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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sulmona, sentenza 14/05/2025, n. 125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sulmona |
| Numero : | 125 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 179/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SULMONA
in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Giulia Sani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N.R.G. di cui in epigrafe, discussa oralmente all'udienza cartolare del 27.3.2025, promossa da:
(C.F. ), nata a [...] in data [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluca Catalano del Foro di Napoli presso il cui studio sito in
Napoli, alla via Pietro Colletta n. 35 è elettivamente domiciliato come da procura in calce all'atto di citazione;
- parte attrice
contro
(C.F. ), in persona dell'Amministratore p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Aledino Di Donato del Foro di Sulmona, presso il cui studio sito in
Roccaraso (AQ) al Viale dei Tigli n. 10 è elettivamente domiciliato come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
- parte convenuta
Oggetto: opposizione a precetto.
Conclusioni
Parte attrice ha concluso come da note scritte del 26.3.2025: “1) Dare atto, per le ragioni sopra in premessa, dell'avvenuta cessazione della materia del contendere e dichiararla;
2) In subordine, accertare e dichiarare che non sussiste il diritto del a procedere ad CP_1 esecuzione forzata nei confronti dell'esponente per i motivi in premessa per l'importo di € 12.329,11
o in subordine di € 6.419,46; 3) per l'effetto dichiarare la nullità e/o l'inefficacia, totale e/o parziale (con specifico riferimento agli importi specificamente indicati al capo II dell'atto di citazione e della presente comparsa), dell'atto di precetto e la conseguente inammissibilità dell'esecuzione preannunciata nei confronti dell'esponente;
4) nello specifico accertare e dichiarare che:
a) i bonifici effettuati in data 13/11/2013, 24/12/2013 e 31/3/2014 devono essere imputati, ex art.
1193 c.c., al decreto ingiuntivo n. 171/2019 del Tribunale di Sulmona, il bonifico di € 1.000 del
1 19/1/2024 al D.I. 75/2022 del GdP di Castel di Sangro e quello di € 1.000 del 19/1/2024 al D.I
40/2023 del GdP di Castel di Sangro;
b) non vi è un titolo giudiziale che legittimi l'azione esecutiva con riferimento alle spese giudiziali liquidate con D.I. 40/2023;
c) nulla è dovuto per spese e compensi dei precetti redatti sui decreti ingiuntivi 75/2022 e 40/2023 richiesti in violazione del divieto di frazionamento del credito;
d) nulla è dovuto con riferimento agli onorari e spese dei precetti perenti;
5) in ogni caso, condannare controparte al pagamento di spese e compensi di causa, nonché quelli della doppia fase cautelare”.
Parte convenuta ha concluso come da note scritte del 26.3.2025: “insiste per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta, così come ribadite nella memoria
n. 1 ex art. 171-ter c.p.c., da intendersi qui integralmente per riportate e ritrascritte [“affinché piaccia all'ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, per le motivazioni esposte in narrativa, rigettare domanda ex adverso spiegata poiché infondata in fatto ed in diritto;
il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio, anche della fase cautelare, oltre rimborso forfetario spese generali al 15 %, cassa avvocati e Iva, sempre se dovuta quest'ultima in ragione della vigente normativa, quali oneri fiscali ed addizionali di legge”] il tutto con vittoria di spese e competenze di lite, anche della fase cautelare e al netto di quelle liquidate dal Collegio per il reclamo, oltre rimborso forfetario e accessori come per legge, invitando il Giudice a voler d'ufficio valutare la possibilità ai sensi dell'art. 96 c. 1 c.p.c. di condannare l'attrice al risarcimento dei danni arrecati al convenuto oppure in subordine ai sensi del 3° comma al pagamento, in favore del suddetto, di una somma equitativamente determinata”.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e di diritto della decisione
1.Con atto di citazione ex art. 615, comma 1, c.p.c. ha instaurato il presente giudizio Parte_1 di opposizione a n. 3 atti di precetto per complessivi € 19.467,14 a lei notificati il 16.3.2024 da parte del al fine di sentir dichiarare – previa sospensione della provvisoria Controparte_2 esecutività dei titoli esecutivi ovvero, in subordine, con sospensione limitatamente alla somma di €
12.329,11) - l'insussistenza del diritto del convenuto a procedere ad esecuzione forzata nei propri confronti ed ottenere la declaratoria di nullità degli atti impugnati e dei rendiconti condominiali posti a fondamento dei titoli esecutivi (d.i. n. 171/2019 del Tribunale di Sulmona, n. 75/2022 del Giudice di Pace di Castel di Sangro e n. 40/2023 del Giudice di Pace di Castel di Sangro), con condanna di controparte alle spese.
A sostegno dell'opposizione ha lamentato:
a. l'abusivo frazionamento del credito da parte del convenuto, per aver quest'ultimo CP_1 notificato tre distinti atti di precetto, con conseguente aggravio di spese a proprio carico;
b. l'insussistenza in capo al del diritto di procedere esecutivamente nei propri confronti CP_1 per i seguenti motivi:
-quanto al decreto ingiuntivo n. 171/2019 del Tribunale di Sulmona (col quale le si intimava il pagamento di € 8.193,67 a titolo di sorte capitale quale quota di 1/4 del complessivo credito riconosciuto al condominio nei confronti dei condebitori solidali Controparte_3 CP_4
e ): CP_5 Pt_1
- per non aver potuto prendere visione della transazione intercorsa tra gli altri condebitori e il che pertanto deve intendersi satisfattiva dell'intera posizione debitoria, CP_1
2 dichiarando di volerne profittare, ovvero in caso di transazione parziale, dovendosi ritenere il debito residuo a proprio carico ridotto nella misura concordata con il debitore transigente;
- per non essere stati decurtati dalla sorte capitale i pagamenti effettuati per complessivi €
3.000,00, circostanza per la quale ha invocato la revoca dell'amministratore;
- per errore nel calcolo della quota di spettanza relativa alle spese legali del procedimento monitorio;
- per essere state altresì addebitate spese a titolo di precetto perento;
quanto al decreto ingiuntivo n. 75/2022 del Giudice di Pace di Castel di Sangro (col quale le si intimava il pagamento di € 3.898,94 a titolo di sorte capitale quale quote condominiali spettanti per bilancio consuntivo 2019, consuntivo 2020 e consuntivo 2021):
- per non essere stato decurtato dalla sorte capitale il pagamento effettuato di € 1.000,00;
- per non essere dovuti gli onorari e le spese di precetto, stante il frazionamento del credito;
- per essere state altresì addebitate spese a titolo di precetto perento;
quanto al decreto ingiuntivo n. 40/2023 del Giudice di Pace di Castel di Sangro (col quale le si intimava il pagamento di € 4.696,77 a titolo di sorte capitale quale quote condominiali spettanti per bilancio consuntivo 2022 e preventivo 2023 1° e 2° rata):
- per non essere stato decurtato dalla sorte capitale il pagamento effettuato di € 1.000,00;
- per essere stato intimato il pagamento di spese legali e onorari della fase monitoria non spettanti in quanto nel titolo si dispone la distrazione delle stesse in favore dell'Avv. Valerio
Rozza antistatario;
- per non essere dovuti gli onorari e le spese di precetto, stante il frazionamento del credito;
- per essere state altresì addebitate spese a titolo di precetto perento;
c. la nullità dei rendiconti posto a fondamento del credito di cui ai decreti ingiuntivi e delle delibere di approvazione dei rendiconti poste a fondamento dei titoli esecutivi, derivanti da: omessa convocazione alle assemblee in cui sono stati approvati i rendiconti in esame;
mancata comunicazione delle delibere approvate;
mancato rispetto del regolamento condominiale, delle tabelle millesimali e appostazione di voci errate o ingiustificate nei rendiconti.
Ha quindi concluso nei termini sopra riportati.
2.Con comparsa del 14.5.2024 si è costituito il chiedendo il rigetto della Controparte_2 domanda cautelare e di merito ed eccependo, oltre che l'infondatezza, la temerarietà dell'opposizione.
In particolare, ha contestato:
a. la presunta abusività della propria condotta processuale, atteso che i tre atti di precetto atterrebbero ad altrettanti decreti ingiuntivi fondati su distinti fatti costitutivi;
b. l'insussistenza del diritto ad agire esecutivamente, ribadendo: quanto al decreto ingiuntivo n. 171/2019 del Tribunale di Sulmona,
- la disponibilità della documentazione condominiale, versata in atti,
- la riferibilità dell'accordo transattivo intercorso con i condebitori solidali alla sola quota di loro spettanza;
- la corretta imputazione del pagamento di € 3.000,00 ad altro e più risalente debito ex art. 1193, comma 2, c.c.;
- la disponibilità a rinunciare alle somme erroneamente richieste a titolo di spese legali della fase monitoria;
3 - la debenza delle spese sostenute per i precetti perenti, tali a causa della defatigatoria condotta dell'opponente che ne ha reso necessaria la rinnovazione;
quanto al decreto ingiuntivo n. 75/2022 del Giudice di Pace di Castel di Sangro,
- la corretta imputazione del pagamento di € 1.000,00 ad altro e più risalente debito ex art. 1193, comma 2, c.c., stante l'impossibilità del solvens di imputare il pagamento ad un debito di ammontare superiore al quantum corrisposto e comunque la presenza della clausola di salvaguardia che avrebbe consentito alla parte di ottenere la correzione di errori dei precetti in rinnovazione a semplice istanza;
quanto al decreto ingiuntivo n. 40/2023 del Giudice di Pace di Castel di Sangro,
- per essere l'indicazione della distrazione in favore dell'Avv. Rozza antistatario riconducibile ad un mero refuso del Giudice della fase monitoria, come ricavabile dalla procura alle liti prodotta;
c. la sussistenza di cause di nullità delle delibere poste a fondamento dei titoli esecutivi, peraltro divenuti irrevocabili, le cui eventuali doglianze di merito non potrebbero essere sollevate in sede di opposizione a precetto.
Ha quindi concluso nei termini sopra riportati.
3. All'esito della prima udienza fissata per il contraddittorio sulla domanda cautelare, l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dei titoli è stata rigettata con un provvedimento poi confermato in sede di reclamo.
4. La causa, istruita documentalmente, è stata discussa all'udienza cartolare del 27.3.2025. Con note del 26.3.2025 parte opponente ha rappresentato l'avvenuta perenzione dei precetti opposti, come dichiarato dallo stesso che conseguentemente ha notificato in data 19.12.2024 un CP_1 ulteriore ed unico precetto in rinnovazione relativamente a tutti e tre i titoli esecutivi sottesi. Pt_1 ha quindi chiesto in via preliminare valutarsi la sussistenza dei presupposti per dichiarare cessata la materia del contendere, nel caso con vittoria di spese.
***
5. Preliminarmente, occorre vagliare l'istanza di parte opponente con la quale è stata sollecitata la verifica da parte di questo Tribunale dei presupposti per dichiarare la cessazione della materia del contendere per effetto della notifica (avvenuta in data 19.12.2024) di un nuovo precetto in rinnovazione dei precetti opposti e medio tempore perenti.
Tali presupposti non sussistono.
Se infatti, a mente dell'art. 481 c.p.c., “Il precetto diventa inefficace, se nel termine di novanta giorni dalla sua notificazione non è iniziata l'esecuzione”, è parimenti vero che il comma 2 della medesima disposizione sancisce che “Se contro il precetto è proposta opposizione, il termine rimane sospeso e riprendere a decorrere a norma dell'art. 627 c.p.c.”.
Ne deriva che parte opponente mantiene un interesse concreto ed attuale ad ottenere una pronuncia di merito dell'opposizione proposta, in quanto i n. 3 precetti opposti ex art. 615, comma 1, c.p.c. conservano efficacia sino alla definizione del presente giudizio (cfr. sul punto anche Cassazione civile sez. VI, 22/02/2017, (ud. 06/12/2016, dep. 22/02/2017), n.4537 “In primo luogo, la rinnovazione della notifica del precetto non fa venir meno l'interesse del creditore al rigetto dell'opposizione proposta contro il precetto notificato per primo. In secondo luogo, ove la controricorrente con la sua eccezione abbia inteso far riferimento alla c.d. perenzione (non già del processo esecutivo, ma)
4 del precetto, per mancato inizio dell'esecuzione entro il termine di 90 giorni dalla notifica di esso, essa sarebbe infondata, dal momento che la proposizione dell'opposizione a precetto sospende il termine di perenzione di cui all'art. 481 c.p.c., sino a quando non sia concluso il giudizio di opposizione, e non sia decorso il termine per la riassunzione fissato dal giudice o, in mancanza, stabilito dall'art. 627 c.p.c.”).
6. Tanto premesso, l'opposizione è solo in parte fondata nei limiti e per le ragioni che seguono.
7. Deve essere anzitutto accolta la domanda nella parte in cui lamenta l'abuso dello strumento processuale da parte del per avere notificato altrettanti atti di precetto a fronte di n. 3 CP_1 decreti ingiuntivi divenuti irrevocabili, fondati su oneri condominiali non pagati in altrettante annualità.
Ad avviso di chi scrive occorre infatti operare una distinzione, nel caso di specie, tra frazionamento nel credito in sede di merito ed in sede esecutiva.
Dal primo punto di vista, assolutamente condivisibili appaiono le ragioni del Controparte_2 che invocando la sentenza S.U. 4090/2017 (ma si veda sul punto anche la più recente sentenza S.U.
7299/2025) asserisce la correttezza delle proprie scelte processuali per aver richiesto ed ottenuto in un arco temporale di circa quattro anni (2019, 2022 e 2023) tanti titoli monitori quanti erano i crediti derivanti da altrettante annualità condominiali non saldate dalla odierna opponente: invero, in tale prospettiva, ciascun credito (singolarmente considerato) presenta una propria specifica causa petendi
(la delibera assembleare di approvazione del rendiconto consuntivo) e, pertanto, giustifica l'emissione del relativo decreto ingiuntivo.
Diversamente, una volta che tutti e tre i decreti ingiuntivi hanno acquisito definitività per mancata opposizione, non si ravvisa - a parere di questo Giudice – - in capo al creditore (né da CP_1 quest'ultimo ciò risulta specificamente argomentato nelle proprie difese) alcuno specifico interesse idoneo a giustificare la scelta di azionare quegli stessi titoli in via esecutiva mediante altrettanti distinti atti di precetto, oltretutto in rinnovazione: non può infatti farsi a meno di notare che tutti e tre i precetti opposti recano la medesima data (20.2.2024), sono stati tutti inviati per la notifica a mezzo posta dall'Unep in data 28.2.2024, notifica che si è poi perfezionata per tutti mediante consegna a parte opponente il 16.3.2024.
A ciò si aggiunga – per quanto può valere – che in data 19.12.2024 il pur Controparte_2 sull'erroneo presupposto della perenzione dei precetti impugnati, ha notificato un ulteriore, ma unico, precetto in rinnovazione sulla scorta di tutti e tre i titoli monitori emessi in proprio favore, con ciò di fatto dimostrando che alcun interesse concreto ed attuale era sotteso alla diversa e precedente scelta di predisporre l'azione esecutiva per ciascun credito con un atto prodromico a sé stante.
Detta scelta, pertanto, comportando un inutile aggravio di costi per la parte esecutata e non trovando conforto in un contrario ed apprezzabile interesse del creditore, assume i caratteri tipici dell'abuso dello strumento processuale.
Per le ragioni sopra esposte dell'importo complessivamente precettato (€ 19.467,14) devono essere considerati non dovuti gli importi richiesti a titolo di onorari di precetto e accessori relativamente ai n. 2 atti di precetto in rinnovazione opposti fondati sui d.i. n. 75/2022 e n. 40/2023 del Giudice di
Pace di Castel di Sangro rispettivamente per € 239,20 ed € 299,00, somme che andranno ad essere di seguito detratte, ciascuna nell'ambito del ricalcolo relativo al corrispondente titolo monitorio.
5 8. Venendo alla doglianza relativa alla dedotta non debenza del credito portato dal d.i. n. 171/2019
Tribunale di Sulmona, si osserva quanto segue.
Un primo profilo sollevato dalla attrice riguarda il presunto effetto liberatorio (del quale ella ha dichiarato di volersi avvalere) della transazione stipulata tra i propri condebitori solidali CP_3
e e il .
[...] CP_4 CP_5 CP_1
L'eccezione è infondata.
In punto di diritto, mette conto richiamare il principio stabilito in materia da Cass. Sez. U, Sentenza
n. 30174 del 30/12/2011, Rv. 620066 - 01 secondo cui “Ove la transazione stipulata tra il creditore ed uno dei condebitori solidali abbia avuto ad oggetto solo la quota del condebitore che l'ha stipulata, il residuo debito gravante sugli altri debitori in solido si riduce in misura corrispondente all'importo pagato dal condebitore che ha transatto solo se costui ha versato una somma pari o superiore alla sua quota ideate di debito;
se, invece, il pagamento è stato inferiore alla quota che faceva idealmente capo al condebitore che ha raggiunto l'accordo transattivo, il debito residuo gravante sugli altri coobbligati deve essere ridotto in misura pari alla quota di chi ha transatto”.
Applicando detto canone al caso di specie, alla luce della documentazione prodotta in atti, non pare potersi in alcun modo evincere l'intenzione, rispettivamente, del Condominio creditore e dei comproprietari debitori, di estinguere mediante la transazione raggiunta l'intera posizione debitoria: al contrario, nel verbale di delibera assembleare del 22.12.2022 (cfr. all.16 comparsa , CP_1 non specificamente contestato da parte opponente), il cui contenuto richiama integralmente le proposte transattive avanzate dai condebitori solidali (cfr. all. 18, 19, 20 comparsa , si CP_1 legge: “L'amministratore comunica che, nelle more tra l'invio dell'avviso di convocazione della presente assemblea contenente 1'o.d.g. e la data della stessa, sono pervenute le richieste dei germani
e che, previa lettura da parte del presidente, si allegano CP_4 CP_5 Controparte_3 al presente verbale. Dopo ampia discussione l'assemblea all'unanimità dà mandato all'Amministratore di sottoscrivere a mezzo di n. 3 scritture private un accordo in virtù del quale i predetti condomini si impegnano espressamente a versare in favore del , entro Controparte_2
e non oltre giorni 7 (sette) dalla comunicazione del presente verbale, il 50 % del proprio ammontare individuale per quote condominiali ordinarie e straordinarie maturate fino al 31.12.2022 (come evincesi dal bilancio consuntivo e riparto 01.01.2022 -31.12.2022 appena approvato), impegnandosi altresì a versare il restante 50 % entro e non oltre il 31.07.2023, unitamente alle spese legali che il
dovrà pagare al proprio legale avv. Aledino Di Donato. Per quanto concerne le somme CP_1 di cui al Preventivo 2023, le stesse verranno pagate entro la naturale scadenza del 30.06.2023. In caso di puntuale pagamento di tutte le quote maturate sino al 31.12.2022, l'assemblea delibera sempre all'unanimità sia di desistere dal portare avanti azioni legali nei confronti dei suddetti comproprietari, sia di rinunciare al vincolo di solidarietà passiva per tutte le somme maturate a carico dei singoli proprietari fino alla suddetta data, indi per cui per tutte le residue somme vantate dal fino alla suddetta data del 31.12.2022, quest'ultimo potrà agirà Controparte_2 esclusivamente nei confronti della sola Sig.ra e solo sui beni mobili e/o immobili Parte_1 appartenenti singolarmente ed in via esclusiva alla predetta. L'assemblea sempre all'unanimità delibera che per tutte le quote condominiali a far data dal 1 ° gennaio 2023 e per tutte quelle che saranno approvate nel futuro, non potrà mai agire sulla proprietà indivisa dei fratelli ivi Pt_1 inclusa quella ricadente a Pescocostanzo all'interno del , se non dopo aver Controparte_6
6 aggredito i beni mobili e/o immobili appartenenti singolarmente ed in via esclusiva a coloro che dovessero risultare morosi”.
Appare quindi in via assolutamente inequivoca (tanto da rendere superfluo ai fini del decidere l'ordine di esibizione a più riprese invocato dall'opponente) il tenore dell'accordo raggiunto, consistente da un lato nell'intenzione dei condebitori aderenti all'accordo di limitare l'adempimento, su un piano oggettivo, alla sola quota dovuta di spettanza individuale (mediante pagamento in due rate) e, dall'altro, nella corrispondente rinuncia da parte dell'ente di gestione alla solidarietà passiva e all'impegno a non attivare eventuali azioni esecutive sul bene in comproprietà dei germani Pt_1
Deve pertanto escludersi che le parti abbiano inteso pagare il debito in un ammontare superiore alla quota spettante ai singoli condebitori, con la conseguenza che la residua quota di ¼ richiesta alla odierna opponente è integralmente dovuta.
Quanto poi all'asserita mancata contabilizzazione, ai fini della determinazione del quantum debeatur di € 3.000 pagati in n. 3 tranches, vale solo la pena osservare come i documentati pagamenti (cfr. doc. 10, 11 e 12) siano tutti anteriori (anni 2013 e 2014) all'emissione del decreto ingiuntivo, circostanza peraltro ammessa dalla stessa a pag. 5 dell'atto di citazione (“Sicchè si contesta Pt_1
l'insussistenza del diritto del creditore procedente per € 3.000,00, quale importo corrisposto dall'esponente al ben prima della concessione del decreto ingiuntivo in esame e della CP_1 notifica del precetto, residuando un credito di € 5.193,67…”).
Com'è noto, secondo unanime e consolidata giurisprudenza di legittimità, l'opposizione ex art. 615
c.p.c. avverso l'esecuzione promossa sulla base di un decreto ingiuntivo non può essere fondata su eccezioni inerenti a fatti estintivi o impeditivi anteriori alla formazione del titolo, essendo i medesimi invocabili esclusivamente nel procedimento preordinato al titolo stesso, essendo precluso al Giudice dell'opposizione a precetto, così come al G.E. una volta che l'esecuzione sia iniziata, “conoscere degli stessi vizi già dedotti o che avrebbero potuto essere dedotti davanti al giudice della cognizione” Per_ (cfr. Cass. 27159/2006 conforme a Cass. 8331/2001 e Cass. 12664/2000).
Consegue che l'importo precettato a titolo di sorte capitale per € 8.193,67 è quindi integralmente dovuto.
Di contro, è fondata l'eccezione con la quale si duole dell'erronea computazione al Parte_1 quantum debeatur, delle spese sostenute dal per precedenti precetti poi perenti, le quali CP_1
– per condivisibile approdo giurisprudenziale – restano a capo di parte intimante: sul punto Cass.
(Sez. 3, Sentenza n. 10572 del 09/05/2007, Rv. 597797 - 01) e successive conformi (es. Cass.
Ordinanza 18676/2022) affermano infatti che “La sopravvenuta inefficacia del precetto per mancato inizio dell'esecuzione nel termine di novanta giorni dalla sua notificazione comporta che le spese del precetto ormai perento restano a carico dell'intimante, essendo applicabile, anche in questa ipotesi, il principio - stabilito dall'ultimo comma dell'art. 310 cod. proc. civ. e richiamato, per il caso di estinzione del processo esecutivo, dall'art. 632 u.c. del codice di rito - che le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate. Né la spesa sopportata per intimare il precetto divenuto inefficace può essere assimilata a un costo sostenuto per il recupero delle somme non corrisposte alla scadenza, ripetibile dal debitore ai sensi dell'art. 6 d.lgs. 231 del 2002”.
Da quanto sopra esposto consegue che dell'importo precettato in forza del d.i. n. 171/2019 non sono dovuti ed € 29,86 (per “Spese precetti perenti”).
7 Ancora non dovuto è l'importo eccedente la quota di € 98,36 in corrispondenza della voce “1/4 delle spese di quota di spettanza”, al netto della distinta voce di spese precetti perenti e della successiva divisione pro quota (come del resto ammesso dal Condominio che a pag. 5 della propria comparsa ha ammesso l'errore, dichiarando di rinunciarvi).
In conclusione, con riferimento al credito portato dal d.i. n. 171/2019, l'importo precettato effettivamente dovuto è quindi pari alla minor somma di € 9.009,63.
9. Passando alle contestazioni relative all'ammontare del credito precettato con riferimento al d.i. n.
75/2022 Giudice di Pace di Castel di Sangro si osserva anzitutto che non sono dovuti gli importi relativi alle spese di precetto e relativi accessori per le ragioni esposte sub § 7.
Quanto alla sorte capitale, è fondata l'eccezione di parte opponente nella parte in cui lamenta la mancata imputazione del pagamento sopravvenuto rispetto alla formazione del titolo esecutivo (in quanto avvenuto in data 19.1.2024) di € 1.000,00: dall'esame del doc. 13 all. citazione si evince infatti che ha espressamente imputato tale pagamento al debito portato dal d.i. in esame con la Pt_1 conseguenza che non può trovare applicazione il comma 2 dell'art. 1193 c.c., che definisce criteri di imputazione residuali in caso di mancata dichiarazione del solvens.
Sul punto si richiama Cassazione civile, Sez. 3, Sentenza n. 917 del 16/01/2013, Rv. 625053 - 01), a mente della quale “In tema di imputazione del pagamento, quando il debitore non si avvalga della facoltà di dichiarare quale debito intenda soddisfare, la scelta, come desumibile dall'art. 1195 cod. civ., spetta al creditore, il quale, nello stesso documento di quietanza, può dichiarare di imputare il pagamento ad uno o più debiti determinati, subentrando i criteri legali di cui all'art. 1193 cod. civ., che hanno carattere suppletivo, solo quando né il debitore, né il creditore abbiano effettuato
l'imputazione. La dichiarazione di imputazione del creditore deve però essere accettata dal debitore
e, qualora sia inserita nello stesso documento contenente la quietanza, la ricezione del documento da parte del debitore si riferisce solo alla quietanza in esso contenuta e soddisfa il suo interesse a conservare la prova documentale dell'avvenuto pagamento, ma non presuppone un accordo sull'imputazione; perché la ricezione del documento assuma valore di prova dell'accettazione dell'imputazione operata dal creditore è necessario, difatti, che da parte del debitore essa non venga immediatamente o prontamente contestata, atteso che la mancata tempestiva contestazione assume il valore dell'acquiescenza.” nonché Cass. sez. III, 27/10/2022, n.31837 secondo cui “In presenza di una pluralità di rapporti obbligatori, se il debitore non si avvale della facoltà di dichiarare quale debito intenda soddisfare, la scelta spetta, ex art. 1195 c.c., al creditore, il quale può dichiarare di imputare il pagamento ad uno o più debiti determinati, mentre i criteri legali ex art. 1193, comma 2,
c.c., che hanno carattere suppletivo e sussidiario, subentrano soltanto quando l'imputazione non è effettuata né dal debitore, né dal creditore, fermo restando che l'onere di provare le condizioni che giustificano una diversa imputazione grava sul creditore. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della Corte d'appello che - accertata la sussistenza di una pluralità di crediti da parte di un istituto bancario nei confronti di una cooperativa e dato atto di pagamenti parziali effettuati da alcuni soggetti coobbligati - aveva imputato detti pagamenti ai debiti meno garantiti, senza verificare
l'esistenza di eventuali dichiarazioni d'imputazione da parte del debitore o del creditore)”.
D'altra parte, non consta che il creditore abbia fornito la prova del dolo o della sorpresa richiesti dall'art. 1195 c.c. al fine di poter attribuire una diversa imputazione del pagamento, quando questo sia assistito dall'espressa imputazione del debitore, né che abbia “immediatamente e prontamente”
8 contestato l'imputazione, giacché tale contestazione è stata di fatto esteriorizzata soltanto in seno al precetto oggi opposto, laddove il ha ritenuto di non tener di conto di tale versamento CP_1 nella quantificazione del proprio credito.
Irrilevante sul punto è inoltre l'operatività della clausola di salvaguardia invocata dal , in CP_1 quanto il tenore delle difese espletate dall'ente di gestione a contrastare il motivo opposizione dà conto della sostanziale impossibilità di qualificare tale mancata imputazione come un mero “errore
e/o imprecisione emendabile a semplice istanza di parte”.
Del pari, per i motivi già esposti al precedente paragrafo, non sono dovute neppure le spese conteggiate a titolo di “Spese precetto perento” per € 44,14.
In conclusione, con riferimento al credito portato dal d.i. n. 75/2022, l'importo precettato effettivamente dovuto è quindi pari alla minor somma di € 3.429,44.
10. Le medesime considerazioni appena svolte valgono infine anche in relazione agli importi precettati con riferimento al d.i. n. 40/2023 Giudice di Pace di Castel di Sangro: anche in questo caso il Condominio creditore da un lato non ha scomputato l'importo di € 1.000,00 versato in data
19.1.2024 con imputazione del solvens a “prima rata saldo d.i. 40/2023 di (cfr. doc. Parte_1
14 all. citazione), dall'altro ha erroneamente addebitato alla debitrice (oltre che le spese del precetto secondo quanto esposto sub §7) le spese del precetto perento per € 29.86.
Tali importi non sono pertanto dovuti.
Con riferimento poi alla effettiva debenza delle spese legali liquidate in sede monitoria in favore dell'Avv. Valerio Rozza, il motivo di opposizione è fondato in quanto la pur palese evidenza dell'errore materiale relativo alle generalità del soggetto in favore del quale viene emessa la condanna al pagamento non esime l'effettivo creditore dal richiederne la correzione mediante la procedura ex art. 288 c.p.c., pena la non azionabilità del titolo in sede esecutiva. Pertanto, neppure le spese e gli onorari liquidati in decreto ingiuntivo con relativi accessori sono dovute.
In conclusione, con riferimento al credito portato dal d.i. n. 40/2023, l'importo precettato effettivamente dovuto è quindi pari alla minor somma di € 3.708,59.
11. Inammissibili sono poi le ulteriori difese di parte opponente tese a contestare la causa petendi dei singoli crediti, con doglianze inerenti alle dedotte nullità dei rendiconti di cui ai d.i. portati a esecuzione e delle relative delibere di approvazione, in ossequio al principio già richiamato che sancisce l'inammissibilità di opposizioni c.d. recuperatorie di vizi che dovevano essere dedotti in sede di opposizione a decreto ingiuntivo.
12. Alla luce di tutto quanto sopra esposto e per concludere, in parziale accoglimento dell'opposizione spiegata da , deve dichiararsi che il diritto del di procedere ad Parte_1 Controparte_2 esecuzione forzata nei confronti di parte opponente sussiste limitatamente alla minor somma di €
16.147,66, così ottenuta:
-€ 9.009,63 in relazione al precetto fondato su d.i. n. 171/2019 Tribunale di Sulmona;
-€ 3.429,44 in relazione al precetto fondato su d.i. n. 75/2022 Giudice di Pace di Castel di Sangro;
-€ 3.708,59 in relazione al precetto fondato su d.i. 40/2023 Giudice di Pace di Castel di Sangro.
9 13. La (ancorché) parziale fondatezza dell'opposizione impedisce di ravvisare i presupposti per la condanna di parte opponente ex art. 96 c.p.c. richiesta dal Condominio.
14. Sussistono giustificati motivi per compensare le spese di lite del giudizio di merito nella misura del 50%. La restante parte segue la sostanziale e prevalente soccombenza di parte opponente e si liquida come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014, così come integrato dal D.M. 147/2022, in applicazione dei parametri medi per previsti per cause dal valore compreso tra € 5.201 ed € 26.000, esclusa la fase istruttoria in quanto non tenutasi e con una riduzione del 50% per la fase decisoria alla luce della attività concretamente svolta.
Sono altresì dovute da parte opponente le spese della fase cautelare in corso di causa, liquidate in applicazione dei parametri medi previsti dal predetto D.M. per tali cause, limitatamente alla sola fase della trattazione (atteso che l'attività di studio e introduttiva è pienamente sovrapponibili a quella svolta e già liquidata per il giudizio di merito e che l'unica attività difensiva ulteriore è consistita nella sola trattazione della domanda cautelare in udienza).
P.Q.M.
Il Tribunale di Sulmona, definitivamente decidendo, ogni altra domanda o eccezione respinte, così provvede:
accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto
dichiara il diritto del di procedere ad esecuzione forzata nei confronti di Controparte_2
limitatamente alla minor somma di € 16.147,66, ed in particolare: -€ 9.009,63 in Parte_1 relazione al precetto fondato su d.i. n. 171/2019 Tribunale di Sulmona;
-€ 3.429,44 in relazione al precetto fondato su d.i. n. 75/2022 Giudice di Pace di Castel di Sangro;
-€ 3.708,59 in relazione al precetto fondato su d.i. 40/2023 Giudice di Pace di Castel di Sangro;
condanna alla refusione, nella misura del 50% in favore del Parte_1 Controparte_2 di € 1.273,00 oltre spese generali, Iva e Cap come per legge a titolo di spese di lite (liquidate in complessivi € 2.546,00) relative al giudizio di merito ed € 1.204,00, oltre spese generali, Iva e Cap come per legge relative alla fase cautelare in corso di causa.
Sulmona, 13.5.2025.
Il Giudice dott.ssa Giulia Sani
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SULMONA
in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Giulia Sani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N.R.G. di cui in epigrafe, discussa oralmente all'udienza cartolare del 27.3.2025, promossa da:
(C.F. ), nata a [...] in data [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluca Catalano del Foro di Napoli presso il cui studio sito in
Napoli, alla via Pietro Colletta n. 35 è elettivamente domiciliato come da procura in calce all'atto di citazione;
- parte attrice
contro
(C.F. ), in persona dell'Amministratore p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Aledino Di Donato del Foro di Sulmona, presso il cui studio sito in
Roccaraso (AQ) al Viale dei Tigli n. 10 è elettivamente domiciliato come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
- parte convenuta
Oggetto: opposizione a precetto.
Conclusioni
Parte attrice ha concluso come da note scritte del 26.3.2025: “1) Dare atto, per le ragioni sopra in premessa, dell'avvenuta cessazione della materia del contendere e dichiararla;
2) In subordine, accertare e dichiarare che non sussiste il diritto del a procedere ad CP_1 esecuzione forzata nei confronti dell'esponente per i motivi in premessa per l'importo di € 12.329,11
o in subordine di € 6.419,46; 3) per l'effetto dichiarare la nullità e/o l'inefficacia, totale e/o parziale (con specifico riferimento agli importi specificamente indicati al capo II dell'atto di citazione e della presente comparsa), dell'atto di precetto e la conseguente inammissibilità dell'esecuzione preannunciata nei confronti dell'esponente;
4) nello specifico accertare e dichiarare che:
a) i bonifici effettuati in data 13/11/2013, 24/12/2013 e 31/3/2014 devono essere imputati, ex art.
1193 c.c., al decreto ingiuntivo n. 171/2019 del Tribunale di Sulmona, il bonifico di € 1.000 del
1 19/1/2024 al D.I. 75/2022 del GdP di Castel di Sangro e quello di € 1.000 del 19/1/2024 al D.I
40/2023 del GdP di Castel di Sangro;
b) non vi è un titolo giudiziale che legittimi l'azione esecutiva con riferimento alle spese giudiziali liquidate con D.I. 40/2023;
c) nulla è dovuto per spese e compensi dei precetti redatti sui decreti ingiuntivi 75/2022 e 40/2023 richiesti in violazione del divieto di frazionamento del credito;
d) nulla è dovuto con riferimento agli onorari e spese dei precetti perenti;
5) in ogni caso, condannare controparte al pagamento di spese e compensi di causa, nonché quelli della doppia fase cautelare”.
Parte convenuta ha concluso come da note scritte del 26.3.2025: “insiste per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta, così come ribadite nella memoria
n. 1 ex art. 171-ter c.p.c., da intendersi qui integralmente per riportate e ritrascritte [“affinché piaccia all'ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, per le motivazioni esposte in narrativa, rigettare domanda ex adverso spiegata poiché infondata in fatto ed in diritto;
il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio, anche della fase cautelare, oltre rimborso forfetario spese generali al 15 %, cassa avvocati e Iva, sempre se dovuta quest'ultima in ragione della vigente normativa, quali oneri fiscali ed addizionali di legge”] il tutto con vittoria di spese e competenze di lite, anche della fase cautelare e al netto di quelle liquidate dal Collegio per il reclamo, oltre rimborso forfetario e accessori come per legge, invitando il Giudice a voler d'ufficio valutare la possibilità ai sensi dell'art. 96 c. 1 c.p.c. di condannare l'attrice al risarcimento dei danni arrecati al convenuto oppure in subordine ai sensi del 3° comma al pagamento, in favore del suddetto, di una somma equitativamente determinata”.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e di diritto della decisione
1.Con atto di citazione ex art. 615, comma 1, c.p.c. ha instaurato il presente giudizio Parte_1 di opposizione a n. 3 atti di precetto per complessivi € 19.467,14 a lei notificati il 16.3.2024 da parte del al fine di sentir dichiarare – previa sospensione della provvisoria Controparte_2 esecutività dei titoli esecutivi ovvero, in subordine, con sospensione limitatamente alla somma di €
12.329,11) - l'insussistenza del diritto del convenuto a procedere ad esecuzione forzata nei propri confronti ed ottenere la declaratoria di nullità degli atti impugnati e dei rendiconti condominiali posti a fondamento dei titoli esecutivi (d.i. n. 171/2019 del Tribunale di Sulmona, n. 75/2022 del Giudice di Pace di Castel di Sangro e n. 40/2023 del Giudice di Pace di Castel di Sangro), con condanna di controparte alle spese.
A sostegno dell'opposizione ha lamentato:
a. l'abusivo frazionamento del credito da parte del convenuto, per aver quest'ultimo CP_1 notificato tre distinti atti di precetto, con conseguente aggravio di spese a proprio carico;
b. l'insussistenza in capo al del diritto di procedere esecutivamente nei propri confronti CP_1 per i seguenti motivi:
-quanto al decreto ingiuntivo n. 171/2019 del Tribunale di Sulmona (col quale le si intimava il pagamento di € 8.193,67 a titolo di sorte capitale quale quota di 1/4 del complessivo credito riconosciuto al condominio nei confronti dei condebitori solidali Controparte_3 CP_4
e ): CP_5 Pt_1
- per non aver potuto prendere visione della transazione intercorsa tra gli altri condebitori e il che pertanto deve intendersi satisfattiva dell'intera posizione debitoria, CP_1
2 dichiarando di volerne profittare, ovvero in caso di transazione parziale, dovendosi ritenere il debito residuo a proprio carico ridotto nella misura concordata con il debitore transigente;
- per non essere stati decurtati dalla sorte capitale i pagamenti effettuati per complessivi €
3.000,00, circostanza per la quale ha invocato la revoca dell'amministratore;
- per errore nel calcolo della quota di spettanza relativa alle spese legali del procedimento monitorio;
- per essere state altresì addebitate spese a titolo di precetto perento;
quanto al decreto ingiuntivo n. 75/2022 del Giudice di Pace di Castel di Sangro (col quale le si intimava il pagamento di € 3.898,94 a titolo di sorte capitale quale quote condominiali spettanti per bilancio consuntivo 2019, consuntivo 2020 e consuntivo 2021):
- per non essere stato decurtato dalla sorte capitale il pagamento effettuato di € 1.000,00;
- per non essere dovuti gli onorari e le spese di precetto, stante il frazionamento del credito;
- per essere state altresì addebitate spese a titolo di precetto perento;
quanto al decreto ingiuntivo n. 40/2023 del Giudice di Pace di Castel di Sangro (col quale le si intimava il pagamento di € 4.696,77 a titolo di sorte capitale quale quote condominiali spettanti per bilancio consuntivo 2022 e preventivo 2023 1° e 2° rata):
- per non essere stato decurtato dalla sorte capitale il pagamento effettuato di € 1.000,00;
- per essere stato intimato il pagamento di spese legali e onorari della fase monitoria non spettanti in quanto nel titolo si dispone la distrazione delle stesse in favore dell'Avv. Valerio
Rozza antistatario;
- per non essere dovuti gli onorari e le spese di precetto, stante il frazionamento del credito;
- per essere state altresì addebitate spese a titolo di precetto perento;
c. la nullità dei rendiconti posto a fondamento del credito di cui ai decreti ingiuntivi e delle delibere di approvazione dei rendiconti poste a fondamento dei titoli esecutivi, derivanti da: omessa convocazione alle assemblee in cui sono stati approvati i rendiconti in esame;
mancata comunicazione delle delibere approvate;
mancato rispetto del regolamento condominiale, delle tabelle millesimali e appostazione di voci errate o ingiustificate nei rendiconti.
Ha quindi concluso nei termini sopra riportati.
2.Con comparsa del 14.5.2024 si è costituito il chiedendo il rigetto della Controparte_2 domanda cautelare e di merito ed eccependo, oltre che l'infondatezza, la temerarietà dell'opposizione.
In particolare, ha contestato:
a. la presunta abusività della propria condotta processuale, atteso che i tre atti di precetto atterrebbero ad altrettanti decreti ingiuntivi fondati su distinti fatti costitutivi;
b. l'insussistenza del diritto ad agire esecutivamente, ribadendo: quanto al decreto ingiuntivo n. 171/2019 del Tribunale di Sulmona,
- la disponibilità della documentazione condominiale, versata in atti,
- la riferibilità dell'accordo transattivo intercorso con i condebitori solidali alla sola quota di loro spettanza;
- la corretta imputazione del pagamento di € 3.000,00 ad altro e più risalente debito ex art. 1193, comma 2, c.c.;
- la disponibilità a rinunciare alle somme erroneamente richieste a titolo di spese legali della fase monitoria;
3 - la debenza delle spese sostenute per i precetti perenti, tali a causa della defatigatoria condotta dell'opponente che ne ha reso necessaria la rinnovazione;
quanto al decreto ingiuntivo n. 75/2022 del Giudice di Pace di Castel di Sangro,
- la corretta imputazione del pagamento di € 1.000,00 ad altro e più risalente debito ex art. 1193, comma 2, c.c., stante l'impossibilità del solvens di imputare il pagamento ad un debito di ammontare superiore al quantum corrisposto e comunque la presenza della clausola di salvaguardia che avrebbe consentito alla parte di ottenere la correzione di errori dei precetti in rinnovazione a semplice istanza;
quanto al decreto ingiuntivo n. 40/2023 del Giudice di Pace di Castel di Sangro,
- per essere l'indicazione della distrazione in favore dell'Avv. Rozza antistatario riconducibile ad un mero refuso del Giudice della fase monitoria, come ricavabile dalla procura alle liti prodotta;
c. la sussistenza di cause di nullità delle delibere poste a fondamento dei titoli esecutivi, peraltro divenuti irrevocabili, le cui eventuali doglianze di merito non potrebbero essere sollevate in sede di opposizione a precetto.
Ha quindi concluso nei termini sopra riportati.
3. All'esito della prima udienza fissata per il contraddittorio sulla domanda cautelare, l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dei titoli è stata rigettata con un provvedimento poi confermato in sede di reclamo.
4. La causa, istruita documentalmente, è stata discussa all'udienza cartolare del 27.3.2025. Con note del 26.3.2025 parte opponente ha rappresentato l'avvenuta perenzione dei precetti opposti, come dichiarato dallo stesso che conseguentemente ha notificato in data 19.12.2024 un CP_1 ulteriore ed unico precetto in rinnovazione relativamente a tutti e tre i titoli esecutivi sottesi. Pt_1 ha quindi chiesto in via preliminare valutarsi la sussistenza dei presupposti per dichiarare cessata la materia del contendere, nel caso con vittoria di spese.
***
5. Preliminarmente, occorre vagliare l'istanza di parte opponente con la quale è stata sollecitata la verifica da parte di questo Tribunale dei presupposti per dichiarare la cessazione della materia del contendere per effetto della notifica (avvenuta in data 19.12.2024) di un nuovo precetto in rinnovazione dei precetti opposti e medio tempore perenti.
Tali presupposti non sussistono.
Se infatti, a mente dell'art. 481 c.p.c., “Il precetto diventa inefficace, se nel termine di novanta giorni dalla sua notificazione non è iniziata l'esecuzione”, è parimenti vero che il comma 2 della medesima disposizione sancisce che “Se contro il precetto è proposta opposizione, il termine rimane sospeso e riprendere a decorrere a norma dell'art. 627 c.p.c.”.
Ne deriva che parte opponente mantiene un interesse concreto ed attuale ad ottenere una pronuncia di merito dell'opposizione proposta, in quanto i n. 3 precetti opposti ex art. 615, comma 1, c.p.c. conservano efficacia sino alla definizione del presente giudizio (cfr. sul punto anche Cassazione civile sez. VI, 22/02/2017, (ud. 06/12/2016, dep. 22/02/2017), n.4537 “In primo luogo, la rinnovazione della notifica del precetto non fa venir meno l'interesse del creditore al rigetto dell'opposizione proposta contro il precetto notificato per primo. In secondo luogo, ove la controricorrente con la sua eccezione abbia inteso far riferimento alla c.d. perenzione (non già del processo esecutivo, ma)
4 del precetto, per mancato inizio dell'esecuzione entro il termine di 90 giorni dalla notifica di esso, essa sarebbe infondata, dal momento che la proposizione dell'opposizione a precetto sospende il termine di perenzione di cui all'art. 481 c.p.c., sino a quando non sia concluso il giudizio di opposizione, e non sia decorso il termine per la riassunzione fissato dal giudice o, in mancanza, stabilito dall'art. 627 c.p.c.”).
6. Tanto premesso, l'opposizione è solo in parte fondata nei limiti e per le ragioni che seguono.
7. Deve essere anzitutto accolta la domanda nella parte in cui lamenta l'abuso dello strumento processuale da parte del per avere notificato altrettanti atti di precetto a fronte di n. 3 CP_1 decreti ingiuntivi divenuti irrevocabili, fondati su oneri condominiali non pagati in altrettante annualità.
Ad avviso di chi scrive occorre infatti operare una distinzione, nel caso di specie, tra frazionamento nel credito in sede di merito ed in sede esecutiva.
Dal primo punto di vista, assolutamente condivisibili appaiono le ragioni del Controparte_2 che invocando la sentenza S.U. 4090/2017 (ma si veda sul punto anche la più recente sentenza S.U.
7299/2025) asserisce la correttezza delle proprie scelte processuali per aver richiesto ed ottenuto in un arco temporale di circa quattro anni (2019, 2022 e 2023) tanti titoli monitori quanti erano i crediti derivanti da altrettante annualità condominiali non saldate dalla odierna opponente: invero, in tale prospettiva, ciascun credito (singolarmente considerato) presenta una propria specifica causa petendi
(la delibera assembleare di approvazione del rendiconto consuntivo) e, pertanto, giustifica l'emissione del relativo decreto ingiuntivo.
Diversamente, una volta che tutti e tre i decreti ingiuntivi hanno acquisito definitività per mancata opposizione, non si ravvisa - a parere di questo Giudice – - in capo al creditore (né da CP_1 quest'ultimo ciò risulta specificamente argomentato nelle proprie difese) alcuno specifico interesse idoneo a giustificare la scelta di azionare quegli stessi titoli in via esecutiva mediante altrettanti distinti atti di precetto, oltretutto in rinnovazione: non può infatti farsi a meno di notare che tutti e tre i precetti opposti recano la medesima data (20.2.2024), sono stati tutti inviati per la notifica a mezzo posta dall'Unep in data 28.2.2024, notifica che si è poi perfezionata per tutti mediante consegna a parte opponente il 16.3.2024.
A ciò si aggiunga – per quanto può valere – che in data 19.12.2024 il pur Controparte_2 sull'erroneo presupposto della perenzione dei precetti impugnati, ha notificato un ulteriore, ma unico, precetto in rinnovazione sulla scorta di tutti e tre i titoli monitori emessi in proprio favore, con ciò di fatto dimostrando che alcun interesse concreto ed attuale era sotteso alla diversa e precedente scelta di predisporre l'azione esecutiva per ciascun credito con un atto prodromico a sé stante.
Detta scelta, pertanto, comportando un inutile aggravio di costi per la parte esecutata e non trovando conforto in un contrario ed apprezzabile interesse del creditore, assume i caratteri tipici dell'abuso dello strumento processuale.
Per le ragioni sopra esposte dell'importo complessivamente precettato (€ 19.467,14) devono essere considerati non dovuti gli importi richiesti a titolo di onorari di precetto e accessori relativamente ai n. 2 atti di precetto in rinnovazione opposti fondati sui d.i. n. 75/2022 e n. 40/2023 del Giudice di
Pace di Castel di Sangro rispettivamente per € 239,20 ed € 299,00, somme che andranno ad essere di seguito detratte, ciascuna nell'ambito del ricalcolo relativo al corrispondente titolo monitorio.
5 8. Venendo alla doglianza relativa alla dedotta non debenza del credito portato dal d.i. n. 171/2019
Tribunale di Sulmona, si osserva quanto segue.
Un primo profilo sollevato dalla attrice riguarda il presunto effetto liberatorio (del quale ella ha dichiarato di volersi avvalere) della transazione stipulata tra i propri condebitori solidali CP_3
e e il .
[...] CP_4 CP_5 CP_1
L'eccezione è infondata.
In punto di diritto, mette conto richiamare il principio stabilito in materia da Cass. Sez. U, Sentenza
n. 30174 del 30/12/2011, Rv. 620066 - 01 secondo cui “Ove la transazione stipulata tra il creditore ed uno dei condebitori solidali abbia avuto ad oggetto solo la quota del condebitore che l'ha stipulata, il residuo debito gravante sugli altri debitori in solido si riduce in misura corrispondente all'importo pagato dal condebitore che ha transatto solo se costui ha versato una somma pari o superiore alla sua quota ideate di debito;
se, invece, il pagamento è stato inferiore alla quota che faceva idealmente capo al condebitore che ha raggiunto l'accordo transattivo, il debito residuo gravante sugli altri coobbligati deve essere ridotto in misura pari alla quota di chi ha transatto”.
Applicando detto canone al caso di specie, alla luce della documentazione prodotta in atti, non pare potersi in alcun modo evincere l'intenzione, rispettivamente, del Condominio creditore e dei comproprietari debitori, di estinguere mediante la transazione raggiunta l'intera posizione debitoria: al contrario, nel verbale di delibera assembleare del 22.12.2022 (cfr. all.16 comparsa , CP_1 non specificamente contestato da parte opponente), il cui contenuto richiama integralmente le proposte transattive avanzate dai condebitori solidali (cfr. all. 18, 19, 20 comparsa , si CP_1 legge: “L'amministratore comunica che, nelle more tra l'invio dell'avviso di convocazione della presente assemblea contenente 1'o.d.g. e la data della stessa, sono pervenute le richieste dei germani
e che, previa lettura da parte del presidente, si allegano CP_4 CP_5 Controparte_3 al presente verbale. Dopo ampia discussione l'assemblea all'unanimità dà mandato all'Amministratore di sottoscrivere a mezzo di n. 3 scritture private un accordo in virtù del quale i predetti condomini si impegnano espressamente a versare in favore del , entro Controparte_2
e non oltre giorni 7 (sette) dalla comunicazione del presente verbale, il 50 % del proprio ammontare individuale per quote condominiali ordinarie e straordinarie maturate fino al 31.12.2022 (come evincesi dal bilancio consuntivo e riparto 01.01.2022 -31.12.2022 appena approvato), impegnandosi altresì a versare il restante 50 % entro e non oltre il 31.07.2023, unitamente alle spese legali che il
dovrà pagare al proprio legale avv. Aledino Di Donato. Per quanto concerne le somme CP_1 di cui al Preventivo 2023, le stesse verranno pagate entro la naturale scadenza del 30.06.2023. In caso di puntuale pagamento di tutte le quote maturate sino al 31.12.2022, l'assemblea delibera sempre all'unanimità sia di desistere dal portare avanti azioni legali nei confronti dei suddetti comproprietari, sia di rinunciare al vincolo di solidarietà passiva per tutte le somme maturate a carico dei singoli proprietari fino alla suddetta data, indi per cui per tutte le residue somme vantate dal fino alla suddetta data del 31.12.2022, quest'ultimo potrà agirà Controparte_2 esclusivamente nei confronti della sola Sig.ra e solo sui beni mobili e/o immobili Parte_1 appartenenti singolarmente ed in via esclusiva alla predetta. L'assemblea sempre all'unanimità delibera che per tutte le quote condominiali a far data dal 1 ° gennaio 2023 e per tutte quelle che saranno approvate nel futuro, non potrà mai agire sulla proprietà indivisa dei fratelli ivi Pt_1 inclusa quella ricadente a Pescocostanzo all'interno del , se non dopo aver Controparte_6
6 aggredito i beni mobili e/o immobili appartenenti singolarmente ed in via esclusiva a coloro che dovessero risultare morosi”.
Appare quindi in via assolutamente inequivoca (tanto da rendere superfluo ai fini del decidere l'ordine di esibizione a più riprese invocato dall'opponente) il tenore dell'accordo raggiunto, consistente da un lato nell'intenzione dei condebitori aderenti all'accordo di limitare l'adempimento, su un piano oggettivo, alla sola quota dovuta di spettanza individuale (mediante pagamento in due rate) e, dall'altro, nella corrispondente rinuncia da parte dell'ente di gestione alla solidarietà passiva e all'impegno a non attivare eventuali azioni esecutive sul bene in comproprietà dei germani Pt_1
Deve pertanto escludersi che le parti abbiano inteso pagare il debito in un ammontare superiore alla quota spettante ai singoli condebitori, con la conseguenza che la residua quota di ¼ richiesta alla odierna opponente è integralmente dovuta.
Quanto poi all'asserita mancata contabilizzazione, ai fini della determinazione del quantum debeatur di € 3.000 pagati in n. 3 tranches, vale solo la pena osservare come i documentati pagamenti (cfr. doc. 10, 11 e 12) siano tutti anteriori (anni 2013 e 2014) all'emissione del decreto ingiuntivo, circostanza peraltro ammessa dalla stessa a pag. 5 dell'atto di citazione (“Sicchè si contesta Pt_1
l'insussistenza del diritto del creditore procedente per € 3.000,00, quale importo corrisposto dall'esponente al ben prima della concessione del decreto ingiuntivo in esame e della CP_1 notifica del precetto, residuando un credito di € 5.193,67…”).
Com'è noto, secondo unanime e consolidata giurisprudenza di legittimità, l'opposizione ex art. 615
c.p.c. avverso l'esecuzione promossa sulla base di un decreto ingiuntivo non può essere fondata su eccezioni inerenti a fatti estintivi o impeditivi anteriori alla formazione del titolo, essendo i medesimi invocabili esclusivamente nel procedimento preordinato al titolo stesso, essendo precluso al Giudice dell'opposizione a precetto, così come al G.E. una volta che l'esecuzione sia iniziata, “conoscere degli stessi vizi già dedotti o che avrebbero potuto essere dedotti davanti al giudice della cognizione” Per_ (cfr. Cass. 27159/2006 conforme a Cass. 8331/2001 e Cass. 12664/2000).
Consegue che l'importo precettato a titolo di sorte capitale per € 8.193,67 è quindi integralmente dovuto.
Di contro, è fondata l'eccezione con la quale si duole dell'erronea computazione al Parte_1 quantum debeatur, delle spese sostenute dal per precedenti precetti poi perenti, le quali CP_1
– per condivisibile approdo giurisprudenziale – restano a capo di parte intimante: sul punto Cass.
(Sez. 3, Sentenza n. 10572 del 09/05/2007, Rv. 597797 - 01) e successive conformi (es. Cass.
Ordinanza 18676/2022) affermano infatti che “La sopravvenuta inefficacia del precetto per mancato inizio dell'esecuzione nel termine di novanta giorni dalla sua notificazione comporta che le spese del precetto ormai perento restano a carico dell'intimante, essendo applicabile, anche in questa ipotesi, il principio - stabilito dall'ultimo comma dell'art. 310 cod. proc. civ. e richiamato, per il caso di estinzione del processo esecutivo, dall'art. 632 u.c. del codice di rito - che le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate. Né la spesa sopportata per intimare il precetto divenuto inefficace può essere assimilata a un costo sostenuto per il recupero delle somme non corrisposte alla scadenza, ripetibile dal debitore ai sensi dell'art. 6 d.lgs. 231 del 2002”.
Da quanto sopra esposto consegue che dell'importo precettato in forza del d.i. n. 171/2019 non sono dovuti ed € 29,86 (per “Spese precetti perenti”).
7 Ancora non dovuto è l'importo eccedente la quota di € 98,36 in corrispondenza della voce “1/4 delle spese di quota di spettanza”, al netto della distinta voce di spese precetti perenti e della successiva divisione pro quota (come del resto ammesso dal Condominio che a pag. 5 della propria comparsa ha ammesso l'errore, dichiarando di rinunciarvi).
In conclusione, con riferimento al credito portato dal d.i. n. 171/2019, l'importo precettato effettivamente dovuto è quindi pari alla minor somma di € 9.009,63.
9. Passando alle contestazioni relative all'ammontare del credito precettato con riferimento al d.i. n.
75/2022 Giudice di Pace di Castel di Sangro si osserva anzitutto che non sono dovuti gli importi relativi alle spese di precetto e relativi accessori per le ragioni esposte sub § 7.
Quanto alla sorte capitale, è fondata l'eccezione di parte opponente nella parte in cui lamenta la mancata imputazione del pagamento sopravvenuto rispetto alla formazione del titolo esecutivo (in quanto avvenuto in data 19.1.2024) di € 1.000,00: dall'esame del doc. 13 all. citazione si evince infatti che ha espressamente imputato tale pagamento al debito portato dal d.i. in esame con la Pt_1 conseguenza che non può trovare applicazione il comma 2 dell'art. 1193 c.c., che definisce criteri di imputazione residuali in caso di mancata dichiarazione del solvens.
Sul punto si richiama Cassazione civile, Sez. 3, Sentenza n. 917 del 16/01/2013, Rv. 625053 - 01), a mente della quale “In tema di imputazione del pagamento, quando il debitore non si avvalga della facoltà di dichiarare quale debito intenda soddisfare, la scelta, come desumibile dall'art. 1195 cod. civ., spetta al creditore, il quale, nello stesso documento di quietanza, può dichiarare di imputare il pagamento ad uno o più debiti determinati, subentrando i criteri legali di cui all'art. 1193 cod. civ., che hanno carattere suppletivo, solo quando né il debitore, né il creditore abbiano effettuato
l'imputazione. La dichiarazione di imputazione del creditore deve però essere accettata dal debitore
e, qualora sia inserita nello stesso documento contenente la quietanza, la ricezione del documento da parte del debitore si riferisce solo alla quietanza in esso contenuta e soddisfa il suo interesse a conservare la prova documentale dell'avvenuto pagamento, ma non presuppone un accordo sull'imputazione; perché la ricezione del documento assuma valore di prova dell'accettazione dell'imputazione operata dal creditore è necessario, difatti, che da parte del debitore essa non venga immediatamente o prontamente contestata, atteso che la mancata tempestiva contestazione assume il valore dell'acquiescenza.” nonché Cass. sez. III, 27/10/2022, n.31837 secondo cui “In presenza di una pluralità di rapporti obbligatori, se il debitore non si avvale della facoltà di dichiarare quale debito intenda soddisfare, la scelta spetta, ex art. 1195 c.c., al creditore, il quale può dichiarare di imputare il pagamento ad uno o più debiti determinati, mentre i criteri legali ex art. 1193, comma 2,
c.c., che hanno carattere suppletivo e sussidiario, subentrano soltanto quando l'imputazione non è effettuata né dal debitore, né dal creditore, fermo restando che l'onere di provare le condizioni che giustificano una diversa imputazione grava sul creditore. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della Corte d'appello che - accertata la sussistenza di una pluralità di crediti da parte di un istituto bancario nei confronti di una cooperativa e dato atto di pagamenti parziali effettuati da alcuni soggetti coobbligati - aveva imputato detti pagamenti ai debiti meno garantiti, senza verificare
l'esistenza di eventuali dichiarazioni d'imputazione da parte del debitore o del creditore)”.
D'altra parte, non consta che il creditore abbia fornito la prova del dolo o della sorpresa richiesti dall'art. 1195 c.c. al fine di poter attribuire una diversa imputazione del pagamento, quando questo sia assistito dall'espressa imputazione del debitore, né che abbia “immediatamente e prontamente”
8 contestato l'imputazione, giacché tale contestazione è stata di fatto esteriorizzata soltanto in seno al precetto oggi opposto, laddove il ha ritenuto di non tener di conto di tale versamento CP_1 nella quantificazione del proprio credito.
Irrilevante sul punto è inoltre l'operatività della clausola di salvaguardia invocata dal , in CP_1 quanto il tenore delle difese espletate dall'ente di gestione a contrastare il motivo opposizione dà conto della sostanziale impossibilità di qualificare tale mancata imputazione come un mero “errore
e/o imprecisione emendabile a semplice istanza di parte”.
Del pari, per i motivi già esposti al precedente paragrafo, non sono dovute neppure le spese conteggiate a titolo di “Spese precetto perento” per € 44,14.
In conclusione, con riferimento al credito portato dal d.i. n. 75/2022, l'importo precettato effettivamente dovuto è quindi pari alla minor somma di € 3.429,44.
10. Le medesime considerazioni appena svolte valgono infine anche in relazione agli importi precettati con riferimento al d.i. n. 40/2023 Giudice di Pace di Castel di Sangro: anche in questo caso il Condominio creditore da un lato non ha scomputato l'importo di € 1.000,00 versato in data
19.1.2024 con imputazione del solvens a “prima rata saldo d.i. 40/2023 di (cfr. doc. Parte_1
14 all. citazione), dall'altro ha erroneamente addebitato alla debitrice (oltre che le spese del precetto secondo quanto esposto sub §7) le spese del precetto perento per € 29.86.
Tali importi non sono pertanto dovuti.
Con riferimento poi alla effettiva debenza delle spese legali liquidate in sede monitoria in favore dell'Avv. Valerio Rozza, il motivo di opposizione è fondato in quanto la pur palese evidenza dell'errore materiale relativo alle generalità del soggetto in favore del quale viene emessa la condanna al pagamento non esime l'effettivo creditore dal richiederne la correzione mediante la procedura ex art. 288 c.p.c., pena la non azionabilità del titolo in sede esecutiva. Pertanto, neppure le spese e gli onorari liquidati in decreto ingiuntivo con relativi accessori sono dovute.
In conclusione, con riferimento al credito portato dal d.i. n. 40/2023, l'importo precettato effettivamente dovuto è quindi pari alla minor somma di € 3.708,59.
11. Inammissibili sono poi le ulteriori difese di parte opponente tese a contestare la causa petendi dei singoli crediti, con doglianze inerenti alle dedotte nullità dei rendiconti di cui ai d.i. portati a esecuzione e delle relative delibere di approvazione, in ossequio al principio già richiamato che sancisce l'inammissibilità di opposizioni c.d. recuperatorie di vizi che dovevano essere dedotti in sede di opposizione a decreto ingiuntivo.
12. Alla luce di tutto quanto sopra esposto e per concludere, in parziale accoglimento dell'opposizione spiegata da , deve dichiararsi che il diritto del di procedere ad Parte_1 Controparte_2 esecuzione forzata nei confronti di parte opponente sussiste limitatamente alla minor somma di €
16.147,66, così ottenuta:
-€ 9.009,63 in relazione al precetto fondato su d.i. n. 171/2019 Tribunale di Sulmona;
-€ 3.429,44 in relazione al precetto fondato su d.i. n. 75/2022 Giudice di Pace di Castel di Sangro;
-€ 3.708,59 in relazione al precetto fondato su d.i. 40/2023 Giudice di Pace di Castel di Sangro.
9 13. La (ancorché) parziale fondatezza dell'opposizione impedisce di ravvisare i presupposti per la condanna di parte opponente ex art. 96 c.p.c. richiesta dal Condominio.
14. Sussistono giustificati motivi per compensare le spese di lite del giudizio di merito nella misura del 50%. La restante parte segue la sostanziale e prevalente soccombenza di parte opponente e si liquida come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014, così come integrato dal D.M. 147/2022, in applicazione dei parametri medi per previsti per cause dal valore compreso tra € 5.201 ed € 26.000, esclusa la fase istruttoria in quanto non tenutasi e con una riduzione del 50% per la fase decisoria alla luce della attività concretamente svolta.
Sono altresì dovute da parte opponente le spese della fase cautelare in corso di causa, liquidate in applicazione dei parametri medi previsti dal predetto D.M. per tali cause, limitatamente alla sola fase della trattazione (atteso che l'attività di studio e introduttiva è pienamente sovrapponibili a quella svolta e già liquidata per il giudizio di merito e che l'unica attività difensiva ulteriore è consistita nella sola trattazione della domanda cautelare in udienza).
P.Q.M.
Il Tribunale di Sulmona, definitivamente decidendo, ogni altra domanda o eccezione respinte, così provvede:
accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto
dichiara il diritto del di procedere ad esecuzione forzata nei confronti di Controparte_2
limitatamente alla minor somma di € 16.147,66, ed in particolare: -€ 9.009,63 in Parte_1 relazione al precetto fondato su d.i. n. 171/2019 Tribunale di Sulmona;
-€ 3.429,44 in relazione al precetto fondato su d.i. n. 75/2022 Giudice di Pace di Castel di Sangro;
-€ 3.708,59 in relazione al precetto fondato su d.i. 40/2023 Giudice di Pace di Castel di Sangro;
condanna alla refusione, nella misura del 50% in favore del Parte_1 Controparte_2 di € 1.273,00 oltre spese generali, Iva e Cap come per legge a titolo di spese di lite (liquidate in complessivi € 2.546,00) relative al giudizio di merito ed € 1.204,00, oltre spese generali, Iva e Cap come per legge relative alla fase cautelare in corso di causa.
Sulmona, 13.5.2025.
Il Giudice dott.ssa Giulia Sani
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