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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/12/2025, n. 9442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9442 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 22135/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TERZA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 22135/2025 tra
Oggi 9 dicembre 2025 ad ore 11,35 innanzi alla giudice dott.ssa NC IA MM, sono comparsi: per l'avv. GAIA GROSSULE in sostituzione dell'avv. RICCARDO Parte_1
ICILIO ARIOSTINO, per nessuno Controparte_1
La giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'opponente chiede che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere, con condanna della controparte alla rifusione delle spese.
Dopo breve discussione orale, la giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura. NC IA MM N. R.G. 22135/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona della giudice dott.ssa NC IA MM, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 22135/2025 promossa da:
(C.F ) nella qualità di amministratore di sostegno di Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Riccardo Icilio Ariostino, con studio in Parte_2
Foggia alla Via Piave n.10, presso il quale è elettivamente domiciliato attore
CONTRO
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2 convenuto contumace
Sulle conclusioni riportate nel verbale del 9/12/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE il 15 dicembre 2021 concedeva a l'uso di alcuni immobili Parte_2 Controparte_1 in comodato.
Il Tribunale di Milano con sentenza n.3640/2025 in data 6 maggio 2025 respingeva la domanda di risoluzione del contratto di comodato proposta da che condannava al pagamento delle Pt_2 spese di lite. Il 7 maggio 2025 notificava atto di precetto ad , nella Controparte_1 Parte_1 qualità di amministratore di sostegno di al fine di ottenere il pagamento delle Parte_2 spese legali liquidate in sentenza, pari ad €5.163,82.
Contro il suindicato precetto proponeva opposizione all'esecuzione, deducendo Parte_1 di essere titolare di un maggior credito di €14.214,01 per il rimborso delle spese condominiali pagate in luogo del comodatario inadempiente e di avere proposto appello contro la predetta sentenza. Chiedeva inoltre la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, anche inaudita altera parte.
Con decreto del 29 settembre 2025, reso ai sensi dell'art. 171-bis c.p.c., questa giudice dichiarava la contumacia del convenuto e confermava l'udienza indicata in atto di citazione Controparte_1 per la prima comparizione delle parti.
Con le memorie ex art. 171-ter cpc l'opponente dava atto, dapprima, della sospensione concessa dalla Corte di appello ai sensi dell'art. 283 c.p.c. e poi dell'intervenuta riforma della decisione impugnata, con condanna della controparte alla rifusione delle spese, con conseguente cessazione della materia del contendere.
La causa, istruita documentalmente, veniva quindi trattenuta in decisione all'udienza del 9 dicembre
2025, all'esito di discussione orale.
Si è detto che la Corte di appello di Milano, con sentenza n. 2978 pubblicata il 17 novembre 2025, ha accolto l'appello, dichiarando risolto il contratto di comodato e condannando l'odierna opposta al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
Dunque, è venuto meno il titolo esecutivo posto a fondamento del precetto.
In conformità con quanto domandato dall'attore deve essere quindi dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta, gravano sull'opposto virtualmente soccombente e si quantificano in importo compreso tra il minimo ed il medio tariffario, data la semplicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
1.dichiara la cessata materia del contendere;
2. condanna a rifondere ad , nella qualità di Controparte_1 Parte_1 amministratore di sostegno di le spese del presente giudizio che Parte_2 determina in €650,00 per compensi, oltre rimborso delle spese generali, iva (se dovuta) e cpa come per legge. Sentenza resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale di causa per l'immediato deposito in cancelleria.
Milano, 9 dicembre 2025
La giudice
NC IA MM
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TERZA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 22135/2025 tra
Oggi 9 dicembre 2025 ad ore 11,35 innanzi alla giudice dott.ssa NC IA MM, sono comparsi: per l'avv. GAIA GROSSULE in sostituzione dell'avv. RICCARDO Parte_1
ICILIO ARIOSTINO, per nessuno Controparte_1
La giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'opponente chiede che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere, con condanna della controparte alla rifusione delle spese.
Dopo breve discussione orale, la giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura. NC IA MM N. R.G. 22135/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona della giudice dott.ssa NC IA MM, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 22135/2025 promossa da:
(C.F ) nella qualità di amministratore di sostegno di Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Riccardo Icilio Ariostino, con studio in Parte_2
Foggia alla Via Piave n.10, presso il quale è elettivamente domiciliato attore
CONTRO
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2 convenuto contumace
Sulle conclusioni riportate nel verbale del 9/12/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE il 15 dicembre 2021 concedeva a l'uso di alcuni immobili Parte_2 Controparte_1 in comodato.
Il Tribunale di Milano con sentenza n.3640/2025 in data 6 maggio 2025 respingeva la domanda di risoluzione del contratto di comodato proposta da che condannava al pagamento delle Pt_2 spese di lite. Il 7 maggio 2025 notificava atto di precetto ad , nella Controparte_1 Parte_1 qualità di amministratore di sostegno di al fine di ottenere il pagamento delle Parte_2 spese legali liquidate in sentenza, pari ad €5.163,82.
Contro il suindicato precetto proponeva opposizione all'esecuzione, deducendo Parte_1 di essere titolare di un maggior credito di €14.214,01 per il rimborso delle spese condominiali pagate in luogo del comodatario inadempiente e di avere proposto appello contro la predetta sentenza. Chiedeva inoltre la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, anche inaudita altera parte.
Con decreto del 29 settembre 2025, reso ai sensi dell'art. 171-bis c.p.c., questa giudice dichiarava la contumacia del convenuto e confermava l'udienza indicata in atto di citazione Controparte_1 per la prima comparizione delle parti.
Con le memorie ex art. 171-ter cpc l'opponente dava atto, dapprima, della sospensione concessa dalla Corte di appello ai sensi dell'art. 283 c.p.c. e poi dell'intervenuta riforma della decisione impugnata, con condanna della controparte alla rifusione delle spese, con conseguente cessazione della materia del contendere.
La causa, istruita documentalmente, veniva quindi trattenuta in decisione all'udienza del 9 dicembre
2025, all'esito di discussione orale.
Si è detto che la Corte di appello di Milano, con sentenza n. 2978 pubblicata il 17 novembre 2025, ha accolto l'appello, dichiarando risolto il contratto di comodato e condannando l'odierna opposta al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
Dunque, è venuto meno il titolo esecutivo posto a fondamento del precetto.
In conformità con quanto domandato dall'attore deve essere quindi dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta, gravano sull'opposto virtualmente soccombente e si quantificano in importo compreso tra il minimo ed il medio tariffario, data la semplicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
1.dichiara la cessata materia del contendere;
2. condanna a rifondere ad , nella qualità di Controparte_1 Parte_1 amministratore di sostegno di le spese del presente giudizio che Parte_2 determina in €650,00 per compensi, oltre rimborso delle spese generali, iva (se dovuta) e cpa come per legge. Sentenza resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale di causa per l'immediato deposito in cancelleria.
Milano, 9 dicembre 2025
La giudice
NC IA MM