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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 04/11/2025, n. 193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 193 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BELLUNO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Ferrari esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 119/2023 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F: , C.F._2 Parte_3 C.F._3 Pt_4
(C.F.: , (C.F. ),
[...] C.F._4 Parte_5 C.F._5 (C.F. ), Parte_6 C.F._6 Parte_7 (C.F. ), (C.F. ), C.F._7 Parte_8 C.F._8 Pt_9
(C.F. ), (C.F. ),
[...] C.F._9 Parte_10 C.F._10
(C.F. ), Parte_11 C.F._11 Parte_12 (C.F. ), (C.F.: ), tutti con il C.F._12 Parte_13 C.F._13 patrocinio dell'avv. GAROFALO ANNALISA RITA ed elettivamente domiciliati presso la cancelleria del Tribunale di Belluno;
contro
(C.F. ), in persona del Ministro Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore;
(C.F.: ); Controparte_2 P.IVA_2
(C.F.: ): Controparte_3 P.IVA_3 in persona dei rispettivi Dirigenti pro tempore;
Tutti rappresentati e difesi ai sensi e per gli effetti dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c., dal dott. Contr Massimiliano Salvador (C.F.: ), dirigente dell' di , e dal dott. C.F._14 CP_3 (C.F. ), funzionario del Persona_1 C.F._15 Controparte_1
, elettivamente domiciliati presso la sede dell' , ufficio
[...] Controparte_5 legale e del contenzioso, Via S. Andrea 1, , fax 0437/292256 – PEC: CP_3
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In punto a: altre ipotesi
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il procuratore di parte ricorrente chiede e conclude:
“Accertare e dichiarare :
pagina 1 di 13 • • l'illegittimità dell'esclusione dei docenti a tempo determinato dai destinatari del beneficio previsto dall'art. 1 co.121 L. 107/2015 “c.d. Carta elettronica”, per violazione del principio di non discriminazione nell'ambito delle condizioni di impiego di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999/70/CE
• • il diritto dei ricorrenti, docenti al servizio del , assunti con incarichi a Controparte_1 tempo determinato e/o fino al termine delle attività didattiche, ad usufruire, al pari dei colleghi assunti con contratto a tempo indeterminato, del beneficio economico di €.500,00 annui, previsto tramite l'erogazione della c.d. “Carta Elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1, comma 121 della L. 107/2015 , a far data dalla sua istituzione e sino all'anno scolastico in corso;
• • il diritto dei ricorrenti al risarcimento del danno arrecato per effetto dell'illegittima e discriminatoria esclusione dal beneficio dato dalla “Carta docenti”. Con ogni consequenziale statuizione per spese diritti ed onorari del giudizio, da distrarsi in favore dell'Avv. Garofalo Annalisa Rita, che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi.”
***
Il procuratori di parte resistente chiedono e concludono:
“In via preliminare di rito:
dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore del Giudice amministrativo, con ogni conseguenza di legge;
dichiarare l'incompetenza territoriale ai sensi dell'art. 413 c.p.c. per il ricorrente Parte_13
in via subordinata, dichiarare la carenza di legittimazione passiva del a Controparte_1 favore della Controparte_6
dichiararsi l'inammissibilità della domanda di attribuzione della Carta del Docente per la decadenza e/o per il difetto di interesse ad agire eccepiti al punto 3.
Nel merito in via principale:
rigettare le domande attoree perché del tutto infondate sia in fatto che in diritto;
con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa da liquidarsi ai sensi dell'art. 152 bis disp. att. c.p.c., introdotto dall'art. 4, comma 42, della legge 183/2011, e, in subordine, con compensazione delle stesse;
in via ulteriormente subordinata si chiede che, nella denegata ipotesi di soccombenza, le spese di lite vengano liquidate secondo quanto previsto per le cause di minima complessità dal D.M. 55/2014, inserendosi le questioni affrontate in un contenzioso seriale.
In via subordinata:
nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avverse, valutare le condizioni minime necessarie al riconoscimento della “Carta del docente” in riferimento, quanto meno, all'effettivo svolgimento dell'orario di servizio completo, durante l'intero anno scolastico;
nell'ipotesi di condanna dell'Amministrazione, emettere condanna generica con ordine all'Amministrazione stessa di procedere al riconoscimento esclusivo della “Carta del docente”, non quindi a risarcimenti monetari, né riconoscimento del danno, nonché dichiarare l'applicazione del divieto di interessi e rivalutazione monetaria. ”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La domanda pagina 2 di 13 Con ricorso depositato il 26/07/2023 i ricorrenti, come sopra rappresentati, convenivano in giudizio il per sentire accogliere le conclusioni riportate in epigrafe, a tal Controparte_1 fine esponendo di essere docenti assunti dal convenuto in forza di un contratto a tempo CP_1 determinato, di aver prestato servizio alle dipendenze del medesimo in forza di plurimi CP_1 contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche nelle seguenti annualità:
anni 3: 2020/21 2021/22 2022/23 Parte_1
anni 1: 2022/23 Parte_2
anni 4: 2018/19 2019/20 2020/21 Parte_3
2021/22
anni 4: 2019/20 2020/21 2021/22 Parte_4
2022/23
anni 4: 2018/19 2019/20 2020/21 Parte_5
2021/22
anni 5: 2018/19 2019/20 2020/21 Parte_6
2021/22 2022/23
anni 1: 2020/21 Parte_7
anni 2: 2021/22 2022/23 Parte_8
anni 3: 2020/21 2021/22 2022/23 Parte_9
anni 4: 2019/20 2020/21 2021/22 Parte_10
2022/23
anni 3: 2020/21 2021/22 2022/23 Parte_11
anni 5: 2018/19 2019/20 2020/21 Parte_12
2021/22 2022/23
anni 4: 2019/20 2020/21 2021/22 Parte_13
2022/23 di non aver fruito in tali annualità dell'erogazione della somma di € 500,00 annui prevista dall'art. 1 comma 122, della L. n. 107/2015 pur avendo svolto mansioni identiche a quelle espletate dal personale di ruolo ed essendo stato/a soggetto/a agli stessi obblighi formativi dei docenti assunti a tempo indeterminato.
Si dolevano i ricorrenti della violazione da parte dell'Amministrazione convenuta del principio eurounitario di non discriminazione di cui all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla direttiva 1999/70, dell'erronea applicazione dell'art. 282 del D. Lgs. n. 297/94, degli artt. 29, 63 e
64 del c.c.n.l. del 29/11/2007, dell'art. 2 del d. lgs. n. 165/2001, nonché degli artt. 3, 35 e 97 della pagina 3 di 13 Costituzione, atteso che l'attribuzione della c.d. Carta docenti al solo personale di ruolo si porrebbe in contrasto anche con l'art. 3 della Costituzione;
ancora, parte attrice lamentava la violazione degli artt.
20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, in relazione alle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla direttiva 1999/70 ed infine invocava la disapplicazione della norma contestata, con conseguente condanna dell'Amministrazione convenuta all'attribuzione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la Carta Elettronica, chiedendo in subordine il riconoscimento di tale somma a titolo di risarcimento del danno in forma specifica ex art. 1218 c.c.
2. La difesa dell'Amministrazione convenuta.
Si costituiva ritualmente in giudizio il , come sopra rappresentato, Controparte_1 che eccepiva il difetto di giurisdizione del Giudice adito, il proprio difetto di legittimazione passiva ed il difetto di interesse ad agire e la decadenza degli attori e nel merito resisteva al ricorso, affermando l'insussistenza del trattamento discriminatorio lamentato dalla parte ricorrente. Precisava
l'amministrazione convenuta, con riguardo ai singoli ricorrenti, che gli stessi avevano prestato servizio nei seguenti anni scolastici:
nell'a.s. 2022/2023 su posto comune, presso l'I.C. di Trichiana (BL) dal 07.09.2022 Parte_1 al 30.06.2023, con orario completo, nell'a.s. 2021/2022 su posto comune, presso il medesimo istituto comprensivo dal 09.09.2021 al 30.06.2022, con orario completo, nell'a.s. 2020/2021 su posto comune, sempre presso l'I.C. di Trichiana, dal 17.09.2020 al 30.06.2021, con orario completo;
nell'a.s. 2022/2023 a tempo determinato, su posto di religione, dal 01.09.2022 al Parte_2
31.08.2023, presso le seguenti istituzioni scolastiche: Istituto Omnicomprensivo “Valboite” di OR
d'PE (BL) per n. 10 ore settimanali di lezione alle scuole secondarie di II grado e per n. 2 ore presso la scuola secondaria di I grado annessa, I.C. di OR d'PE (BL) con completamento orario di n. 6 ore settimanali di lezione;
nell'a.s. 2021/2022 su posto di sostegno, presso l'I.C di EL (BL) dal 09.09.2021 Parte_3 al 31.08.2022, con orario completo, nell'a.s. 2020/2021 su posto di sostegno, presso il medesimo istituto comprensivo dal 05.10.2020 al 31.08.2021, con orario completo, nell'a.s. 2019/2020 su posto di sostegno, sempre presso il medesimo istituto comprensivo dal 24.09.2019 al 31.08.2020, con orario completo, nell'a.s. 2018/2019 su posto di sostegno, presso il medesimo istituto comprensivo dal
24.10.2018 al 31.08.2019, con orario completo;
nell'a.s. 2022/2023 su posto di sostegno dal 01.09.2022 al 31.08.2023, presso l'I.C. di Parte_4
EL (BL), con orario completo, nell'a.s. 2021/2022 su posto comune dal 09.09.2021 al 31.08.2022, presso l'I.C. di RO (BL), con orario completo, nell'a.s. 2020/2021 su posto di sostegno dal pagina 4 di 13 05.10.2020 al 30.06.2021 presso l'I.C. di EL (BL) per n. 13 ore settimanali di lezione e con completamento orario presso l'I.C. di Santa IU (BL), nell'a.s. 2019/2020 su posto di sostegno, dal
24.09.2019 al 30.06.2020 presso l'I.C. di EL (BL), con orario completo;
nell'a.s. 2021/2022 su posto comune, presso l'Istituto Superiore di Feltre (BL) dal Parte_5
10.09.2021 al 30.06.2022 per n. 11 ore settimanali di lezione e dal 23.09.2021 al 30.06.2022 presso l'I.I.S. “Follador-De Rossi” di OR (BL) per n. 6 ore settimanali di lezione, per un totale di n. 17 ore settimanali sulle 18 previste dal CCNL, nell'a.s. 2020/2021 su posto comune, presso l'I.I.S. di Feltre
(BL) dal 05.10.2020 al 30.06.2021, per n. 15 ore settimanali di lezione e, presso l'I.I.S. “Follador-De
Rossi” di OR (BL) dal 03.11.2020 al 30.06.2021, per n. 1 ora settimanale di lezione, per un totale di n. 16 ore settimanali sulle 18 previste dal CCNL, nell'a.s. 2019/2020 su posto comune, sempre presso l'I.I.S. “Follador-De Rossi” di OR (BL), dal 21.10.2019 al 30.06.2020, per n. 2 ore settimanali di lezione sulle 18 previste dal CCNL e presso il medesimo istituto superiore dal
03.12.2018 al 30.06.2019 per n. 3 ore settimanali di lezione sulle 18 previste dal CCNL e solo per n. 6 giorni di dicembre 2018 con supplenza breve e saltuaria per 16 ore settimanali;
nell'a.s. 2022/2023 su posto di sostegno dal 07.09.2022 al 31.08.2023, presso l'I.M. Parte_6
“G. Renier” di , con orario completo, nell'a.s. 2021/2022 su posto di sostegno dal 09.09.2021 al CP_3
31.08.2022, presso il medesimo istituto superiore, con orario completo, nell'a.s. 2020/2021 su posto di sostegno, dal 05.10.2020 al 30.06.2021, presso il medesimo istituto superiore, con orario completo, nell'a.s. 2019/2020 su posto comune, dal 20.09.2019 al 30.06.2020 per n. 9 ore settimanali di lezione e con completamento orario dal 16.10.2019 al 30.06.2020, presso il medesimo istituto superiore, nell'a.s.
2018/2019 su posto di sostegno, dal 17.10.2018 al 30.06.2019, presso il medesimo istituto superiore, per n. 9 ore settimanali di lezione sulle 18 previste dal CCNL;
nell'a.s. 2020/2021 su posto di sostegno, presso l'I.I.S. “T. Catullo” di , dal Parte_7 CP_3
14.09.2020 al 31.08.2021, con orario completo;
nell'a.s. 2022/2023 su posto comune dal 07.09.2022 al 30.06.2023, presso l'I.C. “T. Parte_8
Merlin” di , con orario completo, nell'a.s. 2021/2022 su posto comune, dal 09.09.2021 al CP_3
30.06.2022, presso il medesimo istituto comprensivo, con orario completo;
nell'a.s. 2022/2023 su posto comune, dal 21.09.2022 al 09.06.2023, presso l'I.C. “T. Parte_9
Merlin” di , con orario completo, nell'a.s. 2021/2022 su posto di sostegno, presso il medesimo CP_3 istituto dal 21.09.2021 al 30.06.2022, con orario completo, nell'a.s. 2020/2021 su posto di sostegno alla scuola dell'infanzia, presso il medesimo istituto comprensivo dal 23.12.2020 al 30.06.2021, per n. 7 ore settimanali di lezione sulle 25 previste dal CCNL;
pagina 5 di 13 nell'a.s. 2022/2023 su posto comune, dal 07.09.2022 al 31.08.2023, presso l'I.C. di Parte_10
RO (BL) per n. 14 ore settimanali di lezione e con completamento orario presso l'I.C. di Forno di Zoldo, nell'a.s. 2021/2022 su posto comune, dal 09.09.2021 al 31.08.2022, presso l'I.C. di
RO (BL) per n. 16 ore settimanali di lezione e con completamento orario presso l'I.C. di Forno di Zoldo, nell'a.s. 2020/2021 su posto comune, presso l'I.C. di Trichiana (BL), dal 09.10.2020 al
17.10.2020, con orario completo;
dal 19.10.2020 al 30.06.2021 presso l'I.I.S. “T. Catullo” di , CP_3 per n. 14 ore settimanali di servizio, con completamento orario dal 12.11.2020 al 30.06.2022 presso l'I.C. di Forno di Zoldo, nell'a.s. 2019/2020 su posto comune, presso l'I.C. di Puos d'Alpago, dal
24.09.2019 al 31.08.2020, per n. 16 ore settimanali di lezione e completamento orario presso l'I.C. di
Forno di Zoldo;
nell'a.s. 2022/2023 su posto comune, dal 07.09.2022 al 30.06.2023, presso l'I.C. Parte_11
“T. Merlin” di per n. 8 ore settimanali di lezione e presso l'I.C. Belluno 3 per n. 7 ore CP_3 settimanali, per un totale di n. 17 ore settimanali di lezione sulle 18 previste dal CCNL, nell'a.s.
2021/2022 su posto comune, dal 21.09.2021 al 30.06.2022, presso l'I.C. “T. Merlin” di , con CP_3 orario completo, nell'a.s. 2020/2021 su posto comune, presso l'I.C. “T. Merlin” di dal CP_3
21.10.2020 al 04.06.2021, con orario completo;
nell'a.s. 2022/2023 su posto di sostegno, dal 01.09.2022 al 04.12.2022, presso Parte_12
l'I.C. di Grantorto, Gazzo, San ET in Gu (PD), con orario completo e dal 05.12.2022 al 31.08.2023 su posto di comune presso l'I.C. di OR (BL), con orario completo, nell'a.s. 2021/2022 su posto di sostegno presso l'I.C. di EL, dal 08.09.2021 al 31.08.2022 presso l'I.C. di Grantorto, Gazzo, San
ET in Gu (PD), con orario completo, nell'a.s. 2020/2021 su posto comune, presso l'
[...]
dal 30.09.2020 al 31.08.2021 per n. 15 ore settimanali di lezione e con Controparte_7 completamento orario presso l'I.C. di San Giorgio in Bosco (PD), nell'a.s. 2019/2020 su posto comune, presso l'I.C. di Cittadella (PD), dal 18.09.2019 al 30.06.2020, con orario completo, nell'a.s. 2018/2019 su posto di sostegno, presso l'I.C. di Breda di Piave (PD), dal 26/09/2018 al 30.06.2019, con orario completo.;
in servizio in qualità di personale educativo a tempo determinato, nell'a.s. 2022/2023 ha Parte_13 prestato servizio su posto di educatore, dal 09.09.2022 al 02.10.2022 presso il convitto dell'I.I.S.
“Follador-De Rossi” di OR (BL), con orario completo e dal 03.10.2022 al 31.08.2023, sempre presso il medesimo convitto, per n. 20 ore settimanali rispetto alle 30 previste dal CCNL, nell'a.s.
2021/2022 su posto di educatore, presso l' di Feltre (BL) dal 10.09.2021 al Controparte_8
31.08.2022, con orario completo, nell'a.s. 2020/2021 su posto di educatore, presso il convitto del medesimo istituto superiore dal 23.09.2020 al 30.06.2021, n. 25 ore settimanali rispetto alle 30 previste pagina 6 di 13 dal CCNL, nell'a.s. 2019/2020 su posto di educatore, presso il convitto dell' di Controparte_9
RO (BL), dal 13.09.2019 al 31.08.2020, con orario completo..
La causa, ritenuta sufficientemente documentata, veniva discussa all'odierna udienza, mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ed era decisa come da dispositivo in calce, che veniva depositato su PCT unitamente alla presente motivazione.
3. Il merito della domanda.
Vanno rapidamente esaminate le eccezioni preliminari sollevate da parte resistente, osservandosi che quella relativa alla giurisdizione è infondata, vertendosi nel caso di specie in questione di condizioni di impiego, pacificamente attribuita al giudice ordinario, ed altrettanto è a dirsi con riguardo al difetto di legittimazione passiva, essendo parte attrice dipendente contrattualizzata del convenuto e CP_1 all'eccepita decadenza non essendovi alcuna previsione di legge o contrattuale che colleghi l'erogazione del bonus ad una domanda amministrativa, sicché tutte le sollevate eccezioni vanno rigettate.
Quanto all'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'amministrazione resistente con riguardo alla posizione del ricorrente la stessa è infondata e va rigettata, atteso che lo Parte_13 stesso, all'atto del deposito del ricorso, prestava servizio in provincia di e qui si radica la CP_3 competenza territoriale.
Venendo al merito della domanda, deve rammentarsi che l'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 ha previsto che:
“Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, dell'importo nominale di € 500,00 annui per ciascun anno scolastico.”
mentre il comma 122 del medesimo articolo ha demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il compito di definire «i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121», sicché il D.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015 ha stabilito, all'art. 2, che la somma di
€ 500,00 annui può essere erogata solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova” ed il successivo D.P.C.M. del 28 novembre 2016 ha confermato l'assegnazione della Carta Docenti ai docenti di ruolo a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi coloro che sono in periodo di formazione e prova, quelli inidonei per motivi di salute, quelli in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
pagina 7 di 13 Venendo alla fattispecie di causa, risulta dagli atti di causa che i ricorrenti abbiano svolto, negli anni scolastici in cui sono stati assunti a tempo determinato, le medesime mansioni svolte dal personale di ruolo, e siano stati altresì soggetti ai medesimi obblighi formativi dei colleghi, senza fruire del beneficio della carta elettronica, destinato allo sviluppo delle competenze professionali. Dalle stesse allegazioni di parte resistente emerge infatti che gli attori, negli anni scolastici oggetto di causa, hanno prestato servizio per l'intero anno scolastico e la maggior parte di essi sull'intero orario lavorativo settimanale;
né invero l'osservanza di un orario lavorativo ridotto sembra idonea a legittimare una riduzione dell'obbligo formativo in capo al docente.
4. I precedenti giurisprudenziali.
Va rammentato che, con recente decisione, il Consiglio di Stato (sentenza n. 1842/2022) ha annullato il
D.P.C.M. n. 32313 del 2015, evidenziando come una interpretazione costituzionalmente orientata della
L. n. 107/2015 impone di riconoscere il bonus di € 500,00 anche al personale assunto a tempo determinato, stante la contrarietà di detta esclusione rispetto ai precetti degli artt. 3, 35 e 97 Cost. e degli artt. 29, 63 e 64 del C.C.N.L. del 29/11/2007, secondo cui l'obbligo formativo grava anche sui docenti precari, e che sulla vicenda è intervenuta anche la Corte di giustizia dell'Unione Europea, che con ordinanza del 18 maggio 2022, emessa nella causa C-450/21 ha concluso stabilendo che:
“La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non CP_1 al personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario CP_1 dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
1. La giurisprudenza di legittimità.
Alla luce di tali decisioni, nonché della recente pronuncia della Suprema Corte (sentenza n. 29961 pubblicata il 27.10.2023), alla quale si fa qui espresso riferimento anche ai sensi dell'art. 118 disp. att.
c.p.c., che ha esaminato diffusamente la questione, insieme alle altre ponendo in risalto la destinazione del beneficio al sostegno della formazione continua dei docenti, che costituisce un obbligo per sia per il personale a tempo indeterminato che per quello impiegato a tempo determinato, e che trova riscontro nel corrispondente obbligo di formazione da parte dell'Amministrazione convenuta – di natura pagina 8 di 13 contrattuale – e che questo Giudice condivide e fa proprie, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., deve ritenersi fondata la domanda di accertamento del diritto al beneficio di cui all'art. 1, comma 121 e seguenti L. n. 107/2015 per gli anni scolastici di servizio svolto in forza dei contratti a tempo determinato indicati in ricorso, ritenendosi sul punto infondata la deduzione da parte dell'amministrazione resistente secondo la quale il bonus accreditato sulla carta sarebbe strettamente dipendente e funzionale al singolo anno scolastico di riferimento, con conseguente infondatezza delle pretese riferite anche ai pregressi anni scolastici, ritenendosi sul punto che non possa apporsi in via amministrativa un termine finale di utilizzo del beneficio.
Peraltro, l'art. 6 del D.P.C.M. 28.11.2016 ha chiarito, che «le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate» e da detta precisazione si evince che la somma non è utilizzabile solo ed esclusivamente nel singolo anno di erogazione, ma che l'importo eventualmente non utilizzato nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità del titolare della carta per l'anno scolastico successivo, cumulandosi con quello da erogare all'avvio di quest'ultimo.
Sul punto questo Giudice condivide e fa proprie le decisioni di merito, in particolare quella pronunciata dal Giudice del Lavoro di Torino, n. 1259/2022, e dal Giudice del Lavoro di Treviso il 24.11.2022 nel proc. n. 627/2022, nonché la ricordata decisione del Giudice di legittimità, ed ancora la sentenza del
Giudice del Lavoro di Verona n. 661/2023, sentenze che dedicano ampio spazio alla connessione tra la formazione assicurata dalla Carta e l'anno scolastico di svolgimento della prestazione, ma al fine di evidenziare come l'articolazione “annuale” del beneficio consenta di estenderlo ai docenti precari “il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura”, ed anche ai docenti con orario di lavoro part time ma articolato sull'intero anno scolastico, giungendo ad affermare senza esitazione che l'art. 1 comma 121 sopra ricordato è in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4 punto 1, dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 199/70/CE e va dunque disapplicato.
La Suprema Corte testualmente afferma sul punto:
“In altre parole, l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 199/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai sili insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co.1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999). Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio.”
pagina 9 di 13 sicché deve ritenersi infondata e respingersi anche la deduzione di parte convenuta secondo la quale alle parti ricorrenti non spetterebbe il bonus in quanto titolare di contratti validi solo fino al termine delle attività didattiche (30.6) e non fino al termine dell'anno scolastico (31.8).
Con riferimento alla posizione di appartenente al personale educativo, deve rammentarsi Parte_13 che la Suprema Corte (sentenza del 31/10/2022, n. 32104), con insegnamento fatto proprio e condiviso d questo giudicante, ha stabilito che al personale educativo, seppur impegnato in funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, vada assimilato a quest'ultimo nelle attività di formazione e istruzione degli allievi, convittori e semiconvittori, sicché va collocato dal punto di vista contrattual collettivo all'interno dell'area professionale del personale docente, con l'ovvia conclusione che il bonus in argomento spetti anche al personale educativo cui il ricorrente appartiene.
4. Le modalità di fruizione del beneficio.
Interrogandosi poi sulle modalità di messa a disposizione dei docenti della somma prevista dalla Carta
Elettronica, realizzata in forma di applicazione web, con previsione di iscrizione e registrazione sia dei docenti che degli esercenti, con generazione a richiesta di un codice di acquisto o buono a favore del docente per i beni/servizi prescelti, accettabile dall'esercente solo se coerente al disposto normativo, e determinativo del riconoscimento all'esercente di un credito di pari importo nei confronti del , CP_1 la Suprema Corte ha affermato che la pur complessa struttura dell'operazione non porti a discostare la stessa da un'obbligazione, sotto il profilo sostanziale, di pagamento ed ha soggiunto che non vi sia ragione per dubitare, anche alla luce del decreto legge n. 69 del 2023 che ha esteso ai supplenti annuali detto beneficio, che la Carta possa funzionare anche rispetto a periodi pregressi.
Ancora, nel valutare il profilo dell'interesse del docente precario rispetto all'adempimento dell'obbligazione oggetto del contenzioso, la Suprema Corte ha richiamato, dal lato datoriale, la natura
“continua” del diritto-dovere alla formazione ed aggiornamento ed all'inserirsi di esso nel contesto di una ormai conclamata unitarietà non solo tra pre-ruolo e ruolo (Cass. 28 novembre 2019, n. 31149), ma anche del periodo pre-ruolo in sé considerato (Cass. 7 novembre 2016, n. 22558), concludendo che la mancata attribuzione degli importi che erano dovuti per le annate in cui siano state svolte le supplenze non significhi che vi sia perdita di interesse rispetto all'ottenimento successivo di essi, che anzi deve presumersi persista nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo;
in detti casi, peraltro, non verrebbe meno neanche l'interesse datoriale ad adempiere con quelle modalità, proprio perché l'inserimento dell'insegnante nel sistema educativo giustifica anche l'attribuzione successiva del beneficio in relazione al permanere di esigenze formative. pagina 10 di 13 La Corte si è allora interrogata su quale fosse il funzionamento del sistema nel caso in cui non vi fosse stata attribuzione tempestiva, come nel caso dei docenti precari, cui la norma interna non riconosceva il diritto, occorrendo considerare al riguardo che la cessazione dal servizio, ai sensi dell'art. 3, co. 2, del
DPCM del 2016, è causa di estinzione del diritto a fruire del beneficio, ed ha affermato che la nozione di “cessazione” andava adattata laddove si riferisse al personale precario, ed ha concluso affermando che se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla Carta, resta iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento ed ancor più se poi egli transiti in ruolo. Al contrario, se un tale docente, dopo l'annualità in cui è maturato il diritto alla Carta, sia cancellato dalle graduatorie, il diritto all'adempimento cessa con tale cancellazione, per fuoriuscita dal sistema scolastico, permanendo in tal caso solo il diritto al risarcimento del danno.
Dunque, in presenza della condizione di permanente inserimento nel sistema scolastico, come nel caso dei ricorrenti, tutti attualmente inseriti nel sistema Scolastico ed in particolare:
, , , , Parte_1 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
, inseriti nelle Parte_8 Parte_10 Parte_11 Parte_12 Parte_13 graduatorie provinciali di Belluno per il conferimento delle supplenze negli a.s. 2024/26, Pt_2 titolare di un contratto a tempo indeterminato con l'amministrazione convenuta e
[...]
titolare di un contratto a tempo determinato per l'a.s. in corso, va riconosciuta l'azione Parte_9 di adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della Carta Docente, per un importo pari al valore che spettava e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame
Va quindi dichiarato il diritto dei ricorrenti ad usufruire del beneficio economico di € 500 annui per gli anni scolastici per ciascuno sotto indicati tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato, con conseguente condanna del a mettere a disposizione di ciascuno dei CP_1 ricorrenti gli importi pure sotto indicati tramite il sistema della Carta elettronica, atteso che l'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, non ha previsto in favore dei docenti di ruolo il versamento diretto di una somma di denaro, ma la consegna di una carta avente un dato valore nominale, utilizzabile per l'acquisto di beni e servizi dal contenuto professionale, configurando il beneficio come a destinazione vincolata, e nei medesimi termini lo stesso deve essere articolato anche per i docenti a tempo determinato. Su detta somma andranno calcolati interessi legali ovvero rivalutazione monetaria, dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione. pagina 11 di 13 anni 2020/21 2021/22 2022/23 (€1.500,00) Parte_1 anno 2022/23 (€ 500,00) Parte_2 anni 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 (€ 2.000,00) Parte_3 anni 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 (€ 2.000,00) Parte_4
anni 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 (€ 2.000,00) Parte_5
anni 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 (€ 2.500,00) Parte_6
anno 2020/21 (€ 500,00) Parte_7
anni 2021/22 2022/23 (€1.000,00) Parte_8 anni 2020/21 2021/22 2022/23 (€1.500,00) Parte_9
anni 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 (€ 2.000,00) Parte_10
anni 2020/21 2021/22 2022/23 (€ 1.500,00) Parte_11
anni 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 (€ 2.500,00) Parte_12
anni 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 (€. 2.000,00) Parte_13
5. Le spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo che segue sulla base dei compensi medi previsti dalla tabella 3 allegata al DM n. 147/2022, con riguardo alla fase di studio ed introduttiva, non essendosi tenuta alcuna istruttoria ed essendo ridotta al minimo la fase decisoria, per cause del valore compreso tra € 5.200,00 ed € 26.000,00 nel quale ricade il valore di causa, con l'aumento del 30% stante la difesa di più ricorrenti, che appaiono congrui all'impegno difensivo prestato ed al risultato ottenuto, anche considerando il carattere seriale della questione trattata.
P.Q.M.
Il Tribunale di BELLUNO, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa n. 119/2023 promossa da , Parte_1
, , , , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, , , , Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9
, , Parte_10 Parte_11 Parte_14 contro il , in persona del Ministro pro Controparte_1 tempore, l e l Controparte_2 [...]
, in persona dei rispettivi Dirigenti pro tempore, Controparte_3 ogni diversa domanda, eccezione, difesa o istanza disattesa, così provvede:
1) Accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti ad usufruire del beneficio economico di € 500 annui relativo alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, per gli anni scolastici per ciascuno sotto indicati e condanna il convenuto a mettere a CP_1
pagina 12 di 13 disposizione di ciascuno dei ricorrenti gli importi complessivi pure sotto indicati, tramite il sistema della Carta elettronica, oltre interessi legali ovvero rivalutazione monetaria dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione;
anni 2020/21 2021/22 2022/23 (€1.500,00) Parte_1 anno 2022/23 (€ 500,00) Parte_2 anni 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 (€ 2.000,00) Parte_3 anni 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 (€ 2.000,00) Parte_4
anni 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 (€ 2.000,00) Parte_5
anni 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 (€ 2.500,00) Parte_6
anno 2020/21 (€ 500,00) Parte_7
anni 2021/22 2022/23 (€1.000,00) Parte_8 anni 2020/21 2021/22 2022/23 (€1.500,00) Parte_9
anni 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 (€ 2.000,00) Parte_10
anni 2020/21 2021/22 2022/23 (€ 1.500,00) Parte_11
anni 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 (€ 2.500,00) Parte_12
anni 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 (€. 2.000,00) Parte_13
2) Condanna il convenuto a rifondere ai ricorrenti – e per loro al procuratore costituito, che CP_1 si è dichiarato antistatario- le spese di lite, che liquida in € 3.378,00 per compenso di avvocato, oltre
IVA e CPA come per legge, spese generali al 15% e spese esenti per € 118,50.
Così deciso in Belluno, in data 4/11/2025
Il Giudice
dott. Silvia Ferrari
pagina 13 di 13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BELLUNO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Ferrari esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 119/2023 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F: , C.F._2 Parte_3 C.F._3 Pt_4
(C.F.: , (C.F. ),
[...] C.F._4 Parte_5 C.F._5 (C.F. ), Parte_6 C.F._6 Parte_7 (C.F. ), (C.F. ), C.F._7 Parte_8 C.F._8 Pt_9
(C.F. ), (C.F. ),
[...] C.F._9 Parte_10 C.F._10
(C.F. ), Parte_11 C.F._11 Parte_12 (C.F. ), (C.F.: ), tutti con il C.F._12 Parte_13 C.F._13 patrocinio dell'avv. GAROFALO ANNALISA RITA ed elettivamente domiciliati presso la cancelleria del Tribunale di Belluno;
contro
(C.F. ), in persona del Ministro Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore;
(C.F.: ); Controparte_2 P.IVA_2
(C.F.: ): Controparte_3 P.IVA_3 in persona dei rispettivi Dirigenti pro tempore;
Tutti rappresentati e difesi ai sensi e per gli effetti dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c., dal dott. Contr Massimiliano Salvador (C.F.: ), dirigente dell' di , e dal dott. C.F._14 CP_3 (C.F. ), funzionario del Persona_1 C.F._15 Controparte_1
, elettivamente domiciliati presso la sede dell' , ufficio
[...] Controparte_5 legale e del contenzioso, Via S. Andrea 1, , fax 0437/292256 – PEC: CP_3
Email_1
In punto a: altre ipotesi
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il procuratore di parte ricorrente chiede e conclude:
“Accertare e dichiarare :
pagina 1 di 13 • • l'illegittimità dell'esclusione dei docenti a tempo determinato dai destinatari del beneficio previsto dall'art. 1 co.121 L. 107/2015 “c.d. Carta elettronica”, per violazione del principio di non discriminazione nell'ambito delle condizioni di impiego di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999/70/CE
• • il diritto dei ricorrenti, docenti al servizio del , assunti con incarichi a Controparte_1 tempo determinato e/o fino al termine delle attività didattiche, ad usufruire, al pari dei colleghi assunti con contratto a tempo indeterminato, del beneficio economico di €.500,00 annui, previsto tramite l'erogazione della c.d. “Carta Elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1, comma 121 della L. 107/2015 , a far data dalla sua istituzione e sino all'anno scolastico in corso;
• • il diritto dei ricorrenti al risarcimento del danno arrecato per effetto dell'illegittima e discriminatoria esclusione dal beneficio dato dalla “Carta docenti”. Con ogni consequenziale statuizione per spese diritti ed onorari del giudizio, da distrarsi in favore dell'Avv. Garofalo Annalisa Rita, che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi.”
***
Il procuratori di parte resistente chiedono e concludono:
“In via preliminare di rito:
dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore del Giudice amministrativo, con ogni conseguenza di legge;
dichiarare l'incompetenza territoriale ai sensi dell'art. 413 c.p.c. per il ricorrente Parte_13
in via subordinata, dichiarare la carenza di legittimazione passiva del a Controparte_1 favore della Controparte_6
dichiararsi l'inammissibilità della domanda di attribuzione della Carta del Docente per la decadenza e/o per il difetto di interesse ad agire eccepiti al punto 3.
Nel merito in via principale:
rigettare le domande attoree perché del tutto infondate sia in fatto che in diritto;
con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa da liquidarsi ai sensi dell'art. 152 bis disp. att. c.p.c., introdotto dall'art. 4, comma 42, della legge 183/2011, e, in subordine, con compensazione delle stesse;
in via ulteriormente subordinata si chiede che, nella denegata ipotesi di soccombenza, le spese di lite vengano liquidate secondo quanto previsto per le cause di minima complessità dal D.M. 55/2014, inserendosi le questioni affrontate in un contenzioso seriale.
In via subordinata:
nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avverse, valutare le condizioni minime necessarie al riconoscimento della “Carta del docente” in riferimento, quanto meno, all'effettivo svolgimento dell'orario di servizio completo, durante l'intero anno scolastico;
nell'ipotesi di condanna dell'Amministrazione, emettere condanna generica con ordine all'Amministrazione stessa di procedere al riconoscimento esclusivo della “Carta del docente”, non quindi a risarcimenti monetari, né riconoscimento del danno, nonché dichiarare l'applicazione del divieto di interessi e rivalutazione monetaria. ”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La domanda pagina 2 di 13 Con ricorso depositato il 26/07/2023 i ricorrenti, come sopra rappresentati, convenivano in giudizio il per sentire accogliere le conclusioni riportate in epigrafe, a tal Controparte_1 fine esponendo di essere docenti assunti dal convenuto in forza di un contratto a tempo CP_1 determinato, di aver prestato servizio alle dipendenze del medesimo in forza di plurimi CP_1 contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche nelle seguenti annualità:
anni 3: 2020/21 2021/22 2022/23 Parte_1
anni 1: 2022/23 Parte_2
anni 4: 2018/19 2019/20 2020/21 Parte_3
2021/22
anni 4: 2019/20 2020/21 2021/22 Parte_4
2022/23
anni 4: 2018/19 2019/20 2020/21 Parte_5
2021/22
anni 5: 2018/19 2019/20 2020/21 Parte_6
2021/22 2022/23
anni 1: 2020/21 Parte_7
anni 2: 2021/22 2022/23 Parte_8
anni 3: 2020/21 2021/22 2022/23 Parte_9
anni 4: 2019/20 2020/21 2021/22 Parte_10
2022/23
anni 3: 2020/21 2021/22 2022/23 Parte_11
anni 5: 2018/19 2019/20 2020/21 Parte_12
2021/22 2022/23
anni 4: 2019/20 2020/21 2021/22 Parte_13
2022/23 di non aver fruito in tali annualità dell'erogazione della somma di € 500,00 annui prevista dall'art. 1 comma 122, della L. n. 107/2015 pur avendo svolto mansioni identiche a quelle espletate dal personale di ruolo ed essendo stato/a soggetto/a agli stessi obblighi formativi dei docenti assunti a tempo indeterminato.
Si dolevano i ricorrenti della violazione da parte dell'Amministrazione convenuta del principio eurounitario di non discriminazione di cui all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla direttiva 1999/70, dell'erronea applicazione dell'art. 282 del D. Lgs. n. 297/94, degli artt. 29, 63 e
64 del c.c.n.l. del 29/11/2007, dell'art. 2 del d. lgs. n. 165/2001, nonché degli artt. 3, 35 e 97 della pagina 3 di 13 Costituzione, atteso che l'attribuzione della c.d. Carta docenti al solo personale di ruolo si porrebbe in contrasto anche con l'art. 3 della Costituzione;
ancora, parte attrice lamentava la violazione degli artt.
20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, in relazione alle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla direttiva 1999/70 ed infine invocava la disapplicazione della norma contestata, con conseguente condanna dell'Amministrazione convenuta all'attribuzione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la Carta Elettronica, chiedendo in subordine il riconoscimento di tale somma a titolo di risarcimento del danno in forma specifica ex art. 1218 c.c.
2. La difesa dell'Amministrazione convenuta.
Si costituiva ritualmente in giudizio il , come sopra rappresentato, Controparte_1 che eccepiva il difetto di giurisdizione del Giudice adito, il proprio difetto di legittimazione passiva ed il difetto di interesse ad agire e la decadenza degli attori e nel merito resisteva al ricorso, affermando l'insussistenza del trattamento discriminatorio lamentato dalla parte ricorrente. Precisava
l'amministrazione convenuta, con riguardo ai singoli ricorrenti, che gli stessi avevano prestato servizio nei seguenti anni scolastici:
nell'a.s. 2022/2023 su posto comune, presso l'I.C. di Trichiana (BL) dal 07.09.2022 Parte_1 al 30.06.2023, con orario completo, nell'a.s. 2021/2022 su posto comune, presso il medesimo istituto comprensivo dal 09.09.2021 al 30.06.2022, con orario completo, nell'a.s. 2020/2021 su posto comune, sempre presso l'I.C. di Trichiana, dal 17.09.2020 al 30.06.2021, con orario completo;
nell'a.s. 2022/2023 a tempo determinato, su posto di religione, dal 01.09.2022 al Parte_2
31.08.2023, presso le seguenti istituzioni scolastiche: Istituto Omnicomprensivo “Valboite” di OR
d'PE (BL) per n. 10 ore settimanali di lezione alle scuole secondarie di II grado e per n. 2 ore presso la scuola secondaria di I grado annessa, I.C. di OR d'PE (BL) con completamento orario di n. 6 ore settimanali di lezione;
nell'a.s. 2021/2022 su posto di sostegno, presso l'I.C di EL (BL) dal 09.09.2021 Parte_3 al 31.08.2022, con orario completo, nell'a.s. 2020/2021 su posto di sostegno, presso il medesimo istituto comprensivo dal 05.10.2020 al 31.08.2021, con orario completo, nell'a.s. 2019/2020 su posto di sostegno, sempre presso il medesimo istituto comprensivo dal 24.09.2019 al 31.08.2020, con orario completo, nell'a.s. 2018/2019 su posto di sostegno, presso il medesimo istituto comprensivo dal
24.10.2018 al 31.08.2019, con orario completo;
nell'a.s. 2022/2023 su posto di sostegno dal 01.09.2022 al 31.08.2023, presso l'I.C. di Parte_4
EL (BL), con orario completo, nell'a.s. 2021/2022 su posto comune dal 09.09.2021 al 31.08.2022, presso l'I.C. di RO (BL), con orario completo, nell'a.s. 2020/2021 su posto di sostegno dal pagina 4 di 13 05.10.2020 al 30.06.2021 presso l'I.C. di EL (BL) per n. 13 ore settimanali di lezione e con completamento orario presso l'I.C. di Santa IU (BL), nell'a.s. 2019/2020 su posto di sostegno, dal
24.09.2019 al 30.06.2020 presso l'I.C. di EL (BL), con orario completo;
nell'a.s. 2021/2022 su posto comune, presso l'Istituto Superiore di Feltre (BL) dal Parte_5
10.09.2021 al 30.06.2022 per n. 11 ore settimanali di lezione e dal 23.09.2021 al 30.06.2022 presso l'I.I.S. “Follador-De Rossi” di OR (BL) per n. 6 ore settimanali di lezione, per un totale di n. 17 ore settimanali sulle 18 previste dal CCNL, nell'a.s. 2020/2021 su posto comune, presso l'I.I.S. di Feltre
(BL) dal 05.10.2020 al 30.06.2021, per n. 15 ore settimanali di lezione e, presso l'I.I.S. “Follador-De
Rossi” di OR (BL) dal 03.11.2020 al 30.06.2021, per n. 1 ora settimanale di lezione, per un totale di n. 16 ore settimanali sulle 18 previste dal CCNL, nell'a.s. 2019/2020 su posto comune, sempre presso l'I.I.S. “Follador-De Rossi” di OR (BL), dal 21.10.2019 al 30.06.2020, per n. 2 ore settimanali di lezione sulle 18 previste dal CCNL e presso il medesimo istituto superiore dal
03.12.2018 al 30.06.2019 per n. 3 ore settimanali di lezione sulle 18 previste dal CCNL e solo per n. 6 giorni di dicembre 2018 con supplenza breve e saltuaria per 16 ore settimanali;
nell'a.s. 2022/2023 su posto di sostegno dal 07.09.2022 al 31.08.2023, presso l'I.M. Parte_6
“G. Renier” di , con orario completo, nell'a.s. 2021/2022 su posto di sostegno dal 09.09.2021 al CP_3
31.08.2022, presso il medesimo istituto superiore, con orario completo, nell'a.s. 2020/2021 su posto di sostegno, dal 05.10.2020 al 30.06.2021, presso il medesimo istituto superiore, con orario completo, nell'a.s. 2019/2020 su posto comune, dal 20.09.2019 al 30.06.2020 per n. 9 ore settimanali di lezione e con completamento orario dal 16.10.2019 al 30.06.2020, presso il medesimo istituto superiore, nell'a.s.
2018/2019 su posto di sostegno, dal 17.10.2018 al 30.06.2019, presso il medesimo istituto superiore, per n. 9 ore settimanali di lezione sulle 18 previste dal CCNL;
nell'a.s. 2020/2021 su posto di sostegno, presso l'I.I.S. “T. Catullo” di , dal Parte_7 CP_3
14.09.2020 al 31.08.2021, con orario completo;
nell'a.s. 2022/2023 su posto comune dal 07.09.2022 al 30.06.2023, presso l'I.C. “T. Parte_8
Merlin” di , con orario completo, nell'a.s. 2021/2022 su posto comune, dal 09.09.2021 al CP_3
30.06.2022, presso il medesimo istituto comprensivo, con orario completo;
nell'a.s. 2022/2023 su posto comune, dal 21.09.2022 al 09.06.2023, presso l'I.C. “T. Parte_9
Merlin” di , con orario completo, nell'a.s. 2021/2022 su posto di sostegno, presso il medesimo CP_3 istituto dal 21.09.2021 al 30.06.2022, con orario completo, nell'a.s. 2020/2021 su posto di sostegno alla scuola dell'infanzia, presso il medesimo istituto comprensivo dal 23.12.2020 al 30.06.2021, per n. 7 ore settimanali di lezione sulle 25 previste dal CCNL;
pagina 5 di 13 nell'a.s. 2022/2023 su posto comune, dal 07.09.2022 al 31.08.2023, presso l'I.C. di Parte_10
RO (BL) per n. 14 ore settimanali di lezione e con completamento orario presso l'I.C. di Forno di Zoldo, nell'a.s. 2021/2022 su posto comune, dal 09.09.2021 al 31.08.2022, presso l'I.C. di
RO (BL) per n. 16 ore settimanali di lezione e con completamento orario presso l'I.C. di Forno di Zoldo, nell'a.s. 2020/2021 su posto comune, presso l'I.C. di Trichiana (BL), dal 09.10.2020 al
17.10.2020, con orario completo;
dal 19.10.2020 al 30.06.2021 presso l'I.I.S. “T. Catullo” di , CP_3 per n. 14 ore settimanali di servizio, con completamento orario dal 12.11.2020 al 30.06.2022 presso l'I.C. di Forno di Zoldo, nell'a.s. 2019/2020 su posto comune, presso l'I.C. di Puos d'Alpago, dal
24.09.2019 al 31.08.2020, per n. 16 ore settimanali di lezione e completamento orario presso l'I.C. di
Forno di Zoldo;
nell'a.s. 2022/2023 su posto comune, dal 07.09.2022 al 30.06.2023, presso l'I.C. Parte_11
“T. Merlin” di per n. 8 ore settimanali di lezione e presso l'I.C. Belluno 3 per n. 7 ore CP_3 settimanali, per un totale di n. 17 ore settimanali di lezione sulle 18 previste dal CCNL, nell'a.s.
2021/2022 su posto comune, dal 21.09.2021 al 30.06.2022, presso l'I.C. “T. Merlin” di , con CP_3 orario completo, nell'a.s. 2020/2021 su posto comune, presso l'I.C. “T. Merlin” di dal CP_3
21.10.2020 al 04.06.2021, con orario completo;
nell'a.s. 2022/2023 su posto di sostegno, dal 01.09.2022 al 04.12.2022, presso Parte_12
l'I.C. di Grantorto, Gazzo, San ET in Gu (PD), con orario completo e dal 05.12.2022 al 31.08.2023 su posto di comune presso l'I.C. di OR (BL), con orario completo, nell'a.s. 2021/2022 su posto di sostegno presso l'I.C. di EL, dal 08.09.2021 al 31.08.2022 presso l'I.C. di Grantorto, Gazzo, San
ET in Gu (PD), con orario completo, nell'a.s. 2020/2021 su posto comune, presso l'
[...]
dal 30.09.2020 al 31.08.2021 per n. 15 ore settimanali di lezione e con Controparte_7 completamento orario presso l'I.C. di San Giorgio in Bosco (PD), nell'a.s. 2019/2020 su posto comune, presso l'I.C. di Cittadella (PD), dal 18.09.2019 al 30.06.2020, con orario completo, nell'a.s. 2018/2019 su posto di sostegno, presso l'I.C. di Breda di Piave (PD), dal 26/09/2018 al 30.06.2019, con orario completo.;
in servizio in qualità di personale educativo a tempo determinato, nell'a.s. 2022/2023 ha Parte_13 prestato servizio su posto di educatore, dal 09.09.2022 al 02.10.2022 presso il convitto dell'I.I.S.
“Follador-De Rossi” di OR (BL), con orario completo e dal 03.10.2022 al 31.08.2023, sempre presso il medesimo convitto, per n. 20 ore settimanali rispetto alle 30 previste dal CCNL, nell'a.s.
2021/2022 su posto di educatore, presso l' di Feltre (BL) dal 10.09.2021 al Controparte_8
31.08.2022, con orario completo, nell'a.s. 2020/2021 su posto di educatore, presso il convitto del medesimo istituto superiore dal 23.09.2020 al 30.06.2021, n. 25 ore settimanali rispetto alle 30 previste pagina 6 di 13 dal CCNL, nell'a.s. 2019/2020 su posto di educatore, presso il convitto dell' di Controparte_9
RO (BL), dal 13.09.2019 al 31.08.2020, con orario completo..
La causa, ritenuta sufficientemente documentata, veniva discussa all'odierna udienza, mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ed era decisa come da dispositivo in calce, che veniva depositato su PCT unitamente alla presente motivazione.
3. Il merito della domanda.
Vanno rapidamente esaminate le eccezioni preliminari sollevate da parte resistente, osservandosi che quella relativa alla giurisdizione è infondata, vertendosi nel caso di specie in questione di condizioni di impiego, pacificamente attribuita al giudice ordinario, ed altrettanto è a dirsi con riguardo al difetto di legittimazione passiva, essendo parte attrice dipendente contrattualizzata del convenuto e CP_1 all'eccepita decadenza non essendovi alcuna previsione di legge o contrattuale che colleghi l'erogazione del bonus ad una domanda amministrativa, sicché tutte le sollevate eccezioni vanno rigettate.
Quanto all'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'amministrazione resistente con riguardo alla posizione del ricorrente la stessa è infondata e va rigettata, atteso che lo Parte_13 stesso, all'atto del deposito del ricorso, prestava servizio in provincia di e qui si radica la CP_3 competenza territoriale.
Venendo al merito della domanda, deve rammentarsi che l'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 ha previsto che:
“Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, dell'importo nominale di € 500,00 annui per ciascun anno scolastico.”
mentre il comma 122 del medesimo articolo ha demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il compito di definire «i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121», sicché il D.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015 ha stabilito, all'art. 2, che la somma di
€ 500,00 annui può essere erogata solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova” ed il successivo D.P.C.M. del 28 novembre 2016 ha confermato l'assegnazione della Carta Docenti ai docenti di ruolo a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi coloro che sono in periodo di formazione e prova, quelli inidonei per motivi di salute, quelli in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
pagina 7 di 13 Venendo alla fattispecie di causa, risulta dagli atti di causa che i ricorrenti abbiano svolto, negli anni scolastici in cui sono stati assunti a tempo determinato, le medesime mansioni svolte dal personale di ruolo, e siano stati altresì soggetti ai medesimi obblighi formativi dei colleghi, senza fruire del beneficio della carta elettronica, destinato allo sviluppo delle competenze professionali. Dalle stesse allegazioni di parte resistente emerge infatti che gli attori, negli anni scolastici oggetto di causa, hanno prestato servizio per l'intero anno scolastico e la maggior parte di essi sull'intero orario lavorativo settimanale;
né invero l'osservanza di un orario lavorativo ridotto sembra idonea a legittimare una riduzione dell'obbligo formativo in capo al docente.
4. I precedenti giurisprudenziali.
Va rammentato che, con recente decisione, il Consiglio di Stato (sentenza n. 1842/2022) ha annullato il
D.P.C.M. n. 32313 del 2015, evidenziando come una interpretazione costituzionalmente orientata della
L. n. 107/2015 impone di riconoscere il bonus di € 500,00 anche al personale assunto a tempo determinato, stante la contrarietà di detta esclusione rispetto ai precetti degli artt. 3, 35 e 97 Cost. e degli artt. 29, 63 e 64 del C.C.N.L. del 29/11/2007, secondo cui l'obbligo formativo grava anche sui docenti precari, e che sulla vicenda è intervenuta anche la Corte di giustizia dell'Unione Europea, che con ordinanza del 18 maggio 2022, emessa nella causa C-450/21 ha concluso stabilendo che:
“La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non CP_1 al personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario CP_1 dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
1. La giurisprudenza di legittimità.
Alla luce di tali decisioni, nonché della recente pronuncia della Suprema Corte (sentenza n. 29961 pubblicata il 27.10.2023), alla quale si fa qui espresso riferimento anche ai sensi dell'art. 118 disp. att.
c.p.c., che ha esaminato diffusamente la questione, insieme alle altre ponendo in risalto la destinazione del beneficio al sostegno della formazione continua dei docenti, che costituisce un obbligo per sia per il personale a tempo indeterminato che per quello impiegato a tempo determinato, e che trova riscontro nel corrispondente obbligo di formazione da parte dell'Amministrazione convenuta – di natura pagina 8 di 13 contrattuale – e che questo Giudice condivide e fa proprie, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., deve ritenersi fondata la domanda di accertamento del diritto al beneficio di cui all'art. 1, comma 121 e seguenti L. n. 107/2015 per gli anni scolastici di servizio svolto in forza dei contratti a tempo determinato indicati in ricorso, ritenendosi sul punto infondata la deduzione da parte dell'amministrazione resistente secondo la quale il bonus accreditato sulla carta sarebbe strettamente dipendente e funzionale al singolo anno scolastico di riferimento, con conseguente infondatezza delle pretese riferite anche ai pregressi anni scolastici, ritenendosi sul punto che non possa apporsi in via amministrativa un termine finale di utilizzo del beneficio.
Peraltro, l'art. 6 del D.P.C.M. 28.11.2016 ha chiarito, che «le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate» e da detta precisazione si evince che la somma non è utilizzabile solo ed esclusivamente nel singolo anno di erogazione, ma che l'importo eventualmente non utilizzato nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità del titolare della carta per l'anno scolastico successivo, cumulandosi con quello da erogare all'avvio di quest'ultimo.
Sul punto questo Giudice condivide e fa proprie le decisioni di merito, in particolare quella pronunciata dal Giudice del Lavoro di Torino, n. 1259/2022, e dal Giudice del Lavoro di Treviso il 24.11.2022 nel proc. n. 627/2022, nonché la ricordata decisione del Giudice di legittimità, ed ancora la sentenza del
Giudice del Lavoro di Verona n. 661/2023, sentenze che dedicano ampio spazio alla connessione tra la formazione assicurata dalla Carta e l'anno scolastico di svolgimento della prestazione, ma al fine di evidenziare come l'articolazione “annuale” del beneficio consenta di estenderlo ai docenti precari “il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura”, ed anche ai docenti con orario di lavoro part time ma articolato sull'intero anno scolastico, giungendo ad affermare senza esitazione che l'art. 1 comma 121 sopra ricordato è in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4 punto 1, dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 199/70/CE e va dunque disapplicato.
La Suprema Corte testualmente afferma sul punto:
“In altre parole, l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 199/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai sili insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co.1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999). Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio.”
pagina 9 di 13 sicché deve ritenersi infondata e respingersi anche la deduzione di parte convenuta secondo la quale alle parti ricorrenti non spetterebbe il bonus in quanto titolare di contratti validi solo fino al termine delle attività didattiche (30.6) e non fino al termine dell'anno scolastico (31.8).
Con riferimento alla posizione di appartenente al personale educativo, deve rammentarsi Parte_13 che la Suprema Corte (sentenza del 31/10/2022, n. 32104), con insegnamento fatto proprio e condiviso d questo giudicante, ha stabilito che al personale educativo, seppur impegnato in funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, vada assimilato a quest'ultimo nelle attività di formazione e istruzione degli allievi, convittori e semiconvittori, sicché va collocato dal punto di vista contrattual collettivo all'interno dell'area professionale del personale docente, con l'ovvia conclusione che il bonus in argomento spetti anche al personale educativo cui il ricorrente appartiene.
4. Le modalità di fruizione del beneficio.
Interrogandosi poi sulle modalità di messa a disposizione dei docenti della somma prevista dalla Carta
Elettronica, realizzata in forma di applicazione web, con previsione di iscrizione e registrazione sia dei docenti che degli esercenti, con generazione a richiesta di un codice di acquisto o buono a favore del docente per i beni/servizi prescelti, accettabile dall'esercente solo se coerente al disposto normativo, e determinativo del riconoscimento all'esercente di un credito di pari importo nei confronti del , CP_1 la Suprema Corte ha affermato che la pur complessa struttura dell'operazione non porti a discostare la stessa da un'obbligazione, sotto il profilo sostanziale, di pagamento ed ha soggiunto che non vi sia ragione per dubitare, anche alla luce del decreto legge n. 69 del 2023 che ha esteso ai supplenti annuali detto beneficio, che la Carta possa funzionare anche rispetto a periodi pregressi.
Ancora, nel valutare il profilo dell'interesse del docente precario rispetto all'adempimento dell'obbligazione oggetto del contenzioso, la Suprema Corte ha richiamato, dal lato datoriale, la natura
“continua” del diritto-dovere alla formazione ed aggiornamento ed all'inserirsi di esso nel contesto di una ormai conclamata unitarietà non solo tra pre-ruolo e ruolo (Cass. 28 novembre 2019, n. 31149), ma anche del periodo pre-ruolo in sé considerato (Cass. 7 novembre 2016, n. 22558), concludendo che la mancata attribuzione degli importi che erano dovuti per le annate in cui siano state svolte le supplenze non significhi che vi sia perdita di interesse rispetto all'ottenimento successivo di essi, che anzi deve presumersi persista nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo;
in detti casi, peraltro, non verrebbe meno neanche l'interesse datoriale ad adempiere con quelle modalità, proprio perché l'inserimento dell'insegnante nel sistema educativo giustifica anche l'attribuzione successiva del beneficio in relazione al permanere di esigenze formative. pagina 10 di 13 La Corte si è allora interrogata su quale fosse il funzionamento del sistema nel caso in cui non vi fosse stata attribuzione tempestiva, come nel caso dei docenti precari, cui la norma interna non riconosceva il diritto, occorrendo considerare al riguardo che la cessazione dal servizio, ai sensi dell'art. 3, co. 2, del
DPCM del 2016, è causa di estinzione del diritto a fruire del beneficio, ed ha affermato che la nozione di “cessazione” andava adattata laddove si riferisse al personale precario, ed ha concluso affermando che se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla Carta, resta iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento ed ancor più se poi egli transiti in ruolo. Al contrario, se un tale docente, dopo l'annualità in cui è maturato il diritto alla Carta, sia cancellato dalle graduatorie, il diritto all'adempimento cessa con tale cancellazione, per fuoriuscita dal sistema scolastico, permanendo in tal caso solo il diritto al risarcimento del danno.
Dunque, in presenza della condizione di permanente inserimento nel sistema scolastico, come nel caso dei ricorrenti, tutti attualmente inseriti nel sistema Scolastico ed in particolare:
, , , , Parte_1 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
, inseriti nelle Parte_8 Parte_10 Parte_11 Parte_12 Parte_13 graduatorie provinciali di Belluno per il conferimento delle supplenze negli a.s. 2024/26, Pt_2 titolare di un contratto a tempo indeterminato con l'amministrazione convenuta e
[...]
titolare di un contratto a tempo determinato per l'a.s. in corso, va riconosciuta l'azione Parte_9 di adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della Carta Docente, per un importo pari al valore che spettava e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame
Va quindi dichiarato il diritto dei ricorrenti ad usufruire del beneficio economico di € 500 annui per gli anni scolastici per ciascuno sotto indicati tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato, con conseguente condanna del a mettere a disposizione di ciascuno dei CP_1 ricorrenti gli importi pure sotto indicati tramite il sistema della Carta elettronica, atteso che l'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, non ha previsto in favore dei docenti di ruolo il versamento diretto di una somma di denaro, ma la consegna di una carta avente un dato valore nominale, utilizzabile per l'acquisto di beni e servizi dal contenuto professionale, configurando il beneficio come a destinazione vincolata, e nei medesimi termini lo stesso deve essere articolato anche per i docenti a tempo determinato. Su detta somma andranno calcolati interessi legali ovvero rivalutazione monetaria, dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione. pagina 11 di 13 anni 2020/21 2021/22 2022/23 (€1.500,00) Parte_1 anno 2022/23 (€ 500,00) Parte_2 anni 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 (€ 2.000,00) Parte_3 anni 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 (€ 2.000,00) Parte_4
anni 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 (€ 2.000,00) Parte_5
anni 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 (€ 2.500,00) Parte_6
anno 2020/21 (€ 500,00) Parte_7
anni 2021/22 2022/23 (€1.000,00) Parte_8 anni 2020/21 2021/22 2022/23 (€1.500,00) Parte_9
anni 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 (€ 2.000,00) Parte_10
anni 2020/21 2021/22 2022/23 (€ 1.500,00) Parte_11
anni 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 (€ 2.500,00) Parte_12
anni 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 (€. 2.000,00) Parte_13
5. Le spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo che segue sulla base dei compensi medi previsti dalla tabella 3 allegata al DM n. 147/2022, con riguardo alla fase di studio ed introduttiva, non essendosi tenuta alcuna istruttoria ed essendo ridotta al minimo la fase decisoria, per cause del valore compreso tra € 5.200,00 ed € 26.000,00 nel quale ricade il valore di causa, con l'aumento del 30% stante la difesa di più ricorrenti, che appaiono congrui all'impegno difensivo prestato ed al risultato ottenuto, anche considerando il carattere seriale della questione trattata.
P.Q.M.
Il Tribunale di BELLUNO, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa n. 119/2023 promossa da , Parte_1
, , , , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, , , , Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9
, , Parte_10 Parte_11 Parte_14 contro il , in persona del Ministro pro Controparte_1 tempore, l e l Controparte_2 [...]
, in persona dei rispettivi Dirigenti pro tempore, Controparte_3 ogni diversa domanda, eccezione, difesa o istanza disattesa, così provvede:
1) Accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti ad usufruire del beneficio economico di € 500 annui relativo alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, per gli anni scolastici per ciascuno sotto indicati e condanna il convenuto a mettere a CP_1
pagina 12 di 13 disposizione di ciascuno dei ricorrenti gli importi complessivi pure sotto indicati, tramite il sistema della Carta elettronica, oltre interessi legali ovvero rivalutazione monetaria dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione;
anni 2020/21 2021/22 2022/23 (€1.500,00) Parte_1 anno 2022/23 (€ 500,00) Parte_2 anni 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 (€ 2.000,00) Parte_3 anni 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 (€ 2.000,00) Parte_4
anni 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 (€ 2.000,00) Parte_5
anni 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 (€ 2.500,00) Parte_6
anno 2020/21 (€ 500,00) Parte_7
anni 2021/22 2022/23 (€1.000,00) Parte_8 anni 2020/21 2021/22 2022/23 (€1.500,00) Parte_9
anni 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 (€ 2.000,00) Parte_10
anni 2020/21 2021/22 2022/23 (€ 1.500,00) Parte_11
anni 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 (€ 2.500,00) Parte_12
anni 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 (€. 2.000,00) Parte_13
2) Condanna il convenuto a rifondere ai ricorrenti – e per loro al procuratore costituito, che CP_1 si è dichiarato antistatario- le spese di lite, che liquida in € 3.378,00 per compenso di avvocato, oltre
IVA e CPA come per legge, spese generali al 15% e spese esenti per € 118,50.
Così deciso in Belluno, in data 4/11/2025
Il Giudice
dott. Silvia Ferrari
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