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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 26/09/2025, n. 2849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2849 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
N.RG. 257/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: Dott.ssa Caterina Passarelli Presidente Dott. Enrico Schiavon Consigliere Dott.ssa Elena Garbo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. del ruolo generale n. 257 dell'anno 2023 promossa da
(c.f. ), Parte_1 C.F._1
(c.f. ), Parte_2 C.F._2
(c.f. ) Parte_3 C.F._3
E
(c.f. ), Parte_4 C.F._4
APPELLANTI rappresentati e difesi dall'avv. Marco de Rosa giusta mandati allegati in calce all'atto di citazione in appello CONTRO
(c.f. ) Controparte_1 P.IVA_1
APPELLATA CONTUMACE E CONTRO (partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Controparte_2
Imprese di Roma ) rappresentata da P.IVA_2 [...]
c. f. n. , Controparte_3 P.IVA_3
INTERVENUTA rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Sebastiano come da separata procura alle liti depositata telematicamente da intendersi unita in calce alla comparsa di costituzione in appello
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Treviso n. 1189/2022 pubbl. il 7/7/2022.
Conclusioni di parte appellante: in riforma integrale della sentenza del Tribunale di Treviso n. 1189/2022 pubblicata il 07.07.2022, voglia Codesta Ecc.ma Corte, rigettata ogni diversa domanda, istanza, eccezione e conclusione: in via preliminare: dichiararsi inammissibile la comparsa di costituzione di per Controparte_2 mancanza di prova della sua legittimazione attiva a resistere in grado d'appello; nel merito e senza rinuncia all'eccezione che precede:
• respingersi la domanda attorea perché infondata in fatto e diritto;
• in ogni caso: con condanna di controparte al ristoro delle spese di lite anche per il primo grado. in via istruttoria: si chiede l'ammissione di prova per testi sui seguenti capitoli: 1) 'vero che il documento n. 8 del convenuto che mi viene esibito riassume la storia clinica del geom. dal 2007 al 2012'; Parte_1
2) 'vero che il doc. 28 prodotto dalla difesa dei convenuti che mi viene esibito è copia della contabile emessa da BCC Banca di Monastier e del Sile in data 12.03.2012 e relativo all'addebito sul conto corrente n. 18000109010 intestato alla NO
[...]
relativo al prelievo di assegni circolari per € 80.000'; Parte_2
3) 'vero che la NO ha svolto fino al 2007 attività di parrucchiera e Parte_2 dal 2007 di madre a tempo pieno'. Si indicano quali testi: il Dr. di Castelfranco Veneto;
il legale Tes_1 rappresentante pro tempore della Banca di Monastier e del Sile;
il Direttore di BCC Banca di Monastier e del Sile;
la NO;
il Dr. di Persona_1 Testimone_2
Treviso Conclusioni di parte intervenuta: in via preliminare: a) dichiararsi inammissibile ex artt. 342 e/o 348 bis c.p.c. l'appello proposto dai signori , , e in quanto Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 infondato in fatto ed in diritto per tutte le ragioni di cui al presente atto e, per l'effetto, confermarsi integralmente la sentenza gravata n. 1189/2022 del Tribunale di Treviso, pubblicata il 07.07.2022; in via principale: b) rigettarsi l'appello proposto dai signori , , Parte_1 Parte_2 [...]
e in quanto infondato in fatto ed in diritto per tutte le Parte_3 Parte_4 ragioni di cui al presente atto, e, per l'effetto, confermarsi integralmente la sentenza gravata n. 1189/2022 del Tribunale di Treviso, pubblicata il 07.07.2022; In ogni caso: c) con vittoria integrale di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio;
pag. 2/13 in via istruttoria d) si richiede il rigetto delle istanze istruttorie formulate da parte appellante, rigettate in primo grado e qui riproposte. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con atto di citazione regolarmente notificato Controparte_1 citava in giudizio i coniugi e , nonché i
[...] Parte_1 Parte_2 loro figli minori e ed il loro curatore speciale Parte_3 Parte_4
al fine di dichiarare l'inefficacia nei propri confronti, ex art. 2901 Persona_2
c.c., dell'atto di compravendita del 15 marzo 2012 col quale aveva Parte_1 ceduto alla moglie ed ai figli rispettivamente la nuda proprietà e l'usufrutto dell'immobile di sua proprietà sito in Treviso così spogliandosi del cespite verso il pagamento del prezzo di euro 80.000, corrisposto mediante assegni circolari addebitati sul conto corrente della moglie in data anteriore rispetto al rogito. deduceva di essere creditrice della Società Controparte_1
per euro 2.875.692,13 alla data del 30.6.2015, Parte_5 sulla base di un contratto di finanziamento stipulato nel 2008 della durata di 252 mesi e che, non avendo quest'ultima rispettato i pagamenti, nel 2016 aveva ottenuto un decreto ingiuntivo, divenuto definitivo, per la somma di euro 150.000 anche nei confronti di
, quale fideiussore pro quota della Società fino all'importo di euro 1.700.000. Pt_1
L'istituto di credito, atteso che nel 2012 aveva alienato l'immobile di sua Pt_1 proprietà alla moglie ed ai figli minori, allegava la sussistenza di tutti i presupposti per ottenerne la revocatoria ordinaria e deduceva l'anteriorità del proprio credito rispetto all'atto dispositivo, sulla base del principio secondo cui il fideiussore acquisterebbe la qualità di debitore sin dal momento del rilascio della garanzia e individuando l'eventus damni nell'incapienza patrimoniale del . Pt_1
La scientia damni veniva ravvisata, rispetto al , nelle importanti perdite subite Pt_1 dalle società (CSI S.r.l. e Boldrin S.p.a.) di cui era socio nel 2011 – 2012 e, rispetto agli acquirenti, nel legame familiare. Si costituivano in giudizio i coniugi e , evidenziando di Parte_1 Parte_2 aver proceduto alla compravendita a causa di gravi problemi di salute del . Pt_1
Allegavano, inoltre, che, all'epoca dell'atto dispositivo, la situazione economico – finanziaria di CSI S.r.l. e di Boldrin S.p.a. era ancora solida e tutte le obbligazioni venivano adempiute regolarmente e che, comunque, il patrimonio del era più Pt_1 che capiente e gli acquirenti erano del tutto estranei alle vicende societarie. Restavano contumaci i figli , e Parte_3 Parte_4 Persona_2 quest'ultimo quale curatore speciale nominato per l'atto di compravendita. Il procedimento veniva interrotto e riassunto due volte, a seguito del raggiungimento della maggiore età dei figli, che restavano contumaci e, infine, deciso ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 7.7.2022.
pag. 3/13 Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Treviso dichiarava l'inefficacia ex art. 2901 c.c. dell'atto di alienazione del 15 marzo 2012. L'eventus damni veniva ravvisato nel mutamento qualitativo del patrimonio del debitore e nella carenza di prova in ordine alla capienza del patrimonio (esclusivamente mobiliare salvo qualche terreno di modesto valore) residuo. Sotto il profilo della scientia damni, premessa l'anteriorità del credito tenuto conto della data di assunzione della garanzia, venivano poste a fondamento della decisione la situazione patrimoniale di CSI s.r.l. di cui era amministratore e socio di Pt_1 maggioranza e di Boldrin s.p.a. di cui era proprietario per l'80% e il legame con Pt_1 gli acquirenti (legati da vincolo di coniugio e filiazione) e con il curatore speciale dei figli minori (in rapporti d'affari con ). Pt_1
2. Avverso l'indicata pronuncia hanno interposto tempestivo appello , Parte_1
, e , sostenendo: Parte_2 Parte_3 Parte_4
➢ insussistenza di un eventus damni attesa la “pari aleatorietà” della vendita della partecipazione sociale rispetto a quella di un immobile e tenuto conto del bilancio consolidato del gruppo e del patrimonio complessivo del Pt_1
al momento dell'atto dispositivo pari ad euro 32.547.512 (euro 773.100 Pt_1 per il 45% di CSI ed euro 31.774.412 per l'80% di Boldrin S.p.A.);
➢ insussistenza di un consilium fraudis (sub specie di partecipatio fraudis) in capo ai terzi, tenuto conto delle condizioni di salute del connesse alla Pt_1 necessità di garantire alloggio futuro ai figli anticipando gli esiti di una successione mortis causa e della posizione del curatore speciale dei Per_2 figli minori, che era estraneo alla società CSI;
➢ insussistenza di scientia damni in capo al geometra , tenuto conto del Pt_1 valore del residuo patrimonio personale. Si costituiva in giudizio quale cessionaria del credito, mentre Controparte_4 restava contumace. Controparte_1
Veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni per il giorno 13.5.2025 assegnando i termini di legge per il deposito di conclusioni e repliche.
3. Preliminarmente sull'eccezione di carenza di legittimazione a resistere di
[...]
CP_2
Solo con le note in trattazione scritta in sostituzione di udienza del 13.5.25 gli appellanti hanno eccepito la mancanza di prova della successione di nei Controparte_2 diritti di sulla base del fatto Controparte_1
(argomentato solo in sede di comparsa conclusionale) che l'avviso in G.U. della cessione non è sufficiente a provare la cessione del credito, di cui gli appellanti hanno dichiarato di non aver mai avuto conoscenza né di averlo accettare e ritenendo tardiva la produzione in appello della dichiarazione di avvenuta cessione da parte di . CP_2
pag. 4/13 Va preliminarmente ricordato che secondo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza n. 2951 del 16/02/2016) sia la carenza di legittimazione ad agire e contraddire sia la carenza della titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso appartengono alle eccezioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del processo, salvo il formarsi di uno specifico giudicato interno. Va evidenziato che è intervenuta nel presente grado di giudizio Controparte_2 ai sensi dell'art. 111 co. 3 c.p.c. per resistere all'appello, allegando essersi verificata nelle more del giudizio di primo grado (introdotto con atto di citazione del 27.2.2017) la cessione (pubblicata in GU il 23.12.2017) del credito, con conseguente successione di
Controparte_2
Va anche ricordato che la sentenza di accoglimento dell'azione revocatoria giova al cessionario del creditore ope legis, che è pertanto legittimato ad intervenire nel processo ex art. 111 c.p.c. (Cass. Sez. 3 n. 10541 del 22/04/2025; Sez. 3 n. 5649 del 23/02/2023). Quanto alla prova della cessione, premesso che la relativa prova può essere ricavata in qualunque modo e non necessariamente attraverso il contratto di cessione e anche attraverso il principio di non contestazione, nel caso di specie, oltre alla genericità della eccezione (argomentata solo in sede di comparsa conclusionale) e alla tardività del rilievo, significativo dell'implicito riconoscimento della legittimazione sostanziale dell'intervenuta (cfr. Cass. sez. 3 n.1465 del 21/01/2025), assumono rilievo dirimente due elementi: la riconducibilità del credito, per caratteristiche oggettive, tra quelli oggetto di cessione così come descritti nell'avviso di cessione pubblicato in G.U.(doc.1 Contr appellata); la dichiarazione di avvenuta cessione di (doc.9 appellata). Sotto il primo profilo, va escluso il difetto di specificità della descrizione delle caratteristiche dei crediti ceduti, tenuto conto che si fa riferimento ai “rapporti giuridici sorti in capo a BM (o a banche dalla stessa incorporate), antecedentemente al 31 dicembre 2016” e che sono “risolti e, laddove applicabile, in relazione ai quali il debitore principale sia stato dichiarato decaduto dal beneficio del termine” o
“classificati in "sofferenza" sia alla data del 31 dicembre 2016 sia alla data del 20 dicembre 2017” e che la determinatezza della descrizione, con riferimento alla medesima cessione in blocco, è già stata positivamente vagliata dalla Suprema Corte (Cass. sez. 3 n.20773 del 22/07/2025 che sottolinea come il predetto avviso contenga tutti gli elementi essenziali per la classificazione e individuazione dei crediti ceduti). Nel caso di specie, le caratteristiche del credito risultano dal decreto ingiuntivo Contr (prodotto sub doc.10 da e non sono in contestazione e consentono di sussumerlo inequivocabilmente tra quelli oggetto della cessione in quanto: il credito deriva da contratto di finanziamento fondiario n. 741650676/25 accesso in data 07.03.2008 garantito con fideiussione di;
l'inadempimento e l'escussione della Parte_1 garanzia con diffida al pagamento immediato risalgono al 2015; il decreto ingiuntivo è stato emesso in data 7.3.16 con la provvisoria esecutività e non opposto.
pag. 5/13 La dichiarazione di avvenuta cessione da parte del cedente MPS s.p.a. (doc.9) contiene lo specifico riferimento al finanziamento ipotecario 741650676, che contraddistingue Contr appunto il finanziamento fondiario del 07.03.2008 (cfr. doc.7 . La dichiarazione è stata resa in data 15.6.2023 e prodotta alla prima difesa utile dopo la contestazione formulata dagli appellanti (note trattazione scritta udienza 13.5.24), sicchè è ammissibile e utilizzabile trattandosi di documento di formazione successiva utilizzabile ex art. 345 c.p.c.
4. Preliminarmente sull'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art.342 c.p.c. L'eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c. non può trovare accoglimento, in quanto l'atto di appello indica i passaggi della sentenza impugnata oggetto di contestazione, le divergenze rispetto alla decisione del primo giudice con riguardo alla ricostruzione del fatto, le ragioni della richiesta riforma. E, infatti, secondo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, l'appello non deve necessariamente contenere un «progetto alternativo di sentenza» essendo richiesto - in nome del criterio della razionalizzazione del processo civile, che è in funzione del rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata - che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando, a sua volta, di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili (Cass. Sez. U n. 27199 del 16/11/2017).
5. L'appello è infondato e va, pertanto, rigettato.
5.1. Eventus damni. I primi due motivi di appello possono essere trattati congiuntamente investendo il presupposto dell'eventus damni sotto il duplice profilo dell'insussistenza di una variazione qualitativa del patrimonio del debitore e della capienza del patrimonio residuo in relazione al valore delle partecipazioni detenute in CSI s.r.l. e Boldrin s.p.a. (poi Bicos s.r.l.). Sotto il primo profilo, è sufficiente evidenziare che la mera alterazione qualitativa del patrimonio del debitore, determinata dalla sostituzione dell'immobile venduto con il denaro ricevuto in pagamento, costituisce di per sé un danno alle ragioni creditorie rilevante ai fini dell'esercizio dell'azione revocatoria, comportando tale variazione una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito in considerazione della maggiore facilità di cessione del denaro (Cass.Sez. 3, n. 1896 del 09/02/2012). E, infatti, l'immobile è stato venduto da per l'importo di euro 80.000,00 - di cui Pt_1 peraltro non risulta nemmeno provato l'incasso, in quanto il giudice di primo grado ha evidenziato che “è stato documentato il solo addebito di assegni circolari sul conto della ma non l'incasso dei medesimi da parte del ” – sicchè la Parte_2 Pt_1 trasformazione in denaro del bene configura di per sé una variazione qualitativamente rilevante ai fini della revocatoria, attesa la maggiore volatilità del denaro (il cui introito pag. 6/13 non è nemmeno provato) e la più agevole sottrazione all'aggressione dei creditori, con conseguente minore garanzia di realizzazione del credito. Gli argomenti dell'appellante sulla possibilità di sottoporre ad esecuzione la partecipazione societaria e sul valore della quota attengono, invece, al diverso profilo della capienza del patrimonio residuo del debitore. Va allora evidenziato che la revocatoria è giustificata non solo da una diminuzione del patrimonio del debitore, ma anche da atti di disposizione che rendano meno agevole e più difficile la soddisfazione del creditore in caso di inadempimento, determinando o aggravando il pericolo dell'incapienza di tale patrimonio a coprire il credito del revocante o comunque rendendo più difficile o incerto il soddisfacimento del credito (Cass.Sez. 3 n. 10298 del 18/04/2025, Sez. 3 n. 26310 del 29/09/2021), ragion per cui l'eventus damni può essere escluso solo laddove il patrimonio residuo risulti ampiamente capiente e l'onere della relativa prova grava sul debitore (Cass.Sez. 3 n. 20232 del 14/07/2023; Sez.
6-3 n. 16221 del 18/06/2019 ; sez. 2, n. 1902 del 03/02/2015). La tesi dell'appellante secondo cui il patrimonio residuo del restava, anche Pt_1 dopo l'atto dispositivo, ampiamente capiente per il soddisfacimento del credito, atteso il valore delle partecipazioni societarie e la possibilità di aggredire le quote, non può essere condivisa. Innanzitutto, per la variabilità e la più incerta e difficile liquidabilità della quota in ragione della natura del bene e della diversa appetibilità sul mercato, giacchè la quota rappresenta la partecipazione del socio ad un capitale di rischio, investito in attività d'impresa e conseguenzialmente esposto ai suoi aleatori risultati (si richiamano i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in materia di conferimento di beni immobili in società quanto alle caratteristiche del bene mobiliare costituito da partecipazioni societarie e alla sua minore idoneità alla soddisfazione degli interessi del creditore, Sez. 3 n. 20232 del 14/07/2023, Sez. 6 - 3, n. 27290 del 16/09/2022). E tale profilo appare, invero, di per sé assorbente ai fini del rigetto del motivo di appello a fronte, appunto, dell'incertezza (derivante dall'oscillazione dipendente dai risultati di impresa) del valore della quota e della maggiore gravosità e/o difficoltà nel soddisfacimento del credito. In ogni caso, quanto al valore delle partecipazioni societarie, che l'appellante sostiene essere pari ad euro 773.100 per il 45% di CSI ed euro 31.774.412 ovvero euro 6.285.452,00 (così modificato il valore in sede di scritti conclusionali) per l'80% di Boldrin S.p.A. sulla base del patrimonio netto risultante dai bilanci CSI (euro 1.718.000,00) e dal bilancio consolidato Boldrin S.p.A. (euro 39.752.689 di gruppo, euro 7.856.816 Boldrin s.p.a.), l'argomento difensivo, su cui l'appellante incentra la maggior parte delle difese, si fonda unicamente sugli importi dei dati a bilancio relativi a patrimonio netto, capitale sociale e immobilizzazioni, che, tuttavia, ove letti sganciati pag. 7/13 dalla situazione economico finanziaria delle società e dai risultati di esercizio, non costituiscono certo prova di un valore della partecipazione effettivo e solido nel tempo, tenuto conto che, come visto, è sufficiente ad integrare il presupposto della revocatoria il pericolo di incapienza o comunque una maggiore gravosità o difficoltà del soddisfacimento coattivo. Risultano particolarmente significativi, sotto questo profilo, i dati che emergono dalla nota integrativa al bilancio e dall'analisi successivamente effettuata dal testatore e dal commissario giudiziale ai fini dei piani di risanamento e del concordato preventivo, che evidenziano una crisi finanziaria iniziata nel 2009 e già in corso nel 2011 e in repentina ingravescenza, che consente di concludere per l'inconsistenza del valore dichiarato e, piuttosto, per la verosimile infruttuosità della liquidazione, peraltro confermata dalle successive vicende societarie, alla luce di una attività di impresa già divenuta economicamente insostenibile e che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, non consentiva di far fronte ai propri debiti, tanto da dover provvedere a predisporre, già nei primi mesi del 2012, i piani di risanamento. Infatti:
➢ con riferimento a C.S.I. s.r.l.:
• Il bilancio al 31.12.2011 chiudeva con una importante perdita di euro 1.619.590,00 rispetto ad un, seppur modesto (euro 6.759), utile registrato l'anno precedente (doc. 11 fascicolo di primo parte appellante). La nota integrativa al bilancio (doc. 12 fascicolo di primo grado parte appellante) evidenzia che la perdita è maturata nonostante siano state realizzate vendite per oltre 11.000.000 di euro e sottolinea l'incidenza dei costi di gestione, oneri tributari e oneri finanziari relativi ai mutui e finanziamenti (pag. 2 nota integrativa) con una esposizione debitoria di € 32.863.531, per la maggior parte verso banche ed esigibile entro l'anno (per euro 12.480.369,00); la liquidità risulta di appena euro 10.716,00.
• Il bilancio dell'anno seguente al 31.12.2012 chiudeva con una perdita registrata di euro 2.864.249,00, che ha eroso integralmente il patrimonio netto della società, rendendolo negativo per euro 1.127.441,00 (cfr. pagina 12 doc. 26 Contr fascicolo di primo grado;
perdita ripianata l'anno successivo solo attraverso la rinuncia, della Boldrin S.p.A., a parte del credito di circa 2 milioni vantato nei confronti di CSI s.r.l. (cfr. delibera del 1.8.13 sub doc. 14 fascicolo primo grado appellanti) e non certo mediante ricapitalizzazione, come invece sostenuto dagli appellanti;
• In data 25.06.2012 la società elaborava un piano di risanamento ex art. 67 co. 3 Contr lett. d) L.F. (doc. 26 fascicolo di primo grado , che smentisce l'affermazione degli appellanti secondo cui la società era in grado di far fronte ai propri impegni finanziari;
pag. 8/13 • In data 19.12.14 CSI s.r.l. proponeva domanda di ammissione al concordato Contr preventivo (doc. 27 fascicolo di primo grado . A pagina 7 del ricorso si legge “nel corso del 2011, a causa del repentino rallentamento del mercato immobiliare, CSI non si trovava più nelle condizioni di far fronte regolarmente ai propri debiti verso i fornitori (…) Nel 2012 CSI ha quindi iniziato le attività volte alla redazione di un Piano di risanamento della propria situazione finanziaria ai sensi dell'art. 67, terzo comma, lett. D), L.F.” e a pag.111 della
“Relazione ex art. 172 L.F.” del Commissario Giudiziale (doc.28 fascicolo di Contr primo grado si trova conferma di una situazione di crisi conclamata già nel 2011 (“…dal 2011 si registrano risultati economici negativi”).
➢ con riferimento a Boldrin s.p.a.:
➢ Il bilancio al 31.12.2011 (doc.18 fascicolo primo grado parte appellante) chiudeva con un attivo di euro 33.848.851, tuttavia dimezzato rispetto a quello dell'anno precedente (euro 67.764.422) e con una perdita di euro 6.648.912. Il bilancio consolidato (doc.19 fascicolo primo grado parte appellante) chiude in perdita per euro 8.949.399.
➢ Già nei primi mesi del 2012 Boldrin s.p.a. si determinava a presentare un piano di risanamento ex art. 67 co. 3 lett. d) L.F. unitamente a due società del gruppo (Eura s.r.l. e . Nella relazione di attestazione (doc. 22 Parte_6 Contr fascicolo di primo grado si legge che “negli ultimi anni, ed in misura più evidente nel corso del 2011, la è entrata in una situazione di tensione di Pt_1 liquidità i cui motivi sono riconducibili alla concomitanza del consistente impegno finanziario nelle varie iniziative immobiliari, ed in particolare quello per la realizzazione dei progetti di Trademart ed Errichlen, con il protrarsi della crisi del mercato immobiliare che ha sostanzialmente arrestato il flusso delle entrate per dismissioni” e, ancora, che “nel corso del 2011 era maturato e in larga parte andato a scadenza un debito verso fornitori per complessivi euro 55 m…” e che “la situazione finanziaria di (e delle società prima Pt_1 controllare e ora per lo più incorporate o cedute è andata progressivamente deteriorandosi nel corso della seconda metà del 2011…” (cfr. pagg. 15-16);
➢ in data 18.12.2014 Boldrin S.p.A. nel frattempo divenuta Bicos s.r.l. presenta
“Ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo” in cui si legge “nel biennio 2010-2011 (la società) si è vista costretta a dover rimborsare ingenti somme liquide agli istituti di credito a causa del mancato rinnovo di alcuni affidamenti. Tale situazione ha creato quindi una tensione finanziaria causando un accumulo di indebitamene nei confronti dei creditori sociali” (cfr. Contr pag. 9 doc. 23 fascicolo di primo grado) che aveva indotto Boldrin S.p.A. nel gennaio 2012 a comunicare agli istituti di credito di voler presentare un piano di risanamento ex art. 67, terzo comma, lett. d), L.F. che prevedeva, tra pag. 9/13 l'altro, “l'interruzione di qualsiasi attività di ulteriore sviluppo e costruzione sui propri immobili, la dismissione di tutti i beni finalizzata al ripianamento dell'intera esposizione debitoria e la graduale riconversione di Bicos in società di servizi e appalti in favore di terzi” e una “convenzione di riscadenziamento” con gli istituti bancari (pag.10);
➢ nella Relazione ex art. 172 L.F il Commissario Giudiziale evidenziava come “la dura recessione e deflazione del periodo, con la forte contrazione dei valori immobiliari, che è seguita dal 2009 in poi ha minato l'equilibrio economico – finanziario – patrimoniale della società (e del gruppo)” significativamente esposta, esponenzialmente, con il sistema bancario (pagg.8, 221) e. ancora,
“escluse le sistemazioni con C.E.S.I. dal 2011 le vendite superano di poco il peso degli oneri passivi (…) La continua perdita di valore del patrimonio e i risultati dei conti economici appesantiti dai costi e dagli oneri finanziari non adeguatamente compensati dalle vendite hanno determinato le condizioni per l'accesso alla procedura concorsuale” (pagg.220-221). 5.2. CP_6
Il terzo e quarto motivo di appello vengono trattati congiuntamente in quanto involgono il profilo soggettivo del debitore e degli acquirenti che, trattandosi di atto dispositivo posteriore al sorgere del credito, assume caratteristiche analoghe per il creditore e per il terzo. Va, infatti, ricordato che è consolidato il principio giurisprudenziale secondo cui, allorché l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito - come nella specie, trattandosi di fideiussione rilasciata nel 2001 e successivamente aumentata nel 2008 contestualmente al finanziamento (cfr. Cass.Sez. 6 - 3, n. 10522 del 03/06/2020) - l'unica condizione per l'esercizio dell'azione revocatoria è che il debitore fosse a conoscenza del pregiudizio delle ragioni del creditore e, trattandosi di atto a titolo oneroso, che di esso fosse consapevole il terzo, la cui posizione (per quanto riguarda i presupposti soggettivi dell'azione) è sostanzialmente analoga a quella del debitore. Ne consegue che l'elemento soggettivo è integrato dalla semplice conoscenza, cui va equiparata la agevole conoscibilità, nel debitore e, in ipotesi di atto a titolo oneroso, anche nel terzo, di tale pregiudizio, a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione e senza che assumano rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale del creditore (consilium fraudis), né la partecipazione o conoscenza da parte del terzo in ordine all'intenzione fraudolenta del debitore (Cass. sez. 3 n.7297 del 13/03/2023; Sez. 3 n. 28423 del 15/10/2021). Quindi non il "consilium fraudis" e la "participatio fraudis" vengono in rilievo in questa sede ma la semplice scientia damni, che può essere provata anche mediante presunzioni tra le quali assume rilievo anche il vincolo parentale tra il debitore e il terzo, quando tale pag. 10/13 vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente (Cass. sez. 6 n.10928 del 09/06/2020). Rispetto al , una volta smentita la ricostruzione volta a sostenere la solidità delle Pt_1 società di cui il continuava a detenere le partecipazioni che costituivano Pt_1 sostanzialmente l'unico patrimonio residuo (incontestata restando l'irrilevanza economica dei terreni), la scientia damni è provata dall'aver dismesso l'unico immobile (di valore) di sua proprietà a fronte della sua posizione di garante di società, di cui era socio e amministratore, già in situazione di crisi (si richiamano i dati già esposti sub 5.1. e in particolare la chiusura in perdita dei bilanci CSI 2011 e 2012) di cui egli aveva specifica contezza per la posizione rivestita e che involgeva l'intero gruppo societario su cui facevano affidamento le risorse del (essendo anche socio di Pt_1 Pt_1 maggioranza e Presidente del Consiglio di Amministrazione di Boldrin S.p.A.) all'epoca incapace di far fronte ai debiti, tanto che risalgono ai primi mesi del 2012 le determinazioni di predisporre i piani di risanamento. Particolarmente significativa la tempistica dell'atto dispositivo, che avviene il giorno dopo (15.3.2012) l'ultimazione della prima versione del piano di risanamento della Boldrin S.p.A. (ultimata in data 14.03.2012, cfr. pag. 6 doc. 22 fascicolo attoreo di primo grado). La spiegazione alternativa addotta sulle ragioni dell'atto (il dover affrontare una delicata operazione dall'esito incerto programmata quindici giorni dopo e voler in tal modo anticipare gli esiti di una successione mortis causa), oltre a non assumere valenza di esenzione dalla revocatoria, afferendo ai motivi e non incidendo sui presupposti, è anche illogica, tenuto conto che il bene sarebbe comunque pervenuto ai figli per successione, sicchè l'anticipazione dell'atto non avrebbe avuto alcun effetto pratico. Rispetto alla moglie , l'argomento dell'appellante secondo cui costei non Parte_2 aveva le competenze professionali per comprendere le dinamiche degli affari del marito svolgendo la professione di parrucchiera è irrilevante, essendo sufficiente la generica consapevolezza in capo all'acquirente, che, nel caso di specie, discende dal vincolo di coniugio e dalla comunanza di vita, che le consentivano di conoscere agevolmente la situazione economica del marito. Tanto più che alle vicende societarie la coniuge non era completamente estranea vantando, per contro, interessenze specifiche, poiché dal 2011 era diventata socia della Meti s.r.l., società che aveva acquistato da Bicos s.r.l. l'immobile in cui era ubicata la sede sociale del gruppo e che in data 21.02.2012 veniva acquistata da Bicos s.r.l. trasformando in finanziamento soci il proprio credito di euro 1.040.000,00 (cfr. pag. 26 del ricorso per l'ammissione al concordato preventivo di Bicos s.r.l., sub doc. 23 Contr fascicolo I grado . Se ne deve pertanto concludere che la fosse ben consapevole non solo della Parte_2 consistenza patrimoniale del marito (e, dunque, del pregiudizio arrecato con la vendita pag. 11/13 dell'immobile) ma anche della grave situazione finanziaria delle società e dell'esigenza di porre al riparo da azioni esecutive dei creditori il bene immobile. Rispetto ai figli, va tenuto conto che per l'atto è stato nominato un curatore speciale nella persona di (doc. 9 fascicolo I grado ). Persona_2 Pt_1
Il curatore veniva nominato su richiesta del giudice tutelare e veniva individuato dai coniugi . Parte_7
La scientia damni va valutata necessariamente con riferimento al curatore speciale vertendosi in fattispecie di rappresentanza legale di soggetto incapace (i minori) nel cui interesse il curatore speciale ha accettato l'atto e ciò in coerenza con il disposto di cui all'art. 1391 c.c. che attribuisce rilievo agli stati soggettivi del rappresentante. L'appellante sul punto si è limitato ad osservare che il fatto che il Signor Per_2 rivestisse cariche o incarichi in alcune società controllate, non significa affatto che potesse essere a conoscenza di una situazione di crisi di Boldrin S.p.A., in tesi dell'appellante intervenuta anni dopo e comunque nulla sapeva o poteva sapere di CSI, alla quale era estraneo. Ora, delineati i contorni dell'elemento soggettivo in capo al terzo in termini di agevole conoscibilità, ne consegue che gli stretti rapporti di affari con unitamente al Pt_1 legame di fiducia (trattandosi non di soggetto estraneo nominato dal giudice tutelare ma di soggetto nominato proprio dal ) lo ponevano in condizione di rappresentarsi il Pt_1 nocumento che quell'atto rappresentava per le ragioni creditorie. Rapporti d'affari che lo vedevano coinvolto non semplicemente in società terze in rapporti con la , ma in società controllate dalla Boldrin s.p.a. quali Taurus S.p.A. Pt_1
e Tresor S.p.A (di cui era amministratore delegato), (di cui era Controparte_7 amministratore unico), Eura s.r.l. (di cui era anche socio oltre che amministratore), ( di cui era Presidente del Consiglio di Amministrazione), società, Parte_6 le ultime due, che avevano partecipato al piano di risanamento del “Gruppo Boldrin” la cui prima versione, come si è visto, veniva elaborata proprio il 14.3.2012 cioè il giorno prima della stipula dell'atto di compravendita. Non solo. aveva svolto Per_2 direttamente incarichi anche per la Boldrin s.p.a. tanto che la società in sede di ricorso per ammissione al concordato preventivo evidenzia alla voce “assistenza contenzioso penale relativo a personale dipendente” l'assunzione dei costi legali e di giustizia nei procedimenti per asserite responsabilità ascrivibili nello svolgimento degli incarichi Contr (doc. 23 fascicolo I grado pag.34). Una intraneità che gli consentiva di essere perfettamente a conoscenza della situazione finanziaria non solo della capogruppo ma anche di CSI in quanto interamente partecipata. Ne consegue che gli indici presuntivi di agevole conoscibilità si traducono, nel caso di specie, in specifica conoscenza del pregiudizio che l'atto dispositivo arrecava.
pag. 12/13 6. Ne consegue il rigetto dell'appello e, per l'effetto, la conferma integrale della sentenza n. 1189/2022 emessa in data 7/7/2022 dal Tribunale di Treviso. Le spese del presente grado seguono la soccombenza e vanno poste a carico degli appellanti. Le spese vengono liquidate come in dispositivo sulla base della nota spese depositata, che, attesi gli importi richiesti, rientrano nei limiti dello scaglione di riferimento per la causa in esame ex D.M. 55/2014 (e successive modifiche).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza del Tribunale di Treviso n. 1189/2022 pubbl. il 7/7/2022;
2) condanna , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e , in solido tra loro, a rifondere a e per Parte_4 Controparte_2 essa le spese di lite che liquida in euro Controparte_3
6.946,00, oltre spese generali nella misura del 15% e IVA e CPA come per legge;
3) gli appellanti , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e sono obbligati a versare un ulteriore importo a titolo
[...] Parte_4 di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater del D.P.R. n. 115 del 2002 (T.U. in materia di spese di giustizia). Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 16.9.2025 Il Consigliere estensore Il Presidente
Elena Garbo Caterina Passarelli
pag. 13/13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
N.RG. 257/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: Dott.ssa Caterina Passarelli Presidente Dott. Enrico Schiavon Consigliere Dott.ssa Elena Garbo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. del ruolo generale n. 257 dell'anno 2023 promossa da
(c.f. ), Parte_1 C.F._1
(c.f. ), Parte_2 C.F._2
(c.f. ) Parte_3 C.F._3
E
(c.f. ), Parte_4 C.F._4
APPELLANTI rappresentati e difesi dall'avv. Marco de Rosa giusta mandati allegati in calce all'atto di citazione in appello CONTRO
(c.f. ) Controparte_1 P.IVA_1
APPELLATA CONTUMACE E CONTRO (partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Controparte_2
Imprese di Roma ) rappresentata da P.IVA_2 [...]
c. f. n. , Controparte_3 P.IVA_3
INTERVENUTA rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Sebastiano come da separata procura alle liti depositata telematicamente da intendersi unita in calce alla comparsa di costituzione in appello
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Treviso n. 1189/2022 pubbl. il 7/7/2022.
Conclusioni di parte appellante: in riforma integrale della sentenza del Tribunale di Treviso n. 1189/2022 pubblicata il 07.07.2022, voglia Codesta Ecc.ma Corte, rigettata ogni diversa domanda, istanza, eccezione e conclusione: in via preliminare: dichiararsi inammissibile la comparsa di costituzione di per Controparte_2 mancanza di prova della sua legittimazione attiva a resistere in grado d'appello; nel merito e senza rinuncia all'eccezione che precede:
• respingersi la domanda attorea perché infondata in fatto e diritto;
• in ogni caso: con condanna di controparte al ristoro delle spese di lite anche per il primo grado. in via istruttoria: si chiede l'ammissione di prova per testi sui seguenti capitoli: 1) 'vero che il documento n. 8 del convenuto che mi viene esibito riassume la storia clinica del geom. dal 2007 al 2012'; Parte_1
2) 'vero che il doc. 28 prodotto dalla difesa dei convenuti che mi viene esibito è copia della contabile emessa da BCC Banca di Monastier e del Sile in data 12.03.2012 e relativo all'addebito sul conto corrente n. 18000109010 intestato alla NO
[...]
relativo al prelievo di assegni circolari per € 80.000'; Parte_2
3) 'vero che la NO ha svolto fino al 2007 attività di parrucchiera e Parte_2 dal 2007 di madre a tempo pieno'. Si indicano quali testi: il Dr. di Castelfranco Veneto;
il legale Tes_1 rappresentante pro tempore della Banca di Monastier e del Sile;
il Direttore di BCC Banca di Monastier e del Sile;
la NO;
il Dr. di Persona_1 Testimone_2
Treviso Conclusioni di parte intervenuta: in via preliminare: a) dichiararsi inammissibile ex artt. 342 e/o 348 bis c.p.c. l'appello proposto dai signori , , e in quanto Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 infondato in fatto ed in diritto per tutte le ragioni di cui al presente atto e, per l'effetto, confermarsi integralmente la sentenza gravata n. 1189/2022 del Tribunale di Treviso, pubblicata il 07.07.2022; in via principale: b) rigettarsi l'appello proposto dai signori , , Parte_1 Parte_2 [...]
e in quanto infondato in fatto ed in diritto per tutte le Parte_3 Parte_4 ragioni di cui al presente atto, e, per l'effetto, confermarsi integralmente la sentenza gravata n. 1189/2022 del Tribunale di Treviso, pubblicata il 07.07.2022; In ogni caso: c) con vittoria integrale di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio;
pag. 2/13 in via istruttoria d) si richiede il rigetto delle istanze istruttorie formulate da parte appellante, rigettate in primo grado e qui riproposte. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con atto di citazione regolarmente notificato Controparte_1 citava in giudizio i coniugi e , nonché i
[...] Parte_1 Parte_2 loro figli minori e ed il loro curatore speciale Parte_3 Parte_4
al fine di dichiarare l'inefficacia nei propri confronti, ex art. 2901 Persona_2
c.c., dell'atto di compravendita del 15 marzo 2012 col quale aveva Parte_1 ceduto alla moglie ed ai figli rispettivamente la nuda proprietà e l'usufrutto dell'immobile di sua proprietà sito in Treviso così spogliandosi del cespite verso il pagamento del prezzo di euro 80.000, corrisposto mediante assegni circolari addebitati sul conto corrente della moglie in data anteriore rispetto al rogito. deduceva di essere creditrice della Società Controparte_1
per euro 2.875.692,13 alla data del 30.6.2015, Parte_5 sulla base di un contratto di finanziamento stipulato nel 2008 della durata di 252 mesi e che, non avendo quest'ultima rispettato i pagamenti, nel 2016 aveva ottenuto un decreto ingiuntivo, divenuto definitivo, per la somma di euro 150.000 anche nei confronti di
, quale fideiussore pro quota della Società fino all'importo di euro 1.700.000. Pt_1
L'istituto di credito, atteso che nel 2012 aveva alienato l'immobile di sua Pt_1 proprietà alla moglie ed ai figli minori, allegava la sussistenza di tutti i presupposti per ottenerne la revocatoria ordinaria e deduceva l'anteriorità del proprio credito rispetto all'atto dispositivo, sulla base del principio secondo cui il fideiussore acquisterebbe la qualità di debitore sin dal momento del rilascio della garanzia e individuando l'eventus damni nell'incapienza patrimoniale del . Pt_1
La scientia damni veniva ravvisata, rispetto al , nelle importanti perdite subite Pt_1 dalle società (CSI S.r.l. e Boldrin S.p.a.) di cui era socio nel 2011 – 2012 e, rispetto agli acquirenti, nel legame familiare. Si costituivano in giudizio i coniugi e , evidenziando di Parte_1 Parte_2 aver proceduto alla compravendita a causa di gravi problemi di salute del . Pt_1
Allegavano, inoltre, che, all'epoca dell'atto dispositivo, la situazione economico – finanziaria di CSI S.r.l. e di Boldrin S.p.a. era ancora solida e tutte le obbligazioni venivano adempiute regolarmente e che, comunque, il patrimonio del era più Pt_1 che capiente e gli acquirenti erano del tutto estranei alle vicende societarie. Restavano contumaci i figli , e Parte_3 Parte_4 Persona_2 quest'ultimo quale curatore speciale nominato per l'atto di compravendita. Il procedimento veniva interrotto e riassunto due volte, a seguito del raggiungimento della maggiore età dei figli, che restavano contumaci e, infine, deciso ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 7.7.2022.
pag. 3/13 Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Treviso dichiarava l'inefficacia ex art. 2901 c.c. dell'atto di alienazione del 15 marzo 2012. L'eventus damni veniva ravvisato nel mutamento qualitativo del patrimonio del debitore e nella carenza di prova in ordine alla capienza del patrimonio (esclusivamente mobiliare salvo qualche terreno di modesto valore) residuo. Sotto il profilo della scientia damni, premessa l'anteriorità del credito tenuto conto della data di assunzione della garanzia, venivano poste a fondamento della decisione la situazione patrimoniale di CSI s.r.l. di cui era amministratore e socio di Pt_1 maggioranza e di Boldrin s.p.a. di cui era proprietario per l'80% e il legame con Pt_1 gli acquirenti (legati da vincolo di coniugio e filiazione) e con il curatore speciale dei figli minori (in rapporti d'affari con ). Pt_1
2. Avverso l'indicata pronuncia hanno interposto tempestivo appello , Parte_1
, e , sostenendo: Parte_2 Parte_3 Parte_4
➢ insussistenza di un eventus damni attesa la “pari aleatorietà” della vendita della partecipazione sociale rispetto a quella di un immobile e tenuto conto del bilancio consolidato del gruppo e del patrimonio complessivo del Pt_1
al momento dell'atto dispositivo pari ad euro 32.547.512 (euro 773.100 Pt_1 per il 45% di CSI ed euro 31.774.412 per l'80% di Boldrin S.p.A.);
➢ insussistenza di un consilium fraudis (sub specie di partecipatio fraudis) in capo ai terzi, tenuto conto delle condizioni di salute del connesse alla Pt_1 necessità di garantire alloggio futuro ai figli anticipando gli esiti di una successione mortis causa e della posizione del curatore speciale dei Per_2 figli minori, che era estraneo alla società CSI;
➢ insussistenza di scientia damni in capo al geometra , tenuto conto del Pt_1 valore del residuo patrimonio personale. Si costituiva in giudizio quale cessionaria del credito, mentre Controparte_4 restava contumace. Controparte_1
Veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni per il giorno 13.5.2025 assegnando i termini di legge per il deposito di conclusioni e repliche.
3. Preliminarmente sull'eccezione di carenza di legittimazione a resistere di
[...]
CP_2
Solo con le note in trattazione scritta in sostituzione di udienza del 13.5.25 gli appellanti hanno eccepito la mancanza di prova della successione di nei Controparte_2 diritti di sulla base del fatto Controparte_1
(argomentato solo in sede di comparsa conclusionale) che l'avviso in G.U. della cessione non è sufficiente a provare la cessione del credito, di cui gli appellanti hanno dichiarato di non aver mai avuto conoscenza né di averlo accettare e ritenendo tardiva la produzione in appello della dichiarazione di avvenuta cessione da parte di . CP_2
pag. 4/13 Va preliminarmente ricordato che secondo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza n. 2951 del 16/02/2016) sia la carenza di legittimazione ad agire e contraddire sia la carenza della titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso appartengono alle eccezioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del processo, salvo il formarsi di uno specifico giudicato interno. Va evidenziato che è intervenuta nel presente grado di giudizio Controparte_2 ai sensi dell'art. 111 co. 3 c.p.c. per resistere all'appello, allegando essersi verificata nelle more del giudizio di primo grado (introdotto con atto di citazione del 27.2.2017) la cessione (pubblicata in GU il 23.12.2017) del credito, con conseguente successione di
Controparte_2
Va anche ricordato che la sentenza di accoglimento dell'azione revocatoria giova al cessionario del creditore ope legis, che è pertanto legittimato ad intervenire nel processo ex art. 111 c.p.c. (Cass. Sez. 3 n. 10541 del 22/04/2025; Sez. 3 n. 5649 del 23/02/2023). Quanto alla prova della cessione, premesso che la relativa prova può essere ricavata in qualunque modo e non necessariamente attraverso il contratto di cessione e anche attraverso il principio di non contestazione, nel caso di specie, oltre alla genericità della eccezione (argomentata solo in sede di comparsa conclusionale) e alla tardività del rilievo, significativo dell'implicito riconoscimento della legittimazione sostanziale dell'intervenuta (cfr. Cass. sez. 3 n.1465 del 21/01/2025), assumono rilievo dirimente due elementi: la riconducibilità del credito, per caratteristiche oggettive, tra quelli oggetto di cessione così come descritti nell'avviso di cessione pubblicato in G.U.(doc.1 Contr appellata); la dichiarazione di avvenuta cessione di (doc.9 appellata). Sotto il primo profilo, va escluso il difetto di specificità della descrizione delle caratteristiche dei crediti ceduti, tenuto conto che si fa riferimento ai “rapporti giuridici sorti in capo a BM (o a banche dalla stessa incorporate), antecedentemente al 31 dicembre 2016” e che sono “risolti e, laddove applicabile, in relazione ai quali il debitore principale sia stato dichiarato decaduto dal beneficio del termine” o
“classificati in "sofferenza" sia alla data del 31 dicembre 2016 sia alla data del 20 dicembre 2017” e che la determinatezza della descrizione, con riferimento alla medesima cessione in blocco, è già stata positivamente vagliata dalla Suprema Corte (Cass. sez. 3 n.20773 del 22/07/2025 che sottolinea come il predetto avviso contenga tutti gli elementi essenziali per la classificazione e individuazione dei crediti ceduti). Nel caso di specie, le caratteristiche del credito risultano dal decreto ingiuntivo Contr (prodotto sub doc.10 da e non sono in contestazione e consentono di sussumerlo inequivocabilmente tra quelli oggetto della cessione in quanto: il credito deriva da contratto di finanziamento fondiario n. 741650676/25 accesso in data 07.03.2008 garantito con fideiussione di;
l'inadempimento e l'escussione della Parte_1 garanzia con diffida al pagamento immediato risalgono al 2015; il decreto ingiuntivo è stato emesso in data 7.3.16 con la provvisoria esecutività e non opposto.
pag. 5/13 La dichiarazione di avvenuta cessione da parte del cedente MPS s.p.a. (doc.9) contiene lo specifico riferimento al finanziamento ipotecario 741650676, che contraddistingue Contr appunto il finanziamento fondiario del 07.03.2008 (cfr. doc.7 . La dichiarazione è stata resa in data 15.6.2023 e prodotta alla prima difesa utile dopo la contestazione formulata dagli appellanti (note trattazione scritta udienza 13.5.24), sicchè è ammissibile e utilizzabile trattandosi di documento di formazione successiva utilizzabile ex art. 345 c.p.c.
4. Preliminarmente sull'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art.342 c.p.c. L'eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c. non può trovare accoglimento, in quanto l'atto di appello indica i passaggi della sentenza impugnata oggetto di contestazione, le divergenze rispetto alla decisione del primo giudice con riguardo alla ricostruzione del fatto, le ragioni della richiesta riforma. E, infatti, secondo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, l'appello non deve necessariamente contenere un «progetto alternativo di sentenza» essendo richiesto - in nome del criterio della razionalizzazione del processo civile, che è in funzione del rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata - che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando, a sua volta, di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili (Cass. Sez. U n. 27199 del 16/11/2017).
5. L'appello è infondato e va, pertanto, rigettato.
5.1. Eventus damni. I primi due motivi di appello possono essere trattati congiuntamente investendo il presupposto dell'eventus damni sotto il duplice profilo dell'insussistenza di una variazione qualitativa del patrimonio del debitore e della capienza del patrimonio residuo in relazione al valore delle partecipazioni detenute in CSI s.r.l. e Boldrin s.p.a. (poi Bicos s.r.l.). Sotto il primo profilo, è sufficiente evidenziare che la mera alterazione qualitativa del patrimonio del debitore, determinata dalla sostituzione dell'immobile venduto con il denaro ricevuto in pagamento, costituisce di per sé un danno alle ragioni creditorie rilevante ai fini dell'esercizio dell'azione revocatoria, comportando tale variazione una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito in considerazione della maggiore facilità di cessione del denaro (Cass.Sez. 3, n. 1896 del 09/02/2012). E, infatti, l'immobile è stato venduto da per l'importo di euro 80.000,00 - di cui Pt_1 peraltro non risulta nemmeno provato l'incasso, in quanto il giudice di primo grado ha evidenziato che “è stato documentato il solo addebito di assegni circolari sul conto della ma non l'incasso dei medesimi da parte del ” – sicchè la Parte_2 Pt_1 trasformazione in denaro del bene configura di per sé una variazione qualitativamente rilevante ai fini della revocatoria, attesa la maggiore volatilità del denaro (il cui introito pag. 6/13 non è nemmeno provato) e la più agevole sottrazione all'aggressione dei creditori, con conseguente minore garanzia di realizzazione del credito. Gli argomenti dell'appellante sulla possibilità di sottoporre ad esecuzione la partecipazione societaria e sul valore della quota attengono, invece, al diverso profilo della capienza del patrimonio residuo del debitore. Va allora evidenziato che la revocatoria è giustificata non solo da una diminuzione del patrimonio del debitore, ma anche da atti di disposizione che rendano meno agevole e più difficile la soddisfazione del creditore in caso di inadempimento, determinando o aggravando il pericolo dell'incapienza di tale patrimonio a coprire il credito del revocante o comunque rendendo più difficile o incerto il soddisfacimento del credito (Cass.Sez. 3 n. 10298 del 18/04/2025, Sez. 3 n. 26310 del 29/09/2021), ragion per cui l'eventus damni può essere escluso solo laddove il patrimonio residuo risulti ampiamente capiente e l'onere della relativa prova grava sul debitore (Cass.Sez. 3 n. 20232 del 14/07/2023; Sez.
6-3 n. 16221 del 18/06/2019 ; sez. 2, n. 1902 del 03/02/2015). La tesi dell'appellante secondo cui il patrimonio residuo del restava, anche Pt_1 dopo l'atto dispositivo, ampiamente capiente per il soddisfacimento del credito, atteso il valore delle partecipazioni societarie e la possibilità di aggredire le quote, non può essere condivisa. Innanzitutto, per la variabilità e la più incerta e difficile liquidabilità della quota in ragione della natura del bene e della diversa appetibilità sul mercato, giacchè la quota rappresenta la partecipazione del socio ad un capitale di rischio, investito in attività d'impresa e conseguenzialmente esposto ai suoi aleatori risultati (si richiamano i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in materia di conferimento di beni immobili in società quanto alle caratteristiche del bene mobiliare costituito da partecipazioni societarie e alla sua minore idoneità alla soddisfazione degli interessi del creditore, Sez. 3 n. 20232 del 14/07/2023, Sez. 6 - 3, n. 27290 del 16/09/2022). E tale profilo appare, invero, di per sé assorbente ai fini del rigetto del motivo di appello a fronte, appunto, dell'incertezza (derivante dall'oscillazione dipendente dai risultati di impresa) del valore della quota e della maggiore gravosità e/o difficoltà nel soddisfacimento del credito. In ogni caso, quanto al valore delle partecipazioni societarie, che l'appellante sostiene essere pari ad euro 773.100 per il 45% di CSI ed euro 31.774.412 ovvero euro 6.285.452,00 (così modificato il valore in sede di scritti conclusionali) per l'80% di Boldrin S.p.A. sulla base del patrimonio netto risultante dai bilanci CSI (euro 1.718.000,00) e dal bilancio consolidato Boldrin S.p.A. (euro 39.752.689 di gruppo, euro 7.856.816 Boldrin s.p.a.), l'argomento difensivo, su cui l'appellante incentra la maggior parte delle difese, si fonda unicamente sugli importi dei dati a bilancio relativi a patrimonio netto, capitale sociale e immobilizzazioni, che, tuttavia, ove letti sganciati pag. 7/13 dalla situazione economico finanziaria delle società e dai risultati di esercizio, non costituiscono certo prova di un valore della partecipazione effettivo e solido nel tempo, tenuto conto che, come visto, è sufficiente ad integrare il presupposto della revocatoria il pericolo di incapienza o comunque una maggiore gravosità o difficoltà del soddisfacimento coattivo. Risultano particolarmente significativi, sotto questo profilo, i dati che emergono dalla nota integrativa al bilancio e dall'analisi successivamente effettuata dal testatore e dal commissario giudiziale ai fini dei piani di risanamento e del concordato preventivo, che evidenziano una crisi finanziaria iniziata nel 2009 e già in corso nel 2011 e in repentina ingravescenza, che consente di concludere per l'inconsistenza del valore dichiarato e, piuttosto, per la verosimile infruttuosità della liquidazione, peraltro confermata dalle successive vicende societarie, alla luce di una attività di impresa già divenuta economicamente insostenibile e che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, non consentiva di far fronte ai propri debiti, tanto da dover provvedere a predisporre, già nei primi mesi del 2012, i piani di risanamento. Infatti:
➢ con riferimento a C.S.I. s.r.l.:
• Il bilancio al 31.12.2011 chiudeva con una importante perdita di euro 1.619.590,00 rispetto ad un, seppur modesto (euro 6.759), utile registrato l'anno precedente (doc. 11 fascicolo di primo parte appellante). La nota integrativa al bilancio (doc. 12 fascicolo di primo grado parte appellante) evidenzia che la perdita è maturata nonostante siano state realizzate vendite per oltre 11.000.000 di euro e sottolinea l'incidenza dei costi di gestione, oneri tributari e oneri finanziari relativi ai mutui e finanziamenti (pag. 2 nota integrativa) con una esposizione debitoria di € 32.863.531, per la maggior parte verso banche ed esigibile entro l'anno (per euro 12.480.369,00); la liquidità risulta di appena euro 10.716,00.
• Il bilancio dell'anno seguente al 31.12.2012 chiudeva con una perdita registrata di euro 2.864.249,00, che ha eroso integralmente il patrimonio netto della società, rendendolo negativo per euro 1.127.441,00 (cfr. pagina 12 doc. 26 Contr fascicolo di primo grado;
perdita ripianata l'anno successivo solo attraverso la rinuncia, della Boldrin S.p.A., a parte del credito di circa 2 milioni vantato nei confronti di CSI s.r.l. (cfr. delibera del 1.8.13 sub doc. 14 fascicolo primo grado appellanti) e non certo mediante ricapitalizzazione, come invece sostenuto dagli appellanti;
• In data 25.06.2012 la società elaborava un piano di risanamento ex art. 67 co. 3 Contr lett. d) L.F. (doc. 26 fascicolo di primo grado , che smentisce l'affermazione degli appellanti secondo cui la società era in grado di far fronte ai propri impegni finanziari;
pag. 8/13 • In data 19.12.14 CSI s.r.l. proponeva domanda di ammissione al concordato Contr preventivo (doc. 27 fascicolo di primo grado . A pagina 7 del ricorso si legge “nel corso del 2011, a causa del repentino rallentamento del mercato immobiliare, CSI non si trovava più nelle condizioni di far fronte regolarmente ai propri debiti verso i fornitori (…) Nel 2012 CSI ha quindi iniziato le attività volte alla redazione di un Piano di risanamento della propria situazione finanziaria ai sensi dell'art. 67, terzo comma, lett. D), L.F.” e a pag.111 della
“Relazione ex art. 172 L.F.” del Commissario Giudiziale (doc.28 fascicolo di Contr primo grado si trova conferma di una situazione di crisi conclamata già nel 2011 (“…dal 2011 si registrano risultati economici negativi”).
➢ con riferimento a Boldrin s.p.a.:
➢ Il bilancio al 31.12.2011 (doc.18 fascicolo primo grado parte appellante) chiudeva con un attivo di euro 33.848.851, tuttavia dimezzato rispetto a quello dell'anno precedente (euro 67.764.422) e con una perdita di euro 6.648.912. Il bilancio consolidato (doc.19 fascicolo primo grado parte appellante) chiude in perdita per euro 8.949.399.
➢ Già nei primi mesi del 2012 Boldrin s.p.a. si determinava a presentare un piano di risanamento ex art. 67 co. 3 lett. d) L.F. unitamente a due società del gruppo (Eura s.r.l. e . Nella relazione di attestazione (doc. 22 Parte_6 Contr fascicolo di primo grado si legge che “negli ultimi anni, ed in misura più evidente nel corso del 2011, la è entrata in una situazione di tensione di Pt_1 liquidità i cui motivi sono riconducibili alla concomitanza del consistente impegno finanziario nelle varie iniziative immobiliari, ed in particolare quello per la realizzazione dei progetti di Trademart ed Errichlen, con il protrarsi della crisi del mercato immobiliare che ha sostanzialmente arrestato il flusso delle entrate per dismissioni” e, ancora, che “nel corso del 2011 era maturato e in larga parte andato a scadenza un debito verso fornitori per complessivi euro 55 m…” e che “la situazione finanziaria di (e delle società prima Pt_1 controllare e ora per lo più incorporate o cedute è andata progressivamente deteriorandosi nel corso della seconda metà del 2011…” (cfr. pagg. 15-16);
➢ in data 18.12.2014 Boldrin S.p.A. nel frattempo divenuta Bicos s.r.l. presenta
“Ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo” in cui si legge “nel biennio 2010-2011 (la società) si è vista costretta a dover rimborsare ingenti somme liquide agli istituti di credito a causa del mancato rinnovo di alcuni affidamenti. Tale situazione ha creato quindi una tensione finanziaria causando un accumulo di indebitamene nei confronti dei creditori sociali” (cfr. Contr pag. 9 doc. 23 fascicolo di primo grado) che aveva indotto Boldrin S.p.A. nel gennaio 2012 a comunicare agli istituti di credito di voler presentare un piano di risanamento ex art. 67, terzo comma, lett. d), L.F. che prevedeva, tra pag. 9/13 l'altro, “l'interruzione di qualsiasi attività di ulteriore sviluppo e costruzione sui propri immobili, la dismissione di tutti i beni finalizzata al ripianamento dell'intera esposizione debitoria e la graduale riconversione di Bicos in società di servizi e appalti in favore di terzi” e una “convenzione di riscadenziamento” con gli istituti bancari (pag.10);
➢ nella Relazione ex art. 172 L.F il Commissario Giudiziale evidenziava come “la dura recessione e deflazione del periodo, con la forte contrazione dei valori immobiliari, che è seguita dal 2009 in poi ha minato l'equilibrio economico – finanziario – patrimoniale della società (e del gruppo)” significativamente esposta, esponenzialmente, con il sistema bancario (pagg.8, 221) e. ancora,
“escluse le sistemazioni con C.E.S.I. dal 2011 le vendite superano di poco il peso degli oneri passivi (…) La continua perdita di valore del patrimonio e i risultati dei conti economici appesantiti dai costi e dagli oneri finanziari non adeguatamente compensati dalle vendite hanno determinato le condizioni per l'accesso alla procedura concorsuale” (pagg.220-221). 5.2. CP_6
Il terzo e quarto motivo di appello vengono trattati congiuntamente in quanto involgono il profilo soggettivo del debitore e degli acquirenti che, trattandosi di atto dispositivo posteriore al sorgere del credito, assume caratteristiche analoghe per il creditore e per il terzo. Va, infatti, ricordato che è consolidato il principio giurisprudenziale secondo cui, allorché l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito - come nella specie, trattandosi di fideiussione rilasciata nel 2001 e successivamente aumentata nel 2008 contestualmente al finanziamento (cfr. Cass.Sez. 6 - 3, n. 10522 del 03/06/2020) - l'unica condizione per l'esercizio dell'azione revocatoria è che il debitore fosse a conoscenza del pregiudizio delle ragioni del creditore e, trattandosi di atto a titolo oneroso, che di esso fosse consapevole il terzo, la cui posizione (per quanto riguarda i presupposti soggettivi dell'azione) è sostanzialmente analoga a quella del debitore. Ne consegue che l'elemento soggettivo è integrato dalla semplice conoscenza, cui va equiparata la agevole conoscibilità, nel debitore e, in ipotesi di atto a titolo oneroso, anche nel terzo, di tale pregiudizio, a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione e senza che assumano rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale del creditore (consilium fraudis), né la partecipazione o conoscenza da parte del terzo in ordine all'intenzione fraudolenta del debitore (Cass. sez. 3 n.7297 del 13/03/2023; Sez. 3 n. 28423 del 15/10/2021). Quindi non il "consilium fraudis" e la "participatio fraudis" vengono in rilievo in questa sede ma la semplice scientia damni, che può essere provata anche mediante presunzioni tra le quali assume rilievo anche il vincolo parentale tra il debitore e il terzo, quando tale pag. 10/13 vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente (Cass. sez. 6 n.10928 del 09/06/2020). Rispetto al , una volta smentita la ricostruzione volta a sostenere la solidità delle Pt_1 società di cui il continuava a detenere le partecipazioni che costituivano Pt_1 sostanzialmente l'unico patrimonio residuo (incontestata restando l'irrilevanza economica dei terreni), la scientia damni è provata dall'aver dismesso l'unico immobile (di valore) di sua proprietà a fronte della sua posizione di garante di società, di cui era socio e amministratore, già in situazione di crisi (si richiamano i dati già esposti sub 5.1. e in particolare la chiusura in perdita dei bilanci CSI 2011 e 2012) di cui egli aveva specifica contezza per la posizione rivestita e che involgeva l'intero gruppo societario su cui facevano affidamento le risorse del (essendo anche socio di Pt_1 Pt_1 maggioranza e Presidente del Consiglio di Amministrazione di Boldrin S.p.A.) all'epoca incapace di far fronte ai debiti, tanto che risalgono ai primi mesi del 2012 le determinazioni di predisporre i piani di risanamento. Particolarmente significativa la tempistica dell'atto dispositivo, che avviene il giorno dopo (15.3.2012) l'ultimazione della prima versione del piano di risanamento della Boldrin S.p.A. (ultimata in data 14.03.2012, cfr. pag. 6 doc. 22 fascicolo attoreo di primo grado). La spiegazione alternativa addotta sulle ragioni dell'atto (il dover affrontare una delicata operazione dall'esito incerto programmata quindici giorni dopo e voler in tal modo anticipare gli esiti di una successione mortis causa), oltre a non assumere valenza di esenzione dalla revocatoria, afferendo ai motivi e non incidendo sui presupposti, è anche illogica, tenuto conto che il bene sarebbe comunque pervenuto ai figli per successione, sicchè l'anticipazione dell'atto non avrebbe avuto alcun effetto pratico. Rispetto alla moglie , l'argomento dell'appellante secondo cui costei non Parte_2 aveva le competenze professionali per comprendere le dinamiche degli affari del marito svolgendo la professione di parrucchiera è irrilevante, essendo sufficiente la generica consapevolezza in capo all'acquirente, che, nel caso di specie, discende dal vincolo di coniugio e dalla comunanza di vita, che le consentivano di conoscere agevolmente la situazione economica del marito. Tanto più che alle vicende societarie la coniuge non era completamente estranea vantando, per contro, interessenze specifiche, poiché dal 2011 era diventata socia della Meti s.r.l., società che aveva acquistato da Bicos s.r.l. l'immobile in cui era ubicata la sede sociale del gruppo e che in data 21.02.2012 veniva acquistata da Bicos s.r.l. trasformando in finanziamento soci il proprio credito di euro 1.040.000,00 (cfr. pag. 26 del ricorso per l'ammissione al concordato preventivo di Bicos s.r.l., sub doc. 23 Contr fascicolo I grado . Se ne deve pertanto concludere che la fosse ben consapevole non solo della Parte_2 consistenza patrimoniale del marito (e, dunque, del pregiudizio arrecato con la vendita pag. 11/13 dell'immobile) ma anche della grave situazione finanziaria delle società e dell'esigenza di porre al riparo da azioni esecutive dei creditori il bene immobile. Rispetto ai figli, va tenuto conto che per l'atto è stato nominato un curatore speciale nella persona di (doc. 9 fascicolo I grado ). Persona_2 Pt_1
Il curatore veniva nominato su richiesta del giudice tutelare e veniva individuato dai coniugi . Parte_7
La scientia damni va valutata necessariamente con riferimento al curatore speciale vertendosi in fattispecie di rappresentanza legale di soggetto incapace (i minori) nel cui interesse il curatore speciale ha accettato l'atto e ciò in coerenza con il disposto di cui all'art. 1391 c.c. che attribuisce rilievo agli stati soggettivi del rappresentante. L'appellante sul punto si è limitato ad osservare che il fatto che il Signor Per_2 rivestisse cariche o incarichi in alcune società controllate, non significa affatto che potesse essere a conoscenza di una situazione di crisi di Boldrin S.p.A., in tesi dell'appellante intervenuta anni dopo e comunque nulla sapeva o poteva sapere di CSI, alla quale era estraneo. Ora, delineati i contorni dell'elemento soggettivo in capo al terzo in termini di agevole conoscibilità, ne consegue che gli stretti rapporti di affari con unitamente al Pt_1 legame di fiducia (trattandosi non di soggetto estraneo nominato dal giudice tutelare ma di soggetto nominato proprio dal ) lo ponevano in condizione di rappresentarsi il Pt_1 nocumento che quell'atto rappresentava per le ragioni creditorie. Rapporti d'affari che lo vedevano coinvolto non semplicemente in società terze in rapporti con la , ma in società controllate dalla Boldrin s.p.a. quali Taurus S.p.A. Pt_1
e Tresor S.p.A (di cui era amministratore delegato), (di cui era Controparte_7 amministratore unico), Eura s.r.l. (di cui era anche socio oltre che amministratore), ( di cui era Presidente del Consiglio di Amministrazione), società, Parte_6 le ultime due, che avevano partecipato al piano di risanamento del “Gruppo Boldrin” la cui prima versione, come si è visto, veniva elaborata proprio il 14.3.2012 cioè il giorno prima della stipula dell'atto di compravendita. Non solo. aveva svolto Per_2 direttamente incarichi anche per la Boldrin s.p.a. tanto che la società in sede di ricorso per ammissione al concordato preventivo evidenzia alla voce “assistenza contenzioso penale relativo a personale dipendente” l'assunzione dei costi legali e di giustizia nei procedimenti per asserite responsabilità ascrivibili nello svolgimento degli incarichi Contr (doc. 23 fascicolo I grado pag.34). Una intraneità che gli consentiva di essere perfettamente a conoscenza della situazione finanziaria non solo della capogruppo ma anche di CSI in quanto interamente partecipata. Ne consegue che gli indici presuntivi di agevole conoscibilità si traducono, nel caso di specie, in specifica conoscenza del pregiudizio che l'atto dispositivo arrecava.
pag. 12/13 6. Ne consegue il rigetto dell'appello e, per l'effetto, la conferma integrale della sentenza n. 1189/2022 emessa in data 7/7/2022 dal Tribunale di Treviso. Le spese del presente grado seguono la soccombenza e vanno poste a carico degli appellanti. Le spese vengono liquidate come in dispositivo sulla base della nota spese depositata, che, attesi gli importi richiesti, rientrano nei limiti dello scaglione di riferimento per la causa in esame ex D.M. 55/2014 (e successive modifiche).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza del Tribunale di Treviso n. 1189/2022 pubbl. il 7/7/2022;
2) condanna , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e , in solido tra loro, a rifondere a e per Parte_4 Controparte_2 essa le spese di lite che liquida in euro Controparte_3
6.946,00, oltre spese generali nella misura del 15% e IVA e CPA come per legge;
3) gli appellanti , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e sono obbligati a versare un ulteriore importo a titolo
[...] Parte_4 di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater del D.P.R. n. 115 del 2002 (T.U. in materia di spese di giustizia). Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 16.9.2025 Il Consigliere estensore Il Presidente
Elena Garbo Caterina Passarelli
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