Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 05/02/2025, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
V.G. N. 4401/2024
TRIBUNALE DI ASTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Asti riunito in camera di conSIlio nelle persone dei dottori:
Paolo Rampini Presidente relatore estensore
Elga Bulgarelli Giudice
Sara Pozzetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. V.G. 4401/2024
avente per oggetto: separazione e divorzio (cessazione effetti civili)
congiuntamente proposta da:
nato a [...] il [...] Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. FORNENGO MARIA
E
nata a [...] il [...] CP_1
rappresentati e difesi dall'Avv. MARENGO TIZIANA
Ricorrenti
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
scaduto il termine per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
Motivi di fatto e di diritto della decisione
A seguito di ricorso congiuntamente proposto dai ricorrenti, preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, fissato all'uopo il termine, fallito essendo il prescritto tentativo di conciliazione reso evidente dalla volontà delle parti di insistere nella pretesa, nonché sentito il Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda, il Tribunale di Asti in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti:
“a) I figli minori saranno affidati congiuntamente ai genitori con collocazione prevalente presso la madre, cui viene assegnata la casa coniugale, in Bra, strada Falchetto 59
b) il padre, che ha già reperito una nuova abitazione sita in Bra, Strada Crosassa 31, che condurrà in locazione, potrà tenere con sé i figli a week end alternati, dalla sera del venerdì alla domenica sera quando li riporterà alla madre, oltre un giorno a settimana, possibilmente il martedì, visti gli impegni attuali dei figli, dalla fine del proprio lavoro alle 21, quando li riporterà a casa.
c) le vacanze natalizie saranno alternate ed equamente divise tra i genitori in modo che ciascun genitore possa trascorrere la metà dei giorni di vacanza dei minori (sospensione delle lezioni scolastiche) con gli stessi. Detti giorni andranno concordati entro il 30 novembre di ogni anno. Il periodo pasquale andrà organizzato alternando Pasqua e ET alternativamente suddivise tra i genitori;
le festività e/o vacanze scolastiche (a titolo esemplificativo carnevale, 25 aprile, 1° maggio ecc.) saranno suddivisi in modo che un genitore trascorra una festività con i figli e l'altro, la successiva (per esempio il 25 arile con il padre, il 1° maggio con la madre). Ogni genitore potrà trascorrere con i figli almeno due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, previa comunicazione delle date all'altro genitore entro il 30 maggio dell'anno stesso.
d) il SI. verserà alla NO , quale contributo al mantenimento ordinario dei Parte_1 CP_1
figli, la somma mensile di euro 325,00 cadauno (e così 650,00 in totale) fino alla maggiore età o indipendenza economica degli stessi. Le spese straordinarie saranno suddivise con percentuale del
60% in capo al SI. e 40% in capo alla NO , intendendosi qui richiamato il Parte_1 CP_1
protocollo di intesa adottato dal Tribunale di Asti in materia di spese straordinarie. d) Nel corso del tempo i coniugi hanno effettuato lavori vari e ad oggi godono di detrazioni fiscali
(ristrutturazioni, mobilio ecc.) I coniugi danno atto che proseguiranno a dividersi le detrazioni (anche se formalmente intestate solo a uno o solo all'altra) al 50% con conguaglio delle detrazioni stesse, tra di loro, al momento della presentazione annuale della dichiarazione dei redditi e) il conto corrente Unicredit attualmente cointestato tra i coniugi, n. 000100853395 rimarrà operante sino alla vendita dell'immobile in comproprietà sito in Loano e fino a quella data, entrambi i coniugi si impegnano a far confluire sul medesimo il 50% ciascuno dell'importo necessario per il pagamento delle rate mensili del mutuo.
f) i BTP Valore, successivamente alla separazione, ed entro e non oltre il mese di febbraio 2025, verranno rimborsati nella loro interezza e l'importo totale versato sul conto corrente Unicredit. N.
000100853395 cointestato, sopra indicato. L'importo sarà così successivamente utilizzato per il pagamento delle rate del mutuo, sino alla vendita dell'immobile stesso ed alla conseguente estinzione del mutuo de quo.
g) Sino al perfezionamento della vendita dell'immobile in comproprietà, sito in Loano, detto immobile potrà essere utilizzato da entrambi i coniugi in compagnia dei figli minori. I coniugi si impegnano a concordare un calendario di utilizzo dell'immobile stesso, a turnazione.
h) il SI. , che di recente ha terminato il proprio rapporto lavorativo col precedente datore, Parte_1 ha percepito nei mesi scorsi la somma di €.58.923,63 quale importo comprensivo del TFR nonché di altri importi ad egli dovuti. Detto importo veniva bonificato sul conto cointestato tra i coniugi e successivamente prelevato da entrambi in parti uguali. La SI.ra , spettando l'intero importo CP_1
esclusivamente al marito, si impegna a restituirgli a mezzo bonifico bancario la somma di euro
29.461,80, alla firma del presente riscorso.
i) ciascuna parte onorerà il compenso dovuto in favore del proprio difensore, con rinuncia dei sottoscritti alla solidarietà professionale”;
la domanda essendo meritevole di accoglimento posto che:
a) La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolto in quanto, come da dichiarazione coniugi, la convivenza è divenuta ormai intollerabile;
b) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
c) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede. d) con ricorso ai sensi dell'articolo 473-bis.49 c.p.c. le parti hanno chiesto anche la pronuncia di divorzio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine previsto dall'art. 3 n.2 lett. b) della legge n. 898/1970 e succ. modificazioni, la causa deve essere rimessa nel ruolo del Giudice Relatore affinché questi, decorso il termine di legge, provveda ad acquisire, sempre mediante lo scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare come prescrive l'art. 2 l. 898/1970. Con le medesime note scritte le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla domanda di divorzio. La modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza dell'allegazione di “fatti nuovi” ai sensi dell'articolo 473-bis.19 c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un accordo che consenta loro di depositare conclusioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda di divorzio difettando il requisito dell'indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.
La pronuncia in ordine le spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale, non definendo il giudizio,
pronuncia la separazione personale relativamente al matrimonio contratto da:
, nato a [...] il [...] e da Parte_1 CP_1
, nata a [...] il [...], celebrato in BRA in data 29/08/2009,
[...]
trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile dello stesso Comune al n. 49, Parte II, Serie A, Anno
2009
alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Spese di lite al definitivo.
Rimette la causa sul ruolo del Giudice Relatore affinché, previo decorso dei termini di legge, provveda ad assolvere i relativi incombenti.
Così deciso in Asti, in data 3/02/2025 Il presidente estensore
(Dott. Paolo Rampini)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.