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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 19/06/2025, n. 1125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1125 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2988/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE In persona del Giudice monocratico Dott. Raffaele Zibellini all'esito dell'udienza del 18.6.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., lette le note con cui le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e discusso in forma scritta la causa, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA Ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Tra
(CF: ), in persona del Sindaco p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Teresa Parise. attore-opponente
contro
(CF: ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa CP_1 P.IVA_2 dall'Avv. Giuseppe Giunta. convenuta-opposta
FATTO E DIRITTO
1. Il ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 622/2022 Parte_1 emesso in data 4.11.2022 dal Tribunale di Castrovillari con il quale veniva condannato al pagamento di € 51.224,51, oltre interessi e spese, a fronte di numerose fatture emesse dalla relative ad abbonamenti per linee CP_1 telefoniche, ADSL, ISDN, traffico telefonico fisso e mobile, traffico dati e internet. Ha eccepito: -l'omessa indicazione da parte dell'opposta dell'anno a cui il debito si riferirebbe e la non specificazione degli importi dovuti per ogni singolo anno;
- l'avvenuto pagamento di alcune fatture relative agli anni 2018 e 2019; -l'avvenuto invio, a seguito di intercorsa transazione con la parte opposta, dei mandati di pagamento per un totale di € 11.050,74 all'indirizzo PEC dell'Avv. Giunta Giuseppe;
-l'errata quantificazione dell'ammontare del debito.
Ha concluso chiedendo: “Voglia il Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, in accoglimento dei motivi su esposti, revocare l'opposto decreto n. 2259/2022 del 04/11/2022 perché infondato, ingiusto ed illegittimo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.”.
2. Si è costituita in giudizio la la quale ha evidenziato come l'opponente CP_1 non disconosca il credito vantato dalla contestandone unicamente il CP_1 quantum. Ha esposto che le fatture oggetto del d.i. opposto si riferiscono ad un periodo successivo a quello contestato dall'opponente, essendo relative agli anni 2020-2022. Ha concluso chiedendo: “in via preliminare:
- concedere i termini per l'espletamento del tentativo di mediazione obbligatorio ovvero concedere un congruo termine per poter adire la camera di conciliazione competente;
concedere, in ogni caso e preliminarmente, la provvisoria esecuzione ai sensi dell'art. 648 c.p.c., del D.I.n.ro 622/2022 emesso il 4/11/2022 dal Tribunale di Castrovillari, oltre interessi moratori ovvero legali, compensi e spese nella misura liquidata, in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta, oltre che palesemente infondata sia in fatto che in diritto;
nel merito, confermare il D.I. n.ro 622/2022 emesso il 4/11/2022 dal Tribunale di Castrovillari nei limiti dell'importo di € 51.224,61 (eurocinquantaunomiladuecentoventiquattro/61), oltre interessi, spese e compensi nella misura giudiziale ivi indicata e in ogni caso previo riconoscimento delle ragioni Co creditorie di nei confronti del condannare il al pagamento in Parte_1 Pt_1 favore della dell'importo di € 51.224,61 CP_1
(eurocinquantaunomiladuecentoventiquattro/61) o di quella diversa maggiore o minore somma che il Giudice adito riterrà accertata all'esito del giudizio, oltre agli interessi di mora da liquidarsi al tasso previsto dall'art. 5 del d.lgs n.231/2002 a decorrere dalla data di emissione del D.I. sino al soddisfo, ovvero, in via subordinata, al tasso legale dalla data di emissione del D.I. sino al soddisfo, il tutto oltre spese e compensi liquidati in monitorio;
con vittoria di spese, competenze ed onorari, comprensivi di spese generali ex lege.”.
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3. Giova anzitutto ricordare che, secondo i principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. ex multis Cassazione civile sez. un., 30/10/2001, n.13533). Tali regole in tema di riparto dell'onere della prova valgono anche nel giudizio di cognizione che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c.. L'opposizione a decreto ingiuntivo dà infatti luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto
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azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (cfr. Cassazione civile sez. II, 04/03/2020, n.6091). Ciò premesso, dall'esame della documentazione agli atti è emerso che la parte opposta non ha prodotto i contratti di fornitura dei servizi di comunicazione telefonica ed elettronica posti a fondamento della pretesa avanzata in sede monitoria che si assumono intercorsi tra la Parte_2 Parte_1
Al riguardo, la Suprema Corte di Cassazione ha ribadito come "I contratti con la pubblica amministrazione devono essere redatti, a pena di nullità, in forma scritta con la sottoscrizione in un unico documento - salva la deroga prevista dall'articolo 17 del R.D. n. 2440/1923 per i contratti con le imprese commerciali, che possono essere conclusi attraverso atti non contestuali, a mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio - non essendo, comunque, sufficiente che da atti scritti risultino comportamenti attuativi di un accordo solo verbale. Deriva da quanto precede, pertanto, che, ad esempio, le fatture prodotte in giudizio dalla amministrazione convenuta non possono rappresentare la forma scritta dell'accordo e non sono suscettibili di rappresentare la forma scritta dell'accordo e non sono suscettibili di rappresentare un comportamento processuale implicitamente ammissivo del diritto sorto dall'atto negoziale non esibito. Per i negozi giuridici per i quali la legge prescrive la forma scritta ad substantiam, infatti, la prova della loro esistenza e dei diritti che ne formano l'oggetto richiede, necessariamente, la produzione in giudizio della relativa scrittura, che non può essere sostituita da altri mezzi probatori e neanche dal comportamento processuale delle parti, che abbiano concordemente ammesso la esistenza del diritto costituito con l'atto non esibito. Ciò neanche nel caso che venga prodotto un documento confessorio attestante la pregressa stipulazione in forma scritta del contratto" (cfr. Cassazione Civile, sez. I, 22/06/2018, n.16562; Cassazione Civile, sez. I, 13/10/2016, n. 20690). Ed ancora “I requisiti di validità dei contratti posti in essere dalla P.A., anche iure privatorum, attengono essenzialmente alla manifestazione della volontà ed alla forma: la prima deve provenire dall'organo al quale è attribuita la legale rappresentanza (previe eventuali delibere di altri organi), mentre la forma deve essere, a pena di nullità, scritta, al fine precipuo di consentire i controlli cui l'azione amministrativa è sempre soggetta. Il difetto di tali requisiti esclude la sussistenza di un contratto, configurandosi, invero, un comportamento di fatto privo di rilievi di sorta sul piano giuridico per l'assenza in radice dell'accordo tra le parti, richiesto dall'art. 1321 c.c., anche per la costituzione di un contratto invalido e non opponibile ai terzi” (cfr. Cassazione Civile, sez. II, 06/10/2016, n. 20033). Il menzionato art. 17 del R.D. 18 novembre 1923 n. 2440 prevede che i contratti tra P.A. e ditte commerciali possono anche stipularsi per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio;
pur tuttavia la giurisprudenza ha chiarito che "occorre in ogni caso che il perfezionamento del contratto risulti dallo scambio di proposta ed accettazione, non potendo ritenersi sufficiente che la forma scritta investa la sola dichiarazione negoziale della Amministrazione, né che la conclusione del contratto avvenga per facta concludentia, con l'inizio dell'esecuzione della prestazione da parte del privato attraverso l'invio della merce e delle fatture, secondo il modello dell'accettazione tacita previsto dall'art. 1327 c.c." (cfr. Cassazione Civile, sez. I, 15/06/2015, n. 12316; Tribunale Locri, sez. I, 25 dicembre 2021, n. 908; Tribunale Crotone, sez. I, 18 giugno 2020, n. 524). La giurisprudenza amministrativa si è espressa in conformità, statuendo che: "I contratti stipulati dalla Pubblica Amministrazione richiedono la forma scritta ad substantiam, e
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la mancanza di tale requisito comporta l'inesistenza di una obbligazione contrattuale a carico dell'amministrazione, risultando irrilevante l'eventuale esistenza di una delibera autorizzatoria dell'organo collegiale dell'ente pubblico, in quanto tale deliberazione è un mero atto interno e preparatorio del negozio" (cfr. Consiglio di Stato sez. V, 02/07/2018, n. 4045). Va inoltre evidenziato che, come da giurisprudenza di legittimità consolidata, le fatture prodotte in giudizio dalla P.A. convenuta non possono rappresentare la forma scritta dell'accordo e non sono suscettibili di rappresentare un comportamento processuale implicitamente ammissivo del diritto sorto dall'atto negoziale non esibito (cfr. Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 17/03/2015, n. 5263). Sarebbe dunque stato onere di versare in atti i contratti comprovanti i CP_1 rapporti negoziali intercorsi con il da cui sarebbero sorti i crediti Parte_1 pretesi e la cui produzione è necessaria trattandosi di accordi per cui è prevista la forma scritta ad substantiam. Detta carenza probatoria non può essere in alcun modo sopperita, nemmeno attraverso la condotta processuale e extragiudiziale della parte opponente. Va infatti ribadito il principio secondo cui “per i contratti per i quali è prevista la forma scritta "ad substantiam", la prova della loro esistenza e dei diritti che ne formano l'oggetto richiede necessariamente la produzione in giudizio della relativa scrittura, che non può essere sostituita da altri mezzi probatori e neanche dal comportamento processuale delle parti che abbiano concordemente ammesso l'esistenza del diritto costituito con l'atto non esibito” (Cassazione civile sez. I, 18/01/2019, n. 1452); ed infatti, “in tale ipotesi, a differenza di quanto accade nel caso in cui una determinata forma sia richiesta ad probationem, l'osservanza dell'onere formale non è prescritta esclusivamente ai fini della dimostrazione del fatto, ma per l'esistenza stessa del diritto fatto valere, sicché quest'ultimo può essere provato soltanto in via documentale, non risultando sufficienti né la prova testimoniale o per presunzioni, né la stessa confessione della controparte” (Cassazione civile sez. III, 28/12/2021, n.41790). Quanto sopra esposto assume una efficacia dirimente ed assorbente nel senso di ritenere infondata la domanda di pagamento veicolata dall'opposta in sede monitoria, non avendo la stessa fornito la prova della fonte del diritto vantato. Per tali motivi il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
4. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, in applicazione del D.M. n. 55/2014 e successivi aggiornamenti, in base al valore del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta ed assorbita:
ACCOGLIE l'opposizione proposta dal e per l'effetto Parte_1
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il decreto ingiuntivo n. 622/2022 emesso in data 4.11.2022 dal Tribunale di Castrovillari;
CONDANNA in persona del l.r.p.t., al pagamento delle spese di lite in favore della CP_1 parte opponente che si liquidano in complessivi € 4.287,00, di cui € 287,00 per spese, oltre spese generali, I.V.A. se dovuta e C.A.P. come per legge
Castrovillari, 18/06/2025.
Il Giudice Dott. Raffaele Zibellini
Provvedimento redatto con la collaborazione dell'Addetta UPP Dott.ssa Venis Greco.
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