Articolo 1 della Legge 18 marzo 1968, n. 294
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19 aprile 1968
Art. 1. Articolo unico

Per la durata di un triennio, a partire dal 10 gennaio 1968, la misura dei premi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro dai titolari di imprese artigiane, iscritti all'albo di cui alla legge 25 luglio 1956, n. 860 , senza dipendenti, e' ridotta del 30 per cento.
((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 16 FEBBRAIO 1980, N. 34)) .
((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 16 FEBBRAIO 1980, N. 34)) .
Ai soli fini dell'applicazione della riduzione dei premi prevista dal presente articolo non si considerano dipendenti gli apprendisti assunti ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25 , e successive modificazioni.

Entrata in vigore il 19 aprile 1968