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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 29/05/2025, n. 1910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1910 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio in persona dei Signori Magistrati:
Dott. Enrico Schiavon Presidente
Dott.ssa Martina Gasparini Consigliere
Avv. Loretta Lenzi Giudice Aus.Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile in grado di appello n. 1187/24 R.G.
promossa da:
(CF ); Parte_1 C.F._1
(CF ); Parte_2 C.F._2
(CF ; Parte_3 C.F._3
rappresentati e difesi dall'Avv. Franco Zumerle ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Verona, C.so Porta Nuova n. 11; appellanti;
contro
:
(CF ); CP_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giuliano Gabrielli e Paola Chialchia del Foro di Udine ed elettivamente domiciliata presso il loro indirizzo pec e;
Email_1 Email_2
appellata.
In punto a: appello avverso la sentenza n. 875/2024 del Tribunale di Verona, pubblicata il giorno 11 aprile 2024.
Conclusioni nell'interesse degli appellanti:
“In parziale riforma della sentenza impugnata n. 875/2024, resa dal Tribunale di Verona nella causa iscritta al n. R.G. 3616/2021, pubblicata il 11.04.2024 e notificata il 05.06.2024, accogliersi le seguenti domande: Nel merito Voglia l'll.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, accertare e dichiarare in favore degli attori sigg.ri (c.f. Parte_1 [...]
), (c.f. ], e C.F._4 Parte_2 CodiceFiscale_5 Parte_3
(c.f. ) ed a carico di (c.f./p.i. ), CodiceFiscale_6 CP_1 P.IVA_1 in relazione alla minore porzione della corte per cui e' causa (corte catastalmente identificata come segue: Comune di Verona, Foglio 156, m.n. 269), porzione delimitata sul lato sud-ovest da una linea retta che unisce il vertice sud ovest dell'edificio degli attori con il vertice sud ovest del frontistante edificio identificato con il mappale 269 sub 8 della convenuta, l'intervenuto acquisto a favore degli attori per usucapione su tale porzione del diritto di proprietà, in subordine del diritto d'uso ed in via di ulteriore subordine del diritto parziario di parcheggio e sosta (in quest'ultimo caso in favore delle unità immobiliari/appartamenti di proprietà di parti attrici identificate come in atti) e ciò con ogni conseguente provvedimento di rito e di merito anche relativo alla servitù di accesso a quest'ultima porzione immobiliare usucapita. In via istruttoria Si insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori così come formulati nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. dimessa in primo grado. In ogni caso Spese di lite comprensive di accessori, rimborso spese e integrazioni percentuali ed oneri fiscali e previdenziali interamente rifusi.”
Conclusioni nell'interesse dell'appellata:
“Nel merito: in via principale: Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia adita, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis e con riserva di ulteriormente eccepire, dedurre e argomentare, per i motivi sopra esposti, respingere l'appello attoreo e tutte le domande a ogni titolo avanzate nei confronti della convenuta, in quanto infondate in fatto e diritto, confermando tutti i capi della sentenza impugnata. Spese e compensi di questo grado di giudizio rifusi. In via istruttoria subordinata: questa difesa si oppone all'ammissione di tutti i capitoli di prova formulati dall'attrice appellante in quanto irrilevanti ai fini della decisione;
nella denegata ipotesi di accoglimento delie istanze istruttorie riproposte dalla Parte attrice appellante nell'atto introduttivo del presente giudizio, si chiede l'ammissione della prova diretta e della prova contraria indiretta come da memorie ex art. 183, comma 6, n. 2 e n. 3 cod. proc. civ. previgente, rispettivamente datate 23 marzo 2022 e 12 aprile 2022.”
Concisa esposizione delle
ragioni in fatto e diritto della decisione
1. I sigg.ri , e , quali proprietari di immobili Pt_1 Pt_2 Parte_3
(autorimesse) censiti al NCEU del Comune di Verona foglio 156 mapp. 264 subb 23-27 e subb 24-28, hanno convenuto dinanzi al Tribunale di Verona la società perché venisse dichiarata l'esistenza di una servitù di CP_1 passaggio pedonale e carraio a vantaggio di tali fondi e a carico della corte censita al foglio 156 map 269 di proprietà della convenuta, in seguito ad usucapione ventennale oppure, in subordine ex art. 2051 c.c. per interclusione dei fondi di parte attrice.
2. In via di reconventio reconvetionis, gli stessi attori hanno altresì chiesto che venisse accertato l'intervenuto acquisto per usucapione, sulla corte predetta, del diritto di proprietà di una porzione della stessa, oppure, in subordine, del diritto parziario di parcheggio e sosta in favore degli appartamenti di proprietà degli attori.
3. Si costituiva la società senza contestare i fatti e gli elementi che CP_1 giustificavano l'usucapione della servitù di passaggio pedonale e carraia richiesta in via principale dalle parti attrici, ma opponendosi recisamente alle ulteriori domande di vedersi riconoscere il diritto di proprietà su porzione della corte e in subordine, il diritto di sosta sulla medesima parte, quale servitù di parcheggio.
4. Il Tribunale, con la sentenza in epigrafe indicata, riconosceva l'acquisto per usucapione della servitù di passaggio pedonale e carraia richiesta da parte attrice, ma respingeva le ulteriori domande avanzate dalla stessa, nonché la richiesta di indennizzo di parte convenuta, con compensazione integrale delle spese fra le parti.
5. Contro la sentenza n. 875/2024 del Tribunale di Verona hanno interposto appello i sigg.ri , chiedendo la parziale riforma della sentenza e Pt_1
l'accoglimento della domanda di usucapione del diritto di proprietà parziaria sulla corte mapp 269 foglio 156 o, in subordine, l'usucapione della servitù di parcheggio a favore degli appartamenti di proprietà delle parti attrici, deducendo due motivi di impugnazione:
1) Capo Impugnato: Rigetto domanda di accertamento dell'acquisto della proprietà per usucapione sulla porzione del m.n. 269 frontistante la proprietà (pag. 4 della Pt_1 motivazione) Censure alla ricostruzione in fatto: il Tribunale basa la propria pronuncia unicamente sul possesso concretatosi nell'attività di parcheggio sulla corte m.n. 269, mentre la scrivente ha chiesto di essere ammessa a provare una serie di ulteriori circostanze che dimostrano il possesso uti dominus, quali l'utilizzo della corte come deposito di beni o di mezzi di lavoro in occasione di attività edilizia sull'immobile Violazione di legge: art. 1158 c.c. e omessa/contraddittoria motivazione
2) Capo Impugnato: Rigetto domanda di accertamento dell'acquisto della servitù di posteggio per usucapione sulla porzione del m.n. 269 frontistante la proprietà (pagg.
4-5 della Pt_1 motivazione) Censure alla ricostruzione in fatto: il Tribunale basa la propria pronuncia su una supposta "carenza” di spazio che impedirebbe l'uscita dallo stabile di proprietà nel momento CP_1 del posteggio, tale "accertamento” in realtà non trova riscontro in quanto i sigg.ri hanno Pt_1 posteggiato per molti anni sulla corte m.n. 269 senza che vi fosse alcun problema circa l'utilizzo delle porte dello stabile CP_1
Violazione di legge: art. 1158 c.c.. e omessa/contraddittoria motivazione”
6. Si è costituita in giudizio la società chiedendo la reiezione CP_1 dell'appello e la conferma dell'appellata sentenza.
7. I due motivi di appello, esaminabili congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono infondati.
Parte appellante chiede che le venga riconosciuto il diritto di proprietà per usucapione su di una porzione della corte di cui è causa, sostenendo di averla utilizzata come area di posteggio dei propri veicoli e per aver posizionato tra il 1997 e il 1999 dei beni ingombranti relativi a lavori di cantiere, senza tuttavia aver sottoposto a specifica censura la statuizione con cui il tribunale ha rilevato che non è configurabile l'usucapione di un diritto di proprietà su una mera porzione di un fondo, in alcun modo delimitata, in assenza di ogni sbarramento o altra opera idonea ad impedire l'uso dell'area da parte degli effettivi proprietari, atteso che il possesso esercitato lasciandovi in sosta le autovetture non sarebbe comunque inconciliabile con il godimento altrui della medesima area e non denoterebbe la sussistenza dell'animus necessario per usucapire.
Inoltre il giudice di prime cure ha correttamente evidenziato che “ sussiste un'evidente inconciliabilità logico-giuridica tra la domanda principale, con la quale è stato reclamato un diritto di servitù di transito sulla corte, con implicito riconoscimento dell'altruità di tale bene, e la reconventio volta all'accertamento dell'usucapione di una porzione minore del medesimo bene”.
Ancora si osserva che l'occupazione dell'area con materiali ingombranti, secondo la stessa prospettazione di parte attrice, si sarebbe protratta solo per qualche anno.
Infine, la richiesta servitù di parcheggio verrebbe potenzialmente a incidere sulla praticabilità delle uscite della proprietà di , attualmente non in uso, ma sempre ripristinabili, trattandosi delle uscite di sicurezza di un cinematografo.
8. La reiezione dell'appello comporta la conferma dell'appellata sentenza;
le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo sulla base del DM 55/14 e novellazioni.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia definitivamente pronunciando respinge l'appello e conferma l'appellata sentenza come da motivazione.
Condanna parte appellante a rifondere a parte appellata le spese del grado che liquida in € 5.809,00 oltre 15% spese generali, cpa 4% ed iva di legge.
Dà atto della sussistenza del presupposto procedimentale di cui all'art. 13 co. 1 quater d.p.r. 115/2002 con riguardo all'appello. Così deciso in Venezia, lì 21 maggio 2025.
Il Presidente Dottor Enrico Schiavon
l Giudice Ausiliario Avv. Loretta Lenzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio in persona dei Signori Magistrati:
Dott. Enrico Schiavon Presidente
Dott.ssa Martina Gasparini Consigliere
Avv. Loretta Lenzi Giudice Aus.Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile in grado di appello n. 1187/24 R.G.
promossa da:
(CF ); Parte_1 C.F._1
(CF ); Parte_2 C.F._2
(CF ; Parte_3 C.F._3
rappresentati e difesi dall'Avv. Franco Zumerle ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Verona, C.so Porta Nuova n. 11; appellanti;
contro
:
(CF ); CP_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giuliano Gabrielli e Paola Chialchia del Foro di Udine ed elettivamente domiciliata presso il loro indirizzo pec e;
Email_1 Email_2
appellata.
In punto a: appello avverso la sentenza n. 875/2024 del Tribunale di Verona, pubblicata il giorno 11 aprile 2024.
Conclusioni nell'interesse degli appellanti:
“In parziale riforma della sentenza impugnata n. 875/2024, resa dal Tribunale di Verona nella causa iscritta al n. R.G. 3616/2021, pubblicata il 11.04.2024 e notificata il 05.06.2024, accogliersi le seguenti domande: Nel merito Voglia l'll.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, accertare e dichiarare in favore degli attori sigg.ri (c.f. Parte_1 [...]
), (c.f. ], e C.F._4 Parte_2 CodiceFiscale_5 Parte_3
(c.f. ) ed a carico di (c.f./p.i. ), CodiceFiscale_6 CP_1 P.IVA_1 in relazione alla minore porzione della corte per cui e' causa (corte catastalmente identificata come segue: Comune di Verona, Foglio 156, m.n. 269), porzione delimitata sul lato sud-ovest da una linea retta che unisce il vertice sud ovest dell'edificio degli attori con il vertice sud ovest del frontistante edificio identificato con il mappale 269 sub 8 della convenuta, l'intervenuto acquisto a favore degli attori per usucapione su tale porzione del diritto di proprietà, in subordine del diritto d'uso ed in via di ulteriore subordine del diritto parziario di parcheggio e sosta (in quest'ultimo caso in favore delle unità immobiliari/appartamenti di proprietà di parti attrici identificate come in atti) e ciò con ogni conseguente provvedimento di rito e di merito anche relativo alla servitù di accesso a quest'ultima porzione immobiliare usucapita. In via istruttoria Si insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori così come formulati nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. dimessa in primo grado. In ogni caso Spese di lite comprensive di accessori, rimborso spese e integrazioni percentuali ed oneri fiscali e previdenziali interamente rifusi.”
Conclusioni nell'interesse dell'appellata:
“Nel merito: in via principale: Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia adita, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis e con riserva di ulteriormente eccepire, dedurre e argomentare, per i motivi sopra esposti, respingere l'appello attoreo e tutte le domande a ogni titolo avanzate nei confronti della convenuta, in quanto infondate in fatto e diritto, confermando tutti i capi della sentenza impugnata. Spese e compensi di questo grado di giudizio rifusi. In via istruttoria subordinata: questa difesa si oppone all'ammissione di tutti i capitoli di prova formulati dall'attrice appellante in quanto irrilevanti ai fini della decisione;
nella denegata ipotesi di accoglimento delie istanze istruttorie riproposte dalla Parte attrice appellante nell'atto introduttivo del presente giudizio, si chiede l'ammissione della prova diretta e della prova contraria indiretta come da memorie ex art. 183, comma 6, n. 2 e n. 3 cod. proc. civ. previgente, rispettivamente datate 23 marzo 2022 e 12 aprile 2022.”
Concisa esposizione delle
ragioni in fatto e diritto della decisione
1. I sigg.ri , e , quali proprietari di immobili Pt_1 Pt_2 Parte_3
(autorimesse) censiti al NCEU del Comune di Verona foglio 156 mapp. 264 subb 23-27 e subb 24-28, hanno convenuto dinanzi al Tribunale di Verona la società perché venisse dichiarata l'esistenza di una servitù di CP_1 passaggio pedonale e carraio a vantaggio di tali fondi e a carico della corte censita al foglio 156 map 269 di proprietà della convenuta, in seguito ad usucapione ventennale oppure, in subordine ex art. 2051 c.c. per interclusione dei fondi di parte attrice.
2. In via di reconventio reconvetionis, gli stessi attori hanno altresì chiesto che venisse accertato l'intervenuto acquisto per usucapione, sulla corte predetta, del diritto di proprietà di una porzione della stessa, oppure, in subordine, del diritto parziario di parcheggio e sosta in favore degli appartamenti di proprietà degli attori.
3. Si costituiva la società senza contestare i fatti e gli elementi che CP_1 giustificavano l'usucapione della servitù di passaggio pedonale e carraia richiesta in via principale dalle parti attrici, ma opponendosi recisamente alle ulteriori domande di vedersi riconoscere il diritto di proprietà su porzione della corte e in subordine, il diritto di sosta sulla medesima parte, quale servitù di parcheggio.
4. Il Tribunale, con la sentenza in epigrafe indicata, riconosceva l'acquisto per usucapione della servitù di passaggio pedonale e carraia richiesta da parte attrice, ma respingeva le ulteriori domande avanzate dalla stessa, nonché la richiesta di indennizzo di parte convenuta, con compensazione integrale delle spese fra le parti.
5. Contro la sentenza n. 875/2024 del Tribunale di Verona hanno interposto appello i sigg.ri , chiedendo la parziale riforma della sentenza e Pt_1
l'accoglimento della domanda di usucapione del diritto di proprietà parziaria sulla corte mapp 269 foglio 156 o, in subordine, l'usucapione della servitù di parcheggio a favore degli appartamenti di proprietà delle parti attrici, deducendo due motivi di impugnazione:
1) Capo Impugnato: Rigetto domanda di accertamento dell'acquisto della proprietà per usucapione sulla porzione del m.n. 269 frontistante la proprietà (pag. 4 della Pt_1 motivazione) Censure alla ricostruzione in fatto: il Tribunale basa la propria pronuncia unicamente sul possesso concretatosi nell'attività di parcheggio sulla corte m.n. 269, mentre la scrivente ha chiesto di essere ammessa a provare una serie di ulteriori circostanze che dimostrano il possesso uti dominus, quali l'utilizzo della corte come deposito di beni o di mezzi di lavoro in occasione di attività edilizia sull'immobile Violazione di legge: art. 1158 c.c. e omessa/contraddittoria motivazione
2) Capo Impugnato: Rigetto domanda di accertamento dell'acquisto della servitù di posteggio per usucapione sulla porzione del m.n. 269 frontistante la proprietà (pagg.
4-5 della Pt_1 motivazione) Censure alla ricostruzione in fatto: il Tribunale basa la propria pronuncia su una supposta "carenza” di spazio che impedirebbe l'uscita dallo stabile di proprietà nel momento CP_1 del posteggio, tale "accertamento” in realtà non trova riscontro in quanto i sigg.ri hanno Pt_1 posteggiato per molti anni sulla corte m.n. 269 senza che vi fosse alcun problema circa l'utilizzo delle porte dello stabile CP_1
Violazione di legge: art. 1158 c.c.. e omessa/contraddittoria motivazione”
6. Si è costituita in giudizio la società chiedendo la reiezione CP_1 dell'appello e la conferma dell'appellata sentenza.
7. I due motivi di appello, esaminabili congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono infondati.
Parte appellante chiede che le venga riconosciuto il diritto di proprietà per usucapione su di una porzione della corte di cui è causa, sostenendo di averla utilizzata come area di posteggio dei propri veicoli e per aver posizionato tra il 1997 e il 1999 dei beni ingombranti relativi a lavori di cantiere, senza tuttavia aver sottoposto a specifica censura la statuizione con cui il tribunale ha rilevato che non è configurabile l'usucapione di un diritto di proprietà su una mera porzione di un fondo, in alcun modo delimitata, in assenza di ogni sbarramento o altra opera idonea ad impedire l'uso dell'area da parte degli effettivi proprietari, atteso che il possesso esercitato lasciandovi in sosta le autovetture non sarebbe comunque inconciliabile con il godimento altrui della medesima area e non denoterebbe la sussistenza dell'animus necessario per usucapire.
Inoltre il giudice di prime cure ha correttamente evidenziato che “ sussiste un'evidente inconciliabilità logico-giuridica tra la domanda principale, con la quale è stato reclamato un diritto di servitù di transito sulla corte, con implicito riconoscimento dell'altruità di tale bene, e la reconventio volta all'accertamento dell'usucapione di una porzione minore del medesimo bene”.
Ancora si osserva che l'occupazione dell'area con materiali ingombranti, secondo la stessa prospettazione di parte attrice, si sarebbe protratta solo per qualche anno.
Infine, la richiesta servitù di parcheggio verrebbe potenzialmente a incidere sulla praticabilità delle uscite della proprietà di , attualmente non in uso, ma sempre ripristinabili, trattandosi delle uscite di sicurezza di un cinematografo.
8. La reiezione dell'appello comporta la conferma dell'appellata sentenza;
le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo sulla base del DM 55/14 e novellazioni.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia definitivamente pronunciando respinge l'appello e conferma l'appellata sentenza come da motivazione.
Condanna parte appellante a rifondere a parte appellata le spese del grado che liquida in € 5.809,00 oltre 15% spese generali, cpa 4% ed iva di legge.
Dà atto della sussistenza del presupposto procedimentale di cui all'art. 13 co. 1 quater d.p.r. 115/2002 con riguardo all'appello. Così deciso in Venezia, lì 21 maggio 2025.
Il Presidente Dottor Enrico Schiavon
l Giudice Ausiliario Avv. Loretta Lenzi