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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 03/06/2025, n. 676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 676 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott. Carlo Barile, ha pronunciato ai sensi dell'articolo 281 sexies comma 3
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4780 R.G.A.C. dell'anno 2024 promossa
DA
(p. iva n. ), in persona del legale rappresentante pro tempore con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. MALEFORA LILIA, con domicilio eletto in VIA CIALDINI N.12 FABRIANO, presso il difensore avv. MALEFORA LILIA;
PARTE OPPONENTE
CONTRO
( p. iva n. ), in persona del legale rappresentante pro tempore con il patrocinio CP_1 P.IVA_2 dell'avv. LAMBIASE ENRICO e dell'avv. CRISTIANO PRINCIPE, con domicilio eletto in VIA SOLFERINO 3
BUSTO ARSIZIO, presso lo studio dei difensori;
PARTE OPPOSTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 1636/2024 emesso dal Tribunale di Busto Arsizio in data 4 novembre del 2024 , con cui le è stato ingiunto il pagamento, in favore di della somma di € 72.188,13 oltre interessi e spese della CP_1 procedura monitoria, in virtù del mancato pagamento delle fatture ivi indicate emesse per la creazione di stampi necessari per la produzione di filtri necessari alla parte opponente.
A sostegno della proposta opposizione parte opponente ha dedotto: la non debenza del credito in quanto nonostante la parte opponente abbia richiesto la interruzione nella produzione del materiale, l'opposta ha continuato tale attività; la violazione del principio di buona fede contrattuale;
l'illegittima ritenzione da parte dell'opposta di beni di proprietà della opponente;
la mancanza di prova della consegna delle merci.
Ha chiesto quindi l'accoglimento dell'opposizione con revoca del decreto ingiuntivo e la condanna di parte opposta alla restituzione degli stampi trattenuti e al risarcimento del danno.
Si è costituita parte opposta contestando tutto quanto ex adverso dedotto a sostegno della proposta opposizione chiedendo in via preliminare la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, ha chiesto il rigetto dell'opposizione.
Ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa, dopo la pronunzia in merito alla provvisoria esecutività del decreto opposto, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies
- 1 - c.p.c. e trattenuta in decisione ai sensi dell'ultimo comma del suddetto articolo.
L'opposizione è infondata e va rigettata.
Occorre prima di tutto ricordare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali anche in relazione al regime degli oneri di allegazione e di prova, con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza;
quindi il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza -ovvero, persistenza- dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo.
Il credito di cui è lite è stato ingiunto sulla base di fatture commerciali.
E' noto che in tema di inadempimento nelle obbligazioni, l'onere della prova gravante sul creditore che chiede l'adempimento riguarda esclusivamente il fatto costitutivo del diritto fatto valere, ossia l'esistenza dell'obbligazione che si assume inadempiuta, gravando sul debitore la prova del fatto estintivo ovvero la sua mancanza di colpa nell'inadempimento (vedi ex plurimis Cass. 11692/99).
E' altresì principio pacifico in giurisprudenza che in caso di rapporto non contestato le fatture possano costituire prova sufficiente del credito per la somma ingiunta anche in sede di opposizione avverso il decreto ingiuntivo.
Ed invero, 'La fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Pertanto, quando tale rapporto non sia contestato fra le parti, la fattura può costituire un valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite, specie nell'ipotesi in cui il debitore abbia accettato, senza contestazioni, le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto' (così Trib. Roma 01 marzo 2017 n. 4026; cfr. Cass. civ., sez. III, 13 giugno 2006, n. 13651; cfr. Cass. Civ., 11 marzo 2011, n. 5915).
Ciò precisato e venendo alle doglianze di parte opponente va osservato quanto segue.
L'opponente deduce l'infondatezza del credito di parte opposta in quanto nonostante abbia richiesto alla stessa di interrompere la produzione del materiale, l'opposta ha continuato a produrre materiale che non era possibile immettere sul mercato.
Deduce in particolare che nessun materiale nel corso degli anni è stato prodotto senza una esplicita richiesta di parte opponente.
Tuttavia, parte opponente non fornisce alcuna giustificazione della circostanza di aver immesso (per poi revocarlo) come dedotto da parte opposta e non contestato da parte opponente, un bonifico a pagamento delle fatture azionate in giudizio (doc. 4 di parte opposta del fascicolo monitorio).
Se effettivamente la merce non fosse stata né ordinata né ricevuta non vi era alcuna motivazione per immettere il bonifico in favore della parte opposta con l'indicazione saldo delle fatture 23-24.
Questa circostanza dunque avvalora il fatto che la merce sia stata richiesta, prodotta e sia stata ricevuta dalla parte opponente.
- 2 - D'altronde, una delle due fatture azionate non attiene neanche a un ordine ma è relativa alla vendita del Cont Pt_ materiale utilizzato da per la produzione della merce di e che, stante il ritiro degli stampi e
Cont l'interruzione della produzione, ha venduto alla stessa (tale circostanza dedotta da parte opposta Parte_1 in comparsa di costituzione non è stata contestata da parte opponente che non ha depositato le memorie integrative).
Ciò precisato, quindi, non si ravvisa alcuna violazione neanche dei principi di buona fede contrattuale da parte dell'opposta venendo anzi in rilievo, alla luce della circostanza che la parte opponente ha revocato l'immissione del bonifico effettuato a pagamento delle fatture oggetto di giudizio, un comportamento di parte opponente non conforme a buona fede non essendo stata esplicitata neanche in questa sede la ragione della revoca del bonifico.
Cont Quanto alla circostanza che gli stampi trattenuti da siano di proprietà della opponente si osserva che a fronte della contestazione effettuata da parte opposta in sede di comparsa circa la genericità della deduzione e Pt_ della mancata indicazione di quali fossero gli stampi di proprietà della relativi alle fatture azionate, la parte opponente non ha articolato alcun capitolo di prova ( né fornito prova documentale) a sostegno della sua pretesa con conseguente rigetto della domanda riconvenzionale formulata.
Essendo, infine, onere della odierna parte opponente ritirare la merce presso lo stabilimento di parte opposta ( Pt_ circostanza non contestata in giudizio), il mancato ritiro della stessa non può esimere la dal pagamento della stessa.
Alla luce di tali motivazioni, l'opposizione va rigettata e il decreto ingiuntivo va confermato e dichiarato esecutivo ai sensi degli articoli 653 e 654 c.p.c.
Tutto ciò precisato va dato atto che, come dedotto da parte opponente e non contestato da parte opposta all'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale ex articolo 281 sexies c.p.c., a seguito della concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, l'opponente ha corrisposto l'importo indicato in decreto.
Sul punto la Suprema Corte ha chiarito che “Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il cui oggetto non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi del diritto in contestazione con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia, il giudice, che riconosce fondata l'eccezione di pagamento parziale del debito in un momento posteriore all'emissione del decreto, formulata dall'opponente con l'atto di opposizione o in corso di causa, deve revocare in toto il decreto opposto e pronunciare sentenza di condanna dell'opponente al pagamento dell'importo residuo del credito originario” (Corte di Cassazione, sen. n. 13027/1995).
Alla luce di tali motivazioni, seppure le eccezioni poste a fondamento dell'opposizione non fossero fondate va accertato e dichiarato che il credito di nei confronti di alla data del deposito del CP_1 Parte_1 ricorso per decreto ingiuntivo era pari ad euro 72.188,13 oltre interessi legali dalla domanda al saldo ma, alla luce del pagamento effettuato dall'opponente in corso di causa, il decreto ingiuntivo va revocato e nessuna ulteriore statuizione di condanna deve essere prevista in dispositivo.
Con riguardo alle regolamentazione delle spese processuali si deve premettere che, in linea generale, secondo l'orientamento della giurisprudenza prevalente, nel procedimento di ingiunzione la fase monitoria e quella di
- 3 - opposizione fanno parte di un unico processo e l'onere delle spese processuali, ivi comprese quelle del procedimento monitorio, è regolato in base all'esito finale del giudizio di opposizione e alla complessiva valutazione del suo svolgimento (cfr. in tal senso, tra le tante: Cass. civile, sez. II, 06 maggio 2013, n. 10503;
Cass. civile, sez. VI, 04 febbraio 2013, n. 2502; Tribunale Bari, sez. III, 27 giugno 2012, n. 2359 in -omissis--
2013; Cass. civile, sez. III, 09 agosto 2007, n. 17469; Cass. civile, sez. III, 26 giugno 2007, n. 14764; Cass. civile, sez. III, 23 settembre 2004, n. 19126; Cass. civile, sez. lav., 18 ottobre 2002, n. 14818).
Ciò chiarito, nel caso di specie le spese del procedimento monitorio devono essere fatte gravare integralmente sulla parte opponente alla luce del pagamento dell'importo dovuto solo a seguito della concessione della provvisoria esecutività del decreto e alla luce dell'infondatezza delle eccezioni proposte.
Pertanto, sebbene il decreto va revocato le spese della fase monitoria restano a carico della parte opponente.
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte opponente ai sensi del d.m. 147/2022, e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo, avuto riguardo al valore della causa ed all'attività effettivamente svolta, tenendo in considerazione i parametri medi per la fase di studio e introduttiva, e i parametri minimi per la fase istruttoria ( consistita nel mero deposito delle memorie) e della fase decisionale consistita nella sola discussione orale dello scaglione compreso tra 52.001,00 euro e 260.000,00 euro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sull'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 1636/2024 emesso dal G.U. presso il Tribunale Parte_1 di Busto Arsizio in data 4 novembre 2024, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Dichiara che il credito di nei confronti di alla data del deposito del CP_1 Parte_1 ricorso per decreto ingiuntivo era pari ad euro 72.188,13 oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
2) Dato atto del pagamento in corso di causa da parte di e in favore di Parte_1 CP_1 della somma di euro 72.188,13 comprensivo di spese legali ed interessi della procedura monitoria, dichiara la parte opponente tenuta al pagamento del suddetto importo ma revoca, in virtù del suddetto pagamento, il decreto ingiuntivo n. 1636/2024 emesso dal Tribunale di Busto Arsizio in data 04.11.2024;
3) Rigetta la domanda riconvenzionale formulata da parte opponente;
4) condanna in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in Parte_1 favore di delle spese processuali che liquida in complessivi € 9142,00 per compensi della fase di CP_1 opposizione oltre ad euro 2200,00 per compensi ed euro 406,50 per spese della fase monitoria, oltre rimborso spese generali (15% sul compenso), I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Busto Arsizio, il 03/06/2025
Il Giudice
Carlo Barile
- 4 -
TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott. Carlo Barile, ha pronunciato ai sensi dell'articolo 281 sexies comma 3
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4780 R.G.A.C. dell'anno 2024 promossa
DA
(p. iva n. ), in persona del legale rappresentante pro tempore con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. MALEFORA LILIA, con domicilio eletto in VIA CIALDINI N.12 FABRIANO, presso il difensore avv. MALEFORA LILIA;
PARTE OPPONENTE
CONTRO
( p. iva n. ), in persona del legale rappresentante pro tempore con il patrocinio CP_1 P.IVA_2 dell'avv. LAMBIASE ENRICO e dell'avv. CRISTIANO PRINCIPE, con domicilio eletto in VIA SOLFERINO 3
BUSTO ARSIZIO, presso lo studio dei difensori;
PARTE OPPOSTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 1636/2024 emesso dal Tribunale di Busto Arsizio in data 4 novembre del 2024 , con cui le è stato ingiunto il pagamento, in favore di della somma di € 72.188,13 oltre interessi e spese della CP_1 procedura monitoria, in virtù del mancato pagamento delle fatture ivi indicate emesse per la creazione di stampi necessari per la produzione di filtri necessari alla parte opponente.
A sostegno della proposta opposizione parte opponente ha dedotto: la non debenza del credito in quanto nonostante la parte opponente abbia richiesto la interruzione nella produzione del materiale, l'opposta ha continuato tale attività; la violazione del principio di buona fede contrattuale;
l'illegittima ritenzione da parte dell'opposta di beni di proprietà della opponente;
la mancanza di prova della consegna delle merci.
Ha chiesto quindi l'accoglimento dell'opposizione con revoca del decreto ingiuntivo e la condanna di parte opposta alla restituzione degli stampi trattenuti e al risarcimento del danno.
Si è costituita parte opposta contestando tutto quanto ex adverso dedotto a sostegno della proposta opposizione chiedendo in via preliminare la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, ha chiesto il rigetto dell'opposizione.
Ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa, dopo la pronunzia in merito alla provvisoria esecutività del decreto opposto, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies
- 1 - c.p.c. e trattenuta in decisione ai sensi dell'ultimo comma del suddetto articolo.
L'opposizione è infondata e va rigettata.
Occorre prima di tutto ricordare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali anche in relazione al regime degli oneri di allegazione e di prova, con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza;
quindi il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza -ovvero, persistenza- dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo.
Il credito di cui è lite è stato ingiunto sulla base di fatture commerciali.
E' noto che in tema di inadempimento nelle obbligazioni, l'onere della prova gravante sul creditore che chiede l'adempimento riguarda esclusivamente il fatto costitutivo del diritto fatto valere, ossia l'esistenza dell'obbligazione che si assume inadempiuta, gravando sul debitore la prova del fatto estintivo ovvero la sua mancanza di colpa nell'inadempimento (vedi ex plurimis Cass. 11692/99).
E' altresì principio pacifico in giurisprudenza che in caso di rapporto non contestato le fatture possano costituire prova sufficiente del credito per la somma ingiunta anche in sede di opposizione avverso il decreto ingiuntivo.
Ed invero, 'La fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Pertanto, quando tale rapporto non sia contestato fra le parti, la fattura può costituire un valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite, specie nell'ipotesi in cui il debitore abbia accettato, senza contestazioni, le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto' (così Trib. Roma 01 marzo 2017 n. 4026; cfr. Cass. civ., sez. III, 13 giugno 2006, n. 13651; cfr. Cass. Civ., 11 marzo 2011, n. 5915).
Ciò precisato e venendo alle doglianze di parte opponente va osservato quanto segue.
L'opponente deduce l'infondatezza del credito di parte opposta in quanto nonostante abbia richiesto alla stessa di interrompere la produzione del materiale, l'opposta ha continuato a produrre materiale che non era possibile immettere sul mercato.
Deduce in particolare che nessun materiale nel corso degli anni è stato prodotto senza una esplicita richiesta di parte opponente.
Tuttavia, parte opponente non fornisce alcuna giustificazione della circostanza di aver immesso (per poi revocarlo) come dedotto da parte opposta e non contestato da parte opponente, un bonifico a pagamento delle fatture azionate in giudizio (doc. 4 di parte opposta del fascicolo monitorio).
Se effettivamente la merce non fosse stata né ordinata né ricevuta non vi era alcuna motivazione per immettere il bonifico in favore della parte opposta con l'indicazione saldo delle fatture 23-24.
Questa circostanza dunque avvalora il fatto che la merce sia stata richiesta, prodotta e sia stata ricevuta dalla parte opponente.
- 2 - D'altronde, una delle due fatture azionate non attiene neanche a un ordine ma è relativa alla vendita del Cont Pt_ materiale utilizzato da per la produzione della merce di e che, stante il ritiro degli stampi e
Cont l'interruzione della produzione, ha venduto alla stessa (tale circostanza dedotta da parte opposta Parte_1 in comparsa di costituzione non è stata contestata da parte opponente che non ha depositato le memorie integrative).
Ciò precisato, quindi, non si ravvisa alcuna violazione neanche dei principi di buona fede contrattuale da parte dell'opposta venendo anzi in rilievo, alla luce della circostanza che la parte opponente ha revocato l'immissione del bonifico effettuato a pagamento delle fatture oggetto di giudizio, un comportamento di parte opponente non conforme a buona fede non essendo stata esplicitata neanche in questa sede la ragione della revoca del bonifico.
Cont Quanto alla circostanza che gli stampi trattenuti da siano di proprietà della opponente si osserva che a fronte della contestazione effettuata da parte opposta in sede di comparsa circa la genericità della deduzione e Pt_ della mancata indicazione di quali fossero gli stampi di proprietà della relativi alle fatture azionate, la parte opponente non ha articolato alcun capitolo di prova ( né fornito prova documentale) a sostegno della sua pretesa con conseguente rigetto della domanda riconvenzionale formulata.
Essendo, infine, onere della odierna parte opponente ritirare la merce presso lo stabilimento di parte opposta ( Pt_ circostanza non contestata in giudizio), il mancato ritiro della stessa non può esimere la dal pagamento della stessa.
Alla luce di tali motivazioni, l'opposizione va rigettata e il decreto ingiuntivo va confermato e dichiarato esecutivo ai sensi degli articoli 653 e 654 c.p.c.
Tutto ciò precisato va dato atto che, come dedotto da parte opponente e non contestato da parte opposta all'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale ex articolo 281 sexies c.p.c., a seguito della concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, l'opponente ha corrisposto l'importo indicato in decreto.
Sul punto la Suprema Corte ha chiarito che “Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il cui oggetto non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi del diritto in contestazione con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia, il giudice, che riconosce fondata l'eccezione di pagamento parziale del debito in un momento posteriore all'emissione del decreto, formulata dall'opponente con l'atto di opposizione o in corso di causa, deve revocare in toto il decreto opposto e pronunciare sentenza di condanna dell'opponente al pagamento dell'importo residuo del credito originario” (Corte di Cassazione, sen. n. 13027/1995).
Alla luce di tali motivazioni, seppure le eccezioni poste a fondamento dell'opposizione non fossero fondate va accertato e dichiarato che il credito di nei confronti di alla data del deposito del CP_1 Parte_1 ricorso per decreto ingiuntivo era pari ad euro 72.188,13 oltre interessi legali dalla domanda al saldo ma, alla luce del pagamento effettuato dall'opponente in corso di causa, il decreto ingiuntivo va revocato e nessuna ulteriore statuizione di condanna deve essere prevista in dispositivo.
Con riguardo alle regolamentazione delle spese processuali si deve premettere che, in linea generale, secondo l'orientamento della giurisprudenza prevalente, nel procedimento di ingiunzione la fase monitoria e quella di
- 3 - opposizione fanno parte di un unico processo e l'onere delle spese processuali, ivi comprese quelle del procedimento monitorio, è regolato in base all'esito finale del giudizio di opposizione e alla complessiva valutazione del suo svolgimento (cfr. in tal senso, tra le tante: Cass. civile, sez. II, 06 maggio 2013, n. 10503;
Cass. civile, sez. VI, 04 febbraio 2013, n. 2502; Tribunale Bari, sez. III, 27 giugno 2012, n. 2359 in -omissis--
2013; Cass. civile, sez. III, 09 agosto 2007, n. 17469; Cass. civile, sez. III, 26 giugno 2007, n. 14764; Cass. civile, sez. III, 23 settembre 2004, n. 19126; Cass. civile, sez. lav., 18 ottobre 2002, n. 14818).
Ciò chiarito, nel caso di specie le spese del procedimento monitorio devono essere fatte gravare integralmente sulla parte opponente alla luce del pagamento dell'importo dovuto solo a seguito della concessione della provvisoria esecutività del decreto e alla luce dell'infondatezza delle eccezioni proposte.
Pertanto, sebbene il decreto va revocato le spese della fase monitoria restano a carico della parte opponente.
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte opponente ai sensi del d.m. 147/2022, e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo, avuto riguardo al valore della causa ed all'attività effettivamente svolta, tenendo in considerazione i parametri medi per la fase di studio e introduttiva, e i parametri minimi per la fase istruttoria ( consistita nel mero deposito delle memorie) e della fase decisionale consistita nella sola discussione orale dello scaglione compreso tra 52.001,00 euro e 260.000,00 euro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sull'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 1636/2024 emesso dal G.U. presso il Tribunale Parte_1 di Busto Arsizio in data 4 novembre 2024, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Dichiara che il credito di nei confronti di alla data del deposito del CP_1 Parte_1 ricorso per decreto ingiuntivo era pari ad euro 72.188,13 oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
2) Dato atto del pagamento in corso di causa da parte di e in favore di Parte_1 CP_1 della somma di euro 72.188,13 comprensivo di spese legali ed interessi della procedura monitoria, dichiara la parte opponente tenuta al pagamento del suddetto importo ma revoca, in virtù del suddetto pagamento, il decreto ingiuntivo n. 1636/2024 emesso dal Tribunale di Busto Arsizio in data 04.11.2024;
3) Rigetta la domanda riconvenzionale formulata da parte opponente;
4) condanna in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in Parte_1 favore di delle spese processuali che liquida in complessivi € 9142,00 per compensi della fase di CP_1 opposizione oltre ad euro 2200,00 per compensi ed euro 406,50 per spese della fase monitoria, oltre rimborso spese generali (15% sul compenso), I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Busto Arsizio, il 03/06/2025
Il Giudice
Carlo Barile
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