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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 29/01/2025, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI GROSSETO
Sezione Lavoro
in persona del Giudice, dott. Giuseppe GROSSO, all'udienza del 28 gennaio 2025, sostituita dal deposito delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 325 del Ruolo Generale Affari Lavoro dell'anno 2024, vertente
TRA
(c.f. , nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente, dall'Avv. Carlo De Martis e dall'Avv. Paola Pippi, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei medesimi in Grosseto, viale Ombrone n. 7, giusta procura in atti telematici.
RICORRENTE
E
(c.f. , in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 P.IVA_1
tempore, con sede legale in Grosseto, via Zircone n. 20.
CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: impugnazione licenziamento e spettanze retributive
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Ricorrente: “Piaccia all'Ill.mo Giudice adìto,
A) accertato e dichiarato – previa occorrenda CTU contabile – che in relazione al rapporto lavorativo per cui è causa, intercorso tra le parti dal 19.06.2023 all'11.08.2023, la sig.ra
[...] vanta un credito retributivo pari a non meno di € 3.864,19, ovvero nella diversa misura, Pt_1
maggiore o minore, che risulterà accertata in corso di causa, il tutto per le causali e le ragioni meglio esposte in atti, - condannare al pagamento in favore della sig.ra Controparte_1 Parte_1 dell'anzidetto credito retributivo nella misura di complessivi € 3.864,19, ovvero nella diversa misura, maggiore o minore, che risulterà accertata in corso di causa, in ogni caso oltre interessi e rivalutazione, ed altresì
B) in tesi, accertata e dichiarata l'illegittimità del licenziamento irrogato alla sig.ra Parte_1 per le ragioni meglio esposte in atti e, dunque, accertata e dichiarata l'insussistenza del fatto materiale contestato alla lavoratrice ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, co. 2 D.Lgs. n. 23/15,
- annullare il licenziamento e condannare alla reintegra della ricorrente nel Controparte_1 posto di lavoro ed al pagamento dell'indennità risarcitoria nei termini di cui all'art. 3, co. 2 D.Lgs.
n. 23/15, oltre interessi e rivalutazione,
in subordine, accertata e dichiarata l'illegittimità del licenziamento irrogato alla sig.ra
[...] per le ragioni meglio esposte in atti e, dunque, accertata e dichiarata l'insussistenza degli Pt_1 estremi del licenziamento ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, co. 1 D.Lgs. n. 23/15,
- dichiarare estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condannare Controparte_1 al pagamento in favore della ricorrente al pagamento di un'indennità risarcitoria nei termini
[...] di cui all'art. 3, co. 1 D.Lgs. n. 23/15, nella misura che sarà ritenuta conforme ad equità e giustizia, in ogni caso non inferiore a tre mensilità, oltre interessi e rivalutazione,
- in via di ulteriore subordine, accertata e dichiarata l'illegittimità del licenziamento irrogato alla sig.ra poiché intimato per mancato superamento del periodo di prova in difetto di un Parte_1
corrispondente patto di prova, dichiarare estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condannare al pagamento in favore della ricorrente al pagamento di Controparte_1 un'indennità risarcitoria nei termini di cui all'art. 3, co. 1 D.Lgs. n. 23/15, nella misura che sarà ritenuta conforme ad equità e giustizia, in ogni caso non inferiore a tre mensilità, oltre interessi e rivalutazione,
- in via di estremo subordine, accertata e dichiarata l'illegittimità del licenziamento irrogato alla sig.ra per le ragioni meglio esposte in atti e, dunque, accertata e dichiarata Parte_1
l'insussistenza degli estremi del licenziamento ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4, co. 1 D.Lgs.
n. 23/15, dichiarare estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condannare
[...] al pagamento in favore della ricorrente al pagamento di un'indennità risarcitoria nei Controparte_1
termini di cui all'art. 4, co. 1 D.Lgs. n. 23/15, nella misura che sarà ritenuta conforme ad equità e giustizia, in ogni caso non inferiore ad una mensilità, oltre interessi e rivalutazione, C) in ogni caso con la condanna di al pagamento in favore della ricorrente Controparte_1 dell'indennità di mancato preavviso nella misura corrispondente ad una mensilità, ovvero in misura non inferiore ad € 2.048,51, oltre interessi e rivalutazione.
Con vittoria dei compensi professionali e delle spese del giudizio. Rimborso forfettario, cap e iva come per legge”.
RAG ION I D I FATTO E D IR ITTO
1. Con ricorso depositato in data 12 aprile 2024, - premesso d'essere stata Parte_1
assunta in data 19.6.2023 alle dipendenze di con contratto a tempo Controparte_1
indeterminato e parziale di 8 ore settimanali, 3° livello inquadramento del CCNL
Edilizia-Industria (cfr. UNILAV, trasmesso dal datore di lavoro solo in data 11.7.2023; doc. 9) e mansioni di natura amministrativa - rappresentava (i) che in realtà aveva sempre lavorato a tempo pieno;
(ii) che aveva ricevuto il pagamento del solo importo di euro 600 imputato alla mensilità di giugno, come da copia del bonifico prodotto in atti quale doc.
3; (iii) d'essere stata licenziata in data 11.8.2023 a mezzo WhatsApp, con motivazioni che nella sostanza sembravano rimandare a un giustificato motivo soggettivo, sebbene poi nella relativa comunicazione Unilav, si faceva riferimento al un presunto mancato superamento della prova, il cui patto mai era stato stipulato e che comunque non era menzionato nel messaggio di licenziamento.
Tanto premesso, depositata documentazione a sostengo, rivendicava un credito retributivo pari a € 3.864,19 per spettanze ordinarie, comprensive delle competenze di fine rapporto, come da conteggio allegato (doc. 12 e 13).
Concludeva come in epigrafe riportato, invocando, quanto al licenziamento, la tutela reintegratoria.
2. La convenuta, pur ritualmente citata, è rimasta contumace.
3. Deferito inutilmente l'interrogatorio formale ed escussi 3 testi all'udienza del
19.9.2024, all'odierna udienza, svoltasi nelle forme della trattazione scritta, la causa è stata decisa mediante sentenza depositata nel sistema telematico.
***
4. La domanda è fondata.
5. Quanto all'orario effettivo, i testi escussi hanno integralmente confermato le circostanze dedotte con precisione nei capitoli di prova. Si veda, ad esempio, la teste che ha lavorato insieme alla sig.ra “da fine giugno 2023 a fine agosto Tes_1 Pt_1
2023”, in risposta al capitolo di prova n. 1, la quale ha riferito che la lavorava a Pt_1
tempo pieno, svolgendo mansioni amministrative rispondenti al livello di inquadramento
– il 3° – indicato nel modello Unilav. Deve quindi ritenersi che la prestazione lavorativa sia stata svolta in via ordinaria con orario a tempo pieno, per quaranta ore settimanali, dal lunedì al venerdì per otto ore al giorno (ex art. 43 CCNL).
Né del resto la convenuta, pur ritualmente citata, ha contestato o dedotto alcunché. La mancata risposta della convenuta alla prova per interpello disposta con ordinanza ritualmente notificata in ordine alla sussistenza del credito, consente di ritenere, ai sensi dell'art. 232 c.p.c., sostanzialmente ammesse tutte le circostanze allegate in ricorso, dedotte con sufficiente precisione.
6. Non avendo la resistente fornito le buste paga, ai fini della determinazione del quantum può essere utilizzato il conteggio in atti, che appare correttamente elaborato sulla scorta del livello di inquadramento della ricorrente. Poiché la resistente ha provveduto al pagamento della sola somma di € 600,00 imputata alla mensilità di giugno
(all. 3), residua un credito retributivo pari a € 3.864,19 corrispondente alle spettanze ordinarie maturate nel periodo in esame, comprensive delle competenze di fine rapporto nella misura di € 247,14.
7. Risulta documentalmente che la ricorrente è stata licenziata attraverso un messaggio
WhatsApp del seguente tenore: “Pensavo che assumendoti mi avresti filtrato e non che tu mi facessi contattare mentre sono in vacanza da che tu mi hai chiesto di gestire Per_1
autonomamente Interrompiamo l'assunzione decorrenza 11/08” (all. 2), contenuto in una chat tra la ricorrente e l'amministratore della come hanno Controparte_1 Per_2
confermato i testi (cfr. cap. 4, sul quale pure era stato deferito interrogatorio formale del l.r. della convenuta per cui la mancata risposta alla prova per interpello consente di ritenere, ai sensi dell'art. 232 c.p.c., ammessa la circostanza).
Dal tenore del messaggio si evince la natura intrinsecamente disciplinare dell'iniziativa datoriale poiché fa riferimento a una mancanza della lavoratrice.
Il licenziamento per giusta causa ai sensi dell'art. 2119 c.c. è un “licenziamento ontologicamente disciplinare, a prescindere dalla sua inclusione tra le misure disciplinari dello specifico regime del rapporto, e deve essere assoggettato, quindi, alle garanzie dettate in favore del lavoratore dal secondo e terzo comma dell'art. 7 Stat. lav. circa la contestazione dell'addebito e il diritto di difesa” (così Cass. sez. lav. sent.
14326/2012; si veda, nello stesso senso, la sentenza n. 17652/2007 con la quale la S.C. ha ribadito il suddetto principio ritenendo illegittimo il licenziamento intimato senza le garanzie prescritte dall'art. 7 cit. benché in relazione ad un fatto qualificato come reato con sentenza passata in giudicato;
e ancora, in tempi più recenti, Cass. sez. lav. sentenza n. 18270/2013). La giusta causa deve quindi considerarsi alla stregua di una condotta manchevole del lavoratore per cui - in relazione al procedimento contemplato per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari dall'art. 7 dello Statuto dei lavoratori, nel testo risultante a seguito della declaratoria di parziale illegittimità di cui alla sentenza della
Corte Costituzionale n. 204 del 30.11.1982, ed alla stregua dei principi fissati da tale sentenza - il licenziamento motivato da una condotta riprovevole del lavoratore deve essere considerato di natura disciplinare e, quindi, deve ritenersi assoggettato alle garanzie dettate in favore del lavoratore dai commi 2 e 3 della citata norma circa la contestazione dell'addebito ed il diritto di difesa nonché, per il caso in cui le parti si siano avvalse legittimamente della facoltà di prestabilire quali fatti e comportamenti integrino l'indicata condotta giustificativa del recesso, anche a quella posta dal primo comma del medesimo art. 7, circa l'onere della preventiva pubblicità di siffatte previsioni (cfr. Cass.
Sez. Unite n. 4823/1987).
Dal carattere disciplinare del licenziamento in esame deriva che debbano essere applicate allo stesso le garanzie a favore del lavoratore-ricorrente sancite dalla normativa in materia. In particolare, ai sensi dell'art. 7, co. 5, della L. 20 maggio 1970, n. 300, “(...) i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale, non possono essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa (...)”. Ricevuta la contestazione il lavoratore ha cinque giorni di tempo per organizzare le proprie difese e fornire giustificazioni per iscritto chiedendo di essere personalmente sentito con o senza l'assistenza di un rappresentante dell'associazione sindacale cui egli aderisca o conferisca mandato. La norma – come è noto – prevede un termine dilatorio, ovvero un termine prima del quale l'iniziativa in esame non può essere assunta, con la funzione di consentire al lavoratore di svolgere compiutamente le proprie difese di fronte alle più significative iniziative disciplinari adottabili dal datore di lavoro. Per comprenderne appieno la ratio, la predetta previsione va letta in uno con la disposizione di cui al co. 2 dello stesso art. 7 secondo cui “il datore di lavoro non può' adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa.”
Il tratto caratterizzante di siffatta, complessiva, disciplina va individuato dunque nell'esigenza di assicurare il diritto di difesa a ogni lavoratore nel momento in cui gli si addebitano condotte con finalità sanzionatorie.
Ne consegue, conclusivamente, che il datore di lavoro, ogniqualvolta intenda licenziare un proprio dipendente per un inadempimento di quest'ultimo, deve necessariamente esperire la procedura prevista dall'art. 7 della Legge 300/1970 Statuto dei Lavoratori, da applicarsi anche alle cd. piccole imprese nelle quali operano meno di 15 dipendenti in quanto si tratta non di una semplice deviazione formale dallo schema del procedimento disciplinare, ma di una vera e propria ipotesi di nullità (cfr. sul punto, tra le altre, la recentissima Trib. Roma 12 ottobre 2024). Il datore di lavoro dovrà quindi contestare il fatto, invitare il lavoratore a rendere le proprie giustificazioni e, infine, attendere cinque giorni dalla contestazione prima di adottare la sanzione.
Il difetto della preventiva contestazione dei fatti determina una vera e propria ipotesi di nullità, cui va applicata la tutela reintegratoria piena. Nel caso in esame, il messaggio
WhatsApp, pur contenendo un rimprovero, non riveste certo i caratteri della specifica contestazione e non può ritenersi idoneo a soddisfare la procedura prevista dall'art. 7 cit.
Come efficacemente rappresentato dalla S.C. con la sentenza n. 25745/2016 “…se l'art.
18 comma 6 sanziona l'inosservanza della procedura di cui all'art. 7 S.L. con la sola indennità risarcitoria (compresa tra un minimo di 6 e 12 mensilità di retribuzione), è pur vero che il radicale difetto di contestazione dell'infrazione (elemento essenziale di garanzia del procedimento disciplinare, cfr. Cass. n. 1026\15, Cass. n. 2851\06, e costituente espressione di un inderogabile principio di civiltà giuridica, C. Cost.
n.204\1982) determina l'inesistenza della procedura (o procedimento disciplinare) e non solo delle norme che lo disciplinano, con applicazione della tutela della reintegra, del resto prevista anche dal comma 6, che richiama, per il caso di difetto assoluto di giustificazione del licenziamento, la tutela di cui al comma 4 dell'art.18 (reintegra ed indennità pari sino a 12 mensilità della retribuzione); tale deve ritenersi il caso di un licenziamento disciplinare adottato senza alcuna contestazione di addebiti che dunque, ancorché teoricamente ipotizzabili, non potrebbero, anche per l'impossibilità di attivazione delle successive garanzie a difesa del lavoratore, in alcun caso ritenersi idonei a giustificare il licenziamento. Del resto il comma 4 del novellato art. 18, sanziona con la reintegra il licenziamento ontologicamente disciplinare ove sia accertata
l'insussistenza del fatto contestato (e non semplicemente addebitato): nella specie il fatto contestato non esiste a priori, sicché, anche sotto tale profilo, ne consegue la reintegra nel posto di lavo, come stabilito dalla sentenza impugnata…”.
In definitiva, quindi, il difetto di contestazione dell'infrazione determina l'inesistenza dell'intero procedimento, con conseguente applicazione della tutela reintegratoria, di cui al comma 4 dell'art. 18 della l. n. 300 del 1970, come modificato dalla l. n. 92 del 2012, richiamata dal comma 6 del predetto articolo per il caso di difetto assoluto di giustificazione del provvedimento espulsivo, tale dovendosi ritenere un licenziamento disciplinare adottato senza sostanziale contestazione di addebito (negli esatti termini si veda anche Cass. sent. 4879/2020).
A tal proposito, la S.C. ha chiarito come vada confermato il principio secondo cui la nullità di una sanzione disciplinare per violazione del procedimento finalizzato alla sua irrogazione rientra tra quelle c.d. di protezione, poiché ha natura inderogabile ed è posta a tutela del contraente più debole del rapporto (cfr. Cass. lav. n. 17286/2015;
Cass.12770/2019 e Cass. lav. n. 13804/2017). Consolidato è poi il principio della rilevabilità d'ufficio delle nullità cd. di protezione (per esse intendendosi quelle che possono farsi valere solo dal soggetto nel cui interesse la nullità medesima è prevista;
cfr.
S.U. sentenza n. 26242/14). Si tratta di una nullità caratterizzata dalla coesistenza della legittimazione ristretta e della rilevabilità d'ufficio, ovviamente subordinata alla verifica dell'utilità pratica che il soggetto protetto possa trame. La nullità d'una sanzione disciplinare per violazione dell'iter legislativo previsto per la sua irrogazione rientra — appunto - nella categoria delle nullità di protezione, atteso che la procedura garantistica prevista in materia disciplinare è inderogabile (vd. anche Cass. ord. n. 9530 2023).
8. Ne deriva che, in applicazione dell'art. 18, co. 4, Statuto lavoratori, accertata la nullità del licenziamento intimato alla ricorrente con comunicazione messaggistica del 8.8.2023, deve ordinarsi alla società resistente di reintegrare la lavoratrice nel posto di lavoro, condannandosi la detta società al pagamento, in favore della stessa, delle retribuzioni, calcolate sulla base della retribuzione globale di fatto, che ella avrebbe percepito dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione nel posto di lavoro, oltre ad interessi al tasso legale sui singoli ratei via via rivalutati (secondo gli indici I.S.T.A.T. dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai) dalla data delle rispettive scadenze al saldo. Nulla può essere detratto a titolo di aliunde perceptum (e non già percipiendum, versandosi in ipotesi di nullità del licenziamento) atteso che difetta ogni prova circa eventuali attività lavorative svolte medio tempore dalla ricorrente.
La società convenuta deve essere altresì condannata al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento al momento dell'effettiva reintegrazione.
9. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M. 55/2014, seguono la soccombenza e tengono conto dello scaglione relativo alle cause di valore indeterminabile.
P . Q . M .
il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1 disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
- accerta e dichiara che la ricorrente vanta un credito retributivo pari € 3.864,19 per spettanze maturate in relazione al rapporto di lavoro intercorso tra il 19.06.2023 e il giorno 11.08.2023, detratto quanto percepito, e per l'effetto,
- condanna in persona del l.r. pro tempore, al pagamento in favore Controparte_1 di della somma di € 3.864,19, oltre interessi e rivalutazione;
Parte_1
- accertata la nullità del licenziamento intimato alla ricorrente da Controparte_1 con messaggio WhatsApp del 8.8.2023, ordina alla società datrice di lavoro, come rappresentata, di reintegrare la ricorrente nel posto di lavoro;
- condanna al pagamento, in favore della ricorrente, delle Controparte_1 retribuzioni, commisurate all'ultima retribuzione globale di fatto, che la stessa avrebbe percepito dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione nel posto di lavoro, oltre ad interessi al tasso legale sui singoli ratei via via rivalutati (secondo gli indici I.S.T.A.T. dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai) dalla data delle rispettive scadenze al saldo;
- condanna al versamento dei contributi assistenziali e Controparte_1 previdenziali dal momento del licenziamento al momento dell'effettiva reintegrazione;
- condanna al pagamento in favore di parte ricorrente, delle spese Controparte_1 di lite, che liquida in complessivi € 4.500, per compensi di avvocato, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Grosseto, 28 gennaio 2025
Il Giudice
Giuseppe Grosso