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Sentenza 28 agosto 2025
Sentenza 28 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 28/08/2025, n. 2580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2580 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
PRIMA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, giudice dottore Andrea Loffredo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 2373/2016 del R.G.A.C., avente ad oggetto: appello avverso sentenza del giudice di pace – opposizione a cartella di pagamento
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio De Rosa Parte_1
APPELLANTE
E
già , Controparte_1 Controparte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Viviana De Bello
APPELLATA
Controparte_3
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 20/11/2024 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato presentava appello Parte_1
avverso la sentenza n. 5126/2015 del Giudice di Pace di Nocera Inferiore che aveva rigettato l'opposizione dallo stesso proposta avverso la cartella di pagamento n°
10020110060618879, avente ad oggetto la iscrizione a ruolo delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa per infrazione al codice della strada in virtù di verbale n° SCV0001674637, elevato dalla Sezione Polizia Stradale di Salerno.
A motivi l'appellante si doleva del contrasto fra la sentenza di primo grado ed i principi regolatori della materia oltre che per omesso esame e per illogica interpretazione delle risultanze della prova.
Chiedeva, pertanto, la riforma dell'impugnata sentenza con accoglimento dell'opposizione alla predetta cartella, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Si costituiva in giudizio , la quale chiedeva dichiararsi inammissibile Controparte_2
l'appello stante il disposto dell'art. 339 comma 3 cpc ed in quanto redatto in violazione delle prescrizioni di cui all'art. 342 c.p.c. (o comunque inammissibile ex art. 348 bis cpc) e nel merito chiedeva il rigetto dell'impugnazione con la conferma dell'impugnata sentenza, in quanto correttamene motivata in fatto e in diritto. Con vittoria delle spese di lite.
La , nonostante la regolare notifica, restava contumace come in Controparte_3
primo grado.
Precisate le conclusioni, il giudice tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti i termini ridotti di cui all'art. 190 c.p.c. di 40 giorni per le comparse conclusionali e 20 giorni per le memorie di replica.
In via preliminare va rilevata l'ammissibilità dell'appello ricordando il consolidato principio di diritto secondo cui le opposizioni a sanzione amministrativa e le opposizioni a cartella esattoriale, che sul primo atto trovano fondamento, non sono mai decise secondo equità dal Giudice di Pace, a prescindere dal valore della controversia.
Ciò in ragione del fatto che trattasi di decisione su un atto che è espressione di un pubblico potere (cfr. Cass. N. 17212/2017). Di conseguenza, non potranno trovare applicazione i limiti posti dall'art. 339 c.p.c., come del resto sancito dall'art. 6 comma
12 D. Lgs 150/11.
L'appello è ammissibile anche perché, oltre a non essere manifestamente infondato, contiene l'indicazione delle parti della sentenza censurate e delle modifiche richieste, con sufficiente esposizione dei motivi in fatto e in diritto, tanto è vero che parte appellata si è difesa in modo completo.
Nel merito l'opposizione proposta in primo grado, richiamata integralmente nell'atto di appello, si fondava sul difetto di procedura e di motivazione della cartella di pagamento, atteso che l'emissione della stessa presupponeva la prova della valida notificazione del verbale di accertamento, senza la quale la cartella non poteva essere emessa. Tale prova della notificazione dell'atto prodromico richiamato in cartella non
è stata fornita in primo grado né dalla , rimasta contumace, né Controparte_3
dalla concessionaria per la riscossione. Orbene l' agiva ed agisce (ora CP_2
come ) per la riscossione come mandataria della Controparte_1
e quindi era tenuta a procurarsi presso l'ente mandante la prova Controparte_3
della notifica dell'atto presupposto, per dimostrare la legittimità dell'emissione della cartella di pagamento. La legittimità sussiste quando il verbale di accertamento prodromico sia stato validamente notificato ed il destinatario non abbia pagato la sanzione e non abbia impugnato nel termine di legge il verbale. Senza la prova della notifica del verbale di accertamento, la cartella è dunque viziata e quindi annullabile sia per vizio di procedura sia per difetto di motivazione, non sussistendo la legale conoscenza nell'intimato del verbale di accertamento in essa richiamato e che avrebbe potuto giustificare la motivazione per relationem.
Ad abundantiam, parte opponente ha invece provato di avere avuto conoscenza del verbale di accertamento solo dopo la notifica della cartella. Infatti, in data 21 dicembre 2011 - né è prova la data certa della notifica - la società
notificava al , a mezzo lettera raccomandata Controparte_2 Parte_1
a.r., la cartella di pagamento n° 10020110060618879.
Il giorno successivo, ossia il 22 dicembre 2011, l'opponente si recava presso la sezione
Polizia Stradale di per richiedere copia del verbale n° SCV0001674637 di cui CP_3
faceva menzione la suddetta cartella di pagamento;
né è prova la data certa del rilascio del verbale “22 dicembre 2011”.
Il depositava il verbale di contestazione nel giudizio di primo Parte_1
grado allo scopo di dimostrare al Giudice l'omessa notifica del verbale medesimo, che si evince dalla relata di notifica “trasferito”, nonché per provare la circostanza di essere venuto a conoscenza dell'esistenza del verbale il giorno successivo alla notifica della cartella di pagamento impugnata, estraendone copia presso l'ufficio che aveva elevato la sanzione.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico delle appellate, con liquidazione in relazione ad un valore della causa inferiore ad euro
1100,00 ed alle fasi svolte (studio, introduttiva, trattazione e conclusionale per il primo grado, studio, introduttiva e conclusionale per il secondo grado).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie l'opposizione ed annulla la cartella di pagamento n. 10020110060618879.
2) Condanna le appellate in solido al pagamento in favore dell'appellante delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida per il primo grado in euro 330,00 per compensi di difesa, per il secondo grado in euro 462,00 per compensi di difesa, oltre per entrambi i gradi rimborso contributo unificato e marca da bollo e rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge, con distrazione al difensore antistatario. Così deciso in Nocera Inferiore in data 27/08/2025 Il Giudice
dott. Andrea Loffredo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
PRIMA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, giudice dottore Andrea Loffredo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 2373/2016 del R.G.A.C., avente ad oggetto: appello avverso sentenza del giudice di pace – opposizione a cartella di pagamento
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio De Rosa Parte_1
APPELLANTE
E
già , Controparte_1 Controparte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Viviana De Bello
APPELLATA
Controparte_3
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 20/11/2024 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato presentava appello Parte_1
avverso la sentenza n. 5126/2015 del Giudice di Pace di Nocera Inferiore che aveva rigettato l'opposizione dallo stesso proposta avverso la cartella di pagamento n°
10020110060618879, avente ad oggetto la iscrizione a ruolo delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa per infrazione al codice della strada in virtù di verbale n° SCV0001674637, elevato dalla Sezione Polizia Stradale di Salerno.
A motivi l'appellante si doleva del contrasto fra la sentenza di primo grado ed i principi regolatori della materia oltre che per omesso esame e per illogica interpretazione delle risultanze della prova.
Chiedeva, pertanto, la riforma dell'impugnata sentenza con accoglimento dell'opposizione alla predetta cartella, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Si costituiva in giudizio , la quale chiedeva dichiararsi inammissibile Controparte_2
l'appello stante il disposto dell'art. 339 comma 3 cpc ed in quanto redatto in violazione delle prescrizioni di cui all'art. 342 c.p.c. (o comunque inammissibile ex art. 348 bis cpc) e nel merito chiedeva il rigetto dell'impugnazione con la conferma dell'impugnata sentenza, in quanto correttamene motivata in fatto e in diritto. Con vittoria delle spese di lite.
La , nonostante la regolare notifica, restava contumace come in Controparte_3
primo grado.
Precisate le conclusioni, il giudice tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti i termini ridotti di cui all'art. 190 c.p.c. di 40 giorni per le comparse conclusionali e 20 giorni per le memorie di replica.
In via preliminare va rilevata l'ammissibilità dell'appello ricordando il consolidato principio di diritto secondo cui le opposizioni a sanzione amministrativa e le opposizioni a cartella esattoriale, che sul primo atto trovano fondamento, non sono mai decise secondo equità dal Giudice di Pace, a prescindere dal valore della controversia.
Ciò in ragione del fatto che trattasi di decisione su un atto che è espressione di un pubblico potere (cfr. Cass. N. 17212/2017). Di conseguenza, non potranno trovare applicazione i limiti posti dall'art. 339 c.p.c., come del resto sancito dall'art. 6 comma
12 D. Lgs 150/11.
L'appello è ammissibile anche perché, oltre a non essere manifestamente infondato, contiene l'indicazione delle parti della sentenza censurate e delle modifiche richieste, con sufficiente esposizione dei motivi in fatto e in diritto, tanto è vero che parte appellata si è difesa in modo completo.
Nel merito l'opposizione proposta in primo grado, richiamata integralmente nell'atto di appello, si fondava sul difetto di procedura e di motivazione della cartella di pagamento, atteso che l'emissione della stessa presupponeva la prova della valida notificazione del verbale di accertamento, senza la quale la cartella non poteva essere emessa. Tale prova della notificazione dell'atto prodromico richiamato in cartella non
è stata fornita in primo grado né dalla , rimasta contumace, né Controparte_3
dalla concessionaria per la riscossione. Orbene l' agiva ed agisce (ora CP_2
come ) per la riscossione come mandataria della Controparte_1
e quindi era tenuta a procurarsi presso l'ente mandante la prova Controparte_3
della notifica dell'atto presupposto, per dimostrare la legittimità dell'emissione della cartella di pagamento. La legittimità sussiste quando il verbale di accertamento prodromico sia stato validamente notificato ed il destinatario non abbia pagato la sanzione e non abbia impugnato nel termine di legge il verbale. Senza la prova della notifica del verbale di accertamento, la cartella è dunque viziata e quindi annullabile sia per vizio di procedura sia per difetto di motivazione, non sussistendo la legale conoscenza nell'intimato del verbale di accertamento in essa richiamato e che avrebbe potuto giustificare la motivazione per relationem.
Ad abundantiam, parte opponente ha invece provato di avere avuto conoscenza del verbale di accertamento solo dopo la notifica della cartella. Infatti, in data 21 dicembre 2011 - né è prova la data certa della notifica - la società
notificava al , a mezzo lettera raccomandata Controparte_2 Parte_1
a.r., la cartella di pagamento n° 10020110060618879.
Il giorno successivo, ossia il 22 dicembre 2011, l'opponente si recava presso la sezione
Polizia Stradale di per richiedere copia del verbale n° SCV0001674637 di cui CP_3
faceva menzione la suddetta cartella di pagamento;
né è prova la data certa del rilascio del verbale “22 dicembre 2011”.
Il depositava il verbale di contestazione nel giudizio di primo Parte_1
grado allo scopo di dimostrare al Giudice l'omessa notifica del verbale medesimo, che si evince dalla relata di notifica “trasferito”, nonché per provare la circostanza di essere venuto a conoscenza dell'esistenza del verbale il giorno successivo alla notifica della cartella di pagamento impugnata, estraendone copia presso l'ufficio che aveva elevato la sanzione.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico delle appellate, con liquidazione in relazione ad un valore della causa inferiore ad euro
1100,00 ed alle fasi svolte (studio, introduttiva, trattazione e conclusionale per il primo grado, studio, introduttiva e conclusionale per il secondo grado).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie l'opposizione ed annulla la cartella di pagamento n. 10020110060618879.
2) Condanna le appellate in solido al pagamento in favore dell'appellante delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida per il primo grado in euro 330,00 per compensi di difesa, per il secondo grado in euro 462,00 per compensi di difesa, oltre per entrambi i gradi rimborso contributo unificato e marca da bollo e rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge, con distrazione al difensore antistatario. Così deciso in Nocera Inferiore in data 27/08/2025 Il Giudice
dott. Andrea Loffredo