Ordinanza cautelare 20 gennaio 2025
Decreto presidenziale 15 aprile 2025
Decreto presidenziale 17 aprile 2025
Decreto presidenziale 14 maggio 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. I, sentenza 18/12/2025, n. 1172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 1172 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01172/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01073/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1073 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto dai sigg.ri AN FR AG, TO CA, AN CAi, AB RI, EF SI, IA AL IN, LA CC, CE LF, LE LI, IA US NC, DI NI, LU AL NO GN, LA DU, BA BU, NZ AB, GI AD, AN NN LV, IE AM, HI AN, AV AN, BE AR, LA ARs, AN CA, IA AN CA, INN CA, RA CA, EL CO, CA CO, RI ON, PI CO, IA OS, IA ZI OS, AR TI, PA D'ON, RI EI, IA LO, TA TA Demelio, SS IS, UD ON, RA TT, CO DE, US Donati, LO Era, LE Erbi', IC DD, AN DD, IA PI FA, RI AL, RG RR, PA LI, IA ZI IO, CR IS, AR DD, IA ZI Fois, AL FR, RC RA, RI GA, SA SA, IA IA GI, RI IE, IN LB, UL NI, RA NI, RA ED, VA ED, IA PA IG, NA IG, EO RR, OR CI, IA AN CH, SI OI, IA LI Longheu, BI LO, CA TA, IC UG, ZIno LU, DE DA, IE MA, IA RA AN, EN RC, IA AR, AN AS, NN IA ID, OS EL, TO ON, VA ON, UD RE, IE NI, LA TU, RA UG, BA LA, RC UR, RA RG, RC NI, EF Muscas, IA PA Obinu, PA Orru', GI Ortu, UD Pala, ON Palmas, TA Palmas, IA Assunta Partolino, IS Peppi, IE PI, AB Picciau, Sonia Piedimonte, SS IG, Mario Pilia, LE PI, ON PI, OSlia PI, MO PI, TO Pintus, TO Piras, IA RI Piras, IA ZI Piras, RI Piras, IA OR IS, IE IS, IA LO Pisoni, EF Pisu, LA TZ, AE CU, LB PU, LA IA TA GI, IA RA Pulina, SS Pusceddu, Eleonora Salaris, CA Salaris, IE NA, Fabiana NA, LO NA, TA NA, Alessia Scarfi, Edith Schintu, PA Schirra, RA Secci, EN Sechi, SA Serapiglia, Alessia Serra, RA SI, EF Siccu, BA Spano, Donatella Stochino, Isabella Stochino, SI LE Tanda, RI Tedde, IA PI Tegas, Milena Tegas, Veronica Tempesta, RL Tidu, Giuseppe Tuveri, AL Uleri, Katia Valenti, IA CR AR, CI Vidili, DO Vinci, ILA CA, IA IS Beccone, RA Carboni, TA Carboni, IE Carroni, Stefano Concu, TA Congias, LA Cordedda, PI AS, FR OS, IAntonietta OS , VA TT, RA DD, LU DD , AN IA Fele, CI Fenudi, RA IS, CL Fronteddu, US Gabbas, RL Ganga, EL Raimonda Ghirra, BI IA Antonietta Guria, AN Iai, EF ED, OSlba Licheri, EN AN, RA IN, PI LA ON , EN UR , ILA Musina, IA EL IG , RA CU, AC PU, VA GI , IA GI, LA CH, NN NA, AR NA, SA PA, TO UP, LE UR, US AR, ER VE, ER US ZO, rappresentati e difesi dagli avvocati AR Merella, Massimo Occhiena, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
PI AS, non costituita in giudizio;
contro
la Regione Autonoma della Sardegna, in persona del Presidente in carica pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Sonia Sau e VA Parisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
l’ARES Sardegna, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato PA Trudu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
l’ASL Azienda Socio Sanitaria Locale n. 5 di Oristano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato AL Angelo Miscali, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
l’Azienda Socio Sanitaria n. 6 del Medio Campidano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato UD Schirru, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso il suo studio in Cagliari, via Stanislao Caboni 24;
l’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 7 LC, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Flaviano Lai, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
l’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 2 Asl Gallura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato NN RA Fazio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
ASPAL - Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Mauro Barberio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
l’Asl 1 Sassari, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Soro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
l’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 3 di Nuoro, l’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 4 dell’Ogliastra, l’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari, l’Azienda di Rilievo Nazionale ed Alta Specializzazione “G. Brotzu” (ARNAS), l’Azienda Ospedaliero-Universitaria (AOU) di Cagliari, l’Azienda Ospedaliero-Universitaria (AOU) di Sassari, non costituite in giudizio;
le sigg.re EL LA e AR RQ, non costituite in giudizio;
per l'annullamento:
I) per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della deliberazione della Giunta regionale della Sardegna 2 ottobre 2024, n. 38/9 avente a oggetto “ Cantieri occupazionali sperimentali per disoccupati e disoccupate professionalmente qualificati (infermieri e OSS) da attivarsi presso le Aziende del Servizio sanitario regionale. Criteri e modalità di attuazione. Legge regionale 18 settembre 2024, n. 13, art. 13, comma 1 ” e relativi allegati A - “ Ripartizione risorse - annualità 2024 ”, B “ Schema proposta progettuale ” e C “ Assunzioni di personale a tempo determinato presso le aziende del Servizio sanitario regionale, ai sensi della L. R. n. 13/2024. Definizione dei parametri di avviamento a selezione, dei criteri e delle modalità di reclutamento ”, nelle parti precisate e nei termini indicati nel ricorso introduttivo;
II) per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti depositato il 23.12.2024:
- della determinazione 8 novembre 2024, n. 5421 dell’Assessorato del Lavoro, Formazione professionale, Cooperazione e Sicurezza sociale della RAS, con cui sono stati approvati i progetti presentati dalle Aziende del SR, con l’Allegato A e la nota di trasmissione ad ASPAL del 12 novembre 2024;
- della determinazione ASPAL 21 novembre 2024, n. 3923 avente a oggetto “ Cantieri occupazionali sperimentali per disoccupati e disoccupate professionalmente qualificati (Infermieri e OSS) ex l. r. 13/2024, art. 13, comma 1. Individuazione dell’unità organizzativa responsabile del procedimento e
contestuale approvazione della circolare operativa e della relativa modulistica ”, e relativi allegati come di seguito specificati:
-- “ Circolare operativa ASPAL per la gestione del procedimento amministrativo di avviamento a selezione nell’ambito dei cantieri occupazionali sperimentali per disoccupati e disoccupate professionalmente qualificati (OSS e Infermieri) di cui all’allegato C alla DGR n. 38/9 del 2.10.2024 ”;
-- modello di “ Avviso pubblico ” di selezione “ per l’assunzione, con CCNL di categoria del settore pubblico corrispondente, di personale A TEMPO DETERMINATO da impiegare presso le Aziende del Servizio Sanitario Regionale con qualifica di OSS nell’ambito delle sedi e articolazioni di cui all’allegato A ”;
-- modello avente a oggetto “ Richiesta di avviamento a selezione per l’assunzione di personale a tempo determinato con la qualifica di Operatore Socio-Sanitario (OSS) da impiegare presso le Aziende del Servizio Sanitario regionale ai sensi dell’art. 13, comma 1 della L.R. n. 13 del 18/09/2024 ”;
- nota ARES 29 novembre 2024, prot. PG 69825 avente a oggetto “ Richiesta di avviamento a selezione per l’assunzione di personale a tempo determinato con la qualifica di OSS da impiegare presso le Aziende del Servizio Sanitario Regionale ai sensi dell’art. 13, comma 1 della L.R. n. 13 del 18/09/2024 ”;
- determinazione ASPAL 2 dicembre 2024, n. 4059 avente a oggetto “ Approvazione avviso pubblico per l’avviamento a selezione finalizzato all’assunzione di personale a tempo determinato con la qualifica di OSS da destinare alle Aziende del SR ai sensi della l.r. n. 13 del 18/09/2024, art. 13, comma 1 ”, e relativo allegato, consistente nell’ “Avviso pubblico” di selezione “ per l’assunzione, con CCNL di categoria del settore pubblico corrispondente, di personale A TEMPO DETERMINATO da impiegare presso le Aziende del SR, con qualifica di OSS, nell’ambito delle sedi sottoindicate ”;
- proposte progettuali presentate dalle Aziende del SR: Azienda socio-sanitaria locale n. 1 di Sassari, Azienda sociosanitaria locale n. 2 della Gallura, Azienda socio-sanitaria locale n. 3 di Nuoro, Azienda socio-sanitaria locale n. 4 dell’Ogliastra, Azienda socio-sanitaria locale n. 5 di Oristano, Azienda socio-sanitaria locale n. 6 del Medio Campidano, Azienda socio-sanitaria locale n. 7 del LC SI, Azienda socio-sanitaria locale n. 8 di Cagliari, Azienda di rilievo nazionale ed alta specializzazione “G. Brotzu” (ARNAS), Azienda ospedaliero-universitaria (AOU) di Cagliari, Azienda ospedaliero-universitaria (AOU) di Sassari;
- “ove occorrer possa”, della guida alla presentazione della domanda di partecipazione ai cantieri occupazionali sperimentali;
- di ogni altro atto comunque presupposto, connesso, collegato o consequenziale a quelli impugnati;
e per la condanna ex art. 30 c.p.a. al risarcimento dei danni ingiusti subiti dai ricorrenti;
III) per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 6.5.2025:
- degli atti impugnati con il ricorso introduttivo;
- degli atti impugnati con il primo ricorso per motivi aggiunti;
- della determinazione n. 483 del 18 febbraio 2025 del Direttore del servizio coordinamento dei servizi territoriali e governance CPI di Sassari dell’ASPAL, con la quale è stata approvata la graduatoria definitiva dei candidati ammessi e l’elenco degli esclusi, con le relative tabelle allegate A e B;
- della determina dipartimentale n. 204 del 21 febbraio 2025 AOU Sassari;
- della determina dipartimentale n. 248 del 28 febbraio 2025 AOU Sassari;
- della convocazione per la prova di idoneità della AOU Sassari;
- della determina dipartimentale n. 298 del 13 marzo 2025 della AOU Sassari;
- della convocazione per la prova di idoneità della Direzione generale della AOU Cagliari;
- dell’elenco dei candidati idonei per l’AOU di Cagliari;
- dell’esito della prova di idoneità dell’AOU Cagliari del 4 aprile 2025;
- dell’esito della prova di idoneità dell’AOU Cagliari del 8 aprile 2025;
- della convocazione per la prova di idoneità dell’ARNAS Brotzu;
- della deliberazione del Direttore generale dell’ASL Cagliari n. 129 del 4 marzo 2025;
- della convocazione per la prova di idoneità dell’ASL Cagliari;
- dei verbali nn. 1, 2, 3, 4 e 5 della Commissione esaminatrice nominata dall’ASL Cagliari;
- dell’elenco nominativo dei candidati idonei dell’ASL Cagliari;
- della convocazione per la prova di idoneità dell’ASL Gallura;
- della deliberazione del Direttore generale dell’ASL Gallura n. 112 del 3 marzo 2025;
- della deliberazione del Direttore generale dell’ASL Medio Campidano n. 142 del 18 marzo 2025;
- della deliberazione del Direttore generale dell’ASL Medio Campidano n. 260 del 2 aprile 2025;
- della deliberazione del Direttore generale dell’ASL Nuoro n. 234 del 4 marzo 2025;
- della convocazione per la prova di idoneità dell’ASL Ogliastra;
- della deliberazione n. 131 del 18 marzo 2025 del Direttore generale dell’ASL Ogliastra di approvazione del verbale della commissione esaminatrice;
- della deliberazione del Direttore generale dell’ASL Ogliastra n. 105 del 27 febbraio 2025;
- dell’elenco (numerico) dei soggetti idonei dell’ASL Ogliastra del 17 marzo 2025;
- della deliberazione del Direttore generale dell’ASL Oristano n. 116 del 25 febbraio 2025;
- dell’esito delle prove di idoneità dell’ASL Oristano;
- della convocazione per la prova di idoneità dell’ASL Oristano;
- del calendario delle prove di idoneità dell’ASL Oristano;
- dei verbali nn. 1, 2, 3, e 4 della Commissione di valutazione dell’ASL Oristano e dei relativi allegati, ivi compresa la graduatoria degli idonei;
- dell’avviso di convocazione alle prove di idoneità dell’ASL Sassari;
- della deliberazione del Direttore generale dell’ASL Sassari n. 195 del 14 marzo 2025, di nomina della commissione;
- della deliberazione del Direttore generale dell’ASL LC SI n. 178 del 3 marzo 2025, di nomina della commissione esaminatrice;
- dell’elenco idonei dell’ASL LC SI;
- di ogni altro atto comunque presupposto, connesso, collegato o consequenziale a quelli impugnati, compresi gli atti di nomina delle commissioni esaminatrici nominate dalle Aziende sanitarie, gli atti di convocazione alle prove di idoneità, i verbali delle prove di idoneità, le graduatorie degli OSS selezionati e i contratti di lavoro stipulati dalle singole Aziende sanitarie, “anche se non conosciuti”;
nonché per la condanna ex art. 30, c.p.a. al risarcimento dei danni asseritamente ingiusti subiti dai ricorrenti;
IV) per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 27.5.2025:
- degli atti impugnati con il ricorso introduttivo;
- degli atti impugnati con il primo ricorso per motivi aggiunti;
- degli atti impugnati con il secondo ricorso per motivi aggiunti;
- dei verbali nn. 1, 2, 3, e 4 della Commissione di valutazione dell’AOU Sassari e relative graduatorie degli idonei;
- dei verbali del 18 marzo 2025, 19 marzo 2025 e 28 marzo 2025 della commissione di accertamento della ASL Nuoro;
- dell’elenco dei nominativi degli idonei della ASL Nuoro;
- della deliberazione ASL di Nuoro n. 399 dell’11 aprile 2025;
- dei verbali nn. 1, 2 e 3 della Commissione esaminatrice dell’AOU Cagliari e relative graduatorie degli idonei;
- del verbale n. 1 del 10 marzo 2025 dell’ASL Gallura e relativa graduatoria degli idonei;
- del verbale preliminare del 20 marzo 2025 dell’ASL Medio Campidano, nonché dei verbali n. 1 e n. 2 della Commissione esaminatrice e delle relative graduatorie degli idonei della medesima Azienda;
- del verbale n. 1 del 17 marzo 2025 dell’ASL Ogliastra e relativo elenco degli idonei;
- dei verbali nn. 1 e 2 dell’ASL LC SI e relative graduatorie degli idonei;
- delle delibere del Direttore generale dell’ASL LC SI n. 214 dell’11 marzo 2025 e n. 387 del 29 aprile 2025;
- dei verbali nn. 1, 2, 3, 4 e 5 della Commissione esaminatrice e relative graduatorie degli idonei dell’ASL Sassari;
- di ogni altro atto comunque presupposto, connesso, collegato o consequenziale a quelli impugnati, inclusi gli atti di nomina delle commissioni esaminatrici nominate dalle Aziende sanitarie, gli atti di convocazione alle prove di idoneità, i verbali delle prove di idoneità, le graduatorie degli OSS selezionati e i contratti di lavoro stipulati dall’Azienda ARNAS “G. Brotzu” e dalle singole Aziende sanitarie, “anche se non conosciuti”;
nonché per la condanna ex art. 30 c.p.a. al risarcimento dei danni asseritamente ingiusti subiti dai ricorrenti.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Autonoma della Sardegna, dell’ASPAL - Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro, dell’ARES Sardegna, dell’Asl 1 Sassari, dell’Asl Azienda Socio Sanitaria Locale n. 5 di Oristano, dell’Azienda Socio Sanitaria n. 6 del Medio Campidano, dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 7 LC e dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 2 Asl Gallura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 luglio 2025 il dott. CA AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti sono risultati idonei all’esito del pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 57 posti di “Operatore socio sanitario - Area degli Operatori”, indetto con determinazione dirigenziale ARES 11 ottobre 2022, n. 3037 (parzialmente rettificata con la determinazione dirigenziale ARES 3 novembre 2022, n. 3283) e sono inseriti nelle vigenti undici graduatorie, formate da 2.116 idonei, approvate con determinazione ARES 20 giugno 2024, n. 1601.
L’art. 10 del bando (“Graduatoria”) stabiliva quanto segue:
“ successivamente all’esaurimento dei posti messi a concorso con l’assegnazione dei vincitori alle aziende aderenti alla procedura, la graduatoria rimane efficace nei termini previsti dalla normativa vigente. La graduatoria potrà essere utilizzata per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito, ovvero di posti a tempo indeterminato della stessa categoria e profilo professionale che successivamente si dovessero rendere disponibili, nel rispetto della vigente normativa in materia.
Le graduatorie rimangono efficaci per un biennio a decorrere dalla data di approvazione della graduatoria, così come disposto dalla normativa vigente […]
Ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001, le graduatorie di concorsi a tempo indeterminato possono essere utilizzate per assunzioni a tempo determinato ”.
Ai sensi del citato art. 10 del bando, quindi, le predette graduatorie saranno efficaci fino al 20 giugno 2026.
La Regione Autonoma della Sardegna (di seguito RAS), con la l.r. 18 settembre 2024, n. 13, art. 13 (“ Cantieri occupazionali e altri interventi di sostegno al lavoro ”) ha autorizzato “ la spesa di euro 9.000.000 per l’anno 2024 e di euro 4.500.000 per ciascuno degli anni 2025 e 2026 per il finanziamento di interventi finalizzati all’attivazione di appositi cantieri occupazionali sperimentali per disoccupati professionalmente qualificati, infermieri e operatori socio-sanitari (OSS), da attivarsi presso le aziende del Servizio sanitario regionale, relativamente a progetti di integrazione socio-sanitaria e a progetti di supporto ai servizi di assistenza e cura all’interno dei presidi ospedalieri […]”, individuando l’Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro (ASPAL) quale soggetto attuatore dell’intervento, in collaborazione con le aziende del Servizio sanitario regionale, e demandando ad apposita deliberazione della Giunta regionale la definizione dei criteri e delle modalità di attuazione dell’intervento.
La Giunta regionale sarda, quindi, in attuazione della predetta norma, con D.G.R. n. 38/9 del 2 ottobre 2024 ha deliberato “ l’attivazione, in via sperimentale, di cantieri occupazionali per disoccupati e disoccupate professionalmente qualificati da attivarsi presso le aziende del Servizio sanitario regionale e di destinare tale misura, in prima attuazione, agli operatori socio-sanitari (OSS), di cui all’articolo 13, comma 1, della L.R. n. 13/2024 ”.
La citata D.G.R. n. 38/9 prevede, tra l’altro, che l’ASPAL pubblichi un avviso pubblico di selezione, cui possono partecipare, indicando l’ASR per cui si candidano, gli interessati in possesso della qualifica di OSS, e che successivamente si formi una graduatoria sulla base dell’ISEE e della durata della disoccupazione dei candidati, graduatoria che “ avrà validità annuale e potrà essere utilizzata, durante il suo periodo di validità, per la copertura di ulteriori posti che si dovessero rendere disponibili ”.
La stessa D.G.R., inoltre, prevede che: i) le Aziende sanitarie regionali, tenendo conto della graduatoria formata da ASPAL e delle preferenze espresse dai candidati, li convochino per l’accertamento dell’idoneità professionale mediante “ lo svolgimento di una prova pratica attitudinale ovvero di sperimentazioni lavorative, i cui contenuti dovranno essere determinati dalla commissione esaminatrice all’uopo nominata, in coerenza con le mansioni proprie della qualifica, della categoria di inquadramento e del profilo professionale oggetto dell’assunzione ”; ii) alla luce del progetto di cantiere a suo tempo presentato e approvato, le ASR assumano quindi gli OSS che abbiano superato la prova di idoneità, applicando il CCNL Sanità Pubblica.
1.1. Con il ricorso introduttivo i ricorrenti hanno impugnato la D.G.R. n. 38/9 del 2 ottobre 2024 deducendone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili, sollevando anche questione di legittimità costituzionale della l.r. n. 13/2024 in riferimento agli artt. 3, 32, 51, 97 e 117 Cost.
In particolare, il ricorso è stato affidato ai seguenti motivi:
“ Violazione dell’art. 97, Cost.; degli artt. 1, comma 2 bis e 3, L 241/1990; dell’art. 7, comma 6, LR Sardegna 1/2023; dell’art. 5, LR Sardegna 37/2016; degli artt. 35, c. 5 ter e 36, DLGS 165/200; degli artt. 6 e 52, LR Sardegna 31/1998; della DGR 24 luglio 2024, n. 26/13; della DDG ARES 30 ottobre
2023, n. 262 (“ Regolamento riguardante la disciplina delle procedure concorsuali/selettive e delle modalità di scorrimento delle graduatorie ”); del bando del pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 57 posti di “Operatore socio sanitario - Area degli Operatori”, cit.; dei principi di imparzialità e buon andamento; del principio di legalità; dei principi del legittimo affidamento e della buona fede - Eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto; per contraddittorietà, perplessità, irragionevolezza complessiva dell’azione amministrativa; per carenza e comunque difetto di motivazione; per insufficienza di istruttoria. Sviamento di potere ”.
Secondo i ricorrenti la gravata DGR si porrebbe in contrasto con i principi e la disciplina vigenti in materia di pubblico impiego, in quanto il meccanismo attivato dalla Regione – pur prevedendo “ una riserva pari al 60% dei posti messi a bando in favore ” degli OSS idonei nelle graduatorie del concorso 2022 (approvate nel giugno 2024) - si sovrapporrebbe all’immissione nei ruoli delle Aziende sanitarie regionali degli OSS idonei nelle predette graduatorie, che verrebbero di fatto vanificate dalla misura gravata, considerato anche che le stesse graduatorie, come visto sopra, scadranno a giugno 2026 e dunque prima dell’esaurimento dell’efficacia della contestata misura occupazionale ex art. 13 della l.r. n. 13/2024.
I ricorrenti lamentano al riguardo che la DGR non prevede – come invece dovrebbe, a loro dire, in una prospettiva costituzionalmente orientata – che l’operatività dei cantieri occupazionali sia subordinata all’esaurimento delle menzionate graduatorie concorsuali.
Dunque, la possibilità per le Aziende del SR di assumere OSS a tempo determinato sulla base dell’intervento di sostegno al lavoro ex art. 13 della L.R. n. 13/2024, a fronte della piena efficacia delle predette graduatorie concorsuali, si porrebbe in violazione:
- del canone ex art. 97, comma 4, Cost., che impone l’immissione nei ruoli pubblici dei soggetti selezionati a seguito di pubblico concorso;
- dell’art. 7, comma 6, della L.R. Sardegna n. 1/2023, secondo cui “ L’Amministrazione regionale, gli enti del sistema Regione e le Aziende sanitarie, tenuto conto del piano triennale del fabbisogno, delle vigenti capacità assunzionali e in relazione alle risorse finanziarie disponibili nei rispettivi bilanci per tali finalità, assumono il personale prioritariamente attingendo dalle graduatorie in corso di vigenza ” (norma recentemente valorizzata dalla DGR 24 luglio 2024, n. 26/13);
- dell’art. 6 della L.R. Sardegna n. 31/1998, a tenore del quale “ Le amministrazioni del sistema Regione […] per prevenire fenomeni di precariato […] sottoscrivono prioritariamente i contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato ”, sul presupposto del principio/regola per cui l’assunzione agli impieghi regionali deve avvenire principalmente “ mediante concorso pubblico per esami, per titoli, per esami e titoli o per corso-concorso ” (art. 52, L.R. ult. cit.);
- dell’art. 5 della L.R. Sardegna n. 37/2016, che subordina l’avvio delle procedure di reclutamento ordinario del personale regionale “ allo scorrimento di graduatorie vigenti, nell’ambito dell’intero sistema Regione, di concorsi pubblici a tempo indeterminato ”;
- dell’art. 8 della DDG ARES 30 ottobre 2023, n. 262, recante “ Regolamento riguardante la disciplina delle procedure concorsuali/selettive e delle modalità di scorrimento delle graduatorie ”, che regolando i meccanismi di scorrimento stabilisce che l’attivazione di nuove procedure di assunzione nel SR sardo in presenza di idonei collocati in graduatorie in corso di validità è ammessa esclusivamente per il reclutamento di figure professionali dotate di elevata specificità in base alle necessità puntualmente esplicitate dalle Aziende al momento dell’indizione;
- del combinato disposto dell’art. 10 del bando del concorso OSS 2022 e dell’art. 36, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, nella parte in cui prevede che “ per prevenire fenomeni di precariato ” la Regione sottoscrive contratti a tempo determinato con gli idonei delle graduatorie vigenti della suddetta selezione pubblica;
- dell’art. 35, comma 5 ter , del d.lgs. n. 165/2001 (che non risulta derogato dall’ordinamento speciale sardo), che nei concorsi “ per il reclutamento del personale sanitario e socio-sanitario ” esclude espressamente che gli idonei in graduatoria non possano superare il “ 20 per cento dei posti messi a concorso ”;
- di tutti i principi sopra specificati, tra cui in particolare quello del legittimo affidamento, dal momento che la norma statale ex art. 36 del d.lgs. n. 165/2001, cit. (che costituisce principio generale in quanto diretta attuazione dell’art. 97, Cost.), richiamata dal bando del concorso OSS 2022, genera in capo agli idonei (tra cui i ricorrenti) un’aspettativa certamente legittima a essere assunti dal SR (a tempo indeterminato o determinato), frustrata dal meccanismo attuativo dei cantieri occupazionali di cui alla DGR n. 38/9.
Soggiungono i ricorrenti che, poiché per i contestati cantieri OSS sono state accantonate consistenti risorse finanziarie (€ 18.000.000, di cui euro 9.000.000 per l’anno 2024 ed euro 4.500.000 per ciascuno degli anni 2025 e 2026: art. 13, comma 1, L.R. n. 13/2024), “ per le Aziende sanitarie regionali sarà affatto conveniente assumere a tempo determinato gli OSS dei cantieri occupazionali rispetto a quelli idonei nelle graduatorie ARES del giugno 2024 ”, poiché l’assunzione di questi ultimi – a tempo determinato o indeterminato – graverebbe sul bilancio aziendale, a differenza dei primi.
Peraltro, non sarebbe legittima nemmeno la previsione, a favore degli OSS idonei del concorso bandito nel 2022, di una riserva del 60% sul totale dei posti messi a bando nei cantieri occupazionali, poiché: i) da un lato, tale riserva creerebbe un’ingiusta e irragionevole disparità di trattamento tra i soggetti che saranno chiamati dalle ASR e quelli che, seppur risultati idonei e dunque titolari di una legittima aspettativa allo scorrimento integrale delle graduatorie, non saranno assunti a causa dell’avvio dei cantieri occupazionali sperimentali; ii) d’altro lato, “ quel 60% di OSS idonei nel concorso pubblico del 2022 dovrà sottoporsi alle prove di idoneità svolte dalle ASR ”, con “ una sorta di “beffa” per chi ha superato il concorso pubblico gestito dall’ARES ”.
Infine, la previsione secondo cui l’ASPAL debba formare la graduatoria sulla base dell’ISEE e della durata dello stato di disoccupazione si porrebbe “ in frontale contrasto con qualsiasi principio e regola di meritocrazia, di preparazione e di professionalità che non possono che costituire gli unici parametri applicabili ai fini di selezionare soggetti chiamati a esercitare, all’interno del SR, le funzioni di operatori socio-sanitari siccome declinate dall’Accordo Stato-Regioni-Province autonome 22 febbraio 2001 ”.
I ricorrenti, quindi, chiedono l’annullamento della D.G.R. n. 38/9 del 2.10.2024 nella parte in cui non prevede che le assunzioni dei soggetti idonei inseriti nella graduatoria dei cantieri occupazionali OSS possano avvenire esclusivamente all’esaurimento delle vigenti graduatorie di idonei formate all’esito del concorso OSS bandito nel 2022.
1.1.1. Gli esponenti, inoltre, chiedono la condanna della Regione ai sensi dell’art. 30 c.p.a. al risarcimento dei danni asseritamente patiti “ per l’inadempimento colposo all’obbligo assunzionale in quanto idonei nelle graduatorie del concorso OSS 2022 ”, lamentando “ il danno per perdita di chance , posto che la DGR n. 38/9 produce un chiaro pregiudizio che impedisce ai ricorrenti di ottenere il bene della vita conseguente all’utile inserimento nella graduatoria formata all’esito del concorso in cui sono risultati idonei ”.
1.1.2. I ricorrenti, poi, sollevano questione di legittimità costituzionale dell’art. 13 della l.r. Sardegna n. 13/2024, per contrasto:
- con l’art. 97, comma 4, della Costituzione, perché contravviene al principio del concorso e viola i principi del buon andamento e dell’imparzialità della pubblica amministrazione, in quanto “ nel pubblico impiego solo con la procedura concorsuale propriamente detta può ritenersi accertata la competenza professionale e la scelta imparziale ”;
- con l’art. 32 Cost., perché il contestato meccanismo assunzionale prevede di applicare cantieri occupazionali OSS in un settore fondamentale ed estremamente sensibile qual è quello della sanità pubblica, in evidente dispregio delle accurate selezioni concorsuali che sole possono garantire il rispetto del canone ex art. 32 Cost. a protezione dei pazienti e del loro diritto alla salute;
- con gli artt. 3 e 51 Cost., “ perché il requisito soggettivo dello stato disoccupazionale ivi valorizzato crea un’evidente situazione di disparità e di diseguaglianza rispetto agli OSS idonei nelle graduatorie concorsuali che, per capacità e dinamismo, svolgano l’attività nel privato o in regime professionale, in attesa di essere assunti dal SR ”; sarebbe inoltre irragionevole la scelta legislativa regionale di “ prevede [re] un cospicuo finanziamento (€ 18.000.000) per introdurre in via temporanea e straordinaria personale OSS nell’organizzazione sanitaria pubblica, anziché adottare misure strutturali e sistemiche dirette a garantire la stabile immissione di OSS nel SR sardo ”;
- con l’art. 117 Cost., nella parte in cui la norma contestata “ non prevede la riserva di assunzione, a tempo indeterminato o determinato, degli idonei nelle graduatorie vigenti, così come previsto dall’art. 36, DLGS 165/2001 che, in quanto diretta attuazione dell’art. 97, Cost., costituisce principio generale non derogabile dal legislatore regionale ”.
1.2. Con ricorso per motivi aggiunti i ricorrenti hanno impugnato gli ulteriori atti (indicati in epigrafe) con cui le Amministrazioni intimate, ciascuna per quanto di propria competenza, si sono attivate per dare avvio alle procedure di cui all’art. 13 della l.r. Sardegna n. 13/2024, e tra tali atti, in particolare, la circolare operativa ASPAL per la gestione del procedimento amministrativo di avviamento alle selezioni, la determina n. 4059 del 2 dicembre 2024, con cui l’ASPAL ha approvato l’avviso pubblico per l’avviamento della selezione degli OSS da adibire ai cantieri occupazionali e i progetti presentati dalle varie Aziende SR.
Queste le censure dedotte:
I) “ Violazione dell’art. 97 Cost.; degli artt. 1, comma 2 bis e 3, L. 241/1990; dell’art. 7, comma 6, LR Sardegna 1/2023; dell’art. 5, LR Sardegna 37/2016; degli artt. 35, c. 5 ter e 36, DLGS 165/200; degli artt. 6 e 52, LR Sardegna 31/1998; della DGR 24 luglio 2024, n. 26/13; della DDG ARES 30 ottobre 2023, n. 262 (“ Regolamento riguardante la disciplina delle procedure concorsuali/selettive e delle modalità di scorrimento delle graduatorie ”); del bando del pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 57 posti di “Operatore socio sanitario - Area degli Operatori”, cit.; dei principi di imparzialità e buon andamento; del principio di legalità; dei principi del legittimo affidamento e della buona fede - Eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto; per contraddittorietà, perplessità, irragionevolezza complessiva dell’azione amministrativa; per carenza e comunque difetto di motivazione; per insufficienza di istruttoria - Sviamento di potere - Illegittimità in via autonoma e in via derivata ”: gli ulteriori atti adottati dalle amministrazioni resistenti in esecuzione della DGR n. 38/9 (gravata con il ricorso introduttivo) sarebbero affetti dai medesimi vizi, essendo alla stessa conseguenti e fondati dunque sugli stessi erronei originari presupposti, e confermerebbero l’illegittimità della misura ex art. 13 della l. r. n. 13/2024, che “ non solo eliderà del tutto il concorso del 2022, ma si sostituirà addirittura alle selezioni concorsuali siccome imposte dalla Costituzione ”; peraltro, “ i contratti che verranno stipulati dalle ASR avranno una durata di soli otto mesi e ciò produrrà l’effetto di determinare una palese discontinuità nell’erogazione dei servizi a discapito della organizzazione e della qualità delle prestazioni rese dalle strutture sanitarie pubbliche, con conseguente violazione del principio del buon andamento dell’azione amministrativa ”;
II) “ Violazione dell’art. 97, Cost.; dei principi di imparzialità e buon andamento; del principio di legalità; dei principi del legittimo affidamento e della buona fede - Eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto; per perplessità, irragionevolezza complessiva dell’azione amministrativa; per contraddittorietà manifesta in relazione alle previsioni contenute nell’avviso pubblico ASPAL del 2 dicembre 2024 in ordine alla prova di idoneità; per carenza e comunque difetto di motivazione; per insufficienza di istruttoria - Sviamento di potere - Illegittimità in via autonoma e in via derivata ”: gli atti impugnati sarebbero illegittimi “ anche in via autonoma, in quanto concretizzano di per sé le violazioni contestate nel ricorso introduttivo a cui si rinvia ”; “ la misura dei cantieri “sperimentali” [sarebbe] di per sé confliggente con le esigenze di verifica della preparazione e dell’esperienza di chi, come gli OSS, deve operare nell’ambito del SSN ” e con “ ogni
più elementare regola di corretta tutela dei fondamentali e primari interessi pubblici e privati (dei singoli pazienti) protetti dall’art. 32, Cost. ”; l’avviso di selezione ASPAL confermerebbe l’inadeguatezza della prova pratica prevista per l’accertamento dell’idoneità professionale, nella parte in cui stabilisce che “ La prova potrà essere espletata anche in forma scritta ” e che “ la prova dovrà tendere ad accertare esclusivamente l’idoneità del candidato a svolgere le relative mansioni e non comporterà alcuna valutazione comparativa di merito ”; la misura introdotta dalla Regione, quindi, si tradurrebbe “ in un meccanismo volto esclusivamente a reclutare forza lavoro con contratti a tempo determinato, scavalcando i soggetti (tra i quali i ricorrenti) legittimati a essere chiamati in quanto risultati idonei all’esito di un concorso pubblico per titoli ed esami, articolato, complesso e composto da più prove (preselettiva, scritta, orale e pratica) in cui hanno dato piena prova della loro preparazione tanto teorica quanto pratica ”.
1.3. Si sono costituite per resistere la Regione Autonoma della Sardegna, l’ARES Sardegna, l’ASPAL e l’ASL n. 1 Sassari.
La Regione, l’ARES e l’ASPAL hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, in quanto nessuno degli atti impugnati inciderebbe sulle capacità assunzionali delle aziende sanitarie e, conseguentemente, sulla possibilità/aspettativa dei ricorrenti di entrare nei ruoli delle Aziende sanitarie per i profili professionali oggetto del concorso espletato, perché i soggetti selezionati per i cantieri occupazionali non verranno immessi nei ruoli delle Aziende sanitarie; anzi, viene offerta ai ricorrenti “ l’ulteriore possibilità, nell’attesa dell’auspicata assunzione, di poter partecipare ai progetti di cui è causa, con una riserva del 60%, sul totale dei posti disponibili, per ogni singola Azienda sanitaria ” (così la Regione nella memoria del 9 gennaio 2025). Inoltre, “ Ares ha continuato a scorrere la predetta graduatoria fino al mese di dicembre, in quanto l’attivazione dei cantieri occupazionali non costituisce una procedura alternativa di assunzione di OOSS nelle ASL della Sardegna che hanno continuato e continueranno ad assumere tramite selezioni concorsuali e/o scorrimento delle graduatorie ancora valide ” (così l’ARES nella memoria del 10 gennaio 2025).
L’ASPAL ha inoltre eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sia perché i ricorrenti farebbero valere la pretesa ad essere assunti mediante lo scorrimento delle graduatorie del 2024, sia perché si tratterebbe “ di ipotesi di assunzioni al lavoro senza graduatorie o procedure selettive stricto sensu”.
1.4. Con ordinanza n. 13 del 20 gennaio 2025 è stata respinta l’istanza cautelare.
1.5. In data 8 aprile 2025 le ricorrenti AV AN, PI AS, LO NA e RA SI hanno depositato “ atto di rinuncia/dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse ”.
1.6. Nelle more del giudizio l’ASPAL, con provvedimento n. 483 del 18 febbraio 2025, ha approvato la graduatoria definitiva dei candidati ammessi (e l’elenco di quelli non ammessi) ai cantieri sanitari OSS per cui è causa. Le Aziende sanitarie che avevano presentato i vari progetti hanno quindi provveduto, nel corso del mese di marzo 2025, a nominare le commissioni esaminatrici e a convocare i candidati ammessi per l’espletamento della prova di idoneità, secondo quanto previsto nell’avviso di selezione e nella circolare operativa. All’esito delle prove di idoneità, poi, le Aziende hanno iniziato a stipulare i relativi contratti a tempo determinato con gli OSS selezionati, che hanno iniziato ad operare all’interno dei vari presidi ospedalieri. Si è dunque dato concreto avvio ai cantieri sanitari sperimentali per l’annualità 2024 ai sensi dell’art. 13 della L.R. Sardegna n. 13/2024 e della DGR 2 ottobre 2024, n. 38/9.
In ragione di ciò i ricorrenti hanno chiesto di essere autorizzati alla notifica di un secondo ricorso per “ motivi aggiunti per pubblici proclami al fine di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella graduatoria dei candidati ammessi approvata con provvedimento ASPAL 18 febbraio 2025, n. 483, tabella A ”.
1.7. Con decreto presidenziale n. 90 del 15 aprile 2025 è stata disposta la notifica per pubblici proclami.
1.8. Si sono costituite l’ASL – Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 5 di Oristano e l’Azienda Socio-Sanitaria n. 6 del Medio Campidano, chiedendo la reiezione del ricorso.
1.9. Integrato il contraddittorio, con un secondo e un terzo ricorso per motivi aggiunti, depositati rispettivamente il 6 maggio ed il 27 maggio 2025, sono stati impugnati la graduatoria definitiva dei candidati ammessi (e non ammessi) ai cantieri sanitari OSS approvata dall’ASPAL e gli atti delle aziende sanitarie relativi alle predette procedure (convocazioni per la prova di idoneità, esiti delle prove di idoneità, verbali delle commissioni esaminatrici, elenchi dei candidati idonei, deliberazioni di nomina delle commissioni e gli ulteriori atti indicati in epigrafe).
Secondo i ricorrenti tali nuovi atti confermerebbero che gli OSS dei cantieri occupazionali sperimentali svolgono nei vari reparti le attività che dovrebbero invece essere riservate agli OSS idonei inseriti nelle graduatorie del concorso del 2022 (tra cui i ricorrenti), in quanto in possesso delle competenze e delle professionalità (accertate all’esito di un concorso pubblico) necessarie all’espletamento delle funzioni e mansioni che sono chiamati a svolgere in favore degli utenti delle strutture ospedaliere.
I due ricorsi per motivi aggiunti sono stati affidati alle seguenti censure.
I) “ Violazione dell’art. 97 Cost.; degli artt. 1, comma 2 bis e 3, L. 241/1990; dell’art. 7, comma 6, LR Sardegna 1/2023; dell’art. 5, LR Sardegna 37/2016; degli artt. 35, c. 5 ter e 36, DLGS 165/200; degli artt. 6 e 52, LR Sardegna 31/1998; della DGR 24 luglio 2024, n. 26/13; della DDG ARES 30 ottobre 2023, n. 262 (“Regolamento riguardante la disciplina delle procedure concorsuali/selettive e delle modalità di scorrimento delle graduatorie”); del bando del pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 57 posti di “Operatore socio sanitario - Area degli Operatori”, cit.; dei principi di imparzialità e buon andamento; del principio di legalità; dei principi del legittimo affidamento e della buona fede - Eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto; per contraddittorietà, perplessità, irragionevolezza complessiva dell’azione amministrativa; per carenza e comunque difetto di motivazione; per insufficienza di istruttoria - Sviamento di potere - Illegittimità in via derivata ”.
Gli ulteriori atti adottati dalle Amministrazioni resistenti in esecuzione della DGR n. 38/9 (impugnata con il ricorso introduttivo) sarebbero affetti dai medesimi gravi vizi, in quanto alla stessa conseguenti e dunque fondati sugli stessi erronei originari presupposti, con conseguente illegittimità degli stessi in via derivata.
Essi riguardano la fase concretamente attuativa della misura dei cantieri sanitari sperimentali in quanto hanno determinato, a seguito dell’espletamento delle prove di idoneità, l’effettivo “arruolamento” degli OSS dei cantieri che sono stati assunti con contratti a tempo determinato ma che, a dire degli esponenti, a dispetto di quanto asserito dalle Amministrazioni resistenti sarebbero stati inseriti nelle turnazioni “ordinarie” dei vari presidi ospedalieri e svolgerebbero – al pari degli altri OSS “strutturati” – le medesime attività, andando così di fatto a colmare illegittimamente la cronica carenza di personale socio-sanitario, con grave pregiudizio per gli OSS idonei delle graduatorie del concorso OSS 2022 di cui fanno parte i ricorrenti.
L’inserimento degli OSS dei cantieri nelle turnazioni ordinarie (in alcuni presidi anche nei turni notturni) dimostrerebbe che, nell’ambito del lavoro a tempo determinato, i cantieri sanitari generano una vera e propria sovrapposizione tra le graduatorie stilate all’esito delle prove di idoneità svolte dalle varie Aziende sanitarie e le undici graduatorie di idonei (tra cui i ricorrenti) del concorso OSS 2022.
Peraltro, la circostanza che la totalità dei candidati ha superato le prove di idoneità dimostrerebbe che “ gli OSS dei cantieri occupazionali sono stati sottoposti ad una prova di idoneità meramente formale, del tutto inidonea a verificare in concreto in capo ai candidati il possesso delle competenze e professionalità necessarie a svolgere in modo adeguato le attività sanitarie all’interno dei presidi ospedalieri ” e confermerebbe l’illegittimità del contestato meccanismo dei cantieri occupazionali OSS, che ha comportato “ l’introduzione all’interno dei presidi ospedalieri di soggetti che, senza che ne siano state accertate la competenza e la professionalità con l’unico metodo/istituto giuridico previsto dall’ordinamento, ossia mediante concorso pubblico ex art. 97 Cost., sono chiamati a svolgere in ambito sanitario attività a diretto contatto con i pazienti in luogo degli OSS selezionati nella procedura concorsuale del 2022, le cui graduatorie sono ancora in corso di validità ma che scadranno a giugno 2026 ”.
Si sarebbe “ avverato quanto preannunciato nel ricorso e nei primi motivi aggiunti, ossia che le ASR soddisfano il fabbisogno di OSS assumendoli dai cantieri occupazionali, in quanto i relativi costi sono finanziati direttamente dalla Regione, senza dunque gravare sui loro bilanci ”.
Da ciò deriverebbe, per un verso, che lo scorrimento delle undici graduatorie del concorso OSS 2022 - contrariamente a quanto sostenuto dalle Amministrazioni resistenti – non è garantito; per altro verso, che la misura dei cantieri occupazionali prevista per il triennio 2024-2026 supererà temporalmente l’efficacia e la validità delle predette graduatorie, che – come visto sopra - scadranno nel giugno 2026.
I ricorrenti chiedono quindi l’annullamento degli atti gravati per le stesse ragioni di fatto e di diritto già esposte nel ricorso introduttivo e nei precedenti motivi aggiunti.
1.10. Si sono costituite per resistere l’Azienda Socio-Sanitaria locale n. 7 del LC e l’Azienda Socio-Sanitaria locale n. 2 ASL Gallura.
1.11. In data 23 giugno 2025 i ricorrenti CO DE e IA OR IS hanno depositato “ atto di rinuncia/dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse ”.
Analoghi atti sono stati depositati in data 27 giugno 2025 dai ricorrenti OSlia PI ed ER US ZO.
1.12. In vista dell’udienza di discussione le parti, con memorie e repliche, hanno ulteriormente argomentato a sostegno delle rispettive posizioni.
L’Azienda Socio-Sanitaria locale n. 5 di Oristano ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva e di interesse in capo ai ricorrenti, in quanto la stessa ASL di Oristano, all’interno del proprio PIno Triennale del Fabbisogno del Personale relativo alla qualifica di OSS (determinato in 237 unità), ha già provveduto a ricoprire interamente il proprio fabbisogno con l’assunzione, in momenti diversi, di tutti i 237 posti a disposizione, sicché “ i cantieri occupazionali non potranno, né potrebbero andare ad incidere sulla capacità dell’azienda di assumere ulteriore personale a tempo indeterminato ”, essendo destinati “ a supporto e ad integrazione dell’attività ordinaria senza […] alcuna commistione tra le graduatorie in cui sono inseriti i ricorrenti e quelle relative ai cantieri occupazionali ”.
L’ASSL 7 LC ha eccepito:
- l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, in quanto gli atti impugnati non incidono né sulle capacità assunzionali delle aziende sanitarie, né sulla possibilità o sull’aspettativa dei ricorrenti di essere assunti nei ruoli per i profili oggetto del concorso nella cui graduatoria sono inclusi, come comproverebbe il fatto che nelle more della selezione la ASSL 7 ha, comunque, regolarmente attinto dalla graduatoria vigente del concorso pubblico per posti a tempo indeterminato, con l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 12 candidati idonei e la stipula dei relativi contratti di lavoro;
- l’inammissibilità dei tre ricorsi per motivi aggiunti, in quanto si impugnano collettivamente e cumulativamente, “alla rinfusa”, numerosi atti applicativi della procedura adottati dalle diverse Aziende sanitarie sarde che (in tesi) sarebbero lesivi solo per alcuni e non per altri ricorrenti, a fronte dei quali non vi sarebbe quindi omogeneità delle posizioni dei ricorrenti, con la conseguente mancanza del prerequisito minimo per l’ammissibilità di un ricorso collettivo e cumulativo.
Anche l’ASSL 6 Medio Campidano ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse perché l’attivazione dei cantieri occupazionali prevista dalla L. R. n. 13/2024 non esclude l’assunzione per scorrimento della graduatoria del concorso OSS 2022. Deduce al riguardo l’ASSL 6 che il PIno del fabbisogno dell’azienda per l’annualità 2025 prevede la copertura complessiva di n. 140 posizioni di OSS, di cui n. 129 già in ruolo, sicché, essendo previste due cessazioni nel corso dell’anno, saranno chiamate in ruolo ulteriori 13 unità entro il 31 dicembre 2025. Per le annualità 2026-2027, invece, non sono previste assunzioni se non con la modalità del “ turn over ”, ovvero previo pensionamento di alcuni dipendenti o in caso di eventuali dimissioni.
L’ASPAL, oltre alle eccezioni già formulate, ha eccepito la tardività dei ricorsi per motivi aggiunti e la inammissibilità degli stessi per mancanza di autosufficienza.
L’ASL 1 Sassari ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo (perché verrebbe in rilievo un mero scorrimento di graduatorie) e l’inammissibilità del ricorso per carenza d’interesse, poiché i contestati cantieri occupazionali non costituiscono una modalità alternativa di assunzione di OSS nelle aziende sanitarie e non interferiscono con le graduatorie vigenti (tanto che la stessa ASL n. 1 Sassari ha continuato a scorrere la graduatoria del concorso OSS 2022).
Analoga eccezione di inammissibilità per carenza d’interesse è stata sollevata dall’ASSL 2 Gallura, che ha anche dedotto, come le altre aziende resistenti, di avere attinto dalla graduatoria vigente del concorso pubblico per posti a tempo indeterminato del 2022, pur avendo avviato la procedura prevista per i cantieri occupazionali.
1.13. All’udienza pubblica del 16 luglio 2025 la causa è stata ampiamente discussa. Le difese dell’ASPAL, dell’ARES, dell’ASSL 7 LC e dell’ASSL 6 Medio Campidano hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso per mancanza della identità di posizioni dei ricorrenti (perché otto di essi – che nelle more hanno rinunciato al ricorso - risultano essere stati assunti per i cantieri occupazionali di cui impugnano i relativi atti), senza che le rinunce depositate in giudizio – alle quali le predette difese e l’ASL 2 Gallura dichiarano di opporsi - possano far venir meno la contestata situazione di conflittualità.
Indi, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. In via preliminare, va respinta l’eccezione di difetto di giurisdizione.
Sul punto è sufficiente ribadire, sulla scorta di quanto già rilevato nella fase cautelare, che i ricorrenti non chiedono lo scorrimento delle graduatorie, ma contestano in via diretta l’esercizio del potere attraverso il quale dapprima la Regione ha deliberato l’attivazione dei cantieri occupazionali per cui è causa e successivamente le altre Amministrazioni intimate hanno attivato la procedura di selezione.
Nessun dubbio, dunque, sul fatto che la controversia ricada nell’ambito della giurisdizione del giudice amministrativo, in applicazione del tradizionale criterio di riparto fondato sulla natura della situazione soggettiva azionata, ossia il criterio della causa petendi (o petitum sostanziale), declinato alla stregua della dicotomia carenza di potere-cattivo esercizio del potere.
3. Ancora in via preliminare, va dichiarata la improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse nei confronti degli otto ricorrenti rinuncianti (i sigg.ri AV AN, PI AS, LO NA, RA SI, CO DE, IA OR IS, OSlia PI ed ER US ZO).
Ciascuno dei predetti ricorrenti, infatti, ha depositato un atto qualificato come “ Atto di rinuncia/Dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse ”, con il quale si “ dichiara di rinunciare o, comunque, di non avere più interesse alla coltivazione del ricorso e dei motivi aggiunti ”.
Indipendentemente, dunque, dal fatto che le predette rinunce non risultino notificate (come richiesto dall’art. 84 c.p.a.) e che ad esse si siano opposte alcune parti resistenti, il Collegio non può che prendere atto del sopravvenuto difetto d’interesse in ossequio al principio dispositivo.
4. Per il resto, si può prescindere dalle altre eccezioni processuali in quanto il ricorso è infondato nel merito, per le ragioni di seguito esposte.
4.1. Occorre muovere da un dato incontrovertibile: la deliberazione della Giunta regionale della Sardegna 2 ottobre 2024, n. 38/9, impugnata con il ricorso introduttivo, è stata approvata per dare attuazione ai “ cantieri occupazionali sperimentali per disoccupati professionalmente qualificati […] operatori socio-sanitari (OSS) ”, secondo quanto previsto dall’art. 13 della L.R. Sardegna n. 13/2024.
Il citato art. 13, infatti, così dispone:
“ 1. È autorizzata la spesa di euro 9.000.000 per l’anno 2024 e di euro 4.500.000 per ciascuno degli anni 2025 e 2026 per il finanziamento di interventi finalizzati all’attivazione di appositi cantieri occupazionali sperimentali per disoccupati professionalmente qualificati, infermieri e operatori socio-sanitari (OSS), da attivarsi presso le aziende del Servizio sanitario regionale, relativamente a progetti di integrazione socio-sanitaria e a progetti di supporto ai servizi di assistenza e cura all’interno dei presidi ospedalieri.
L’Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro (ASPAL) è individuata quale soggetto attuatore dell’intervento, in collaborazione con le aziende del Servizio sanitario regionale (missione 15 - programma 03 - titolo 1). Con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell’Assessore competente in materia di lavoro d’intesa con l’Assessore competente in materia di sanità, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione dell’intervento ”.
La norma in parola non stabilisce che l’operatività dei cantieri occupazionali sia subordinata all’esaurimento delle graduatorie del concorso 2022.
Analogamente, la DGR gravata, in stretta e corretta applicazione della richiamata disposizione regionale, non prevede che le assunzioni dei soggetti idonei inseriti nella graduatoria dei cantieri occupazionali OSS possano avvenire – come pretenderebbero i ricorrenti - esclusivamente all’esaurimento delle vigenti graduatorie di idonei formate all’esito del concorso OSS del 2022.
Ora, considerato che la impugnata DGR – come detto – costituisce attuazione (e si pone in linea con il dettato) dell’art. 13 della l.r. n. 13/2024, che a sua volta, dato il suo inequivoco tenore letterale, è insuscettibile di essere “adeguato” in senso costituzionalmente orientato come prospettato dai ricorrenti, risultano infondate tutte le censure direttamente mosse con il ricorso introduttivo avverso la stessa DGR e con i ricorsi per motivi aggiunti avverso gli ulteriori e successivi atti della procedura.
4.2. Resta, dunque, da scrutinare la questione di legittimità costituzionale sollevata dai ricorrenti con riguardo proprio al citato art. 13 della l.r. n. 13/2024.
Anzitutto, occorre verificare la sussistenza del requisito della rilevanza.
Al riguardo, osserva il Collegio che tale requisito manca.
Non vi è prova agli atti di causa che le aziende sanitarie abbiano programmato (nei PIni Triennali del Fabbisogno del Personale e negli altri atti programmatori in materia di personale, con i relativi stanziamenti di fondi) assunzioni di OSS alle quali possano far fronte mediante lo scorrimento delle graduatorie del concorso OSS 2022.
Le assunzioni di personale nelle ASSL, a tempo determinato o indeterminato, richiedono una previa attività programmatoria, che si snoda attraverso precise scansioni temporali ed è condizionata a monte da scelte politiche in ordine allo stanziamento (e al relativo quantum ) di fondi presso il competente Assessorato regionale.
Orbene, la documentazione prodotta in giudizio non consente di apprezzare la presenza nei bilanci delle aziende sanitarie di fondi che consentano alle stesse di effettuare nuove assunzioni – a tempo determinato o indeterminato - attraverso scorrimenti di graduatorie ulteriori rispetto a quelli di cui già si è dato conto nelle difese delle parti resistenti.
La questione di legittimità costituzionale prospettata dai ricorrenti non può dunque ritenersi in concreto rilevante ma, al contrario, si pone soltanto in via ipotetica e astratta, non essendo dato sapere se e in che misura le aziende sanitarie chiamate in causa potranno o meno effettivamente dare corso a scorrimenti di graduatorie nell’immediato futuro e fino al termine del periodo di vigenza delle stesse.
In proposito, va ricordato che la Corte costituzionale ha affermato da tempo che “ il requisito della rilevanza, secondo il disposto dell’art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, implica necessariamente che la sollevata questione di legittimità costituzionale abbia nel procedimento a quo un’incidenza attuale e non meramente eventuale ” (Corte cost., n. 190/1984; id., n. 300/1983).
La riscontrata mancanza del requisito della rilevanza, peraltro, consente al Collegio di soprassedere sull’ulteriore requisito della non manifesta infondatezza della questione.
4.3. Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso introduttivo e i tre ricorsi per motivi aggiunti devono essere dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza d’interesse nei confronti dei ricorrenti AV AN, PI AS, LO NA, RA SI, CO DE, IA OR IS, OSlia PI ed ER US ZO; vanno respinti siccome infondati nei confronti degli altri ricorrenti (sia la domanda di annullamento, sia la domanda risarcitoria).
4.4. Le spese del giudizio possono essere compensate tra tutte le parti, tenuto conto della peculiarità della vicenda nel suo complessivo sviluppo.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e sui ricorsi per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti:
- li dichiara improcedibili nei confronti dei ricorrenti AV AN, PI AS, LO NA, RA SI, CO DE, IA OR IS, OSlia PI ed ER US ZO;
- li respinge nei confronti degli altri ricorrenti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
RC LI, Presidente
CA AR, Consigliere, Estensore
Gabriele Serra, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CA AR | RC LI |
IL SEGRETARIO