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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 20/01/2025, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2201/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Domenico Bonaretti Presidente dott.ssa Serena Baccolini Consigliere dott. Lorenzo Orsenigo Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. R.G. 2201/2024 promossa in sede di reclamo cautelare ex art. 26 D.
Lgs. 150/2011
DA
(C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dagli avvocati prof. Andrea Di Porto (Pec: ), e prof. Email_1
Enrico Grosso (Pec: , elettivamente domiciliato Email_2
presso lo studio del primo in Roma, via G.B. Martini n. 13, come da procura in atti.
RECLAMANTE
CONTRO
CONSIGLIO NOTARILE DEI DISTRETTI RIUNITI DI IN E IN (C.F.:
), in persona del Presidente in carica, notaio , P.IVA_1 Persona_1
elettivamente domiciliato in TO, in corso Galileo Ferraris 120, presso lo studio del prof.
pagina 1 di 20 avv. Vittorio Barosio (Pec: che lo rappresenta e Email_3 difende, sia congiuntamente che disgiuntamente, con l'avv. Serena Dentico (Pec:
, come da procura in atti. Email_4
RESISTENTE
E
ARCHIVIO NOTARILE DI IN (C.F.: ), difeso e assistito dall'Avvocatura P.IVA_2
distrettuale dello Stato di Milano, presso i cui uffici in Milano, via Freguglia n. 1, è domiciliato
(Pec: . Email_5
RESISTENTE
E
PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI
MILANO.
RESISTENTE
OGGETTO: altri istituti e leggi speciali: impugnazione dei provvedimenti disciplinari a carico dei notai.
CONCLUSIONI
Per il NOTAIO DOTT. Parte_1
Per tutte le ragioni esposte, i difensori
CHIEDONO che l'Onorevole Corte d'appello di Milano, disattesa ogni contraria istanza e in riforma dell'impugnato provvedimento della Corte d'appello di TO, voglia annullare la sospensione cautelare del notaio dall'esercizio delle sue funzioni. Parte_1
Con vittoria di compensi e spese del primo e del secondo grado di giudizio, comprese spese generali, oltre IVA e CPA nella misura di legge.
Per il CONSIGLIO NOTARILE DEI DISTRETTI RIUNITI DI IN E IN
Il Presidente del Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di TO e IN ed il Consiglio
Notarile stesso chiedono che la Corte d'Appello di Milano rigetti il reclamo cautelare proposto dal notaio e confermi quindi la misura della sospensione cautelare dall'attività Parte_1 professionale irrogata dalla Corte d'Appello di TO.
Per l'ARCHIVIO NOTARILE DI IN
pagina 2 di 20 L'Archivio notarile non ha – allo stato - osservazioni da svolgere in ordine al provvedimento cautelare adottato dalla Corte d'appello di TO e al reclamo proposto dal ricorrente, del cui contenuto ha preso atto.
Vicende processuali
1) Il notaio dott. ha proposto reclamo ex art. 26 comma 2 D. Lgs. 150/2011 Parte_1 avverso il decreto ex art. 158 octies L. 89/1913 (legge notarile) emesso dalla Corte d'Appello di TO in data 10/7/2024 con il quale, in accoglimento del ricorso cautelare presentato dal
Consiglio Notarile dei Distretti di TO e IN (che aveva chiesto la sospensione CP_1 cautelare del Notaio dall'esercizio della professione fino alla conclusione del Parte_1
giudizio disciplinare avviato nei confronti dello stesso, e, ciò, nella pendenza del termine per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di TO n.
404/2024 del 2/5/2024, con la quale era stato rigettato il reclamo contro la decisione della del 2/3/2023 che aveva applicato al notaio la Controparte_2
sanzione della destituzione):
i) è stata disposta la convalida del decreto presidenziale emesso inaudita altera parte in data
02.07.2024 e per l'effetto,
ii) è stato sospeso in via cautelare il Notaio dall'esercizio della professione Parte_1
notarile sino alla conclusione del giudizio disciplinare avviato dal Presidente del Consiglio
Notarile con la richiesta di procedimento del 03.12.2020 e, comunque, non oltre il termine massimo di cinque anni anche non continuativi dalla data di esecuzione del decreto presidenziale di sospensione cautelare (verbale deposito sigillo notarile del 04.07.2024);
iii) è stato condannato il Notaio a rimborsare le spese di lite al Consiglio Parte_1
Notarile; è stata disposta la compensazione delle spese di lite con le altre parti.
2) Il notaio dott. , dopo essere stato assolto in primo grado dal Tribunale di Parte_1
TO, era stato ritenuto responsabile dalla Corte d'Appello di TO nel 2020 in relazione ai delitti di cui agli artt. 56 e 319 quater c. p. per due episodi di tentata “induzione indebita a dare o promettere utilità” avvenuti, nell'ottobre 2016 e nel marzo 2017, allorchè lo stesso, già in precedenza candidato sindaco al Comune di TO ed al momento consigliere comunale di minoranza, aveva cercato di farsi consegnare alcune somme da una società che esercitava pagina 3 di 20 l'attività di discoteca in un immobile del Comune, al fine di evitare di far chiudere la discoteca stessa, essendo prossima la scadenza della concessione.
In particolare, per tali fatti, la Corte d'Appello di TO, IV^ sezione penale, con sentenza n.
2679/2020 (divenuta definitiva nelle more del procedimento disciplinare), aveva applicato al notaio la pena di due anni e quattro mesi di reclusione e la pena accessoria Parte_1
di due anni di interdizione dai pubblici uffici, non sospesa condizionalmente.
Alla luce di tale pronuncia, con richiesta di procedimento disciplinare, presentata alla
CO.RE.DI. del e della in data 3/12/2020, il Presidente del Consiglio CP_2 CP_2
Notarile dei Distretti Riuniti di TO e IN aveva dato impulso al procedimento disciplinare nei confronti del notaio dott. addebitando allo stesso gli illeciti Parte_1
disciplinari di cui agli artt. 142-bis e 147 comma 1, lettera a), della legge notarile, in relazione alle condotte penalmente illecite di tentata “induzione indebita a dare o promettere utilità” (art. 319-quater c.p.) accertate a carico dello stesso notaio con la predetta sentenza della Corte
d'Appello di TO, IV^ sezione penale, n. 2679/2020.
Stante la gravità degli addebiti e la loro incompatibilità con l'esercizio della funzione notarile, veniva chiesta l'applicazione della sanzione disciplinare della destituzione.
All'esito del passaggio in giudicato della condanna penale (a seguito della sentenza della
Corte di Cassazione 25/1/2022 n. 17120), la CO.RE.DI., con decisione del 2/3/2023, dichiarava il notaio responsabile degli illeciti disciplinari a lui ascritti e, tenuto Parte_1
conto della gravità degli addebiti nonché dei suoi precedenti disciplinari, irrogava la sanzione della destituzione.
Con sentenza n. 404/2024, pubblicata in data 2/5/2024, la Corte di Appello di TO rigettava il reclamo proposto ex art. 26 D. Lgs. n. 150/2011 dal notaio avverso il Parte_1
predetto provvedimento disciplinare di destituzione.
3) Il Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di TO e IN, essendo ancora pendente il termine per ricorrere per cassazione avverso tale pronuncia, con ricorso ex artt. 158-sexies e
158-septies comma 2 della legge notarile, chiedeva alla Corte d'Appello di TO che venisse applicata nei confronti del Notaio la misura della sospensione cautelare Parte_1 dall'esercizio della professione di notaio sino alla conclusione del giudizio disciplinare avviato a suo carico.
pagina 4 di 20 La Corte d'Appello di TO, dopo aver provveduto, con decreto presidenziale inaudita altera parte in data 2/7/2024, a sospendere provvisoriamente in via cautelare il notaio dott. Pt_1 dall'esercizio della funzione notarile, con il provvedimento cautelare reclamato in questa sede, rilevata la propria competenza, ha, anzitutto, escluso che la sanzione disciplinare già irrogata a carico del notaio avesse efficacia esecutiva, avendo rilevato quanto segue:
- che l'art. 158 legge notarile prevede che le decisioni della CO.RE.DI. “diventano esecutive, se non è proposto reclamo” (e, nel caso, era stato proposto reclamo);
- che l'art. 158 ter comma 3 legge notarile (che prevedeva espressamente l'immediata esecutività delle sentenze rese dalla Corte d'Appello nel procedimento disciplinare notarile) era stato abrogato dal D. Lgs. 150/2011 e l'art. 26 D. Lgs. 150/2011 non prevedeva l'immediata esecutività della sentenza resa in sede di reclamo;
- che la sentenza emessa dalla Corte in sede di reclamo avverso il provvedimento disciplinare della non aveva pronunciato alcuna sanzione ma aveva rigettato il reclamo;
CP_2
- che, pertanto, trattandosi non già di sentenza di condanna ma di accertamento o al più costitutiva (di destituzione), la stessa sarebbe divenuta esecutiva solo con il suo passaggio in giudicato.
Quanto ai presupposti per l'applicazione della misura cautelare della sospensione dalle funzioni, la Corte, dopo aver richiamato i principi affermati dalla Corte Costituzionale sul tema, ha, in generale, chiarito:
- che “l'esigenza cautelare della sospensione del notaio (che è stato attinto dalla sanzione della destituzione per avere compromesso con la propria condotta la sua dignità, la sua reputazione o il decoro e prestigio della classe notarile ex art. 147, 1° comma, lett. a, L. n.
89/1813) è quindi finalizzata alla tutela, anticipata e provvisoria, del prestigio e del decoro della classe notarile nonché dell'interesse pubblico alla affidabilità della funzione notarile”;
- che, “ai sensi dell'art. 158 sexies legge n. 89/1913 la sospensione del notaio può essere disposta alternativamente: (1) se sono stati addebitati fatti disciplinarmente rilevanti incompatibili, per la loro gravità, con l'esercizio delle funzioni notarili;
(2) se nei confronti del notaio è stata irrogata la sanzione disciplinare della destituzione con provvedimento non ancora definitivo”.
A tal punto, la Corte, dopo aver richiamato il contenuto della sentenza della Corte d'Appello di
TO n. 404/2024 pubblicata il 2/05/2024, ha ritenuto “che la severa motivazione contenuta
pagina 5 di 20 nella sentenza appena citata, dia per sé contezza della gravità degli addebiti e della sussistenza delle esigenze cautelari tese non alla prevenzione di illeciti ma ad evitare che la prosecuzione della professione da parte di un soggetto attinto da un provvedimento di destituzione per fatti stimati gravissimi (valutazione condivisa da questo collegio), confermati in sede giurisdizionale sebbene in via non definitiva, aggravi ulteriormente il pericolo di nocumento al prestigio ed al decoro dell'intera classe notarile ed alla tutela della fede pubblica associata all'esercizio della professione del notaio”.
4) Con il reclamo proposto in questa sede il notaio dott. ha chiesto la riforma Pt_1 dell'impugnato provvedimento della Corte d'appello di TO, con conseguente annullamento della sospensione cautelare del notaio dall'esercizio delle sue funzioni, Parte_1 deducendo, al riguardo, l'erroneità dei “tre passaggi” che avrebbero caratterizzato la motivazione del provvedimento cautelare impugnato.
i) Il reclamante ha, anzitutto, lamentato l'erroneità della pronuncia cautelare della Corte
d'Appello di TO nella parte in cui ha ritenuto che la propria sentenza disciplinare, pronunciata all'esito del giudizio di reclamo, con la relativa sanzione della destituzione, non sarebbe provvisoriamente esecutiva.
ii) Il reclamante ha, inoltre, censurato il provvedimento cautelare emesso dalla Corte
d'Appello di TO nella parte in cui ha addebitato al notaio un ritardo nel risarcire le parti civili: tale rilievo sarebbe del tutto infondato.
iii) Il reclamante ha, infine, lamentato l'inammissibile automatismo con cui la Corte d'Appello di TO avrebbe fondato la sospensione cautelare “sulla gravità degli stessi fatti oggetto del processo penale e disciplinare”, laddove, diversamente, “le misure cautelari devono fondarsi sulla valutazione discrezionale di ragioni ulteriori e diverse, nel caso di specie del tutto insussistenti”.
5) Si è costituito nel presente procedimento il Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di TO e
IN che, contestando la fondatezza e la stessa rilevanza dei motivi di reclamo, ha chiesto il rigetto del reclamo.
In linea generale, il Consiglio notarile ha inteso richiamare, anzitutto, la gravità del fatto per il quale il notaio dott. è stato condannato dalla Corte d'Appello, nel 2020, per il reato di Pt_1
induzione indebita a dare o promettere utilità, con sentenza divenuta definitiva nel 2022 a seguito della sentenza della Cassazione 25/1/2022, n. 17120, facendo presente che “il nucleo pagina 6 di 20 della condotta così accertata definitivamente in capo al notaio è consistito nell'aver Pt_1
ripetutamente richiesto un pagamento, prima di 20.000 euro e poi di 200.000 euro, per non utilizzare la sua posizione di consigliere comunale di TO allo scopo di impedire alla società
NO (che gestiva la discoteca Cacao) di continuare ad operare nel locale di proprietà del
Comune stesso (di cui il notaio stesso era appunto consigliere). Tale delitto non si è perfezionato solo perché il signor , titolare della NO, gestore del locale, non si è Pt_2 piegato alla richiesta e ha denunciato i fatti all'Autorità Giudiziaria”.
Il Consiglio notarile ha, quindi, richiamato che la Corte d'Appello penale, con la propria sentenza del 2020, aveva, tra l'altro, negato al notaio sia le attenuanti generiche sia Pt_1 la sospensione condizionale della pena, avendo considerato che egli aveva commesso “un fatto obiettivamente grave”, “con macroscopica violazione dei doveri ...” “frutto di una strategia perseguita per mesi”.
Il resistente Consiglio notarile, dopo aver ricordato che il notaio è stato condannato in Pt_1 sede disciplinare alla destituzione per l'illecito di cui al combinato disposto dell'art. 142-bis e dell'art. 5 della legge notarile (per la commissione di “un reato non colposo punito con pena non inferiore nel minimo a sei mesi”) e per l'illecito di cui all'art. 147 comma 1 lett. a) della legge stessa (per aver compromesso, “nella vita pubblica o privata, la sua dignità e reputazione o il decoro e prestigio della classe notarile”), ha richiamato i motivi che l'avevano indotto a chiedere la sospensione cautelare per la “particolare gravità dei fatti addebitati al notaio per come accertati dalla sentenza penale definitiva”, per “l'opportunità di Pt_1 inibire l'esercizio delle funzioni notarili, ai sensi dell'art. 158-sexies L.N., in pendenza della definizione del giudizio disciplinare”, anche alla luce delle considerazioni contenute nella motivazione della sentenza n. 404/2024 della Corte d'Appello di TO, ove veniva rilevata “la circostanza che il notaio ha subito una precedente condanna penale 444 c.p.p. per Pt_1
bancarotta fraudolenta e due precedenti provvedimenti disciplinari (anche se uno non ancora passato in giudicato)”.
6) Nel corso del procedimento:
- si è costituito l di TO, assistito dall'Avvocatura dello Stato, dichiarando di Controparte_3 non avere “osservazioni da svolgere in ordine al provvedimento cautelare adottato dalla Corte
d'appello di TO e al reclamo proposto dal ricorrente, del cui contenuto ha preso atto”;
pagina 7 di 20 - la Procura Generale presso la Corte d'Appello di Milano ha apposto il proprio “visto” sia sul decreto cautelare della Corte d'Appello di TO sia su reclamo per cui è causa.
7) All'esito del deposito di memorie di replica e della discussione tenutasi all'udienza dell'8 gennaio 2025, la causa, sulle conclusioni delle parti in epigrafe riportate, è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
8) Va, anzitutto, chiarito che il presente procedimento (avente ad oggetto il reclamo avverso il provvedimento di sospensione cautelare emesso dalla Corte d'Appello di TO in relazione al procedimento disciplinare, attualmente pendente in Cassazione, nei confronti del notaio dott. ) si è svolto nelle forme del rito semplificato di cognizione dinanzi a Parte_1 questa Corte d'Appello di Milano ai sensi dell'art. 26 D. Lgs. 150/2011, norma che, in tema di impugnazione dei provvedimenti disciplinari a carico dei notai, dispone, al primo comma, che
“le controversie in materia di impugnazione dei provvedimenti disciplinari e quelle in materia di impugnazione delle misure cautelari rispettivamente previste dagli articoli 158 e 158 novies della legge 16 febbraio 1913 n. 89, sono regolate dal rito semplificato di cognizione…”, e, al secondo comma, che, per le impugnazioni avverso i provvedimenti cautelari pronunciati dalla
Corte d'Appello ai sensi dell'articolo 158 septies comma 2 della legge 16 febbraio 1913 n. 89
“è competente la corte d'appello nel cui distretto è ubicata la sede della più CP_4 vicina” (ed, al riguardo, si richiama che l'art. 158 septies L. 89/1913 dispone, al primo comma, che “le misure cautelari sono adottate dalla , se sono richieste prima CP_4
dell'apertura del procedimento o nel corso dello stesso, fino a quando la decisione della
non è divenuta definitiva”, e, al secondo comma, che “se il procedimento CP_4
pende dinanzi alla Corte d'appello od alla Corte di cassazione, per l'adozione di tali misure è competente la Corte d'appello”).
Quanto al merito, ad avviso della Corte il reclamo è infondato e va respinto, con conseguente conferma della misura della sospensione cautelare dall'esercizio dell'attività professionale notarile irrogata dalla Corte d'Appello di TO con il proprio decreto emesso in data
10/7/2024, oggetto di reclamo in questa sede, e, ciò, per le considerazioni di seguito illustrate.
pagina 8 di 20 9) Con il proprio primo motivo di reclamo il dott. ha lamentato l'erroneità del Pt_1 provvedimento cautelare adottato dalla Corte d'Appello di TO nella parte in cui ha escluso che la sentenza disciplinare della stessa Corte (ossia la sentenza n. 404/2024 pubblicata il
2/5/2024, con cui la Corte di Appello di TO aveva rigettato il reclamo proposto ex art. 26 D.
Lgs. n. 150/2011 dal notaio avverso il provvedimento disciplinare della Parte_1
che aveva irrogato la sanzione della destituzione) avesse efficacia esecutiva, sì da CP_2
aver conseguentemente ritenuto ammissibile la richiesta avanzata dal Consiglio notarile di applicazione della misura cautelare della sospensione dalle funzioni.
Secondo il reclamante, diversamente, “tali sentenze e sanzioni” sarebbero già
“provvisoriamente esecutive”, con la conseguenza che, pendente il giudizio di Cassazione, si dovrebbe far luogo alla sospensione dell'esecuzione della sentenza ai sensi dell'art. 373
c.c.p.
Al riguardo, il reclamante ha richiamato:
- che secondo la Cassazione «anche le Corti d'Appello in sede di reclamo applicano le sanzioni disciplinari, sia confermando, in tutto o in parte, quelle già irrogate dalle Co.Re.Di., sia irrogando sanzioni disciplinari in riforma delle difformi decisioni delle Co.Re.Di.» (Cass. civ. n. 9486/2015 e Cass. civ. n. 20787/2015);
- che doveva ritenersi inconferente il fatto che l'art. 158 ter legge notarile fosse stato abrogato dal D. Lgs. 150/2011, in quanto, con la semplificazione dei riti, il giudizio di reclamo in questione era stato ricondotto al rito sommario e l'art. 702 ter, comma 6, c.p.c. prevedeva che l'ordinanza emessa all'esito del giudizio celebrato con il rito sommario di cognizione fosse provvisoriamente esecutiva;
- che, non a caso, in questo senso si erano pronunciate le Corti d'Appello con i propri provvedimenti ex art. 373 c.p.c. (es. Corte d'Appello di Milano 4/9/2020).
Secondo il reclamante, in questo modo, la Corte d'Appello di TO si sarebbe “sottratta al bilanciamento tra i diritti contrapposti del decoro e prestigio della classe notarile, da una parte, e i diritti del notaio incolpato, dall'altra, bilanciamento il cui esito, secondo la consolidata giurisprudenza, è ormai scontato a favore dei diritti del notaio”.
9.1) Tale motivo di reclamo (di cui è, peraltro, difficile cogliere l'interesse alla doglianza con esso sollevata) è infondato, dovendosi ritenere che la sanzione disciplinare della destituzione pagina 9 di 20 non sia esecutiva sino alla conclusione del procedimento disciplinare (e, quindi, sino alla conclusione del giudizio di impugnazione pendente in Cassazione).
Al riguardo, va richiamato che la Corte d'Appello di TO, con la propria sentenza n.
404/2024 pubblicata il 2/5/2024 si è limitata a rigettare il reclamo proposto avverso il provvedimento della che aveva irrogato la sanzione della destituzione;
che, come CP_2 osservato nel provvedimento oggetto di reclamo, l'art. 158 legge notarile prevede che le decisioni della CO.RE.DI. “diventano esecutive, se non è proposto reclamo” (e, nel caso, era stato, appunto, proposto reclamo); che, inoltre, l'art. 158 sexies legge notarile, in tema di misure cautelari, prevede, al comma 2, che la sospensione dalle funzioni possa essere disposta (oltre che nelle altre ipotesi previste nel primo comma e nella prima parte del secondo comma di detta norma) nei confronti del notaio “contro il quale è stata comminata la sanzione disciplinare della destituzione con provvedimento non definitivo”; che tale previsione non avrebbe senso ove il provvedimento di destituzione fosse già provvisoriamente esecutivo
(posto che in tal caso non vi sarebbe ragione di anticipare gli effetti della destituzione con l'applicazione della misura cautelare della sospensione dalle funzioni); che è pacifico che il provvedimento che ha disposto la sanzione della destituzione per cui è causa non sia ancora divenuto definitivo, sì da doversi ritenere perfettamente ammissibile l'istanza di applicazione della misura cautelare della sospensione dalle funzioni, diretta, appunto, ad anticipare sostanzialmente gli effetti della sanzione della destituzione non ancora definitiva né esecutiva.
Vanno, poi, richiamati i rilievi in proposito svolti dal Consiglio notarile il quale ha evidenziato quanto segue:
- che vi sarebbe una mancanza di interesse del notaio a quanto da esso argomentato con tale primo motivo di reclamo, non sembrando che possa essere preferibile, per il notaio,
“l'applicazione immediata della destituzione anziché il provvedimento cautelare di sospensione dalle funzioni” (in quanto la destituzione comporta l'espulsione immediata dall'ordine professionale mentre la sospensione è una sorta di parentesi nella carriera professionale);
- che, essendovi dubbio in dottrina sull'immediata esecutività della sanzione disciplinare della destituzione, il Consiglio notarile ha ritenuto opportuno, dopo la sentenza della Corte
d'Appello di TO del 2/5/2024, di non dare immediata esecuzione alla sanzione destitutiva pagina 10 di 20 e di limitarsi a chiedere, invece, un provvedimento cautelare a norma dell'art. 158 sexies legge notarile;
- che, inoltre, le pronunce giurisprudenziali richiamate dal reclamante riguardano la questione della provvisoria esecutività della sanzione disciplinare della “sospensione” (in ordine alla quale sono state proposte le istanze ex art. 373) e non di quella della “destituzione”.
Invero, non pare che il reclamante possa dolersi del fatto che il Consiglio notarile abbia ritenuto non esecutivo il provvedimento di destituzione anche a seguito della sentenza della
Corte d'Appello di TO del 2/5/2024, sì da essersi poi attivato per conseguire l'applicazione della misura della sospensione cautelare, ove si consideri che, diversamente, il reclamante avrebbe già dovuto subire gli effetti della destituzione ed attivarsi per chiedere la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza ex art. 373 c.p.c.; che, peraltro, non vi è dubbio che il presente procedimento di reclamo, avverso il provvedimento cautelare adottato dalla Corte
d'Appello di TO, preveda maggiori garanzie per l'odierno reclamante rispetto a quelle previste dal procedimento di sospensiva ex art. 373 c.p.c., posto che, ai sensi dell'art. 26 comma 5 D. Lgs. 150/2011, “contro la decisione della Corte d'Appello sul reclamo avverso il provvedimento cautelare è ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge”, mentre analoga tutela non è prevista per il provvedimento emesso sull'istanza di sospensiva ex art. 373 c.p.c., trattandosi, in questo caso, di ordinanza non impugnabile.
Né, infine, pare fondata la doglianza del reclamante secondo cui la Corte d'Appello di TO si sarebbe, in tal modo, sottratta al c.d. “bilanciamento” dei contrapposti interessi tipico del giudizio di cui all'art. 373 c.p.c., dovendosi ritenere che, invece, la Corte di TO, abbia effettuato il bilanciamento evocato dal reclamante compiendo un'approfondita valutazione dei contrapposti interessi rappresentati dalle parti in causa, sì da giungere alla conclusione che l'interesse pubblico fatto valere dal Consiglio Notarile sia da ritenere, nel caso, prevalente rispetto al diritto del notaio a svolgere la propria professione, avendo Pt_1 conclusivamente affermato che “questa Corte ritiene che la gravità dei fatti di reato per i quali il Notaio è stato condannato con sentenza irrevocabile di condanna, Parte_1
l'avvenuta destituzione dello stesso con provvedimento della CO.RE.DI. del e della CP_2
, il successivo rigetto del reclamo avverso il provvedimento disciplinare, la CP_2 CP_2
condotta successiva alla condanna penale come scrutinata e già apprezzata dalla Corte di
pagina 11 di 20 Appello di TO consentono di ritenere che la prosecuzione dell'esercizio delle funzioni notarili aggravi il nocumento già arrecato al decoro ed al prestigio della classe notarile”.
10) Con il proprio secondo motivo di reclamo il dott. ha lamentato il fatto che la Corte Pt_1
d'Appello di TO avrebbe errato per avergli attribuito “una condotta non vera, quella di aver ritardato il risarcimento dei danni alle parti civili”.
Al riguardo, è stato evidenziato che, nel corso del procedimento disciplinare, era stato lo stesso notaio ad allegare la circostanza dell'avvenuto risarcimento ai danneggiati per conseguire l'attenuante del c.d. ravvedimento operoso ai sensi dell' art. 144 comma 1 legge notarile;
che, peraltro, la Corte d'Appello di TO, nel giudizio di reclamo, aveva escluso la rilevanza del risarcimento (ai fini del riconoscimento dell'attenuante) non già per la sua doverosità (profilo che sarebbe, a tal fine, irrilevante) ma per una pretesa tardività; che, invece, non vi sarebbe stato, nel caso, alcun ritardo, in quanto il notaio aveva immediatamente risarcito le parti civili raggiungendo con le stesse degli accordi transattivi che hanno evitato che venissero instaurati i giudizi di risarcimento del danno: invero, premesso che “la condanna in solido degli imputati al risarcimento dei danni in favore delle parti civili, contenuta nella sentenza penale della Corte d'appello di TO del 2020, era una condanna generica”, il notaio sottoscrivendo con le parti civili un accordo transattivo il 21 Pt_1
ottobre 2022, non sarebbe incorso in alcun ritardo, ma, anzi, avrebbe anticipato i tempi del giudizio liquidatorio.
Il reclamante, con particolare riguardo alla questione del c.d. ravvedimento operoso, nel replicare ai rilievi svolti dal Consiglio notarile circa la “difficoltà” del notaio ad attivarsi Pt_1
per far fronte ai suoi impegni di natura patrimoniale, come sarebbe confermato dalla vicenda
“Cornale” (una vicenda per la quale il notaio era già stato condannato disciplinarmente con la sanzione della censura, divenuta definitiva a seguito della recente pronuncia della
Cassazione n. 29707 del 19 novembre 2024), ha inteso chiarire che, nella presente fattispecie, sarebbe impossibile un parallelismo con la vicenda “ ”, per il fatto che in Pt_3
quel caso il notaio era stato sanzionato per aver risarcito il cliente solo dopo il giudizio civile ed in pendenza del procedimento di esecuzione forzata, mentre, nel caso di specie, il notaio aveva prevenuto il giudizio civile, corrispondendo alle parti civili, a titolo di Pt_1 risarcimento dei danni, sia le provvisionali disposte dalla Corte d'Appello penale, nel 2020, sia pagina 12 di 20 ulteriori importi su base transattiva, nel 2022: né, del resto, si sarebbe potuto pretendere che il risarcimento venisse disposto prima della sentenza della Cassazione del 2022.
Per ciò che riguarda la propria condotta, il notaio ha, poi, aggiunto che “nei sette anni intercorsi dai fatti di rilevanza penale e disciplinare alla proposizione del ricorso del Consiglio notarile, non vi è soltanto la prova del 'vuoto' di condotte rilevanti in sede cautelare e imputabili al notaio ma vi è anche la prova di comportamenti corretti tenuti dal Pt_1 notaio”: oltre al risarcimento dei danni alle parti civili, vi sarebbe infatti anche il corretto esercizio delle funzioni notarili, attestato dal superamento delle ultime due ispezioni ordinarie biennali a cui il notaio è stato sottoposto. Pt_1
Il notaio ha, quindi, insistito sul rilievo che dalla condanna penale sono passati anni nei quali il notaio “si è impegnato a ricucire (qualora si fosse spezzato) il rapporto di fiducia con l'utenza di TO”; che il suo percorso di risocializzazione è attestato dal Tribunale di Sorveglianza che (dopo che in data 4/3/2022 aveva avuto inizio l'esecuzione della pena accessoria dell'interdizione per due anni dai pubblici uffici) in data 21/3/2023 aveva disposto l'affidamento in prova del notaio ai servizi sociali e in data 30/1/2024 aveva disposto la sospensione della parte residua della pena accessoria;
che dal 15/2/2024 il notaio aveva ripreso a stipulare;
che, nel frattempo, il notaio aveva, comunque, continuato a svolgere attività professionale “fornendo stabile consulenza e assistenza presso lo studio notarile da lui fondato”; che tale circostanza era avvalorata dalle produzioni fatte dallo stesso Consiglio notarile, da cui risultava che il notaio da febbraio ad aprile del 2024, aveva stipulato Pt_1
237 atti e, da maggio a giugno 2024 (cioè dopo la sentenza di rigetto del reclamo disciplinare), ne aveva stipulati 259.
10.1) Tale motivo di reclamo è infondato.
Va, anzitutto, chiarito che la questione del ritardato risarcimento del danno e/o del ravvedimento operoso del notaio non pare rivestire particolare rilevanza nel provvedimento reclamato in questa sede, ove si consideri che a detto profilo viene fatto cenno, in tale provvedimento, da un lato, nella parte in cui viene svolto un richiamo alle questioni già esaminate dalla sentenza della Corte d'Appello di TO del 2/5/2024 (che aveva confermato la sanzione della destituzione); da un altro lato, nella parte in cui, per completezza di motivazione, viene rilevato che “la tardiva esecuzione delle statuizioni civili di condanna è a sua volta idonea ad arrecare nocumento al decoro e al prestigio della classe notarile”.
pagina 13 di 20 Va, invero, chiarito che, ai sensi dell'art. 144 legge notarile, il c.d. ravvedimento operoso configura un'attenuante idonea a determinare la sostituzione della sanzione, consentendo, in particolare, di sostituire la sanzione della sospensione a quella destituzione;
che, non a caso, trattasi di una questione che risulta essere stata sottoposta dall'odierno reclamante all'esame della Suprema Corte di Cassazione in sede di ricorso da essa proposto avverso la sentenza della Corte d'Appello di TO del 2/5/2024; che, allo stato, a fronte del provvedimento di destituzione già irrogato, l'ambito della valutazione da compiersi in sede cautelare riguarda essenzialmente, come esattamente rilevato nel provvedimento qui reclamato, la necessità di
“valutare la sussistenza all'attualità di esigenze cautelari ed in particolare se, nelle more della definizione del procedimento disciplinare, il prestigio ed il decoro della classe notarile possano essere ulteriormente compromessi dalla ripresa e/o prosecuzione da parte del
Notaio dell'attività professionale nonostante l'esistenza del provvedimento sanzionatorio della destituzione”.
In ogni modo, avendone fatto argomento di difesa la parte reclamante, è solo il caso di segnalare che pare pertinente il rilievo svolto dal Consiglio notarile secondo cui “l'obbligo di un risarcimento incombeva sul notaio già dalla sentenza della Corte d'Appello penale Pt_1 del luglio 2020”, laddove a detto obbligo risulta sia stato dato adempimento solo dopo la sentenza della Cassazione penale del 25 gennaio 2022, e, per di più, a distanza di nove mesi da tale sentenza;
che, del resto, nella stessa recente sentenza emessa dalla Cassazione sulla “vicenda Cornale” (cfr. la sentenza della Cassazione n. 29707 del 19/11/2024 prodotta dalla stessa parte reclamante sub doc. 17) viene chiarito che, dal momento in cui il soggetto danneggiato dalla condotta illecita del notaio esercita l'azione di risarcimento dei danni
(situazione che, nel caso, si sarebbe verificata con la costituzione delle parti civili in sede penale), il ravvedimento operoso di cui all'art. 144 legge notarile non è più configurabile, nel senso che, se il notaio risarcisce il danno dopo che il soggetto leso ha esercitato in giudizio l'azione risarcitoria, il ravvedimento non può dirsi “operoso” come richiede tale norma (cfr., al riguardo, pag. 20 e seguenti della sentenza n. 29707/2024, ove si afferma che “sebbene la doverosità dell'adempimento posto in essere dal notaio non escluda il riconoscimento dell'attenuante, il limite che deve reputarsi implicito nella norma invocata [l'art. 144 legge notarile] è che tale doverosità non sia stata ancora attestata con efficacia irreversibile in un giudizio che abbia già visto coinvolto il professionista, atteso che in questo caso
pagina 14 di 20 l'adempimento del notaio … perde quella colorazione morale che ha indotto il legislatore ad accordare il beneficio”).
Quanto alle ulteriori questioni sollevate dal dott. con il proprio secondo motivo di Pt_1
reclamo, deve, anzitutto, ritenersi inconferente il rilievo secondo cui il Consiglio notarile avrebbe chiesto la misura cautelare della sospensione dalle funzioni solo dopo circa sette anni dai fatti commessi, posto che, piuttosto, sarebbe stato prematuro chiedere tale misura cautelare in un momento precedente, dovendosi, in proposito, condividere la valutazione svolta nel provvedimento reclamato, ove è stato rilevato come “il Consiglio Notarile ha ben spiegato che:
- a fronte di due pronunce giudiziali inizialmente contrastanti (in sede penale assoluzione del notaio in primo grado e condanna in sede di appello) inizialmente è stata data prudenziale prevalenza all'interesse del Notaio alla prosecuzione dell'attività professionale;
- tale interesse, nel bilanciamento con l'interesse pubblico, è diventato vieppiù soccombente in conseguenza della cristallizzazione degli accertamenti man mano operati in sede giurisdizionale, tramite le due sentenze di appello penale e civile, la prima delle quali passata in giudicato;
- è stata considerata anche l'esistenza di un periodo di non trascurabile durata di inibizione dell'esercizio della professione notarile in esecuzione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici”.
Deve, poi, ritenersi inconferente il richiamo svolto dalla parte reclamante alle misure adottate dal Tribunale di Sorveglianza (il quale, ad esempio, ha ridotto di un mese la durata della sanzione accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici), posto che sono all'evidenza diverse le valutazioni del Tribunale di Sorveglianza, relative all'esecuzione della pena ed alla prospettiva di rieducazione del condannato, rispetto a quelle richieste in sede di adozione di misure cautelari nell'ambito del procedimento disciplinare, relative “alla tutela, in via provvisoria, dell'interesse pubblico alla affidabilità della funzione notarile che potrebbe risultare compromessa dalla titolarità della funzione stessa in capo a soggetti imputati di reati di non trascurabile gravità” (Corte Cost. n. 433/2002).
E', poi, irrilevante il fatto che il notaio abbia superato, nelle more, due ispezioni biennali, posto che, come osservato dal resistente Consiglio notarile, dette ispezioni sono “rivolte a controllare solo la regolarità formale degli atti notarili”; che, inoltre, “in tutto questo periodo pagina 15 di 20 pendeva nei confronti del notaio prima un provvedimento di interdizione penale e poi Pt_1 una sanzione di destituzione disciplinare”; che, comunque, il “preteso comportamento corretto non può far scomparire tutti i fatti illeciti commessi in oltre venti anni dal notaio”.
11) Con il proprio terzo motivo di reclamo il dott. ha lamentato l'erroneità del Pt_1 provvedimento cautelare emesso dalla Corte d'Appello di TO per essere questa incorsa in un illegittimo automatismo per avere inammissibilmente fondato la sospensione cautelare del notaio sulla gravità degli stessi fatti oggetto del processo disciplinare e penale.
Secondo il reclamante, considerato che è la stessa legge notarile a stabilire – ex ante – che la destituzione si applichi soltanto «nei casi più gravi» (art. 147, comma 1), deve ritenersi che
“in caso di destituzione non definitiva (art. 158-sexies, comma 2, ultima parte, legge n.
89/1913), l'eventuale adozione della sospensione o di altre misure cautelari non può fondarsi sulla gravità dei fatti – giacché, come si è visto, la destituzione è sempre pronunciata in relazione a fatti gravi – ma deve essere supportata da ragioni ulteriori e diverse, che nel caso di specie non sussistono”.
11.1) Tale motivo di reclamo è infondato.
Pare opportuno richiamare il disposto dell'art. 158 sexies legge notarile che, nel prevedere i casi in cui può essere applicata in via cautelare la misura della sospensione dalle funzioni notarili, dispone quanto segue:
“1.Se risultano addebitati fatti, disciplinarmente rilevanti, che, per la loro gravità, siano incompatibili con l'esercizio delle funzioni notarili, o quando ricorre la necessità di inibire comportamenti illeciti, possono essere disposte in via cautelare la sospensione dell'incolpato dalle funzioni notarili od ogni altra opportuna misura cautelare, ad istanza dell'organo che ha richiesto l'apertura del procedimento disciplinare o di quello che vi è intervenuto ai sensi dell'articolo 156-bis, comma 5. Se il procedimento non è ancora iniziato, la misura cautelare può essere adottata ad istanza di uno dei soggetti di cui all'articolo 153, comma 1, lettere a),
b) e c).
2. La sospensione dalle funzioni e le altre misure cautelari possono essere altresì disposte, ad istanza delle parti o dei soggetti di cui al comma 1, nei confronti del notaio contro il quale è stata pronunciata condanna non ancora passata in giudicato per reati di cui all'articolo 142- bis, a ragione della gravità del fatto ascrittogli, ovvero contro il quale è stata comminata la sanzione disciplinare della destituzione con provvedimento non definitivo”.
pagina 16 di 20 Trattandosi di una misura che, nel caso, è diretta ad anticipare gli effetti della sanzione disciplinare della destituzione, pare opportuno richiamare anche l'art. 147 legge notarile che, in proposito, dispone quanto segue:
“È punito con la censura o con la sospensione fino ad un anno o, nei casi più gravi, con la destituzione, il notaio che pone in essere una delle seguenti condotte:
a) compromette, in qualunque modo, con la propria condotta, nella vita pubblica o privata, la sua dignità e reputazione o il decoro e prestigio della classe notarile;
b) viola in modo non occasionale le norme deontologiche elaborate dal Consiglio nazionale del notariato”.
Ciò richiamato, da un lato, deve convenirsi con il resistente Consiglio notarile secondo cui, nel caso, ricorrono contemporaneamente più ipotesi fra quelle che, in base all'art. 158 sexies legge notarile, consentono l'adozione della misura cautelare della sospensione dalle funzioni notarili;
da un altro lato, deve ritenersi che la Corte di TO, con il provvedimento reclamato in questa sede, non si sia in alcun modo sottratta alla valutazione dei requisiti necessari per l'applicazione della sospensione cautelare.
Invero, premesso che, in presenza delle necessarie esigenze cautelari (relative, come affermato dalla Corte Costituzionale, “alla tutela, in via provvisoria, dell'interesse pubblico alla affidabilità della funzione notarile”), in base all'art. 158 sexies comma 2 legge notarile, sarebbe sufficiente, ai fini dell'adozione della misura della sospensione cautelare, che sia
“stata comminata la sanzione disciplinare della destituzione con provvedimento non definitivo”, va, comunque, evidenziato che la Corte di TO ha anche adeguatamente effettuato la valutazione dei fatti addebitati “disciplinarmente rilevanti, che per la loro gravità siano incompatibili con l'esercizio delle funzioni notarili” (valutazione propria del presupposto di cui all'art. 158 sexies comma 1 legge notarile), richiamando, a tal fine, il contenuto della sentenza della Corte d'Appello di TO n. 404/2024 pubblicata il 2/05/2024 nella quale era stato “dato ampio e motivato risalto:
- alla gravità dei fatti come contestati ed accertati in sede penale, pur sempre svolti nell'esercizio di una pubblica funzione;
- alla reiterazione (due volte) della condotta penalmente illecita;
- al fatto che il richiedere “sostanzialmente una tangente” rappresenta “il caso più grave” tramite il quale il notaio può compromettere il decoro ed il prestigio della classe notarile;
pagina 17 di 20 - al mancato ravvedimento del notaio il quale, pur dopo la sentenza penale della Corte di
Appello di TO, non ha dato esecuzione, se non con estremo ritardo, alle statuizioni civili di condanna contenute nella sentenza penale;
- alla macroscopica violazione dei doveri gravanti su chi esercita una pubblica funzione “con gravissima ripercussione sul decoro e prestigio dell'intera classe notarile”.
Nel provvedimento reclamato si è, quindi, ritenuto che la severa motivazione della sentenza testè citata valga non solo a configurare la gravità degli addebiti ma anche la ricorrenza delle esigenze cautelare al fine di “evitare che la prosecuzione della professione da parte di un soggetto attinto da un provvedimento di destituzione per fatti stimati gravissimi … aggravi ulteriormente il pericolo di nocumento al prestigio ed al decoro dell'intera classe notarile ed alla tutela della fede pubblica associata all'esercizio della professione del notaio”.
Tale valutazione merita essere condivisa, specie se si considera che il Consiglio notarile ha invocato la ricorrenza delle esigenze cautelari, da porsi alla base del provvedimento di sospensione cautelare dalle funzioni, non solo con riferimento agli accertamenti del giudizio penale, per i quali è stata irrogata la sanzione della destituzione, ma anche in ragione del fatto che il notaio dott. nel corso degli anni, è stato ulteriormente interessato da altra Pt_1 sanzione disciplinare (quella relativa alla vicenda “ ”), ormai divenuta definitiva, Pt_3
nonché da una pur risalente condanna ex art. 444 c.p.p. per bancarotta fraudolenta.
Trattasi di rilievi che, alla luce dei profili soggettivi che hanno caratterizzato la vicenda per la quale è stata irrogata la sanzione della destituzione (relativa alla commissione, da parte del dott. con modalità particolarmente gravi e reiterate, di un grave reato doloso ed in Pt_1
veste di pubblico ufficiale), consentono di ritenere adeguata la misura cautelare della sospensione dalle funzioni notarili al fine di evitare che venga ulteriormente compromesso l'interesse pubblico alla affidabilità ed alla credibilità della funzione notarile, sì da doversi ritenere inevitabilmente soccombente, rispetto a tale interesse pubblico, la pretesa del reclamante di continuare a svolgere la propria professione di notaio (e, ciò, senza considerare che a questi non sarebbe certo inibita la possibilità di svolgere altra attività lavorativa, diversa dalla funzione notarile, come, del resto, lo stesso reclamante ha riferito di aver svolto nel corso dell'esecuzione della pena accessoria dell'interdizione “fornendo stabile consulenza e assistenza presso lo studio notarile da lui fondato”).
pagina 18 di 20 12) Per le considerazioni svolte va respinto il reclamo, con conseguente conferma del provvedimento impugnato, con il quale è stata disposta la sospensione in via cautelare del notaio dott. dall'esercizio della professione notarile, e con condanna della Parte_1
parte reclamante al pagamento delle spese di lite in favore del resistente Consiglio notarile di
TO, come liquidate in dispositivo sulla base dei criteri previsti dal D.M. 10/3/2014 n. 55
(come da ultimo modificati con il D.M. 13/8/2022 n. 147), con liquidazione dei compensi ai parametri medi di tariffa (per causa di valore indeterminabile di complessità media) e con esclusione della fase istruttoria – trattazione, non tenutasi in questa sede.
Va, invece, disposta la compensazione delle spese di lite tra il reclamante e il resistente di TO, non essendo emersa alcuna ragione di contrasto tra dette parti ed Controparte_3
avendo espressamente dichiarato il resistente di non avere osservazioni da Controparte_3 svolgere né in ordine al provvedimento cautelare adottato dalla Corte d'appello di TO né in ordine al reclamo proposto dal notaio.
Va, infine, segnalato che al rigetto del reclamo deve conseguire la condanna della parte soccombente al pagamento del c.d. doppio contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, in quanto deve ritenersi che, nel caso (diversamente da quanto ritenuto in giurisprudenza per l'ipotesi di rigetto del reclamo avverso il provvedimento disciplinare assunto nei confronti di un notaio dalla , si sia in CP_2
presenza di un giudizio di tipo impugnatorio (e, ciò, anche alla luce della natura giudiziale del provvedimento oggetto dell'impugnazione come chiarito da Cass. 29/11/2021 n. 37166), tale da determinare l'insorgenza dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in base alla norma citata.
P.Q.M.
La Corte, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto dal notaio dott. avverso il provvedimento emesso dalla Parte_1
Corte d'Appello di TO, così provvede:
1) rigetta il reclamo e, per l'effetto, conferma il provvedimento impugnato, con il quale è stata disposta la sospensione in via cautelare del notaio dott. dall'esercizio della Parte_1
professione notarile;
pagina 19 di 20 2) condanna il reclamante notaio dott. a rimborsare al resistente Parte_1 [...]
le spese di lite che si liquidano in complessivi Controparte_5
euro 8.000,00 per compenso, oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, oltre IVA e
C.P.A. come per legge;
3) dispone la compensazione delle spese di lite nel rapporto tra il notaio dott. Parte_1
e il resistente Archivio notarile di TO;
4) dà atto che, per effetto della presenta decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/02 per il versamento da parte del reclamante dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13, comma 1bis, D.P.R. n. 115/02.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio dell'8 gennaio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente dott. Lorenzo Orsenigo dott. Domenico Bonaretti
pagina 20 di 20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Domenico Bonaretti Presidente dott.ssa Serena Baccolini Consigliere dott. Lorenzo Orsenigo Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. R.G. 2201/2024 promossa in sede di reclamo cautelare ex art. 26 D.
Lgs. 150/2011
DA
(C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dagli avvocati prof. Andrea Di Porto (Pec: ), e prof. Email_1
Enrico Grosso (Pec: , elettivamente domiciliato Email_2
presso lo studio del primo in Roma, via G.B. Martini n. 13, come da procura in atti.
RECLAMANTE
CONTRO
CONSIGLIO NOTARILE DEI DISTRETTI RIUNITI DI IN E IN (C.F.:
), in persona del Presidente in carica, notaio , P.IVA_1 Persona_1
elettivamente domiciliato in TO, in corso Galileo Ferraris 120, presso lo studio del prof.
pagina 1 di 20 avv. Vittorio Barosio (Pec: che lo rappresenta e Email_3 difende, sia congiuntamente che disgiuntamente, con l'avv. Serena Dentico (Pec:
, come da procura in atti. Email_4
RESISTENTE
E
ARCHIVIO NOTARILE DI IN (C.F.: ), difeso e assistito dall'Avvocatura P.IVA_2
distrettuale dello Stato di Milano, presso i cui uffici in Milano, via Freguglia n. 1, è domiciliato
(Pec: . Email_5
RESISTENTE
E
PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI
MILANO.
RESISTENTE
OGGETTO: altri istituti e leggi speciali: impugnazione dei provvedimenti disciplinari a carico dei notai.
CONCLUSIONI
Per il NOTAIO DOTT. Parte_1
Per tutte le ragioni esposte, i difensori
CHIEDONO che l'Onorevole Corte d'appello di Milano, disattesa ogni contraria istanza e in riforma dell'impugnato provvedimento della Corte d'appello di TO, voglia annullare la sospensione cautelare del notaio dall'esercizio delle sue funzioni. Parte_1
Con vittoria di compensi e spese del primo e del secondo grado di giudizio, comprese spese generali, oltre IVA e CPA nella misura di legge.
Per il CONSIGLIO NOTARILE DEI DISTRETTI RIUNITI DI IN E IN
Il Presidente del Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di TO e IN ed il Consiglio
Notarile stesso chiedono che la Corte d'Appello di Milano rigetti il reclamo cautelare proposto dal notaio e confermi quindi la misura della sospensione cautelare dall'attività Parte_1 professionale irrogata dalla Corte d'Appello di TO.
Per l'ARCHIVIO NOTARILE DI IN
pagina 2 di 20 L'Archivio notarile non ha – allo stato - osservazioni da svolgere in ordine al provvedimento cautelare adottato dalla Corte d'appello di TO e al reclamo proposto dal ricorrente, del cui contenuto ha preso atto.
Vicende processuali
1) Il notaio dott. ha proposto reclamo ex art. 26 comma 2 D. Lgs. 150/2011 Parte_1 avverso il decreto ex art. 158 octies L. 89/1913 (legge notarile) emesso dalla Corte d'Appello di TO in data 10/7/2024 con il quale, in accoglimento del ricorso cautelare presentato dal
Consiglio Notarile dei Distretti di TO e IN (che aveva chiesto la sospensione CP_1 cautelare del Notaio dall'esercizio della professione fino alla conclusione del Parte_1
giudizio disciplinare avviato nei confronti dello stesso, e, ciò, nella pendenza del termine per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di TO n.
404/2024 del 2/5/2024, con la quale era stato rigettato il reclamo contro la decisione della del 2/3/2023 che aveva applicato al notaio la Controparte_2
sanzione della destituzione):
i) è stata disposta la convalida del decreto presidenziale emesso inaudita altera parte in data
02.07.2024 e per l'effetto,
ii) è stato sospeso in via cautelare il Notaio dall'esercizio della professione Parte_1
notarile sino alla conclusione del giudizio disciplinare avviato dal Presidente del Consiglio
Notarile con la richiesta di procedimento del 03.12.2020 e, comunque, non oltre il termine massimo di cinque anni anche non continuativi dalla data di esecuzione del decreto presidenziale di sospensione cautelare (verbale deposito sigillo notarile del 04.07.2024);
iii) è stato condannato il Notaio a rimborsare le spese di lite al Consiglio Parte_1
Notarile; è stata disposta la compensazione delle spese di lite con le altre parti.
2) Il notaio dott. , dopo essere stato assolto in primo grado dal Tribunale di Parte_1
TO, era stato ritenuto responsabile dalla Corte d'Appello di TO nel 2020 in relazione ai delitti di cui agli artt. 56 e 319 quater c. p. per due episodi di tentata “induzione indebita a dare o promettere utilità” avvenuti, nell'ottobre 2016 e nel marzo 2017, allorchè lo stesso, già in precedenza candidato sindaco al Comune di TO ed al momento consigliere comunale di minoranza, aveva cercato di farsi consegnare alcune somme da una società che esercitava pagina 3 di 20 l'attività di discoteca in un immobile del Comune, al fine di evitare di far chiudere la discoteca stessa, essendo prossima la scadenza della concessione.
In particolare, per tali fatti, la Corte d'Appello di TO, IV^ sezione penale, con sentenza n.
2679/2020 (divenuta definitiva nelle more del procedimento disciplinare), aveva applicato al notaio la pena di due anni e quattro mesi di reclusione e la pena accessoria Parte_1
di due anni di interdizione dai pubblici uffici, non sospesa condizionalmente.
Alla luce di tale pronuncia, con richiesta di procedimento disciplinare, presentata alla
CO.RE.DI. del e della in data 3/12/2020, il Presidente del Consiglio CP_2 CP_2
Notarile dei Distretti Riuniti di TO e IN aveva dato impulso al procedimento disciplinare nei confronti del notaio dott. addebitando allo stesso gli illeciti Parte_1
disciplinari di cui agli artt. 142-bis e 147 comma 1, lettera a), della legge notarile, in relazione alle condotte penalmente illecite di tentata “induzione indebita a dare o promettere utilità” (art. 319-quater c.p.) accertate a carico dello stesso notaio con la predetta sentenza della Corte
d'Appello di TO, IV^ sezione penale, n. 2679/2020.
Stante la gravità degli addebiti e la loro incompatibilità con l'esercizio della funzione notarile, veniva chiesta l'applicazione della sanzione disciplinare della destituzione.
All'esito del passaggio in giudicato della condanna penale (a seguito della sentenza della
Corte di Cassazione 25/1/2022 n. 17120), la CO.RE.DI., con decisione del 2/3/2023, dichiarava il notaio responsabile degli illeciti disciplinari a lui ascritti e, tenuto Parte_1
conto della gravità degli addebiti nonché dei suoi precedenti disciplinari, irrogava la sanzione della destituzione.
Con sentenza n. 404/2024, pubblicata in data 2/5/2024, la Corte di Appello di TO rigettava il reclamo proposto ex art. 26 D. Lgs. n. 150/2011 dal notaio avverso il Parte_1
predetto provvedimento disciplinare di destituzione.
3) Il Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di TO e IN, essendo ancora pendente il termine per ricorrere per cassazione avverso tale pronuncia, con ricorso ex artt. 158-sexies e
158-septies comma 2 della legge notarile, chiedeva alla Corte d'Appello di TO che venisse applicata nei confronti del Notaio la misura della sospensione cautelare Parte_1 dall'esercizio della professione di notaio sino alla conclusione del giudizio disciplinare avviato a suo carico.
pagina 4 di 20 La Corte d'Appello di TO, dopo aver provveduto, con decreto presidenziale inaudita altera parte in data 2/7/2024, a sospendere provvisoriamente in via cautelare il notaio dott. Pt_1 dall'esercizio della funzione notarile, con il provvedimento cautelare reclamato in questa sede, rilevata la propria competenza, ha, anzitutto, escluso che la sanzione disciplinare già irrogata a carico del notaio avesse efficacia esecutiva, avendo rilevato quanto segue:
- che l'art. 158 legge notarile prevede che le decisioni della CO.RE.DI. “diventano esecutive, se non è proposto reclamo” (e, nel caso, era stato proposto reclamo);
- che l'art. 158 ter comma 3 legge notarile (che prevedeva espressamente l'immediata esecutività delle sentenze rese dalla Corte d'Appello nel procedimento disciplinare notarile) era stato abrogato dal D. Lgs. 150/2011 e l'art. 26 D. Lgs. 150/2011 non prevedeva l'immediata esecutività della sentenza resa in sede di reclamo;
- che la sentenza emessa dalla Corte in sede di reclamo avverso il provvedimento disciplinare della non aveva pronunciato alcuna sanzione ma aveva rigettato il reclamo;
CP_2
- che, pertanto, trattandosi non già di sentenza di condanna ma di accertamento o al più costitutiva (di destituzione), la stessa sarebbe divenuta esecutiva solo con il suo passaggio in giudicato.
Quanto ai presupposti per l'applicazione della misura cautelare della sospensione dalle funzioni, la Corte, dopo aver richiamato i principi affermati dalla Corte Costituzionale sul tema, ha, in generale, chiarito:
- che “l'esigenza cautelare della sospensione del notaio (che è stato attinto dalla sanzione della destituzione per avere compromesso con la propria condotta la sua dignità, la sua reputazione o il decoro e prestigio della classe notarile ex art. 147, 1° comma, lett. a, L. n.
89/1813) è quindi finalizzata alla tutela, anticipata e provvisoria, del prestigio e del decoro della classe notarile nonché dell'interesse pubblico alla affidabilità della funzione notarile”;
- che, “ai sensi dell'art. 158 sexies legge n. 89/1913 la sospensione del notaio può essere disposta alternativamente: (1) se sono stati addebitati fatti disciplinarmente rilevanti incompatibili, per la loro gravità, con l'esercizio delle funzioni notarili;
(2) se nei confronti del notaio è stata irrogata la sanzione disciplinare della destituzione con provvedimento non ancora definitivo”.
A tal punto, la Corte, dopo aver richiamato il contenuto della sentenza della Corte d'Appello di
TO n. 404/2024 pubblicata il 2/05/2024, ha ritenuto “che la severa motivazione contenuta
pagina 5 di 20 nella sentenza appena citata, dia per sé contezza della gravità degli addebiti e della sussistenza delle esigenze cautelari tese non alla prevenzione di illeciti ma ad evitare che la prosecuzione della professione da parte di un soggetto attinto da un provvedimento di destituzione per fatti stimati gravissimi (valutazione condivisa da questo collegio), confermati in sede giurisdizionale sebbene in via non definitiva, aggravi ulteriormente il pericolo di nocumento al prestigio ed al decoro dell'intera classe notarile ed alla tutela della fede pubblica associata all'esercizio della professione del notaio”.
4) Con il reclamo proposto in questa sede il notaio dott. ha chiesto la riforma Pt_1 dell'impugnato provvedimento della Corte d'appello di TO, con conseguente annullamento della sospensione cautelare del notaio dall'esercizio delle sue funzioni, Parte_1 deducendo, al riguardo, l'erroneità dei “tre passaggi” che avrebbero caratterizzato la motivazione del provvedimento cautelare impugnato.
i) Il reclamante ha, anzitutto, lamentato l'erroneità della pronuncia cautelare della Corte
d'Appello di TO nella parte in cui ha ritenuto che la propria sentenza disciplinare, pronunciata all'esito del giudizio di reclamo, con la relativa sanzione della destituzione, non sarebbe provvisoriamente esecutiva.
ii) Il reclamante ha, inoltre, censurato il provvedimento cautelare emesso dalla Corte
d'Appello di TO nella parte in cui ha addebitato al notaio un ritardo nel risarcire le parti civili: tale rilievo sarebbe del tutto infondato.
iii) Il reclamante ha, infine, lamentato l'inammissibile automatismo con cui la Corte d'Appello di TO avrebbe fondato la sospensione cautelare “sulla gravità degli stessi fatti oggetto del processo penale e disciplinare”, laddove, diversamente, “le misure cautelari devono fondarsi sulla valutazione discrezionale di ragioni ulteriori e diverse, nel caso di specie del tutto insussistenti”.
5) Si è costituito nel presente procedimento il Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di TO e
IN che, contestando la fondatezza e la stessa rilevanza dei motivi di reclamo, ha chiesto il rigetto del reclamo.
In linea generale, il Consiglio notarile ha inteso richiamare, anzitutto, la gravità del fatto per il quale il notaio dott. è stato condannato dalla Corte d'Appello, nel 2020, per il reato di Pt_1
induzione indebita a dare o promettere utilità, con sentenza divenuta definitiva nel 2022 a seguito della sentenza della Cassazione 25/1/2022, n. 17120, facendo presente che “il nucleo pagina 6 di 20 della condotta così accertata definitivamente in capo al notaio è consistito nell'aver Pt_1
ripetutamente richiesto un pagamento, prima di 20.000 euro e poi di 200.000 euro, per non utilizzare la sua posizione di consigliere comunale di TO allo scopo di impedire alla società
NO (che gestiva la discoteca Cacao) di continuare ad operare nel locale di proprietà del
Comune stesso (di cui il notaio stesso era appunto consigliere). Tale delitto non si è perfezionato solo perché il signor , titolare della NO, gestore del locale, non si è Pt_2 piegato alla richiesta e ha denunciato i fatti all'Autorità Giudiziaria”.
Il Consiglio notarile ha, quindi, richiamato che la Corte d'Appello penale, con la propria sentenza del 2020, aveva, tra l'altro, negato al notaio sia le attenuanti generiche sia Pt_1 la sospensione condizionale della pena, avendo considerato che egli aveva commesso “un fatto obiettivamente grave”, “con macroscopica violazione dei doveri ...” “frutto di una strategia perseguita per mesi”.
Il resistente Consiglio notarile, dopo aver ricordato che il notaio è stato condannato in Pt_1 sede disciplinare alla destituzione per l'illecito di cui al combinato disposto dell'art. 142-bis e dell'art. 5 della legge notarile (per la commissione di “un reato non colposo punito con pena non inferiore nel minimo a sei mesi”) e per l'illecito di cui all'art. 147 comma 1 lett. a) della legge stessa (per aver compromesso, “nella vita pubblica o privata, la sua dignità e reputazione o il decoro e prestigio della classe notarile”), ha richiamato i motivi che l'avevano indotto a chiedere la sospensione cautelare per la “particolare gravità dei fatti addebitati al notaio per come accertati dalla sentenza penale definitiva”, per “l'opportunità di Pt_1 inibire l'esercizio delle funzioni notarili, ai sensi dell'art. 158-sexies L.N., in pendenza della definizione del giudizio disciplinare”, anche alla luce delle considerazioni contenute nella motivazione della sentenza n. 404/2024 della Corte d'Appello di TO, ove veniva rilevata “la circostanza che il notaio ha subito una precedente condanna penale 444 c.p.p. per Pt_1
bancarotta fraudolenta e due precedenti provvedimenti disciplinari (anche se uno non ancora passato in giudicato)”.
6) Nel corso del procedimento:
- si è costituito l di TO, assistito dall'Avvocatura dello Stato, dichiarando di Controparte_3 non avere “osservazioni da svolgere in ordine al provvedimento cautelare adottato dalla Corte
d'appello di TO e al reclamo proposto dal ricorrente, del cui contenuto ha preso atto”;
pagina 7 di 20 - la Procura Generale presso la Corte d'Appello di Milano ha apposto il proprio “visto” sia sul decreto cautelare della Corte d'Appello di TO sia su reclamo per cui è causa.
7) All'esito del deposito di memorie di replica e della discussione tenutasi all'udienza dell'8 gennaio 2025, la causa, sulle conclusioni delle parti in epigrafe riportate, è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
8) Va, anzitutto, chiarito che il presente procedimento (avente ad oggetto il reclamo avverso il provvedimento di sospensione cautelare emesso dalla Corte d'Appello di TO in relazione al procedimento disciplinare, attualmente pendente in Cassazione, nei confronti del notaio dott. ) si è svolto nelle forme del rito semplificato di cognizione dinanzi a Parte_1 questa Corte d'Appello di Milano ai sensi dell'art. 26 D. Lgs. 150/2011, norma che, in tema di impugnazione dei provvedimenti disciplinari a carico dei notai, dispone, al primo comma, che
“le controversie in materia di impugnazione dei provvedimenti disciplinari e quelle in materia di impugnazione delle misure cautelari rispettivamente previste dagli articoli 158 e 158 novies della legge 16 febbraio 1913 n. 89, sono regolate dal rito semplificato di cognizione…”, e, al secondo comma, che, per le impugnazioni avverso i provvedimenti cautelari pronunciati dalla
Corte d'Appello ai sensi dell'articolo 158 septies comma 2 della legge 16 febbraio 1913 n. 89
“è competente la corte d'appello nel cui distretto è ubicata la sede della più CP_4 vicina” (ed, al riguardo, si richiama che l'art. 158 septies L. 89/1913 dispone, al primo comma, che “le misure cautelari sono adottate dalla , se sono richieste prima CP_4
dell'apertura del procedimento o nel corso dello stesso, fino a quando la decisione della
non è divenuta definitiva”, e, al secondo comma, che “se il procedimento CP_4
pende dinanzi alla Corte d'appello od alla Corte di cassazione, per l'adozione di tali misure è competente la Corte d'appello”).
Quanto al merito, ad avviso della Corte il reclamo è infondato e va respinto, con conseguente conferma della misura della sospensione cautelare dall'esercizio dell'attività professionale notarile irrogata dalla Corte d'Appello di TO con il proprio decreto emesso in data
10/7/2024, oggetto di reclamo in questa sede, e, ciò, per le considerazioni di seguito illustrate.
pagina 8 di 20 9) Con il proprio primo motivo di reclamo il dott. ha lamentato l'erroneità del Pt_1 provvedimento cautelare adottato dalla Corte d'Appello di TO nella parte in cui ha escluso che la sentenza disciplinare della stessa Corte (ossia la sentenza n. 404/2024 pubblicata il
2/5/2024, con cui la Corte di Appello di TO aveva rigettato il reclamo proposto ex art. 26 D.
Lgs. n. 150/2011 dal notaio avverso il provvedimento disciplinare della Parte_1
che aveva irrogato la sanzione della destituzione) avesse efficacia esecutiva, sì da CP_2
aver conseguentemente ritenuto ammissibile la richiesta avanzata dal Consiglio notarile di applicazione della misura cautelare della sospensione dalle funzioni.
Secondo il reclamante, diversamente, “tali sentenze e sanzioni” sarebbero già
“provvisoriamente esecutive”, con la conseguenza che, pendente il giudizio di Cassazione, si dovrebbe far luogo alla sospensione dell'esecuzione della sentenza ai sensi dell'art. 373
c.c.p.
Al riguardo, il reclamante ha richiamato:
- che secondo la Cassazione «anche le Corti d'Appello in sede di reclamo applicano le sanzioni disciplinari, sia confermando, in tutto o in parte, quelle già irrogate dalle Co.Re.Di., sia irrogando sanzioni disciplinari in riforma delle difformi decisioni delle Co.Re.Di.» (Cass. civ. n. 9486/2015 e Cass. civ. n. 20787/2015);
- che doveva ritenersi inconferente il fatto che l'art. 158 ter legge notarile fosse stato abrogato dal D. Lgs. 150/2011, in quanto, con la semplificazione dei riti, il giudizio di reclamo in questione era stato ricondotto al rito sommario e l'art. 702 ter, comma 6, c.p.c. prevedeva che l'ordinanza emessa all'esito del giudizio celebrato con il rito sommario di cognizione fosse provvisoriamente esecutiva;
- che, non a caso, in questo senso si erano pronunciate le Corti d'Appello con i propri provvedimenti ex art. 373 c.p.c. (es. Corte d'Appello di Milano 4/9/2020).
Secondo il reclamante, in questo modo, la Corte d'Appello di TO si sarebbe “sottratta al bilanciamento tra i diritti contrapposti del decoro e prestigio della classe notarile, da una parte, e i diritti del notaio incolpato, dall'altra, bilanciamento il cui esito, secondo la consolidata giurisprudenza, è ormai scontato a favore dei diritti del notaio”.
9.1) Tale motivo di reclamo (di cui è, peraltro, difficile cogliere l'interesse alla doglianza con esso sollevata) è infondato, dovendosi ritenere che la sanzione disciplinare della destituzione pagina 9 di 20 non sia esecutiva sino alla conclusione del procedimento disciplinare (e, quindi, sino alla conclusione del giudizio di impugnazione pendente in Cassazione).
Al riguardo, va richiamato che la Corte d'Appello di TO, con la propria sentenza n.
404/2024 pubblicata il 2/5/2024 si è limitata a rigettare il reclamo proposto avverso il provvedimento della che aveva irrogato la sanzione della destituzione;
che, come CP_2 osservato nel provvedimento oggetto di reclamo, l'art. 158 legge notarile prevede che le decisioni della CO.RE.DI. “diventano esecutive, se non è proposto reclamo” (e, nel caso, era stato, appunto, proposto reclamo); che, inoltre, l'art. 158 sexies legge notarile, in tema di misure cautelari, prevede, al comma 2, che la sospensione dalle funzioni possa essere disposta (oltre che nelle altre ipotesi previste nel primo comma e nella prima parte del secondo comma di detta norma) nei confronti del notaio “contro il quale è stata comminata la sanzione disciplinare della destituzione con provvedimento non definitivo”; che tale previsione non avrebbe senso ove il provvedimento di destituzione fosse già provvisoriamente esecutivo
(posto che in tal caso non vi sarebbe ragione di anticipare gli effetti della destituzione con l'applicazione della misura cautelare della sospensione dalle funzioni); che è pacifico che il provvedimento che ha disposto la sanzione della destituzione per cui è causa non sia ancora divenuto definitivo, sì da doversi ritenere perfettamente ammissibile l'istanza di applicazione della misura cautelare della sospensione dalle funzioni, diretta, appunto, ad anticipare sostanzialmente gli effetti della sanzione della destituzione non ancora definitiva né esecutiva.
Vanno, poi, richiamati i rilievi in proposito svolti dal Consiglio notarile il quale ha evidenziato quanto segue:
- che vi sarebbe una mancanza di interesse del notaio a quanto da esso argomentato con tale primo motivo di reclamo, non sembrando che possa essere preferibile, per il notaio,
“l'applicazione immediata della destituzione anziché il provvedimento cautelare di sospensione dalle funzioni” (in quanto la destituzione comporta l'espulsione immediata dall'ordine professionale mentre la sospensione è una sorta di parentesi nella carriera professionale);
- che, essendovi dubbio in dottrina sull'immediata esecutività della sanzione disciplinare della destituzione, il Consiglio notarile ha ritenuto opportuno, dopo la sentenza della Corte
d'Appello di TO del 2/5/2024, di non dare immediata esecuzione alla sanzione destitutiva pagina 10 di 20 e di limitarsi a chiedere, invece, un provvedimento cautelare a norma dell'art. 158 sexies legge notarile;
- che, inoltre, le pronunce giurisprudenziali richiamate dal reclamante riguardano la questione della provvisoria esecutività della sanzione disciplinare della “sospensione” (in ordine alla quale sono state proposte le istanze ex art. 373) e non di quella della “destituzione”.
Invero, non pare che il reclamante possa dolersi del fatto che il Consiglio notarile abbia ritenuto non esecutivo il provvedimento di destituzione anche a seguito della sentenza della
Corte d'Appello di TO del 2/5/2024, sì da essersi poi attivato per conseguire l'applicazione della misura della sospensione cautelare, ove si consideri che, diversamente, il reclamante avrebbe già dovuto subire gli effetti della destituzione ed attivarsi per chiedere la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza ex art. 373 c.p.c.; che, peraltro, non vi è dubbio che il presente procedimento di reclamo, avverso il provvedimento cautelare adottato dalla Corte
d'Appello di TO, preveda maggiori garanzie per l'odierno reclamante rispetto a quelle previste dal procedimento di sospensiva ex art. 373 c.p.c., posto che, ai sensi dell'art. 26 comma 5 D. Lgs. 150/2011, “contro la decisione della Corte d'Appello sul reclamo avverso il provvedimento cautelare è ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge”, mentre analoga tutela non è prevista per il provvedimento emesso sull'istanza di sospensiva ex art. 373 c.p.c., trattandosi, in questo caso, di ordinanza non impugnabile.
Né, infine, pare fondata la doglianza del reclamante secondo cui la Corte d'Appello di TO si sarebbe, in tal modo, sottratta al c.d. “bilanciamento” dei contrapposti interessi tipico del giudizio di cui all'art. 373 c.p.c., dovendosi ritenere che, invece, la Corte di TO, abbia effettuato il bilanciamento evocato dal reclamante compiendo un'approfondita valutazione dei contrapposti interessi rappresentati dalle parti in causa, sì da giungere alla conclusione che l'interesse pubblico fatto valere dal Consiglio Notarile sia da ritenere, nel caso, prevalente rispetto al diritto del notaio a svolgere la propria professione, avendo Pt_1 conclusivamente affermato che “questa Corte ritiene che la gravità dei fatti di reato per i quali il Notaio è stato condannato con sentenza irrevocabile di condanna, Parte_1
l'avvenuta destituzione dello stesso con provvedimento della CO.RE.DI. del e della CP_2
, il successivo rigetto del reclamo avverso il provvedimento disciplinare, la CP_2 CP_2
condotta successiva alla condanna penale come scrutinata e già apprezzata dalla Corte di
pagina 11 di 20 Appello di TO consentono di ritenere che la prosecuzione dell'esercizio delle funzioni notarili aggravi il nocumento già arrecato al decoro ed al prestigio della classe notarile”.
10) Con il proprio secondo motivo di reclamo il dott. ha lamentato il fatto che la Corte Pt_1
d'Appello di TO avrebbe errato per avergli attribuito “una condotta non vera, quella di aver ritardato il risarcimento dei danni alle parti civili”.
Al riguardo, è stato evidenziato che, nel corso del procedimento disciplinare, era stato lo stesso notaio ad allegare la circostanza dell'avvenuto risarcimento ai danneggiati per conseguire l'attenuante del c.d. ravvedimento operoso ai sensi dell' art. 144 comma 1 legge notarile;
che, peraltro, la Corte d'Appello di TO, nel giudizio di reclamo, aveva escluso la rilevanza del risarcimento (ai fini del riconoscimento dell'attenuante) non già per la sua doverosità (profilo che sarebbe, a tal fine, irrilevante) ma per una pretesa tardività; che, invece, non vi sarebbe stato, nel caso, alcun ritardo, in quanto il notaio aveva immediatamente risarcito le parti civili raggiungendo con le stesse degli accordi transattivi che hanno evitato che venissero instaurati i giudizi di risarcimento del danno: invero, premesso che “la condanna in solido degli imputati al risarcimento dei danni in favore delle parti civili, contenuta nella sentenza penale della Corte d'appello di TO del 2020, era una condanna generica”, il notaio sottoscrivendo con le parti civili un accordo transattivo il 21 Pt_1
ottobre 2022, non sarebbe incorso in alcun ritardo, ma, anzi, avrebbe anticipato i tempi del giudizio liquidatorio.
Il reclamante, con particolare riguardo alla questione del c.d. ravvedimento operoso, nel replicare ai rilievi svolti dal Consiglio notarile circa la “difficoltà” del notaio ad attivarsi Pt_1
per far fronte ai suoi impegni di natura patrimoniale, come sarebbe confermato dalla vicenda
“Cornale” (una vicenda per la quale il notaio era già stato condannato disciplinarmente con la sanzione della censura, divenuta definitiva a seguito della recente pronuncia della
Cassazione n. 29707 del 19 novembre 2024), ha inteso chiarire che, nella presente fattispecie, sarebbe impossibile un parallelismo con la vicenda “ ”, per il fatto che in Pt_3
quel caso il notaio era stato sanzionato per aver risarcito il cliente solo dopo il giudizio civile ed in pendenza del procedimento di esecuzione forzata, mentre, nel caso di specie, il notaio aveva prevenuto il giudizio civile, corrispondendo alle parti civili, a titolo di Pt_1 risarcimento dei danni, sia le provvisionali disposte dalla Corte d'Appello penale, nel 2020, sia pagina 12 di 20 ulteriori importi su base transattiva, nel 2022: né, del resto, si sarebbe potuto pretendere che il risarcimento venisse disposto prima della sentenza della Cassazione del 2022.
Per ciò che riguarda la propria condotta, il notaio ha, poi, aggiunto che “nei sette anni intercorsi dai fatti di rilevanza penale e disciplinare alla proposizione del ricorso del Consiglio notarile, non vi è soltanto la prova del 'vuoto' di condotte rilevanti in sede cautelare e imputabili al notaio ma vi è anche la prova di comportamenti corretti tenuti dal Pt_1 notaio”: oltre al risarcimento dei danni alle parti civili, vi sarebbe infatti anche il corretto esercizio delle funzioni notarili, attestato dal superamento delle ultime due ispezioni ordinarie biennali a cui il notaio è stato sottoposto. Pt_1
Il notaio ha, quindi, insistito sul rilievo che dalla condanna penale sono passati anni nei quali il notaio “si è impegnato a ricucire (qualora si fosse spezzato) il rapporto di fiducia con l'utenza di TO”; che il suo percorso di risocializzazione è attestato dal Tribunale di Sorveglianza che (dopo che in data 4/3/2022 aveva avuto inizio l'esecuzione della pena accessoria dell'interdizione per due anni dai pubblici uffici) in data 21/3/2023 aveva disposto l'affidamento in prova del notaio ai servizi sociali e in data 30/1/2024 aveva disposto la sospensione della parte residua della pena accessoria;
che dal 15/2/2024 il notaio aveva ripreso a stipulare;
che, nel frattempo, il notaio aveva, comunque, continuato a svolgere attività professionale “fornendo stabile consulenza e assistenza presso lo studio notarile da lui fondato”; che tale circostanza era avvalorata dalle produzioni fatte dallo stesso Consiglio notarile, da cui risultava che il notaio da febbraio ad aprile del 2024, aveva stipulato Pt_1
237 atti e, da maggio a giugno 2024 (cioè dopo la sentenza di rigetto del reclamo disciplinare), ne aveva stipulati 259.
10.1) Tale motivo di reclamo è infondato.
Va, anzitutto, chiarito che la questione del ritardato risarcimento del danno e/o del ravvedimento operoso del notaio non pare rivestire particolare rilevanza nel provvedimento reclamato in questa sede, ove si consideri che a detto profilo viene fatto cenno, in tale provvedimento, da un lato, nella parte in cui viene svolto un richiamo alle questioni già esaminate dalla sentenza della Corte d'Appello di TO del 2/5/2024 (che aveva confermato la sanzione della destituzione); da un altro lato, nella parte in cui, per completezza di motivazione, viene rilevato che “la tardiva esecuzione delle statuizioni civili di condanna è a sua volta idonea ad arrecare nocumento al decoro e al prestigio della classe notarile”.
pagina 13 di 20 Va, invero, chiarito che, ai sensi dell'art. 144 legge notarile, il c.d. ravvedimento operoso configura un'attenuante idonea a determinare la sostituzione della sanzione, consentendo, in particolare, di sostituire la sanzione della sospensione a quella destituzione;
che, non a caso, trattasi di una questione che risulta essere stata sottoposta dall'odierno reclamante all'esame della Suprema Corte di Cassazione in sede di ricorso da essa proposto avverso la sentenza della Corte d'Appello di TO del 2/5/2024; che, allo stato, a fronte del provvedimento di destituzione già irrogato, l'ambito della valutazione da compiersi in sede cautelare riguarda essenzialmente, come esattamente rilevato nel provvedimento qui reclamato, la necessità di
“valutare la sussistenza all'attualità di esigenze cautelari ed in particolare se, nelle more della definizione del procedimento disciplinare, il prestigio ed il decoro della classe notarile possano essere ulteriormente compromessi dalla ripresa e/o prosecuzione da parte del
Notaio dell'attività professionale nonostante l'esistenza del provvedimento sanzionatorio della destituzione”.
In ogni modo, avendone fatto argomento di difesa la parte reclamante, è solo il caso di segnalare che pare pertinente il rilievo svolto dal Consiglio notarile secondo cui “l'obbligo di un risarcimento incombeva sul notaio già dalla sentenza della Corte d'Appello penale Pt_1 del luglio 2020”, laddove a detto obbligo risulta sia stato dato adempimento solo dopo la sentenza della Cassazione penale del 25 gennaio 2022, e, per di più, a distanza di nove mesi da tale sentenza;
che, del resto, nella stessa recente sentenza emessa dalla Cassazione sulla “vicenda Cornale” (cfr. la sentenza della Cassazione n. 29707 del 19/11/2024 prodotta dalla stessa parte reclamante sub doc. 17) viene chiarito che, dal momento in cui il soggetto danneggiato dalla condotta illecita del notaio esercita l'azione di risarcimento dei danni
(situazione che, nel caso, si sarebbe verificata con la costituzione delle parti civili in sede penale), il ravvedimento operoso di cui all'art. 144 legge notarile non è più configurabile, nel senso che, se il notaio risarcisce il danno dopo che il soggetto leso ha esercitato in giudizio l'azione risarcitoria, il ravvedimento non può dirsi “operoso” come richiede tale norma (cfr., al riguardo, pag. 20 e seguenti della sentenza n. 29707/2024, ove si afferma che “sebbene la doverosità dell'adempimento posto in essere dal notaio non escluda il riconoscimento dell'attenuante, il limite che deve reputarsi implicito nella norma invocata [l'art. 144 legge notarile] è che tale doverosità non sia stata ancora attestata con efficacia irreversibile in un giudizio che abbia già visto coinvolto il professionista, atteso che in questo caso
pagina 14 di 20 l'adempimento del notaio … perde quella colorazione morale che ha indotto il legislatore ad accordare il beneficio”).
Quanto alle ulteriori questioni sollevate dal dott. con il proprio secondo motivo di Pt_1
reclamo, deve, anzitutto, ritenersi inconferente il rilievo secondo cui il Consiglio notarile avrebbe chiesto la misura cautelare della sospensione dalle funzioni solo dopo circa sette anni dai fatti commessi, posto che, piuttosto, sarebbe stato prematuro chiedere tale misura cautelare in un momento precedente, dovendosi, in proposito, condividere la valutazione svolta nel provvedimento reclamato, ove è stato rilevato come “il Consiglio Notarile ha ben spiegato che:
- a fronte di due pronunce giudiziali inizialmente contrastanti (in sede penale assoluzione del notaio in primo grado e condanna in sede di appello) inizialmente è stata data prudenziale prevalenza all'interesse del Notaio alla prosecuzione dell'attività professionale;
- tale interesse, nel bilanciamento con l'interesse pubblico, è diventato vieppiù soccombente in conseguenza della cristallizzazione degli accertamenti man mano operati in sede giurisdizionale, tramite le due sentenze di appello penale e civile, la prima delle quali passata in giudicato;
- è stata considerata anche l'esistenza di un periodo di non trascurabile durata di inibizione dell'esercizio della professione notarile in esecuzione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici”.
Deve, poi, ritenersi inconferente il richiamo svolto dalla parte reclamante alle misure adottate dal Tribunale di Sorveglianza (il quale, ad esempio, ha ridotto di un mese la durata della sanzione accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici), posto che sono all'evidenza diverse le valutazioni del Tribunale di Sorveglianza, relative all'esecuzione della pena ed alla prospettiva di rieducazione del condannato, rispetto a quelle richieste in sede di adozione di misure cautelari nell'ambito del procedimento disciplinare, relative “alla tutela, in via provvisoria, dell'interesse pubblico alla affidabilità della funzione notarile che potrebbe risultare compromessa dalla titolarità della funzione stessa in capo a soggetti imputati di reati di non trascurabile gravità” (Corte Cost. n. 433/2002).
E', poi, irrilevante il fatto che il notaio abbia superato, nelle more, due ispezioni biennali, posto che, come osservato dal resistente Consiglio notarile, dette ispezioni sono “rivolte a controllare solo la regolarità formale degli atti notarili”; che, inoltre, “in tutto questo periodo pagina 15 di 20 pendeva nei confronti del notaio prima un provvedimento di interdizione penale e poi Pt_1 una sanzione di destituzione disciplinare”; che, comunque, il “preteso comportamento corretto non può far scomparire tutti i fatti illeciti commessi in oltre venti anni dal notaio”.
11) Con il proprio terzo motivo di reclamo il dott. ha lamentato l'erroneità del Pt_1 provvedimento cautelare emesso dalla Corte d'Appello di TO per essere questa incorsa in un illegittimo automatismo per avere inammissibilmente fondato la sospensione cautelare del notaio sulla gravità degli stessi fatti oggetto del processo disciplinare e penale.
Secondo il reclamante, considerato che è la stessa legge notarile a stabilire – ex ante – che la destituzione si applichi soltanto «nei casi più gravi» (art. 147, comma 1), deve ritenersi che
“in caso di destituzione non definitiva (art. 158-sexies, comma 2, ultima parte, legge n.
89/1913), l'eventuale adozione della sospensione o di altre misure cautelari non può fondarsi sulla gravità dei fatti – giacché, come si è visto, la destituzione è sempre pronunciata in relazione a fatti gravi – ma deve essere supportata da ragioni ulteriori e diverse, che nel caso di specie non sussistono”.
11.1) Tale motivo di reclamo è infondato.
Pare opportuno richiamare il disposto dell'art. 158 sexies legge notarile che, nel prevedere i casi in cui può essere applicata in via cautelare la misura della sospensione dalle funzioni notarili, dispone quanto segue:
“1.Se risultano addebitati fatti, disciplinarmente rilevanti, che, per la loro gravità, siano incompatibili con l'esercizio delle funzioni notarili, o quando ricorre la necessità di inibire comportamenti illeciti, possono essere disposte in via cautelare la sospensione dell'incolpato dalle funzioni notarili od ogni altra opportuna misura cautelare, ad istanza dell'organo che ha richiesto l'apertura del procedimento disciplinare o di quello che vi è intervenuto ai sensi dell'articolo 156-bis, comma 5. Se il procedimento non è ancora iniziato, la misura cautelare può essere adottata ad istanza di uno dei soggetti di cui all'articolo 153, comma 1, lettere a),
b) e c).
2. La sospensione dalle funzioni e le altre misure cautelari possono essere altresì disposte, ad istanza delle parti o dei soggetti di cui al comma 1, nei confronti del notaio contro il quale è stata pronunciata condanna non ancora passata in giudicato per reati di cui all'articolo 142- bis, a ragione della gravità del fatto ascrittogli, ovvero contro il quale è stata comminata la sanzione disciplinare della destituzione con provvedimento non definitivo”.
pagina 16 di 20 Trattandosi di una misura che, nel caso, è diretta ad anticipare gli effetti della sanzione disciplinare della destituzione, pare opportuno richiamare anche l'art. 147 legge notarile che, in proposito, dispone quanto segue:
“È punito con la censura o con la sospensione fino ad un anno o, nei casi più gravi, con la destituzione, il notaio che pone in essere una delle seguenti condotte:
a) compromette, in qualunque modo, con la propria condotta, nella vita pubblica o privata, la sua dignità e reputazione o il decoro e prestigio della classe notarile;
b) viola in modo non occasionale le norme deontologiche elaborate dal Consiglio nazionale del notariato”.
Ciò richiamato, da un lato, deve convenirsi con il resistente Consiglio notarile secondo cui, nel caso, ricorrono contemporaneamente più ipotesi fra quelle che, in base all'art. 158 sexies legge notarile, consentono l'adozione della misura cautelare della sospensione dalle funzioni notarili;
da un altro lato, deve ritenersi che la Corte di TO, con il provvedimento reclamato in questa sede, non si sia in alcun modo sottratta alla valutazione dei requisiti necessari per l'applicazione della sospensione cautelare.
Invero, premesso che, in presenza delle necessarie esigenze cautelari (relative, come affermato dalla Corte Costituzionale, “alla tutela, in via provvisoria, dell'interesse pubblico alla affidabilità della funzione notarile”), in base all'art. 158 sexies comma 2 legge notarile, sarebbe sufficiente, ai fini dell'adozione della misura della sospensione cautelare, che sia
“stata comminata la sanzione disciplinare della destituzione con provvedimento non definitivo”, va, comunque, evidenziato che la Corte di TO ha anche adeguatamente effettuato la valutazione dei fatti addebitati “disciplinarmente rilevanti, che per la loro gravità siano incompatibili con l'esercizio delle funzioni notarili” (valutazione propria del presupposto di cui all'art. 158 sexies comma 1 legge notarile), richiamando, a tal fine, il contenuto della sentenza della Corte d'Appello di TO n. 404/2024 pubblicata il 2/05/2024 nella quale era stato “dato ampio e motivato risalto:
- alla gravità dei fatti come contestati ed accertati in sede penale, pur sempre svolti nell'esercizio di una pubblica funzione;
- alla reiterazione (due volte) della condotta penalmente illecita;
- al fatto che il richiedere “sostanzialmente una tangente” rappresenta “il caso più grave” tramite il quale il notaio può compromettere il decoro ed il prestigio della classe notarile;
pagina 17 di 20 - al mancato ravvedimento del notaio il quale, pur dopo la sentenza penale della Corte di
Appello di TO, non ha dato esecuzione, se non con estremo ritardo, alle statuizioni civili di condanna contenute nella sentenza penale;
- alla macroscopica violazione dei doveri gravanti su chi esercita una pubblica funzione “con gravissima ripercussione sul decoro e prestigio dell'intera classe notarile”.
Nel provvedimento reclamato si è, quindi, ritenuto che la severa motivazione della sentenza testè citata valga non solo a configurare la gravità degli addebiti ma anche la ricorrenza delle esigenze cautelare al fine di “evitare che la prosecuzione della professione da parte di un soggetto attinto da un provvedimento di destituzione per fatti stimati gravissimi … aggravi ulteriormente il pericolo di nocumento al prestigio ed al decoro dell'intera classe notarile ed alla tutela della fede pubblica associata all'esercizio della professione del notaio”.
Tale valutazione merita essere condivisa, specie se si considera che il Consiglio notarile ha invocato la ricorrenza delle esigenze cautelari, da porsi alla base del provvedimento di sospensione cautelare dalle funzioni, non solo con riferimento agli accertamenti del giudizio penale, per i quali è stata irrogata la sanzione della destituzione, ma anche in ragione del fatto che il notaio dott. nel corso degli anni, è stato ulteriormente interessato da altra Pt_1 sanzione disciplinare (quella relativa alla vicenda “ ”), ormai divenuta definitiva, Pt_3
nonché da una pur risalente condanna ex art. 444 c.p.p. per bancarotta fraudolenta.
Trattasi di rilievi che, alla luce dei profili soggettivi che hanno caratterizzato la vicenda per la quale è stata irrogata la sanzione della destituzione (relativa alla commissione, da parte del dott. con modalità particolarmente gravi e reiterate, di un grave reato doloso ed in Pt_1
veste di pubblico ufficiale), consentono di ritenere adeguata la misura cautelare della sospensione dalle funzioni notarili al fine di evitare che venga ulteriormente compromesso l'interesse pubblico alla affidabilità ed alla credibilità della funzione notarile, sì da doversi ritenere inevitabilmente soccombente, rispetto a tale interesse pubblico, la pretesa del reclamante di continuare a svolgere la propria professione di notaio (e, ciò, senza considerare che a questi non sarebbe certo inibita la possibilità di svolgere altra attività lavorativa, diversa dalla funzione notarile, come, del resto, lo stesso reclamante ha riferito di aver svolto nel corso dell'esecuzione della pena accessoria dell'interdizione “fornendo stabile consulenza e assistenza presso lo studio notarile da lui fondato”).
pagina 18 di 20 12) Per le considerazioni svolte va respinto il reclamo, con conseguente conferma del provvedimento impugnato, con il quale è stata disposta la sospensione in via cautelare del notaio dott. dall'esercizio della professione notarile, e con condanna della Parte_1
parte reclamante al pagamento delle spese di lite in favore del resistente Consiglio notarile di
TO, come liquidate in dispositivo sulla base dei criteri previsti dal D.M. 10/3/2014 n. 55
(come da ultimo modificati con il D.M. 13/8/2022 n. 147), con liquidazione dei compensi ai parametri medi di tariffa (per causa di valore indeterminabile di complessità media) e con esclusione della fase istruttoria – trattazione, non tenutasi in questa sede.
Va, invece, disposta la compensazione delle spese di lite tra il reclamante e il resistente di TO, non essendo emersa alcuna ragione di contrasto tra dette parti ed Controparte_3
avendo espressamente dichiarato il resistente di non avere osservazioni da Controparte_3 svolgere né in ordine al provvedimento cautelare adottato dalla Corte d'appello di TO né in ordine al reclamo proposto dal notaio.
Va, infine, segnalato che al rigetto del reclamo deve conseguire la condanna della parte soccombente al pagamento del c.d. doppio contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, in quanto deve ritenersi che, nel caso (diversamente da quanto ritenuto in giurisprudenza per l'ipotesi di rigetto del reclamo avverso il provvedimento disciplinare assunto nei confronti di un notaio dalla , si sia in CP_2
presenza di un giudizio di tipo impugnatorio (e, ciò, anche alla luce della natura giudiziale del provvedimento oggetto dell'impugnazione come chiarito da Cass. 29/11/2021 n. 37166), tale da determinare l'insorgenza dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in base alla norma citata.
P.Q.M.
La Corte, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto dal notaio dott. avverso il provvedimento emesso dalla Parte_1
Corte d'Appello di TO, così provvede:
1) rigetta il reclamo e, per l'effetto, conferma il provvedimento impugnato, con il quale è stata disposta la sospensione in via cautelare del notaio dott. dall'esercizio della Parte_1
professione notarile;
pagina 19 di 20 2) condanna il reclamante notaio dott. a rimborsare al resistente Parte_1 [...]
le spese di lite che si liquidano in complessivi Controparte_5
euro 8.000,00 per compenso, oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, oltre IVA e
C.P.A. come per legge;
3) dispone la compensazione delle spese di lite nel rapporto tra il notaio dott. Parte_1
e il resistente Archivio notarile di TO;
4) dà atto che, per effetto della presenta decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/02 per il versamento da parte del reclamante dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13, comma 1bis, D.P.R. n. 115/02.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio dell'8 gennaio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente dott. Lorenzo Orsenigo dott. Domenico Bonaretti
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