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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 03/10/2025, n. 293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 293 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAMPOBASSO
composta dai magistrati:
RI AZ d'RI Presidente
Rita Carosella Consigliere
MA OM UC Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle cause civili riunite nn. 111/2021 e 121/2011 R.G., di appello avverso la sentenza n. 450/2020, pronunciata dal Tribunale di Campobasso il 1°.10.2020 nella controversia n. 1914/2014 R.G., avente ad oggetto occupazione di beni demaniali;
TRA
( , già , Parte_1 P.IVA_1 Parte_1
( , già Parte_2 P.IVA_2 Parte_3
,
[...] in persona dei rispettivi ministri in carica, rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da pec da Registri di giustizia,
APPELLANTI PRINCIPALI
E
Agenzia del Demanio ( , in persona dei l. r. in carica, P.IVA_3 rappresentata e difesa ope legis dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da pec da Registri di giustizia,
APPELLANTE PRINCIPALE
CONTRO
( ), Controparte_1 C.F._1
( ), Controparte_2 C.F._2
( ), Controparte_3 C.F._3
1 in proprio e quali eredi di , Persona_1 rappresentati e difesi, in forza di procura in atti, dagli Avv.ti Ettore Alessio Giacobone e
NZ Mastrangelo;
APPELLATI E APPELLANTI INCIDENTALI
CONCLUSIONI
Per gli appellanti:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Campobasso, in accoglimento del presente appello, riformare e/o annullare la sentenza di primo grado per falsa applicazione e/o violazione degli artt. 392, 115, comma 1, 111 e 113, comma 1, c.p.c. e, per l'effetto, condannare gli odierni appellati al rilascio dei suoli demaniali per cui è causa, detenuti senza titolo, oltre al pagamento degli indennizzi risarcitori per l'abusiva occupazione maturati per tutto il periodo oggetto di giudizio e maturandi fino alla data di effettivo rilascio dei beni, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, con tutte le competenze di legge.
Con vittoria di spese di tutti i gradi del giudizio secondo soccombenza.
Per gli appellati:
Voglia l'ecc. ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, così provvedere
Sull'appello principale.
1) Rigettare l'appello principale perché totalmente inammissibile, improcedibile, improponibile, erroneo ed infondato in fatto ed in diritto;
In via condizionata, sull'appello incidentale.
2) In via condizionata, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'opposto appello principale, accogliere l'interposto appello incidentale riformando la sentenza impugnata per quanto dedotto con gli specifici motivi spesi in via incidentale;
3) Per l'effetto, in via principale, dichiarare che l'area in questione non si appartiene al demanio marittimo dello Stato, con tutte le relative conseguenze;
4) Ritenere e dichiarare che la particella 564p, del foglio 31 del comune di LI non si appartiene al demanio marittimo dello Stato e – previo accertamento della sua appartenenza al patrimonio disponibile dello Stato anche a mezzo di CTU e giusta L.
205/17 del 27 dicembre 2017, art. 1, c. 907 – dichiarare la proprietà della stessa in favore di , e Controparte_1 Controparte_2 Parte_4
;
[...]
5) Negare sempre e comunque l'appartenenza dell'area allo Stato;
6) Per l'effetto, rigettare la richiesta di rilascio dei suoli in contestazione;
7) Affermare, sempre e comunque, che sui suoli in questione è intervenuta usucapione
a favore degli appellati;
8) Affermare, inoltre, che non spetta indennizzo alcuno per la lamentata occupazione pronunciando comunque sull'eccepita prescrizione quinquennale ex art. 2947 cod. civ.;
9) Ammettere le richieste istruttorie come formulate in corso di causa;
2 10) Condannare, infine, alle spese ed onorari del doppio grado di giudizio da liquidare in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.
FATTI DI CAUSA
1. Nel corso di un giudizio intrapreso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)
e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) nei confronti, tra gli altri, di nato il [...], il procuratore di questo ne aveva dichiarato il Persona_1 decesso.
Il giudizio era stato riassunto dalla parte pubblica, ma l'atto di impulso processuale era stato erroneamente notificato agli eredi di un omonimo del deceduto Persona_1 ato il 30.9.1923).
[...]
All'esito della riassunzione il Tribunale di Campobasso aveva accolto la domanda nei confronti dei soggetti erroneamente citati come eredi ( , Persona_2 Persona_3
e ), e questi avevano proposto appello eccependo la
[...] Persona_4 loro estraneità alla lite;
costituendosi nel giudizio di appello, le amministrazioni pubbliche avevano riconosciuto l'errore chiedendo la rimessione in termini per provvedere alla corretta notifica dell'atto di riassunzione.
La Corte d'appello di Campobasso, con sentenza n. 86/2014, ha accolto l'istanza di rimessione in termini, dichiarando la nullità della notifica della riassunzione e rimettendo la causa al Tribunale di Campobasso ai sensi dell'art. 354 c.p.c.
Riassunto il processo dinanzi al giudice di primo grado, si sono costituiti
[...]
, e e, in via preliminare, Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 hanno eccepito la nullità della citazione, la decadenza dalla riassunzione e l'estinzione del giudizio, nonché l'inammissibilità della citazione per mancanza di legittimazione attiva dei ministeri;
nel merito hanno contestato la fondatezza della domanda, negando l'appartenenza dell'area da essi posseduto al demanio marittimo;
in via gradata hanno chiesto riconoscersi l'intervenuta usucapione in loro favore e dichiarare che non spetta alcun indennizzo per l'occupazione delle aree.
Con sentenza n. 450 del 1°.10.2020, il Tribunale di Campobasso ha dichiarato inammissibile la domanda, rilevando che “sia in ordine all'eccezione di estinzione del processo per mancata tempestiva riassunzione del medesimo, a seguito dell'interruzione per decesso dell'attore, sia in ordine alla dedotta carenza di legittimazione attiva dei rispetto alla fattispecie dedotta in giudizio, la difesa CP_4 erariale non ha contestato alcunché, né nelle memorie ex art. 183 c.p.c. (non depositate), né nella comparsa conclusionale ove si è limitata a riportare le proprie remote conclusioni”; ha quindi ritenuto operante il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. in relazione all'eccezione di difetto di legittimazione attiva dei ministeri.
2. Avverso la sentenza, non notificata, hanno proposto appello, con atto di citazione notificato il 31.3.2021 il MEF e il MIT, chiedendone l'integrale riforma, con accoglimento delle conclusioni sopra riportate.
3 Ha proposto, altresì, appello l'Agenzia del Demanio, con atto di citazione notificato il
1°.4.2021.
Nei giudizi originati dalle due citazioni (nn. 111/21 e 121/21) si sono costituiti
[...]
, e , in proprio e in Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 qualità di eredi di , insistendo nel rigetto dell'appello e proponendo Persona_1 appello incidentale condizionato all'accoglimento dell'appello principale.
Con ordinanza del 26.1.2022 i giudizi sono stati riuniti e, all'esito dell'udienza del
12.6.2024, svolta nelle forme della trattazione scritta, la decisione è nuovamente riservata, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., decorrenti dalla data di comunicazione dell'ordinanza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Gli appelli, articolati in maniera sufficientemente specifica, censurano la decisione del tribunale per violazione degli artt. 392 e 115 comma 1 c.p.c., 113 comma 1 e 111 c.p.c.,
115 e 116 c.p.c.
Alla riassunzione del giudizio ex art. 354 c.p.c. – sostengono le amministrazioni dello
Stato – non può applicarsi la disciplina di cui all'art. 392 c.p.c., con la conseguenza che essa poteva essere fatta dalle parti originarie (quindi MEF e MIT), senza che rilevasse in senso contrario alla loro legittimazione l'istituzione, nelle more intervenuta con D. lgs.
n. 300/1999, delle agenzie fiscali, tra cui l'Agenzia del Demanio.
Aggiungono che l'ambito di applicazione del principio di cui all'art. 115 c.p.c. è circoscritto alla prova dei fatti storici non contestati, non riguardando certo le questioni di diritto sollevate dalle parti, tali essendo quelle con cui si contesta la possibilità di decidere il merito della causa in considerazione della mancanza di un presupposto processuale o di una condizione dell'azione.
Nel merito si riportano alle istanze e conclusioni rassegnate nel precedente grado di giudizio.
Le domande proposte dagli appellanti principali sono infondate nel merito, conseguendone il rigetto dell'impugnazione, sia pure per motivi diversi da quelli posti a base della decisione impugnata, che attengono esclusivamente a questioni preliminari di rito.
2.
2. L'inapplicabilità del meccanismo della non contestazione alle questioni di diritto, come quelle sollevate in primo grado relativamente alla ritualità della riassunzione e alla legittimazione delle amministrazioni pubbliche a seguito dell'istituzione delle agenzie fiscali, discende dalla chiara formulazione dell'art. 115 comma 1 c.p.c., secondo cui il giudice deve porre a base della decisione, oltre che le prove proposte dalle parti, “i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”, vale a dire i fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio;
non è quindi possibile risolvere questioni di diritto, quali
4 quelle relative alla legittimazione o all'estinzione del giudizio per decadenza dalla riassunzione, sulla base del contegno processuale delle parti (Cass., n. 2844/2024).
Ciò premesso, devono ritenersi legittimati a riassumere ex art. 354 c.p.c. il giudizio dinanzi al Tribunale di Campobasso, come disposto con sentenza n. 86/2014 di questa corte, i ministeri già parti del giudizio, non rilevando in senso contrario l'intervenuto trasferimento, in tutto o in parte, delle funzioni già esercitate dai predetti ministeri, in capo alle agenzie fiscali (tra cui l'Agenzia del Demanio), rispetto alle quali si è prodotto, per effetto del D. Lgs. n. 300/1999 e del d. m. di attuazione del 28.12.2000, un fenomeno di successione a titolo particolare, che legittima il loro intervento o la loro chiamata in causa ex art. 111 c.p.c., ferma permanendo la legittimazione del ministero (proprio con riferimento a controversie relative a immobili dello Stato v. Cass., n. 7152/2018; Cass.,
n. 1797/2012).
3. Dato atto che la decisione del tribunale è incentrata unicamente sulla questione della carenza di legittimazione attiva dei deve rilevarsi l'infondatezza dell'altra CP_4 questione sollevata dagli odierni appellati in primo grado e ribadita con l'atto di appello, riguardante la nullità della citazione in riassunzione.
Di nessun rilievo è la circostanza che con la riassunzione non sia stata notificata anche la sentenza della Corte d'appello di Campobasso n. 86/14 che ha disposto il rinvio ex art. 354 c.p.c., sia perché tale adempimento non è prescritto da alcuna norma sia perché il contenuto della predetta sentenza è comunque riportato nell'atto di riassunzione.
Priva di fondamento è, poi, l'affermazione secondo cui la rimessione in termini disposta con la predetta sentenza è illegittima, essendo la controparte incorsa in un errore colpevole, in quanto avrebbe potuto facilmente conoscere dalla documentazione catastale i dati anagrafici esatti del precedente intestatario dell'immobile, allo scopo di risalire ai suoi effettivi eredi.
L'errore di cui si discute, infatti, si è verificato in un momento successivo alla riassunzione del giudizio dopo l'interruzione per morte di , la quale Persona_1
è avvenuta regolarmente mediante tempestivo ricorso (circostanza non contestata).
Al fine di verificare la tempestività e regolarità della riassunzione del processo interrotto, infatti, occorre guardare al momento del deposito del ricorso nella cancelleria del giudice, distinguendosi tra il momento della rinnovata edictio actionis e quello della vocatio in ius; un volta eseguito tempestivamente l'adempimento del deposito del ricorso il termine di cui all'art. 305 c.p.c. non gioca più alcun ruolo, “atteso che la fissazione successiva, ad opera del medesimo giudice, di un ulteriore termine, destinato a garantire il corretto ripristino del contraddittorio interrotto nei confronti della controparte, pur presupponendo che il precedente termine sia stato rispettato, ormai ne prescinde, rispondendo unicamente alla necessità di assicurare il rispetto delle regole proprie della vocatio in ius.
Ne consegue che il vizio da cui sia colpita la notifica dell'atto di riassunzione e del decreto di fissazione dell'udienza non si comunica alla riassunzione (oramai perfezionatasi), ma impone al giudice di ordinare, anche qualora sia già decorso il (diverso) termine di cui all'art. 305 c.p.c., la rinnovazione della notifica medesima, in applicazione analogica
5 dell'art. 291 c.p.c., entro un ulteriore termine necessariamente perentorio, solo il mancato rispetto del quale determinerà l'eventuale estinzione del giudizio, per il combinato disposto dello stesso art. 291, comma 3, e del successivo art. 307, comma 3,
c.p.c.” (Cass., n. 2526/2021; Cass., n. 6921/2019; Cass., n. 9819/2018).
Da tali principi discende che, non essendo in contestazione il tempestivo deposito del ricorso in riassunzione a seguito dell'interruzione per morte di , la Persona_1 successiva erronea notifica a persone diverse dai suoi effettivi eredi non ha determinato alcuna preclusione per il giudice di disporre la rinnovazione della notifica assegnando un nuovo termine perentorio e disponendo contestualmente la rimessione al primo giudice, come avvenuto con la pronuncia della sentenza n. 86/14 di questa corte.
4. L'accoglimento del motivo riguardante la pronuncia del tribunale sulla questione preliminare di rito impone l'esame della domanda di merito proposta dalle
, non rilevando in senso contrario la circostanza che queste Parte_5 non abbiano specificamente riproposto le questioni di merito, limitandosi a richiamare
“tutto quanto dedotto, eccepito e prodotto negli atti del precedente grado di giudizio, da intendersi tutti integralmente richiamati dal presente atto di citazione in appello”.
La regola secondo cui le domande non esaminate perché dichiarate assorbite, non potendo formare oggetto di appello, devono essere comunque riproposte ai sensi dell'art. 346 c.p.c., non si applica in caso di impugnazione della decisione che ha dichiarato inammissibile la domanda in primo grado, dal momento che l'appello
“costituisce comunque manifestazione di volontà di proseguire nel giudizio, con implicita riproposizione della domanda principale, specialmente quando tale volontà sia anche chiaramente espressa con l'esplicito rinvio, nelle conclusioni dei motivi di appello, al ricorso introduttivo, non avendo altrimenti alcuna valida e concreta ragione la sola impugnativa della questione preliminare di rito” (Cass., n. 19216/2017).
4.1. Ciò premesso, parte appellante fonda il diritto alla restituzione degli immobili siti in agro del Comune di LI e al pagamento dell'indennità per occupazione sulla loro natura di beni demaniali marittimi.
Così delineato l'oggetto del giudizio, l'art. 6 comma 2 bis, del d. l. n. 80 del 29.3.2004, convertito dalla l. n. 140 del 28.5.2004, a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 1 comma 907 della legge n. 205/2017, reca una espressa disciplina relativa alla individuazione della fascia demaniale marittima compresa nel territorio del Comune di
LI (la versione originaria della norma riguardava il solo Comune di Campomarino,
a cui si era aggiunto, con l'art. 17 quinquies del d. l. n. 148/2017, conv. dalla l. n.
172/2017, il Comune di San AL): “La fascia demaniale marittima compresa nel territorio dei Comuni di Campomarino e di LI (Campobasso) e del Comune di San
AL (Chieti) è delimitata, con effetti retroattivi, secondo la linea di demarcazione definita sulla base delle risultanze catastali alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. L'attuazione in via amministrativa della ridefinizione della predetta linea di demarcazione è delegata all'Agenzia del demanio, d'intesa con il
. Parte_2
6 Tale disposizione attribuisce efficacia dirimente e assorbente, in ordine alla individuazione della natura di demanio marittimo (fascia demaniale marittima) dei terreni compresi nel territorio del Comune di LI, alle risultanze catastali alla data di entrata in vigore della legge di conversione (30.5.2004), con una scelta che deroga ai criteri individuati dalla legislazione codicistica e dal diritto vivente per l'accertamento della natura demaniale di un'area, secondo cui sono decisive le caratteristiche obiettive, strutturali e funzionali del bene.
Si tratta di una previsione che non può considerarsi manifestamente irragionevole o arbitraria, in quanto attribuisce a un dato oggettivamente verificabile e attendibile il rilievo di univoco elemento determinante in ordine alla individuazione della natura dei terreni costieri dei comuni molisani indicati nella disposizione di legge.
La ratio della disposizione richiamata è chiaramente indicata nella relazione di accompagnamento in quella di “risolvere in via definitiva le incertezze sulla collocazione della linea di demarcazione della fascia del demanio marittimo”, dal momento che il regime giuridico delle relative aree risulta controverso: soddisfa certamente tale esigenza l'individuazione di un criterio certo e automatico, quale il rinvio alle risultanze catastali.
L'attribuzione al disposto dell'art. 6 comma 2 bis del d. l. n. 80/2004, convertito dalla l. n.
140/2004 di efficacia dirimente in merito alla individuazione della fascia demaniale marittima del Comune di LI (e prima di Campomarino e di San AL) trova conferma nell'interpretazione della giurisprudenza di legittimità, secondo la quale "il legislatore sine dubio ha scelto tra le vie percorribili quella drasticamente risolutiva, diretta a chiudere ogni controversia e quindi a stabilizzare e legittimare in misura assoluta quanto risultava dal catasto il 30 maggio 2004, anche – e nonostante – se erroneo": Cass., n. 9233/2022, pronunciata a definizione di un caso, relativo al demanio marittimo del Comune di Campomarino, trattato da questa corte, in cui, proprio in virtù del carattere dirimente della scelta legislativa, sono state superate le doglianze sollevate dai privati, i quali lamentavano che le risultanze catastali alla data del 30.5.2004, recepite dalla corte territoriale, fossero conseguenti a un errore commesso in occasione di un riordino fondiario.
Nella stessa direzione si è espressa la Suprema corte nelle pronunce successive riguardanti specificamente il demanio di LI, secondo cui "sono demaniali solo quelle aree che risultano essere tali secondo le emergenze del catasto alla data di entrata in vigore della legge di conversione n. 140/2004", avendo la norma provveduto alla "riqualificazione della fascia costiera, con una rideterminazione anche dell'area del demanio marittimo, individuando come limite la linea di demarcazione ricavabile dalle risultanze catastali alla data di entrata in vigore" (Cass., n. 5310/2023; Cass., n.
1907/2023; Cass., n. 1838/2023; Cass., n. 1270/2023; Cass., n. 1131/2023, pronunce che, sul presupposto che gli interventi normativi succedutisi nel tempo fossero giustificati dall'esigenza di porre termine al contenzioso esistente che si era sviluppato tra lo Stato
e i privati che avevano occupato terreni rivendicati come demaniali, concordemente
7 attribuiscono alla norma in esame il valore di provvedimento di carattere costitutivo implicante la cessazione della demanialità marittima per le aree che, in base alle risultanze catastali al 30.5.2044, non sono classificate come demaniali).
Deve, poi, ritenersi, in adesione alla interpretazione di cui alle pronunce sopra richiamate, che la disposizione in esame, stante la chiara formulazione, sia immediatamente applicabile, anche in mancanza delle operazioni di concreta delimitazione della fascia, che la norma demanda all'Agenzia del demanio, previa intesa con il Parte_2
Parlando di “attuazione in via amministrativa della ridefinizione della predetta linea di demarcazione”, la norma fa riferimento a un'operazione meramente ricognitiva, priva di qualsiasi discrezionalità valutativa e comparativa;
la pubblica amministrazione, in sostanza, è tenuta ad adottare un atto vincolato, mediante recepimento di ciò che risulta in base alla intestazione catastale delle particelle dei terreni vicini alla costa del Comune di LI.
Proprio in considerazione dell'evidente finalità della legge di provvedere con immediatezza alla rideterminazione delle aree demaniali, l'attività di delimitazione demandata dalla legge alla pubblica amministrazione non ha efficacia costitutiva ai fini della individuazione delle aree demaniali, ma rappresenta un mero adeguamento a quanto già statuito con efficacia immediata dalla legge stessa.
Il vincolo per la pubblica amministrazione che deriva dalla volontà del legislatore si traduce in analoga forza precettiva per l'interprete, che pertanto deve attenersi alle indicazioni che rinvengono dal catasto, senza necessità di attendere la concreta individuazione della linea di demarcazione in via amministrativa.
4.2. Le amministrazioni appellanti non hanno adempiuto all'onere probatorio che sulle stesse incombeva, avente ad oggetto la dimostrazione che in base alle risultanze catastali alla data del 30.5.2004 il terreno detenuto da parte convenuta apparteneva al demanio marittimo.
In particolare, non risulta versata in atti documentazione catastale riguardante lo stato di appartenenza delle particelle di terreno possedute dagli appellati alla predetta data;
l'unico documento riguardante , allegato alla memoria degli Persona_1 appellanti del 17.1.2022 (denominato “Documentazione catastale ”) Persona_1 consiste in una visura catastale del 5.12.1997 relativa alla p.lla 564 del foglio 31, in cui l'intestazione risulta “aree di enti urbani e promiscui” e la qualità “ente urbano”.
Non solo, quindi, non vi è alcun riferimento nell'intestazione della particella al demanio marittimo ma, soprattutto, la visura è priva di utilità, risalendo a epoca ben anteriore a quella (30.5.2004) che la legge ha indicato come riferimento temporale univoco per individuare la fascia demaniale marittima del Comune di LI.
Nessun altro elemento utile di natura documentale risulta dagli atti allo scopo di dimostrare la proprietà del terreno in contestazione in capo allo Stato, con la conseguenza che il rigetto della domanda deve essere confermato, con la diversa motivazione del difetto di prova.
8 4.3. In conseguenza del rigetto dell'appello principale è assorbito l'appello incidentale, ad esso condizionato.
5. Pur essendo l'appello rigettato, la fondatezza dei motivi riguardanti le questioni preliminari di rito induce a ritenere sussistenti gravi motivi per disporre la compensazione di metà delle spese processuali tra le parti, che per la restante metà vanno poste a carico delle amministrazioni statali soccombenti, con liquidazione in base ai parametri medi per causa di valore indeterminabile e bassa complessità (difettando elementi indicativi del valore dell'immobile), in base al d. m. n. 5/14 e ss. mod., con esclusione della fase di trattazione.
Non occorre dare atto della sussistenza delle condizioni processuali di cui all'art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002, in quanto tale norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti, come le amministrazioni dello Stato, che mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (Cass. S.U. n. 9938/2014; Cass. n. 1778/2016; Cass. n. 28250/2017).
P.Q.M.
la Corte d'appello di Campobasso – collegio civile, pronunciando definitivamente sull'appello avverso la sentenza n. 450/2020 del
1°.10.2020 del Tribunale di Campobasso, proposto dal Parte_1
e dal con atto di citazione notificato
[...] Parte_2 il 31.3.2021, e dall'Agenzia del Demanio con atto di citazione notificato il 1°.4.2021, nei confronti di , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
, nonché sull'appello incidentale condizionato da questi proposto, così
[...] provvede:
1) rigetta l'appello principale;
2) dichiara assorbito l'appello incidentale;
3) condanna gli appellanti principali, in solido, al pagamento, in favore degli appellati, di metà delle spese del presente grado di giudizio, che liquida, per tale quota, in € 1.698,50 per compensi di avvocato, oltre rimborso generale, Iva e
Cassa; con distrazione in favore degli Avv.ti Ettore Alessio Giacobone e NZ
Mastrangelo; dichiara compensata tra le parti la restante metà.
Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio del 18.7.2025
Il Consigliere estensore La Presidente
MA OM UC RI AZ d'RI
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