Articolo 43 della Legge 9 novembre 1961, n. 1240
Articolo 42Articolo 44
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21 dicembre 1961
Art. 43.
Per gli assegni di incollocamento liquidati anteriormente alla entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui all'art. 44-bis introdotte nella, legge 10 agosto 1950, n. 648 , ai sensi del precedente articolo 7, si applicano dalla data di scadenza degli assegni liquidati anteriormente.
Entrata in vigore il 21 dicembre 1961