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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 09/07/2025, n. 932 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 932 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai seguenti Magistrati: dr. Annalisa Gianfelice, Presidente;
dr. Paola De Nisco, Consigliere;
dr. Vito Savino, Consigliere rel.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado iscritta al n.746/24 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024, promossa
DA
(c.f. ), (c.f. , Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 C.F._1
(c.f. , rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale Parte_3 C.F._2
alle liti, dall'Avv. Emanuele Argento;
appellanti
CONTRO
(c.f. ), che partecipa al giudizio per il tramite di Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2
(c.f. ), quest'ultima rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale alle liti, P.IVA_3
dall'Avv. Roberto Conti;
(c.f. , contumace;
Controparte_3 P.IVA_4
appellate avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo in tema di contratti bancari;
conclusioni:
1 appellanti: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza denegata e reietta così giudicare: in riforma della sentenza impugnata accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva in capo alla cessionaria/intervenuta/appellata, con conseguente rigetto dell'avversa domanda di pagamento ed immediata revoca del d.i. opposto;
in riforma della sentenza impugnata, per i motivi esposti nel presente atto, accertare e dichiarare che gli estratti conto prodotti dall'opposta in sede di osservazioni alla bozza di CTU contabile rappresentano una produzione documentale irrituale e tardiva e, pertanto,non utilizzabile ai fini della CTU contabile, e, per l'effetto, considerare esclusivamente le risultanze della prima relazione peritale del 12.12.2022 depositata in atti, con il conseguente accertamento del saldo effettivo del c/c oggetto di causa in favore della correntista pari ad Euro 423,99, ovvero pari ad Euro 422,87, e la successivacondanna dell'appellata all'aggiornamento del saldo in favore della parte appellante, ovvero per la diversa maggiore o minore somma ritenuta corretta di giustizia, oltre gli interessi legali, la rivalutazione monetaria;
in riforma del capo della sentenza dedicato alle fideiussioni accertare, anche “incidenter tantum”, che le garanzie fideiussorie prestate relativamente al rapporto bancario per cui è causa, sono state redatte in conformità, giusta
Sentenza Cassazione Civile, sez. I, 12 dicembre 2017, n. 29810. Est. dello schema di Per_1
contratto predisposto dall'ABI e, per l'effetto, ai sensi degli artt. 1956, 1957 e seg.ti c.c., dichiarare l'inefficacia delle fideiussioni in parola nel presente giudizio, anche con riguardo alle
Sentenze della Corte di Giustizia (Grande Sezione) del Lussemburgo del 17.05.2022 e della Cass.
Civ. Sezioni Unite 6 aprile 2023, n. 9479; in riforma del capo della sentenza dedicato alle spese di lite e di CTU, condannare la parte appellata al pagamento integrale delle spese e competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore e difensore che si dichiara antistatario, nonché delle spese di CTU”; appellata costituita: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita: rigettare l'appello proposto dalla e da e , i con la conferma Parte_1 Parte_3 Parte_2 CP_4
della sentenza di primo grado e, in ogni caso, condannare, in solido fra loro, al pagamento della somma di € 23.425,51, oltre interessi come in domanda;
vinte le spese le spese di entrambi i gradi”;
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
Lo svolgimento del giudizio di primo grado è adeguatamente delineato nell'atto di appello, nella comparsa di risposta e nella sentenza impugnata, cui si rinvia e che ivi si abbiano per integralmente richiamati, dai quali, peraltro, emerge compiutamente il thema decidendum, così come appunto consolidatosi nel corso del giudizio.
Appare, pertanto, superfluo indugiare nella ricapitolazione degli accadimenti processuali e delle correlate deduzioni difensive svolte dalle parti e, di contro, risulta più proficuo procedere all'immediata delibazione dei quattro motivi di impugnazione cui è affidato il tempestivo appello.
******
I. Il primo motivo censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato che CP_1
ha fornito adeguata prova dell'avvenuta cessione, in suo favore, del credito complessivo
[...]
originariamente vantato da Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno s.p.a. (ora Controparte_3
nei confronti di debitore principale, e , Parte_1 Parte_2 Parte_3
fideiussori.
Il motivo, dal cui accoglimento potrebbe discendere unicamente la condanna di al Controparte_1
pagamento delle spese del giudizio di primo grado in favore degli opponenti ma non il rigetto della pretesa creditoria (che avrebbe quale referente soggettivo attivo è infondato. Controparte_3
La cessione del credito è un negozio consensuale che realizza l'alienazione di un bene mobile e, dunque, in adesione al principio generale della libertà delle forme, non richiede l'adozione della forma scritta, nemmeno ad probationem, salva diversa convenzione delle parti (in tal senso,
Sentenza della Corte di Cassazione n. 7919 del 26/04/2004, Sentenza della Corte di Cassazione
n. 1396 del 15/05/1974, Sentenza della Corte di Cassazione n. 18016 del 09/07/2018).
In altri è più compiuti termini, “la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque,la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla liberavalutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità (così, Ordinanza della Corte di Cassazione n.
17944 del 22/06/2023, proprio in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs n. 385 del 1993).
3 Ne consegue che la prova della cessione del credito può essere fornita anche tramite presunzioni, giusto il combinato disposto di cui agli artt. 2721, 2724, 2725 e 2729 c.c., al riguardo dovendosi osservare che, anche qualora il negozio di cessione del credito abbia ad esigere la forma scritta, nondimeno tale vincolo di forma rileva solo nel rapporto intercorrente tra cedente e cessionario, ovvero le parti del contratto che sono direttamente investite dalla portata effettuale di esso, mentre il medesimo accadimento negoziale può essere dimostrato con ogni mezzo qualora la parte, lungi dall'agire nei confronti della controparte, lo elevi a presupposto di un effetto ulteriore ed indiretto riguardante un soggetto estraneo al contratto.
In altri e più compiuti termini, “i limiti legali di prova di un contratto, per il quale sia richiesta la forma scritta ad substantiam, operano esclusivamente quando esso sia invocato in giudizio, tra le medesime parti negoziali, come fonte di reciproci diritti ed obblighi, e non anche quando se ne invochi l'esistenza come semplice fatto storico influente sulla decisione (così, tra tante,
Ordinanza della Corte di Cassazione n. 13891 del 20/05/2024)”.
Declinando tali considerazioni al caso di specie, occorre osservare che, nel corso del giudizio di primo grado, la difesa di ha tempestivamente prodotto copia dell'avviso Controparte_1
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12.12.2020 (il cui contenuto ivi si abbia per integralmente richiamato) ove, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 58 T.U.B., si dà atto dell'avvenuta cessione in blocco, intercorsa tra la cedente e la cessionaria dei Controparte_3 Controparte_1
crediti in sofferenza sorti tra il primo gennaio 1950 e il trenta giugno 2020 e, dunque, astrattamente, anche dei crediti calati nei decreti ingiuntivi opposti.
Muovendo da tale circostanza, che già fornisce un primo sostegno probatorio alla prospettazione difensiva resa dalla parte intervenuta, va osservato ha anche prodotto la scrittura Controparte_1
privata del 3.1.2022, con sottoscrizione digitale ed il cui contenuto ivi si abbia per integralmente richiamato, con la quale conferma di aver ceduto a i crediti Controparte_3 Controparte_1
vantati nei confronti di (e, dunque, anche nei confronti dei fideiussori) e di Parte_1
cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12.12.2020.
In piena coerenza con il contenuto di tale dichiarazione, vi è che, nel corso del giudizio di primo grado, non ha contestato l'assunto della cessione del credito e, anzi, Controparte_3
4 all'esito dell'intervento di non ha più compiuto attività difensiva, omettendo il Controparte_1
deposito delle memorie di cui al sesto comma dell'art. 183 c.p.c. e non partecipando alla fase decisoria, sì da prestare anche tacitamente conferma ulteriore all'allegata successione a titolo particolare.
Appare evidente, infatti, che la condotta inerte di (che persiste nel presente Controparte_3
grado in ragione della contumacia) non può ricevere alcuna spiegazione plausibile se non postulando l'avvenuta cessione del credito e, dunque, la sopravvenuta carenza di interesse della cedente, inizialmente così attiva sul piano stragiudiziale e giudiziale, a partecipare al processo.
Diversamente, e dunque nell'ipotesi di mancata cessione del credito, Controparte_3
avrebbe contestato le antagoniste deduzioni difensive svolte da ed avrebbe Controparte_1
reclamato la persistente titolarità del credito calato nel decreto ingiuntivo opposto.
I riferiti elementi istruttori, vagliati singolarmente nonché in ragione delle reciproche interazioni, fondano il convincimento dell'avvenuto perfezionamento del fenomeno successorio a titolo particolare rappresentato da Controparte_1
II. Il secondo motivo censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha aderito alla seconda relazione di consulenza, sebbene, nel rispondere ai quesiti, l'ausiliare abbia utilizzato documenti, ossia estratti conto, che né il creditore opposto né il cessionario hanno prodotto nel rispetto del termine di preclusione di cui al n. 2 del sesto comma dell'art. 183 c.p.c.
Il motivo è fondato.
Il Tribunale di Ascoli Piceno si è discostato dall'orientamento giurisprudenziale, suscettibile di integrale adesione laddove si configura come applicazione necessaria della norma di cui al secondo comma dell'art. 198 c.p.c., secondo cui “in tema di consulenza tecnica contabile ex art.
198 c.p.c.,l'acquisizione, da parte del consulente di ufficio, di documenti non precedentemente prodotti dalle parti, possibile anche se volta a provare fatti principali e non meramente accessori, necessita del consenso espresso, tacito o per facta concludentia, delle parti stesse, insufficiente rivelandosi quello eventualmente desumibile dalla condotta tenuta, nel corso delle operazioni peritali, dai loro consulenti, essendo questi ultimi privi del potere di impegnare le prime su questioni diverse da quelle inerenti alle indagini tecniche svolte dal consulente di ufficio
5 (così,Ordinanza della Corte di Cassazione n. 16012 del 07/06/2024; in tal senso, anche Sentenza della Corte di Cassazione n. 1763 del 17/01/2024).
Declinando tale indirizzo al caso di specie, va rilevato che la seconda relazione di consulenza ha utilizzato estratti conto che non sono mai stati prodotti in giudizio, tampoco tardivamente, ma che la difesa opposta ha consegnato direttamente al consulente (in epoca successiva allo scadere dei termini di preclusione) senza il previo consenso degli opponenti, con conseguente violazione, lo si ripete, di cui al secondo comma dell'art. 198 c.p.c.
Diversamente da quanto osservato dalla difesa appellata, gli opponenti hanno eccepito la nullità della seconda consulenza, poiché appunto redatta alla luce di documentazione non prodotta ed acquisita in carenza del consenso di tutte le parti, alla prima udienza successiva al deposito dell'elaborato.
Al riguardo, ivi si abbia per integralmente richiamato il verbale dell'udienza del 6.6.2023 ove si legge quanto segue: “l'avv. Maria Teresa Celani, in sostituzione e per delega orale dell'avv.
Emanuele Argento, la quale chiede fissarsi udienza per la precisazione delle conclusioni e lo stralcio della relazione integrativa del CTU, poiché l'avv. Emanuele Argento non ha prestato il consenso alla produzione da parte della banca degli estratti conto”.
Ad avviso del Collegio, è evidente che l'istanza di “stralcio delle relazione integrativa”, ovvero di non utilizzabilità di essa ai fini della decisione, si risolve, nella sostanza, nella denuncia di un profilo di nullità, incentrato, appunto, sulla violazione della richiamata norma di cui all'art. 198
c.p.c.
Dalla fondatezza del motivo discende, dunque, l'impossibilità di avvalersi della seconda relazione di consulenza che, invero, muove dalla valorizzazione di un dato istruttorio, quello veicolato dagli estratti conto non prodotti, estraneo al perimetro conoscitivo del giudice.
Ciò, tuttavia, non è di per sé sufficiente all'accoglimento dell'appello e, quindi, al rigetto della pretesa creditoria originariamente azionata tramite ricorso ex art. 633 c.p.c.
Resta, invero, la necessità di determinare, alla luce dei soli estratti conto ritualmente e tempestivamente prodotti, il saldo finale rettificato del conto corrente alla luce dei due profili di
6 nullità accertati dal Tribunale di Ascoli Piceno con statuizioni decisionali non attinte da alcun motivo di gravame (né principale né incidentale) e, pertanto, coperte dal giudicato interno.
A ciò provvede la prima relazione di consulenza.
Tuttavia, dall'esame dell'elaborato, condotto ora con maggior approfondimento rispetto all'analisi sommaria svolta in sede di delibazione dell'istanza ex artt. 283 e 351 c.p.c., emergono alcuni passaggi motivazionali non comprensibili e, ad avviso del Collegio, si prospetta la verosimile evenienza che l'ausiliare sia giunto a conclusioni errate.
Si rende necessario, pertanto, rimettere la causa in istruttoria e procedere ad una nuova consulenza tecnica d'ufficio, così come indicato con separata ordinanza.
III. Il terzo motivo censura la sentenza impugnata laddove ha omesso di dichiarare la nullità della fideiussione rilasciate tramite scritture privata del 4.8.2006, sottesa al decreto ingiuntivo opposto ed attuativa, secondo la prospettazione difensiva ora reiterata, di una intesa anticoncorrenziale a monte e, dunque, affetta da nullità testuale ai sensi della norma di cui all'ultimo comma dell'art. 2 della legge n. 287 del 1990.
Il motivo è infondato.
Come noto, “i contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità
Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287
del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata
e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale
costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia
desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti (così, Sentenza
delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 41994 del 30/12/2021)”.
Declinando tale principio al caso di specie, occorre osservare che nel primo grado di giudizio la difesa opponente non ha fornito alcun elemento probatorio, tampoco di adeguata consistenza inferenziale e nemmeno sul piano della mera allegazione, idoneo a far ritenere che Parte_2
e non avrebbe rilasciato le fideiussioni in carenza delle clausole con cui è stata Parte_3
compiuta deroga alle norme di cui all'art. 1957 c.c.
7 Di contro, appare evidente che e avrebbero assunto l' Parte_2 Parte_3
obbligazioni di garanzia, che originano da un contratto unilaterale perfezionatosi ai sensi dell'art. 1333 c.c., anche in carenza della clausola derogatoria alle norme di cui all'art. 1957 c.c., conseguendo così un più attenuato regime di responsabilità personale e, dunque, una più ampia utilità sostanziale.
Occorre poi chiarire che le norme di cui all'art. 1957 c.c. prevedono termini di decadenza (in tal senso, tra tante, Sentenza della Corte di Cassazione n. 18779 del 28/07/2017, Sentenza della Corte di Cassazione n. 1724 del 29/01/2016, Sentenza della Corte di Cassazione n. 13078 del
21/05/2008).
La decadenza deve essere eccepita dalla parte nel rispetto dei termini di preclusione, così come previsto dalla norma di cui all'art. 2969 c.c., salva la dirette inerenza a materie sottratte alla disponibilità delle parti.
Tuttavia, come noto, le norme di cui all'art. 1957 c.c. sono derogabili dall'autonomia privata.
Invero, “la decadenza del creditore dall'obbligazione fideiussoria, ai sensi dell'art. 1957 cod. civ.,
per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale può
formare oggetto di rinunzia preventiva da parte del fideiussore, trattandosi di pattuizione affidata
alla disponibilità delle parti, che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando
soltanto l'assunzione, da parte del fideiussore, del maggior rischio inerente alle condizioni
patrimoniali del debitore (così, Sentenza della Corte di Cassazione n. 12456 del 09/12/1997; nei medesimi termini, Ordinanza della Corte di Cassazione n. 21867 del 24/09/2013 nonché Ordinanza
della Corte di Cassazione n. 28943 del 04/12/2017)”.
Orbene, nel primo grado di giudizio e , convenuti in senso Parte_2 Parte_3
sostanziale, non hanno sollevato alcuna tempestiva eccezione di decadenza (omettendo finanche la mera allegazione della circostanza della tardiva proposizione dell'istanza giudiziale nei confronti del debitore garantito), limitandosi, nell'atto introduttivo del giudizio a cognizione piena, a lamentare la nullità assoluta della fideiussione, con conseguente inosservanza dei termini di preclusione di cui agli artt. 166 e 167 c.p.c.
8 Tale inerzia impedisce che dall'eventuale dichiarazione di nullità della clausola di deroga alle norme di cui all'art. 1957 c.c., e dunque di reviviscenza della portata effettuale di esse, possa derivare la caducazione dell'obbligazione di garanzia.
Nonostante la portata dirimente di quanto testè osservato, si avverte l'esigenza di ribadire che i fideiussori, disattendendo il proprio onere probatorio, non hanno dimostrato la sussistenza della lamentata intesa anticoncorrenziale, limitandosi, al riguardo, a richiamare il provvedimento della
Banca d'Italia n. 55 del 2005.
Tale documento si rivela insufficiente a lumeggiare l'avvenuta alterazione della concorrenza nel senso prospettato dalla difesa opponente.
In primo luogo, non vi è la necessaria sovrapposizione cronologica tra la portata effettuale del provvedimento della Banca d'Italia, che ha svolto una ricognizione del mercato limitata gli anni 2003
e 2004, e l'epoca in cui fu rilasciata la fideiussione né, a fronte della concreta irrilevanza probatoria del richiamato provvedimento , la difesa opponente ha fornito ulteriori elementi volti a dimostrare la sussistenza di intese anticoncorrenziali nel 2006.
In secondo luogo, e con riferimento appunto al periodo “non coperto” dall'indagine dell'Autorità
Indipendente, occorre esprimere la necessità di rifuggire dal convincimento che l'intesa anticoncorrenziale possa essere sufficientemente dimostrata per il solo tramite della corrispondenza della formulazione letterale tra le clausole predisposte dall'associazione di categoria e quelle inserite nei moduli approntati dall'impresa associata, ciò che di per sé si configura come accadimento assolutamente neutro e fisiologico.
Di contro, è necessario provare almeno che la maggior parte delle imprese abbia adottato tali clausole in un determinato contesto temporale e, ciò che più rileva, per conseguire vantaggi indebiti che vanno oltre la mera convenienza dal derogare ad una specifica norma.
Invero, muovendo dall'assunto della natura derogabile dalle disposizioni di cui all'art. 1957 c.c.
e dall'evidente convenienza dall'affrancarsi dal rispetto dell'onere di promuovere un giudizio nel termine di sei mesi, non si comprende perché debba necessariamente rimandare ad uno scenario patologico il parallelo proposito di tutte le banca, avvinte peraltro dalle medesime esigenze circa il contenimento dei rischi, di avvalersi di tale natura derogabile.
9 IV. La delibazione del quarto motivo, volto a conseguire una diversa delibazione delle spese della consulenza tecnica d'ufficio e che dunque presuppone l'accertamento della fondatezza (anche in parte) della pretesa creditoria azionata, deve essere necessariamente rinviata all'esito del deposito della consulenza tecnica d'ufficio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, non definitivamente pronunciando, così decide:
- rigetta il primo ed il terzo motivo di appello;
- dispone con separata ordinanza la rimessione della causa sul ruolo per procedere a consulenza tecnica d'ufficio contabile.
Ancona, 9.7.2025.
Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
Il Consigliere Est.
Dott. Vito Savino
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai seguenti Magistrati: dr. Annalisa Gianfelice, Presidente;
dr. Paola De Nisco, Consigliere;
dr. Vito Savino, Consigliere rel.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado iscritta al n.746/24 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024, promossa
DA
(c.f. ), (c.f. , Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 C.F._1
(c.f. , rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale Parte_3 C.F._2
alle liti, dall'Avv. Emanuele Argento;
appellanti
CONTRO
(c.f. ), che partecipa al giudizio per il tramite di Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2
(c.f. ), quest'ultima rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale alle liti, P.IVA_3
dall'Avv. Roberto Conti;
(c.f. , contumace;
Controparte_3 P.IVA_4
appellate avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo in tema di contratti bancari;
conclusioni:
1 appellanti: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza denegata e reietta così giudicare: in riforma della sentenza impugnata accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva in capo alla cessionaria/intervenuta/appellata, con conseguente rigetto dell'avversa domanda di pagamento ed immediata revoca del d.i. opposto;
in riforma della sentenza impugnata, per i motivi esposti nel presente atto, accertare e dichiarare che gli estratti conto prodotti dall'opposta in sede di osservazioni alla bozza di CTU contabile rappresentano una produzione documentale irrituale e tardiva e, pertanto,non utilizzabile ai fini della CTU contabile, e, per l'effetto, considerare esclusivamente le risultanze della prima relazione peritale del 12.12.2022 depositata in atti, con il conseguente accertamento del saldo effettivo del c/c oggetto di causa in favore della correntista pari ad Euro 423,99, ovvero pari ad Euro 422,87, e la successivacondanna dell'appellata all'aggiornamento del saldo in favore della parte appellante, ovvero per la diversa maggiore o minore somma ritenuta corretta di giustizia, oltre gli interessi legali, la rivalutazione monetaria;
in riforma del capo della sentenza dedicato alle fideiussioni accertare, anche “incidenter tantum”, che le garanzie fideiussorie prestate relativamente al rapporto bancario per cui è causa, sono state redatte in conformità, giusta
Sentenza Cassazione Civile, sez. I, 12 dicembre 2017, n. 29810. Est. dello schema di Per_1
contratto predisposto dall'ABI e, per l'effetto, ai sensi degli artt. 1956, 1957 e seg.ti c.c., dichiarare l'inefficacia delle fideiussioni in parola nel presente giudizio, anche con riguardo alle
Sentenze della Corte di Giustizia (Grande Sezione) del Lussemburgo del 17.05.2022 e della Cass.
Civ. Sezioni Unite 6 aprile 2023, n. 9479; in riforma del capo della sentenza dedicato alle spese di lite e di CTU, condannare la parte appellata al pagamento integrale delle spese e competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore e difensore che si dichiara antistatario, nonché delle spese di CTU”; appellata costituita: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita: rigettare l'appello proposto dalla e da e , i con la conferma Parte_1 Parte_3 Parte_2 CP_4
della sentenza di primo grado e, in ogni caso, condannare, in solido fra loro, al pagamento della somma di € 23.425,51, oltre interessi come in domanda;
vinte le spese le spese di entrambi i gradi”;
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
Lo svolgimento del giudizio di primo grado è adeguatamente delineato nell'atto di appello, nella comparsa di risposta e nella sentenza impugnata, cui si rinvia e che ivi si abbiano per integralmente richiamati, dai quali, peraltro, emerge compiutamente il thema decidendum, così come appunto consolidatosi nel corso del giudizio.
Appare, pertanto, superfluo indugiare nella ricapitolazione degli accadimenti processuali e delle correlate deduzioni difensive svolte dalle parti e, di contro, risulta più proficuo procedere all'immediata delibazione dei quattro motivi di impugnazione cui è affidato il tempestivo appello.
******
I. Il primo motivo censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato che CP_1
ha fornito adeguata prova dell'avvenuta cessione, in suo favore, del credito complessivo
[...]
originariamente vantato da Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno s.p.a. (ora Controparte_3
nei confronti di debitore principale, e , Parte_1 Parte_2 Parte_3
fideiussori.
Il motivo, dal cui accoglimento potrebbe discendere unicamente la condanna di al Controparte_1
pagamento delle spese del giudizio di primo grado in favore degli opponenti ma non il rigetto della pretesa creditoria (che avrebbe quale referente soggettivo attivo è infondato. Controparte_3
La cessione del credito è un negozio consensuale che realizza l'alienazione di un bene mobile e, dunque, in adesione al principio generale della libertà delle forme, non richiede l'adozione della forma scritta, nemmeno ad probationem, salva diversa convenzione delle parti (in tal senso,
Sentenza della Corte di Cassazione n. 7919 del 26/04/2004, Sentenza della Corte di Cassazione
n. 1396 del 15/05/1974, Sentenza della Corte di Cassazione n. 18016 del 09/07/2018).
In altri è più compiuti termini, “la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque,la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla liberavalutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità (così, Ordinanza della Corte di Cassazione n.
17944 del 22/06/2023, proprio in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs n. 385 del 1993).
3 Ne consegue che la prova della cessione del credito può essere fornita anche tramite presunzioni, giusto il combinato disposto di cui agli artt. 2721, 2724, 2725 e 2729 c.c., al riguardo dovendosi osservare che, anche qualora il negozio di cessione del credito abbia ad esigere la forma scritta, nondimeno tale vincolo di forma rileva solo nel rapporto intercorrente tra cedente e cessionario, ovvero le parti del contratto che sono direttamente investite dalla portata effettuale di esso, mentre il medesimo accadimento negoziale può essere dimostrato con ogni mezzo qualora la parte, lungi dall'agire nei confronti della controparte, lo elevi a presupposto di un effetto ulteriore ed indiretto riguardante un soggetto estraneo al contratto.
In altri e più compiuti termini, “i limiti legali di prova di un contratto, per il quale sia richiesta la forma scritta ad substantiam, operano esclusivamente quando esso sia invocato in giudizio, tra le medesime parti negoziali, come fonte di reciproci diritti ed obblighi, e non anche quando se ne invochi l'esistenza come semplice fatto storico influente sulla decisione (così, tra tante,
Ordinanza della Corte di Cassazione n. 13891 del 20/05/2024)”.
Declinando tali considerazioni al caso di specie, occorre osservare che, nel corso del giudizio di primo grado, la difesa di ha tempestivamente prodotto copia dell'avviso Controparte_1
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12.12.2020 (il cui contenuto ivi si abbia per integralmente richiamato) ove, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 58 T.U.B., si dà atto dell'avvenuta cessione in blocco, intercorsa tra la cedente e la cessionaria dei Controparte_3 Controparte_1
crediti in sofferenza sorti tra il primo gennaio 1950 e il trenta giugno 2020 e, dunque, astrattamente, anche dei crediti calati nei decreti ingiuntivi opposti.
Muovendo da tale circostanza, che già fornisce un primo sostegno probatorio alla prospettazione difensiva resa dalla parte intervenuta, va osservato ha anche prodotto la scrittura Controparte_1
privata del 3.1.2022, con sottoscrizione digitale ed il cui contenuto ivi si abbia per integralmente richiamato, con la quale conferma di aver ceduto a i crediti Controparte_3 Controparte_1
vantati nei confronti di (e, dunque, anche nei confronti dei fideiussori) e di Parte_1
cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12.12.2020.
In piena coerenza con il contenuto di tale dichiarazione, vi è che, nel corso del giudizio di primo grado, non ha contestato l'assunto della cessione del credito e, anzi, Controparte_3
4 all'esito dell'intervento di non ha più compiuto attività difensiva, omettendo il Controparte_1
deposito delle memorie di cui al sesto comma dell'art. 183 c.p.c. e non partecipando alla fase decisoria, sì da prestare anche tacitamente conferma ulteriore all'allegata successione a titolo particolare.
Appare evidente, infatti, che la condotta inerte di (che persiste nel presente Controparte_3
grado in ragione della contumacia) non può ricevere alcuna spiegazione plausibile se non postulando l'avvenuta cessione del credito e, dunque, la sopravvenuta carenza di interesse della cedente, inizialmente così attiva sul piano stragiudiziale e giudiziale, a partecipare al processo.
Diversamente, e dunque nell'ipotesi di mancata cessione del credito, Controparte_3
avrebbe contestato le antagoniste deduzioni difensive svolte da ed avrebbe Controparte_1
reclamato la persistente titolarità del credito calato nel decreto ingiuntivo opposto.
I riferiti elementi istruttori, vagliati singolarmente nonché in ragione delle reciproche interazioni, fondano il convincimento dell'avvenuto perfezionamento del fenomeno successorio a titolo particolare rappresentato da Controparte_1
II. Il secondo motivo censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha aderito alla seconda relazione di consulenza, sebbene, nel rispondere ai quesiti, l'ausiliare abbia utilizzato documenti, ossia estratti conto, che né il creditore opposto né il cessionario hanno prodotto nel rispetto del termine di preclusione di cui al n. 2 del sesto comma dell'art. 183 c.p.c.
Il motivo è fondato.
Il Tribunale di Ascoli Piceno si è discostato dall'orientamento giurisprudenziale, suscettibile di integrale adesione laddove si configura come applicazione necessaria della norma di cui al secondo comma dell'art. 198 c.p.c., secondo cui “in tema di consulenza tecnica contabile ex art.
198 c.p.c.,l'acquisizione, da parte del consulente di ufficio, di documenti non precedentemente prodotti dalle parti, possibile anche se volta a provare fatti principali e non meramente accessori, necessita del consenso espresso, tacito o per facta concludentia, delle parti stesse, insufficiente rivelandosi quello eventualmente desumibile dalla condotta tenuta, nel corso delle operazioni peritali, dai loro consulenti, essendo questi ultimi privi del potere di impegnare le prime su questioni diverse da quelle inerenti alle indagini tecniche svolte dal consulente di ufficio
5 (così,Ordinanza della Corte di Cassazione n. 16012 del 07/06/2024; in tal senso, anche Sentenza della Corte di Cassazione n. 1763 del 17/01/2024).
Declinando tale indirizzo al caso di specie, va rilevato che la seconda relazione di consulenza ha utilizzato estratti conto che non sono mai stati prodotti in giudizio, tampoco tardivamente, ma che la difesa opposta ha consegnato direttamente al consulente (in epoca successiva allo scadere dei termini di preclusione) senza il previo consenso degli opponenti, con conseguente violazione, lo si ripete, di cui al secondo comma dell'art. 198 c.p.c.
Diversamente da quanto osservato dalla difesa appellata, gli opponenti hanno eccepito la nullità della seconda consulenza, poiché appunto redatta alla luce di documentazione non prodotta ed acquisita in carenza del consenso di tutte le parti, alla prima udienza successiva al deposito dell'elaborato.
Al riguardo, ivi si abbia per integralmente richiamato il verbale dell'udienza del 6.6.2023 ove si legge quanto segue: “l'avv. Maria Teresa Celani, in sostituzione e per delega orale dell'avv.
Emanuele Argento, la quale chiede fissarsi udienza per la precisazione delle conclusioni e lo stralcio della relazione integrativa del CTU, poiché l'avv. Emanuele Argento non ha prestato il consenso alla produzione da parte della banca degli estratti conto”.
Ad avviso del Collegio, è evidente che l'istanza di “stralcio delle relazione integrativa”, ovvero di non utilizzabilità di essa ai fini della decisione, si risolve, nella sostanza, nella denuncia di un profilo di nullità, incentrato, appunto, sulla violazione della richiamata norma di cui all'art. 198
c.p.c.
Dalla fondatezza del motivo discende, dunque, l'impossibilità di avvalersi della seconda relazione di consulenza che, invero, muove dalla valorizzazione di un dato istruttorio, quello veicolato dagli estratti conto non prodotti, estraneo al perimetro conoscitivo del giudice.
Ciò, tuttavia, non è di per sé sufficiente all'accoglimento dell'appello e, quindi, al rigetto della pretesa creditoria originariamente azionata tramite ricorso ex art. 633 c.p.c.
Resta, invero, la necessità di determinare, alla luce dei soli estratti conto ritualmente e tempestivamente prodotti, il saldo finale rettificato del conto corrente alla luce dei due profili di
6 nullità accertati dal Tribunale di Ascoli Piceno con statuizioni decisionali non attinte da alcun motivo di gravame (né principale né incidentale) e, pertanto, coperte dal giudicato interno.
A ciò provvede la prima relazione di consulenza.
Tuttavia, dall'esame dell'elaborato, condotto ora con maggior approfondimento rispetto all'analisi sommaria svolta in sede di delibazione dell'istanza ex artt. 283 e 351 c.p.c., emergono alcuni passaggi motivazionali non comprensibili e, ad avviso del Collegio, si prospetta la verosimile evenienza che l'ausiliare sia giunto a conclusioni errate.
Si rende necessario, pertanto, rimettere la causa in istruttoria e procedere ad una nuova consulenza tecnica d'ufficio, così come indicato con separata ordinanza.
III. Il terzo motivo censura la sentenza impugnata laddove ha omesso di dichiarare la nullità della fideiussione rilasciate tramite scritture privata del 4.8.2006, sottesa al decreto ingiuntivo opposto ed attuativa, secondo la prospettazione difensiva ora reiterata, di una intesa anticoncorrenziale a monte e, dunque, affetta da nullità testuale ai sensi della norma di cui all'ultimo comma dell'art. 2 della legge n. 287 del 1990.
Il motivo è infondato.
Come noto, “i contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità
Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287
del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata
e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale
costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia
desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti (così, Sentenza
delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 41994 del 30/12/2021)”.
Declinando tale principio al caso di specie, occorre osservare che nel primo grado di giudizio la difesa opponente non ha fornito alcun elemento probatorio, tampoco di adeguata consistenza inferenziale e nemmeno sul piano della mera allegazione, idoneo a far ritenere che Parte_2
e non avrebbe rilasciato le fideiussioni in carenza delle clausole con cui è stata Parte_3
compiuta deroga alle norme di cui all'art. 1957 c.c.
7 Di contro, appare evidente che e avrebbero assunto l' Parte_2 Parte_3
obbligazioni di garanzia, che originano da un contratto unilaterale perfezionatosi ai sensi dell'art. 1333 c.c., anche in carenza della clausola derogatoria alle norme di cui all'art. 1957 c.c., conseguendo così un più attenuato regime di responsabilità personale e, dunque, una più ampia utilità sostanziale.
Occorre poi chiarire che le norme di cui all'art. 1957 c.c. prevedono termini di decadenza (in tal senso, tra tante, Sentenza della Corte di Cassazione n. 18779 del 28/07/2017, Sentenza della Corte di Cassazione n. 1724 del 29/01/2016, Sentenza della Corte di Cassazione n. 13078 del
21/05/2008).
La decadenza deve essere eccepita dalla parte nel rispetto dei termini di preclusione, così come previsto dalla norma di cui all'art. 2969 c.c., salva la dirette inerenza a materie sottratte alla disponibilità delle parti.
Tuttavia, come noto, le norme di cui all'art. 1957 c.c. sono derogabili dall'autonomia privata.
Invero, “la decadenza del creditore dall'obbligazione fideiussoria, ai sensi dell'art. 1957 cod. civ.,
per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale può
formare oggetto di rinunzia preventiva da parte del fideiussore, trattandosi di pattuizione affidata
alla disponibilità delle parti, che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando
soltanto l'assunzione, da parte del fideiussore, del maggior rischio inerente alle condizioni
patrimoniali del debitore (così, Sentenza della Corte di Cassazione n. 12456 del 09/12/1997; nei medesimi termini, Ordinanza della Corte di Cassazione n. 21867 del 24/09/2013 nonché Ordinanza
della Corte di Cassazione n. 28943 del 04/12/2017)”.
Orbene, nel primo grado di giudizio e , convenuti in senso Parte_2 Parte_3
sostanziale, non hanno sollevato alcuna tempestiva eccezione di decadenza (omettendo finanche la mera allegazione della circostanza della tardiva proposizione dell'istanza giudiziale nei confronti del debitore garantito), limitandosi, nell'atto introduttivo del giudizio a cognizione piena, a lamentare la nullità assoluta della fideiussione, con conseguente inosservanza dei termini di preclusione di cui agli artt. 166 e 167 c.p.c.
8 Tale inerzia impedisce che dall'eventuale dichiarazione di nullità della clausola di deroga alle norme di cui all'art. 1957 c.c., e dunque di reviviscenza della portata effettuale di esse, possa derivare la caducazione dell'obbligazione di garanzia.
Nonostante la portata dirimente di quanto testè osservato, si avverte l'esigenza di ribadire che i fideiussori, disattendendo il proprio onere probatorio, non hanno dimostrato la sussistenza della lamentata intesa anticoncorrenziale, limitandosi, al riguardo, a richiamare il provvedimento della
Banca d'Italia n. 55 del 2005.
Tale documento si rivela insufficiente a lumeggiare l'avvenuta alterazione della concorrenza nel senso prospettato dalla difesa opponente.
In primo luogo, non vi è la necessaria sovrapposizione cronologica tra la portata effettuale del provvedimento della Banca d'Italia, che ha svolto una ricognizione del mercato limitata gli anni 2003
e 2004, e l'epoca in cui fu rilasciata la fideiussione né, a fronte della concreta irrilevanza probatoria del richiamato provvedimento , la difesa opponente ha fornito ulteriori elementi volti a dimostrare la sussistenza di intese anticoncorrenziali nel 2006.
In secondo luogo, e con riferimento appunto al periodo “non coperto” dall'indagine dell'Autorità
Indipendente, occorre esprimere la necessità di rifuggire dal convincimento che l'intesa anticoncorrenziale possa essere sufficientemente dimostrata per il solo tramite della corrispondenza della formulazione letterale tra le clausole predisposte dall'associazione di categoria e quelle inserite nei moduli approntati dall'impresa associata, ciò che di per sé si configura come accadimento assolutamente neutro e fisiologico.
Di contro, è necessario provare almeno che la maggior parte delle imprese abbia adottato tali clausole in un determinato contesto temporale e, ciò che più rileva, per conseguire vantaggi indebiti che vanno oltre la mera convenienza dal derogare ad una specifica norma.
Invero, muovendo dall'assunto della natura derogabile dalle disposizioni di cui all'art. 1957 c.c.
e dall'evidente convenienza dall'affrancarsi dal rispetto dell'onere di promuovere un giudizio nel termine di sei mesi, non si comprende perché debba necessariamente rimandare ad uno scenario patologico il parallelo proposito di tutte le banca, avvinte peraltro dalle medesime esigenze circa il contenimento dei rischi, di avvalersi di tale natura derogabile.
9 IV. La delibazione del quarto motivo, volto a conseguire una diversa delibazione delle spese della consulenza tecnica d'ufficio e che dunque presuppone l'accertamento della fondatezza (anche in parte) della pretesa creditoria azionata, deve essere necessariamente rinviata all'esito del deposito della consulenza tecnica d'ufficio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, non definitivamente pronunciando, così decide:
- rigetta il primo ed il terzo motivo di appello;
- dispone con separata ordinanza la rimessione della causa sul ruolo per procedere a consulenza tecnica d'ufficio contabile.
Ancona, 9.7.2025.
Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
Il Consigliere Est.
Dott. Vito Savino
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