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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 25/02/2025, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 634/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
- PRIMA SEZIONE CIVILE -
Settore delle controversie di lavoro
e di previdenza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Beltrame ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 634/2024 RG Lav. promossa da:
, con l'avv. Moro e l'avv. Vettore Parte_1
ricorrente contro
Controparte_1
contumace
pagina 1 di 4 Premesso che:
- il signor ha prestato attività lavorativa dal 06.04.2021 al 30.09.2021 per la Pt_1
società Il rapporto è cessato per dimissioni con preavviso;
Controparte_1
- egli agisce in giudizio per l'accertamento della nullità/illegittimità della clausola contrattuale di stabilità apposta al proprio contratto di lavoro, e domanda per l'effetto la condanna della società convenuta al pagamento in proprio favore della somma di euro
2000,00 trattenuta con l'ultima busta paga in esecuzione della suddetta, o in subordine la riduzione della penale e per l'effetto la condanna della società al pagamento della differenza tra quanto pattuito e quanto oggetto di statuizione giudiziale. Con vittoria di spese di lite e distrazione in favore dei procuratori antistatari;
- la società, a cui il ricorso è stato tempestivamente e regolarmente notificato, non si è costituita in giudizio, ma su ordine del giudice ha esibito la fattura relativa alla formazione erogata al ricorrente;
rilevato che:
- nel contratto di lavoro siglato tra le parti è stata inserita una clausola di stabilità in base alla quale “confermando la necessità di partecipare a diverse attività formative destinate al completamento delle competenze fondamentali per lo svolgimento della mansione” assegnatagli, il ricorrente si è impegnato, “in caso di dimissioni entro i primi 24 mesi, a restituire all'azienda i costi sostenuti per tali attività formativa pattuiti in euro 2000”
(doc. 2);
- alle obbligazioni principali che ordinariamente conseguono alla stipulazione di un contratto di lavoro le parti hanno dunque aggiunto quella di un vincolo di stabilità del rapporto, impegnandosi il lavoratore a non dimettersi nei primi 24 mesi del rapporto a fronte dell'esborso che la società si stava impegnando a sostenere per la sua formazione.
A corredo di tale ulteriore vincolo sinallagmatico è stata pattuita una clausola, qualificabile come penale, in base alla quale il lavoratore si è impegnato al pagamento della somma di euro 2000,00 in caso di dimissioni in epoca anteriore al periodo di stabilità;
- così inquadrata la fattispecie dal punto di vista dogmatico, va considerato che il ricorrente afferma di aver svolto nel corso del rapporto esclusivamente i corsi di formazione obbligatoria sulla sicurezza, di cui allega gli attestati. La produzione documentale operata pagina 2 di 4 dalla società ex art 210 c.p.c. (v. deposito del 13.2.2025 parte ricorrente) conferma che la formazione erogata al ricorrente è consistita proprio nel corso di formazione generale di durata di 4 ore svoltosi in data 14.6.2021 e in quello di formazione specifica “alto rischio” di 12 ore svoltosi dal 14.6.2021 al 21.6.2021. Entrambi i corsi sono prescritti come obbligatori dal d. lgs. n. 81/2008 (per la generalità dei lavoratori il primo, per i lavoratori dipendenti di aziende classificate ad alto rischio il secondo). Nessuna ulteriore e specifica formazione è stata impartita al dipendente;
- il ricorrente sostiene peraltro che a partire dal mese di luglio 2021, quindi pochi mesi dopo l'inizio del rapporto, gli è stato chiesto di svolgere mansioni di grado superiore comportanti responsabilità rispetto alle quali egli non aveva adeguato riconoscimento contrattuale né in termini di proporzionalità dei poteri conferiti, né in termini economici.
Per tale ragione egli ha rassegnato le proprie dimissioni con effetto dal 30 settembre 2021;
- con l'emissione dell'ultima busta paga la società ha trattenuto la somma netta di euro
2000,00 in applicazione della clausola contrattuale di cui sopra;
- ebbene, né la tesi della nullità della pattuizione, per assenza di alcuna controprestazione patrimoniale o non patrimoniale a fronte del vincolo assunto dal ricorrente, né quella della sproporzione tra l'esborso e il pregiudizio effettivamente patito dalla società possono essere condivise, non essendo rinvenibile alcun vizio genetico nella clausola così come prevista in sede negoziale;
- da un lato, infatti, nel contratto siglato tra le parti la sinallagmaticità è rinvenibile, quantomeno formalmente, essendo stata espressamente indicata quale controprestazione del vincolo di stabilità pari a 24 mesi (a cui accede la clausola penale) l'erogazione di formazione funzionale allo svolgimento delle mansioni da parte del ricorrente;
- dall'altro, la funzione della penale è proprio quella di precostituire in sede pattizia la liquidazione di un danno in caso di inadempimento dell'obbligazione principale, a prescindere dalla prova della sua entità e salva la risarcibilità del maggior danno se provato. Ogni valutazione ex post frustrerebbe la ratio della pattuizione, salva l'ipotesi di manifesta iniquità dell'ammontare, da valutare tuttavia ex ante;
- l'art. 1384, infatti, accorda al giudice il potere di ridurre equamente la penale “se
l'obbligazione principale è stata eseguita in parte (a) ovvero se l'ammontare della penale
è manifestamente eccessivo, avuto sempre riguardo all'interesse che il creditore aveva
pagina 3 di 4 all'adempimento (b)”;
- se rispetto all'ammontare della penale (ipotesi sub b) già si è detto che il potere riconosciuto al giudice dalla norma codicistica si riferisce ad una valutazione da effettuare necessariamente ex ante, non può dirsi che il ricorrente abbia eseguito in parte l'obbligazione relativa alla stabilità del rapporto (ipotesi sub a), essendosi dimesso dopo pochi mesi dall'inizio del rapporto, senza nemmeno invocare - per quanto allegato in atti e stante il preavviso - la giusta causa, che avrebbe giustificato senz'altro l'inoperatività della trattenuta;
- se è inoltre documentalmente evidente che la società in quel lasso temporale sia stata inadempiente rispetto all'obbligo assunto a controprestazione del vincolo di stabilità, avendo erogato soltanto la formazione obbligatoria, che non può – proprio in quanto tale
– ritenersi oggetto della pattuizione accessoria ai vincoli nascenti dall'instaurazione del rapporto, non può escludersi che nel corso del periodo di stabilità pattuita avrebbe effettivamente avviato e completato un percorso di effettivo completamento delle competenze professionali del ricorrente;
- alla luce delle domande formulate e delle considerazioni svolte, il ricorso non può essere accolto;
- ogni ulteriore questione è assorbita;
- nulla sulle spese, stante la mancata costituzione della convenuta.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
- rigetta il ricorso;
- nulla sulle spese.
Vicenza, 25/2/2025.
Il Giudice
dott.ssa Giulia Beltrame
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
- PRIMA SEZIONE CIVILE -
Settore delle controversie di lavoro
e di previdenza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Beltrame ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 634/2024 RG Lav. promossa da:
, con l'avv. Moro e l'avv. Vettore Parte_1
ricorrente contro
Controparte_1
contumace
pagina 1 di 4 Premesso che:
- il signor ha prestato attività lavorativa dal 06.04.2021 al 30.09.2021 per la Pt_1
società Il rapporto è cessato per dimissioni con preavviso;
Controparte_1
- egli agisce in giudizio per l'accertamento della nullità/illegittimità della clausola contrattuale di stabilità apposta al proprio contratto di lavoro, e domanda per l'effetto la condanna della società convenuta al pagamento in proprio favore della somma di euro
2000,00 trattenuta con l'ultima busta paga in esecuzione della suddetta, o in subordine la riduzione della penale e per l'effetto la condanna della società al pagamento della differenza tra quanto pattuito e quanto oggetto di statuizione giudiziale. Con vittoria di spese di lite e distrazione in favore dei procuratori antistatari;
- la società, a cui il ricorso è stato tempestivamente e regolarmente notificato, non si è costituita in giudizio, ma su ordine del giudice ha esibito la fattura relativa alla formazione erogata al ricorrente;
rilevato che:
- nel contratto di lavoro siglato tra le parti è stata inserita una clausola di stabilità in base alla quale “confermando la necessità di partecipare a diverse attività formative destinate al completamento delle competenze fondamentali per lo svolgimento della mansione” assegnatagli, il ricorrente si è impegnato, “in caso di dimissioni entro i primi 24 mesi, a restituire all'azienda i costi sostenuti per tali attività formativa pattuiti in euro 2000”
(doc. 2);
- alle obbligazioni principali che ordinariamente conseguono alla stipulazione di un contratto di lavoro le parti hanno dunque aggiunto quella di un vincolo di stabilità del rapporto, impegnandosi il lavoratore a non dimettersi nei primi 24 mesi del rapporto a fronte dell'esborso che la società si stava impegnando a sostenere per la sua formazione.
A corredo di tale ulteriore vincolo sinallagmatico è stata pattuita una clausola, qualificabile come penale, in base alla quale il lavoratore si è impegnato al pagamento della somma di euro 2000,00 in caso di dimissioni in epoca anteriore al periodo di stabilità;
- così inquadrata la fattispecie dal punto di vista dogmatico, va considerato che il ricorrente afferma di aver svolto nel corso del rapporto esclusivamente i corsi di formazione obbligatoria sulla sicurezza, di cui allega gli attestati. La produzione documentale operata pagina 2 di 4 dalla società ex art 210 c.p.c. (v. deposito del 13.2.2025 parte ricorrente) conferma che la formazione erogata al ricorrente è consistita proprio nel corso di formazione generale di durata di 4 ore svoltosi in data 14.6.2021 e in quello di formazione specifica “alto rischio” di 12 ore svoltosi dal 14.6.2021 al 21.6.2021. Entrambi i corsi sono prescritti come obbligatori dal d. lgs. n. 81/2008 (per la generalità dei lavoratori il primo, per i lavoratori dipendenti di aziende classificate ad alto rischio il secondo). Nessuna ulteriore e specifica formazione è stata impartita al dipendente;
- il ricorrente sostiene peraltro che a partire dal mese di luglio 2021, quindi pochi mesi dopo l'inizio del rapporto, gli è stato chiesto di svolgere mansioni di grado superiore comportanti responsabilità rispetto alle quali egli non aveva adeguato riconoscimento contrattuale né in termini di proporzionalità dei poteri conferiti, né in termini economici.
Per tale ragione egli ha rassegnato le proprie dimissioni con effetto dal 30 settembre 2021;
- con l'emissione dell'ultima busta paga la società ha trattenuto la somma netta di euro
2000,00 in applicazione della clausola contrattuale di cui sopra;
- ebbene, né la tesi della nullità della pattuizione, per assenza di alcuna controprestazione patrimoniale o non patrimoniale a fronte del vincolo assunto dal ricorrente, né quella della sproporzione tra l'esborso e il pregiudizio effettivamente patito dalla società possono essere condivise, non essendo rinvenibile alcun vizio genetico nella clausola così come prevista in sede negoziale;
- da un lato, infatti, nel contratto siglato tra le parti la sinallagmaticità è rinvenibile, quantomeno formalmente, essendo stata espressamente indicata quale controprestazione del vincolo di stabilità pari a 24 mesi (a cui accede la clausola penale) l'erogazione di formazione funzionale allo svolgimento delle mansioni da parte del ricorrente;
- dall'altro, la funzione della penale è proprio quella di precostituire in sede pattizia la liquidazione di un danno in caso di inadempimento dell'obbligazione principale, a prescindere dalla prova della sua entità e salva la risarcibilità del maggior danno se provato. Ogni valutazione ex post frustrerebbe la ratio della pattuizione, salva l'ipotesi di manifesta iniquità dell'ammontare, da valutare tuttavia ex ante;
- l'art. 1384, infatti, accorda al giudice il potere di ridurre equamente la penale “se
l'obbligazione principale è stata eseguita in parte (a) ovvero se l'ammontare della penale
è manifestamente eccessivo, avuto sempre riguardo all'interesse che il creditore aveva
pagina 3 di 4 all'adempimento (b)”;
- se rispetto all'ammontare della penale (ipotesi sub b) già si è detto che il potere riconosciuto al giudice dalla norma codicistica si riferisce ad una valutazione da effettuare necessariamente ex ante, non può dirsi che il ricorrente abbia eseguito in parte l'obbligazione relativa alla stabilità del rapporto (ipotesi sub a), essendosi dimesso dopo pochi mesi dall'inizio del rapporto, senza nemmeno invocare - per quanto allegato in atti e stante il preavviso - la giusta causa, che avrebbe giustificato senz'altro l'inoperatività della trattenuta;
- se è inoltre documentalmente evidente che la società in quel lasso temporale sia stata inadempiente rispetto all'obbligo assunto a controprestazione del vincolo di stabilità, avendo erogato soltanto la formazione obbligatoria, che non può – proprio in quanto tale
– ritenersi oggetto della pattuizione accessoria ai vincoli nascenti dall'instaurazione del rapporto, non può escludersi che nel corso del periodo di stabilità pattuita avrebbe effettivamente avviato e completato un percorso di effettivo completamento delle competenze professionali del ricorrente;
- alla luce delle domande formulate e delle considerazioni svolte, il ricorso non può essere accolto;
- ogni ulteriore questione è assorbita;
- nulla sulle spese, stante la mancata costituzione della convenuta.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
- rigetta il ricorso;
- nulla sulle spese.
Vicenza, 25/2/2025.
Il Giudice
dott.ssa Giulia Beltrame
pagina 4 di 4