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Sentenza 11 luglio 2024
Sentenza 11 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 11/07/2024, n. 495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 495 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi giudice dott.ssa Alessandra Pesci giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di separazione consensuale iscritta al RG. n. 3172/2024 e promossa con ricorso ex art. 473bis.51 cpc da
(c.f. ), Parte_1 C.F._1 nato/a a PDTE. (Paraguay), il 4/07/1986 CP_1
e
(c.f. ), nato/a a Parte_2 C.F._2 GRANDES RIOS (Brasile), il 1/01/1982
entrambi con l'avv. HELGA LOPRESTI
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA IN SEDE
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso congiunto del 29/05/2024, i coniugi Parte_1
e hanno richiesto a
[...] Parte_2 questo Tribunale di pronunciare la loro separazione personale.
Con le note ex art. 127ter cpc. depositate in sostituzione dell'udienza del 5.07.2024, tenuta dal giudice relatore all'uopo delegato, i coniugi hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, ribadendo che non sussiste – allo stato – possibilità di riconciliazione, dichiarando di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** *** ***
Il ricorso è fondato, risultando, infatti, dalle allegazioni in atti che il rapporto matrimoniale si è deteriorato fino a rendere impossibile la prosecuzione della convivenza;
inoltre il contegno processuale delle parti denota che ad oggi non v'è interesse alcuno alla ricomposizione dell'unione coniugale.
Le condizioni concordate tra le parti appaiono inoltre congrue, rispondendo all'interesse della prole ed essendo compatibili con la condizione logistica ed economica delle parti. Si rappresenta che, nelle more del giudizio, il figlio maggiore ha compiuto il diciottesimo anno d'età, sicché non v'è più luogo per disporre in ordine al suo affidamento e collocamento. Egli, invece, per comune allegazione, non è ancora economicamente autosufficiente.
La natura del procedimento consente l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. DICHIARA la separazione personale tra i coniugi
, nato/a a PDTE. STROESSNER Parte_1
(Paraguay), il 4/07/1986 e nato/a a GRANDES RIOS (Brasile), il Parte_2
1/01/1982, uniti in matrimonio il 16/06/2012, con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di CASALE SUL SILE (TV) dell'anno 2012 n. 6, Parte I, alle seguenti condizioni: “1) I coniugi vivranno separati mantenendo il reciproco rispetto e dialogo e liberi di fissare la residenza e il domicilio ove riterranno opportuno, comunicando ogni eventuale variazione all'altro coniuge. 2) La signora che ha già lasciato la casa familiare, risiederà unitamente ai Pt_1 figli a Dosson di Casier Via Antonio dei Reali 28/1
3) I coniugi sono economicamente autosufficienti e rinunciano, pertanto, ad ogni reciproca richiesta di mantenimento.
4) [Il figlio , maggiorenne al 2/6/2024, e] il figlio di anni 11, Per_1 Per_2 saranno affidati ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso l'abitazione materna 5) A titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli, entrambi economicamente non autosufficienti, il padre verserà alla madre la somma di euro 300 a figlio oltre Istat entro il 15 di ogni mese, sul conto corrente intestato alla madre;
6) Le spese di mantenimento straordinarie dei figli saranno a carico di entrambi i genitori nella misura di una metà ciascuno e saranno identificate e disciplinate come previsto nel Protocollo in uso presso il Tribunale di Treviso.
7) i genitori concordano che la spesa per i buoni mensa per i figli siano suddivisi al 50%
6) L'assegno unico universale verrà percepito per l'intero dalla signora Pt_1
7) Il padre potrà trascorrere con i figli un week end ogni 15 giorni, dal sabato mattina sino alla domenica sera, alle ore 21,00 quando il padre li riaccompagnerà
a casa della madre;
Tutti i pomeriggi della settimana, per problematiche di lavoro della madre, i figli si recheranno a casa del padre dopo la scuola fino alle ore
17,00. Nel periodo della vacanze estive entrambi i genitori potranno trascorrere con i figli, 15 giorni consecutivi o non consecutivi, da concordare entro il giorno
30 maggio di ogni anno. I figli trascorreranno la vigilia di Natale ad anni alterni con entrambi i genitori nonché anche il giorno di Natale, seguendo il principio dell'alternanza.
Per il resto delle vacanze natalizie, dal 26 dicembre al 31 dicembre con un genitore 1 gennaio al 6 gennaio con l'altro, ad anni alterni. Le vacanze di Pasqua verranno così suddivise: Pasqua con il genitore che non ha trascorso il Natale con i figli e Pasquetta con l'altro genitore, seguendo il principio dell'alternanza.
Per quanto concerne i ponti (1 novembre-8 dicembre- 25 Aprile-Santo Patrono- 1 maggio e 2 giugno) i figli trascorreranno i suddetti giorni con i genitori, seguendo il principio dell'alternanza. Tutto ciò nel rispetto degli impegni scolastici, ludici e sociali dei minori. Il compleanno di verrà trascorso con entrambi i Per_2 genitori”.
2. DÀ ATTO che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza;
3. MANDA al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza e agli ulteriori incombenti di legge;
4. DICHIARA le spese di lite interamente compensate tra le parti. Così deciso nella camera di consiglio del 06/07/2024.
Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani
Il giudice est. dott.ssa Alessandra Pesci
Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi giudice dott.ssa Alessandra Pesci giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di separazione consensuale iscritta al RG. n. 3172/2024 e promossa con ricorso ex art. 473bis.51 cpc da
(c.f. ), Parte_1 C.F._1 nato/a a PDTE. (Paraguay), il 4/07/1986 CP_1
e
(c.f. ), nato/a a Parte_2 C.F._2 GRANDES RIOS (Brasile), il 1/01/1982
entrambi con l'avv. HELGA LOPRESTI
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA IN SEDE
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso congiunto del 29/05/2024, i coniugi Parte_1
e hanno richiesto a
[...] Parte_2 questo Tribunale di pronunciare la loro separazione personale.
Con le note ex art. 127ter cpc. depositate in sostituzione dell'udienza del 5.07.2024, tenuta dal giudice relatore all'uopo delegato, i coniugi hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, ribadendo che non sussiste – allo stato – possibilità di riconciliazione, dichiarando di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** *** ***
Il ricorso è fondato, risultando, infatti, dalle allegazioni in atti che il rapporto matrimoniale si è deteriorato fino a rendere impossibile la prosecuzione della convivenza;
inoltre il contegno processuale delle parti denota che ad oggi non v'è interesse alcuno alla ricomposizione dell'unione coniugale.
Le condizioni concordate tra le parti appaiono inoltre congrue, rispondendo all'interesse della prole ed essendo compatibili con la condizione logistica ed economica delle parti. Si rappresenta che, nelle more del giudizio, il figlio maggiore ha compiuto il diciottesimo anno d'età, sicché non v'è più luogo per disporre in ordine al suo affidamento e collocamento. Egli, invece, per comune allegazione, non è ancora economicamente autosufficiente.
La natura del procedimento consente l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. DICHIARA la separazione personale tra i coniugi
, nato/a a PDTE. STROESSNER Parte_1
(Paraguay), il 4/07/1986 e nato/a a GRANDES RIOS (Brasile), il Parte_2
1/01/1982, uniti in matrimonio il 16/06/2012, con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di CASALE SUL SILE (TV) dell'anno 2012 n. 6, Parte I, alle seguenti condizioni: “1) I coniugi vivranno separati mantenendo il reciproco rispetto e dialogo e liberi di fissare la residenza e il domicilio ove riterranno opportuno, comunicando ogni eventuale variazione all'altro coniuge. 2) La signora che ha già lasciato la casa familiare, risiederà unitamente ai Pt_1 figli a Dosson di Casier Via Antonio dei Reali 28/1
3) I coniugi sono economicamente autosufficienti e rinunciano, pertanto, ad ogni reciproca richiesta di mantenimento.
4) [Il figlio , maggiorenne al 2/6/2024, e] il figlio di anni 11, Per_1 Per_2 saranno affidati ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso l'abitazione materna 5) A titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli, entrambi economicamente non autosufficienti, il padre verserà alla madre la somma di euro 300 a figlio oltre Istat entro il 15 di ogni mese, sul conto corrente intestato alla madre;
6) Le spese di mantenimento straordinarie dei figli saranno a carico di entrambi i genitori nella misura di una metà ciascuno e saranno identificate e disciplinate come previsto nel Protocollo in uso presso il Tribunale di Treviso.
7) i genitori concordano che la spesa per i buoni mensa per i figli siano suddivisi al 50%
6) L'assegno unico universale verrà percepito per l'intero dalla signora Pt_1
7) Il padre potrà trascorrere con i figli un week end ogni 15 giorni, dal sabato mattina sino alla domenica sera, alle ore 21,00 quando il padre li riaccompagnerà
a casa della madre;
Tutti i pomeriggi della settimana, per problematiche di lavoro della madre, i figli si recheranno a casa del padre dopo la scuola fino alle ore
17,00. Nel periodo della vacanze estive entrambi i genitori potranno trascorrere con i figli, 15 giorni consecutivi o non consecutivi, da concordare entro il giorno
30 maggio di ogni anno. I figli trascorreranno la vigilia di Natale ad anni alterni con entrambi i genitori nonché anche il giorno di Natale, seguendo il principio dell'alternanza.
Per il resto delle vacanze natalizie, dal 26 dicembre al 31 dicembre con un genitore 1 gennaio al 6 gennaio con l'altro, ad anni alterni. Le vacanze di Pasqua verranno così suddivise: Pasqua con il genitore che non ha trascorso il Natale con i figli e Pasquetta con l'altro genitore, seguendo il principio dell'alternanza.
Per quanto concerne i ponti (1 novembre-8 dicembre- 25 Aprile-Santo Patrono- 1 maggio e 2 giugno) i figli trascorreranno i suddetti giorni con i genitori, seguendo il principio dell'alternanza. Tutto ciò nel rispetto degli impegni scolastici, ludici e sociali dei minori. Il compleanno di verrà trascorso con entrambi i Per_2 genitori”.
2. DÀ ATTO che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza;
3. MANDA al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza e agli ulteriori incombenti di legge;
4. DICHIARA le spese di lite interamente compensate tra le parti. Così deciso nella camera di consiglio del 06/07/2024.
Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani
Il giudice est. dott.ssa Alessandra Pesci