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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 10/04/2025, n. 825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 825 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona del dott.
Francesco Fucci, ha pronunciato, all'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. del 10.4.2025, la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 5442/2022 R.G
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv.to Vincenzo Florio, ed elett.te Pt_1
domiciliato come in atti
Ricorrente
E
, in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1
dall'avv.to Alessandro Funari, elett.te domiciliato in Nola, Via Variante 7/bis
Resistente
E
, in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_2 dall'avv.to Laura Lembo, elett.te domiciliato in Napoli, via Nuova Poggioreale,
angolo via San Lazzaro
Resistente
Controparte_3
, in persona del suo Procuratore p.t.
, rappresentata e difesa dall'avv.to Antonio Santonastaso, Controparte_4 elett.te domiciliato in Caserta, alla Via Tommaso Campanella, n.15
Resistente
E
in persona del Controparte_5 suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv.to Alessandro
Funari, elett.te domiciliato in Nola, Via Variante 7/bis
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 28.10.2022, il ricorrente ha dedotto che l Controparte_6
, in data 7.10.2022, gli notificava a mezzo pec il preavviso di
[...] fermo amministrativo n. sull'autoveicolo Mercedes PartitaIVA_1
GLA 200 CDI FE838XR, con il quale gli ingiungeva il pagamento della somma
1 di €76.681,44 per presunte tasse, contributi, ed infrazioni al codice della strada oltre spese esecutive;
nello specifico venivano indicate le seguenti cartelle:
1) avviso di addebito n. 37120140016049451000, presumibilmente notificata il
08/02/2015, ente creditore sede di Nola, avente ad oggetto contributi CP_1
I.V.S. oltre spese more ed interessi relative all'anno d'imposta 2012, 2013, 2014 per € 8.190,42;
2) cartella n. 07120160011089589000, presumibilmente notificata il 11/07/2016, ente creditore avente ad oggetto contravvenzione codice Controparte_7 della strada dell'anno 2014 per € 896,86;
3) cartella n. 07120160060219570000, presumibilmente notificata il notificata il
20/07/2016 ente creditore avente ad oggetto Controparte_8 contravvenzione codice della strada dell'anno 2013 per € 862,74;
4) cartella di pagamento n. 07120160062776666000, presumibilmente notificata il 25/08/2016: a- ente creditore sede di Napoli - Nola avente ad CP_2 oggetto premio e sanzioni anni 2014, 2015, 2016 per € 136,50; b- ente CP_2 creditore avente ad oggetto contravvenzione codice della Controparte_9 strada dell'anno 2013 per € 2.498,93;
5) avviso di addebito n. 37120160015883330000, presumibilmente notificata il
11/11/2016, ente creditore sede di Nola, avente ad oggetto contributi CP_1
I.V.S. oltre spese more ed interessi relative all'anno d'imposta 2015, 2016 per €
2.531,25;
6) avviso di addebito n. 37120160020779776000, presumibilmente notificata il
16/12/2016, ente creditore sede di Nola, avente ad oggetto modello dm CP_1
10 oltre spese more ed interessi relative all'anno d'imposta 2016 per €
4.648,80;
7) Cartella n. 07120170001205490000, presumibilmente notificata il
13/01/2017:
a- ente creditore Comune di Napoli avente ad oggetto i contravvenzione codice della strada dell'anno 2012 per € 670,90;
b- ente creditore avente ad oggetto i contravvenzione Controparte_10 codice della strada dell'anno 2013 per € 570,89; c – Regione Campania avente ad oggetto tassa auto anno 2011 per € 941,49;
8) Cartella n. 07120170015178542000, presumibilmente notificata il 16/02/2017 ente creditore Comune di Napoli avente ad oggetto i contravvenzione codice della strada dell'anno 2012 per € 675,36:
9) Cartella n. 07120170037012114000, presumibilmente notificata il 03/04/2017 ente creditore Dir. di Nola avente ad oggetto Controparte_11 addizionale irpef anno 2013 per € 42,03;
10) Cartella n. 07120270067870322000, presumibilmente notificata il
23/08/2017 ente creditore sede di Napoli - Nola avente ad oggetto CP_2 premio e sanzioni anni 2015, 2016, 2017 per € 527,21; CP_2
2 11) avviso di addebito n. 37120170002306626000, presumibilmente notificata il
22/07/2017, ente creditore sede di Nola, avente ad oggetto modello dm CP_1
10 oltre spese more ed interessi relative all'anno d'imposta 2016, 2017 per €
904,96;
12) cartella n. 07120170079010914000, presumibilmente notificata il
28/09/2017 ente creditore avente Controparte_12 ad oggetto addizionale irpef anno 2013 per € 1.274,59;
13) avviso di addebito n. 37120170007264132000, presumibilmente notificata il
09/10/2017, ente creditore sede di Nola, avente ad oggetto contributi CP_1
IVS oltre spese more ed interessi relative all'anno 2016, 2017 per € 4.965,97;
14) Cartella n. 07120170104361300000, presumibilmente notificata il
01/12/2017 ente creditore avente ad oggetto Controparte_10 contravvenzione codice della strada dell'anno 2014 per € 1.041,93;
15) Cartella n. 07120170110997856000, presumibilmente notificata il
23/01/2018 ente creditore avente Controparte_12 ad oggetto IRPEF anno 2014 per € 2.732,00;
16) Cartella n. 07120180000636355000, presumibilmente notificata il
22/01/2018 ente creditore di Nola avente Controparte_12 ad oggetto IRAP sanzioni more ed interessi anno 2014 per € 437,37;
17) cartella n. 0712018002336737300 presumibilmente notificata il notificata il
06/04/2018 ente creditore avente ad oggetto Controparte_13 contravvenzione codice della strada dell'anno 2013 per € 4.634,54;
18) avviso di addebito n. 37120180003411584000, presumibilmente notificata il
19/06/2018, ente creditore sede di Nola, avente ad oggetto contributi CP_1
IVS oltre spese more ed interessi relative all'anno 2017, 2018 per € 3.629,33;
19) cartella n. 07120180072428618000 presumibilmente notificata il notificata il
14/11/2018 ente creditore avente Controparte_12 ad oggetto IRAP sanzioni anno 2015 per € 52,98;
20) avviso di addebito n. 37120180015375533000, presumibilmente notificata il
20/12/2018, ente creditore sede di Nola, avente ad oggetto modello dm CP_1
10 oltre spese more ed interessi relative all'anno d'imposta 2017, 2018 per €
2.349,69;
21) avviso di addebito n. 37120180015585688000, presumibilmente notificata il
05/12/2018, ente creditore sede di Nola, avente ad oggetto Contributi CP_1
IVS oltre spese more ed interessi relative all'anno d'imposta 2017, 2018 per €
2.377,27;
22) avviso di addebito n. 37120180022519953000, presumibilmente notificata il
16/01/2019, ente creditore sede di Nola, avente ad oltre CP_1 Parte_2 spese more ed interessi relative all'anno d'imposta 2012, 2018 per € 983,47;
23) cartella n. 07120190015241075000 presumibilmente notificata il notificata il
22/01/2019 ente creditore avente ad oggetto Controparte_14 contravvenzione codice della strada dell'anno 2016 per € 511,76;
3 24) Cartella n. 07120190029952261000, presumibilmente notificata il
28/02/2019 ente creditore avente Controparte_12 ad oggetto IRPEF sanzioni more ed interessi anno 2015 per € 253,60;
25) cartella n. 07120190070104207000 presumibilmente notificata il notificata il
10/05/2019 ente creditore avente Controparte_12 ad oggetto IRPEF Addizionali Ritenute ecc sanzioni anno 2015 per € 1.751,56;
26) avviso di addebito n. 37120190002085311000, presumibilmente notificata il
13/06/2019, ente creditore sede di Nola, avente ad oggetto DM 10 CP_1 somme aggiuntive oltre spese more ed interessi relative all'anno d'imposta 2018, 2019 per € 3.345,27;
27) avviso di addebito n. 37120190004942532000, presumibilmente notificato il
06/07/2019, ente creditore sede di Nola, avente ad oggetto Contributi CP_1
IVS oltre spese more ed interessi relative all'anno d'imposta 2018, 2019 per €
2.341,64;
28) avviso di addebito n. 37120190010490786000, presumibilmente notificata il
31/07/2019, ente creditore sede di Nola, avente ad oggetto Contributi CP_1
IVS oltre spese more ed interessi relative all'anno d'imposta 2015, 2019 per €
1.593,57;
29) avviso di addebito n. 37120190013033633000, presumibilmente notificata il
16/10/2019, ente creditore sede di Nola, avente ad oggetto DM 10 CP_1 somme aggiuntive oltre spese more ed interessi relative all'anno d'imposta 2019 per € 455,01;
30) avviso di addebito n. 37120190016525274000, presumibilmente notificata il
03/12/2019, ente creditore sede di Nola, avente ad oggetto contributi CP_1
IVS oltre spese more ed interessi relative all'anno d'imposta 2018, 2019 per €
2.289,20;
31) cartella n. 07120190141694488000 presumibilmente notificata il notificata il
23/01/2020 ente creditore avente ad oggetto Controparte_13 contravvenzione codice della strada dell'anno 2016 per € 657,69;
32) cartella n. 07120200012404154000 presumibilmente notificata il notificata il
28/02/2020: a) ente creditore avente ad oggetto Controparte_8 contravvenzione codice della strada dell'anno 2016 per € 650,83; b) ente creditore avente ad oggetto contravvenzione codice della Controparte_7 strada dell'anno 2018 per € 464,14; c) ente creditore Controparte_15 diritto annuale per € 75,38;
33) Cartella n. 071202000033765749000, presumibilmente notificata il
15/09/2021 ente creditore avente Controparte_12 ad oggetto IRPEF addizionali sanzioni more ed interessi anno 2016 per €
1.310,17;
34) Cartella n. 07120200046976403000, presumibilmente notificata il
08/12/2021 ente creditore avente ad oggetto Controparte_13 contravvenzione codice della strada dell'anno 2016 per € 2.024,74;
4 35) Cartella n. 07120200070733148000, presumibilmente notificata il
06/12/2021 ente creditore S.A.P.NA. per Comune di Terzigno avente ad oggetto Tassa rifiuti solidi urbani addizionale e sanzioni ecc. anno 2012 per €
947,70;
36) Cartella n. 07120210005571869000, presumibilmente notificata il
24/05/2022 ente creditore sede Napolo-Nola avente ad oggetto CP_2
Premio I e II rata sanzione ecc. anno 2018, 2019, 2020 per € 430,86;
37) avviso di addebito n. 37120210006777325000, presumibilmente notificata il
06/12/2021, ente creditore sede di Nola, avente ad oggetto Contributi CP_1 Par
somme oltre spese more ed interessi relative all'anno 2019 per € Parte_3
3.573,63;
38) avviso di addebito n. 37120220001212062000, presumibilmente notificata il
19/03/2022, ente creditore sede di Nola, avente ad oggetto DM 10 CP_1 somme aggiuntive oltre spese more ed interessi relative all'anno 2019, 2020, 2021 per € 5.422,11.
Ha, pertanto, argomentato che il suddetto preavviso di fermo amministrativo n.07180202200009732000 è illegittimo nonché infondato in fatto e diritto, essendo lo stesso fondato su atti ormai dichiarati inefficaci e comunque prescritti come da sentenza passata in cosa giudicata, proponendo opposizione dinanzi al Tribunale di Nola sez. Lavoro in merito agli addebiti di cui alle cartelle indicate sub 1), 4), 5), 6), 10), 11), 13), 18), 20), 21), 22), 26), 27), 28),29), 30),
36), 37), 38) per l'importo di € 42.368,43, e riservandosi di proporre analogo ricorso innanzi all'autorità giudiziaria competente per gli ulteriori addebiti di cui alle ulteriori cartelle richiamate nel preavviso.
Tutto ciò premesso ha adito il Tribunale di Nola chiedendo l'accoglimento delle seguenti, testuali, conclusioni: «All'adito Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del Lavoro, affinchè l'adito Giudice voglia, inaudita altera parte, disporre, in via preliminare, la sospensione dell'esecutività dell'impugnato atto di preavviso di fermo amministrativo n. 07180202200009732000, notificato a mezzo pec in data 07.10.2022 e, nel contempo, fissare l'udienza di comparizione delle parti per la discussione e, all'esito, nel merito, in accoglimento dei motivi di opposizione che precedono, dichiarare, l'illegittimità dell'impugnato atto di preavviso di fermo amministrativo n. 07180202200009732000 nonché dell'iscrizione a ruolo dei contributi ed accessori di cui all'impugnato preavviso di fermo amministrativo, e, per l'effetto, annullarli.
Vinte, sempre e comunque, le spese del procedimento, con attribuzione al costituito procuratore, quale antistatario».
Il giudice, letti gli atti e rilevata l'assenza di efficacia esecutiva del preavviso di fermo amministrativo, ha rigettato l'istanza di sospensione del titolo opposto. Si è costituito l eccependo in via principale l'inammissibilità del ricorso per CP_2 la tardività dello stesso. In via subordinata ha chiesto di dichiararsi la carenza di
5 legittimazione passiva. Nel merito ha chiesto il rigetto della domanda poiché infondata in fatto ed in diritto e non provata.
Si è costituita l ed ha chiesto il rigetto del Controparte_6 ricorso perché inammissibile ed infondato. CP_ Infine, si è costituito l , unitamente alla Controparte_5
, chiedendo il rigetto del ricorso e l'accoglimento
[...] delle seguenti conclusioni: «1) preliminarmente, accertarsi e dichiararsi
l'inoppugnabilità ed irretrattabilità degli avvisi d'addebito elencati in narrativa, in quanto ritualmente notificati e non opposti nei termini di legge;
2) nel merito, rigettare le domande tutte di parte ricorrente, e per l'effetto accertare la debenza all' , da parte di esso ricorrente, a titolo di contributi e CP_1 relative sanzioni, delle somme di cui agli avvisi d'addebito impugnati;
3) in ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali di causa;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'eccezione di prescrizione formulata dalla parte ricorrente, dichiarare che il compimento della prescrizione non è ascrivibile alla condotta dell' , e tenere CP_1 conseguentemente indenne l medesimo da ogni pronuncia di condanna CP_16 alle spese del giudizio».
Il giudice, visti gli atti, ha rinviato la causa per la discussione.
Prevista la trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, all'odierna udienza la causa viene decisa con sentenza e contestuale motivazione.
In via preliminare va dichiarato l'interesse ad agire della parte ricorrente, stante la natura del preavviso di fermo, quale atto prodromico all'esecuzione e, in via successiva, di minaccia concreta di procedere all'esecuzione forzata.
Sempre in limine, occorre qualificare la domanda giudiziale, al di là delle formule contenute nell'atto introduttivo.
Ebbene, la parte propone cumulativamente sia un'opposizione recuperatoria ex art. 24 d.lgs. n. 46/1999 ed ex art. 615 c.p.c., sia una opposizione agli atti ex art. 617 cpc.
Invero, a fronte della notifica di un preavviso di fermo ha proposto, innanzitutto, vizi formali attinenti al suddetto procedimento notificatorio, nonché una opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999 (non soggetta a termine di decadenza, cfr Cass. n. 13863 del 2021), allegando l'omessa notifica degli avvisi di addebito e cartelle presupposti, facendo valere il decorso del termine
(quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e l'intimazione, per l'assenza in tale intervallo di atti interruttivi.
Atteso che la domanda è volta all'accertamento della prescrizione dei contributi, CP_ non vi è dubbio della legittimazione passiva dei creditori sostanziali e CP_2 correttamente evocati in giudizio (v. sul punto SSUU n. 7514/2022, secondo cui
«in tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n.
46 del 1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione
6 a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione
a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio»).
Ancora la parte ha proposto una opposizione agli atti ex art. 617 cpc, facendo valere l'omessa notificazione degli atti presupposti come ragione di invalidità
(derivata) dell'atto successivo -irregolarità della sequenza procedimentale;
il che determina la legittimazione passiva anche dell' , del pari Controparte_6 evocata in giudizio.
Difatti, la Suprema Corte, nella nota pronuncia resa a Sezioni Unite n.
26283/2022, ha avuto modo di precisare che «nei giudizi non tributari, in caso di omessa o invalida notificazione di cartella o intimazione, il debitore può impugnare l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per far accertare l'insussistenza della pretesa (Cass., sez. un.,
n. 15354/15; n. 28528/18; n. 18041/19; n. 7756/20); può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata, mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione
(Cass., n. 477/71; n. 16281/16; nn. 16512 e 24461/19); e può proporre opposizione agli atti esecutivi qualora intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità (derivata) dell'atto successivo, posto che, nel sistema delle opposizioni esecutive secondo il regime ordinario,
l'irregolarità della sequenza procedimentale dà appunto luogo ad un vizio deducibile ai sensi dell'art. 617 c.p.c., quindi nel termine di venti giorni decorrente dal primo atto del quale l'interessato abbia avuto conoscenza legale
(Cass., sez. un., n. 22080/17, punto 8.3, nonché, tra varie, n. 1558/20; n.
20694/21; n. 40763/21, cit.).».
Ex adverso, è carente di legittimazione passiva la soc. la quale è CP_5 CP_ cessionario dei crediti maturati fino al 31/12/2008, ex art. 13 della legge
448/98 come modificato dall'art.3, comma 42 quinquies del dl 30/9/2005 n.203 convertito nella legge 2/12/2005 n. 248 mentre quelli in esame riguardano un periodo successivo.
Così inquadrata la fattispecie, va in primis dichiarata l'inammissibilità, in quanto tardiva, di ogni censura attinente asseriti vizi formali del preavviso di fermo
(assenza di relata di notifica, attestazione di conformità e firma digitale), integranti una opposizione ex art. 617 cpc, atteso che il suddetto atto era notificato il 7.10.2022 e il ricorso depositato il 2.11.2022, ben oltre il termine legale di 20 giorni.
Occorre a questo punto verificare la ritualità della notifica degli avvisi e delle cartelle presupposti al preavviso, anche al fine di vagliare l'eccepita prescrizione dei crediti.
7 Va innanzitutto evidenziato che manca la prova della notifica dell'avviso di addebito n. 37120180015585688000, che invero risulta pretermesso dal corpo CP_ della memoria dell' . Quanto invece all'avviso n. 371 2016 00158833 30 000, si osserva che in atti è presente quale prova della notifica telematica un solo file xml, “ricevuta completa”, ma in assenza della busta telematica.
Appare allora opportuno utile sintetizzare brevemente le modalità di funzionamento della pec: una volta che il mittente, dotato di casella PEC, abbia inviato il messaggio, il gestore - verificatane la correttezza formale - restituisce la “ricevuta di accettazione” e genera la “busta di trasporto”, al cui interno si trovano: a) il file “postacert.eml”, che contiene il messaggio originale;
b) il file
“daticert.xml”, che riproduce l'insieme di tutte le informazioni relative all'invio (mittente, gestore del mittente, destinatari, data e ora dell'invio). La busta è firmata dal gestore del mittente, onde consentire al quello del destinatario di verificarne l'inalterabilità durante il trasporto;
quest'ultimo, completati i controlli sulla validità, accetta la busta, consegna al gestore del mittente la “ricevuta di presa in carico” e deposita il messaggio nella casella di posta del destinatario.
Se la consegna va a buon fine, da ultimo, invia al gestore del mittente una
“ricevuta di avvenuta consegna”. Quest'ultima può essere di 3 tipi, a seconda della scelta impostata:
1. completa, formata dal file “postacert.eml”, contenente il messaggio originale completo di testo ed eventuali allegati ed il file “daticert.xml”, che riproduce tutte le informazioni relative all'invio (mittente, gestore del mittente, destinatari, oggetto, data e ora dell'invio, codice identificativo del messaggio);
2. breve, formata dal file “daticert.xml” e da un estratto del messaggio originale;
3. sintetica, formata dal solo file “daticert.xml” . Il destinatario riceve la busta di trasporto con il file “postacert.eml” contenente il messaggio originale, completo di testo ed eventuali allegati, e il file
“daticert.xml” che riproduce l'insieme di tutte le informazioni relative all'invio. Come visto, nel caso in esame è stato prodotto il solo file xml (“ricevuta completa”), il quale, come visto, costituisce prova dell'invio e della consegna del messaggio di posta elettronica, ma non del suo contenuto.
Sicché, non può non ritenersi provata la notifica dell'avviso di addebito de quo, con la conseguenza che questo e l'avviso precedente non possono formare oggetto di azione esecutiva da parte del Concessionario.
Procedendo oltre, l'avviso di addebito n. 371 2014 00160494 51 000 risulta notificato a mezzo racc. a.r. per compiuta giacenza in data 08/02/2015 (v. fasc. CP_
).
Sul punto non è ultroneo osservare che la notifica è stata eseguita non già ai sensi dell'art. 149 c.p.c. (e della L. n. 890 del 1982), bensì con raccomandata diretta, come consentito dall'art. 30, comma 4 del D.L. n. 78 del 2010, conv. con
L. n. 122 del 2010. Tale tipo di notifica può essere effettuata dall'Ente spedendo
8 la raccomandata senza ausilio di messi della notificazione e si perfeziona per il mero fatto che l'atto sia consegnato in luogo di pertinenza del destinatario ad una delle persone previste dall'art. 26 D.P.R. n. 602 del 1973 e dagli artt. 32 e
39 del D.M. 9 aprile 2011 (recante Approvazione delle condizioni generali del servizio postale), ovvero per decorso del termine di compiuta giacenza ai sensi degli artt. 32 e 37 del citato decreto 9/4/11, il che realizza la presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c.. In tale situazione, piuttosto, una volta che siano inutilmente decorsi i termini di giacenza fissati dalla legge per il ritiro del piego presso l'ufficio postale, il procedimento notificatorio deve intendersi completato anche nei confronti del destinatario, che non potrà quindi dolersi della sua inerzia per non avere provveduto al ritiro (Corte app. Ro. n. 1411/20, n.
2255/20).
Tale conclusione trova il proprio avallo anche nella giurisprudenza di legittimità dove si precisa che, "per quanto riguarda la necessità dell'invio della seconda raccomandata informativa, per le cartelle notificate a mezzo posta ordinaria, ex art. 26 del D.P.R. n. 602 del 1973 (o, il che è lo stesso, ex art. 30 co. 4 D.L. n.
78 del 2010 cit.), questa Corte è ferma nel ritenere che gli uffici finanziari possono procedere alla notificazione a mezzo posta ed in modo diretto degli avvisi e degli atti che per legge vanno notificati al contribuente. Ne consegue che, quando il predetto ufficio si sia avvalso di tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell'atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del 1982" (cfr. Cass. n.
17598/2010; Cass. n. 911/2012; Cass. n. 14146/2014; Cass. n. 19771/2013;
Cass. n. 16949/2014; Cass. 17445/2017; Cass. 2229/2020).
In particolare, “In tema di riscossione di contributi previdenziali, la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del comma 1 dell'art. 26 del D.P.R. n. 602 del 1973, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'apposita relata, visto che è l'ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal penultimo comma del citato art. 26, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o con l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell'amministrazione” (Cass. Sent. n. 19270/2018).
9 Non risulta, dunque, conferente con il caso in esame la nota pronuncia della
Cassazione a Sezioni Unite n. 10012/21, la quale riguarda la notifica degli atti impositivi presupposti alla cartella esattoriale e degli atti processuali che rientrano nella L. n. 890 del 1982, legge che non trova applicazione con gli avvisi di pagamento, i quali ai sensi dell'art. 30 D.L. n. 78 del 2010 possono essere notificati a mezzo raccomandata con invio di ricevimento.
Per il resto, le cartelle e avvisi di addebito appaiono tutti ritualmente notificati a CP_ mezzo pec, avendo l' e depositato le buste telematiche, con la CP_17 ricevuta di avvenuta consegna del messaggio contenente il titolo di pagamento.
Nel dettaglio:
371 2016 00207797 76 000 notificato a mezzo p.e.c. consegnata il 16/12/2016;
371 2017 00023066 26 000 notificato a mezzo p.e.c. consegnata il 22/07/2017;
371 2017 00072641 32 000 notificato a mezzo p.e.c. consegnata il 09/10/;
371 2018 00034115 84 000 notificato a mezzo p.e.c. consegnata il 19/06/;
371 2018 00153755 33 000 notificato a mezzo p.e.c. consegnata il 20/12/;
371 2018 00225199 53 000 notificato a mezzo p.e.c. consegnata il 16/01/;
371 2019 00020853 11 000 notificato a mezzo p.e.c. consegnata il 13/06/;
371 2019 00049425 32 000 notificato a mezzo p.e.c. consegnata il 06/07/;
371 2019 00104907 86 000 notificato a mezzo p.e.c. consegnata il 31/07/;
371 2019 00130336 33 000 notificato a mezzo p.e.c. consegnata il 31/07/;
371 2019 00165252 74 000 notificato a mezzo p.e.c. consegnata il 03/12/;
371 2021 00067773 25 000 notificato a mezzo p.e.c. consegnata il 06/12/2021;
371 2022 00012120 62 000 notificato a mezzo p.e.c. consegnata il 19/03/2022;
07120160062776666000 consegnata a mezzo pec il 25.8.2016;
07120170067870322000 consegnata a mezzo pec il 23.8.2017;
07120210005571869000 consegnata a mezzo pec il 24.5.2022.
Va altresì evidenziato che l'avviso n. 371 2014 00160494 51 000 e la cartella n.
07120160062776666000 erano oggetto di successiva intimazione di pagamento n.07120199026292507000, notificata in data 24.7.2019, come da ricevute di accettazione e consegna prodotte da CP_17
Sicché, tenuto conto che il preavviso di fermo era notificato il 7.10.2022, per nessuno dei suddetti titoli risulta maturata la prescrizione successivamente alla notifica, alla luce della sospensione dei termini disposta dalla normativa emergenziale.
Come noto, l'art. 37 del d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, rubricato "Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali
e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria", dispone, al comma 2: "I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e
10 riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo".
Tale disposizione ha quindi previsto un periodo di sospensione della durata di
129 giorni.
È poi intervenuta ulteriore sospensione dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno
2021, cioè per 182 giorni. Invero, l'art. 11 del D.L. 31.12.2020, n. 183, convertito dalla legge 26.2.2021, n. 21, dispone al comma 9: "I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo".
Sicché, aggiungendo 311 giorni, pari alla somma di 129 e 182, al termine quinquennale decorrente dalla notifica degli avvisi e delle cartelle, alla data del
7.10.2022 non era maturata alcuna prescrizione.
Infine va evidenziata, alla luce della ritualità della notifica delle cartelle e degli avvisi, che ogni censura formale e sul merito della pretesa contributiva si palesa tardiva, in quanto fatta valere ben oltre i termini di 20 e 40 giorni dalla notifica dei titoli.
Circa il governo delle spese di lite, le stesse seguono il principio della soccombenza e liquidate ex art. 97 cpc co. 1, prima parte, ed ex dm 55/14 e ss.mm.ii, facendo uso dei parametri minimi, stante la non complessità, espunta la fase istruttoria;
le stesse vanno poi compensate nella misura di 1/3 nei CP_ confronti dell' e di stante il parziale accoglimento. CP_17
PQM
Il Tribunale:
- Dichiara l'insussistenza del diritto del Concessionario ad agire in via esecutiva sulla base degli avvisi nn. 37120180015585688000 e 371
2016 00158833 30 000;
- Rigetta nel resto il ricorso;
- Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite nei confronti di liquidate in € 251,00, oltre spese generali, iva e cpa, CP_2 come per legge;
- Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite nei CP_ confronti di e liquidate in € 3.291,00 nei confronti di ciascuna CP_17 parte, oltre spese generali, iva e cpa, come per legge.
Nola, 10.4.2025
Il Giudice
Dott. Francesco Fucci
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