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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 24/09/2025, n. 462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 462 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2676/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAVENNA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale di Ravenna riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Giovanni Trerè Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. R.G. 2676/2025 V.G. posta in decisione il 12/09/2025 e promossa dai coniugi
, nato in [...] il [...] e residente in [...]
Marzabotto n. 12, c.f. (avv. Patrizia Bortoletto) C.F._1
e
, nata in [...] il [...] e residente in [...]
Marzabotto n. 12, c.f. (avv. Laerte Cenni) C.F._2
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
******
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di separazione personale proposta con ricorso depositato in data
23/06/2025;
rilevato che i coniugi contraevano matrimonio con rito civile in Albania in data 30.08.2016, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Riolo Terme (RA) al n. 4, p. II, serie C, anno
2022;
preso atto che l'udienza del 11/09/2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di separazione;
ritenuto che gli accordi dei coniugi relativi alla prole non appaiono contrari agli interessi della stessa;
letto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
- omologa la separazione dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato e personalmente sottoscritto dalle parti;
- ordina che il presente provvedimento sia comunicato all'ufficiale di stato civile del Comune di
Riolo Terme (RA) per le annotazioni di legge;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la separazione dei predetti coniugi è sottoposta alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) I figli minori e restano affidati ad entrambi i genitori che continueranno ad Per_1 Per_2 esercitare ciascuno la responsabilità genitoriale. Le decisioni di ordinaria amministrazione verranno assunte da ciascun genitore allorquando questi terrà i figli presso di sé, mentre quelle di maggiore interesse relative alla istruzione, alla educazione ed alla salute delle medesime verranno adottate di comune accordo, tenuto conto delle capacità, delle inclinazioni e delle aspirazioni di ciascuno di essi, fermo restando l'impegno di ciascun genitore, in caso di malattia dei figli, di informare tempestivamente l'altro, nonché di informarsi reciprocamente sull'andamento e sul rendimento delle attività scolastiche ed extra scolastiche, oltre che di tenersi reciprocamente informati sulle scelte intraprese nell'interesse dei figli e consentendosi reciprocamente contatti telefonici nel caso in cui i minori esprimano il desiderio di voler sentire l'altro genitore.
3) La casa coniugale, comprensiva di tutti i mobili, gli arredi e le suppellettili ivi presenti viene assegnata alla signora ed i figli manterranno la residenza con la stessa, presso la quale Parte_2 restano collocati, mentre il signor si impegna a trasferire la propria residenza nel minor Parte_1 tempo possibile, tenuto conto dell'attuale difficoltà a reperire un immobile in locazione legate al dissesto causato dall'alluvione nella zona di residenza dei coniugi, comunque entro e non oltre il 15 settembre 2025;
4) Il padre potrà vederli e tenerli con sé nei seguenti termini, già in essere secondo accordi tra le parti:
a- tutte le settimane il figlio minore dalle ore 6:00 circa del venerdì mattina fino alla Per_1 domenica sera entro le ore 19,00, mentre la figlia dalle ore 17.30 circa del venerdì pomeriggio Per_2 fino alla domenica sera entro le ore 19,00. I genitori saranno comunque sempre liberi di concordare tra loro giorni e tempi di permanenza dei figli presso l'uno e l'altra, in ragione delle rispettive esigenze lavorative, nonché del mutare degli impegni scolastici ed extrascolastici dei figli;
b- 15 giorni anche consecutivi durante le vacanze estive, alternando di anno in anno la settimana di ferragosto;
c- la metà delle festività natalizie alternando con ciascun genitore il Natale e il capodanno;
d- la metà delle festività pasquali alternando con ciascun genitore il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo;
I genitori si occuperanno delle esigenze e degli impegni dei figli (a titolo esemplificativo: attività ludiche, extrascolastiche, artistiche e sportive, dopo scuola, centri estivi, corsi di recupero, ecc) nei periodi di loro permanenza presso l'uno e l'altra, mentre entrambi i genitori potranno essere presenti alle visite mediche.
5) e continueranno a mantenere rapporti significativi con i nonni paterni e materni Per_1 Per_2 frequentandoli come e quando costoro vorranno. Entrambi i genitori, nei periodi di rispettiva permanenza dei figli presso di loro si impegnano a condividere personalmente il tempo a loro disposizione con gli stessi, compatibilmente con i rispettivi impegni e piani organizzativi, con gli impegni di questi ultimi e fermo restando il diritto di visita dei nonni paterni e materni;
i genitori si impegnano inoltre a rispettare gli orari concordati e a comunicare tempestivamente, per quanto possibile, eventuali impedimenti e/o imprevisti;
i genitori saranno comunque sempre liberi di concordare tra loro differenti giorni e tempi di permanenza dei figli presso l'uno e l'altra in ragione delle rispettive esigenze lavorative, nonché del mutare degli impegni scolastici ed extrascolastici o dei desiderata dei figli stessi, in tal caso con congruo preavviso;
6) Il padre contribuirà al mantenimento dei figli minori, fino a quando gli stessi non saranno divenuti economicamente autonomi ed autosufficienti, versando mensilmente, dietro presentazione di idonea documentazione, alla signora il 50% dei costi di gestione ordinaria dell'immobile Parte_2 coniugale (forniture di luce, acqua, gas e tassa rifiuti);
7) L'assegno unico in favore della prole, attualmente pari a complessivi euro 460,00 mensili e percepiti in via esclusiva dal signor verrà trasferito nelle titolarità della signora Parte_1 Pt_2
senza indugio ed egli si impegna ad evadere ogni eventuale incombente utile o necessario per
[...] realizzare il trasferimento dell'assegno medesimo in capo alla stessa;
sino all'avveramento di tale condizione a decorrere dal corrente mese di maggio 2025, il signor si impegna Parte_1 comunque a versare mensilmente alla signora gli assegni unici che percepirà, (in uno Parte_2 con il concordato contributo mensile previsto al precedente punto 6).
8) Il padre contribuirà, altresì, in misura pari al 50% alle spese straordinarie come individuate da
Protocollo in uso presso il Tribunale di Ravenna e che si ritrascrivono di seguito.
• SPESE CHE NON NECESSITANO DI PREVENTIVO ACCORDO TRA I GENITORI e che devono essere rimborsate dal genitore che non le ha sostenute, previa esibizione della documentazione fiscale giustificativa da parte dell'altro: - spese scolastiche (tasse, libri di testo, materiale di corredo di inizio anno, gite, trasporto pubblico da e per la scuola); - spese parascolastiche (prescuola e dopo scuola unicamente nel caso di incompatibilità dell'orario scolastico ordinario dei figli con l'orario lavorativo di entrambi i genitori e qualora non vi siano altri familiari disponibili e/o idonei;
baby- sitter e centri estivi unicamente nel caso in cui sia necessario per esigenze lavorative di entrambi i genitori e non vi siano altri familiari disponibili e idonei); - spese mediche sanitarie (tickets, visite specialistiche, farmaci con esclusione di quelli da banco se non specificamente prescritti, interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite SSN;
cicli di psicoterapia e logopedia unicamente qualora le problematiche psico/fisiche presentate dal figlio siano diagnosticate dal medico o pediatra di base e necessitino delle suddette terapie, prescritte dal medico).
In parziale deroga e ad integrazione di quanto sopra, i coniugi convengono di condividere equamente i costi per la mensa scolastica di ed in futuro di Gli stessi inoltre Per_2 Per_1 prestano sin d'ora consenso affinché i figli possano svolgere ad un'attività ricreativa o sportiva a testa, in considerazione dei desideri e delle attitudini degli stessi, compreso l'abbigliamento e quant'altro necessario allo svolgimento di detta attività, impegnandosi a concorrere paritariamente ai relativi costi.
• SPESE CHE DEVONO ESSERE PREVENTIVAMENTE CONCORDATE TRA I GENITORI:
- spese scolastiche (rette di scuole private ed eventuali spese alloggiative per studi fuori sede di università pubbliche e private, ripetizioni); - spese parascolastiche (doposcuola e centri estivi qualora opportuno per l'educazione dei figli, indipendentemente dalla disponibilità di uno o di entrambi i genitori e di altri familiari;
viaggi di istruzione in genere, anche se organizzati dalla scuola, ivi compresi corsi di lingua straniera o di informatica); - spese medico sanitarie (tutte quelle non effettuate tramite SSN;
cicli di psicoterapia e logopedia qualora di semplice ausilio al figlio in assenza di problematiche psico/fisiche diagnosticate);
-spese ludiche, sportive e artistiche (vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto/manutenzione straordinaria di auto, moto, motorino;
attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quant'altro necessario per lo svolgimento dell'attività stessa;
corsi artistici quali danza, musica, pittura ed altro). Tutto ciò fermo restando quanto pattuito sopra, sempre al punto 8). Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, i coniugi, facendo proprio quanto previsto nel citato Protocollo, convengono espressamente che a fronte di una pronta richiesta scritta di uno dei genitori, l'altro sarà tenuto a manifestare l'eventuale dissenso dandone esplicita motivazione e che, in difetto, il silenzio sarà inteso come assenso.
Entrambi i genitori dovranno provvedere contestualmente al pagamento delle spese straordinarie per I figli: ove ciò non avvenga o non sia possibile, il genitore anticipatario dovrà richiedere, entro trenta giorni dall'effettuazione della spesa, il rimborso pro quota, previa esibizione e consegna della documentazione di spesa (anche in copia), e l'altro genitore dovrà provvedere al rimborso entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Non saranno ammesse compensazioni tra quanto dovuto per spese straordinarie e l'assegno di mantenimento.
9) Le detrazioni fiscali spetteranno a ciascuno dei genitori in ragione di metà ciascuno.
10) Nessun assegno l'un coniuge verserà all'altro a titolo di mantenimento e/o alimenti dichiarando, entrambi reciprocamente, di essere economicamente autonomi e autosufficienti;
i coniugi riconoscono e dichiarano di aver inoltre definito in precedenza ogni e qualsiasi rapporto di carattere patrimoniale ed economico tra loro e di non aver pertanto più nulla da pretendere l'uno dall'altro ad alcun titolo e/o ragione, fatta eccezione per gli impegni assunti con il presente atto e quelli discendenti dalla comproprietà dell'immobile coniugale.
11) I genitori concordemente si rilasciano fin da ora reciproco assenso alla richiesta e al rinnovo del passaporto per sé e per i figli minori, manifestando fin da ora piena disponibilità a sottoscrivere in qualsiasi momento ed a semplice richiesta le relative autorizzazioni amministrative, all'avveramento di dette condizioni.
12) Le parti dichiarano, con la sottoscrizione del presente atto, che le pattuizioni e gli accordi di cui al presente ricorso per separazione consensuale dei coniugi avranno efficacia sin dalla data di sottoscrizione dello stesso.
13) Le spese del presente procedimento sono interamente compensate tra le parti. La signora Pt_2
è stata tuttavia ammessa in via preventiva al gratuito patrocinio a spese dello Stato (doc. 8) e
[...] riserva sin d'ora istanza di liquidazione a tal fine.”
Così deciso in Ravenna il 22.09.2025 Il Presidente relatore dott. Giovanni Trerè
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAVENNA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale di Ravenna riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Giovanni Trerè Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. R.G. 2676/2025 V.G. posta in decisione il 12/09/2025 e promossa dai coniugi
, nato in [...] il [...] e residente in [...]
Marzabotto n. 12, c.f. (avv. Patrizia Bortoletto) C.F._1
e
, nata in [...] il [...] e residente in [...]
Marzabotto n. 12, c.f. (avv. Laerte Cenni) C.F._2
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
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IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di separazione personale proposta con ricorso depositato in data
23/06/2025;
rilevato che i coniugi contraevano matrimonio con rito civile in Albania in data 30.08.2016, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Riolo Terme (RA) al n. 4, p. II, serie C, anno
2022;
preso atto che l'udienza del 11/09/2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di separazione;
ritenuto che gli accordi dei coniugi relativi alla prole non appaiono contrari agli interessi della stessa;
letto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
- omologa la separazione dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato e personalmente sottoscritto dalle parti;
- ordina che il presente provvedimento sia comunicato all'ufficiale di stato civile del Comune di
Riolo Terme (RA) per le annotazioni di legge;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la separazione dei predetti coniugi è sottoposta alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) I figli minori e restano affidati ad entrambi i genitori che continueranno ad Per_1 Per_2 esercitare ciascuno la responsabilità genitoriale. Le decisioni di ordinaria amministrazione verranno assunte da ciascun genitore allorquando questi terrà i figli presso di sé, mentre quelle di maggiore interesse relative alla istruzione, alla educazione ed alla salute delle medesime verranno adottate di comune accordo, tenuto conto delle capacità, delle inclinazioni e delle aspirazioni di ciascuno di essi, fermo restando l'impegno di ciascun genitore, in caso di malattia dei figli, di informare tempestivamente l'altro, nonché di informarsi reciprocamente sull'andamento e sul rendimento delle attività scolastiche ed extra scolastiche, oltre che di tenersi reciprocamente informati sulle scelte intraprese nell'interesse dei figli e consentendosi reciprocamente contatti telefonici nel caso in cui i minori esprimano il desiderio di voler sentire l'altro genitore.
3) La casa coniugale, comprensiva di tutti i mobili, gli arredi e le suppellettili ivi presenti viene assegnata alla signora ed i figli manterranno la residenza con la stessa, presso la quale Parte_2 restano collocati, mentre il signor si impegna a trasferire la propria residenza nel minor Parte_1 tempo possibile, tenuto conto dell'attuale difficoltà a reperire un immobile in locazione legate al dissesto causato dall'alluvione nella zona di residenza dei coniugi, comunque entro e non oltre il 15 settembre 2025;
4) Il padre potrà vederli e tenerli con sé nei seguenti termini, già in essere secondo accordi tra le parti:
a- tutte le settimane il figlio minore dalle ore 6:00 circa del venerdì mattina fino alla Per_1 domenica sera entro le ore 19,00, mentre la figlia dalle ore 17.30 circa del venerdì pomeriggio Per_2 fino alla domenica sera entro le ore 19,00. I genitori saranno comunque sempre liberi di concordare tra loro giorni e tempi di permanenza dei figli presso l'uno e l'altra, in ragione delle rispettive esigenze lavorative, nonché del mutare degli impegni scolastici ed extrascolastici dei figli;
b- 15 giorni anche consecutivi durante le vacanze estive, alternando di anno in anno la settimana di ferragosto;
c- la metà delle festività natalizie alternando con ciascun genitore il Natale e il capodanno;
d- la metà delle festività pasquali alternando con ciascun genitore il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo;
I genitori si occuperanno delle esigenze e degli impegni dei figli (a titolo esemplificativo: attività ludiche, extrascolastiche, artistiche e sportive, dopo scuola, centri estivi, corsi di recupero, ecc) nei periodi di loro permanenza presso l'uno e l'altra, mentre entrambi i genitori potranno essere presenti alle visite mediche.
5) e continueranno a mantenere rapporti significativi con i nonni paterni e materni Per_1 Per_2 frequentandoli come e quando costoro vorranno. Entrambi i genitori, nei periodi di rispettiva permanenza dei figli presso di loro si impegnano a condividere personalmente il tempo a loro disposizione con gli stessi, compatibilmente con i rispettivi impegni e piani organizzativi, con gli impegni di questi ultimi e fermo restando il diritto di visita dei nonni paterni e materni;
i genitori si impegnano inoltre a rispettare gli orari concordati e a comunicare tempestivamente, per quanto possibile, eventuali impedimenti e/o imprevisti;
i genitori saranno comunque sempre liberi di concordare tra loro differenti giorni e tempi di permanenza dei figli presso l'uno e l'altra in ragione delle rispettive esigenze lavorative, nonché del mutare degli impegni scolastici ed extrascolastici o dei desiderata dei figli stessi, in tal caso con congruo preavviso;
6) Il padre contribuirà al mantenimento dei figli minori, fino a quando gli stessi non saranno divenuti economicamente autonomi ed autosufficienti, versando mensilmente, dietro presentazione di idonea documentazione, alla signora il 50% dei costi di gestione ordinaria dell'immobile Parte_2 coniugale (forniture di luce, acqua, gas e tassa rifiuti);
7) L'assegno unico in favore della prole, attualmente pari a complessivi euro 460,00 mensili e percepiti in via esclusiva dal signor verrà trasferito nelle titolarità della signora Parte_1 Pt_2
senza indugio ed egli si impegna ad evadere ogni eventuale incombente utile o necessario per
[...] realizzare il trasferimento dell'assegno medesimo in capo alla stessa;
sino all'avveramento di tale condizione a decorrere dal corrente mese di maggio 2025, il signor si impegna Parte_1 comunque a versare mensilmente alla signora gli assegni unici che percepirà, (in uno Parte_2 con il concordato contributo mensile previsto al precedente punto 6).
8) Il padre contribuirà, altresì, in misura pari al 50% alle spese straordinarie come individuate da
Protocollo in uso presso il Tribunale di Ravenna e che si ritrascrivono di seguito.
• SPESE CHE NON NECESSITANO DI PREVENTIVO ACCORDO TRA I GENITORI e che devono essere rimborsate dal genitore che non le ha sostenute, previa esibizione della documentazione fiscale giustificativa da parte dell'altro: - spese scolastiche (tasse, libri di testo, materiale di corredo di inizio anno, gite, trasporto pubblico da e per la scuola); - spese parascolastiche (prescuola e dopo scuola unicamente nel caso di incompatibilità dell'orario scolastico ordinario dei figli con l'orario lavorativo di entrambi i genitori e qualora non vi siano altri familiari disponibili e/o idonei;
baby- sitter e centri estivi unicamente nel caso in cui sia necessario per esigenze lavorative di entrambi i genitori e non vi siano altri familiari disponibili e idonei); - spese mediche sanitarie (tickets, visite specialistiche, farmaci con esclusione di quelli da banco se non specificamente prescritti, interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite SSN;
cicli di psicoterapia e logopedia unicamente qualora le problematiche psico/fisiche presentate dal figlio siano diagnosticate dal medico o pediatra di base e necessitino delle suddette terapie, prescritte dal medico).
In parziale deroga e ad integrazione di quanto sopra, i coniugi convengono di condividere equamente i costi per la mensa scolastica di ed in futuro di Gli stessi inoltre Per_2 Per_1 prestano sin d'ora consenso affinché i figli possano svolgere ad un'attività ricreativa o sportiva a testa, in considerazione dei desideri e delle attitudini degli stessi, compreso l'abbigliamento e quant'altro necessario allo svolgimento di detta attività, impegnandosi a concorrere paritariamente ai relativi costi.
• SPESE CHE DEVONO ESSERE PREVENTIVAMENTE CONCORDATE TRA I GENITORI:
- spese scolastiche (rette di scuole private ed eventuali spese alloggiative per studi fuori sede di università pubbliche e private, ripetizioni); - spese parascolastiche (doposcuola e centri estivi qualora opportuno per l'educazione dei figli, indipendentemente dalla disponibilità di uno o di entrambi i genitori e di altri familiari;
viaggi di istruzione in genere, anche se organizzati dalla scuola, ivi compresi corsi di lingua straniera o di informatica); - spese medico sanitarie (tutte quelle non effettuate tramite SSN;
cicli di psicoterapia e logopedia qualora di semplice ausilio al figlio in assenza di problematiche psico/fisiche diagnosticate);
-spese ludiche, sportive e artistiche (vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto/manutenzione straordinaria di auto, moto, motorino;
attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quant'altro necessario per lo svolgimento dell'attività stessa;
corsi artistici quali danza, musica, pittura ed altro). Tutto ciò fermo restando quanto pattuito sopra, sempre al punto 8). Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, i coniugi, facendo proprio quanto previsto nel citato Protocollo, convengono espressamente che a fronte di una pronta richiesta scritta di uno dei genitori, l'altro sarà tenuto a manifestare l'eventuale dissenso dandone esplicita motivazione e che, in difetto, il silenzio sarà inteso come assenso.
Entrambi i genitori dovranno provvedere contestualmente al pagamento delle spese straordinarie per I figli: ove ciò non avvenga o non sia possibile, il genitore anticipatario dovrà richiedere, entro trenta giorni dall'effettuazione della spesa, il rimborso pro quota, previa esibizione e consegna della documentazione di spesa (anche in copia), e l'altro genitore dovrà provvedere al rimborso entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Non saranno ammesse compensazioni tra quanto dovuto per spese straordinarie e l'assegno di mantenimento.
9) Le detrazioni fiscali spetteranno a ciascuno dei genitori in ragione di metà ciascuno.
10) Nessun assegno l'un coniuge verserà all'altro a titolo di mantenimento e/o alimenti dichiarando, entrambi reciprocamente, di essere economicamente autonomi e autosufficienti;
i coniugi riconoscono e dichiarano di aver inoltre definito in precedenza ogni e qualsiasi rapporto di carattere patrimoniale ed economico tra loro e di non aver pertanto più nulla da pretendere l'uno dall'altro ad alcun titolo e/o ragione, fatta eccezione per gli impegni assunti con il presente atto e quelli discendenti dalla comproprietà dell'immobile coniugale.
11) I genitori concordemente si rilasciano fin da ora reciproco assenso alla richiesta e al rinnovo del passaporto per sé e per i figli minori, manifestando fin da ora piena disponibilità a sottoscrivere in qualsiasi momento ed a semplice richiesta le relative autorizzazioni amministrative, all'avveramento di dette condizioni.
12) Le parti dichiarano, con la sottoscrizione del presente atto, che le pattuizioni e gli accordi di cui al presente ricorso per separazione consensuale dei coniugi avranno efficacia sin dalla data di sottoscrizione dello stesso.
13) Le spese del presente procedimento sono interamente compensate tra le parti. La signora Pt_2
è stata tuttavia ammessa in via preventiva al gratuito patrocinio a spese dello Stato (doc. 8) e
[...] riserva sin d'ora istanza di liquidazione a tal fine.”
Così deciso in Ravenna il 22.09.2025 Il Presidente relatore dott. Giovanni Trerè