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Sentenza 11 agosto 2025
Sentenza 11 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 11/08/2025, n. 447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 447 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 36/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente
Dott.ssa Alessandra Nocco Giudice
Dott.ssa Chiara Martello Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. R.G. 36/2025 promossa da:
(c.f. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio legale dell'Avv. Ines CALVI (c.f.
), che la rappresenta e difende per procura in atti;
C.F._2
RICORRENTE contro
(c.f. , nato a [...] il [...]; Controparte_1 C.F._3
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
Oggetto: separazione giudiziale e divorzio contenzioso
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
1 All'udienza del 5 giugno 2025 parte ricorrente ha precisato le conclusioni richiamando quelle del ricorso introduttivo con rinuncia ai termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c.
Per parte resistente
Parte resistente è stata dichiarata contumace all'udienza del 5 giugno 2025.
Per il Pubblico Ministero
Il P.M. ha rassegnato le proprie conclusioni in data 5 giugno 2025 nulla opponendo all'accoglimento del ricorso.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. art. 473bis.49 c.p.c. depositato telematicamente il 9 gennaio 2025 Pt_1
ha esposto:
[...]
- di aver contratto matrimonio concordatario con in Garessio (CN) il 29 Controparte_1 settembre 1979, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n.
16, Parte II, Serie A, dell'anno 1979;
- che dal matrimonio sono nati i figli a MO (CN) il 25 settembre Persona_1
1980, a MO (CN) il 16 gennaio 1982 e nato a Persona_2 Persona_3
MO (CN) il 26 gennaio 1992, tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
- che è venuta meno la comunione spirituale e materiale tra i coniugi, la convivenza è divenuta intollerabile e che il Sig. si è allontanato dalla casa coniugale nel mese di CP_1 maggio 2024.
Parte ricorrente ha chiesto, pertanto, la pronuncia della separazione giudiziale alle condizioni indicate in ricorso, con addebito nei confronti del marito e richiesta di assegnazione della casa coniugale sita in Niella RO (CN), via Montriolo n. 2, istando contestualmente per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, al verificarsi delle condizioni di legge.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio nei confronti della parte convenuta, la stessa non si
è costituita in giudizio e, pertanto, ne è stata dichiarata la contumacia all'udienza del 5 giugno
2025.
Parte ricorrente, stante l'assenza di istanze istruttorie, è stata quindi ammessa alla discussione orale della causa, che è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe.
2 Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il Pubblico Ministero è intervenuto nulla opponendo all'accoglimento del ricorso.
***
La domanda di separazione.
La domanda di separazione appare accoglibile poiché risulta configurata la fattispecie disciplinata dalla norma di cui all'art.151 c.c.; ed invero, le ragioni esposte dalla parte ricorrente a fondamento della domanda costituiscono elementi idonei a ritenere che i coniugi non sono più legati da alcun vincolo affettivo e che la convivenza è divenuta ormai intollerabile, come anche confermato dalla mancata partecipazione della parte resistente al processo, sebbene regolarmente citata.
La domanda di addebito.
La domanda è infondata e va rigettata.
Ai fini dell'inquadramento sistematico della questione nel panorama giurisprudenziale si osserva che, come noto, ai fini della addebitabilità della separazione all'altro coniuge, il coniuge richiedente deve provare non soltanto che siano state tenute dall'altro coniuge condotte contrarie ai doveri matrimoniali, ma anche che tali condotte abbiano avuto un'efficienza causale diretta sull'intollerabilità della convivenza e sulla compromissione definitiva dell'affectio coniugalis.
Tra le tante pronunce rese dalla giurisprudenza sul tema, Cass. civ. Sez. I n. 2059 del 2012 ha chiarito come “Grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà,
l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre, è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui
l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata fedeltà”.
Similmente, con la sentenza n. 14840 del 2006 la Suprema Corte ha evidenziato che “La dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che
3 sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito (Cassa con rinvio, App. Messina, 25 novembre
2004)”.
Più di recente Cassazione civile sez. I 21 luglio 2021 n. 20866 ha evidenziato che “In tema di addebito della separazione, l'anteriorità della crisi della coppia rispetto all'infedeltà di uno dei due coniugi esclude il nesso causale tra quest'ultima condotta, violativa degli obblighi derivanti dal matrimonio, e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, sicché, integrando un'eccezione in senso lato, è rilevabile d'ufficio, purché sia allegata dalla parte a ciò interessata e risulti dal materiale probatorio acquisito al processo”.
Nel caso di specie, parte ricorrente, sebbene abbia allegato che la crisi matrimoniale tra i coniugi è dipesa esclusivamente dal comportamento del resistente Controparte_1 avendo quest'ultimo intrattenuto – ed intrattenendo all'attualità – una relazione extraconiugale con la sig.ra tuttavia, ha del tutto omesso di fornire prova di tali assunti né si è Persona_4 offerta di provare tali circostanze, non avendo articolato alcuna istanza istruttoria sul punto.
Per le ragioni innanzi esposte, la domanda di addebito proposta dalla ricorrente non può, conseguentemente, trovare accoglimento.
La domanda di assegnazione della casa familiare.
Neppure la domanda di assegnazione della casa familiare alla ricorrente può trovare accoglimento, non sussistendone i relativi presupposti.
Al riguardo, va osservato che il presupposto inderogabile dell'assegnazione della casa familiare è dato dalla convivenza del genitore con il figlio minorenne ovvero maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, essendo l'istituto dell'assegnazione della casa familiare
(di cui all'art. 337sexies c.c.) finalizzato a garantire ai figli la continuità dell'ambiente domestico, così da limitare gli effetti pregiudizievoli scaturenti dalla disgregazione del nucleo familiare, permettendo ai figli di mantenere invariato il contesto abitativo e sociale ove sino a quel momento erano inseriti.
4 Nel caso che occupa, dalla stessa prospettazione di parte ricorrente è data evincersi la condizione di autosufficienza economica dei figli maggiorenni (cfr. ricorso introduttivo, pag. 1) sicché, non essendovi figli minorenni o economicamente non autosufficienti ed essendo la casa familiare in comproprietà con il marito, non può in questa sede addivenirsi ad alcuna assegnazione della casa in favore della moglie, dovendo, peraltro, le questioni relative alla proprietà della casa coniugale essere proposte in autonomo giudizio: “In tema di separazione,
l'assegnazione della casa coniugale non può costituire una misura assistenziale per il coniuge economicamente più debole, ma postula l'affidamento dei figli minori o la convivenza con i figli maggiorenni non ancora autosufficienti, mentre ogni questione relativa al diritto di proprietà di uno dei coniugi o al diritto di abitazione sull'immobile esula dalla competenza funzionale del giudice della separazione e va proposta con il giudizio di cognizione ordinaria” (cfr. Cass.
18440/2013).
La domanda di divorzio.
Tenuto conto che parte ricorrente con il ricorso introduttivo ha altresì chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473 bis. 49 c.p.c., deve rilevarsi che tale domanda non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni;
occorre, pertanto, che la causa sia rimessa sul ruolo istruttorio con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 – sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi
– il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese del giudizio.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi , nata il [...] a Parte_1
Garessio (CN), e , nato il [...] a [...], che Controparte_1
5 hanno contratto matrimonio concordatario in Garessio (CN) il 29/09/1979, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 16, Parte II, Serie A, dell'anno
1979;
2) rigetta la domanda di addebito proposta da parte ricorrente;
3) rigetta la domanda di assegnazione della casa coniugale proposta da parte ricorrente;
4) provvede con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio;
5) Spese al definitivo.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 26/06/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Chiara Martello Dott.ssa Roberta Bonaudi
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente
Dott.ssa Alessandra Nocco Giudice
Dott.ssa Chiara Martello Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. R.G. 36/2025 promossa da:
(c.f. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio legale dell'Avv. Ines CALVI (c.f.
), che la rappresenta e difende per procura in atti;
C.F._2
RICORRENTE contro
(c.f. , nato a [...] il [...]; Controparte_1 C.F._3
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
Oggetto: separazione giudiziale e divorzio contenzioso
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
1 All'udienza del 5 giugno 2025 parte ricorrente ha precisato le conclusioni richiamando quelle del ricorso introduttivo con rinuncia ai termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c.
Per parte resistente
Parte resistente è stata dichiarata contumace all'udienza del 5 giugno 2025.
Per il Pubblico Ministero
Il P.M. ha rassegnato le proprie conclusioni in data 5 giugno 2025 nulla opponendo all'accoglimento del ricorso.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. art. 473bis.49 c.p.c. depositato telematicamente il 9 gennaio 2025 Pt_1
ha esposto:
[...]
- di aver contratto matrimonio concordatario con in Garessio (CN) il 29 Controparte_1 settembre 1979, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n.
16, Parte II, Serie A, dell'anno 1979;
- che dal matrimonio sono nati i figli a MO (CN) il 25 settembre Persona_1
1980, a MO (CN) il 16 gennaio 1982 e nato a Persona_2 Persona_3
MO (CN) il 26 gennaio 1992, tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
- che è venuta meno la comunione spirituale e materiale tra i coniugi, la convivenza è divenuta intollerabile e che il Sig. si è allontanato dalla casa coniugale nel mese di CP_1 maggio 2024.
Parte ricorrente ha chiesto, pertanto, la pronuncia della separazione giudiziale alle condizioni indicate in ricorso, con addebito nei confronti del marito e richiesta di assegnazione della casa coniugale sita in Niella RO (CN), via Montriolo n. 2, istando contestualmente per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, al verificarsi delle condizioni di legge.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio nei confronti della parte convenuta, la stessa non si
è costituita in giudizio e, pertanto, ne è stata dichiarata la contumacia all'udienza del 5 giugno
2025.
Parte ricorrente, stante l'assenza di istanze istruttorie, è stata quindi ammessa alla discussione orale della causa, che è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe.
2 Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il Pubblico Ministero è intervenuto nulla opponendo all'accoglimento del ricorso.
***
La domanda di separazione.
La domanda di separazione appare accoglibile poiché risulta configurata la fattispecie disciplinata dalla norma di cui all'art.151 c.c.; ed invero, le ragioni esposte dalla parte ricorrente a fondamento della domanda costituiscono elementi idonei a ritenere che i coniugi non sono più legati da alcun vincolo affettivo e che la convivenza è divenuta ormai intollerabile, come anche confermato dalla mancata partecipazione della parte resistente al processo, sebbene regolarmente citata.
La domanda di addebito.
La domanda è infondata e va rigettata.
Ai fini dell'inquadramento sistematico della questione nel panorama giurisprudenziale si osserva che, come noto, ai fini della addebitabilità della separazione all'altro coniuge, il coniuge richiedente deve provare non soltanto che siano state tenute dall'altro coniuge condotte contrarie ai doveri matrimoniali, ma anche che tali condotte abbiano avuto un'efficienza causale diretta sull'intollerabilità della convivenza e sulla compromissione definitiva dell'affectio coniugalis.
Tra le tante pronunce rese dalla giurisprudenza sul tema, Cass. civ. Sez. I n. 2059 del 2012 ha chiarito come “Grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà,
l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre, è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui
l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata fedeltà”.
Similmente, con la sentenza n. 14840 del 2006 la Suprema Corte ha evidenziato che “La dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che
3 sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito (Cassa con rinvio, App. Messina, 25 novembre
2004)”.
Più di recente Cassazione civile sez. I 21 luglio 2021 n. 20866 ha evidenziato che “In tema di addebito della separazione, l'anteriorità della crisi della coppia rispetto all'infedeltà di uno dei due coniugi esclude il nesso causale tra quest'ultima condotta, violativa degli obblighi derivanti dal matrimonio, e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, sicché, integrando un'eccezione in senso lato, è rilevabile d'ufficio, purché sia allegata dalla parte a ciò interessata e risulti dal materiale probatorio acquisito al processo”.
Nel caso di specie, parte ricorrente, sebbene abbia allegato che la crisi matrimoniale tra i coniugi è dipesa esclusivamente dal comportamento del resistente Controparte_1 avendo quest'ultimo intrattenuto – ed intrattenendo all'attualità – una relazione extraconiugale con la sig.ra tuttavia, ha del tutto omesso di fornire prova di tali assunti né si è Persona_4 offerta di provare tali circostanze, non avendo articolato alcuna istanza istruttoria sul punto.
Per le ragioni innanzi esposte, la domanda di addebito proposta dalla ricorrente non può, conseguentemente, trovare accoglimento.
La domanda di assegnazione della casa familiare.
Neppure la domanda di assegnazione della casa familiare alla ricorrente può trovare accoglimento, non sussistendone i relativi presupposti.
Al riguardo, va osservato che il presupposto inderogabile dell'assegnazione della casa familiare è dato dalla convivenza del genitore con il figlio minorenne ovvero maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, essendo l'istituto dell'assegnazione della casa familiare
(di cui all'art. 337sexies c.c.) finalizzato a garantire ai figli la continuità dell'ambiente domestico, così da limitare gli effetti pregiudizievoli scaturenti dalla disgregazione del nucleo familiare, permettendo ai figli di mantenere invariato il contesto abitativo e sociale ove sino a quel momento erano inseriti.
4 Nel caso che occupa, dalla stessa prospettazione di parte ricorrente è data evincersi la condizione di autosufficienza economica dei figli maggiorenni (cfr. ricorso introduttivo, pag. 1) sicché, non essendovi figli minorenni o economicamente non autosufficienti ed essendo la casa familiare in comproprietà con il marito, non può in questa sede addivenirsi ad alcuna assegnazione della casa in favore della moglie, dovendo, peraltro, le questioni relative alla proprietà della casa coniugale essere proposte in autonomo giudizio: “In tema di separazione,
l'assegnazione della casa coniugale non può costituire una misura assistenziale per il coniuge economicamente più debole, ma postula l'affidamento dei figli minori o la convivenza con i figli maggiorenni non ancora autosufficienti, mentre ogni questione relativa al diritto di proprietà di uno dei coniugi o al diritto di abitazione sull'immobile esula dalla competenza funzionale del giudice della separazione e va proposta con il giudizio di cognizione ordinaria” (cfr. Cass.
18440/2013).
La domanda di divorzio.
Tenuto conto che parte ricorrente con il ricorso introduttivo ha altresì chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473 bis. 49 c.p.c., deve rilevarsi che tale domanda non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni;
occorre, pertanto, che la causa sia rimessa sul ruolo istruttorio con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 – sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi
– il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese del giudizio.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi , nata il [...] a Parte_1
Garessio (CN), e , nato il [...] a [...], che Controparte_1
5 hanno contratto matrimonio concordatario in Garessio (CN) il 29/09/1979, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 16, Parte II, Serie A, dell'anno
1979;
2) rigetta la domanda di addebito proposta da parte ricorrente;
3) rigetta la domanda di assegnazione della casa coniugale proposta da parte ricorrente;
4) provvede con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio;
5) Spese al definitivo.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 26/06/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Chiara Martello Dott.ssa Roberta Bonaudi
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