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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 10/06/2025, n. 525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 525 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRIESTE
in composizione monocratica, in persona della dott. Francesco Saverio Moscato, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in primo grado, iscritta in data 09.10.2023 al n. 4128/2023 di Ruolo
Generale, vertente t r a
Avv. Andrea Busetti (C.F. ) nato a [...] il [...], con C.F._1
studio legale a Trieste, in via Piccolomini, nr. 3, pec: busetti Email_1
, fax , in proprio;
[...] P.IVA_1
RICORRENTE
e
(C.F. ), in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2
domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, piazza
Dalmazia n. 3;
RESISTENTE (contumace)
nonché
1
persona del Direttore Provinciale pro tempore, con sede in via L. Stock, n. 2/3; PEC:
Email_2
RESISTENTE (estromesso)
avente ad oggetto: opposizione al decreto di liquidazione dei compensi.
CONCLUSIONI
Per il ricorrente:
(come da ricorso del 22.09.2023)
“Voglia l'Ill.mo Presidente del Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento della
suesposta opposizione e in riforma del decreto d.d. 04.09.2023, depositato il
12.09.2023 e notificato in data 13.09.2023, dal Giudice dott.ssa Debora Della Dora
Gullion nell'ambito del giudizio n. R.G.N.R. 5230/2018 – R.G. Trib. 1445/2020
1) nel merito,
annullare il provvedimento che rigetta l'istanza di liquidazione presenta dall'avv. Andrea
Busetti in data 08.08.2023 e provvedere alla liquidazione stessa;
2) in via istruttoria,
con ogni più ampia riserva di aggiungere, integrare, modificare, precisare e di
formulare istanze anche istruttorie nonché di produrre documenti nei modi e nei
termini stabiliti dalla legge anche in relazione al comportamento processuale delle
controparti.
3) Con vittoria di spese (tassa di registro) e compensi, oltre il rimborso forfettario per
spese generali, IVA e CPA come per legge.”
MOTIVI DELLA DECISIONE 2 L'avv. Andrea Busetti ha agito avanti a questo Tribunale ex artt. 281-decies ss.
c.p.c., proponendo opposizione ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 170 d.p.r.
115/2002 e 15 del d. lgs. 150/2011 per chiedere la modifica del decreto di liquidazione,
emesso nel procedimento penale n. R.G.N.R. 5230/2018 – R.G. Trib. 1445/2020, del
04.09.2023, depositato in cancelleria il 12.09.2023 e notificato in data 13.09.2023, con il quale il giudice penale rigettava la richiesta di liquidazione dei suoi compensi professionali, sul presupposto che non sarebbe stato sufficientemente dimostrato l'infruttuoso esito delle procedure esecutive.
Questi gli antefatti salienti della vicenda.
In data 12.01.2021 l'avv. Busetti è stato nominato difensore d'ufficio di
[...]
lo stesso, nell'ambito della propria prestazione professionale, ha studiato il Per_1
fascicolo e ha partecipato alle udienze dibattimentali dei giorni 25.03.2021,
06.07.2021, 07.12.2021, 23.06.2022, 03.05.2022 e 06.09.2022, durante le quali veniamo escussi i testi richiesti dal P.M.
All'esito dell'udienza di discussione del 06.09.2022 veniva pronunciata sentenza di assoluzione dell'imputato ai sensi dell'art. 530, 2° comma, c.p.c. (cfr. doc. 2).
Pertanto, terminata la sua prestazione professionale, l'avv. Busetti si attivava per il recupero del credito professionale, agendo in giudizio innanzi al Giudice di Pace di
Trieste, il quale, con la sentenza n. 143/23, condannava il debitore al Persona_1
pagamento dell'importo di 3.723,86 euro più accessori, a favore dell'odierno ricorrente a titolo di compensi professionali oltre 300,00 euro più accessori a titolo di spese di soccombenza del procedimento civile (cfr. doc. 2).
3 Il ricorrente notificava allora l'atto di precetto unitamente alla predetta sentenza,
ma tale adempimento non si perfezionava in quanto il plico ritornava all'avvocato con la dicitura “irreperibilità del destinatario”.
L'avv. Busetti depositava, quindi, in data 08.08.2023 istanza di liquidazione dei propri onorari, quantificandoli in 3.205,45 euro (cfr. doc. 2).
Con il provvedimento del 04.09.2023, depositato in cancelleria il 12.09.2023 e notificato in data 13.09.2023, oggi opposto, il giudice penale, rigettava la richiesta di liquidazione dei compensi professionali dell' avv.Busetti, rilevando che “la difesa
dell'imputato non ha dato prova di aver notificato titolo e precetto ai sensi dell'art. 140
cpc e 143 cpc, nonché di aver esperito la successiva procedura esecutiva di recupero
credito” e, ancora che “per procedere alla liquidazione del compenso al difensore è
necessario quanto meno che il difensore dia prova di un pignoramento mobiliare
negativo”.
Avverso detto provvedimento, l'avv. Busetti ha proposto la presente opposizione,
lamentando che l'attività indicata dal giudice penale risulterebbe inutile, in quanto,
data l'irreperibilità del debitore, non potrebbe in alcun modo sfociare in una procedura esecutiva avente esito fruttuoso, bensì comporterebbe solamente un ulteriore aggravio a carico delle casse dell'Erario.
Sulla base di queste considerazioni, il ricorrente ha rivendicato, quindi, con il presente ricorso il diritto al riconoscimento al suo compenso professionale maturato nel procedimento penale e nel successivo procedimento civile di recupero del credito.
4 L' depositava una nota, chiedendo l'estromissione della stessa Controparte_2
dal giudizio, mentre il sebbene ritualmente e Controparte_1
tempestivamente notiziato della lite, non si è costituito.
Alla prima udienza del 23.05.2024, il giudice, dopo aver disposto l'estromissione dal processo dell' e dichiarato la contumacia del Ministero della Controparte_2
Giustizia, concedeva al ricorrente un differimento al fine di valutare la ripresentazione in sede penale dell'istanza di liquidazione del compenso integrata dal precetto e titolo notificati (anche solo ai sensi dell'art. 143 c.p.c.) e dalla risposta resa all'esito dell'interrogazione richiesta ai sensi dell'art. 492-bis c.p.c.
All'udienza successiva del 12.02.2025, il ricorrente rappresentava di avere nuovamente presentato istanza di liquidazione del compenso al giudice penale allegando gli esiti – risultati negativi - dell'accesso ai sensi dell'art. 492-bis c.p.c.
Ciò nonostante, l'istanza di liquidazione del compenso veniva nuovamente respinta dallo stesso giudice penale sul rilievo che avrebbe dovuto essere effettuato un tentativo di pignoramento presso l'ultima residenza nota del cliente (cfr. doc. 5).
La domanda è fondata e va, quindi, accolta.
Ai sensi dell'art. 116, comma 2, DPR 30.5.2002, n. 115 il difensore d'ufficio ha diritto al pagamento dei propri compensi dallo Stato dopo “aver esperito inutilmente le
procedure per il recupero dei crediti professionali”, ma ciò non significa che lo stesso debba, per ottenere la liquidazione del proprio compenso, dare la prova della non abbienza o della completa impossidenza del proprio assistito.
Secondo la Cassazione “il meccanismo di cui all'art. 116 DPR n. 115/2002 non postula
la non abbienza dell'imputato né presume la sua insolvibilità (e quindi il non recupero del
5 credito), ma consiste in una anticipazione, da parte dello Stato, della somma liquidata
dal giudice al difensore di ufficio, somma che lo Stato stesso è tenuto a recuperare nei
confronti dell'assistito.” (ord. 3673/19 del 16.01.2019).
E' opinione dominante nella giurisprudenza della Suprema Corte che, in tema di patrocinio a spese dello stato, il difensore d'ufficio “… non può ottenere la liquidazione
dell'onorario a carico dell'erario senza dimostrare di aver effettuato un vano e non
pretestuoso tentativo di recupero (nella specie attraverso l'emissione del decreto
ingiuntivo, l'intimazione dell'atto di precetto ed il verbale di pignoramento immobiliare
negativo), ma non è tenuto a provare anche l'impossidenza dell'assistito, che si
risolverebbe in un onere eccessivo per il difensore, non funzionale all'istituto della
difesa d'ufficio.” (Sentenza n. 8359/2020).
Nel caso di specie, è avviso del giudicante che l'avv. Busetti abbia dimostrato di aver effettuato un serio tentativo di recupero del proprio credito, dapprima agendo in giudizio innanzi al Giudice di Pace per ottenere un titolo esecutivo, e poi notificando la sentenza unitamente all'atto di precetto del 29.06.2023 (cfr. doc. 2). Lo stesso professionista ha anche effettuato le opportune verifiche presso il Dipartimento
dell'Amministrazione Penitenziaria.
Il ricorrente, in pendenza del presente giudizio, ha poi provveduto a rinotificare sentenza e precetto ai sensi dell'art. 143 c.p.c. in data 07.06.2024 (cfr. doc. 4) e ha fatto istanza di accesso telematico con il procedimento ex art. 492-bis finalizzato alla ricerca di beni pignorabili (cfr. doc. 4), attività, come detto, rivelatasi infruttuosa.
Pertanto, avuto riguardo all'attività svolta dal difensore d'ufficio nel procedimento penale, consistita in concreto nella sua presenza alle udienze del 25.03.2021,
6 06.07.2021, 07.12.2021, 23.06.2022, 03.05.2022 e 06.09.2022 (cfr. doc. 2), risulta prudente riconoscere a favore del professionista, a titolo di compenso per la difesa d'ufficio prestata, la fase di studio e quella istruttoria ai valori medi e, quindi 473,00
euro per la fase di studio e 1.134,00 euro per la fase istruttoria.
Andrà sicuramente riconosciuta anche la fase decisionale, fase evidentemente svoltasi, essendo il procedimento penale stato definito mediante la pronuncia di una sentenza di assoluzione dell'imputato ai sensi dell'art. 530, 2° comma, c.p.c., ma essendosi trattato di una discussione, ragionevolmente, di spessore modesto, si riconosce il valore minimo, pari a 709,00 euro.
Pertanto il totale liquidato, pari ad euro 2.316,00 (= 473,00 +1.134,00 + 709,00)
deve essere decurtato di 1/3 ai sensi dell'art. 106-bis del d.p.r. 115/2002, arrivando,
così, ad euro 1.544,00.
Allo stesso competono sicuramente anche i compensi per la fase di recupero del credito, in quanto costituisce ormai ius receptum il principio, ribadito da ultimo dalla
Cassazione nell'ordinanza n. 7275 del 13.03.2023, secondo cui il difensore d'ufficio che abbia inutilmente esperito la procedura esecutiva, volta alla riscossione dell'onorario,
ha diritto al rimborso dei compensi ad essa relativi in sede di liquidazione degli stessi da parte del giudice, ai sensi del combinato disposto degli art. 82 e 116 del DPR
115/2002 (cfr. anche Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 22579/2019, Cass. 30484/2017; Cass.,
Ordinanza n. 27854/2011).
E', dunque, diritto dell'avv. Busetti ottenere la liquidazione dei rimborsi dei compensi relativi alla fase di recupero del credito e si ritiene congruo quantificarli nella somma totale di 971,00 euro, prendendo come base quanto già liquidato dal giudice di pace
7 (300,00 euro) e sommando il compenso per l'atto di precetto ai valori medi (236,00
euro), nonché quello per la procedura ex art. 492-bis c.p.c. (435,00 euro).
In conclusione, a modifica del provvedimento di liquidazione emesso dal Tribunale di
Trieste del 04.09.2023, depositato in cancelleria il 12.09.2023 e notificato in data
13.09.2023, nel procedimento penale n. R.G.N.R. 5230/2018 – R.G. Trib. 1445/2020, si deve, quindi, accertare il diritto dell'avv. Andrea Busetti al pagamento da parte dell'Erario del compenso finale già decurtato ex art. 106-bis d.p.r. 115/2002, di
1.544,00 euro, oltre spese generali 15%, c.p.a. e i.v.a. (come per legge), nonché la somma di 971,00 euro per l'attività di recupero crediti.
L'Erario viene condannato a pagare le somme suddette al professionista ricorrente.
Le spese di lite, contumace il , seguono la soccombenza e Controparte_1
sono liquidate come da dispositivo, a norma del D.M. n. 55/2014 (così come aggiornato dal D.M. 147 del 13.8.2022), con riconoscimento di valori medi per le fasi 1 e 2 e,
invece, con riduzione del 50% per le fasi 3 e 4, attesa la natura documentale della causa e la semplicità dei temi trattati.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Francesco Saverio
Moscato, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così
provvede:
1) accogliendo l'opposizione proposta dall'avv. Andrea Busetti avverso il decreto di liquidazione del 04.09.2023, depositato in cancelleria il 12.09.2023 e notificato in data
13.09.2023, liquida in favore del ricorrente per l'attività professionale riguardante la difesa d'ufficio dell'imputato nel procedimento penale n. R.G.N.R. Persona_1
8 5230/2018 – R.G. Trib. 1445/2020, la somma finale, determinata al netto della riduzione ex art. 106-bis T.U. Spese di Giustizia, di 1.544,00 euro, oltre 15% per spese generali,
oltre CPA e IVA se dovuta;
nonché la somma di 971,00 euro, oltre 15% per spese generali, oltre CPA e IVA se dovuta, per la fase civile di infruttuoso recupero del credito;
2) condanna il a rifondere all'avv. Andrea Busetti le spese del Controparte_1
presente procedimento, che liquida in complessivi 1.702,00 euro per compenso, oltre rimborso forfetario spese generali (15%), oltre CPA e IVA se dovuta.
Così deciso in Trieste, 09 giugno 2025
Il Giudice
dott. Francesco Saverio Moscato
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