Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 25/03/2025, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
SENTENZA DI DIVORZIO CONGIUNTO
CESSAZIONE EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO CONCORDATARIO A SEGUITO DI
DOMANDA CUMULATIVA
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
1) dott. Giovanni GAROFALO - Presidente rel.
2) dott.ssa Teresa Valeria GRIECO - Giudice
3) dott. Salvatore REGASTO - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. iscritta al n. 603/2024 RGVG, avente ad oggetto Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili), instaurata congiuntamente dai coniugi sig.ra
- CF - nata a [...] ed in data 18/09/1984, e sig. Parte_1 C.F._1
- CF - nato a [...] ed in data 09/11/1978, Parte_2 C.F._2 entrambi residenti in [...], rappresentati e difesi, anche congiuntamente dall'Avv. SDANGANELLI ANTONELLO - CF – e dall'avv. C.F._3
Luca SDANGANELLI, presso il cui Studio in Via dei Bizantini n. 18 di Lamezia Terme sono elettivamente domiciliati, giusta procura alle liti rilasciata in calce al ricorso introduttivo del giudizio;
-parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede-
-interventore ex lege- sulle seguenti
CONCLUSIONI
Come da note scritte autorizzate per l'udienza cartolare del 25 marzo 2025.
IN FATTO
Va intanto premesso in fatto - per come si evidenzia all'interno del ricorso introduttivo congiunto e cumulativo in atti, depositato in data 18/07/2024 - che i ricorrenti, in data 26/09/2015, contraevano matrimonio secondo il rito concordatario presso il Comune di Spello (PG), trascritto nei registri dello stato civile del relativo Comune, atto n. 21, parte II, serie A, uff. 1, anno 2015, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni, con unione coniugale dalla quale – in data 15 febbraio 2019 - nasceva il figlio – CF Persona_1
- allo stato, dunque, ancora minorenne;
C.F._4
-che, a causa del sopraggiungere di gravi contrasti legati ad insanabili incompatibilità caratteriali, tali da rendere non più tollerabile la prosecuzione della convivenza coniugale, i coniugi erano alfine addivenuti alla concorde volontà di separarsi.
Premesso inoltre che, alla data del matrimonio, il coniuge recava il cognome , successivamente Per_2 modificato in con decreto del Prefetto di Catanzaro del 22 gennaio 2018 (vedi allegato in atti). Parte_2
Aggiungevano - in merito alla condizione economico-patrimoniale delle parti – che la madre era in attesa di prossima occupazione, avendo essa finora destinato il proprio tempo alla cura ed educazione del figlio, mentre il padre era impiegato presso lo studio tecnico Tecnosir di TORCHIA Rosa;
-che, al fine di non minare ulteriormente la serenità del figlio, attesa altresì la mancanza della comunione spirituale e materiale tra i coniugi, da considerarsi presupposto minimo per la prosecuzione dell'unione coniugale, gli esponenti avevano concordato di addivenire a separazione personale e contestuale cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni concordate meglio descritte all'interno del ricorso congiunto e cumulativo in atti.
In rito, gli stessi coniugi ricorrenti dichiaravano altresì di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione personale delle parti col deposito di note sintetiche di trattazione scritta e - unitamente a ciò - chiedevano inoltre cumulativamente sentenza di separazione e di divorzio ai sensi dell'art. 473 bis 49) c.p.c.
Tutto ciò premesso, il Presidente del Tribunale, nella persona del dott. Giovanni GAROFALO, Giudice
Delegato alla trattazione della controversia in esame, alla luce del disposto di cui all'art. 473- bis 21 c.p.c., e in esito all'udienza cartolare del 10 settembre 2024, TRATTENEVA la causa per la decisione,
RISERVANDOSI DI RIFERIRE AL COLLEGIO per la decisione stessa.
Il Tribunale in composizione collegiale, con parere favorevole del P.M., ed in esito alla relativa procedura, con sentenza emessa in pari data (parzialmente modificata con decreto di correzione errore materiale del 19 marzo
2025, in seguito ad istanza di part) – dunque sempre in data 10 settembre 2024 – così statuiva:
1) i coniugi vivranno separati, portandosi reciproco rispetto e con l'obbligo di comunicarsi le successive ed eventuali variazioni di residenza e domicilio;
2) l'attuale casa coniugale sita in Lamezia Terme, via Benedetto Musolino n. 4, di proprietà esclusiva della madre, compreso l'arredamento, resta in uso esclusivo della madre e del figlio. Il padre si impegna a lasciare
l'abitazione coniugale entro il 10 ottobre 2024;
3) la madre abiterà unitamente al figlio nell'alloggio di proprietà della prima;
4) i coniugi si impegnano rispettivamente e tempestivamente a comunicare ogni cambio di residenza, nonché tutti i cambiamenti a carico del nucleo familiare a tutela del figlio minore;
5) il padre corrisponderà alla madre - a titolo di mantenimento per il figlio - la somma pari ad € 300,00 che verserà alla moglie, entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario, oltre il 50% delle spese straordinarie previamente concordate e debitamente documentate dalla madre;
6) si precisa che le spese comprese nell'assegno di mantenimento ordinario sono quelle per vitto, abbigliamento, contributo per spese di utenza, materiale scolastico di cancelleria, iscrizione scuola pubblica (escluse spese universitarie), 3
medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, attività ricreative abituali (cinema, feste ed attività conviviali), secondo quanto previsto dal protocollo CNF del 29 novembre 2017 (vedi allegato in atti);
7) le spese straordinarie - da concordare - sono poste a carico delle parti nella misura del 50% e sono le seguenti: libri scolastici, visite sanitarie non routinarie con specialista privato e non coperte dal SSN, acquisto di farmaci prescritti per malattie non comuni o non coperti da SSN, cure ortodontiche, dentistiche ed apparecchi ortodontici, cure oculistiche ed acquisto occhiali, visite e cure termali e fisioterapiche, nonché interventi chirurgici, analisi cliniche, attività diagnostica presso privati, spese di viaggio ed alloggio per cure mediche e sanitarie ove l'intervento sia fuori sede, spese universitarie per tasse, libri, iscrizioni e rette di scuole private post scuola o per recuperi e ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, soggiorni all'estero per motivi di studio, corsi per l'apprendimento delle lingue straniere, attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento della stessa, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (macchina, motorino, moto), conseguimento della patente presso autoscuola privata, acquisto telefoni cellulari e schede telefoniche, giochi elettronici, consolle e abbonamenti, spese vitto ed alloggio fuori sede nel periodo universitario o post liceo, esborsi necessari a far fronte ad eventi imprevedibili o addirittura eccezionali, ad esigenze non rientranti nelle normali consuetudini di vita del figlio minore al momento, spese non quantificabili e determinabili in anticipo o di non lieve entità rispetto alla situazione economica dei genitori;
8) il figlio - - verrà affidato ad entrambi i genitori, con collocazione stabile presso la Persona_1 casa della madre. I genitori assumeranno, di comune accordo, le decisioni di maggiore interesse relativamente al proprio figlio ed eserciteranno congiuntamente la potestà genitoriale. I genitori si impegnano a collaborare nel rapporto educativo, garantendo in particolare una reciproca e tempestiva consultazione relativamente alle questioni fondamentali quali la salute e l'istruzione, le cui decisioni dovranno essere adottate dai genitori congiuntamente, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio. Le parti manifestano, infatti, la piena disponibilità ad una proficua collaborazione per la piena tutela del minore. Ogni urgenza o necessità sarà comunicata telefonicamente o a mezzo mail, o adeguati strumenti informatici;
9) il padre potrà vedere durante la settimana il figlio negli orari pomeridiani e seguirlo nelle loro attività scolastiche ed extra scolastiche (accompagnarlo o riprenderlo a scuola, attività sportive, associative, etc); potrà trascorrere con il figlio altresì anche una domenica a settimane alterne;
10) il figlio trascorrerà con il padre la Vigilia di Natale o il giorno di Natale e la vigilia di Capodanno o il giorno di Capodanno ad anni alterni;
il giorno di Pasqua o il giorno di Pasquetta sempre ad anni alterni e dieci giorni nel periodo estivo, da concordare preventivamente, tenendo conto delle ferie di entrambi i genitori;
11) i coniugi rinunciano reciprocamente al rispettivo mantenimento;
12) I coniugi si impegnano ad estinguere il conto corrente bancario Mediolanum, intestato ad entrambi;
13) i coniugi si prestano reciproco consenso al rilascio del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio 4
per sé e per il figlio minore, fermo restando l'obbligo di comunicare preventivamente all'altro genitore lo spostamento in un luogo diverso dalla residenza per un periodo più lungo di 24 ore;
Con ordinanza emessa in pari data e nello stesso contesto decisionale – inoltre – così statuiva: ORDINA rimettersi la causa sul ruolo del voglio Giudice Relatore, da identificarsi nella persona del dott. Giovanni
GAROFALO per la prosecuzione del giudizio ai fini della pronuncia della sentenza di divorzio congiunto;
FISSANDO, quale data di udienza figurata di prosecuzione, quella del 25 marzo 2025; CONCEDE alle parti
i termini di cui all'art. 127 ter c.p.c. fino alla data del 20 marzo 2025 per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza in oggetto, con le quali le parti dovranno altresì rendere le seguenti dichiarazioni: a)
CONFERMARE di avere letto e di condividere le condizioni già formulate all'atto della separazione consensuale, anche relativamente al divorzio;
b) CONFERMARE di non volersi riconciliare e se intendano o meno rinunciare al deposito dei documenti di cui all'art. 473-bis.12 c.p.c.; c) RINUNCIARE alla comparizione personale, e di essere per tale verso rappresentati e difesi dai rispettivi procuratori costituiti dal comune procuratore costituito;
d) CONFERMARE di non essere intenzionati a conciliarsi;
e) RINUNCIARE alla formulazione dell'appello avverso la sentenza di divorzio.
Ne deriva che, in previsione della detta udienza cartolare del 25/03/2025 ed in ottemperanza alla citata ordinanza interlocutoria (udienza, come premesso, deputata alla trattazione della domanda di divorzio congiunto;
n.d.r.), le parti depositavano – congiuntamente ed in data 19 settembre 2024 – sia le note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza che le relative dichiarazioni a sostegno per come espressamente richieste e sollecitate, ribadendo di volersi divorziare alle medesime condizioni di cui alla pregressa sentenza di separazione consensuale, di rinunciare (anche stavolta) alla comparizione personale in udienza;
ribadivano
– altresì - di non volersi riconciliare e rinunciavano sia al deposito di documentazione a sostegno, che al gravame avverso la sentenza di divorzio.
Ciò posto, il Giudice, all'udienza del 25 marzo 2025 (dunque in pari data;
n.d.r.), tratteneva la causa in decisione, con riserva di riferire al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva il Collegio che la domanda di divorzio è fondata, in quanto sono provati presupposti e condizioni dell'azione.
Dall'estratto dell'atto di matrimonio allegato in atti, risulta che le parti avevano contratto matrimonio concordatario in data 26/09/2015 presso il Comune di Spello PG), trascritto nei registri dello stato civile del relativo Comune, come da allegato in atti.
Le copie degli atti relativi al procedimento di separazione documentano - altresì - che i coniugi si erano presentati, in maniera figurata, dinanzi al Presidente del Tribunale di Lamezia Terme in data 10 settembre 2024 nella medesima procedura, pendente per entrambe le domande in oggetto e che, in pari data, il Tribunale, in composizione collegiale, aveva emesso sentenza (da reputarsi parziale e non definitiva) di omologa delle condizioni della separazione consensuale e che da allora la convivenza non era più ripresa.
Ricorre, pertanto, l'ipotesi prevista dalla lettera b), n. 2, dell'art. 3 della legge 1.12.70 n. 898 e concorre l'ulteriore condizione dell'ininterrotta protrazione della separazione dall'avvenuta comparizione dei coniugi 5
davanti al Presidente del Tribunale, nella procedura di separazione personale, per il tempo previsto dalla normativa in vigore (nella specie mesi SEI;
data di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella causa di separazione: 10 settembre 2024; data di definizione della presente controversia: 25 marzo 2025 ) e tenuto conto del fatto che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta anche in questa sede ed in tale fase processuale, per l'accertamento delle domande in rito cumulativamente avanzate.
A parte ciò, deve inoltre prendersi atto del fatto che, con lo stesso ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'articolo 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto - unitamente alla separazione consensuale, sempre congiuntamente e cumulativamente – anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, identiche rispetto a quelle della separazione stessa;
la domanda – all'epoca non ancora procedibile, non essendo decorso il termine indicato dall'articolo 3, n. 2, lett.
B, della legge n. 898/70 e succ. mod. – lo è nelle more divenuta ai sensi di legge.
Ed invero, lo scrivente Giudice Delegato, una volta trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, avvenuta in forma figurata ex art. 127 ter c.p.c., sostitutiva dell'udienza (dunque, dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte), ha infatti provveduto ad acquisire, sempre con le modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare, secondo quanto prevede l'articolo 2 della legge n. 898/1970.
Con le medesime note scritte le parti hanno anche espressamente confermato le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio e reso le medesime dichiarazioni a sostegno già previste per la fase della separazione consensuale (vedi allegati in atti).
Infatti, come in precedenza precisato, la modifica unilaterale di dette condizioni sarebbe stata ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis. 29, secondo comma,
c.p.c. in tale ipotesi, ove le parti non avessero raggiunto un nuovo accordo che consentisse loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale avrebbe infatti rigettato la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, difettando il requisito dell'indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici di cui all'articolo 473-bis.51, comma secondo, c.p.c.; circostanza negativa nella specie non verificatasi.
Ed allora, in definitiva, ritiene il Tribunale di poter recepire nella presente decisione i patti formalizzati nel corso della procedura di divorzio congiunto, peraltro obbligatoriamente identici – stante la natura cumulativa della domanda - a quelli di cui alla sentenza di omologa delle condizioni della separazione consensuale, in quanto non contrari a norme imperative ed alle esigenze della famiglia complessivamente considerate.
L'esito infruttuoso del tentativo di conciliazione – infine – comprova definitivamente che la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non può più essere ricostituita.
Il PM – avuti gli atti – già in data 23 luglio 2024 e nella precedente procedura di separazione consensuale – aveva espresso – infatti –parere favorevole al divorzio;
detto parere può senza dubbio essere esteso anche alla fase in oggetto, in costanza delle condizioni concordate, del tutto identiche – come già più volte premesso – a quelle conseguenti la pronuncia di separazione consensuale. 6
A siffatto accertamento consegue, pertanto, a norma dell'art. 2 in relazione all'art. 3 n. 2, lett. b), della citata legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario stipulato dalle parti, da accertarsi con sentenza definitiva.
Sussistono giusti motivi per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite, relativamente alle distinte domande avanzate, atteso che le spese della prima procedura erano state espressamente rimesse al definitivo per la liquidazione complessiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di I grado, iscritta al n. iscritta al n. 603/2024 RGVG, avente ad oggetto Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili), instaurata congiuntamente dai coniugi sig.ra - Parte_1
CF - nata a [...] ed in data 18/09/1984, e sig. - C.F._1 Parte_2
CF - nato a [...] ed in data 09/11/1978, entrambi residenti in [...]C.F._2
Terme (CZ), in via BENEDETTO MUSOLINO, n. 4, rappresentati e difesi, anche congiuntamente dall'Avv.
SDANGANELLI ANTONELLO - CF – e dall'avv. Luca SDANGANELLI, presso il C.F._3 cui Studio in Via dei Bizantini n. 18 di Lamezia Terme sono elettivamente domiciliati, giusta procura alle liti rilasciata in calce al ricorso introduttivo del giudizio;
-parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede–
-interventore ex lege-
Così provvede:
PRONUNCIA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, come sopra già meglio generalizzati, rappresentati e difesi, sig. - CF - nata a [...] ed Parte_1 C.F._1 in data 18/09/1984, e sig. - CF - nato a [...] Parte_2 C.F._2 ed in data 09/11/1978;
CONFERMA
Le condizioni di cui alla sentenza di separazione consensuale, emessa dal Tribunale di Lamezia Terme, in composizione collegiale, in data 10 settembre 2024 tra i coniugi in oggetto già generalizzati:
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
DICHIARA integralmente compensate tra le pari le spese di lite.
Così deciso in Lamezia Terme, nella camera di consiglio del 25 marzo 2025.
7
Il Presidente Estensore
dott. Giovanni GAROFALO