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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 03/06/2025, n. 945 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 945 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N.V.G. 19266/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Chantal Dameglio Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 19266/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. RAITERI MARCO che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in TORINO il Parte_1 Parte_2
22/09/1990.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 1336 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1990).
Dal matrimonio è nato un figlio: il 09/04/1995. Per_1
Con ricorso depositato il 06/08/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra . Parte_1 Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto.
DÀ ATTO che la casa coniugale sita in Riva Presso Chieri (TO), Via Circonvallazione n. 20F, meglio identificata al Catasto al Foglio 18, particella 508, sub 3-8-9, come da accordi raggiunti tra i coniugi, sarà posta in vendita e il ricavato ripartito al 50%. I coniugi si impegnano a lasciare la casa coniugale e, quindi, reperire diversa soluzione abitativa entro la data dell'udienza presidenziale, portando seco i propri effetti personali.
DISPONE che i coniugi, preso atto delle rispettive disponibilità reddituali dell'ultimo triennio, dichiarano di aver raggiunto accordo circa il versamento di idoneo assegno di mantenimento da parte del signor alla signora concordato nella misura di € 600,00 Parte_2 CP_1
(seicento/00) mensili, oltre rivalutazione ISTAT.
DÀ ATTO che il Conto Corrente acceso presso C.R. ASTI verrà estinto entro la data dell'udienza Presidenziale e la giacenza sarà suddivisa al 50% tra i coniugi.
DÀ ATTO che ciascun coniuge manterrà intestata a sé la propria autovettura di competenza.
DÀ ATTO che le parti concordano che le spese di giudizio verranno integralmente compensate fra le parti, in ragione del mutuo consenso alla presente separazione.
DÀ ATTO che i coniugi danno atto di avere ripartito fra loro ogni bene e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altra ad alcun titolo, fatti salvi agli accordi di cui al presente ricorso.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 23/05/2025
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott. Chantal Dameglio Dott. Alberto Tetamo
pagina 2 di 3 Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Chantal Dameglio Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 19266/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. RAITERI MARCO che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in TORINO il Parte_1 Parte_2
22/09/1990.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 1336 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1990).
Dal matrimonio è nato un figlio: il 09/04/1995. Per_1
Con ricorso depositato il 06/08/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra . Parte_1 Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto.
DÀ ATTO che la casa coniugale sita in Riva Presso Chieri (TO), Via Circonvallazione n. 20F, meglio identificata al Catasto al Foglio 18, particella 508, sub 3-8-9, come da accordi raggiunti tra i coniugi, sarà posta in vendita e il ricavato ripartito al 50%. I coniugi si impegnano a lasciare la casa coniugale e, quindi, reperire diversa soluzione abitativa entro la data dell'udienza presidenziale, portando seco i propri effetti personali.
DISPONE che i coniugi, preso atto delle rispettive disponibilità reddituali dell'ultimo triennio, dichiarano di aver raggiunto accordo circa il versamento di idoneo assegno di mantenimento da parte del signor alla signora concordato nella misura di € 600,00 Parte_2 CP_1
(seicento/00) mensili, oltre rivalutazione ISTAT.
DÀ ATTO che il Conto Corrente acceso presso C.R. ASTI verrà estinto entro la data dell'udienza Presidenziale e la giacenza sarà suddivisa al 50% tra i coniugi.
DÀ ATTO che ciascun coniuge manterrà intestata a sé la propria autovettura di competenza.
DÀ ATTO che le parti concordano che le spese di giudizio verranno integralmente compensate fra le parti, in ragione del mutuo consenso alla presente separazione.
DÀ ATTO che i coniugi danno atto di avere ripartito fra loro ogni bene e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altra ad alcun titolo, fatti salvi agli accordi di cui al presente ricorso.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 23/05/2025
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott. Chantal Dameglio Dott. Alberto Tetamo
pagina 2 di 3 Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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