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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 02/12/2025, n. 5240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5240 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO
nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Difalco, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nella causa iscritta al n. 3111 / 2023 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv. GIUNTA GIUSEPPE) Parte_1
ricorrente
CONTRO
(Avv. DI Controparte_1
IA AR)
Resistente
A seguito dell'udienza del 2/12/2025 ha pronunciato
SENTENZA
mediante lettura di quanto segue:
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ in accoglimento del ricorso, annulla l'avviso di addebito n. 596 2022 00070529 37
000;
◊ condanna l alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, che CP_1
Tribunale di Palermo sez. Lavoro liquida in complessivi € 1.865,00 oltre accessori come per legge.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
- Premesso che, con ricorso del 13/03/2023, il ricorrente indicato in epigrafe proponeva opposizione all'avviso di addebito n. n. 596 2022 00070529 37 000,
notificato in data 14/02/2023, con il quale l'Ente previdenziale chiedeva all'intimato il pagamento di € 10.901,84 a titolo di contributi non versati alla Gestione
Commercianti per il periodo 10/2017 – 04/2021, deducendo l'infondatezza delle
Controparte_ pretese creditorie dell mancanza dei presupposti per l'iscrizione alla gestione commercianti del medesimo, nella qualità di socio e amministratore della
IT S.r.l., società sportiva dilettantistica, non avendo mai partecipato al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza né percepito compensi. Precisava
altresì che la società dilettantistica sportiva di cui era amministratore sino al mese di aprile 2021, era senza fini di lucro e lo statuto vietava la distribuzione di utili (cfr. all.
statuto).
CP_
- premesso che, instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l chiedendo il rigetto dell'opposizione, in quanto infondata. L'Istituto deduceva che la società non aveva dipendenti ed aveva prodotto redditi nel periodo oggetto di recupero contributivo. L'altro socio ( ) era iscritto alla Gestione Persona_1
Artigiani per altra impresa mentre la ricorrente non aveva dichiarato altri redditi da lavoro subordinato né risultava iscritta alla Gestione Separata (cfr dichiarazioni
CP_ reddituali in atti). Da tali circostanze l desumeva che l'attività della IT RL era organizzata e diretta prevalentemente dal socio/amministratore, avendo pieni poteri e responsabilità.
- premesso che, istruita documentalmente, la causa veniva rinviata all'udienza odierna e in pari data decisa;
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro - rilevato, nel merito, che l'opponente afferma l'insussistenza di alcun obbligo di iscrizione alla gestione commercianti sull'assunto di avere svolto, esclusivamente le funzioni di amministratore, le quali si concretizzano in un mero “facere
sostanzialmente gestorio”. Contesta, altresì, di avere mai svolto alcuna, benché
minima, attività di lavoro in favore della IT S.r.l. società sportiva dilettantistica;
- rilevato che l'art. 1, comma 203, della legge n. 662/1996 dispone che “L'obbligo di
iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla
legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i
soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in
proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o
dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi
i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al
punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli
oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari
coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità
limitata; c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e
prevalenza; d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o
autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli". Pertanto, per l'iscrizione alla gestione commercianti non è sufficiente la qualità di socio o anche di amministratore in una società che svolga attività commerciale, essendo necessaria la prova dello svolgimento in concreto da parte del socio ricorrente dell'attività commerciale, con carattere di abitualità e prevalenza;
- ritenuto che non può, dunque, contrariamente a quanto sostenuto dall'Isitituto,
ritenersi sufficiente la pacifica qualità di socio e amministratore per fondare l'obbligo contributivo del ricorrente, dovendosi accertare che tale partecipazione fosse
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro accompagnata dalle succitate condizioni. Nel caso in esame l in base al CP_1
principio di ripartizione dell'onere della prova, avrebbe dovuto provare la sussistenza del presupposto per l'iscrizione del socio, nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciale, ovvero la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di continuità ed abitualità. Tuttavia, l non ha assolto CP_1
l'onere della prova su di sé gravante, limitandosi a ricavare l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti dalla qualifica di amministratore unico e di liquidatore presso la “IT RL .”, nonché dalla circostanza che la società non risultasse avere dipendenti
(dando per scontato il carattere dell'abitualità sopra citato).
Al riguardo, occorre segnalare che la Suprema Corte ha ripetutamente affermato il principio secondo cui, «in tema di iscrizione alla gestione commercianti, i requisiti
congiunti di abitualità e prevalenza dell'attività del socio di una s.r.l. sono da riferire
all'attività lavorativa espletata dal soggetto stesso in seno all'impresa; tale accezione
del requisito della "prevalenza" meglio si attaglia alla lettera dell'art. 1, comma 203,
della l. n. 662 del 1996, volto a valorizzare l'elemento del lavoro personale, ed alla sua
“ratio”, includendo nell'area di applicazione della norma tutti i casi in cui l'attività del
socio, ancorché abituale e prevalente rispetto al resto delle sue attività, non possa
essere ritenuta preponderante rispetto agli altri fattori produttivi dell'impresa» (Cass.
n. 4440/2017).
Pertanto, i requisiti congiunti di abitualità e prevalenza (l'onere della prova dei quali
CP_ è a carico dell' sono da riferire all'attività lavorativa espletata dal soggetto considerato in seno all'impresa, ovviamente al netto dell'attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, per la quale semmai ricorre l'obbligo dell'iscrizione alla gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995.
Sul punto, la Suprema Corte anche con recenti pronunzie (cfr. Cass. civ. Sez. lavoro,
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro Ord. del 27/01/2021 n. 1759; cfr. anche Cass. civ. Sez. lavoro, Ord. del 14 febbraio 2020,
n. 3829; Cass. civ. Sez. lavoro, Ord. del 13 febbraio 2020, n. 3637), si è espressa ribadendo che soci e amministratori di Società a responsabilità limitata sono obbligati, sia al versamento dei contributi nella gestione commercianti sia al versamento dei contributi dovuti alla gestione separata, non sussistendo in via astratta alcun ostacolo in ordine alla cosiddetta “doppia iscrizione” giacché le due attività operano su piani giuridici differenti;
- ritenuto che la partecipazione al lavoro aziendale del socio è diretta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, attraverso il concorso dell'opera prestata dai soci e dagli altri lavoratori, attraverso una partecipazione lavorativa espletata con abitualità e con mansioni diverse e prevalenti rispetto all'attività di amministratore.
L'attività di amministratore, invece, è diretta a dare esecuzione al contratto di società, assicurando il funzionamento dell'organismo sociale. Dunque, l'iscrizione del ricorrente alla gestione commercianti poteva giustificarsi solo con la prova dell'esercizio da parte di quest'ultimo di attività di lavoro aziendale con carattere di
CP_ abitualità e di prevalenza. Nulla ha invece dedotto e tantomeno provato l su quale fosse l'attività operativa svolta dal ricorrente nell'ambito dell'attività di impresa;
- considerato che la ricorrente evidenziava di non avere svolto in essa alcuna attività
lavorativa e di non avere percepito alcuno stipendio, emolumento, compenso,
indennità o ripartizione di utili. Lo stesso ha, peraltro, confermato e CP_1
documentato che la ricorrente non ha percepito utili dalla società di cui era amministratore;
né la circostanza, pure essa risultante dalle dichiarazioni reddituali
CP_ prodotte dall che la ricorrente non percepisse altri redditi di lavoro dipendente, è indice che svolgesse attività lavorativa in modo abituale e prevalente
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro per la società sportiva IT.
- considerato dunque che l non ha fornito in alcun modo la prova che CP_1
l'opponente avesse espletato l'attività di impresa con carattere di abitualità e prevalenza. Né – contrariamente a quanto sostenuto dall - la sussistenza di CP_1
detto requisito può ricavarsi dalla mancanza di lavoratori dipendenti tanto più che,
dalla documentazione versata in atti, è emerso che la ricorrente non era l'unico socio,
in quanto risultava essere altresì socio (cfr. visura camerale, all. Persona_1
CP_ memoria . La circostanza che quest'ultimo abbia dichiarato redditi d'impresa derivanti da altra società non vale ad escludere né che egli abbia svolto attività
lavorativa per la IT RL né tanto meno dimostra che la ricorrente abbia essa stessa svolto attività abituale e prevalente per la medesima società sportiva.
Sull'Istituto, come è noto, incombe un onere probatorio pieno e positivo in quanto deve dimostrare l'effettività del lavoro abituale svolto da titolari, soci e coadiutori.
che nel caso di specie non può affatto ritenersi assolto
Al riguardo si è espressa la giurisprudenza di merito e di legittimità ritenendo che ”
La giurisprudenza consolidata di legittimità in tema di iscrizione alla gestione
commercianti ha chiarito che la dichiarazione dei redditi contenente l'affermazione di
avere svolto attività prevalente nella società, laddove il dichiarante deduca l'esistenza
di errori nella compilazione, come avvenuto nel caso di specie, non avendo detta
dichiarazione carattere negoziale o dispositivo, non determina alcuna inversione
CP_ dell'onere della prova a carico del contribuente, dovendo sempre l' provare la
sussistenza dei presupposti per l'iscrizione (tra le varie, Cass. n. 21511/2018 e Cass. n.
165/2020). Ne consegue che le dichiarazioni reddituali del periodo in esame nelle quali
è stato indicato che l'appellante ha svolto attività prevalente nell'ambito della società
di persone, non comportando alcuna inversione dell'onere della prova, non esonerano
- 6 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro CP_ l' dal compito di dimostrare l'effettivo svolgimento da parte dell'appellante di
attività lavorativa in via abituale e prevalente nell'ambito della predetta società (Corte
d'Appello di Brescia, sentenza n. 212/2025 del 17.07.2025)
Pertanto, non sussistendo, nel caso di specie, i requisiti per l'iscrizione alla gestione commercianti, il ricorso, assorbita ogni altra questione, va accolto e l'avviso di addebito opposto annullato. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
◊ Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, all'udienza del 02/12/2025.
IILL GGIIUUDDIICCEE
AANNNNAA DDIIFFAALLCCOO
- 7 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO
nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Difalco, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nella causa iscritta al n. 3111 / 2023 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv. GIUNTA GIUSEPPE) Parte_1
ricorrente
CONTRO
(Avv. DI Controparte_1
IA AR)
Resistente
A seguito dell'udienza del 2/12/2025 ha pronunciato
SENTENZA
mediante lettura di quanto segue:
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ in accoglimento del ricorso, annulla l'avviso di addebito n. 596 2022 00070529 37
000;
◊ condanna l alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, che CP_1
Tribunale di Palermo sez. Lavoro liquida in complessivi € 1.865,00 oltre accessori come per legge.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
- Premesso che, con ricorso del 13/03/2023, il ricorrente indicato in epigrafe proponeva opposizione all'avviso di addebito n. n. 596 2022 00070529 37 000,
notificato in data 14/02/2023, con il quale l'Ente previdenziale chiedeva all'intimato il pagamento di € 10.901,84 a titolo di contributi non versati alla Gestione
Commercianti per il periodo 10/2017 – 04/2021, deducendo l'infondatezza delle
Controparte_ pretese creditorie dell mancanza dei presupposti per l'iscrizione alla gestione commercianti del medesimo, nella qualità di socio e amministratore della
IT S.r.l., società sportiva dilettantistica, non avendo mai partecipato al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza né percepito compensi. Precisava
altresì che la società dilettantistica sportiva di cui era amministratore sino al mese di aprile 2021, era senza fini di lucro e lo statuto vietava la distribuzione di utili (cfr. all.
statuto).
CP_
- premesso che, instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l chiedendo il rigetto dell'opposizione, in quanto infondata. L'Istituto deduceva che la società non aveva dipendenti ed aveva prodotto redditi nel periodo oggetto di recupero contributivo. L'altro socio ( ) era iscritto alla Gestione Persona_1
Artigiani per altra impresa mentre la ricorrente non aveva dichiarato altri redditi da lavoro subordinato né risultava iscritta alla Gestione Separata (cfr dichiarazioni
CP_ reddituali in atti). Da tali circostanze l desumeva che l'attività della IT RL era organizzata e diretta prevalentemente dal socio/amministratore, avendo pieni poteri e responsabilità.
- premesso che, istruita documentalmente, la causa veniva rinviata all'udienza odierna e in pari data decisa;
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro - rilevato, nel merito, che l'opponente afferma l'insussistenza di alcun obbligo di iscrizione alla gestione commercianti sull'assunto di avere svolto, esclusivamente le funzioni di amministratore, le quali si concretizzano in un mero “facere
sostanzialmente gestorio”. Contesta, altresì, di avere mai svolto alcuna, benché
minima, attività di lavoro in favore della IT S.r.l. società sportiva dilettantistica;
- rilevato che l'art. 1, comma 203, della legge n. 662/1996 dispone che “L'obbligo di
iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla
legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i
soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in
proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o
dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi
i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al
punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli
oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari
coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità
limitata; c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e
prevalenza; d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o
autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli". Pertanto, per l'iscrizione alla gestione commercianti non è sufficiente la qualità di socio o anche di amministratore in una società che svolga attività commerciale, essendo necessaria la prova dello svolgimento in concreto da parte del socio ricorrente dell'attività commerciale, con carattere di abitualità e prevalenza;
- ritenuto che non può, dunque, contrariamente a quanto sostenuto dall'Isitituto,
ritenersi sufficiente la pacifica qualità di socio e amministratore per fondare l'obbligo contributivo del ricorrente, dovendosi accertare che tale partecipazione fosse
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro accompagnata dalle succitate condizioni. Nel caso in esame l in base al CP_1
principio di ripartizione dell'onere della prova, avrebbe dovuto provare la sussistenza del presupposto per l'iscrizione del socio, nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciale, ovvero la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di continuità ed abitualità. Tuttavia, l non ha assolto CP_1
l'onere della prova su di sé gravante, limitandosi a ricavare l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti dalla qualifica di amministratore unico e di liquidatore presso la “IT RL .”, nonché dalla circostanza che la società non risultasse avere dipendenti
(dando per scontato il carattere dell'abitualità sopra citato).
Al riguardo, occorre segnalare che la Suprema Corte ha ripetutamente affermato il principio secondo cui, «in tema di iscrizione alla gestione commercianti, i requisiti
congiunti di abitualità e prevalenza dell'attività del socio di una s.r.l. sono da riferire
all'attività lavorativa espletata dal soggetto stesso in seno all'impresa; tale accezione
del requisito della "prevalenza" meglio si attaglia alla lettera dell'art. 1, comma 203,
della l. n. 662 del 1996, volto a valorizzare l'elemento del lavoro personale, ed alla sua
“ratio”, includendo nell'area di applicazione della norma tutti i casi in cui l'attività del
socio, ancorché abituale e prevalente rispetto al resto delle sue attività, non possa
essere ritenuta preponderante rispetto agli altri fattori produttivi dell'impresa» (Cass.
n. 4440/2017).
Pertanto, i requisiti congiunti di abitualità e prevalenza (l'onere della prova dei quali
CP_ è a carico dell' sono da riferire all'attività lavorativa espletata dal soggetto considerato in seno all'impresa, ovviamente al netto dell'attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, per la quale semmai ricorre l'obbligo dell'iscrizione alla gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995.
Sul punto, la Suprema Corte anche con recenti pronunzie (cfr. Cass. civ. Sez. lavoro,
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro Ord. del 27/01/2021 n. 1759; cfr. anche Cass. civ. Sez. lavoro, Ord. del 14 febbraio 2020,
n. 3829; Cass. civ. Sez. lavoro, Ord. del 13 febbraio 2020, n. 3637), si è espressa ribadendo che soci e amministratori di Società a responsabilità limitata sono obbligati, sia al versamento dei contributi nella gestione commercianti sia al versamento dei contributi dovuti alla gestione separata, non sussistendo in via astratta alcun ostacolo in ordine alla cosiddetta “doppia iscrizione” giacché le due attività operano su piani giuridici differenti;
- ritenuto che la partecipazione al lavoro aziendale del socio è diretta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, attraverso il concorso dell'opera prestata dai soci e dagli altri lavoratori, attraverso una partecipazione lavorativa espletata con abitualità e con mansioni diverse e prevalenti rispetto all'attività di amministratore.
L'attività di amministratore, invece, è diretta a dare esecuzione al contratto di società, assicurando il funzionamento dell'organismo sociale. Dunque, l'iscrizione del ricorrente alla gestione commercianti poteva giustificarsi solo con la prova dell'esercizio da parte di quest'ultimo di attività di lavoro aziendale con carattere di
CP_ abitualità e di prevalenza. Nulla ha invece dedotto e tantomeno provato l su quale fosse l'attività operativa svolta dal ricorrente nell'ambito dell'attività di impresa;
- considerato che la ricorrente evidenziava di non avere svolto in essa alcuna attività
lavorativa e di non avere percepito alcuno stipendio, emolumento, compenso,
indennità o ripartizione di utili. Lo stesso ha, peraltro, confermato e CP_1
documentato che la ricorrente non ha percepito utili dalla società di cui era amministratore;
né la circostanza, pure essa risultante dalle dichiarazioni reddituali
CP_ prodotte dall che la ricorrente non percepisse altri redditi di lavoro dipendente, è indice che svolgesse attività lavorativa in modo abituale e prevalente
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro per la società sportiva IT.
- considerato dunque che l non ha fornito in alcun modo la prova che CP_1
l'opponente avesse espletato l'attività di impresa con carattere di abitualità e prevalenza. Né – contrariamente a quanto sostenuto dall - la sussistenza di CP_1
detto requisito può ricavarsi dalla mancanza di lavoratori dipendenti tanto più che,
dalla documentazione versata in atti, è emerso che la ricorrente non era l'unico socio,
in quanto risultava essere altresì socio (cfr. visura camerale, all. Persona_1
CP_ memoria . La circostanza che quest'ultimo abbia dichiarato redditi d'impresa derivanti da altra società non vale ad escludere né che egli abbia svolto attività
lavorativa per la IT RL né tanto meno dimostra che la ricorrente abbia essa stessa svolto attività abituale e prevalente per la medesima società sportiva.
Sull'Istituto, come è noto, incombe un onere probatorio pieno e positivo in quanto deve dimostrare l'effettività del lavoro abituale svolto da titolari, soci e coadiutori.
che nel caso di specie non può affatto ritenersi assolto
Al riguardo si è espressa la giurisprudenza di merito e di legittimità ritenendo che ”
La giurisprudenza consolidata di legittimità in tema di iscrizione alla gestione
commercianti ha chiarito che la dichiarazione dei redditi contenente l'affermazione di
avere svolto attività prevalente nella società, laddove il dichiarante deduca l'esistenza
di errori nella compilazione, come avvenuto nel caso di specie, non avendo detta
dichiarazione carattere negoziale o dispositivo, non determina alcuna inversione
CP_ dell'onere della prova a carico del contribuente, dovendo sempre l' provare la
sussistenza dei presupposti per l'iscrizione (tra le varie, Cass. n. 21511/2018 e Cass. n.
165/2020). Ne consegue che le dichiarazioni reddituali del periodo in esame nelle quali
è stato indicato che l'appellante ha svolto attività prevalente nell'ambito della società
di persone, non comportando alcuna inversione dell'onere della prova, non esonerano
- 6 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro CP_ l' dal compito di dimostrare l'effettivo svolgimento da parte dell'appellante di
attività lavorativa in via abituale e prevalente nell'ambito della predetta società (Corte
d'Appello di Brescia, sentenza n. 212/2025 del 17.07.2025)
Pertanto, non sussistendo, nel caso di specie, i requisiti per l'iscrizione alla gestione commercianti, il ricorso, assorbita ogni altra questione, va accolto e l'avviso di addebito opposto annullato. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
◊ Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, all'udienza del 02/12/2025.
IILL GGIIUUDDIICCEE
AANNNNAA DDIIFFAALLCCOO
- 7 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro