Articolo 9 della Legge 24 dicembre 1908, n. 783
Articolo 8Articolo 10
Versione
9 febbraio 1909
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Versione
3 novembre 1940
Art. 9. ((Gli immobili per i quali sia avvenuta una diserzione d'incanto possono, quando l'Amministrazione lo ritenga conveniente, essere venduti a partiti privati, sempreche' non siano variati se non a tutto vantaggio dello Stato, il prezzo e le condizioni di vendita.

Il verbale di aggiudicazione in seguito a licitazione privata o il contratto stipulato a trattativa privata e' approvare dall'intendente di finanza o dal Ministero, secondo che il prezzo di vendita non superi o superi le lire 50.000.

Fermo il disposto dell'art. 7, 1° comma, il parere del Consiglio di Stato e' richiesto per la vendita a trattativa privata se il prezzo superi le lire 75.000 e per le aggiudicazioni a seguito di licitazioni private se il prezzo superi le lire 150.000))
Entrata in vigore il 3 novembre 1940
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