Versione
1 marzo 1987
1 marzo 1987
>
Versione
29 agosto 2014
29 agosto 2014
Art. 25. (Congedo e spese di viaggio) 1. Al personale di cui all'articolo 17, lettere a) e b), spetta un congedo ordinario nella misura prevista dai rispettivi ordinamenti, e comunque non inferiore a trentasei giorni all'anno.
2. Durante il congedo ordinario e' corrisposta al predetto personale l'indennita' di servizio di cui all'articolo 24.
3. Al personale spetta il rimborso delle spese di viaggio e trasporto degli effetti per se' e, qualora il servizio sia di durata superiore a otto mesi, anche per i familiari a carico. La misura e le modalita' del rimborso saranno stabilite con decreto del Ministro degli affari esteri.
((19)) --------------- AGGIORNAMENTO (19)
- La L. 11 agosto 2014, n. 125 ha disposto (con l'art. 31, comma 1, lettera b)) che "Dal primo giorno del sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 17, comma 13, sono abrogati: [...]
b) la legge 26 febbraio 1987, n. 49 ".
- Il regolamento di cui all'art. 31, comma 1, alinea della L. 11 agosto 2014, n. 125 e' stato emanato con Decreto 22 luglio 2015, n. 113, pubblicato in G.U. 30/07/2015, n. 175.
2. Durante il congedo ordinario e' corrisposta al predetto personale l'indennita' di servizio di cui all'articolo 24.
3. Al personale spetta il rimborso delle spese di viaggio e trasporto degli effetti per se' e, qualora il servizio sia di durata superiore a otto mesi, anche per i familiari a carico. La misura e le modalita' del rimborso saranno stabilite con decreto del Ministro degli affari esteri.
((19)) --------------- AGGIORNAMENTO (19)
- La L. 11 agosto 2014, n. 125 ha disposto (con l'art. 31, comma 1, lettera b)) che "Dal primo giorno del sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 17, comma 13, sono abrogati: [...]
b) la legge 26 febbraio 1987, n. 49 ".
- Il regolamento di cui all'art. 31, comma 1, alinea della L. 11 agosto 2014, n. 125 e' stato emanato con Decreto 22 luglio 2015, n. 113, pubblicato in G.U. 30/07/2015, n. 175.
Giurisprudenza • 1
- 1. Trib. Trento, sentenza 06/02/2024, n. 18Provvedimento: N. R.G. 174/2022 REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO sezione lavoro IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella persona fisica del magistrato dott. RG FL pronunzia la seguente S E N T E N Z A nella causa per controversia in materia di lavoro promossa con ricorso depositato in data 26.4.2022 da Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Battista Luciano pec Email_1 e dall'avv. Patrizia Brundu pec Email_2 ricorrente c o n t r o pagina 1 di 18 Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato pec Email_3 convenuto e …Leggi di più...
- indennità di servizio estero·
- competenza territoriale·
- art. 183 d.P.R. 18/1967·
- prescrizione·
- congedo obbligatorio·
- giurisdizione del giudice del lavoro·
- regolarizzazione contributiva·
- art. 22 d.lgs. 151/2001·
- litisconsorzio necessario·
- indennità di maternità