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Sentenza 28 novembre 2024
Sentenza 28 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 28/11/2024, n. 5361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5361 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
in persona della giudice, Federica Porcelli, a seguito del 25.11.2024 data fissata per l'udienza di discussione così come sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5859/2024 R.G.L., avente ad oggetto opposizione avverso preavviso di fermo amministrativo,
PROMOSSA DA
(C.F.: ), con l'Avv. GRECO Parte_1 P.IVA_1
FABIO MASSIMO FILADELFO;
- opponente -
CONTRO
, elettivamente domiciliata in Catania, Via Centuripe Controparte_1
2/A, presso lo studio dell'Avv. Renata Saitta che la rappresenta e difende giusta procura su foglio separato
- opposta -
****
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato il 18.6.2024, l'istante ha promosso opposizione avverso il preavviso di fermo amministrativo n. 29380202400002641000 notificato il giorno
08.05.2024, con il quale ha sollecitato il pagamento di euro 12.254,0, avvisandola CP_2
che in difetto, avrebbe proceduto all'iscrizione di fermo amministrativo sul motociclo targato EM31733, di proprietà della società ricorrente.
A fondamento dell'opposizione, parte ricorrente ha dedotto l'insussistenza dei presupposti per l'emissione del provvedimento avversato.
1 Quindi, l'istante ha rassegnato le seguenti conclusioni «Dichiarare l'illegittimità, la nullità, l'annullamento e/o l'inefficacia del preavviso di fermo amministrativo n.
29380202400002641000 notificato il giorno 08.05.2024, con il quale si sollecita il
pagamento di euro 12.254,01. avvisando che in difetto, si procederà all'iscrizione di fermo amministrativo sul motociclo targato EM31733.
Dichiarare, ove già effettuata, la nullità, l'annullamento e/o l'inefficacia dell'iscrizione del fermo amministrativo sul ciclomotore targato EM31733;
Con vittoria di spese e compensi difensivi».
Con memoria depositata in data 28.10.2024 si è costituita diffusamente CP_2
argomentando in ordine all'inammissibilità e all'infondatezza in fatto e in diritto della pretesa attorea, stante l'assenza di strumentalità del bene mobile all'attività di impresa, e chiedendo il rigetto del ricorso.
Sostituita l'udienza del 25.11.2024 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., senza che le parti nulla abbiano osservato in ordine all'adozione di siffatte modalità di trattazione entro i cinque giorni all'uopo fissati dalla legge, sono state acquisite le note sostitutive dell'udienza, depositate da entrambe le parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Parte ricorrente ha dato atto di avere presentato istanza alla Direzione Regionale Sicilia dell' per l'annullamento del provvedimento oggetto del Controparte_1
presente giudizio e ha dato atto che, nelle more del giudizio, con provvedimento datato
08.07.2024 prot. n. 4072343 la Controparte_3
aveva annullato il provvedimento impugnato. Parte ricorrente ha chiesto
[...]
volersi dichiarare la cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno il provvedimento oggetto del giudizio, e si è rimessa, quanto alla decisione in ordine alle spese di lite, alla valutazione del Tribunale. ha preso atto dell'annullamento del fermo amministrativo, assumendo di non CP_2
esserne a conoscenza, anche tenuto conto che il ricorrente aveva presentato istanza per l'annullamento del preavviso di fermo amministrativo all' Controparte_3
in data 28.06.2024, quindi successivamente al deposito del ricorso, e che pertanto
[...]
essa al momento della costituzione in giudizio, non era a conoscenza della CP_1
predetta istanza, né tantomeno del provvedimento prodotto in atti da parte ricorrente in data
13.11.2024. ha quindi chiesto volersi dichiarare la cessazione della materia del CP_2
contendere per quanto riguarda il fermo amministrativo.
La causa è stata decisa con sentenza resa a seguito del giorno fissato per l'udienza come sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
2 2. Sulla base di quanto allegato e comprovato da parte ricorrente e di quanto riconosciuto da nelle note sostitutive dell'odierna udienza, va dichiarata la cessazione della CP_2
materia del contendere con riguardo all'opposizione avverso il preavviso di fermo amministrativo avversato.
Vi è in atti il provvedimento prot. n. 4072343 dell'8.7.2024 con cui la Controparte_3
ha annullato, dietro istanza del ricorrente, il
[...] Controparte_1
preavviso di fermo amministrativo n. 29380202400002641000 oggetto del presente giudizio.
Sulla domanda è, quindi, all'evidenza venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti e l'interesse delle stesse alla prosecuzione della lite.
Chiaro è sul punto l'orientamento della Corte di cassazione, secondo cui « La pronuncia di cessazione della materia del contendere, a prescindere dalla necessità di altri presupposti, quale l'accordo delle parti, postula, infatti, che sopravvengano, nel corso del giudizio, fatti idonei a determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti e, con
ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia (Cass. n. 14194 del 2004; n. 5390 del
2000). Questa Corte ha avuto modo anche di precisare che, ai fini di tale pronuncia, la soddisfazione del diritto fatto valere in giudizio, per determinare la scomparsa
dell'interesse ad agire, deve essere piena ed irretrattabile (Cass. n. 909 del 2006), non dovendo residuare, in capo all'attore, alcuna utilità alla pronuncia di merito» (v., per tutte, Cass. n. 4034/2007; nonché Cass. n. 6909/2009).
Nel caso di specie, tali condizioni appaiono certamente esistenti, tenuto conto che il comportamento delle parti è univoco nel senso di manifestare l'assenza di interesse alla prosecuzione del giudizio.
Ritenuto, pertanto, che sulla domanda è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti e così anche l'interesse delle stesse alla prosecuzione della lite, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
3. La statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali del giudizio, certamente secondo il principio della soccombenza virtuale, ovvero in base alla valutazione del probabile accoglimento della domanda (cfr. C. Cass. 2937/99), ma fatta altresì salva la facoltà di valutare se sussistono gravi motivi di totale o parziale compensazione (v. Cass. n. 3148/2016; Cass. n.
11494/2004).
3 Ora, ai fini della superiore statuizione, rileva nel caso di specie la mancata conoscenza in capo ad dell'istanza presentata da parte ricorrente alla CP_2 [...]
per l'annullamento del preavviso di fermo Controparte_3
avversato e la mancata conoscenza del provvedimento Prot. N. 4072343 dell'8.7.2024 con cui le menzionata Direzione ha disposto la chiusura della procedura relativa al preavviso di fermo amministrativo n. 29380202400002641000 oggetto del presente giudizio.
Sussistono pertanto i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Catania, 28.11.2024
La giudice
Federica Porcelli
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