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Sentenza 1 giugno 2025
Sentenza 1 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 01/06/2025, n. 2427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2427 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2025 |
Testo completo
N. 754/2018 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile ordinaria iscritta al n. 754/18 R.G. affari contenziosi civili, avente ad oggetto: contratti bancari
TRA in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
Antonio Malzone, presso il cui studio è elett.te dom.ta in Salerno, alla via F. Manzo n. 64, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
ATTRICE
E in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Stefania Iannicelli, presso il cui studio è elett.te dom.ta in Salerno, alla via G. Vicinanza n. 11, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
E tramite la mandataria Controparte_2 CP_3
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Stefania Iannicelli,
[...]
presso il cui indirizzo pec è elett.te dom.ta, giusta procura allegata alla comparsa di intervento volontario
TERZA INTERVENTRICE
CONCLUSIONI
Con le note sostitutive dell'udienza del 20/11/24 le parti si riportavano alle rispettive conclusioni in atti, di cui chiedevano l'accoglimento.
pagina 1 di 5 MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, notificato il 22/01/18, la conveniva in giudizio, dinanzi al Parte_1
Tribunale di Salerno, la assumendo di aver intrattenuto con Controparte_1 la filiale di Salerno di quest'ultima i rapporti di c/c bancario n. 42690.15 e n. 40860.21, sui quali erano state concesse varie linee di credito;
che i tassi d'interesse applicati non erano stati validamente pattuiti in forma scritta, con conseguente nullità dei contratti ex artt. 1418 c.c. e 117, co. 1, T.U.B. ed applicazione dei tassi sostitutivi di cui al co. 7 di tale ultima norma;
che la banca convenuta aveva comunque arbitrariamente ed unilateralmente modificato i tassi applicati, in violazione di quanto previsto dall'art. 118 T.U.B.; che la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi era illegittima in quanto non conforme a quanto previsto dalla delibera CICR del 09/02/00; che la predetta capitalizzazione era diventata comunque illegittima a decorrere dall'01/01/14 per effetto della modifica apportata dalla l. n. 147/13 al co. 2 dell'art. 120 T.U.B.; che anche la c.m.s. era illegittima in quanto non validamente pattuita;
che le valute non erano state correttamente applicate in relazione alla data effettiva delle operazioni compiute;
che la convenuta, con racc. a.r. del 22/12/17, aveva comunicato la chiusura del rapporto di c/c e dei relativi affidamenti in corso, ma tale improvviso recesso era illegittimo in quanto privo di una giusta causa;
che, con precedente comunicazione del 24/11/17, la convenuta aveva anche comunicato l'avvenuta segnalazione in
Centrale Rischi della posizione a sofferenza, sebbene fossero mancanti i presupposti di cui alla circolare della Banca d'Italia n. 139/91, con conseguenti danni patrimoniali e non patrimoniali causati ad essa attrice;
che il tentativo di mediazione ex d.lgs. n. 28/10 era stato espletato con esito negativo;
che il TEG dei rapporti di c/c era superiore al tasso soglia ex l. n. 108/96.
Tanto premesso, la società istante chiedeva che l'adito Tribunale volesse, previo accertamento della nullità parziale dei contratti di c/c per le ragioni esposte, accertare e dichiarare l'esatto rapporto di dare-avere tra le parti, e, per l'effetto, condannare la banca convenuta alla restituzione di tutte le somme indebitamente percepite, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché al risarcimento di tutti i danni subiti per violazione dei principi di correttezza e buona fede, vinte le spese giudiziali.
Con comparsa di risposta, depositata il 30/05/18, si costituiva la Controparte_1
la quale deduceva l'infondatezza delle avverse domande, posto che, in primo luogo, non
[...] risultava prodotta la documentazione posta a fondamento della stessa, e comunque l'avversa pretesa restitutoria era almeno parzialmente prescritta;
inoltre, il contratto di c/c conteneva un'esplicita pattuizione di tutte le condizioni ed i tassi applicati, che non avevano mai sforato il tasso soglia ex l. n. 108/96; anche la segnalazione a sofferenza in Centrale Rischi doveva reputarsi pagina 2 di 5 legittima, in ragione della rilevante debitoria gravante sulla società attrice. Concludeva per il rigetto delle domande attoree con vittoria di spese giudiziali.
Con comparsa di risposta, depositata il 05/05/21, si costituiva la Controparte_4
tramite la mandataria la quale, assumendo di aver acquistato il
[...] Controparte_3
credito vantato, nei confronti della società attrice, dalla a Controparte_1 seguito di scissione da quest'ultima con atto per notaio del 25/11/20, si riportava alle difese Per_1
della sua dante causa.
Ammessa ed espletata CTU, acquisita documentazione varia, con le note sostitutive dell'udienza del 20/11/24 le parti precisavano le conclusioni ed il sottoscritto giudicante, con ordinanza del
25/11/24, assegnava la causa in decisione con i termini dell'art. 190 c.p.c.
Dalla documentazione in atti e dalla CTU espletata dal dott. è emerso che la Persona_2
instaurava con la banca convenuta due rapporti di c/c: Parte_1
a) il rapporto n. 42690.15, di cui risulta prodotto il contratto del 17/08/01 (contenente l'indicazione dei tassi debitori e creditori, della capitalizzazione trimestrale degli interessi, della c.m.s., nonchè delle valute e spese) e gli estratti conto dall'01/01/08 (con saldo a debito di € 247.460,51) al 04/12/17 (con saldo a debito di € 386.799,36). Risulta comunque mancante la documentazione inerente al I trimestre 2017 e quella dei saldi per valuta per tutto il periodo esaminato;
b) il rapporto n. 40860.21, di cui risultano prodotti gli estratti conto per il periodo dal 22/10/12
(con saldo pari a zero) al 13/02/15 (con saldo finale pari a zero in seguito a movimento in dare di € 31.169,19 per “giro su conto 42690,15” avvenuto in data 13/02/15). Mancano i saldi per valuta per tutto il periodo considerato.
La documentazione prodotta, anche se incompleta in relazione agli estratti conto, è tuttavia sufficiente ai fini del ricalcolo (parziale) del saldo del rapporto di c/c, essendosi rilevato che “Nei rapporti di conto corrente bancario, ove il correntista, agendo in giudizio per la ripetizione di quanto indebitamente trattenuto dalla banca, ometta di depositare tutti gli estratti conto periodici e non sia possibile accertare l'andamento del conto mediante altri strumenti rappresentativi delle movimentazioni (come le contabili bancarie riferite alle singole operazioni o le risultanze delle scritture contabili), va assunto, come dato di partenza per il ricalcolo, il saldo iniziale a debito, risultante dal primo estratto conto disponibile o da quelli intermedi dopo intervalli non coperti, che, nel quadro delle risultanze, è il dato più sfavorevole al cliente, sul quale si ripercuote tale incompletezza, in quanto gravato dall'onere della prova degli indebiti pagamenti” (Cass. n.
37800/22): in sostanza, quindi, l'incompletezza della documentazione si ripercuote sul correntista,
pagina 3 di 5 ma non impedisce che, nei limiti della stessa e tramite operazioni contabili di raccordo, si accerti l'esatto dare/avere tra le parti. In altri termini, in mancanza di taluni estratti di conto corrente, il correntista perde semplicemente la possibilità di dimostrare il fondamento della domanda di restituzione di danaro da lui dato alla banca (per effetto di addebiti da questa operati) nel solo periodo di tempo compreso fra l'inizio del rapporto e quello cui si riferiscono gli estratti di conto corrente depositati (giurisprudenza ormai consolidata: cfr., “ex multis”, Cass. n. 17584/24, n.
9752/24, n. 30789/23, n. 30661/23, n. 28191/23, n. 10025/23, n. 35979/22).
Ebbene, considerato che l'approvazione anche tacita dell'estratto conto, ai sensi dell'art. 1832, co. 1,
c.c., non impedisce di sollevare contestazioni in ordine alla validità ed all'efficacia dei rapporti obbligatori dai quali derivano i suddetti addebiti ed accrediti, e cioè quelle fondate su ragioni sostanziali attinenti alla legittimità, in relazione al titolo giuridico, dell'inclusione o dell'eliminazione di partite del conto corrente (Cass. n. 30000/18, n. 11626/11), il CTU, dopo aver appurato che il TEG del rapporto n. 42690.15 non ha mai superato il tasso soglia ex l. n. 108/96, ha proceduto al ricalcolo del relativo saldo, utilizzando i seguenti criteri:
a) applicazione dei tassi d'interesse contrattualmente pattuiti, senza tener conto delle variazioni peggiorative unilateralmente disposte dalla banca in violazione dell'art. 118
T.U.B., non essendo stata fornita alcuna prova dell'invio delle comunicazioni di cui a tale disposizione normativa;
b) eliminazione della c.m.s., pari allo 0,2500%, con aliquota aggiuntiva dello 0,5000% su sconfinamento se autorizzato, in quanto pattuita solo nella percentuale e non anche con indicazione dei criteri e delle modalità di calcolo (cfr. Cass. n. 19825/22, secondo cui “In tema di conto corrente bancario, è nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola negoziale che prevede la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza contenere alcun riferimento al valore sul quale tale percentuale deve essere calcolata”);
c) spese come applicate dalla banca escludendo quelle non pattuite;
d) addebito delle competenze del conto n. 40860.21 sul conto corrente n. 42690.15.
L'esito del conteggio così eseguito ha dato luogo ad un saldo finale a debito della società attrice, alla data del 04/12/17, pari ad € 200.819,44, a fronte del saldo banca, alla medesima data, pari ad €
386.799,36 sempre a debito della società correntista.
Va, quindi, accolta la domanda attorea con accertamento del diverso saldo del predetto rapporto.
Risulta, invece, del tutto infondata la domanda risarcitoria pure proposta dall'attrice, in quanto dei danni asseritamente subiti, già genericamente allegati, non è stata offerta alcuna prova.
pagina 4 di 5 Considerata la reciproca soccombenza e l'evoluzione giurisprudenziale registratasi nel corso del presente giudizio in ordine ad alcune delle questioni esaminate, le spese giudiziali vanno interamente compensate e quelle di CTU poste per metà a carico di parte attrice e per metà a carico delle altre parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, definitivamente pronunziando nel giudizio n. 754/18 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) accertata la nullità parziale del contratto di c/c n. 42690.15, dichiara che il saldo di tale rapporto, alla data del 04/12/17, era pari ad € 200.819,44 a debito della a Parte_1 fronte del saldo banca, alla medesima data, pari ad € 386.799,36 a debito della medesima società correntista;
2) rigetta la domanda risarcitoria proposta dalla Parte_1
3) compensa le spese giudiziali e pone quelle di CTU per metà a carico di parte attrice e per metà a carico delle altre parti.
Salerno, 1 giugno 2025
Il Giudice
dott. Cesare Taraschi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile ordinaria iscritta al n. 754/18 R.G. affari contenziosi civili, avente ad oggetto: contratti bancari
TRA in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
Antonio Malzone, presso il cui studio è elett.te dom.ta in Salerno, alla via F. Manzo n. 64, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
ATTRICE
E in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Stefania Iannicelli, presso il cui studio è elett.te dom.ta in Salerno, alla via G. Vicinanza n. 11, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
E tramite la mandataria Controparte_2 CP_3
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Stefania Iannicelli,
[...]
presso il cui indirizzo pec è elett.te dom.ta, giusta procura allegata alla comparsa di intervento volontario
TERZA INTERVENTRICE
CONCLUSIONI
Con le note sostitutive dell'udienza del 20/11/24 le parti si riportavano alle rispettive conclusioni in atti, di cui chiedevano l'accoglimento.
pagina 1 di 5 MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, notificato il 22/01/18, la conveniva in giudizio, dinanzi al Parte_1
Tribunale di Salerno, la assumendo di aver intrattenuto con Controparte_1 la filiale di Salerno di quest'ultima i rapporti di c/c bancario n. 42690.15 e n. 40860.21, sui quali erano state concesse varie linee di credito;
che i tassi d'interesse applicati non erano stati validamente pattuiti in forma scritta, con conseguente nullità dei contratti ex artt. 1418 c.c. e 117, co. 1, T.U.B. ed applicazione dei tassi sostitutivi di cui al co. 7 di tale ultima norma;
che la banca convenuta aveva comunque arbitrariamente ed unilateralmente modificato i tassi applicati, in violazione di quanto previsto dall'art. 118 T.U.B.; che la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi era illegittima in quanto non conforme a quanto previsto dalla delibera CICR del 09/02/00; che la predetta capitalizzazione era diventata comunque illegittima a decorrere dall'01/01/14 per effetto della modifica apportata dalla l. n. 147/13 al co. 2 dell'art. 120 T.U.B.; che anche la c.m.s. era illegittima in quanto non validamente pattuita;
che le valute non erano state correttamente applicate in relazione alla data effettiva delle operazioni compiute;
che la convenuta, con racc. a.r. del 22/12/17, aveva comunicato la chiusura del rapporto di c/c e dei relativi affidamenti in corso, ma tale improvviso recesso era illegittimo in quanto privo di una giusta causa;
che, con precedente comunicazione del 24/11/17, la convenuta aveva anche comunicato l'avvenuta segnalazione in
Centrale Rischi della posizione a sofferenza, sebbene fossero mancanti i presupposti di cui alla circolare della Banca d'Italia n. 139/91, con conseguenti danni patrimoniali e non patrimoniali causati ad essa attrice;
che il tentativo di mediazione ex d.lgs. n. 28/10 era stato espletato con esito negativo;
che il TEG dei rapporti di c/c era superiore al tasso soglia ex l. n. 108/96.
Tanto premesso, la società istante chiedeva che l'adito Tribunale volesse, previo accertamento della nullità parziale dei contratti di c/c per le ragioni esposte, accertare e dichiarare l'esatto rapporto di dare-avere tra le parti, e, per l'effetto, condannare la banca convenuta alla restituzione di tutte le somme indebitamente percepite, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché al risarcimento di tutti i danni subiti per violazione dei principi di correttezza e buona fede, vinte le spese giudiziali.
Con comparsa di risposta, depositata il 30/05/18, si costituiva la Controparte_1
la quale deduceva l'infondatezza delle avverse domande, posto che, in primo luogo, non
[...] risultava prodotta la documentazione posta a fondamento della stessa, e comunque l'avversa pretesa restitutoria era almeno parzialmente prescritta;
inoltre, il contratto di c/c conteneva un'esplicita pattuizione di tutte le condizioni ed i tassi applicati, che non avevano mai sforato il tasso soglia ex l. n. 108/96; anche la segnalazione a sofferenza in Centrale Rischi doveva reputarsi pagina 2 di 5 legittima, in ragione della rilevante debitoria gravante sulla società attrice. Concludeva per il rigetto delle domande attoree con vittoria di spese giudiziali.
Con comparsa di risposta, depositata il 05/05/21, si costituiva la Controparte_4
tramite la mandataria la quale, assumendo di aver acquistato il
[...] Controparte_3
credito vantato, nei confronti della società attrice, dalla a Controparte_1 seguito di scissione da quest'ultima con atto per notaio del 25/11/20, si riportava alle difese Per_1
della sua dante causa.
Ammessa ed espletata CTU, acquisita documentazione varia, con le note sostitutive dell'udienza del 20/11/24 le parti precisavano le conclusioni ed il sottoscritto giudicante, con ordinanza del
25/11/24, assegnava la causa in decisione con i termini dell'art. 190 c.p.c.
Dalla documentazione in atti e dalla CTU espletata dal dott. è emerso che la Persona_2
instaurava con la banca convenuta due rapporti di c/c: Parte_1
a) il rapporto n. 42690.15, di cui risulta prodotto il contratto del 17/08/01 (contenente l'indicazione dei tassi debitori e creditori, della capitalizzazione trimestrale degli interessi, della c.m.s., nonchè delle valute e spese) e gli estratti conto dall'01/01/08 (con saldo a debito di € 247.460,51) al 04/12/17 (con saldo a debito di € 386.799,36). Risulta comunque mancante la documentazione inerente al I trimestre 2017 e quella dei saldi per valuta per tutto il periodo esaminato;
b) il rapporto n. 40860.21, di cui risultano prodotti gli estratti conto per il periodo dal 22/10/12
(con saldo pari a zero) al 13/02/15 (con saldo finale pari a zero in seguito a movimento in dare di € 31.169,19 per “giro su conto 42690,15” avvenuto in data 13/02/15). Mancano i saldi per valuta per tutto il periodo considerato.
La documentazione prodotta, anche se incompleta in relazione agli estratti conto, è tuttavia sufficiente ai fini del ricalcolo (parziale) del saldo del rapporto di c/c, essendosi rilevato che “Nei rapporti di conto corrente bancario, ove il correntista, agendo in giudizio per la ripetizione di quanto indebitamente trattenuto dalla banca, ometta di depositare tutti gli estratti conto periodici e non sia possibile accertare l'andamento del conto mediante altri strumenti rappresentativi delle movimentazioni (come le contabili bancarie riferite alle singole operazioni o le risultanze delle scritture contabili), va assunto, come dato di partenza per il ricalcolo, il saldo iniziale a debito, risultante dal primo estratto conto disponibile o da quelli intermedi dopo intervalli non coperti, che, nel quadro delle risultanze, è il dato più sfavorevole al cliente, sul quale si ripercuote tale incompletezza, in quanto gravato dall'onere della prova degli indebiti pagamenti” (Cass. n.
37800/22): in sostanza, quindi, l'incompletezza della documentazione si ripercuote sul correntista,
pagina 3 di 5 ma non impedisce che, nei limiti della stessa e tramite operazioni contabili di raccordo, si accerti l'esatto dare/avere tra le parti. In altri termini, in mancanza di taluni estratti di conto corrente, il correntista perde semplicemente la possibilità di dimostrare il fondamento della domanda di restituzione di danaro da lui dato alla banca (per effetto di addebiti da questa operati) nel solo periodo di tempo compreso fra l'inizio del rapporto e quello cui si riferiscono gli estratti di conto corrente depositati (giurisprudenza ormai consolidata: cfr., “ex multis”, Cass. n. 17584/24, n.
9752/24, n. 30789/23, n. 30661/23, n. 28191/23, n. 10025/23, n. 35979/22).
Ebbene, considerato che l'approvazione anche tacita dell'estratto conto, ai sensi dell'art. 1832, co. 1,
c.c., non impedisce di sollevare contestazioni in ordine alla validità ed all'efficacia dei rapporti obbligatori dai quali derivano i suddetti addebiti ed accrediti, e cioè quelle fondate su ragioni sostanziali attinenti alla legittimità, in relazione al titolo giuridico, dell'inclusione o dell'eliminazione di partite del conto corrente (Cass. n. 30000/18, n. 11626/11), il CTU, dopo aver appurato che il TEG del rapporto n. 42690.15 non ha mai superato il tasso soglia ex l. n. 108/96, ha proceduto al ricalcolo del relativo saldo, utilizzando i seguenti criteri:
a) applicazione dei tassi d'interesse contrattualmente pattuiti, senza tener conto delle variazioni peggiorative unilateralmente disposte dalla banca in violazione dell'art. 118
T.U.B., non essendo stata fornita alcuna prova dell'invio delle comunicazioni di cui a tale disposizione normativa;
b) eliminazione della c.m.s., pari allo 0,2500%, con aliquota aggiuntiva dello 0,5000% su sconfinamento se autorizzato, in quanto pattuita solo nella percentuale e non anche con indicazione dei criteri e delle modalità di calcolo (cfr. Cass. n. 19825/22, secondo cui “In tema di conto corrente bancario, è nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola negoziale che prevede la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza contenere alcun riferimento al valore sul quale tale percentuale deve essere calcolata”);
c) spese come applicate dalla banca escludendo quelle non pattuite;
d) addebito delle competenze del conto n. 40860.21 sul conto corrente n. 42690.15.
L'esito del conteggio così eseguito ha dato luogo ad un saldo finale a debito della società attrice, alla data del 04/12/17, pari ad € 200.819,44, a fronte del saldo banca, alla medesima data, pari ad €
386.799,36 sempre a debito della società correntista.
Va, quindi, accolta la domanda attorea con accertamento del diverso saldo del predetto rapporto.
Risulta, invece, del tutto infondata la domanda risarcitoria pure proposta dall'attrice, in quanto dei danni asseritamente subiti, già genericamente allegati, non è stata offerta alcuna prova.
pagina 4 di 5 Considerata la reciproca soccombenza e l'evoluzione giurisprudenziale registratasi nel corso del presente giudizio in ordine ad alcune delle questioni esaminate, le spese giudiziali vanno interamente compensate e quelle di CTU poste per metà a carico di parte attrice e per metà a carico delle altre parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, definitivamente pronunziando nel giudizio n. 754/18 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) accertata la nullità parziale del contratto di c/c n. 42690.15, dichiara che il saldo di tale rapporto, alla data del 04/12/17, era pari ad € 200.819,44 a debito della a Parte_1 fronte del saldo banca, alla medesima data, pari ad € 386.799,36 a debito della medesima società correntista;
2) rigetta la domanda risarcitoria proposta dalla Parte_1
3) compensa le spese giudiziali e pone quelle di CTU per metà a carico di parte attrice e per metà a carico delle altre parti.
Salerno, 1 giugno 2025
Il Giudice
dott. Cesare Taraschi
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