Art. 5.
Chiunque detiene benzina in quantita' superiore a venti quintali, a qualsiasi uso destinata, estratta dalle raffinerie, dai depositi doganali, o importata col pagamento dell'imposta nella previgente misura, deve farne denuncia comprendendo anche il prodotto viaggiante, alla Dogana od all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
L'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, verificata la regolarita' della denuncia, liquida la sovrimposta addizionale dovuta ai sensi dell'art. 4 che deve essere versata alla Sezione provinciale di tesoreria entro venti giorni dalla notificazione.
Sulle somme non versate tempestivamente e' applicata l'indennita' di mora del 6%.
Detta indennita' e' ridotta al 2% quando il pagamento avvenga entro il quinto giorno successivo alla scadenza del termine.
Chiunque detiene benzina in quantita' superiore a venti quintali, a qualsiasi uso destinata, estratta dalle raffinerie, dai depositi doganali, o importata col pagamento dell'imposta nella previgente misura, deve farne denuncia comprendendo anche il prodotto viaggiante, alla Dogana od all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
L'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, verificata la regolarita' della denuncia, liquida la sovrimposta addizionale dovuta ai sensi dell'art. 4 che deve essere versata alla Sezione provinciale di tesoreria entro venti giorni dalla notificazione.
Sulle somme non versate tempestivamente e' applicata l'indennita' di mora del 6%.
Detta indennita' e' ridotta al 2% quando il pagamento avvenga entro il quinto giorno successivo alla scadenza del termine.