Art. 43.
Per gli assegni di incollocamento liquidati anteriormente alla entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui all'art. 44-bis introdotte nella, legge 10 agosto 1950, n. 648 , ai sensi del precedente articolo 7, si applicano dalla data di scadenza degli assegni liquidati anteriormente.
Per gli assegni di incollocamento liquidati anteriormente alla entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui all'art. 44-bis introdotte nella, legge 10 agosto 1950, n. 648 , ai sensi del precedente articolo 7, si applicano dalla data di scadenza degli assegni liquidati anteriormente.