT) il 01.12.1889 (doc. 4 e 5);
2- In costanza del matrimonio tra i coniugi, il 30.10.1925 nasceva a Jersey City, New Jersey (Stati Uni- ti d'America) alias (doc. 6 e 7), il qua- SO SO le alla nascita acquisiva la cittadinanza statunitense iure soli ai sensi e per gli effetti delle leggi in tema di cittadinanza in vigore allora negli
Stati Uniti d'America e quella italiana iure sanguinis, in quanto figlio di madre italiana. Difatti – contrariamente al Sig. , il qua- Controparte_6 le si naturalizzava cittadino statunitense in data 11.03.1920 (doc. 8), ov- vero prima della nascita del figlio - la Sig.ra mai Parte_5 acquisiva la cittadinanza statunitense per naturalizzazione (doc. 9),
Pag. 3 di 14 mantenendo la cittadinanza italiana e potendo pertanto trasmetterla ai suoi discendenti, come si argomenterà meglio in seguito. Si precisa come sul certificato di nascita del Sig. fosse erroneamen- SO te riportato il nome “ ” (cfr. doc. 6) e che pertanto questi ab- Persona_6 bia provveduto ad emendare il proprio certificato di nascita (cfr. doc. 7);
3- In data 24.09.1949, contraeva matrimonio a Per_5 SO
Jersey City, New Jersey (Stati Uniti d'America) con , nata CP_7
a Jersey City, New Jersey (Stati Uniti d'America – doc. 10). In costanza del loro matrimonio, il 14.05.1954 nasceva a Jersey City, New Jersey
(Stati Uniti d'America) (doc. 11);
4- Il Sig. Parte_6
, in data 24.06.1978, si univa in matrimonio a Jer- Parte_6 sey City, New Jersey (Stati Uniti d'America) alla Sig.ra Persona_7
(doc. 12). Quest'ultima decedeva il 06.03.1982 a Houston,
[...]
Texas (Stati Uniti d'America – doc. 13). In seguito, in data 01.04.1985, il
Sig. contraeva nuovo matrimonio a Jersey City, Parte_6
New Jersey (Stati Uniti d'America) con la Sig.ra Persona_8
(doc. 14). Dall'unione dei coniugi, nascevano Persona_1
a Palo Alto, California (Stati Uniti d'America) il 25.05.1986
[...]
(doc. 15), a Santa Monica, Califor- Parte_2 nia (Stati Uniti d'America) il 15.10.1988 (doc. 16) e CP_1
a Santa Barbara, California (Stati Uniti d'America) il
[...]
06.01.1996 (doc. 17);
5- In data 06.10.2012, con- Persona_1 traeva matrimonio a Santa Barbara, California (Stati Uniti d'America) con , divenendo così Controparte_2 Parte_1
(doc. 18). In costanza del loro matrimonio, nascevano
[...]
il 26.04.2019 a Los Angeles, Cali- Controparte_3 fornia (Stati Uniti d'America – doc. 19) e CP_4
il 23.09.2021 a Scottsdale, Arizona (Stati Uniti
[...]
d'America – doc. 20)>>.
Il , nonostante la regolare notifica Controparte_5 all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza, non si costitui- va nel presente procedimento e, pertanto, se ne dichiara la con- tumacia.
2. – Ciò premesso, deve preliminarmente osservarsi, in ordi-
Pag. 4 di 14 ne alla competenza del Tribunale adito, che l'art. 1, comma 36, della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021, ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del decreto-legge 17.02.2017 n.
13, aggiungendo il seguente periodo: “Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinan- za italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Il successivo comma 37, ha previsto che la disposizione di cui sopra venisse applicata a partire dal centottantesimo giorno dall'entrata in vigore della legge. Pertanto, dal 22 giugno 2022, la competenza viene fissata assumendo come parametro di riferi- mento il Comune di nascita del padre, della madre o, in ultima ra- tio, dell'antenato dei ricorrenti. In ordine alla competenza funzio- nale della Sezione Immigrazione si osserva inoltre che l'art. 1 del decreto-legge del 17.02.2017 n. 13 ha istituito le "Sezioni specia- lizzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e li- bera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea" presso i tri- bunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'appello, e la legge di conversione del 13 aprile 2017, n. 46 ha attribuito per esse la competenza inderogabile anche in materia di "stato di cit- tadinanza italiana".
Alla luce di detti principi, posto che nel caso di specie il ricor- rente risiede all'estero e che l'ava cittadina italiana risulta nata nel territorio di un Comune che rientra nella competenza del Di- stretto della Corte di Appello di Potenza, il Foro competente è in- derogabilmente il Tribunale Civile di Potenza-Sezione specializza- ta in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea.
3. – In merito all'interesse ad agire dei ricorrenti, va poi os- servato come questo venga definito dall'art. 100 c.p.c., quale con- dizione dell'azione, come l'interesse di colui che propone la do- manda ad ottenere tutela giurisdizionale;
tale interesse deve esse- re concreto, cioè effettivo ed attuale, ossia esistente quantomeno al momento della decisione. Secondo l'opinione tradizionale, que-
Pag. 5 di 14 sto sorge quando vi è uno stato di obiettiva lesione del diritto e l'idoneità del provvedimento richiesto al giudice a porvi rimedio.
Tale interesse consiste dunque, nella necessità di ottenere dal processo la protezione dell'interesse sostanziale, a semplice e sola affermazione da parte del soggetto della lesione di un proprio di- ritto.
Nel caso di specie, il bisogno di tutela giurisdizionale discen- de dalla necessità dell'accertamento di un diritto soggettivo (la cit- tadinanza italiana), altrimenti non ottenibile attraverso una do- manda in via amministrativa, stante l'esistenza, nella linea di di- scendenza dei ricorrenti, di passaggi generazionali per linea fem- minile avvenuti in epoca precostituzionale, circostanza che, com'è noto e come meglio si dirà di qui a poco, costituisce un ostacolo al riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana iure san- guinis da parte della P.A.
E di fatti, dalla documentazione versata in atti emerge una ipote- si di trasmissione della cittadinanza italiana per linea femminile in epoca precostituzionale, in ragione del fatto che la predetta
[...]
(altrimenti conosciuta come Parte_7 [...]
il 10.08.1914 contrasse matrimonio con un Parte_8 cittadino italiano, alias , Controparte_6 Persona_4 il quale, tuttavia, si naturalizzò cittadino statunitense in data
11.03.1920 (doc. 8), e dalla loro unione nacque a Jersey City, New
Jersey (Stati Uniti d'America), il figlio alias SO
(doc. 6 e 7), in data 30.10.1925, sempre in epoca pre- SO costituzionale.
Orbene, la normativa ratione temporis rilevante nel caso di specie era contenuta nella legge n. 555/1912, che prevedeva che la cittadinanza italiana fosse trasmessa iure sanguinis unicamente per via paterna, salvo ipotesi marginali non ricorrenti nell'odierno giudizio [cfr. art. 1 legge n. 555/1912]. Ne consegue che il predetto
alias (doc. 6 e 7), nato negli SO SO
Stati Uniti d'America in data 30.10.1925:
- non poté acquisire la cittadinanza italiana dal padre, per averla
Pag. 6 di 14 questi perduta nel 1920, a seguito della sua volontaria naturaliz- zazione statunitense e in virtù dell'allora vigente art. 8 legge n.
555/1912, secondo cui <Perde la cittadinanza: 1° chi spontanea- mente acquista una cittadinanza straniera e stabilisce o ha stabili- to all'estero la propria residenza (…)>>;
- non poté acquisire la cittadinanza italiana neppure dalla madre, in ragione dell'allora vigente sistema di trasmissione solo per via paterna, dovendosi qui aggiungere che – pure laddove all'epoca avesse operato, in astratto, un regime di trasmissione dello status civitatis anche per via materna – in ogni caso, non avrebbe potuto derivare la cittadinanza italiana dalla madre, NA
(altrimenti conosciuta come
[...] Parte_3
. Quest'ultima, infatti, mai naturalizzatasi volontariamente
[...] statunitense, ha comunque perso la cittadinanza italiana e acqui- sito quella nuova del marito nel 1920, in conseguenza della già menzionata naturalizzazione statunitense del marito stesso e dell'operare dell'allora vigente art. 11, comma primo, legge n.
555/1912, secondo cui <Se il marito cittadino diviene straniero, la moglie che mantenga comune con lui la residenza, perde la cit- tadinanza italiana, semprechè acquisti quella del marito>>, circo- stanze verificatesi entrambe nel caso di specie: infatti, da un lato, la residenza era stata pacificamente mantenuta comune negli
Stati Uniti d'America e, dall'altro, per la legge statunitense la moglie aveva acquisito la cittadinanza del marito, poiché all'epoca era in vigore, negli Stati Uniti d'America, una legge che stabiliva che le donne coniugate non potessero avere una nazionalità diver- sa da quella del marito e, pertanto, la naturalizzazione statuni- tense del marito o il matrimonio con un cittadino statunitense comportava l'automatica acquisizione della cittadinanza statuni- tense da parte della moglie (cfr. al riguardo, anche il doc. 9 da cui emerge che altrimenti conosciuta come Parte_5
aveva automaticamente ac- Parte_4 quisito la cittadinanza statunitense in seguito alla naturalizza- zione del marito, ). Persona_4
Pag. 7 di 14 Ciò posto, sviluppando le osservazioni poc'anzi accennate quanto al profilo dell'interesse ad agire dei ricorrenti, deve rite- nersi che lo stesso sia sussistente, atteso che, come è noto, per il caso in cui – come quello di specie – lungo la linea di discendenza vi sia una ipotesi di trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis per via materna in epoca precostituzionale, non risulta percorribile la via amministrativa: ed invero, la P.A. non ha, allo stato, recepito la soluzione adottata da Cass. SS.UU. n.
4466/2009, secondo cui l'effetto della declaratoria di incostituzio- nalità della norma che prevedeva la trasmissione dello status civi- tatis solo per via paterna si estende anche ai figli nati da donna cittadina italiana in data antecedente all'entrata in vigore della
Costituzione repubblicana, il primo gennaio 1948. Ne consegue che, per tali casi, chi voglia chiedere il riconoscimento del proprio status di cittadino italiano non può previamente rivolgersi alla
P.A. competente, ma deve necessariamente agire in giudizio.
Ciò chiarito e concludendo sul punto, può ribadirsi che, nel caso di specie, dagli atti risulta la sussistenza dell'interesse ad agire dei ricorrenti: ed invero, è stata versata in atti l'evidenza di un passaggio generazionale, antecedente all'entrata in vigore del- la Costituzione, da donna che non ha mai volontariamente perso la cittadinanza italiana e da uomo straniero, per aver, invece, per- so volontariamente la cittadinanza italiana prima della nascita del figlio;
dal che deriva, alla luce di quanto poc'anzi esposto,
l'interesse ad agire innanzi all'Autorità giudiziaria, senza l'onere di dedurre e fornire un principio di prova dall'incertezza o dalla eccessiva lunghezza dei tempi dell'iter di esame amministrativo, da parte della P.A., dell'istanza di riconoscimento della cittadi- nanza italiana (deduzione e principio di prova che, peraltro, non si rinvengono negli atti di parte ricorrente).
4. – Venendo ora al merito dell'odierna controversia, si deve osservare, ancora in via preliminare, come lo schema relativo all'acquisto della cittadinanza sia stato di recente esposto in modo compiuto dalle Sezioni unite della Corte di cassazione, per cui «la
Pag. 8 di 14 risultante di un tale schema è molto semplice. La cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario. Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile. Esso è giustiziabi- le in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. Donde la prova è nella li- nea di trasmissione. Resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia
(v. già Cass. Sez. U n. 4466-09). Ne segue che, ove la cittadinanza sia ri- vendicata da un discendente, null'altro – a legislazione invariata – spet- ta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
mentre incombe alla controparte, che ne abbia fat- to eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione»
(Corte di cassazione Sez. U, Sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022;
v. anche 24 agosto 2022, n. 25318).
Nel caso di specie, va in primo luogo rilevato che la linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella docu- mentazione versata in atti, debitamente tradotta e apostillata.
Più in particolare, in secondo luogo, dalla documentazione deposi- tata emergono eventi astrattamente interruttivi della linea di tra- smissione della cittadinanza italiana, in ragione del fatto che la predetta (altrimenti conosciuta come Parte_5 [...]
il 10.08.1914 contrasse matri- Controparte_8 monio con un cittadino italiano, alias Controparte_6 [...]
, il quale, tuttavia, si naturalizzò cittadino sta- Persona_9 tunitense in data 11.03.1920 (doc. 8): ed invero, come già innanzi ampiamente esposto, (altrimenti conosciu- Parte_5 ta come aveva in tal modo Parte_4 perso la cittadinanza italiana e acquisito quella nuova del marito nel 1920, in conseguenza della già menzionata naturalizzazione statunitense del marito stesso e dell'operare dell'allora vigente art. 11, comma primo, legge n. 555/1912, secondo cui <Se il mari- to cittadino diviene straniero, la moglie che mantenga comune con lui la residenza, perde la cittadinanza italiana, semprechè acquisti quella del marito>>, circostanze verificatesi entrambe nel caso di specie: infatti, da un lato, la residenza era stata pacificamente
Pag. 9 di 14 mantenuta comune negli Stati Uniti d'America e, dall'altro, per la legge statunitense la moglie aveva acquisito la cittadinanza del marito, poiché all'epoca era in vigore, negli Stati Uniti d'America, una legge che stabiliva che le donne coniugate non potessero ave- re una nazionalità diversa da quella del marito e, pertanto, la na- turalizzazione statunitense del marito o il matrimonio con un cit- tadino statunitense comportava l'automatica acquisizione della cittadinanza statunitense da parte della moglie.
Sul punto, deve però osservarsi che tale acquisizione della cittadinanza statunitense da parte dell'ava avvenne del tutto in- volontariamente e in virtù dell'operare dell'automatismo normati- vo innanzi descritto: ed invero, l'ava cittadina italiana
[...]
(altrimenti conosciuta come Parte_9 [...]
non risulta essersi mai volontariamente natu- Parte_10 ralizzata cittadina statunitense, come attestato dal Certificato ri- lasciato dall'U.S.C.I.S. (United States Citizenship and Immigra- tion Services: Servizio Cittadinanza e Immigrazione degli Stati
Uniti), in atti (doc. 8).
Ciò chiarito, alla luce di quanto si preciserà, deve ritenersi che, nonostante la involontaria perdita della cittadinanza italiana dell'ava nel 1920, la stessa abbia potuto trasmettere la cittadi- nanza italiana al figlio alias SO SO
(doc. 6 e 7), nato negli Stati Uniti d'America in data 30.10.1925, sempre in epoca precostituzionale.
Ed invero, per tutti tali casi vengono in rilievo, ratione tem- poris, le allora vigenti norme contenute: negli artt. 1, 10, comma terzo, e 11, comma primo, della legge n. 555/1912, che prevedeva- no, rispettivamente, che è cittadino il figlio di padre cittadino, mentre – salvo casi marginali non ricorrenti nel caso di specie – la trasmissione della cittadinanza italiana non poteva avvenire per via materna, essendo peraltro previsto che < La donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sem- prechè il marito possieda una cittadinanza che pel fatto del ma- trimonio a lei si comunichi>> (art. 10, comma terzo, legge n.
Pag. 10 di 14 555/1912) e che <Se il marito cittadino diviene straniero, la mo- glie che mantenga comune con lui la residenza, perde la cittadi- nanza italiana, semprechè acquisti quella del marito>> (art. 11, comma primo, della legge n. 555/1912).
Va rilevato, in ogni caso, che tale situazione normativa mu- tava a seguito della nota sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 1975, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdi- ta della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero, poiché in con- trasto con l'art. 29 della Costituzione, in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi
e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano. Inoltre, la sentenza della Corte costituzionale n. 30 del 1983 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo anche l'art. 1 n. 1 L. 555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Co- stituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per na- scita anche il figlio di madre cittadina”.
È appena il caso di osservare come possano ritenersi travolte dalla cennata dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma che prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indi- pendentemente dalla volontà della donna, dichiarata dalla Con- sulta con la sent. n. 87 del 1975, anche le analoghe previsioni, ri- levanti nel caso di specie, della perdita della cittadinanza italiana da parte della moglie in caso di naturalizzazione straniera del marito (art. 11, comma primo, Legge n. 555/1912): ed invero, an- che in tale ipotesi l'effetto della perdita della cittadinanza italiana in capo alla donna risulta del tutto indipendente dalla sua volon- tà, conseguendo dalla scelta di naturalizzazione straniera operata dal marito, sicché, a fronte di casi analoghi a quello di specie, la giurisprudenza di merito risulta essersi orientata per l'applicazione dei principi espressi dal Giudice delle leggi, nel sen-
Pag. 11 di 14 so, appunto, della illegittimità della perdita della cittadinanza in capo alla donna che non dipenda da una sua volontà (cfr., ex mul- tis, Trib. Roma nn. 6001/2021 e 14459/2021; Trib. Firenze n.
2808/2023; Trib. Caltanissetta nn. 24/2024 e 26/2024; Trib. Cam- pobasso n. 104/2024; Trib. Palermo n. 599/2024; Trib. Bari sent. del 15/01/2024).
Ciò posto, va rammentato che le suddette pronunce di illegit- timità costituzionale, tuttavia, furono inizialmente interpretate dalla giurisprudenza nel senso che gli effetti delle declaratorie di incostituzionalità potessero estendersi retroattivamente solo per il caso di figli nati da madre cittadina italiana a partire dal 1° gen- naio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione, ma non anche in caso di figli nati da madre cittadina italiana dopo quella data, in quanto situazioni già definite prima dell'entrata in vigore della Costituzione stessa, determinando, in tal modo, una illegit- tima disparità di trattamento, atteso che non consentiva di veder riconosciuto il proprio status civitatis anche ai discendenti da cit- tadina italiana nati anteriormente al 1° gennaio 1948.
Tale disparità di trattamento tra i discendenti da donna ita- liana nati prima e dopo l'entrata in vigore della Costituzione è stata definitivamente risolta dalla Corte di Cassazione la quale, pronunciandosi a Sezioni Unite, con sentenza n. 4466 del 25 feb- braio 2009, ha stabilito che <<la titolarit della cittadinanza italia- na va riconosciuta in sede giudiziaria indipendentemente dalla dichia- razione resa dall ai sensi dell legge n. del>
1975, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la da- ta indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadi- nanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situa- zione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del
1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore del-
Pag. 12 di 14 la Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sa- rebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria>>.
L'interpretazione del Supremo Collegio consente, così, di ri- conoscere lo status civitatis di tutti coloro che – potenziali cittadi- ni italiani – non hanno acquisito quello status esclusivamente per effetto di una norma incostituzionale. Costoro, in quanto legitti- mati al riconoscimento del loro stato di cittadinanza originario il- legittimamente compresso, possono farlo valere incondizionata- mente in conseguenza della rimozione dell'illegittimo impedimen- to legislativo ed in considerazione della natura permanente ed imprescrittibile del diritto al riconoscimento della cittadinanza
(cfr. Cass. s.u. 4466/2009, 19428/2017, 6205/2014).
Ne consegue che il matrimonio della donna cittadina italiana con un cittadino straniero ovvero la naturalizzazione straniera del marito, cittadino italiano, di donna cittadina italiana non possono valere a privare la donna stessa, indipendentemente dalla sua vo- lontà, dello status civitatis italiano, status che, pertanto, essa ha potuto trasmettere alla sua discendenza, sicché si deve ritenere che abbiano regolarmente acquisito dalla nascita la cittadinanza italiana anche gli odierni ricorrenti, non emergendo dagli atti fat- tispecie interruttive.
In conclusione, alla luce di quanto precede, il ricorso merita accoglimento, dovendo dichiararsi che i ricorrenti sono cittadini italiani e disporsi l'adozione, da parte del , Controparte_5 dei provvedimenti conseguenti.
5. – Sussistono giusti motivi, in ragione della peculiarità del- la materia e delle questioni trattate e della mancata costituzione di parte resistente, per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pro- nunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
- DICHIARA la contumacia del resistente;
Controparte_5
- DICHIARA che i ricorrenti:
Pag. 13 di 14 1. nata a [...], Cali- Controparte_1 fornia (Stati Uniti d'America) il 06.01.1996;
2. (alla nascita Parte_1
) nata a [...], California Persona_1
(Stati Uniti d'America) il 25.05.1986;
3. nata a [...]- Controparte_3 les, California (Stati Uniti d'America) il 26.04.2019;
4. nato a [...], Ari- Controparte_4 zona (Stati Uniti d'America) il 23.09.2021;
5. nata a [...], Parte_2
California (Stati Uniti d'America) il 15.10.1988; sono cittadini italiani iure sanguinis dalla nascita;
- ORDINA per l'effetto al e, per esso, Controparte_5 all'Ufficiale dello stato civile del Comune di GR (MT), ovve- ro ogni altro competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadi- nanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comuni- cazioni alle autorità consolari competenti;
- DICHIARA le spese di lite integralmente compensate;
- MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso il 26.06.2025
Il Giudice dott. Filippo Palumbo
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