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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 06/05/2025, n. 1472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1472 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
TERZA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Maria Caroppoli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4643/2016 R.G.A.C. ed avente ad oggetto “Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie (art. 2043 c.c. e norme speciali”
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Walter Fiorillo (C.F. ed elettivamente domiciliato presso lo studio del C.F._2
difensore sito in Caserta (CE) alla Via Petrarca P.co Schiavone scala A (pec:
Email_1
ATTORE
E
Controparte_1
(C.F. ), in persona dei Commissari Straordinari e legali
[...] P.IVA_1 rappresentanti p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Marco del Gaiso (C.F. ) C.F._3
ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Caserta alla Piazza Vanvitelli, 26
(pec: Email_2
CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE: come in atti
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa ai sensi del dettato di cui all'art. 132, comma 2, c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma
17, della Legge n. 69 del 18 giugno 2009. Pertanto, devono, all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo e di costituzione delle parti sia i verbali delle udienze nonché i provvedimenti assunti. Nella stesura della motivazione si è tenuto conto dell'insegnamento giurisprudenziale secondo cui questa deve consistere nell'esposizione delle argomentazioni in fatto ed in diritto poste a fondamento dell'adottata decisione, fedelmente riproduttive dell'iter logico-giuridico seguito dal
Giudice, senza la necessità di soffermarsi nella disamina di tutte le argomentazioni sviluppate dalle parti, che debbono così intendersi ritenute non pertinenti e non risolutive ai fini della definizione del giudizio qualora non espressamente richiamate nei motivi della decisione.
Con atto di citazione ritualmente notificato, agiva in giudizio nei confronti Parte_1 dell' Controparte_1
al fine di sentirla condannare al risarcimento dei danni patiti dall'istante in
[...] conseguenza dell'errata ed insufficiente condotta tenuta sai sanitari in occasione del ricovero del in data 15.01.2011 presso il Pronto Soccorso dell' di Caserta, previa declaratoria Pt_1 CP_1
della sussistenza del nesso di causalità tra la condotta errata ed omissiva dei sanitari del P.S.O. e l'evento post-traumatico occorso all'istante.
Si costituiva in giudizio la convenuta, contestando nel merito la fondatezza della domanda attorea e chiedendone il rigetto per assenza del nesso di causalità tra i danni e le evidenziate condotte e della responsabilità nosocomiale così come invocati dall'attore.
Così instaurato il contraddittorio, la causa veniva istruita documentalmente nonché attraverso l'espletamento di ctu medico-legale. Dopo diversi rinvii per carico di ruolo e la sostituzione del giudice assegnatario, all'udienza del 06.05.2025, fissata per la discussione, essendo la causa matura per la definizione, veniva rimessa in decisione.
In via preliminare, è utile una breve sintesi dei termini della controversia: il sig. , Parte_1
in data 15.01.2011, in seguito a caduta accidentale dalla bicicletta, veniva trasportato presso il P.S. dell' dove i sanitari di turno refertavano “Trauma Controparte_1 toracico con infrazione VI costa a sx, trauma spalla sx”. All'esito degli esami clinici e diagnostici, lo stesso veniva dimesso con prescrizione di terapia medica e prognosi di giorni quindici. In data
17.01.2011, a mezzo 118, l'attore veniva nuovamente trasportato presso il suddetto P.S. ove lo stesso veniva ricoverato a seguito di nuovo referto recante la seguente diagnosi “idropneumotorace sinistro post traumatico”. Il paziente veniva, quindi, sottoposto ad intervento di duplice toracotomia anteriore sinistra con applicazione di tubi di drenaggio a causa del verificarsi, in data 01.02.2011, di pneumotorace recidivo apicale sinistro. In data 09.02.2011, il sig. veniva trasferito e Pt_1 ricoverato presso l' i Napoli, ove veniva sottoposto ad ulteriori controlli sia clinici CP_2 che diagnostici. A seguito della definitiva dimissione ospedaliera, l'attore si sottoponeva ad ulteriori controlli ed esami ambulatoriali. All'esito dell'intero decorso post-traumatico, l'odierno istante conveniva in giudizio la convenuta censurando le cure praticate dai sanitari di turno in occasione del primo ricovero ed assumendo che, nell'occasione, non sarebbero stati rispettati i canoni diagnostici e terapeutici fissati per la tipologia di lesioni riscontrate in quella sede atteso che, con l'aggravarsi delle condizioni, veniva costretto ad un successivo ricorso alle cure nosocomiali dopo soli due giorni e al ricovero seguito dai sopra ricordati interventi chirurgi. Adduceva, infatti, il che, solo in occasione del secondo accesso nosocomiale, i sanitari riscontravano la Pt_1
presenza di fratture multiple costali, e non della frattura di una singola costa, e di un quadro clinico e diagnostico più grave e complesso che, nella ricostruzione di parte attrice, era già in atto al momento del primo accesso al P.O. ma veniva negligentemente trascurato e/o non adeguatamente trattato dai sanitari, determinando così l'aggravamento delle condizioni del paziente e il conseguente ricorso alle successive, e ben più invasive, cure mediche.
Ciò posto, va dichiarata la proponibilità della domanda avanzata da nel presente Parte_1 giudizio, atteso che risulta assolto l'onere di cui al D. Lgs 28/2010 relativo al preliminare esperimento della mediazione obbligazione, al cui invito l'Azienda convenuta non ha inteso aderire.
Procedendo ad esaminare nel merito la domanda attorea, l'istante ha dedotto che, in occasione del primo accesso nosocomiale, non sia stato trattato con la necessaria precisione e con il dovuto monitoraggio, tanto che la gestione assolutamente inadeguata del paziente ha determinato un evidente ed inesorabile peggioramento delle sue condizioni di salute, fino a cagionarne il successivo obbligato ricovero. Tale conseguenza, secondo parte istante, è da imputarsi alle condotte diagnostiche e terapeutiche dei sanitari intervenuti, in quanto del tutto incongrue e difformi dalle indicazioni stabilite dalle Linee Guida applicabili mentre, come è noto, l'
[...]
ha contestato la fondatezza della domanda attorea, ribadendo al Controparte_1 contrario la piena correttezza dell'operato dei sanitari di turno.
Giova, quindi, inquadrare la pretesa azionata nel presente giudizio nella tematica della responsabilità medica delle strutture sanitarie. Al riguardo va precisato che, in tema di responsabilità civile nell'attività medico-chirurgica, ove sia dedotta una responsabilità della struttura sanitaria o del medico per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, il danneggiato deve fornire la prova del contratto (o del "contatto sociale") e dell'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento) e del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, ed allegare la colpa del professionista, restando a carico dell'obbligato, sia esso il sanitario o la struttura, la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che gli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile, rimanendo irrilevante, sotto il profilo della distribuzione dell'onere probatorio, che si tratti o meno di intervento di particolare difficoltà (cfr. Cass. Civ., Ord. n. 26907 del 26/11/2020). Un orientamento ormai consolidato (cfr. per tutte Cass. Sez. III, n. 1698 del 26/01/2006; Cass. Sez.
III, n. 9085 del 19/04/2006; Cass. Sez. III, n. 10297 del 28/05/2004) afferma la natura contrattuale della responsabilità medica, sia della struttura sanitaria, sia del medico dipendente della stessa, evidenziando la sola differenza concernente la fonte: un contratto, nel primo caso, il cd. “contatto sociale” nel secondo caso. In particolare, con riferimento alla responsabilità della struttura sanitaria, si è in presenza di un contratto atipico a prestazioni corrispettive (cosiddetto contratto di spedalità), che si conclude all'atto dell'accettazione del paziente presso la struttura e da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (da parte del paziente, dell'assicuratore ovvero del
Servizio Sanitario Nazionale) insorgono, a carico della struttura sanitaria, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico, nonché di apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni o emergenze (cfr., anche,
Cass. Sez. III, n. 6945 del 22/03/2007). Così ricostruita la fattispecie, la struttura certamente risponde, in via contrattuale, non solo delle obbligazioni direttamente poste a proprio carico
(servizio alberghiero, attrezzature, ecc.) ma anche dell'opera svolta dai propri dipendenti ovvero ausiliari (personale medico e paramedico), secondo lo schema proprio dell'art. 1228 c.c. Proprio dalla natura contrattuale della responsabilità la Suprema Corte fa discendere una conseguenza rilevante, ossia l'applicazione dei principi già espressi dalle Sezioni Unite nella sentenza n.13533 del 2001 in tema di onere della prova dell'inadempimento e dell'inesatto adempimento. In tale pronuncia, infatti, il Supremo Collegio ha affermato che il creditore che agisce per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno o per l'adempimento ha l'onere di provare la fonte (legale o negoziale) del proprio diritto, mentre può limitarsi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento dell'altra parte, gravando su quest'ultima (ovvero sul debitore convenuto)
l'onere di provare l'esistenza di un fatto estintivo ovvero dell'avvenuto adempimento.
Grava, dunque, sul paziente danneggiato l'onere di provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia e di allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante (cfr. Cass. Sez. Un., n. 577 dell'11/01/2008; Cass. Sez. III, n. 1538 del 26/01/2010). È stato anche precisato che l'onere probatorio del paziente-danneggiato, in ordine alla ricorrenza del nesso di causalità materiale, si sostanzia nella prova che l'esecuzione della prestazione medica si è inserita nella serie causale che ha condotto all'evento di danno, rappresentato o dalla persistenza della patologia per cui era stata richiesta la prestazione, o dal suo aggravamento, fino ad esiti finali costituiti dall'insorgenza di una nuova patologia o dal decesso del paziente (cfr. Cass. Sez. III, n.
20904 del 12/09/2013). Analogo principio è stato affermato con riguardo all'inesatto adempimento, mediante il rilievo che al creditore istante è sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento. È onere del sanitario (o della struttura) provare che l'esito negativo non è ascrivibile a una condotta negligente od imprudente ovvero, ove intenda invocare il più ristretto grado di colpa di cui all'art. 2236 c.c., dimostrare che la natura complessa della prestazione implicava la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà (cfr. Cass. Sez. III,
n. 1127 del 04/02/1998; Cass. Sez. III, n. 3492 dell'11/03/2002; Cass. Sez. III, n. 10297 del
28/05/2004). È appena il caso, infine, di precisare come alcuna rilevanza assuma, ai fini delle considerazioni finora sviluppate, la disposizione normativa contenuta nell'art. 3, comma 1, del D. L.
n. 158 del 13.09.2012 (cd. “Decreto Balduzzi”), come modificato dalla legge di conversione n. 189 dell'08.11.2012 (cd. “Legge Balduzzi”). E ciò in quanto, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la norma citata, nel prevedere che “l'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve, fermo restando, in tali casi, l'obbligo di cui all'articolo 2043 c.c., non esprime alcuna opzione da parte del legislatore per la configurazione della responsabilità civile del sanitario come responsabilità necessariamente extracontrattuale, ma intende solo escludere, in tale ambito, l'irrilevanza della colpa lieve.” (cfr., Cass., Sez. VI, ord. n. 27391 del
24/12/2014 nonché Cass., Sez. VI, ord. n. 8940 del 17/04/2014). La norma, dunque, non comporta il superamento dell'orientamento tradizionale sulla responsabilità da contatto e sulle sue implicazioni. E, nel caso in esame, non assume rilevanza nemmeno il disposto dell'art. 7, L. n. 24 dell'08.03.2017 (“Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”) - cd. Legge Gelli, nella parte in cui (al comma 3) ha previsto che l'esercente la professione sanitaria che presti la propria opera all'interno di una struttura sanitaria, risponde del proprio operato ai sensi dell'art. 2043 c.c. E infatti, nell'odierna fattispecie, non solo risulta convenuta la struttura sanitaria (non l'esercente la professione sanitaria) ma, comunque, a tale disciplina non può essere riconosciuta un'efficacia retroattiva, prevalendo pur sempre la regola generale sancita dall'art. 11 delle
Disposizioni Preliminari sulla legge in generale.
Fatte queste premesse in punto di diritto, con riguardo alla fattispecie concreta portata all'attenzione del Tribunale risulta rilevante, nell'accertamento della sussistenza o meno di condotte colpose dei sanitari intervenuti, la consulenza tecnica d'ufficio espletata in corso di causa e affidata al CT
Dott. , le cui conclusioni appaiono immuni da vizi logici, adeguatamente Persona_1
motivate dal punto di vista logico e scientifico e, pertanto, condivisibili. Il CT ha accertato che al momento del primo accesso in ospedale del sig. , in Parte_1 data 15.01.2011, dai sanitari di turno è “stata formulata una precisa e corretta diagnosi di frattura della VI costa a sinistra. In seguito a distanza di due giorni dall'accaduto si è avuto un idropneumotorace, complicanza che può verificarsi come conseguenza di fratture costali, ma assolutamente non prevedibile. La scienza medica insegna che, in conseguenza di traumatismi toracici nell'immediatezza del fatto, non sempre è possibile riscontrare e/o diagnosticare la presenza di fratture costali o piccole lesioni delle stesse, e che, successivi movimenti inconsulti, impatti involontari o anche colpi di tosse improvvisi, possono determinare la rottura di una costa soltanto compromessa nella sua integrità anatomica, determinando l'insorgenza di complicanze come nel caso di specie” (pag. 5 della relazione del CT). Afferma ancora l'Ausiliare che “la visione diretta anche dell'esame radiografico effettuato al momento del primo soccorso, confrontato con la visione degli esami TC successivamente praticati, lascia intravedere la presenza di una soluzione di continuo in corrispondenza della VII e VIII costa di non chiara ed univoca interpretazione. Risulta doveroso chiarire che la complicanza successivamente verificatasi non era in alcun modo prevedibile e che comunque, anche nel caso in cui fosse stata diagnosticata la presenza di più fratture costali, il protocollo non prevede alcun trattamento specifico e/o intervento particolare”. Precisa, infine, il CT come “non sia censurabile il comportamento dei Sanitari” intervenuti “in quanto, al momento del primo soccorso, hanno stilato una diagnosi corretta per la quale il protocollo diagnostico-terapeutico non prevede né il ricovero ospedaliero né l'esecuzione di ulteriori indagini diagnostico-strumentali. Alla comparsa della sintomatologia respiratoria hanno provveduto all'immediato ricovero del paziente utilizzando tutti gli accorgimenti diagnostico-terapeutici previsti per l'assistenza e l'attenta cura del caso di specie. Concludendo non si rileva alcuna imperizia, imprudenza o negligenza relativamente al comportamento professionale dei sanitari dell' ” (pag. 6 relazione del CT). Controparte_1
Il Consulente tecnico d'ufficio ha, altresì, ribadito le anzidette conclusioni anche in sede di risposta alle osservazioni alla relazione formulate dal consulente di parte attrice.
Orbene, alla luce degli accertamenti svolti dal CT deve ritenersi che non sia stata raggiunta la prova della sussistenza di tutti quegli elementi necessari ai fini del riconoscimento del diritto al risarcimento del danno. In particolare, non risulta provato il nesso di causalità diretto tra l'attività svolta presso la struttura ospedaliera convenuta e l'evento lesivo, da cui scaturisce la richiesta risarcitoria.
In definitiva, per quanto sopra ricostruito alcuna responsabilità dei sanitari intervenuti nella fattispecie de qua può ritenersi accertata e, pertanto, la domanda attorea non può trovare accoglimento. Ed invero, il CT ha confermato che la complicanza non era assolutamente prevedibile anche in presenza di fratture non immediatamente refertate dovendosi ritenere sufficiente la prescrizione medica formulata all'atto delle dimissioni avente ad oggetto una prognosi di 15 giorni.
In merito alle spese e competenze di lite, si ritiene equo disporne la compensazione tenuto conto della difficoltà dell'accertamento e del tasso di incertezza della valutazione di merito.
Spese di CT definitivamente a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria C.V., in persona del Giudice Unico, Dott.ssa Maria Caroppoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nei confronti dell' Parte_1 [...]
Controparte_1
, così provvede:
[...]
- per tutte le ragioni esposte, rigetta la domanda come proposta da;
Parte_1
- compensa tra le parti le spese e le competenze di lite;
- pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico di parte attrice.
, 06.05.2025. CP_3
Il G.U. Dott.ssa Maria Caroppoli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
TERZA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Maria Caroppoli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4643/2016 R.G.A.C. ed avente ad oggetto “Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie (art. 2043 c.c. e norme speciali”
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Walter Fiorillo (C.F. ed elettivamente domiciliato presso lo studio del C.F._2
difensore sito in Caserta (CE) alla Via Petrarca P.co Schiavone scala A (pec:
Email_1
ATTORE
E
Controparte_1
(C.F. ), in persona dei Commissari Straordinari e legali
[...] P.IVA_1 rappresentanti p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Marco del Gaiso (C.F. ) C.F._3
ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Caserta alla Piazza Vanvitelli, 26
(pec: Email_2
CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE: come in atti
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa ai sensi del dettato di cui all'art. 132, comma 2, c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma
17, della Legge n. 69 del 18 giugno 2009. Pertanto, devono, all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo e di costituzione delle parti sia i verbali delle udienze nonché i provvedimenti assunti. Nella stesura della motivazione si è tenuto conto dell'insegnamento giurisprudenziale secondo cui questa deve consistere nell'esposizione delle argomentazioni in fatto ed in diritto poste a fondamento dell'adottata decisione, fedelmente riproduttive dell'iter logico-giuridico seguito dal
Giudice, senza la necessità di soffermarsi nella disamina di tutte le argomentazioni sviluppate dalle parti, che debbono così intendersi ritenute non pertinenti e non risolutive ai fini della definizione del giudizio qualora non espressamente richiamate nei motivi della decisione.
Con atto di citazione ritualmente notificato, agiva in giudizio nei confronti Parte_1 dell' Controparte_1
al fine di sentirla condannare al risarcimento dei danni patiti dall'istante in
[...] conseguenza dell'errata ed insufficiente condotta tenuta sai sanitari in occasione del ricovero del in data 15.01.2011 presso il Pronto Soccorso dell' di Caserta, previa declaratoria Pt_1 CP_1
della sussistenza del nesso di causalità tra la condotta errata ed omissiva dei sanitari del P.S.O. e l'evento post-traumatico occorso all'istante.
Si costituiva in giudizio la convenuta, contestando nel merito la fondatezza della domanda attorea e chiedendone il rigetto per assenza del nesso di causalità tra i danni e le evidenziate condotte e della responsabilità nosocomiale così come invocati dall'attore.
Così instaurato il contraddittorio, la causa veniva istruita documentalmente nonché attraverso l'espletamento di ctu medico-legale. Dopo diversi rinvii per carico di ruolo e la sostituzione del giudice assegnatario, all'udienza del 06.05.2025, fissata per la discussione, essendo la causa matura per la definizione, veniva rimessa in decisione.
In via preliminare, è utile una breve sintesi dei termini della controversia: il sig. , Parte_1
in data 15.01.2011, in seguito a caduta accidentale dalla bicicletta, veniva trasportato presso il P.S. dell' dove i sanitari di turno refertavano “Trauma Controparte_1 toracico con infrazione VI costa a sx, trauma spalla sx”. All'esito degli esami clinici e diagnostici, lo stesso veniva dimesso con prescrizione di terapia medica e prognosi di giorni quindici. In data
17.01.2011, a mezzo 118, l'attore veniva nuovamente trasportato presso il suddetto P.S. ove lo stesso veniva ricoverato a seguito di nuovo referto recante la seguente diagnosi “idropneumotorace sinistro post traumatico”. Il paziente veniva, quindi, sottoposto ad intervento di duplice toracotomia anteriore sinistra con applicazione di tubi di drenaggio a causa del verificarsi, in data 01.02.2011, di pneumotorace recidivo apicale sinistro. In data 09.02.2011, il sig. veniva trasferito e Pt_1 ricoverato presso l' i Napoli, ove veniva sottoposto ad ulteriori controlli sia clinici CP_2 che diagnostici. A seguito della definitiva dimissione ospedaliera, l'attore si sottoponeva ad ulteriori controlli ed esami ambulatoriali. All'esito dell'intero decorso post-traumatico, l'odierno istante conveniva in giudizio la convenuta censurando le cure praticate dai sanitari di turno in occasione del primo ricovero ed assumendo che, nell'occasione, non sarebbero stati rispettati i canoni diagnostici e terapeutici fissati per la tipologia di lesioni riscontrate in quella sede atteso che, con l'aggravarsi delle condizioni, veniva costretto ad un successivo ricorso alle cure nosocomiali dopo soli due giorni e al ricovero seguito dai sopra ricordati interventi chirurgi. Adduceva, infatti, il che, solo in occasione del secondo accesso nosocomiale, i sanitari riscontravano la Pt_1
presenza di fratture multiple costali, e non della frattura di una singola costa, e di un quadro clinico e diagnostico più grave e complesso che, nella ricostruzione di parte attrice, era già in atto al momento del primo accesso al P.O. ma veniva negligentemente trascurato e/o non adeguatamente trattato dai sanitari, determinando così l'aggravamento delle condizioni del paziente e il conseguente ricorso alle successive, e ben più invasive, cure mediche.
Ciò posto, va dichiarata la proponibilità della domanda avanzata da nel presente Parte_1 giudizio, atteso che risulta assolto l'onere di cui al D. Lgs 28/2010 relativo al preliminare esperimento della mediazione obbligazione, al cui invito l'Azienda convenuta non ha inteso aderire.
Procedendo ad esaminare nel merito la domanda attorea, l'istante ha dedotto che, in occasione del primo accesso nosocomiale, non sia stato trattato con la necessaria precisione e con il dovuto monitoraggio, tanto che la gestione assolutamente inadeguata del paziente ha determinato un evidente ed inesorabile peggioramento delle sue condizioni di salute, fino a cagionarne il successivo obbligato ricovero. Tale conseguenza, secondo parte istante, è da imputarsi alle condotte diagnostiche e terapeutiche dei sanitari intervenuti, in quanto del tutto incongrue e difformi dalle indicazioni stabilite dalle Linee Guida applicabili mentre, come è noto, l'
[...]
ha contestato la fondatezza della domanda attorea, ribadendo al Controparte_1 contrario la piena correttezza dell'operato dei sanitari di turno.
Giova, quindi, inquadrare la pretesa azionata nel presente giudizio nella tematica della responsabilità medica delle strutture sanitarie. Al riguardo va precisato che, in tema di responsabilità civile nell'attività medico-chirurgica, ove sia dedotta una responsabilità della struttura sanitaria o del medico per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, il danneggiato deve fornire la prova del contratto (o del "contatto sociale") e dell'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento) e del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, ed allegare la colpa del professionista, restando a carico dell'obbligato, sia esso il sanitario o la struttura, la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che gli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile, rimanendo irrilevante, sotto il profilo della distribuzione dell'onere probatorio, che si tratti o meno di intervento di particolare difficoltà (cfr. Cass. Civ., Ord. n. 26907 del 26/11/2020). Un orientamento ormai consolidato (cfr. per tutte Cass. Sez. III, n. 1698 del 26/01/2006; Cass. Sez.
III, n. 9085 del 19/04/2006; Cass. Sez. III, n. 10297 del 28/05/2004) afferma la natura contrattuale della responsabilità medica, sia della struttura sanitaria, sia del medico dipendente della stessa, evidenziando la sola differenza concernente la fonte: un contratto, nel primo caso, il cd. “contatto sociale” nel secondo caso. In particolare, con riferimento alla responsabilità della struttura sanitaria, si è in presenza di un contratto atipico a prestazioni corrispettive (cosiddetto contratto di spedalità), che si conclude all'atto dell'accettazione del paziente presso la struttura e da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (da parte del paziente, dell'assicuratore ovvero del
Servizio Sanitario Nazionale) insorgono, a carico della struttura sanitaria, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico, nonché di apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni o emergenze (cfr., anche,
Cass. Sez. III, n. 6945 del 22/03/2007). Così ricostruita la fattispecie, la struttura certamente risponde, in via contrattuale, non solo delle obbligazioni direttamente poste a proprio carico
(servizio alberghiero, attrezzature, ecc.) ma anche dell'opera svolta dai propri dipendenti ovvero ausiliari (personale medico e paramedico), secondo lo schema proprio dell'art. 1228 c.c. Proprio dalla natura contrattuale della responsabilità la Suprema Corte fa discendere una conseguenza rilevante, ossia l'applicazione dei principi già espressi dalle Sezioni Unite nella sentenza n.13533 del 2001 in tema di onere della prova dell'inadempimento e dell'inesatto adempimento. In tale pronuncia, infatti, il Supremo Collegio ha affermato che il creditore che agisce per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno o per l'adempimento ha l'onere di provare la fonte (legale o negoziale) del proprio diritto, mentre può limitarsi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento dell'altra parte, gravando su quest'ultima (ovvero sul debitore convenuto)
l'onere di provare l'esistenza di un fatto estintivo ovvero dell'avvenuto adempimento.
Grava, dunque, sul paziente danneggiato l'onere di provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia e di allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante (cfr. Cass. Sez. Un., n. 577 dell'11/01/2008; Cass. Sez. III, n. 1538 del 26/01/2010). È stato anche precisato che l'onere probatorio del paziente-danneggiato, in ordine alla ricorrenza del nesso di causalità materiale, si sostanzia nella prova che l'esecuzione della prestazione medica si è inserita nella serie causale che ha condotto all'evento di danno, rappresentato o dalla persistenza della patologia per cui era stata richiesta la prestazione, o dal suo aggravamento, fino ad esiti finali costituiti dall'insorgenza di una nuova patologia o dal decesso del paziente (cfr. Cass. Sez. III, n.
20904 del 12/09/2013). Analogo principio è stato affermato con riguardo all'inesatto adempimento, mediante il rilievo che al creditore istante è sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento. È onere del sanitario (o della struttura) provare che l'esito negativo non è ascrivibile a una condotta negligente od imprudente ovvero, ove intenda invocare il più ristretto grado di colpa di cui all'art. 2236 c.c., dimostrare che la natura complessa della prestazione implicava la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà (cfr. Cass. Sez. III,
n. 1127 del 04/02/1998; Cass. Sez. III, n. 3492 dell'11/03/2002; Cass. Sez. III, n. 10297 del
28/05/2004). È appena il caso, infine, di precisare come alcuna rilevanza assuma, ai fini delle considerazioni finora sviluppate, la disposizione normativa contenuta nell'art. 3, comma 1, del D. L.
n. 158 del 13.09.2012 (cd. “Decreto Balduzzi”), come modificato dalla legge di conversione n. 189 dell'08.11.2012 (cd. “Legge Balduzzi”). E ciò in quanto, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la norma citata, nel prevedere che “l'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve, fermo restando, in tali casi, l'obbligo di cui all'articolo 2043 c.c., non esprime alcuna opzione da parte del legislatore per la configurazione della responsabilità civile del sanitario come responsabilità necessariamente extracontrattuale, ma intende solo escludere, in tale ambito, l'irrilevanza della colpa lieve.” (cfr., Cass., Sez. VI, ord. n. 27391 del
24/12/2014 nonché Cass., Sez. VI, ord. n. 8940 del 17/04/2014). La norma, dunque, non comporta il superamento dell'orientamento tradizionale sulla responsabilità da contatto e sulle sue implicazioni. E, nel caso in esame, non assume rilevanza nemmeno il disposto dell'art. 7, L. n. 24 dell'08.03.2017 (“Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”) - cd. Legge Gelli, nella parte in cui (al comma 3) ha previsto che l'esercente la professione sanitaria che presti la propria opera all'interno di una struttura sanitaria, risponde del proprio operato ai sensi dell'art. 2043 c.c. E infatti, nell'odierna fattispecie, non solo risulta convenuta la struttura sanitaria (non l'esercente la professione sanitaria) ma, comunque, a tale disciplina non può essere riconosciuta un'efficacia retroattiva, prevalendo pur sempre la regola generale sancita dall'art. 11 delle
Disposizioni Preliminari sulla legge in generale.
Fatte queste premesse in punto di diritto, con riguardo alla fattispecie concreta portata all'attenzione del Tribunale risulta rilevante, nell'accertamento della sussistenza o meno di condotte colpose dei sanitari intervenuti, la consulenza tecnica d'ufficio espletata in corso di causa e affidata al CT
Dott. , le cui conclusioni appaiono immuni da vizi logici, adeguatamente Persona_1
motivate dal punto di vista logico e scientifico e, pertanto, condivisibili. Il CT ha accertato che al momento del primo accesso in ospedale del sig. , in Parte_1 data 15.01.2011, dai sanitari di turno è “stata formulata una precisa e corretta diagnosi di frattura della VI costa a sinistra. In seguito a distanza di due giorni dall'accaduto si è avuto un idropneumotorace, complicanza che può verificarsi come conseguenza di fratture costali, ma assolutamente non prevedibile. La scienza medica insegna che, in conseguenza di traumatismi toracici nell'immediatezza del fatto, non sempre è possibile riscontrare e/o diagnosticare la presenza di fratture costali o piccole lesioni delle stesse, e che, successivi movimenti inconsulti, impatti involontari o anche colpi di tosse improvvisi, possono determinare la rottura di una costa soltanto compromessa nella sua integrità anatomica, determinando l'insorgenza di complicanze come nel caso di specie” (pag. 5 della relazione del CT). Afferma ancora l'Ausiliare che “la visione diretta anche dell'esame radiografico effettuato al momento del primo soccorso, confrontato con la visione degli esami TC successivamente praticati, lascia intravedere la presenza di una soluzione di continuo in corrispondenza della VII e VIII costa di non chiara ed univoca interpretazione. Risulta doveroso chiarire che la complicanza successivamente verificatasi non era in alcun modo prevedibile e che comunque, anche nel caso in cui fosse stata diagnosticata la presenza di più fratture costali, il protocollo non prevede alcun trattamento specifico e/o intervento particolare”. Precisa, infine, il CT come “non sia censurabile il comportamento dei Sanitari” intervenuti “in quanto, al momento del primo soccorso, hanno stilato una diagnosi corretta per la quale il protocollo diagnostico-terapeutico non prevede né il ricovero ospedaliero né l'esecuzione di ulteriori indagini diagnostico-strumentali. Alla comparsa della sintomatologia respiratoria hanno provveduto all'immediato ricovero del paziente utilizzando tutti gli accorgimenti diagnostico-terapeutici previsti per l'assistenza e l'attenta cura del caso di specie. Concludendo non si rileva alcuna imperizia, imprudenza o negligenza relativamente al comportamento professionale dei sanitari dell' ” (pag. 6 relazione del CT). Controparte_1
Il Consulente tecnico d'ufficio ha, altresì, ribadito le anzidette conclusioni anche in sede di risposta alle osservazioni alla relazione formulate dal consulente di parte attrice.
Orbene, alla luce degli accertamenti svolti dal CT deve ritenersi che non sia stata raggiunta la prova della sussistenza di tutti quegli elementi necessari ai fini del riconoscimento del diritto al risarcimento del danno. In particolare, non risulta provato il nesso di causalità diretto tra l'attività svolta presso la struttura ospedaliera convenuta e l'evento lesivo, da cui scaturisce la richiesta risarcitoria.
In definitiva, per quanto sopra ricostruito alcuna responsabilità dei sanitari intervenuti nella fattispecie de qua può ritenersi accertata e, pertanto, la domanda attorea non può trovare accoglimento. Ed invero, il CT ha confermato che la complicanza non era assolutamente prevedibile anche in presenza di fratture non immediatamente refertate dovendosi ritenere sufficiente la prescrizione medica formulata all'atto delle dimissioni avente ad oggetto una prognosi di 15 giorni.
In merito alle spese e competenze di lite, si ritiene equo disporne la compensazione tenuto conto della difficoltà dell'accertamento e del tasso di incertezza della valutazione di merito.
Spese di CT definitivamente a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria C.V., in persona del Giudice Unico, Dott.ssa Maria Caroppoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nei confronti dell' Parte_1 [...]
Controparte_1
, così provvede:
[...]
- per tutte le ragioni esposte, rigetta la domanda come proposta da;
Parte_1
- compensa tra le parti le spese e le competenze di lite;
- pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico di parte attrice.
, 06.05.2025. CP_3
Il G.U. Dott.ssa Maria Caroppoli