Articolo 1 della Legge 2 maggio 1984, n. 104
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20 maggio 1984
Art. 1. Articolo unico

L'articolo 30, comma 4.1, del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131 , e' da interpretarsi nel senso che restano validi ed efficaci, e non configurano responsabilita' a carico degli amministratori, tutti i provvedimenti adottati dagli enti locali ai fini pensionistici e previdenziali, per l'applicazione dell'accordo nazionale del 5 marzo 1974 ed aventi decorrenza posteriore al 1 gennaio 1975.

Entrata in vigore il 20 maggio 1984
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