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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 05/08/2025, n. 567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 567 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Macerata, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n.1061/2021 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili promosso da
(c.f.: ), con l'Avv. Giampaolo Antonelli e Parte_1 C.F._1
l'Avv. Mario Chiarini;
-parte attrice-
contro
( c.f. : ) e Controparte_1 C.F._2 [...]
(c.f: ), con l'Avv. Carlo Binni e Controparte_2 C.F._3
l'Avv. Fabio Pucciarelli;
-parte convenuta-
E nei confronti di
( c.f.: ), ( c.f.: Controparte_3 C.F._4 Controparte_4
e ( c.f.: ) con C.F._5 Controparte_5 C.F._6
l'Avv. Mariella Magliorelli;
-terzi chiamati-
Avente ad oggetto: Servitù
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Parte attrice : “ in via preliminare chiede l'ammissione di tutte le ulteriori istanze istruttorie non ammesse, in particolare per la prova diretta sul cap 5 della seconda memoria ex art. 183 6° comma cpc e nel merito precisa le conclusioni come da prima memoria ex art. 183 6°comma cpc”:
“…accertare e dichiarare l'avvenuto acquisto ad usucapionem di servitù di scolo delle acque a carico dell'appezzamento di terreno contraddistinto al Catasto Terreni del Comune di Penna San
1 Giovanni al foglio 14 con la particella 202 di ha 00.85.20, ed a favore dell'immobile identificato al NCEU/NCT del Comune di Penna San Giovanni nel foglio di mappa 14 con la particelle 383.
Disporre altresì che la emananda sentenza costituisca titolo per la trascrizione della servitù presso i registri censuari di Macerata, con esonero del competente conservatore da ogni responsabilità ed ingerenza.
In via subordinata, piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, per i motivi di cui in premessa, accertare e dichiarare che i convenuti hanno impedito lo scolo delle acque provenienti dal fondo di proprietà dell'attrice identificato al NCEU/NCT del Comune di Penna San Giovanni nel foglio di mappa 14 con la particelle 383 e dalla strada comunale, e per l'effetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 913 cod. civ, ordinare ai medesimi il ripristino dell'uscita della tubatura interrata sulla proprietà
contraddistinto al Catasto Terreni del Comune di Penna San Giovanni al foglio 14 con CP_1
la particella 202 di ha 00.85.20
In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
Parte convenuta : “…si oppone alla richiesta formulata da parte attrice e precisa le conclusioni come da memoria ex art. 1836° comma n1 cpc e dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove formulate da controparte e chiede la concessione dei termini di legge ex art. 190 cpc.” :
“… respingere la domanda proposta da poiché totalmente infondata in fatto e in Parte_1 diritto e non provata, con condanna della stessa al pagamento delle spese e competenze di lite;
per la denegata ipotesi accoglimento della domanda attrice, voglia il Tribunale accogliere la domanda spiegata nei confronti dei terzi chiamati e dichiarare i sigg.ri , Controparte_3
e tenuti a manlevare i convenuti da ogni e qualsiasi Controparte_4 Controparte_5 pregiudizio dovesse loro derivare dall'accoglimento della domanda spiegata da Parte_1
nonché a pagare ai convenuti la somma che sarà provata nel corso del giudizio e ritenuta più
giusta dal Giudice, da liquidarsi anche in via equitativa, a titolo di riduzione prezzo dell'immobile oggetto di compravendita nonché di risarcimento danni, somma che si indica nel massimo di €.
20.000,00; in ogni caso con condanna dei terzi chiamati alla integrale refusione delle spese e competenze di lite in favore dei convenuti.”
Parte terza chiamata : “…si oppone alla richiesta di parte attrice e precisa le conclusioni come da prima memoria ex art. 183 6° comma n. 1 cpc, non accettando il contraddittorio sulle eventuali domande nuove formulate dalle controparte e chiede i termini di cui all'art. 190 cpc” :
“…rigettare la domanda proposta dall'attrice , dichiarando l'inesistenza di Parte_1 qualsivoglia tipo di servitu' sul terreno contraddistinto al mappale 202 e di conseguenza respingere ogni e qualsivoglia pretesa avanzata dai convenuti e Controparte_1
nei confronti dei chiamati in causa , Controparte_2 Controparte_3
e , in quanto assolutamente Controparte_4 Controparte_5
Con vittoria dei compensi professionali”.
2 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La sig.ra conveniva in giudizio i coniugi e Parte_1 Controparte_1
per ivi sentir dichiarare l'avvenuto acquisto ad usucapionem di servitù Controparte_2
di scolo delle acque a carico dell'appezzamento di terreno contraddistinto al Catasto Terreni del
Comune di Penna San Giovanni al foglio 14 con la particella 202 di ha 00.85.20, di proprietà dei convenuti, ed a favore dell'immobile identificato al NCEU/NCT del Comune di Penna San
Giovanni nel foglio di mappa 14 con la particelle 383.
Assumeva l'attrice di aver subito lo spossessamento di una servitù di scolo delle acque piovane esercitata per oltre 40 anni avendo sempre provveduto alla manutenzione dell'impianto di scolo ed alla pulizia dello stesso garantendone la funzionalità e ne chiedeva pertanto la costituzione ad usucapionem, a vantaggio del proprio fondo.
Si costituivano in giudizio i convenuti contestando la domanda attrice, perché infondata in fatto e diritto, asserivano di avere acquistato in data 14/06/2013 con atto a rogito notaio di Per_1
DO (34635 Repertorio – 14200 Raccolta) dai sigg.ri e Parte_2
il compendio immobiliare composto da fabbricati e terreni sito in C.da Parte_3
Aucca di Penna San Giovanni distinto al Catasto Fabbricati al Foglio 14 particelle 22 sub 8 e 22
sub 9 e al Catasto Terreni al Foglio 14 particelle 32-53-337-338-339-340 e dai sigg.ri CP_3
e il compendio immobiliare composto da fabbricati e
[...] Controparte_4 Controparte_5
terreni sito in C.da Aucca di Penna San Giovanni distinto al Catasto Fabbricati al Foglio 14
particella 201 e al Catasto Terreni al Foglio 14 particelle 33-202-210. Rappresentavano che questo secondo compendio immobiliare confina a Sud con la proprietà dell'attrice Parte_1
, in particolare la particella 202 di proprietà confina con le particelle 382 e 383
[...] CP_1
di proprietà e chiedevano pertanto di essere autorizzati a chiamare in causa i propri Parte_1
danti causa , e per essere eventualmente dai Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
medesimi manlevati per il caso di accoglimento delle richieste dell'attrice.
3 Autorizzata la chiamata, i terzi si costituivano contestando le domande avversarie affermando che mai era esistita la servitù di scolo pretesa da parte attrice e ne chiedevano il rigetto.
Concessi i termini di cui all'art. 183 6° comma cpc, parte attrice con la prima memoria introduceva la seguente domanda subordinata “…accertare e dichiarare che i convenuti hanno
impedito lo scolo delle acque provenienti dal fondo di proprietà dell'attrice identificato al
NCEU/NCT del Comune di Penna San Giovanni nel foglio di mappa 14 con la particelle 383 e
dalla strada comunale, e per l'effetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 913 cod. civ, ordinare ai
medesimi il ripristino dell'uscita della tubatura interrata sulla proprietà”. Tale domanda veniva contestata da parte convenuta e dai terzi chiamati nella seconda memoria, i quali dichiaravano di non accettarne il contraddittorio perché domanda nuova e non semplice emendatio.
Ammessi ed assunti i mezzi istruttori, con limitazioni, all'esito le parti hanno precisato le rispettive conclusioni, quindi la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
La domanda attorea appare infondata e va respinta.
Quanto alla domanda principale di accertamento e declaratoria di intervenuta usucapione della servitù di scolo delle acque piovane provenienti dalla proprietà a carico della proprietà Parte_1
degli attori, la giurisprudenza è costante nell'affermare che per l'ipotetico acquisto della servitù di scolo per usucapione risulta imprescindibile il requisito dell'apparenza di cui all'art. 1061 C.C.,
ovverosia la presenza – continua e costante per tutti i 20 anni necessari al compimento dell'usucapione – di “opere visibili, permanenti e inequivocabilmente strumentali all'esercizio della servitù stessa”. (Cass. Sez. II 27/01/2014 n. 1616); Il requisito dell'apparenza rappresenta elemento imprescindibile tanto per la costituzione di servitù per destinazione del padre di famiglia quanto per l'usucapione ventennale di servitù, dovendo sussistere segni visibili che si concretino in opere permanenti le quali costituiscano il mezzo necessario per l'esercizio della servitù e rivelino esteriormente, in modo non equivoco, la sua esistenza. L'apparenza deve risultare in modo chiaro e certo, senza necessità di particolari ricerche o indagini da parte di
4 colui che subisce la servitù, configurandosi come presenza di segni visibili, di opere di natura permanente, obiettivamente destinate al suo esercizio. La visibilità delle opere integra un elemento obiettivo che non può essere sostituito dal dato puramente soggettivo della conoscenza delle opere né da segni esteriori che, pur lasciando supporre l'esistenza di opere,
non siano idonei a rivelare la concreta situazione dei luoghi e lo stato di asservimento tra i due fondi.( Corte App. Roma sent. 5863 del 25/09/2014- Trib. di Palermo n. 1844 del 2015 )
“In materia di servitù prediali, il requisito dell'apparenza costituisce elemento essenziale e indefettibile per l'acquisizione della servitù sia per destinazione del padre di famiglia ai sensi degli articoli 1031 e 1062 del codice civile, sia per usucapione secondo gli articoli 1031 e
1158 del codice civile, configurandosi come presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio che rivelino, in modo non equivoco, l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, così da rendere manifesto che non si tratta di attività
compiuta in via precaria, bensì di un preciso onere a carattere stabile. Il requisito dell'apparenza sussiste quando le opere siano individuabili, anche se solo saltuariamente ed occasionalmente, da qualsivoglia punto di osservazione, anche esterno al fondo servente,
purché, per la loro struttura e consistenza, esse rendano manifesta la situazione di asservimento di tale fondo. Nel caso di servitù di scarico mediante conduttura, l'apparenza non può ritenersi sussistente quando la tubazione risulti nascosta dietro pannelli di controsoffitto, percorra internamente le travature superiori e le pareti condominiali per raggiungere pozzetti esterni interrati, poiché tale configurazione non consente la percezione dell'opera nella sua complessità e la sua destinazione non si manifesta in maniera non equivoca. La mera visibilità di penetrazioni degli scarichi sul solaio in corrispondenza di specifici punti non è sufficiente a manifestare adeguatamente il dedotto asservimento, non fornendo una rappresentazione comprensibile immediatamente dell'opera quale posta al servizio dell'immobile ubicato al piano superiore (Corte App Civ. Roma n. 7576 del
03/12/24.)
5 Orbene, nel caso di specie dall'esame delle emergenze istruttorie si ritiene non risulti provato in modo chiaro e certo che sussistano i requisiti della apparenza e della visibilità della pretesa servitù. Infatti le prove testimoniali assunte sono caratterizzate da insuperabile contrasto in punto:
il teste (indifferente) sentito alla udienza del 23/05/2023, ha affermato che Tes_1
quale geometra ha visto il terreno di cui si tratta di proprietà degli attori sin dal 2016 e nel 2018-
2019, ne verificava il confine e veniva ripulita la scarpata dalla fitta vegetazione e sia nel 2016
che in occasione di tali operazioni di pulizia non ha mai visto tubature di deflusso dell'acqua e fossati di raccolta nella proprietà dei convenuti;
il teste (indifferente) sentito all'udienza del 03/07/2023 ha confermato l'esistenza Tes_2
negli anni 2018-2019 – sulla parte di terreno ove dovrebbe sfociare la tubazione indicata dall'attrice – di una fitta vegetazione e sterpaglie varie e che all'interno della proprietà CP_1
e non sul confine è stata apposta la recinzione ed eretto un muretto a secco. In particolare il teste testualmente afferma: “Io ho aiutato a realizzare le buche per mettere i pali della Tes_2
recinzione e non ho visto alcuna tubatura interrata nella scarpata.” E ciò evidentemente quando la scarpata era già stata ripulita dalla fitta vegetazione descritta dai testimoni. Lo stesso testimone,
ha poi negato di aver ricevuto una telefonata di lamentele da parte della attrice che temeva il danneggiamento delle tubature, e addirittura ha smentito ancora quanto sostenuto dall'attrice circa la costruzione di un terrapieno da parte dei convenuti, affermando: “Non ho eseguito un
riporto di terreno … ho sistemato il terreno … ma non ho aggiunto del terreno a quello ivi già
esistente.”;
Tes_ la teste . (indifferente)sentita alla udienza del 23/5/23 a prova contraria sul cap 3 di parte attrice, affermava: “Confermo che il tombino che mi si mostra nella foto 1 è tutt'ora
presente sul posto, ma non so dove si trovi l'uscita del tombino, non so della tubatura che finiva
nella proprietà dei convenuti , non ho mai visto il fossato di 60 cm sul posto. Peraltro dalla foto si
vede che in prossimità della uscita che si indica nella domanda c'è un palo della luce e quindi se
6 hanno attraversato l'area con l'illuminazione pubblica forse la tubatura di raccolta delle acque
non c'era. Conosco i luoghi perché abito poco distante da lì da sempre”;
il teste (indifferente) sentito all'udienza del 14/11/2023 ha riferito che sulla Tes_4
proprietà dei convenuti non c'era alcun fossato di raccolta delle acque, precisando: sul posto “non
erano presenti né solchi o opere temporanee, né fossi o scoline in cemento per la raccolta e il
deflusso delle acque.”.
Tali dichiarazioni appaiono tutte attendibili, perché circostanziate e provenienti da soggetti indifferenti alle parti che hanno effettivamente avuto modo e ripetutamente di visionare e lavorare sui luoghi in questione, ove secondo l'assunto attoreo dovrebbero trovarsi le opere atte all'esercizio della servitù- tubature, canali, fossati- invece non rinvenute. Non v'è dubbio che tali dichiarazioni contrastino nettamente con quelle dei testi di parte attrice e nello specifico:
il teste ( marito della attrice) sentito alla udienza del 03/07/23 ha riferito di aver Tes_5
visto in occasione delle pulizie che effettuava dopo le piogge che da quel tombino partiva una tubatura che usciva nel terreno sottostante di proprietà attualmente dei convenuti “la tubatura era
lunga tutto il nostro piazzale oltre 7-8- metri, forse anche di più”. Evidente è l'interesse del teste all'esito del giudizio, atteso che pur essendo in separazione di beni, sente di condividere con la coniuge, odierna attrice, la proprietà affermando “il nostro piazzale”. Ciò rende la testimonianza inattendibile e comunque insufficiente ai fini della prova del requisito della apparenza e visibilità;
il teste (indifferente) riferisce molto genericamente che quale cantoniere andava Tes_6
nell'interesse del ad aprire il tombino sulla strada, di cui alle foto in atti, in occasione CP_6
delle piogge ed egli stesso apriva un piccolo fossato per far defluire le acque, dunque non riferisce della esistenza in loco di opere stabili e visibili atte all'esercizio e della servitù, atteso che egli stesso apriva materialmente un piccolo fossato di scolo, che peraltro non è dato sapere esattamente su quale proprietà ricadesse;
il teste ,( indifferente) autista e vigile urbano del Comune di Penna S.Giovanni Tes_7
riferisce circa la pretesa servitù in modo del tutto generico, non è dato sapere su quale proprietà
corresse il tubo di 6-8 metri asseritamente posto dopo la griglia a monte della proprietà della attrice, che comunque il teste non vede ma ne deduce l'esistenza affermando di aver visto uscire
7 l'acqua più a valle e defluire a sinistra su un fossato, ma non è dato sapere nè su quale proprietà
insistesse questo fossato, né quando ciò sarebbe accaduto, né se si trattasse di opere realizzate proprio per le scolo delle acque o se sul luogo le acque defluissero occasionalmente.
Il teste ( indifferente) riferisce della presenza della griglia ( “fogna”) ma non sa Tes_8
altro a riguardo.
Il contrasto evidente tra le testimonianze assunte circa l'effettiva esistenza, apparenza e visibilità sul posto di opere stabili e individuabili da chiunque e da qualsiasi punto di osservazione esterno al fondo servente, atte all'esercizio della servitù di scolo della acque piovane non consente di ritenere provata in modo certo e sicuro la pretesa attorea.
Né può ritenersi raggiunta tale prova dal contenuto del documento 10 di parte attrice,
che non costituisce in sé confessione stragiudiziale. Infatti tale documento è stato redatto da un soggetto estraneo al presente giudizio il cui ruolo in questa vicenda non è chiaro ed è
indirizzato al sig. teste e marito dell'attrice, ciò a corroborare la già affermata Testimone_9
sua inattendibilità perché parte comunque direttamente coinvolta nel giudizio. Inoltre, tale documento è stato tempestivamente contestato dai convenuti con la terza memoria ex art. 183 n. 6
depositata il 08/03/2022, e soprattutto esso non risulta sia stato da questi sottoscritto, né
riconosciuto, nè confermato.
Orbene, secondo l'art. 2730 C.C. la confessione è “la dichiarazione che una parte fa della verità
di fatti ad essa sfavorevole e favorevoli all'altra parte” e la confessione stragiudiziale di cui all'art. 2735 C.C. è quella “fatta alla parte o a chi la rappresenta”: il documento in oggetto non ha nessuna di tali caratteristiche in quanto non proviene dalla parte e non è diretto all'altra parte o a chi la rappresenta.
Quanto alla domanda subordinata introdotta da parte attrice solo con la prima memoria ex art. 183 6° comma n.1 cpc, che si ritiene ammissibile perché comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio, ove sin dall'atto introduttivo l'attrice lamentava di aver subito la chiusura del tratto di uscita della tubatura, e dunque nel caso non appare verificarsi neppure la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento
8 dei tempi processuali (Corte Cass. SS.UU. 12310 del 15/06/2015), si osserva che non v'è prova della lamentata chiusura della tubatura, così come peraltro non v'è prova della stessa esistenza di tale tubatura, se non attraverso le dichiarazioni del teste sig. marito della attrice, teste Tes_5
che, come detto, si ritiene inattendibile, e pertanto anche la domanda subordinata svolta dalla attrice va respinta.
Le spese di lite relative alle parti principali del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo ex DM 55/14 in base ai parametri medio-minimi dello scaglione di valore corrispondente al valore di causa determinato ex art. 10 cpc.
Le spese di lite dei terzi chiamati in manleva, poiché la chiamata si rendeva necessaria a fronte delle ragioni sostenute dalla attrice e qui non accolte, in base al principio della causazione vanno poste a carico della parte attrice sempre ex DM 55/14.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza,
Rigetta le domande promosse dalla sig.ra nei confronti dei sigg.ri Parte_1
e Controparte_1 Controparte_2
Visto l'art.91 cpc,
Condanna la attrice al rimborso in favore dei convenuti, in solido tra loro, e dei terzi chiamati, in solido tra loro, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 3.808,00
cadauno, oltre al rimborso forfettario al 15%, IVA e CAP come per legge.
Così deciso in Macerata il 05/08/2025 .
Il giudice on.
Dott. Barbara Silenzi
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Macerata, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n.1061/2021 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili promosso da
(c.f.: ), con l'Avv. Giampaolo Antonelli e Parte_1 C.F._1
l'Avv. Mario Chiarini;
-parte attrice-
contro
( c.f. : ) e Controparte_1 C.F._2 [...]
(c.f: ), con l'Avv. Carlo Binni e Controparte_2 C.F._3
l'Avv. Fabio Pucciarelli;
-parte convenuta-
E nei confronti di
( c.f.: ), ( c.f.: Controparte_3 C.F._4 Controparte_4
e ( c.f.: ) con C.F._5 Controparte_5 C.F._6
l'Avv. Mariella Magliorelli;
-terzi chiamati-
Avente ad oggetto: Servitù
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Parte attrice : “ in via preliminare chiede l'ammissione di tutte le ulteriori istanze istruttorie non ammesse, in particolare per la prova diretta sul cap 5 della seconda memoria ex art. 183 6° comma cpc e nel merito precisa le conclusioni come da prima memoria ex art. 183 6°comma cpc”:
“…accertare e dichiarare l'avvenuto acquisto ad usucapionem di servitù di scolo delle acque a carico dell'appezzamento di terreno contraddistinto al Catasto Terreni del Comune di Penna San
1 Giovanni al foglio 14 con la particella 202 di ha 00.85.20, ed a favore dell'immobile identificato al NCEU/NCT del Comune di Penna San Giovanni nel foglio di mappa 14 con la particelle 383.
Disporre altresì che la emananda sentenza costituisca titolo per la trascrizione della servitù presso i registri censuari di Macerata, con esonero del competente conservatore da ogni responsabilità ed ingerenza.
In via subordinata, piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, per i motivi di cui in premessa, accertare e dichiarare che i convenuti hanno impedito lo scolo delle acque provenienti dal fondo di proprietà dell'attrice identificato al NCEU/NCT del Comune di Penna San Giovanni nel foglio di mappa 14 con la particelle 383 e dalla strada comunale, e per l'effetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 913 cod. civ, ordinare ai medesimi il ripristino dell'uscita della tubatura interrata sulla proprietà
contraddistinto al Catasto Terreni del Comune di Penna San Giovanni al foglio 14 con CP_1
la particella 202 di ha 00.85.20
In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
Parte convenuta : “…si oppone alla richiesta formulata da parte attrice e precisa le conclusioni come da memoria ex art. 1836° comma n1 cpc e dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove formulate da controparte e chiede la concessione dei termini di legge ex art. 190 cpc.” :
“… respingere la domanda proposta da poiché totalmente infondata in fatto e in Parte_1 diritto e non provata, con condanna della stessa al pagamento delle spese e competenze di lite;
per la denegata ipotesi accoglimento della domanda attrice, voglia il Tribunale accogliere la domanda spiegata nei confronti dei terzi chiamati e dichiarare i sigg.ri , Controparte_3
e tenuti a manlevare i convenuti da ogni e qualsiasi Controparte_4 Controparte_5 pregiudizio dovesse loro derivare dall'accoglimento della domanda spiegata da Parte_1
nonché a pagare ai convenuti la somma che sarà provata nel corso del giudizio e ritenuta più
giusta dal Giudice, da liquidarsi anche in via equitativa, a titolo di riduzione prezzo dell'immobile oggetto di compravendita nonché di risarcimento danni, somma che si indica nel massimo di €.
20.000,00; in ogni caso con condanna dei terzi chiamati alla integrale refusione delle spese e competenze di lite in favore dei convenuti.”
Parte terza chiamata : “…si oppone alla richiesta di parte attrice e precisa le conclusioni come da prima memoria ex art. 183 6° comma n. 1 cpc, non accettando il contraddittorio sulle eventuali domande nuove formulate dalle controparte e chiede i termini di cui all'art. 190 cpc” :
“…rigettare la domanda proposta dall'attrice , dichiarando l'inesistenza di Parte_1 qualsivoglia tipo di servitu' sul terreno contraddistinto al mappale 202 e di conseguenza respingere ogni e qualsivoglia pretesa avanzata dai convenuti e Controparte_1
nei confronti dei chiamati in causa , Controparte_2 Controparte_3
e , in quanto assolutamente Controparte_4 Controparte_5
Con vittoria dei compensi professionali”.
2 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La sig.ra conveniva in giudizio i coniugi e Parte_1 Controparte_1
per ivi sentir dichiarare l'avvenuto acquisto ad usucapionem di servitù Controparte_2
di scolo delle acque a carico dell'appezzamento di terreno contraddistinto al Catasto Terreni del
Comune di Penna San Giovanni al foglio 14 con la particella 202 di ha 00.85.20, di proprietà dei convenuti, ed a favore dell'immobile identificato al NCEU/NCT del Comune di Penna San
Giovanni nel foglio di mappa 14 con la particelle 383.
Assumeva l'attrice di aver subito lo spossessamento di una servitù di scolo delle acque piovane esercitata per oltre 40 anni avendo sempre provveduto alla manutenzione dell'impianto di scolo ed alla pulizia dello stesso garantendone la funzionalità e ne chiedeva pertanto la costituzione ad usucapionem, a vantaggio del proprio fondo.
Si costituivano in giudizio i convenuti contestando la domanda attrice, perché infondata in fatto e diritto, asserivano di avere acquistato in data 14/06/2013 con atto a rogito notaio di Per_1
DO (34635 Repertorio – 14200 Raccolta) dai sigg.ri e Parte_2
il compendio immobiliare composto da fabbricati e terreni sito in C.da Parte_3
Aucca di Penna San Giovanni distinto al Catasto Fabbricati al Foglio 14 particelle 22 sub 8 e 22
sub 9 e al Catasto Terreni al Foglio 14 particelle 32-53-337-338-339-340 e dai sigg.ri CP_3
e il compendio immobiliare composto da fabbricati e
[...] Controparte_4 Controparte_5
terreni sito in C.da Aucca di Penna San Giovanni distinto al Catasto Fabbricati al Foglio 14
particella 201 e al Catasto Terreni al Foglio 14 particelle 33-202-210. Rappresentavano che questo secondo compendio immobiliare confina a Sud con la proprietà dell'attrice Parte_1
, in particolare la particella 202 di proprietà confina con le particelle 382 e 383
[...] CP_1
di proprietà e chiedevano pertanto di essere autorizzati a chiamare in causa i propri Parte_1
danti causa , e per essere eventualmente dai Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
medesimi manlevati per il caso di accoglimento delle richieste dell'attrice.
3 Autorizzata la chiamata, i terzi si costituivano contestando le domande avversarie affermando che mai era esistita la servitù di scolo pretesa da parte attrice e ne chiedevano il rigetto.
Concessi i termini di cui all'art. 183 6° comma cpc, parte attrice con la prima memoria introduceva la seguente domanda subordinata “…accertare e dichiarare che i convenuti hanno
impedito lo scolo delle acque provenienti dal fondo di proprietà dell'attrice identificato al
NCEU/NCT del Comune di Penna San Giovanni nel foglio di mappa 14 con la particelle 383 e
dalla strada comunale, e per l'effetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 913 cod. civ, ordinare ai
medesimi il ripristino dell'uscita della tubatura interrata sulla proprietà”. Tale domanda veniva contestata da parte convenuta e dai terzi chiamati nella seconda memoria, i quali dichiaravano di non accettarne il contraddittorio perché domanda nuova e non semplice emendatio.
Ammessi ed assunti i mezzi istruttori, con limitazioni, all'esito le parti hanno precisato le rispettive conclusioni, quindi la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
La domanda attorea appare infondata e va respinta.
Quanto alla domanda principale di accertamento e declaratoria di intervenuta usucapione della servitù di scolo delle acque piovane provenienti dalla proprietà a carico della proprietà Parte_1
degli attori, la giurisprudenza è costante nell'affermare che per l'ipotetico acquisto della servitù di scolo per usucapione risulta imprescindibile il requisito dell'apparenza di cui all'art. 1061 C.C.,
ovverosia la presenza – continua e costante per tutti i 20 anni necessari al compimento dell'usucapione – di “opere visibili, permanenti e inequivocabilmente strumentali all'esercizio della servitù stessa”. (Cass. Sez. II 27/01/2014 n. 1616); Il requisito dell'apparenza rappresenta elemento imprescindibile tanto per la costituzione di servitù per destinazione del padre di famiglia quanto per l'usucapione ventennale di servitù, dovendo sussistere segni visibili che si concretino in opere permanenti le quali costituiscano il mezzo necessario per l'esercizio della servitù e rivelino esteriormente, in modo non equivoco, la sua esistenza. L'apparenza deve risultare in modo chiaro e certo, senza necessità di particolari ricerche o indagini da parte di
4 colui che subisce la servitù, configurandosi come presenza di segni visibili, di opere di natura permanente, obiettivamente destinate al suo esercizio. La visibilità delle opere integra un elemento obiettivo che non può essere sostituito dal dato puramente soggettivo della conoscenza delle opere né da segni esteriori che, pur lasciando supporre l'esistenza di opere,
non siano idonei a rivelare la concreta situazione dei luoghi e lo stato di asservimento tra i due fondi.( Corte App. Roma sent. 5863 del 25/09/2014- Trib. di Palermo n. 1844 del 2015 )
“In materia di servitù prediali, il requisito dell'apparenza costituisce elemento essenziale e indefettibile per l'acquisizione della servitù sia per destinazione del padre di famiglia ai sensi degli articoli 1031 e 1062 del codice civile, sia per usucapione secondo gli articoli 1031 e
1158 del codice civile, configurandosi come presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio che rivelino, in modo non equivoco, l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, così da rendere manifesto che non si tratta di attività
compiuta in via precaria, bensì di un preciso onere a carattere stabile. Il requisito dell'apparenza sussiste quando le opere siano individuabili, anche se solo saltuariamente ed occasionalmente, da qualsivoglia punto di osservazione, anche esterno al fondo servente,
purché, per la loro struttura e consistenza, esse rendano manifesta la situazione di asservimento di tale fondo. Nel caso di servitù di scarico mediante conduttura, l'apparenza non può ritenersi sussistente quando la tubazione risulti nascosta dietro pannelli di controsoffitto, percorra internamente le travature superiori e le pareti condominiali per raggiungere pozzetti esterni interrati, poiché tale configurazione non consente la percezione dell'opera nella sua complessità e la sua destinazione non si manifesta in maniera non equivoca. La mera visibilità di penetrazioni degli scarichi sul solaio in corrispondenza di specifici punti non è sufficiente a manifestare adeguatamente il dedotto asservimento, non fornendo una rappresentazione comprensibile immediatamente dell'opera quale posta al servizio dell'immobile ubicato al piano superiore (Corte App Civ. Roma n. 7576 del
03/12/24.)
5 Orbene, nel caso di specie dall'esame delle emergenze istruttorie si ritiene non risulti provato in modo chiaro e certo che sussistano i requisiti della apparenza e della visibilità della pretesa servitù. Infatti le prove testimoniali assunte sono caratterizzate da insuperabile contrasto in punto:
il teste (indifferente) sentito alla udienza del 23/05/2023, ha affermato che Tes_1
quale geometra ha visto il terreno di cui si tratta di proprietà degli attori sin dal 2016 e nel 2018-
2019, ne verificava il confine e veniva ripulita la scarpata dalla fitta vegetazione e sia nel 2016
che in occasione di tali operazioni di pulizia non ha mai visto tubature di deflusso dell'acqua e fossati di raccolta nella proprietà dei convenuti;
il teste (indifferente) sentito all'udienza del 03/07/2023 ha confermato l'esistenza Tes_2
negli anni 2018-2019 – sulla parte di terreno ove dovrebbe sfociare la tubazione indicata dall'attrice – di una fitta vegetazione e sterpaglie varie e che all'interno della proprietà CP_1
e non sul confine è stata apposta la recinzione ed eretto un muretto a secco. In particolare il teste testualmente afferma: “Io ho aiutato a realizzare le buche per mettere i pali della Tes_2
recinzione e non ho visto alcuna tubatura interrata nella scarpata.” E ciò evidentemente quando la scarpata era già stata ripulita dalla fitta vegetazione descritta dai testimoni. Lo stesso testimone,
ha poi negato di aver ricevuto una telefonata di lamentele da parte della attrice che temeva il danneggiamento delle tubature, e addirittura ha smentito ancora quanto sostenuto dall'attrice circa la costruzione di un terrapieno da parte dei convenuti, affermando: “Non ho eseguito un
riporto di terreno … ho sistemato il terreno … ma non ho aggiunto del terreno a quello ivi già
esistente.”;
Tes_ la teste . (indifferente)sentita alla udienza del 23/5/23 a prova contraria sul cap 3 di parte attrice, affermava: “Confermo che il tombino che mi si mostra nella foto 1 è tutt'ora
presente sul posto, ma non so dove si trovi l'uscita del tombino, non so della tubatura che finiva
nella proprietà dei convenuti , non ho mai visto il fossato di 60 cm sul posto. Peraltro dalla foto si
vede che in prossimità della uscita che si indica nella domanda c'è un palo della luce e quindi se
6 hanno attraversato l'area con l'illuminazione pubblica forse la tubatura di raccolta delle acque
non c'era. Conosco i luoghi perché abito poco distante da lì da sempre”;
il teste (indifferente) sentito all'udienza del 14/11/2023 ha riferito che sulla Tes_4
proprietà dei convenuti non c'era alcun fossato di raccolta delle acque, precisando: sul posto “non
erano presenti né solchi o opere temporanee, né fossi o scoline in cemento per la raccolta e il
deflusso delle acque.”.
Tali dichiarazioni appaiono tutte attendibili, perché circostanziate e provenienti da soggetti indifferenti alle parti che hanno effettivamente avuto modo e ripetutamente di visionare e lavorare sui luoghi in questione, ove secondo l'assunto attoreo dovrebbero trovarsi le opere atte all'esercizio della servitù- tubature, canali, fossati- invece non rinvenute. Non v'è dubbio che tali dichiarazioni contrastino nettamente con quelle dei testi di parte attrice e nello specifico:
il teste ( marito della attrice) sentito alla udienza del 03/07/23 ha riferito di aver Tes_5
visto in occasione delle pulizie che effettuava dopo le piogge che da quel tombino partiva una tubatura che usciva nel terreno sottostante di proprietà attualmente dei convenuti “la tubatura era
lunga tutto il nostro piazzale oltre 7-8- metri, forse anche di più”. Evidente è l'interesse del teste all'esito del giudizio, atteso che pur essendo in separazione di beni, sente di condividere con la coniuge, odierna attrice, la proprietà affermando “il nostro piazzale”. Ciò rende la testimonianza inattendibile e comunque insufficiente ai fini della prova del requisito della apparenza e visibilità;
il teste (indifferente) riferisce molto genericamente che quale cantoniere andava Tes_6
nell'interesse del ad aprire il tombino sulla strada, di cui alle foto in atti, in occasione CP_6
delle piogge ed egli stesso apriva un piccolo fossato per far defluire le acque, dunque non riferisce della esistenza in loco di opere stabili e visibili atte all'esercizio e della servitù, atteso che egli stesso apriva materialmente un piccolo fossato di scolo, che peraltro non è dato sapere esattamente su quale proprietà ricadesse;
il teste ,( indifferente) autista e vigile urbano del Comune di Penna S.Giovanni Tes_7
riferisce circa la pretesa servitù in modo del tutto generico, non è dato sapere su quale proprietà
corresse il tubo di 6-8 metri asseritamente posto dopo la griglia a monte della proprietà della attrice, che comunque il teste non vede ma ne deduce l'esistenza affermando di aver visto uscire
7 l'acqua più a valle e defluire a sinistra su un fossato, ma non è dato sapere nè su quale proprietà
insistesse questo fossato, né quando ciò sarebbe accaduto, né se si trattasse di opere realizzate proprio per le scolo delle acque o se sul luogo le acque defluissero occasionalmente.
Il teste ( indifferente) riferisce della presenza della griglia ( “fogna”) ma non sa Tes_8
altro a riguardo.
Il contrasto evidente tra le testimonianze assunte circa l'effettiva esistenza, apparenza e visibilità sul posto di opere stabili e individuabili da chiunque e da qualsiasi punto di osservazione esterno al fondo servente, atte all'esercizio della servitù di scolo della acque piovane non consente di ritenere provata in modo certo e sicuro la pretesa attorea.
Né può ritenersi raggiunta tale prova dal contenuto del documento 10 di parte attrice,
che non costituisce in sé confessione stragiudiziale. Infatti tale documento è stato redatto da un soggetto estraneo al presente giudizio il cui ruolo in questa vicenda non è chiaro ed è
indirizzato al sig. teste e marito dell'attrice, ciò a corroborare la già affermata Testimone_9
sua inattendibilità perché parte comunque direttamente coinvolta nel giudizio. Inoltre, tale documento è stato tempestivamente contestato dai convenuti con la terza memoria ex art. 183 n. 6
depositata il 08/03/2022, e soprattutto esso non risulta sia stato da questi sottoscritto, né
riconosciuto, nè confermato.
Orbene, secondo l'art. 2730 C.C. la confessione è “la dichiarazione che una parte fa della verità
di fatti ad essa sfavorevole e favorevoli all'altra parte” e la confessione stragiudiziale di cui all'art. 2735 C.C. è quella “fatta alla parte o a chi la rappresenta”: il documento in oggetto non ha nessuna di tali caratteristiche in quanto non proviene dalla parte e non è diretto all'altra parte o a chi la rappresenta.
Quanto alla domanda subordinata introdotta da parte attrice solo con la prima memoria ex art. 183 6° comma n.1 cpc, che si ritiene ammissibile perché comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio, ove sin dall'atto introduttivo l'attrice lamentava di aver subito la chiusura del tratto di uscita della tubatura, e dunque nel caso non appare verificarsi neppure la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento
8 dei tempi processuali (Corte Cass. SS.UU. 12310 del 15/06/2015), si osserva che non v'è prova della lamentata chiusura della tubatura, così come peraltro non v'è prova della stessa esistenza di tale tubatura, se non attraverso le dichiarazioni del teste sig. marito della attrice, teste Tes_5
che, come detto, si ritiene inattendibile, e pertanto anche la domanda subordinata svolta dalla attrice va respinta.
Le spese di lite relative alle parti principali del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo ex DM 55/14 in base ai parametri medio-minimi dello scaglione di valore corrispondente al valore di causa determinato ex art. 10 cpc.
Le spese di lite dei terzi chiamati in manleva, poiché la chiamata si rendeva necessaria a fronte delle ragioni sostenute dalla attrice e qui non accolte, in base al principio della causazione vanno poste a carico della parte attrice sempre ex DM 55/14.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza,
Rigetta le domande promosse dalla sig.ra nei confronti dei sigg.ri Parte_1
e Controparte_1 Controparte_2
Visto l'art.91 cpc,
Condanna la attrice al rimborso in favore dei convenuti, in solido tra loro, e dei terzi chiamati, in solido tra loro, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 3.808,00
cadauno, oltre al rimborso forfettario al 15%, IVA e CAP come per legge.
Così deciso in Macerata il 05/08/2025 .
Il giudice on.
Dott. Barbara Silenzi
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