Articolo 80 del Decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270
Articolo 79Articolo 81
Versione
12 luglio 1987
Art. 80. Turni di servizio ed organizzazione del lavoro 1. La presenza medica in ospedale ed in particolari servizi anche del territorio, individuati in sede di contrattazione decentrata, deve essere assicurata nell'arco delle 24 ore e per tutti i giorni della settimana mediante una opportuna programmazione e una funzionale e preventiva articolazione degli orari e dei turni di servizio.
2. Tale presenza medica e' destinata a far fronte ad esigenze ordinarie e di emergenza.
3. Alle citate esigenze si provvede mediante la presenza attiva, attraverso un funzionale utilizzato delle equipes per le dodici ore diurne, ove le piante organiche lo consentano e, comunque, in rapporto alla migliore organizzazione del lavoro.
4. Nei reparti di rianimazione e terapia intensiva la presenza medica deve essere garantita attraverso una turnazione per la copertura dell'intero arco delle 24 ore.
5. Alle esigenze di emergenza notturne e festive si provvede mediante:
a) il dipartimento di emergenza, laddove esso e' istituito, eventualmente integrato, ove necessario da altri servizi di guardia o di pronta disponibilita' secondo i criteri indicati in sede di contrattazione decentrata;
b) l'utilizzazione della guardia medica divisionale e/o interdivisionale.
6. La guardia medica e' svolta durante il normale orario di lavoro, laddove la dotazione organica delle unita' operative consenta di garantire tutte le attivita' mediche istituzionali.
7. Nelle situazioni di carenza dell'organico, e comunque fino all'adeguamento delle relative dotazioni, la guardia medica puo' essere svolta attraverso il ricorso ad ore di lavoro straordinario.
8. La presenza medica nei servizi veterinari deve essere assicurata nelle dodici ore diurne feriali mediante turni di servizio ed articolazione degli orari. Nelle ore notturne e nei giorni festivi le emergenze vengono assicurate mediante l'istituto della pronta disponibilita' secondo i criteri indicati nell'accordo decentrato.
Entrata in vigore il 12 luglio 1987
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