Articolo 25 della Legge 26 febbraio 1987, n. 49
Articolo 24Articolo 27
Versione
1 marzo 1987
>
Versione
29 agosto 2014
Art. 25. (Congedo e spese di viaggio) 1. Al personale di cui all'articolo 17, lettere a) e b), spetta un congedo ordinario nella misura prevista dai rispettivi ordinamenti, e comunque non inferiore a trentasei giorni all'anno.
2. Durante il congedo ordinario e' corrisposta al predetto personale l'indennita' di servizio di cui all'articolo 24.
3. Al personale spetta il rimborso delle spese di viaggio e trasporto degli effetti per se' e, qualora il servizio sia di durata superiore a otto mesi, anche per i familiari a carico. La misura e le modalita' del rimborso saranno stabilite con decreto del Ministro degli affari esteri.
((19)) --------------- AGGIORNAMENTO (19)
- La L. 11 agosto 2014, n. 125 ha disposto (con l'art. 31, comma 1, lettera b)) che "Dal primo giorno del sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 17, comma 13, sono abrogati: [...]
b) la legge 26 febbraio 1987, n. 49 ".
- Il regolamento di cui all'art. 31, comma 1, alinea della L. 11 agosto 2014, n. 125 e' stato emanato con Decreto 22 luglio 2015, n. 113, pubblicato in G.U. 30/07/2015, n. 175.
Entrata in vigore il 29 agosto 2014
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente