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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 27/06/2025, n. 436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 436 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott. ssa Ginevra Chinè Consigliere rel.
3 Dott.ssa Maria Antonnietta Naso Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. e in esito alla relativa camera di consiglio viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 697 /2023 R.G.L. e vertente
TRA
,la cui rappresentanza e difesa è curata dall'Avv. Rosa Parte_1
Lombardo, giusta procura in atti;
- appellante –
CONTRO
, la cui rappresentanza e difesa è curata dall'Avv. Bruno Controparte_1
Ferro', giusta procura in atti;
- appellato
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice del lavoro di Locri, l'odierno appellato - dipendente dell' Parte_1
Part
con la qualifica di infermiere, posizione economica 7D – convenendo in giudizio l'
[...] rassegnava le seguenti conclusioni: “NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE: accertare e dichiarare - sulla base dei fatti provati e del materiale probatorio agli atti - la sussistenza in capo al Ricorrente del diritto vantato per differenza retributiva a titolo di “INDENNITA' DIVISA”:
A sostegno della domanda deduceva in punto di fatto di essere obbligato, durante lo svolgimento della propria attività lavorativa, ad indossare e a dismettere una divisa, senza mai ricevere la correlativa indennità
Richiamando l'art. 27 3° comma, “Clausole speciali”, C.C.N.L. del 20.09.2001 – a mente del quale, al personale, durante l'orario di servizio, è fatto obbligo di indossare una divisa o indumenti di lavoro e calzature – e l'art 1, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 66/2003 (attuativo delle direttive
93/104/CE e 2000/34/CE) - che impone di considerare come orario di lavoro “qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni” - concludeva che al lavoratore non era lasciata alcuna autonomia di luogo e di tempo nell'organizzazione dell'attività “preliminari” di vestizione e svestizione della divisa, gravando sullo stesso l'obbligo di presentarsi sul posto di lavoro, avendo già indossato la divisa, nei locali a ciò appositamente adibiti dal datore di lavoro, con il conseguente diritto alla retribuzione del tempo necessario ad effettuare tali operazioni.
Rilevava che l'obbligo di retribuire il tempo necessario alla vestizione svestizione oltre che essere unanimemente riconosciuto dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria era stato altresì riconosciuto Part dall' che, con regolamento entrato in vigore nell'ottobre 201 aveva previsto che “ Al personale che ha l'obbligo di indossare una divisa per disposizioni datoriali, è riconosciuta d'ufficio
l'eccedenza oraria ad ogni cambio turno di 15 minuti prima e dopo per la rispettiva vestizione e svestizione. Part Si costituiva tardivamente, l' eccependo l'inefficacia del regolamento citato dalla resistente in quanto mai formalmente deliberato e, nel merito, la mancanza di prova sia che l'attività di vestizione e svestizione fosse esuberante rispetto all'orario di lavoro sia che l'azienda avesse imposto di anticipare l'orario di entrata e posticipare l'orario di uscita al fine di consentire le suddette operazioni.
Con note del 13 marzo 2022, il ricorrente, eccependo in primis la tardività della costituzione Part dell' con conseguente richiesta di espunzione dei documenti prodotti, rilevava che l'eccezione di inefficacia del regolamento aziendale era in sostanza irrilevante posto che la fonte del diritto rivendicato era di rango legislativo;
argomentava, inoltre, che la nota n. 36766.06.2017, citata Part dall' con la quale era stato disposto che restava confermata la fase sperimentale del sistema di rilevazione automatica delle presenze, e che tale fase sperimentale fosse regolata “con riferimento alle indicazioni dell'ultima versione del regolamento aziendale, predisposta in linea con le indicazioni pervenute dai tavoli di concertazione sindacale all'uopo esperiti, e di cui si dispone la pubblicazione sul sito aziendale.”, unitamente alla circostanza che il Regolamento fosse stato pubblicato sul sito internet dell' (“www.asp.rc.it”; MENU “Rilevazione automatica CP_2 presenze Avvisi e Modulistica”, “Regolamento Presenze”), deponeva nel senso della vigenza dello stesso .
Ciò posto, L dopo avere sottolineato che i turni soggiacciono al Parte_1 principio della flessibilità oraria, immanente alle professioni sanitarie, talchè l'eccedenza oraria impiegata per indossare e dismettere la divisa doveva essere valutata rispetto al monte ore complessivo, rappresentava che era dimostrato dagli estratti dal sistema di rilevazione automatica delle presenze che era prassi che egli dedicasse “alla vestizione/svestizione della divisa minuti in eccedenza, prima e dopo, rispetto alle 7/10 ore di cui si compone il suo turno di lavoro”.
Allegava, inoltre, in relazione al periodo antecedente all'installazione dei marcatempi e per tutte le giornate nelle quali non risultava alcuno sforamento orario dai report delle timbrature, la sussistenza di una prassi generalizzata di sui descriveva i passaggi.
Premettendo che, pressoil nosocomio di Locri, sono installati (ed effettivamente operativi a far tempo dal mese di ottobre 2016) n. tre rilevatori automatici delle presenze, che tuttavia ai reparti in discorso si accede anche da altri ingressi più agevoli, rappresentava che i dipendenti effettuavano le seguenti attività prima dell'inizio del turno lavorativo: a) parcheggiavano il proprio veicolo nel primo posto disponibile;
b) si dirigevano direttamente al reparto al fine di abbreviare il più possibile il passaggio delle consegne o comunque di “prendere in carico” il paziente, consentendo, dunque, un passaggio più rapido delle informazioni necessarie per gestire i singoli pazienti;
c) indossavano la divisa fornita dall'Ospedale, con la precisazione che gli spogliatoi (talvolta suddivisi in “uomini” e
“donne”) adibiti all'attività di vestizione/svestizione sono dislocati all'interno dei vari reparti in cui i dipendenti rispettivamente prestano servizio;
d) solo successivamente, si recavano, percorrendo i corridoi all'interno dell' a timbrare la presenza presso il punto di installazione del Pt_2 dispositivo CA (ciò, a far tempo dal mese di ottobre 2016, da quando cioè erano effettivamente operativi i predetti rilevatori automatici delle presenze).
Simmetricamente dopo la fine del turno: si recavano a timbrare l'uscita presso il punto di installazione del dispositivo CA (ante ottobre 2016: annotavano l'uscita sui c.d. “fogli di presenza”, posti all'interno del reparto); poi, tornavano nel reparto ove prestavano servizio e si accertavano che i colleghi del turno successivo avessero, nel frattempo, preso correttamente e completamente in carico pazienti e ricoverati;
dismettevano la divisa cambiandosi negli spogliatoi dislocati all'interno del reparto;
infine, si recavano nell'area ove hanno parcheggiato il proprio veicolo, all'incirca 15/20 minuti dopo la fine del proprio turno.
Il Giudice di prime cure accoglieva il ricorso Part Ha proposto appello per i motivi di seguito esplicitati.
Si è costituito eccependo in via preliminare l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello per violazione dell'art 434 c.cp. nonchè la tardività della costituzione dell' in primo CP_3 grado, con conseguente decadenza della stessa dal potere di formulare eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'uffici e produrre prove documentali;
nel ha chiesto il rigetto dell'appello, riproponendo le difese già spiegate in primo grado.
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti. Sono state depositate note nel termine del 26 giungo 2025 fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio tenutasi ine sito all'udienza cartolare.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza viene redatta ex art 118 disp att c.p.c. su precedenti conformi trattandosi di cause seriali già decisie dalla Corte adita.
In via preliminare dev' essere rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello spiegata dall'appellato: seppur il ricorso contenente il gravame non è strutturato secondo il modello suggerito dal legislatore, si tratta di un discostamento meramente formale, essendo chiaramente indicati sia i punti del provvedimento di cui si chiede la riforma (praticamente tutta la sentenza), sia le diverse ricostruzioni in fatto proposte, sia le circostanze dalle quali emergerebbero gli errori in diritto e la loro rilevanza. Part
< eccepisce “ l'erronea interpretazione dei dati fattuali e documentali /Mancato assolvimento dell'onere probatorio circa la domanda di indennità di divisa.”
In particolare l'Asp, rilevando che non vi è dubbio che sussista in capo al ricorrente l'obbligo di indossare l'abbigliamento di servizio per ragioni di igiene e di sicurezza, eccepisce che non è stato provato se il tempo dedicato ad indossare e a dismettere la divisa si svolga al di fuori del tempo di lavoro retribuito dal datore di lavoro. Non soltanto: non è stato dimostrato che i dipendenti siano obbligati ad indossare gli indumenti di lavoro prima della timbratura o della firma in entrata e di dismettere gli indumenti dopo la timbratura o firma in uscita.
Con il secondo motivo viene dedotta “Erronea valutazione dell'an e del quantum debeatur
Insussistenza dei presupposti per la disposizione della consulenza / nullità della consulenza tecnica di ufficio/ carenza dei presupposti per la condanna alle spese di CTU e giudiziali .”
Il primo motivo di appello è fondato, con conseguente assorbimento del secondo motivo.
La tesi dell'originario ricorrente appare permeata da alcuni equivoci di fondo: fermo e incontestato che il tempo dedicato alla vestizione svestizione della divisa debba essere retribuito e non necessiti di alcuna autorizzazione, ciò non significa che il lavoratore sia esonerato dall'onere di provare che tali attività siano state svolte al di fuori del turno di lavoro e che tali modalità di tali attività siano imposte dal datore di lavoro. L'equivoco appare evidente dallo iato esistente tra le allegazioni del ricorrente, che sostienedi spendere del tempo aggiuntivo rispetto al normale turno di lavoro e che ciò sarebbe risultato dalle timbrature prodotte, e la domanda giudiziale: il riconoscimento della retribuzione per trenta minuti di default per ogni turno, sganciato totalmente dai minuti in eccesso risultanti dalle timbrature. Part A questo propiosito, appare opportuno fare alcune precisazioni in ordine al regolamento dell' Part prodotto dall'appellato, di cui l' ha contestato l'efficacia, ancorchè il lavoratore abbia - nel momento in cui ha eccepito l'irrilevanza della contestazione effettuata dall' sostanzialmente Pt_1 convenuto sull'inidoneità dello stesso a fondare le domande svolte in giudizio.
Il lavoratore ha prodotto un documento che sì è denominato regolamento, ma è privo di un qualsiasi requisito formale atto a far qualificare lo stesso come tale.
La circostanza è resa evidente dal frontespizio del documento depositato, lo spazio successivo alle parole “Approvato con delibera commisariale del” è lasciato in binaco, cosi come bianco è lo spazio relativo alla data di approvazione.
In sintesi il documento prima ancora di essere inefficace è giuridicamente inesistente.
Ciò posto, è nota l'evoluzione giurisprudenziale in materia: dall'affermazione della necessità di un'eterodirezione esplicità in ordine alle attività di vestizione/svestizione delle divise al riconoscimento della sussistenza della c.d. eterodirezione implicita - che esonera il lavoratore ddell'onere probatorio in ordine alla sussistenza di specifiche direttive datoriali in tal senso - laddove, come nel caso di specie, superiori esigenze di igiene e sanità impongano che le divise siano indossate all'interno dei luoghi di lavoro.
Ma la c.d eterodirezione implicita, che appunto esonera il lavoratore da qualsiasi onere probatorio, non riguarda i tempi di vestizione e svestizione: la giurisprudenza, chiamata da oltre un decennio a delineari i contorni dei reciproci diritti e doveri in materia, ha precisato che: “In tema di pubblico impiego contrattualizzato, l'infermiere che, deducendo di avere reso una prestazione lavorativa eccedente l'orario ordinario di lavoro perché tenuto a indossare e dismettere la divisa rispettivamente prima di prendere servizio e dopo la fine del turno, chieda, per tale ragione, il pagamento di una somma aggiuntiva rispetto alla retribuzione spettante è tenuto a dimostrare di avere effettuato le operazioni di vestizione e svestizione in questione prima e dopo le timbrature effettuate in entrata e in uscita”.( Cass. 4249/25)
In motivazione è stato altresì ricordato che “l'attività consistente nell'indossare e dismettere la divisa aziendale rientra nella categoria del tempo di lavoro retribuibile nel caso in cui si svolga in locali aziendali prefissati, ed in tempi delimitati non solo - ad esempio - dal passaggio in successivi tornelli azionabili con il badge (posti all'ingresso dello stabilimento e all'ingresso del reparto), ma anche dal limite stabilito dalla parte aziendale prima dell'inizio del turno, secondo obblighi e divieti sanzionati disciplinarmente, stabiliti dal datore di lavoro e riferibili all'interesse aziendale, senza alcuno spazio di discrezionalità per i dipendenti”.
In sintesi se non vi è dubbio che il tempo dedicato all'attività di vestizione/svestizione debba essere retribuito è altrettanto indubbio che :1) sia onere del lavoratore dimostrare di avere svolto le attività di vestizione/svestizione al di fuori dell'orario retributo;
2) le tempistiche siano dettate dal datore di lavoro, con la conseguenza che laddove il lavoratore alleghi e provi che le stesse avvengano al di fuori dell'orario di lavoro retribuito, è tenuto a provare la susissistenza di specifiche direttive datoriali esplicite o anche implicite in tal senso, desumibili ad esempio dalla circostanza di essere assegnati a reparti che non tollerano nemmeno un minuto di possibile scopertura con un'ubicazione degli spogliatoi lontana dal reparto assegnato.
Nel caso di specie non viene nemmeno indicato il reparto e viene esplicitamente affermato che gli spogliatoi si trovano all'interno dei reparti stessi.
Alla citata carenza di allegazione si aggiunge la contraddittorietà delle restanti affermazioni
L'attisano ha affermato, in relazione al perido nel quale erarno installati i maracatempo, di avere prolungato il proprio turno per indossare e dismettere la divisa e ciò sarebbe risultato dal prospetto delle timbrature depositato.
E però da tale prospetto emerge una estrema variabilità: dall'assenza di eccedenza di tempo rispetto al turno di lavoro, all'eccedenza di pochi minuti, all'eccedenza diun numero maggiore di minuti, quasi sempre inferiori ai quindici, concentrati tuttavia, nella quasi totalità dei casi, in uscita.
Da tale estrrma altelnanza non soltanto emerge la mancanza di un obbligo imposto dall' Pt_3
(su cui meglio infra) ma soprattutto il contrasto con quanto allegato: se vi era un obbligo sia in entrata che in uscita di prolungamento del turno, appare incomprensibile perché i minuti aggiuntivi si concentrino solo alla fine del turno.
Né vale il richiamo effettuato dal lavoratore, al precipuo ed esplicito scopo di sanare tale evidente contraddittorietà, all'istituto della flessibilità in base alla quale “l'inizio e il termine effettivi del turno di lavoro sono, nei limiti della flessibilità, prerogativa del lavoratore e, dunque, non sindacabili”.
Principio senz'alto giusto ma del tutto inidoneo a risolvere la segnalata incongruenza.
Le contraddizioni in punto di allegazione sono, se è possibile, ancora più evidenti con riferimento alla”prassi” seguita dai dipendenti dell'azienda descritta nei minimi particolari dal lavoratore.
Lo stesso ha, infatti, sostenuto, che i dipendenti per comodità rispetto al luogo in cui avevano parcheggiato la macchina si recavano direttamente in reparto, per lo scambio di consegne e indossare la divisa, per poi andare a timbrare il cartellino, e alla scadenza del turno, cosa francamente incomprensibile, si recavano con la divisa ancora indosso a timbrare il cartellino posto nei vari ingressi del nosocomio, per poi tornare in reparto, cambiarsi e finalmente avviarsi verso l'uscita Quindi da una parte il lavoratore sostiene che il prolungamento orario sia dimostrato dal report delle timbratura, dall'altra allega la sussistenza di un prassi, peraltro alquanto farraginosa, in base alla quale le attività di vestizione e svestizione erano effettuate prima e dopo rispetivamente la timbratura in ingresso e la timbratura in uscita.
Il tutto, senza dimostrare il secondo dei requisiti richiesti dalla giurisprudenza e cioè la sussietnza di un obbligo.
Il lavoratore, infatti, si è limitato alla mera affermazione dell'esistenza dell'obbligo di siffatto obbligo senza precisarne - a fronte di esplicita contestazione da parte dell'Aps - la fonte e senza allegare alcun indice sintimatico ( possibilità di contestazioni disciplinari, minaccia di sanzioni o al limite anche semplici reprimende) dal quale poter dedurre che il lavoratore potesse avere il ragionevole convincimento di un divieto da parte del datore di lavore di indossare e dismettere la divisa ripettivamente dopo l'inizio del turno e prima della fine dello stesso o, per essere più precisi, dopo e prima di aver firmato i fogli presenza o timbrato il badge. Senza che emerga, come già detto, dalla natura del reparto e dall'ubicazione degli spogliatoi la sussistenza di un'implicita direttiva in tal senso.
Alla luce di tali considerazioni, la prova articolata si appalesa del tutto inammissibile, in quanto volta a confermare tramite testimoni la circostanza che sussisteva un obbligo di indossare e dismettere la divisa prima e dopo del turno lavorativo.
Ma l'eventuale risposta positiva dei testimoni non era certo idonea a attestare la sussistenza di un obbligo che per essere giuridicamente tale o è consacrato in esplicite direttive o potrebbe essere desunto dalla sussistenza di sanzioni in caso di inadempimento dello stesso, o di ulteriori indici sintomatici nel senso anzidetto, mai provati o ancor prima mai allegati dal ricorrente.
Anzi, non è superfluo ricordare che proprio dalle allegazioni e dalla documentazione prodotta – report delle presenze ec.d prassi seguita dai dipendenti – emerge una estrema variabilità, connessa peraltro ad esigenze di comodità del dipendente ( celta dell'entrata più vicina al parcheggio), che cozza irrimediabilmente con la sussistenza di alcun obbligo imposto dalla datrice di lavoro.
In conclusione, l'attore avrebbe dovuto affermare e provare che l'esubero dell'orario era avvenuto, in ogni caso, per disposizione datoriale, diretta o indiretta, ossia per effetto di disciplina aziendale imposta dalla stessa organizzazione impressa dal datore di lavoro.
Vista la complessità della vicenda e l'evoluzione giurisprudenziale in materia sussistono giuste ragioni per compensare integralmente le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da contro , Parte_1 Controparte_1 avverso la sentenza n. 261/2022 del Giudice del lavoro di Locri, pubblicata in data 05/04/2022 , in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza:
-Rigetta l'originaria domanda proposta da;
Controparte_1
-Compensa integralmente le spese dei due gradi di giudizio.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 26 giungo 202.5
Il Consigliere relatore Il Presidente
(Dott.ssa Ginevra Chinè) (Dott.ssa Marialuisa Crucitti)
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott. ssa Ginevra Chinè Consigliere rel.
3 Dott.ssa Maria Antonnietta Naso Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. e in esito alla relativa camera di consiglio viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 697 /2023 R.G.L. e vertente
TRA
,la cui rappresentanza e difesa è curata dall'Avv. Rosa Parte_1
Lombardo, giusta procura in atti;
- appellante –
CONTRO
, la cui rappresentanza e difesa è curata dall'Avv. Bruno Controparte_1
Ferro', giusta procura in atti;
- appellato
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice del lavoro di Locri, l'odierno appellato - dipendente dell' Parte_1
Part
con la qualifica di infermiere, posizione economica 7D – convenendo in giudizio l'
[...] rassegnava le seguenti conclusioni: “NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE: accertare e dichiarare - sulla base dei fatti provati e del materiale probatorio agli atti - la sussistenza in capo al Ricorrente del diritto vantato per differenza retributiva a titolo di “INDENNITA' DIVISA”:
A sostegno della domanda deduceva in punto di fatto di essere obbligato, durante lo svolgimento della propria attività lavorativa, ad indossare e a dismettere una divisa, senza mai ricevere la correlativa indennità
Richiamando l'art. 27 3° comma, “Clausole speciali”, C.C.N.L. del 20.09.2001 – a mente del quale, al personale, durante l'orario di servizio, è fatto obbligo di indossare una divisa o indumenti di lavoro e calzature – e l'art 1, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 66/2003 (attuativo delle direttive
93/104/CE e 2000/34/CE) - che impone di considerare come orario di lavoro “qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni” - concludeva che al lavoratore non era lasciata alcuna autonomia di luogo e di tempo nell'organizzazione dell'attività “preliminari” di vestizione e svestizione della divisa, gravando sullo stesso l'obbligo di presentarsi sul posto di lavoro, avendo già indossato la divisa, nei locali a ciò appositamente adibiti dal datore di lavoro, con il conseguente diritto alla retribuzione del tempo necessario ad effettuare tali operazioni.
Rilevava che l'obbligo di retribuire il tempo necessario alla vestizione svestizione oltre che essere unanimemente riconosciuto dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria era stato altresì riconosciuto Part dall' che, con regolamento entrato in vigore nell'ottobre 201 aveva previsto che “ Al personale che ha l'obbligo di indossare una divisa per disposizioni datoriali, è riconosciuta d'ufficio
l'eccedenza oraria ad ogni cambio turno di 15 minuti prima e dopo per la rispettiva vestizione e svestizione. Part Si costituiva tardivamente, l' eccependo l'inefficacia del regolamento citato dalla resistente in quanto mai formalmente deliberato e, nel merito, la mancanza di prova sia che l'attività di vestizione e svestizione fosse esuberante rispetto all'orario di lavoro sia che l'azienda avesse imposto di anticipare l'orario di entrata e posticipare l'orario di uscita al fine di consentire le suddette operazioni.
Con note del 13 marzo 2022, il ricorrente, eccependo in primis la tardività della costituzione Part dell' con conseguente richiesta di espunzione dei documenti prodotti, rilevava che l'eccezione di inefficacia del regolamento aziendale era in sostanza irrilevante posto che la fonte del diritto rivendicato era di rango legislativo;
argomentava, inoltre, che la nota n. 36766.06.2017, citata Part dall' con la quale era stato disposto che restava confermata la fase sperimentale del sistema di rilevazione automatica delle presenze, e che tale fase sperimentale fosse regolata “con riferimento alle indicazioni dell'ultima versione del regolamento aziendale, predisposta in linea con le indicazioni pervenute dai tavoli di concertazione sindacale all'uopo esperiti, e di cui si dispone la pubblicazione sul sito aziendale.”, unitamente alla circostanza che il Regolamento fosse stato pubblicato sul sito internet dell' (“www.asp.rc.it”; MENU “Rilevazione automatica CP_2 presenze Avvisi e Modulistica”, “Regolamento Presenze”), deponeva nel senso della vigenza dello stesso .
Ciò posto, L dopo avere sottolineato che i turni soggiacciono al Parte_1 principio della flessibilità oraria, immanente alle professioni sanitarie, talchè l'eccedenza oraria impiegata per indossare e dismettere la divisa doveva essere valutata rispetto al monte ore complessivo, rappresentava che era dimostrato dagli estratti dal sistema di rilevazione automatica delle presenze che era prassi che egli dedicasse “alla vestizione/svestizione della divisa minuti in eccedenza, prima e dopo, rispetto alle 7/10 ore di cui si compone il suo turno di lavoro”.
Allegava, inoltre, in relazione al periodo antecedente all'installazione dei marcatempi e per tutte le giornate nelle quali non risultava alcuno sforamento orario dai report delle timbrature, la sussistenza di una prassi generalizzata di sui descriveva i passaggi.
Premettendo che, pressoil nosocomio di Locri, sono installati (ed effettivamente operativi a far tempo dal mese di ottobre 2016) n. tre rilevatori automatici delle presenze, che tuttavia ai reparti in discorso si accede anche da altri ingressi più agevoli, rappresentava che i dipendenti effettuavano le seguenti attività prima dell'inizio del turno lavorativo: a) parcheggiavano il proprio veicolo nel primo posto disponibile;
b) si dirigevano direttamente al reparto al fine di abbreviare il più possibile il passaggio delle consegne o comunque di “prendere in carico” il paziente, consentendo, dunque, un passaggio più rapido delle informazioni necessarie per gestire i singoli pazienti;
c) indossavano la divisa fornita dall'Ospedale, con la precisazione che gli spogliatoi (talvolta suddivisi in “uomini” e
“donne”) adibiti all'attività di vestizione/svestizione sono dislocati all'interno dei vari reparti in cui i dipendenti rispettivamente prestano servizio;
d) solo successivamente, si recavano, percorrendo i corridoi all'interno dell' a timbrare la presenza presso il punto di installazione del Pt_2 dispositivo CA (ciò, a far tempo dal mese di ottobre 2016, da quando cioè erano effettivamente operativi i predetti rilevatori automatici delle presenze).
Simmetricamente dopo la fine del turno: si recavano a timbrare l'uscita presso il punto di installazione del dispositivo CA (ante ottobre 2016: annotavano l'uscita sui c.d. “fogli di presenza”, posti all'interno del reparto); poi, tornavano nel reparto ove prestavano servizio e si accertavano che i colleghi del turno successivo avessero, nel frattempo, preso correttamente e completamente in carico pazienti e ricoverati;
dismettevano la divisa cambiandosi negli spogliatoi dislocati all'interno del reparto;
infine, si recavano nell'area ove hanno parcheggiato il proprio veicolo, all'incirca 15/20 minuti dopo la fine del proprio turno.
Il Giudice di prime cure accoglieva il ricorso Part Ha proposto appello per i motivi di seguito esplicitati.
Si è costituito eccependo in via preliminare l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello per violazione dell'art 434 c.cp. nonchè la tardività della costituzione dell' in primo CP_3 grado, con conseguente decadenza della stessa dal potere di formulare eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'uffici e produrre prove documentali;
nel ha chiesto il rigetto dell'appello, riproponendo le difese già spiegate in primo grado.
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti. Sono state depositate note nel termine del 26 giungo 2025 fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio tenutasi ine sito all'udienza cartolare.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza viene redatta ex art 118 disp att c.p.c. su precedenti conformi trattandosi di cause seriali già decisie dalla Corte adita.
In via preliminare dev' essere rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello spiegata dall'appellato: seppur il ricorso contenente il gravame non è strutturato secondo il modello suggerito dal legislatore, si tratta di un discostamento meramente formale, essendo chiaramente indicati sia i punti del provvedimento di cui si chiede la riforma (praticamente tutta la sentenza), sia le diverse ricostruzioni in fatto proposte, sia le circostanze dalle quali emergerebbero gli errori in diritto e la loro rilevanza. Part
< eccepisce “ l'erronea interpretazione dei dati fattuali e documentali /Mancato assolvimento dell'onere probatorio circa la domanda di indennità di divisa.”
In particolare l'Asp, rilevando che non vi è dubbio che sussista in capo al ricorrente l'obbligo di indossare l'abbigliamento di servizio per ragioni di igiene e di sicurezza, eccepisce che non è stato provato se il tempo dedicato ad indossare e a dismettere la divisa si svolga al di fuori del tempo di lavoro retribuito dal datore di lavoro. Non soltanto: non è stato dimostrato che i dipendenti siano obbligati ad indossare gli indumenti di lavoro prima della timbratura o della firma in entrata e di dismettere gli indumenti dopo la timbratura o firma in uscita.
Con il secondo motivo viene dedotta “Erronea valutazione dell'an e del quantum debeatur
Insussistenza dei presupposti per la disposizione della consulenza / nullità della consulenza tecnica di ufficio/ carenza dei presupposti per la condanna alle spese di CTU e giudiziali .”
Il primo motivo di appello è fondato, con conseguente assorbimento del secondo motivo.
La tesi dell'originario ricorrente appare permeata da alcuni equivoci di fondo: fermo e incontestato che il tempo dedicato alla vestizione svestizione della divisa debba essere retribuito e non necessiti di alcuna autorizzazione, ciò non significa che il lavoratore sia esonerato dall'onere di provare che tali attività siano state svolte al di fuori del turno di lavoro e che tali modalità di tali attività siano imposte dal datore di lavoro. L'equivoco appare evidente dallo iato esistente tra le allegazioni del ricorrente, che sostienedi spendere del tempo aggiuntivo rispetto al normale turno di lavoro e che ciò sarebbe risultato dalle timbrature prodotte, e la domanda giudiziale: il riconoscimento della retribuzione per trenta minuti di default per ogni turno, sganciato totalmente dai minuti in eccesso risultanti dalle timbrature. Part A questo propiosito, appare opportuno fare alcune precisazioni in ordine al regolamento dell' Part prodotto dall'appellato, di cui l' ha contestato l'efficacia, ancorchè il lavoratore abbia - nel momento in cui ha eccepito l'irrilevanza della contestazione effettuata dall' sostanzialmente Pt_1 convenuto sull'inidoneità dello stesso a fondare le domande svolte in giudizio.
Il lavoratore ha prodotto un documento che sì è denominato regolamento, ma è privo di un qualsiasi requisito formale atto a far qualificare lo stesso come tale.
La circostanza è resa evidente dal frontespizio del documento depositato, lo spazio successivo alle parole “Approvato con delibera commisariale del” è lasciato in binaco, cosi come bianco è lo spazio relativo alla data di approvazione.
In sintesi il documento prima ancora di essere inefficace è giuridicamente inesistente.
Ciò posto, è nota l'evoluzione giurisprudenziale in materia: dall'affermazione della necessità di un'eterodirezione esplicità in ordine alle attività di vestizione/svestizione delle divise al riconoscimento della sussistenza della c.d. eterodirezione implicita - che esonera il lavoratore ddell'onere probatorio in ordine alla sussistenza di specifiche direttive datoriali in tal senso - laddove, come nel caso di specie, superiori esigenze di igiene e sanità impongano che le divise siano indossate all'interno dei luoghi di lavoro.
Ma la c.d eterodirezione implicita, che appunto esonera il lavoratore da qualsiasi onere probatorio, non riguarda i tempi di vestizione e svestizione: la giurisprudenza, chiamata da oltre un decennio a delineari i contorni dei reciproci diritti e doveri in materia, ha precisato che: “In tema di pubblico impiego contrattualizzato, l'infermiere che, deducendo di avere reso una prestazione lavorativa eccedente l'orario ordinario di lavoro perché tenuto a indossare e dismettere la divisa rispettivamente prima di prendere servizio e dopo la fine del turno, chieda, per tale ragione, il pagamento di una somma aggiuntiva rispetto alla retribuzione spettante è tenuto a dimostrare di avere effettuato le operazioni di vestizione e svestizione in questione prima e dopo le timbrature effettuate in entrata e in uscita”.( Cass. 4249/25)
In motivazione è stato altresì ricordato che “l'attività consistente nell'indossare e dismettere la divisa aziendale rientra nella categoria del tempo di lavoro retribuibile nel caso in cui si svolga in locali aziendali prefissati, ed in tempi delimitati non solo - ad esempio - dal passaggio in successivi tornelli azionabili con il badge (posti all'ingresso dello stabilimento e all'ingresso del reparto), ma anche dal limite stabilito dalla parte aziendale prima dell'inizio del turno, secondo obblighi e divieti sanzionati disciplinarmente, stabiliti dal datore di lavoro e riferibili all'interesse aziendale, senza alcuno spazio di discrezionalità per i dipendenti”.
In sintesi se non vi è dubbio che il tempo dedicato all'attività di vestizione/svestizione debba essere retribuito è altrettanto indubbio che :1) sia onere del lavoratore dimostrare di avere svolto le attività di vestizione/svestizione al di fuori dell'orario retributo;
2) le tempistiche siano dettate dal datore di lavoro, con la conseguenza che laddove il lavoratore alleghi e provi che le stesse avvengano al di fuori dell'orario di lavoro retribuito, è tenuto a provare la susissistenza di specifiche direttive datoriali esplicite o anche implicite in tal senso, desumibili ad esempio dalla circostanza di essere assegnati a reparti che non tollerano nemmeno un minuto di possibile scopertura con un'ubicazione degli spogliatoi lontana dal reparto assegnato.
Nel caso di specie non viene nemmeno indicato il reparto e viene esplicitamente affermato che gli spogliatoi si trovano all'interno dei reparti stessi.
Alla citata carenza di allegazione si aggiunge la contraddittorietà delle restanti affermazioni
L'attisano ha affermato, in relazione al perido nel quale erarno installati i maracatempo, di avere prolungato il proprio turno per indossare e dismettere la divisa e ciò sarebbe risultato dal prospetto delle timbrature depositato.
E però da tale prospetto emerge una estrema variabilità: dall'assenza di eccedenza di tempo rispetto al turno di lavoro, all'eccedenza di pochi minuti, all'eccedenza diun numero maggiore di minuti, quasi sempre inferiori ai quindici, concentrati tuttavia, nella quasi totalità dei casi, in uscita.
Da tale estrrma altelnanza non soltanto emerge la mancanza di un obbligo imposto dall' Pt_3
(su cui meglio infra) ma soprattutto il contrasto con quanto allegato: se vi era un obbligo sia in entrata che in uscita di prolungamento del turno, appare incomprensibile perché i minuti aggiuntivi si concentrino solo alla fine del turno.
Né vale il richiamo effettuato dal lavoratore, al precipuo ed esplicito scopo di sanare tale evidente contraddittorietà, all'istituto della flessibilità in base alla quale “l'inizio e il termine effettivi del turno di lavoro sono, nei limiti della flessibilità, prerogativa del lavoratore e, dunque, non sindacabili”.
Principio senz'alto giusto ma del tutto inidoneo a risolvere la segnalata incongruenza.
Le contraddizioni in punto di allegazione sono, se è possibile, ancora più evidenti con riferimento alla”prassi” seguita dai dipendenti dell'azienda descritta nei minimi particolari dal lavoratore.
Lo stesso ha, infatti, sostenuto, che i dipendenti per comodità rispetto al luogo in cui avevano parcheggiato la macchina si recavano direttamente in reparto, per lo scambio di consegne e indossare la divisa, per poi andare a timbrare il cartellino, e alla scadenza del turno, cosa francamente incomprensibile, si recavano con la divisa ancora indosso a timbrare il cartellino posto nei vari ingressi del nosocomio, per poi tornare in reparto, cambiarsi e finalmente avviarsi verso l'uscita Quindi da una parte il lavoratore sostiene che il prolungamento orario sia dimostrato dal report delle timbratura, dall'altra allega la sussistenza di un prassi, peraltro alquanto farraginosa, in base alla quale le attività di vestizione e svestizione erano effettuate prima e dopo rispetivamente la timbratura in ingresso e la timbratura in uscita.
Il tutto, senza dimostrare il secondo dei requisiti richiesti dalla giurisprudenza e cioè la sussietnza di un obbligo.
Il lavoratore, infatti, si è limitato alla mera affermazione dell'esistenza dell'obbligo di siffatto obbligo senza precisarne - a fronte di esplicita contestazione da parte dell'Aps - la fonte e senza allegare alcun indice sintimatico ( possibilità di contestazioni disciplinari, minaccia di sanzioni o al limite anche semplici reprimende) dal quale poter dedurre che il lavoratore potesse avere il ragionevole convincimento di un divieto da parte del datore di lavore di indossare e dismettere la divisa ripettivamente dopo l'inizio del turno e prima della fine dello stesso o, per essere più precisi, dopo e prima di aver firmato i fogli presenza o timbrato il badge. Senza che emerga, come già detto, dalla natura del reparto e dall'ubicazione degli spogliatoi la sussistenza di un'implicita direttiva in tal senso.
Alla luce di tali considerazioni, la prova articolata si appalesa del tutto inammissibile, in quanto volta a confermare tramite testimoni la circostanza che sussisteva un obbligo di indossare e dismettere la divisa prima e dopo del turno lavorativo.
Ma l'eventuale risposta positiva dei testimoni non era certo idonea a attestare la sussistenza di un obbligo che per essere giuridicamente tale o è consacrato in esplicite direttive o potrebbe essere desunto dalla sussistenza di sanzioni in caso di inadempimento dello stesso, o di ulteriori indici sintomatici nel senso anzidetto, mai provati o ancor prima mai allegati dal ricorrente.
Anzi, non è superfluo ricordare che proprio dalle allegazioni e dalla documentazione prodotta – report delle presenze ec.d prassi seguita dai dipendenti – emerge una estrema variabilità, connessa peraltro ad esigenze di comodità del dipendente ( celta dell'entrata più vicina al parcheggio), che cozza irrimediabilmente con la sussistenza di alcun obbligo imposto dalla datrice di lavoro.
In conclusione, l'attore avrebbe dovuto affermare e provare che l'esubero dell'orario era avvenuto, in ogni caso, per disposizione datoriale, diretta o indiretta, ossia per effetto di disciplina aziendale imposta dalla stessa organizzazione impressa dal datore di lavoro.
Vista la complessità della vicenda e l'evoluzione giurisprudenziale in materia sussistono giuste ragioni per compensare integralmente le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da contro , Parte_1 Controparte_1 avverso la sentenza n. 261/2022 del Giudice del lavoro di Locri, pubblicata in data 05/04/2022 , in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza:
-Rigetta l'originaria domanda proposta da;
Controparte_1
-Compensa integralmente le spese dei due gradi di giudizio.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 26 giungo 202.5
Il Consigliere relatore Il Presidente
(Dott.ssa Ginevra Chinè) (Dott.ssa Marialuisa Crucitti)