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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 24/07/2025, n. 484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 484 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1464/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLì
Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Barbara Vacca ha pronunciato ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado introdotta con rito semplificato ex art. 281-decies e ss. c.p.c. iscritta al n. R.G. 1464/2023 promossa da:
(c.f. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. FABBRI FRANCESCA, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale sito a
Forlì, Via Bruni n. 34
ATTORE nei confronti di
(c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. MELONI PAOLA CP_1 C.F._2
(c.f. , ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale sito a Forlì C.F._3
Piazza XX Settembre n. 13
CONVENUTO
CONCLUSIONI ATTORE: “Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Forlì ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
1 dichiarare la risoluzione del contratto d'opera professionale tra il Geometra ed il Sig. CP_1
per inadempimento del professionista;
Parte_1
ritenere e dichiarare tenuto il Geometra al risarcimento dei danni patiti dal Sig. CP_1
quantificati in € 14.813,67 oltre interessi legali o alla diversa somma Parte_1
che sarà ritenuta equa e di giustizia dallìIll.mo Giudicante oltre interessi legali;
conseguentemente condannare il Geometra al pagamento della somma di € CP_1
14.813,67 oltre interessi legali o alla diversa somma che sarà ritenuta equa e di giustizia dall'Ill.mo
Giudicante oltre interessi legali in favore del Sig. Parte_1
con vittoria delle spese di lite del presente giudizio e del compenso professionale, oltre IVA e 4%
.” Parte_2
CONCLUSIONI CONVENUTO: “Voglia l'ill.mo Tribunale di Forlì, ogni istanza contraria reietta, rigettare le domande proposte dal Sig. nei confronti del Parte_1
Geom. poiché infondate in fatto ed in diritto e per tutte le motivazioni esposte in CP_1
parte narrativa del presente atto.
Nella denegata e non creduta ipotesi di condanna del Geom. a qual si voglia risarcimento del CP_1
danno nei confronti di parte ricorrente, limitare detto risarcimento nel limite dell'equo e di quanto sarà provato nel corso della presente causa.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
(concisa esposizione)
Con il ricorso in esame, ha introdotto il presente giudizio con rito Parte_1
semplificato al fine di chiedere la risoluzione del contratto di prestazione d'opera professionale intercorso con il geom. , di cui al preventivo dell'11/01/2021, per inadempimento di CP_1
quest'ultimo rispetto all'assistenza “richiesta bonus 50% e cessione del credito” con conseguente condanna dello stesso a risarcirgli il danno causato dalla perdita della possibilità di cessione del credito, quantificato in € 17.267,09, pari al 50% delle spese sostenute di € 34.534,19, che gli sarebbe state riconosciuto con la cessione del credito, oltre a € 1.000 per aver dovuto incaricare
2 altro professionista di tali incombenti, riducendo poi in corso di causa tale importo a € 14.813,67, avendo verificato che la banca cui si era rivolto per la pratica di cessione del credito, poi non perfezionata, per i crediti relativi al secondo semestre 2021 applicava una percentuale di rimborso dell'80%.
A sostegno della propria domanda il ha riferito che dovendo effettuare interventi di Parte_1
manutenzione straordinaria sull'immobile acquistato in via Tavolicci, nel gennaio 2021 aveva conferito incarico al geom. per la progettazione architettonica, pratica CILA e direzione CP_1
lavori, nonché per le asseverazioni e assistenza richiesta bonus 50% e cessione del credito, non potendo infatti avvalersi della detrazione fiscale, stante la propria qualità di libero professionista in regime forfetario né dello sconto in fattura, non essendovi la disponibilità delle maestranze incaricate dei lavori. Ha spiegato il ricorrente che, a tal fine, aveva effettuato con l'assistenza del geom. la registrazione sulla piattaforma ecobonus predisposta dalla Deloitte per Intesa CP_1
Sanpaolo, al fine di usufruire dei benefici fiscali tramite caricamento su tale piattaforma della necessaria documentazione, cui avrebbe dovuto provvedere il geom. al quale aveva CP_1
consegnato le credenziali di accesso. Avendo effettuato tutti i pagamenti delle fatture per la prima parte dei lavori (per la restante parte necessitava infatti di rientrare di parte della liquidità attraverso la cessione del credito d'imposta), ha riferito il di aver consegnato al geom. Parte_1
tutta la documentazione necessaria per predisporre la contabilità SAL, con l'elenco spese CP_1
sostenute pari a € 33.427,59, come da dichiarazione a sua firma del 20/10/2021, alla quale doveva aggiungersi l'ulteriore fattura n. 319/2021 del 14/09/2021 della ditta Parquet Romagna omessa nell'elenco ma trasmessa al per un importo complessivo di spese sostenute nel 2021 pari a € CP_1
34.534,19. Con email ricevuta in data 20/11/2021 dalla piattaforma Deloitte, ha esposto il di aver appreso che il aveva provveduto a caricare tali documenti sulla piattaforma Parte_1 CP_1
Deloitte solo in data 16/11/2021, successivamente all'entrata in vigore del d.l. 157/2021, c.d. decreto “antifrode” che aveva introdotto misure urgenti per contrastare le frodi nel settore delle agevolazioni fiscali, e in particolare aveva reso necessario l'obbligo di verifica ed asseverazione delle spese sostenute al fine di accedere ai benefici fiscali, con la conseguenza che era stata chiesta l'integrazione della documentazione caricata sulla piattaforma. A seguito delle richieste di chiarimenti in relazione alla email Deloitte, con messaggio del 11/12/2021, il geom. oltre a CP_1
scusarsi per la mancata risposta alle precedenti richiesti e riferire di essere a casa con il covid, lo
3 aveva rassicurato sul fatto che stava predisponendo le asseverazioni richieste dalla nuova normativa e che avrebbe chiesto informazioni alla banca sulle modalità per la consegna, omettendo tuttavia di provvedere a quanto necessario per completare la pratica, come comunicato da Deloitte con le email di aggiornamento in cui si informava che la pratica non risultava movimentata da 8 settimane e che se non fosse stata movimentato per oltre 12 settimane, la stessa sarebbe stata automaticamente archiviata, con avvertimento che il termine ultimo per inserire la documentazione era stato prorogato fino al 22/02/2022, circostanze di cui il era stato CP_1
informato, girandogli tutte le email ricevute. Avendo ricevuto il 25/02/2022 email dalla Deloitte che lo informava dell'archiviazione della pratica, non essendo stata completata con il caricamento di tutta la necessaria documentazione entro il termine del 22/02/2022, il ha riferito di Parte_1
aver inviato il 22/03/2022 una email al con la quale gli aveva sollevato le sue rimostranze per CP_1
il comportamento tenuto e i ritardi nella gestione della pratica, sollecitandolo a portare a conclusione le pratiche ancora aperte e, in assenza di riscontro, tramite il proprio legale aveva inviato formale diffida alla conclusione del contratto entro un breve termine e, in difetto, alla restituzione di tutta la documentazione in suo possesso, cui aveva fatto poi seguito la revoca dell'incarico e l'avvio del presente giudizio.
si è ritualmente costituito, contestando l'avversa richiesta risarcitoria e chiedendone il CP_1
rigetto in quanto infondata. Dopo aver ricostruito i rapporti intercorsi con il e le Parte_1
prestazioni svolte in suo favore, con redazione della pratica CILA, direzione lavori e positiva risoluzione di alcune problematiche sorte relativamente al progetto di ristrutturazione (demolizione e traslazione di un muro tramezzo non portante con eliminazione di un garage che avrebbe fatto perdere il requisito della superficie minima del garage ove non fosse stata sanata con l'acquisto di un garage, sito nelle vicinanze e collegato all'immobile con un percorso pedonale di poche centinaia di metri;
irregolarità nell'altezza del bagno del piano superiore, in quanto inferiore a 2,40
m., superata grazie alla sua asseverazione, effettuata per altro cliente, che l'immobile ricadeva nella zona B del RUE di Forlì eliminando il vincolo del PUA e consentendo il mantenimento del bagno anche con altezza inferiore a 2,40 m.), ha riferito il che le opere erano state sospese per CP_1
predisporre la richiesta di rallentato dall'entrata in vigore del decreto antifrode, la cui introduzione non poteva essere dallo stesso conosciuta, e che in ogni caso le prestazioni di mera assistenza alla richiesta di bonus 50% e cessione del credito non erano l'oggetto principale del suo
4 incarico e l'onere di inoltro telematico delle fatture e dei documenti relativi alla ristrutturazione incombeva sul titolare e proprietario del bene, tanto che la doppia autenticazione con OTP richiesta per l'accesso alla piattaforma prescelta dal avveniva con inserimento di password Parte_1
e del codice temporaneo generato sul cellulare del che era, quindi, l'unico a potervi Parte_1
operare.
Ha inoltre evidenziato il che la cessione del credito a terzi scelta dal era una delle CP_1 Parte_1
possibili agevolazioni fiscali fruibili con i lavori di ristrutturazioni e le percentuali corrisposte dagli intermediari, all'epoca dei fatti, era ridotta tra il 32-35% e non vi era alcuna certezza dell'acquisto del credito non essendovi la prova di alcuna pratica in tal senso, aggiungendo, in ogni caso, che dopo un periodo di sospensione, nel corso del 2022 e del 2023 diversi intermediari come , CP_2
e la stessa Intesa Sanpaolo, avevano riattivato l'acquisto dei crediti, di tal ché il CP_3
ben avrebbe potuto cedere almeno parte del credito maturato nel 2021, con conseguente Parte_1
infondatezza della pretesa risarcitoria dallo stesso fatta valere.
Istruita solo documentalmente la causa mediante il deposito di memorie, dopo la riassegnazione del fascicolo all'odierno giudicante, con decreto presidenziale dell'11/12/2024 a seguito di tramutamento ad altro ufficio del primo giudice, sono state ritenute superflue le istanze istruttorie e la causa è stata rinviata per la discussione all'udienza del 09/07/2025, alla quale è stata posta in decisione sulle conclusioni in epigrafe precisate.
La domanda proposta dal è fondata e merita accoglimento nei limiti e per i motivi di Parte_1
seguito esposti.
Non è contestato che tra le parti sia intercorso un rapporto di prestazione d'opera professionale, avendo il conferito al geom. l'incarico relativo alla progettazione architettonica, Parte_1 CP_1
pratica CILA e direzione lavori, redazione notifica preliminare sicurezza Cantiere, redazione di capitolati, asseverazioni ed assistenza richiesta bonus 50% e cessione del credito, accatastamento e fine lavori, come documentato dal preventivo dell'11/01/2021.
Non è, del pari, contestato che il geom. abbia dato esecuzione all'incarico conferitogli, CP_1
avendo svolto le prestazioni relative alla pratica CILA per le opere di straordinaria manutenzione dell'immobile sito a Forlì, via Tavolicci, il cui compenso è stato pagato e fatturato (cfr. fattura n. 16 del 27/05/2021).
5 La documentazione prodotta, e non contestata, conferma che l'incarico conferito al geom. CP_1
comprendeva anche le prestazioni di assistenza alla richiesta bonus 50% e cessione del credito.
Oltre al chiaro riferimento a tali prestazioni nel preventivo predisposto dallo stesso geom. gli CP_1
scambi di emails e messaggi di testo intercorsi tra il e il provano in maniera Parte_1 CP_1
inequivoca che di tali questioni si sarebbe occupato il al quale il ha provveduto a CP_1 Parte_1
trasmettere la documentazione da caricare sulla piattaforma Ecobonus Deloitte.
Sono dunque prive di pregio e inconferenti le difese del sul corretto e proficuo svolgimento CP_1
delle altre prestazioni – non oggetto del presente giudizio – così come quelle relative al fatto che il materiale inserimento della documentazione sulla piattaforma Deloitte sarebbe stata di competenza del unico in possesso delle credenziali di accesso e del codice OTP. Parte_1
Pur essendo vero che il soggetto accreditato all'accesso alla piattaforma Ecobonus Deloitte, sulla quale andavano inserite telematicamente le fatture e i documenti necessari per istruire la pratica per la richiesta della cessione del credito, era il risulta provato che questo adempimento Parte_1
era stato conferito al geom. al quale il aveva infatti trasmesso le credenziali per CP_1 Parte_1
l'accesso, tanto che, richiedendo il sito la doppia autenticazione con OTP, il si faceva CP_1
trasmettere dal il codice numerico generato. Si riporta stralcio dello scambio di messaggi Parte_1
intercorsi tra le parti a conferma di ciò.
Nel corso del rapporto, il non ha mai negato il fatto che si sarebbe occupato lui CP_1
dell'inserimento nella piattaforma dei documenti, e in particolare delle fatture con relativi bonifici di pagamento, che il gli trasmetteva, girando le mail contenenti tali documenti. Così Parte_1
come, dopo l'entrata in vigore del decreto “antifrode”, il non ha mai replicato alle richieste CP_1
6 del affermando che non era suo compito provvedervi. Al contrario, ha sempre risposto di Parte_1
aver ricevuto i documenti e che, quanto alla nuova richiesta di asseverazione antifrode, che le stava predisponendo e che si sarebbe informato su come farle avere alla banca. Si riporta stralcio dei messaggi intercorsi tra le parti a conferma di tali circostanze.
Tali elementi sono del tutto idonei a dimostrare che il si era assunto l'incarico di assistere il CP_1
nelle pratiche per la cessione del credito, tanto che vi aveva anche parzialmente Parte_1
provveduto caricando i documenti iniziali. Lo stesso con le proprie produzioni documentali, CP_1
ha dimostrato di aver svolto tale incarico anche per altri clienti, allegando due pratiche andate a buon fine, dimostrando così che era una pratica per lui abituale.
La documentazione prodotta dall'attore dimostra in modo chiaro l'inadempimento del CP_1
rispetto a tale incarico.
Il ha provato di aver trasmesso al tutte le fatture, con relativi bonifici di Parte_1 CP_1
pagamento, relativamente al primo SAL sin dall'ottobre 2021, come dimostrato dalle emails prodotte con prova di avvenuto inoltro al (cfr. doc. 4) e dalla stessa dichiarazione firmata dal CP_1
7 in data 20/10/2021 nella quale attesta l'ammontare delle spese sino a tale data sostenute per CP_1
€ 33.427,59. Nonostante ciò, il non ha provveduto al tempestivo inserimento di tali fatture CP_1
nella piattaforma Deloitte, avendolo fatto solo in data 16/11/2021, come emerge dalla mail di riepilogo generata dalla Piattaforma Ecobonus Deloitte (cfr. doc. 9).
Da tale email si evince anche che molti dei documenti caricati dal non sono andati a buon CP_1
fine, risultando incompleti, tanto che lo “stato” risulta “validato” solo per alcuni documentati mentre per altri risulta “declinato” o “non caricato”, con richiesta di provvedere alle relative integrazioni, In particolare, essendo nel frattempo entrato in vigore il d.l. 157/2021 che richiedeva l'asseverazione di un tecnico delle spese, per le fatture di spesa risultava necessario inserire nella piattaforma anche l'asseverazione antifrode del tecnico.
Si riporta stralcio esemplificativo degli esiti dell'inserimento dei documenti.
8 9 D'altra parte, il era consapevole di ciò essendo stato immediatamente informato dal CP_1
di tale email e avendo lui stesso dichiarato, nel messaggio dell'11/12/2021, già sopra Parte_1
riportato, che gli stava predisponendo le asseverazioni “nuove uscite in questi giorni dei costi che serve per il decreto antifrode”, aggiungendo che il lunedì successivo avrebbe chiamato in banca “per capire se gli posso spedire il tutto o consegnali a mano”.
Il ha documentato di aver prontamente girato al le email ricevute dalla Piattaforma Parte_1 CP_1
Ecobonus Deloitte in cui si avvisava che la pratica risultava ferma e non aggiornata da 4 settimane, con invito a provvedere o interloquire con i loro esperti ed avvertimento che se fosse rimasta non
10 movimentata per oltre 12 settimana sarebbe stata archiviata (cfr. doc. 12); che i termini per caricare il set documentale relativo al 2021 sarebbero scaduto il 10/02/2022, con necessità, allo spirare di tale termine, di rivolgersi ad un commercialista o altro soggetto abilitato per trasmettere la comunicazione di cessione del credito (cfr. doc. 13); che la pratica risultava non movimentata da 8 settimane con reiterazione degli avvertimenti di cui sopra (cfr. doc. 14); che la scadenza del
10/02/2022 era stata prorogata fino al 22/02/2022 e che non risultando completa la documentazione presente si invitava ad accedere alla piattaforma per caricare i documenti mancanti per eseguire il processo di cessione del credito, con avvertimento che il mancato rispetto di tale ultima scadenza avrebbe comportato l'archiviazione della pratica (cfr. doc. 16).
Nonostante i ripetuti messaggi e solleciti del il non ha più provveduto a quanto Parte_1 CP_1
necessario per completare la pratica, determinandone così l'archiviazione, né ha mai replicato al che non era compito suo o che avrebbe potuto provvedere in autonomia a tali Parte_1
incombenti (solo in questa sede il ha infatti sollevato tali difese). CP_1
Ciò è del tutto sufficiente per affermare l'inadempimento del rispetto a tale incarico e la sua CP_1
responsabilità contrattuale.
Quanto alla prova del danno, il ha documentato l'ammontare delle fatture, pari a Parte_1
complessivi € 34.534,19, per cui avrebbe potuto ottenere la cessione del credito fiscale al 50%. Ove la pratica fosse stata portata a termine tempestivamente, e comunque entro il 22/02/2022 tramite la piattaforma Ecobonus Deloitte di Intesa Sanpaolo, la quota rimborsabile sarebbe stata pari all'80% (cfr. doc. 21 prodotto dal , e dunque per un importo di € 13.813,67. Parte_1
Di tale danno è stata fornita idonea prova. La mancanza di un contratto con la banca prescelta
(Intesa Sanpaolo) è unicamente dovuta al fatto che non era stata completata la pratica sulla piattaforma, prodromica alla stipula del contratto di cessione del credito. contratto
Contrariamente a quanto sostenuto dal il ha inoltre provato di essersi rivolto CP_1 Parte_1
anche ad altre banche, senza esito, anche tenuto conto del fatto che dopo il periodo di sospensione delle contrattazioni, una volta riaperte le negoziazioni è stata data la precedenza alle pratiche che risultavano già completate ed è fatto notorio che gli istituti che hanno ripreso l'acquisto di tali credito lo hanno fatto a condizioni ben più deteriori per il cliente rispetto a quanto avveniva nel
2021 e nei primi mesi del 2022.
11 Non risulta invece fornita la prova dell'ulteriore danno quantificato in € 1.000 per essersi dovuto rivolgere ad altro tecnico, non avendo il fornito alcuna prova di ciò. Parte_1
La domanda risarcitoria va dunque accolta nei limiti della somma di € 13.813,67.
Non occorre provvedere sulla richiesta di risoluzione avendo il già revocato l'incarico. Parte_1
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto del valore e delle prestazioni svolte, ridotti i valori medi tenuto conto del rito semplificato e dell'assenza di istruttoria, limitata al solo deposito di memorie.
P.Q.M.
Il Tribunale di Forlì, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda proposta da con ricorso Parte_1
depositato il 15/03/2023 e notificato il 26/09/2023 nei confronti di , ogni CP_1
diversa domanda ed eccezione respinta, così provvede: accertato l'inadempimento di rispetto all'incarico di “assistenza richiesta bonus CP_1
50% e cessione del credito”, lo condanna a risarcire a il Parte_1
danno subito, quantificato in € 13.813,67, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Condanna il convenuto lla rifusione delle spese legali sostenute dall'attore che CP_1 Parte_1
si liquidano in € 264,00 per spese e in € 3.300,00 per compenso professionale (di cui € 900 per fase di studio, € 600 per fase introduttiva, € 600 per fase istruttoria e € 1.200 per fase decisoria) oltre 15 % per rimb. forf. spese generali, IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281-sexies, comma 3, c.p.c., depositata nei 30 giorni successivi all'udienza di discussione orale svoltasi il 09/07/2025.
Forlì, 23 luglio 2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Barbara Vacca
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLì
Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Barbara Vacca ha pronunciato ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado introdotta con rito semplificato ex art. 281-decies e ss. c.p.c. iscritta al n. R.G. 1464/2023 promossa da:
(c.f. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. FABBRI FRANCESCA, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale sito a
Forlì, Via Bruni n. 34
ATTORE nei confronti di
(c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. MELONI PAOLA CP_1 C.F._2
(c.f. , ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale sito a Forlì C.F._3
Piazza XX Settembre n. 13
CONVENUTO
CONCLUSIONI ATTORE: “Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Forlì ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
1 dichiarare la risoluzione del contratto d'opera professionale tra il Geometra ed il Sig. CP_1
per inadempimento del professionista;
Parte_1
ritenere e dichiarare tenuto il Geometra al risarcimento dei danni patiti dal Sig. CP_1
quantificati in € 14.813,67 oltre interessi legali o alla diversa somma Parte_1
che sarà ritenuta equa e di giustizia dallìIll.mo Giudicante oltre interessi legali;
conseguentemente condannare il Geometra al pagamento della somma di € CP_1
14.813,67 oltre interessi legali o alla diversa somma che sarà ritenuta equa e di giustizia dall'Ill.mo
Giudicante oltre interessi legali in favore del Sig. Parte_1
con vittoria delle spese di lite del presente giudizio e del compenso professionale, oltre IVA e 4%
.” Parte_2
CONCLUSIONI CONVENUTO: “Voglia l'ill.mo Tribunale di Forlì, ogni istanza contraria reietta, rigettare le domande proposte dal Sig. nei confronti del Parte_1
Geom. poiché infondate in fatto ed in diritto e per tutte le motivazioni esposte in CP_1
parte narrativa del presente atto.
Nella denegata e non creduta ipotesi di condanna del Geom. a qual si voglia risarcimento del CP_1
danno nei confronti di parte ricorrente, limitare detto risarcimento nel limite dell'equo e di quanto sarà provato nel corso della presente causa.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
(concisa esposizione)
Con il ricorso in esame, ha introdotto il presente giudizio con rito Parte_1
semplificato al fine di chiedere la risoluzione del contratto di prestazione d'opera professionale intercorso con il geom. , di cui al preventivo dell'11/01/2021, per inadempimento di CP_1
quest'ultimo rispetto all'assistenza “richiesta bonus 50% e cessione del credito” con conseguente condanna dello stesso a risarcirgli il danno causato dalla perdita della possibilità di cessione del credito, quantificato in € 17.267,09, pari al 50% delle spese sostenute di € 34.534,19, che gli sarebbe state riconosciuto con la cessione del credito, oltre a € 1.000 per aver dovuto incaricare
2 altro professionista di tali incombenti, riducendo poi in corso di causa tale importo a € 14.813,67, avendo verificato che la banca cui si era rivolto per la pratica di cessione del credito, poi non perfezionata, per i crediti relativi al secondo semestre 2021 applicava una percentuale di rimborso dell'80%.
A sostegno della propria domanda il ha riferito che dovendo effettuare interventi di Parte_1
manutenzione straordinaria sull'immobile acquistato in via Tavolicci, nel gennaio 2021 aveva conferito incarico al geom. per la progettazione architettonica, pratica CILA e direzione CP_1
lavori, nonché per le asseverazioni e assistenza richiesta bonus 50% e cessione del credito, non potendo infatti avvalersi della detrazione fiscale, stante la propria qualità di libero professionista in regime forfetario né dello sconto in fattura, non essendovi la disponibilità delle maestranze incaricate dei lavori. Ha spiegato il ricorrente che, a tal fine, aveva effettuato con l'assistenza del geom. la registrazione sulla piattaforma ecobonus predisposta dalla Deloitte per Intesa CP_1
Sanpaolo, al fine di usufruire dei benefici fiscali tramite caricamento su tale piattaforma della necessaria documentazione, cui avrebbe dovuto provvedere il geom. al quale aveva CP_1
consegnato le credenziali di accesso. Avendo effettuato tutti i pagamenti delle fatture per la prima parte dei lavori (per la restante parte necessitava infatti di rientrare di parte della liquidità attraverso la cessione del credito d'imposta), ha riferito il di aver consegnato al geom. Parte_1
tutta la documentazione necessaria per predisporre la contabilità SAL, con l'elenco spese CP_1
sostenute pari a € 33.427,59, come da dichiarazione a sua firma del 20/10/2021, alla quale doveva aggiungersi l'ulteriore fattura n. 319/2021 del 14/09/2021 della ditta Parquet Romagna omessa nell'elenco ma trasmessa al per un importo complessivo di spese sostenute nel 2021 pari a € CP_1
34.534,19. Con email ricevuta in data 20/11/2021 dalla piattaforma Deloitte, ha esposto il di aver appreso che il aveva provveduto a caricare tali documenti sulla piattaforma Parte_1 CP_1
Deloitte solo in data 16/11/2021, successivamente all'entrata in vigore del d.l. 157/2021, c.d. decreto “antifrode” che aveva introdotto misure urgenti per contrastare le frodi nel settore delle agevolazioni fiscali, e in particolare aveva reso necessario l'obbligo di verifica ed asseverazione delle spese sostenute al fine di accedere ai benefici fiscali, con la conseguenza che era stata chiesta l'integrazione della documentazione caricata sulla piattaforma. A seguito delle richieste di chiarimenti in relazione alla email Deloitte, con messaggio del 11/12/2021, il geom. oltre a CP_1
scusarsi per la mancata risposta alle precedenti richiesti e riferire di essere a casa con il covid, lo
3 aveva rassicurato sul fatto che stava predisponendo le asseverazioni richieste dalla nuova normativa e che avrebbe chiesto informazioni alla banca sulle modalità per la consegna, omettendo tuttavia di provvedere a quanto necessario per completare la pratica, come comunicato da Deloitte con le email di aggiornamento in cui si informava che la pratica non risultava movimentata da 8 settimane e che se non fosse stata movimentato per oltre 12 settimane, la stessa sarebbe stata automaticamente archiviata, con avvertimento che il termine ultimo per inserire la documentazione era stato prorogato fino al 22/02/2022, circostanze di cui il era stato CP_1
informato, girandogli tutte le email ricevute. Avendo ricevuto il 25/02/2022 email dalla Deloitte che lo informava dell'archiviazione della pratica, non essendo stata completata con il caricamento di tutta la necessaria documentazione entro il termine del 22/02/2022, il ha riferito di Parte_1
aver inviato il 22/03/2022 una email al con la quale gli aveva sollevato le sue rimostranze per CP_1
il comportamento tenuto e i ritardi nella gestione della pratica, sollecitandolo a portare a conclusione le pratiche ancora aperte e, in assenza di riscontro, tramite il proprio legale aveva inviato formale diffida alla conclusione del contratto entro un breve termine e, in difetto, alla restituzione di tutta la documentazione in suo possesso, cui aveva fatto poi seguito la revoca dell'incarico e l'avvio del presente giudizio.
si è ritualmente costituito, contestando l'avversa richiesta risarcitoria e chiedendone il CP_1
rigetto in quanto infondata. Dopo aver ricostruito i rapporti intercorsi con il e le Parte_1
prestazioni svolte in suo favore, con redazione della pratica CILA, direzione lavori e positiva risoluzione di alcune problematiche sorte relativamente al progetto di ristrutturazione (demolizione e traslazione di un muro tramezzo non portante con eliminazione di un garage che avrebbe fatto perdere il requisito della superficie minima del garage ove non fosse stata sanata con l'acquisto di un garage, sito nelle vicinanze e collegato all'immobile con un percorso pedonale di poche centinaia di metri;
irregolarità nell'altezza del bagno del piano superiore, in quanto inferiore a 2,40
m., superata grazie alla sua asseverazione, effettuata per altro cliente, che l'immobile ricadeva nella zona B del RUE di Forlì eliminando il vincolo del PUA e consentendo il mantenimento del bagno anche con altezza inferiore a 2,40 m.), ha riferito il che le opere erano state sospese per CP_1
predisporre la richiesta di rallentato dall'entrata in vigore del decreto antifrode, la cui introduzione non poteva essere dallo stesso conosciuta, e che in ogni caso le prestazioni di mera assistenza alla richiesta di bonus 50% e cessione del credito non erano l'oggetto principale del suo
4 incarico e l'onere di inoltro telematico delle fatture e dei documenti relativi alla ristrutturazione incombeva sul titolare e proprietario del bene, tanto che la doppia autenticazione con OTP richiesta per l'accesso alla piattaforma prescelta dal avveniva con inserimento di password Parte_1
e del codice temporaneo generato sul cellulare del che era, quindi, l'unico a potervi Parte_1
operare.
Ha inoltre evidenziato il che la cessione del credito a terzi scelta dal era una delle CP_1 Parte_1
possibili agevolazioni fiscali fruibili con i lavori di ristrutturazioni e le percentuali corrisposte dagli intermediari, all'epoca dei fatti, era ridotta tra il 32-35% e non vi era alcuna certezza dell'acquisto del credito non essendovi la prova di alcuna pratica in tal senso, aggiungendo, in ogni caso, che dopo un periodo di sospensione, nel corso del 2022 e del 2023 diversi intermediari come , CP_2
e la stessa Intesa Sanpaolo, avevano riattivato l'acquisto dei crediti, di tal ché il CP_3
ben avrebbe potuto cedere almeno parte del credito maturato nel 2021, con conseguente Parte_1
infondatezza della pretesa risarcitoria dallo stesso fatta valere.
Istruita solo documentalmente la causa mediante il deposito di memorie, dopo la riassegnazione del fascicolo all'odierno giudicante, con decreto presidenziale dell'11/12/2024 a seguito di tramutamento ad altro ufficio del primo giudice, sono state ritenute superflue le istanze istruttorie e la causa è stata rinviata per la discussione all'udienza del 09/07/2025, alla quale è stata posta in decisione sulle conclusioni in epigrafe precisate.
La domanda proposta dal è fondata e merita accoglimento nei limiti e per i motivi di Parte_1
seguito esposti.
Non è contestato che tra le parti sia intercorso un rapporto di prestazione d'opera professionale, avendo il conferito al geom. l'incarico relativo alla progettazione architettonica, Parte_1 CP_1
pratica CILA e direzione lavori, redazione notifica preliminare sicurezza Cantiere, redazione di capitolati, asseverazioni ed assistenza richiesta bonus 50% e cessione del credito, accatastamento e fine lavori, come documentato dal preventivo dell'11/01/2021.
Non è, del pari, contestato che il geom. abbia dato esecuzione all'incarico conferitogli, CP_1
avendo svolto le prestazioni relative alla pratica CILA per le opere di straordinaria manutenzione dell'immobile sito a Forlì, via Tavolicci, il cui compenso è stato pagato e fatturato (cfr. fattura n. 16 del 27/05/2021).
5 La documentazione prodotta, e non contestata, conferma che l'incarico conferito al geom. CP_1
comprendeva anche le prestazioni di assistenza alla richiesta bonus 50% e cessione del credito.
Oltre al chiaro riferimento a tali prestazioni nel preventivo predisposto dallo stesso geom. gli CP_1
scambi di emails e messaggi di testo intercorsi tra il e il provano in maniera Parte_1 CP_1
inequivoca che di tali questioni si sarebbe occupato il al quale il ha provveduto a CP_1 Parte_1
trasmettere la documentazione da caricare sulla piattaforma Ecobonus Deloitte.
Sono dunque prive di pregio e inconferenti le difese del sul corretto e proficuo svolgimento CP_1
delle altre prestazioni – non oggetto del presente giudizio – così come quelle relative al fatto che il materiale inserimento della documentazione sulla piattaforma Deloitte sarebbe stata di competenza del unico in possesso delle credenziali di accesso e del codice OTP. Parte_1
Pur essendo vero che il soggetto accreditato all'accesso alla piattaforma Ecobonus Deloitte, sulla quale andavano inserite telematicamente le fatture e i documenti necessari per istruire la pratica per la richiesta della cessione del credito, era il risulta provato che questo adempimento Parte_1
era stato conferito al geom. al quale il aveva infatti trasmesso le credenziali per CP_1 Parte_1
l'accesso, tanto che, richiedendo il sito la doppia autenticazione con OTP, il si faceva CP_1
trasmettere dal il codice numerico generato. Si riporta stralcio dello scambio di messaggi Parte_1
intercorsi tra le parti a conferma di ciò.
Nel corso del rapporto, il non ha mai negato il fatto che si sarebbe occupato lui CP_1
dell'inserimento nella piattaforma dei documenti, e in particolare delle fatture con relativi bonifici di pagamento, che il gli trasmetteva, girando le mail contenenti tali documenti. Così Parte_1
come, dopo l'entrata in vigore del decreto “antifrode”, il non ha mai replicato alle richieste CP_1
6 del affermando che non era suo compito provvedervi. Al contrario, ha sempre risposto di Parte_1
aver ricevuto i documenti e che, quanto alla nuova richiesta di asseverazione antifrode, che le stava predisponendo e che si sarebbe informato su come farle avere alla banca. Si riporta stralcio dei messaggi intercorsi tra le parti a conferma di tali circostanze.
Tali elementi sono del tutto idonei a dimostrare che il si era assunto l'incarico di assistere il CP_1
nelle pratiche per la cessione del credito, tanto che vi aveva anche parzialmente Parte_1
provveduto caricando i documenti iniziali. Lo stesso con le proprie produzioni documentali, CP_1
ha dimostrato di aver svolto tale incarico anche per altri clienti, allegando due pratiche andate a buon fine, dimostrando così che era una pratica per lui abituale.
La documentazione prodotta dall'attore dimostra in modo chiaro l'inadempimento del CP_1
rispetto a tale incarico.
Il ha provato di aver trasmesso al tutte le fatture, con relativi bonifici di Parte_1 CP_1
pagamento, relativamente al primo SAL sin dall'ottobre 2021, come dimostrato dalle emails prodotte con prova di avvenuto inoltro al (cfr. doc. 4) e dalla stessa dichiarazione firmata dal CP_1
7 in data 20/10/2021 nella quale attesta l'ammontare delle spese sino a tale data sostenute per CP_1
€ 33.427,59. Nonostante ciò, il non ha provveduto al tempestivo inserimento di tali fatture CP_1
nella piattaforma Deloitte, avendolo fatto solo in data 16/11/2021, come emerge dalla mail di riepilogo generata dalla Piattaforma Ecobonus Deloitte (cfr. doc. 9).
Da tale email si evince anche che molti dei documenti caricati dal non sono andati a buon CP_1
fine, risultando incompleti, tanto che lo “stato” risulta “validato” solo per alcuni documentati mentre per altri risulta “declinato” o “non caricato”, con richiesta di provvedere alle relative integrazioni, In particolare, essendo nel frattempo entrato in vigore il d.l. 157/2021 che richiedeva l'asseverazione di un tecnico delle spese, per le fatture di spesa risultava necessario inserire nella piattaforma anche l'asseverazione antifrode del tecnico.
Si riporta stralcio esemplificativo degli esiti dell'inserimento dei documenti.
8 9 D'altra parte, il era consapevole di ciò essendo stato immediatamente informato dal CP_1
di tale email e avendo lui stesso dichiarato, nel messaggio dell'11/12/2021, già sopra Parte_1
riportato, che gli stava predisponendo le asseverazioni “nuove uscite in questi giorni dei costi che serve per il decreto antifrode”, aggiungendo che il lunedì successivo avrebbe chiamato in banca “per capire se gli posso spedire il tutto o consegnali a mano”.
Il ha documentato di aver prontamente girato al le email ricevute dalla Piattaforma Parte_1 CP_1
Ecobonus Deloitte in cui si avvisava che la pratica risultava ferma e non aggiornata da 4 settimane, con invito a provvedere o interloquire con i loro esperti ed avvertimento che se fosse rimasta non
10 movimentata per oltre 12 settimana sarebbe stata archiviata (cfr. doc. 12); che i termini per caricare il set documentale relativo al 2021 sarebbero scaduto il 10/02/2022, con necessità, allo spirare di tale termine, di rivolgersi ad un commercialista o altro soggetto abilitato per trasmettere la comunicazione di cessione del credito (cfr. doc. 13); che la pratica risultava non movimentata da 8 settimane con reiterazione degli avvertimenti di cui sopra (cfr. doc. 14); che la scadenza del
10/02/2022 era stata prorogata fino al 22/02/2022 e che non risultando completa la documentazione presente si invitava ad accedere alla piattaforma per caricare i documenti mancanti per eseguire il processo di cessione del credito, con avvertimento che il mancato rispetto di tale ultima scadenza avrebbe comportato l'archiviazione della pratica (cfr. doc. 16).
Nonostante i ripetuti messaggi e solleciti del il non ha più provveduto a quanto Parte_1 CP_1
necessario per completare la pratica, determinandone così l'archiviazione, né ha mai replicato al che non era compito suo o che avrebbe potuto provvedere in autonomia a tali Parte_1
incombenti (solo in questa sede il ha infatti sollevato tali difese). CP_1
Ciò è del tutto sufficiente per affermare l'inadempimento del rispetto a tale incarico e la sua CP_1
responsabilità contrattuale.
Quanto alla prova del danno, il ha documentato l'ammontare delle fatture, pari a Parte_1
complessivi € 34.534,19, per cui avrebbe potuto ottenere la cessione del credito fiscale al 50%. Ove la pratica fosse stata portata a termine tempestivamente, e comunque entro il 22/02/2022 tramite la piattaforma Ecobonus Deloitte di Intesa Sanpaolo, la quota rimborsabile sarebbe stata pari all'80% (cfr. doc. 21 prodotto dal , e dunque per un importo di € 13.813,67. Parte_1
Di tale danno è stata fornita idonea prova. La mancanza di un contratto con la banca prescelta
(Intesa Sanpaolo) è unicamente dovuta al fatto che non era stata completata la pratica sulla piattaforma, prodromica alla stipula del contratto di cessione del credito. contratto
Contrariamente a quanto sostenuto dal il ha inoltre provato di essersi rivolto CP_1 Parte_1
anche ad altre banche, senza esito, anche tenuto conto del fatto che dopo il periodo di sospensione delle contrattazioni, una volta riaperte le negoziazioni è stata data la precedenza alle pratiche che risultavano già completate ed è fatto notorio che gli istituti che hanno ripreso l'acquisto di tali credito lo hanno fatto a condizioni ben più deteriori per il cliente rispetto a quanto avveniva nel
2021 e nei primi mesi del 2022.
11 Non risulta invece fornita la prova dell'ulteriore danno quantificato in € 1.000 per essersi dovuto rivolgere ad altro tecnico, non avendo il fornito alcuna prova di ciò. Parte_1
La domanda risarcitoria va dunque accolta nei limiti della somma di € 13.813,67.
Non occorre provvedere sulla richiesta di risoluzione avendo il già revocato l'incarico. Parte_1
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto del valore e delle prestazioni svolte, ridotti i valori medi tenuto conto del rito semplificato e dell'assenza di istruttoria, limitata al solo deposito di memorie.
P.Q.M.
Il Tribunale di Forlì, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda proposta da con ricorso Parte_1
depositato il 15/03/2023 e notificato il 26/09/2023 nei confronti di , ogni CP_1
diversa domanda ed eccezione respinta, così provvede: accertato l'inadempimento di rispetto all'incarico di “assistenza richiesta bonus CP_1
50% e cessione del credito”, lo condanna a risarcire a il Parte_1
danno subito, quantificato in € 13.813,67, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Condanna il convenuto lla rifusione delle spese legali sostenute dall'attore che CP_1 Parte_1
si liquidano in € 264,00 per spese e in € 3.300,00 per compenso professionale (di cui € 900 per fase di studio, € 600 per fase introduttiva, € 600 per fase istruttoria e € 1.200 per fase decisoria) oltre 15 % per rimb. forf. spese generali, IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281-sexies, comma 3, c.p.c., depositata nei 30 giorni successivi all'udienza di discussione orale svoltasi il 09/07/2025.
Forlì, 23 luglio 2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Barbara Vacca
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