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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 08/04/2025, n. 1443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1443 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5924/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
IV SEZIONE CIVILE
Il giudice del tribunale di Brescia, dr.ssa Angelina Augusta Baldissera, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n° 5924 del ruolo generale dell'anno 2023 e promossa da
Parte_1
- ricorrente ex art. 281 decies cpc - con l'avv. Katia Pedercini, per procura allegata telematicamente all'atto di citazione;
contro
in proprio e , quest'ultimo rappresentato dal padre CP_1 Controparte_2 [...]
, quale esercente la responsabilità genitoriale;
CP_1
- resistenti - con l'avv. Michele Radici, per procura allegata telematicamente alla comparsa di risposta;
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 27 marzo 2025 e da intendersi qui integralmente riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ha chiesto la revoca ex art. 2901 cc Parte_1
dell'atto in data 27 ottobre 2022 nella parte in cui viene attribuito al minore il Controparte_2
diritto di usufrutto vitalizio sugli immobili siti in Mazzano, fraz. Ciliverghe, contestualmente acquistati per sé dal padre solo per la nuda proprietà. CP_1
pagina 1 di 4 e il figlio , come rappresentato, si sono costituiti chiedendo il rigetto della CP_1 Controparte_2
domanda, contestando la sussistenza dei requisiti dell'azione.
Per le ragioni che seguono la domanda di revoca va accolta.
Il ha proposto l'azione a cautela del credito risarcitorio (quantificato in oltre un milione di Parte_1
euro) pendente sub iudice, conseguente all'azione di responsabilità ex art. 146 l.f. promossa con atto di citazione notificata il 21.4.2023 (doc. 2 ric.) nei confronti di per atti di mala gestio quale CP_1
amministratore della società cooperativa in bonis, e per il quale risulta anche essere stato concesso un sequestro conservativo (attuato per soli circa € 45.000, cfr. doc. 13 ric.).
Per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. per tutte Cass. n. 4212/20) in tema di
azione revocatoria, rileva una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con la
conseguenza che anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare
l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria
avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore, a nulla rilevando che sia di fonte contrattuale o derivi
da fatto illecito e senza che vi sia necessità della preventiva introduzione di un giudizio di
accertamento del medesimo credito o della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, in
coerenza con la funzione di tale azione, che non persegue fini restitutori.
L'atto dispositivo, sotto il profilo qui impugnato, si qualifica come donazione indiretta, come correttamente esposto dal . Parte_1
, infatti, con la citata compravendita acquistava due unità immobiliari facenti parte del CP_1
condominio sito in Mazzano (BS), via dei Platani 8, meglio descritte in ricorso, per il prezzo complessivo di € 165.000, intestando a sé solo la nuda proprietà, mentre al figlio veniva attribuito l'usufrutto vitalizio su detti beni.
Il prezzo veniva pacificamente pagato integralmente dal padre, come esposto anche nel ricorso al giudice tutelare per la relativa autorizzazione ex 320 cc (doc.2 att.).
Come precisato dalla Suprema Corte nell'ipotesi di acquisto di un immobile con danaro proprio del
disponente ed intestazione ad altro soggetto, che il disponente intende in tal modo beneficiare, la
compravendita costituisce strumento formale per il trasferimento del bene ed il corrispondente
pagina 2 di 4 arricchimento del patrimonio del destinatario e, quindi, integra - anche ai fini della collazione -
donazione indiretta del bene stesso e non del danaro (così, per tutte, Cass. n. 13619/2017; negli stessi termini Cass. n. 16680/23).
Detto atto di liberalità si colloca temporalmente dopo il sorgere del credito risarcitorio, in quanto le condotte di mala gestio attribuite a quale amministratore della società in bonis – il CP_1
fallimento viene dichiarato in data 19.2.2021 (doc. 5 att.) - si collocano dunque temporalmente prima del compimento dell'atto dispositivo, non rilevando sul punto che il giudizio di accertamento di dette condotte sia tuttora pendente, in quanto i fatti costitutivi del credito prospettato dal fallimento si sono verificati anteriormente. Nel caso di credito litigioso, comunque idoneo a determinare l'insorgere
della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria, per stabilire se esso sia o
meno sorto anteriormente all'atto di disposizione del patrimonio è necessario fare riferimento alla
data del contratto, ove sia un credito di fonte contrattuale, o a quella dell'illecito, qualora si tratti di
credito risarcitorio da fatto illecito (Così Cass. n. 11121/2020).
Ciò posto, quanto al requisito dell'eventus damni, trattandosi di atto di liberalità esso si concretizza nell'impoverimento del patrimonio del disponente senza alcun corrispettivo.
Nel caso in esame infatti acquista le unità immobiliari, ne paga integralmente il prezzo CP_1
di € 165.000,00, ma intesta a sé solo la nuda proprietà, mentre dona al figlio minorenne il diritto di usufrutto, che stante la giovane del figlio (15 anni) ricomprende la gran parte del valore del bene (cfr.
coefficienti ministeriali doc. 14).
Ne consegue un'evidente diminuzione quantitativa del patrimonio del debitore, in danno dei creditori concorsuali, che perdono la garanzia ex art. 2740 cc su quel bene. Né risulta che il convenuto abbia un patrimonio residuo capiente, anzi il sequestro conservativo attuato solo per l'esiguo importo indicato e gli ulteriori atti dispositivi dal medesimo compiuti e menzionati in ricorso: cessione di quote societarie e vendita immobiliare compiuti nell'anno 2021 (docc. 7 e 8), depongono chiaramente in senso contrario.
Quanto al requisito soggettivo, trattandosi di atto gratuito successivo al sorgere del credito, è
sufficiente ex art. 2901 c.c. la prova della scientia damni del disponente, intesa come conoscenza in pagina 3 di 4 capo al disponente del pregiudizio arrecato alle ragioni dei creditori (cfr. per tutte Cass. n.
17327/2011). Detta conoscenza sussisteva senz'altro in capo a che, come detto, CP_1
costituendo l'usufrutto, si spogliava a titolo gratuito di gran parte del valore del bene acquistato, e ciò
veniva compiuto dopo aver già ricevuto dalla curatela la formale contestazione scritta degli atti di mala gestio con richiesta risarcitoria (raccomandata del 11.7.22 doc. 9 e 10 ric.).
Le motivazioni che hanno indotto il disponente sono invece irrilevanti (cfr. per tutte Cass. n.
15603/2005).
Stante quanto sopra la domanda di revoca è dunque fondata e va accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano secondo il D.M. n.55/14 a valori medi per tutte le fasi, ad eccezione della fase istruttoria che viene liquidata a valori minimi, non essendo state assunte prove costituende;
si determinano dunque in complessivi € 11.268,00, oltre rimb. forf. 15%, iva e cpa come per legge;
p.q.m.
Il giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa,
1.dichiara l'inefficacia ex art. 2901 e ss. c.c. nei confronti del Fallimento dell'atto in data 27 ottobre
2022 a rogito notaio n. 10312 rep. 5016 racc., trascritto l'Agenzia delle Entrate-Ufficio Per_1
Provinciale di Brescia-Territorio in data 25/11/2022 ai n. 54922 reg gen, n. 37073 reg. part, nella parte in cui viene attribuito ad il diritto di usufrutto vitalizio sugli immobili siti in Controparte_2
Comune di MAZZANO (BS), frazione Ciliverghe, facenti parte di un fabbricato condominiale denominato " - "Palazzina A/6", in Via dei Platani, come ivi catastalmente indicati;
CP_3
2.Ordina al Conservatore dell'Agenzia delle Entrate-Ufficio Provinciale di Brescia-Territorio Servizio
Pubblicità Immobiliare di procedere alla trascrizione della sentenza;
3.condanna parte convenuta a rimborsare al le spese di lite liquidate, come in motivazione, Parte_1
in complessivi € 11.268,00, oltre rimb. forf. 15%, iva e cpa come per legge.
Brescia, 8.4.2025 Il giudice
Angelina Augusta Baldissera
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
IV SEZIONE CIVILE
Il giudice del tribunale di Brescia, dr.ssa Angelina Augusta Baldissera, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n° 5924 del ruolo generale dell'anno 2023 e promossa da
Parte_1
- ricorrente ex art. 281 decies cpc - con l'avv. Katia Pedercini, per procura allegata telematicamente all'atto di citazione;
contro
in proprio e , quest'ultimo rappresentato dal padre CP_1 Controparte_2 [...]
, quale esercente la responsabilità genitoriale;
CP_1
- resistenti - con l'avv. Michele Radici, per procura allegata telematicamente alla comparsa di risposta;
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 27 marzo 2025 e da intendersi qui integralmente riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ha chiesto la revoca ex art. 2901 cc Parte_1
dell'atto in data 27 ottobre 2022 nella parte in cui viene attribuito al minore il Controparte_2
diritto di usufrutto vitalizio sugli immobili siti in Mazzano, fraz. Ciliverghe, contestualmente acquistati per sé dal padre solo per la nuda proprietà. CP_1
pagina 1 di 4 e il figlio , come rappresentato, si sono costituiti chiedendo il rigetto della CP_1 Controparte_2
domanda, contestando la sussistenza dei requisiti dell'azione.
Per le ragioni che seguono la domanda di revoca va accolta.
Il ha proposto l'azione a cautela del credito risarcitorio (quantificato in oltre un milione di Parte_1
euro) pendente sub iudice, conseguente all'azione di responsabilità ex art. 146 l.f. promossa con atto di citazione notificata il 21.4.2023 (doc. 2 ric.) nei confronti di per atti di mala gestio quale CP_1
amministratore della società cooperativa in bonis, e per il quale risulta anche essere stato concesso un sequestro conservativo (attuato per soli circa € 45.000, cfr. doc. 13 ric.).
Per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. per tutte Cass. n. 4212/20) in tema di
azione revocatoria, rileva una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con la
conseguenza che anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare
l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria
avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore, a nulla rilevando che sia di fonte contrattuale o derivi
da fatto illecito e senza che vi sia necessità della preventiva introduzione di un giudizio di
accertamento del medesimo credito o della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, in
coerenza con la funzione di tale azione, che non persegue fini restitutori.
L'atto dispositivo, sotto il profilo qui impugnato, si qualifica come donazione indiretta, come correttamente esposto dal . Parte_1
, infatti, con la citata compravendita acquistava due unità immobiliari facenti parte del CP_1
condominio sito in Mazzano (BS), via dei Platani 8, meglio descritte in ricorso, per il prezzo complessivo di € 165.000, intestando a sé solo la nuda proprietà, mentre al figlio veniva attribuito l'usufrutto vitalizio su detti beni.
Il prezzo veniva pacificamente pagato integralmente dal padre, come esposto anche nel ricorso al giudice tutelare per la relativa autorizzazione ex 320 cc (doc.2 att.).
Come precisato dalla Suprema Corte nell'ipotesi di acquisto di un immobile con danaro proprio del
disponente ed intestazione ad altro soggetto, che il disponente intende in tal modo beneficiare, la
compravendita costituisce strumento formale per il trasferimento del bene ed il corrispondente
pagina 2 di 4 arricchimento del patrimonio del destinatario e, quindi, integra - anche ai fini della collazione -
donazione indiretta del bene stesso e non del danaro (così, per tutte, Cass. n. 13619/2017; negli stessi termini Cass. n. 16680/23).
Detto atto di liberalità si colloca temporalmente dopo il sorgere del credito risarcitorio, in quanto le condotte di mala gestio attribuite a quale amministratore della società in bonis – il CP_1
fallimento viene dichiarato in data 19.2.2021 (doc. 5 att.) - si collocano dunque temporalmente prima del compimento dell'atto dispositivo, non rilevando sul punto che il giudizio di accertamento di dette condotte sia tuttora pendente, in quanto i fatti costitutivi del credito prospettato dal fallimento si sono verificati anteriormente. Nel caso di credito litigioso, comunque idoneo a determinare l'insorgere
della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria, per stabilire se esso sia o
meno sorto anteriormente all'atto di disposizione del patrimonio è necessario fare riferimento alla
data del contratto, ove sia un credito di fonte contrattuale, o a quella dell'illecito, qualora si tratti di
credito risarcitorio da fatto illecito (Così Cass. n. 11121/2020).
Ciò posto, quanto al requisito dell'eventus damni, trattandosi di atto di liberalità esso si concretizza nell'impoverimento del patrimonio del disponente senza alcun corrispettivo.
Nel caso in esame infatti acquista le unità immobiliari, ne paga integralmente il prezzo CP_1
di € 165.000,00, ma intesta a sé solo la nuda proprietà, mentre dona al figlio minorenne il diritto di usufrutto, che stante la giovane del figlio (15 anni) ricomprende la gran parte del valore del bene (cfr.
coefficienti ministeriali doc. 14).
Ne consegue un'evidente diminuzione quantitativa del patrimonio del debitore, in danno dei creditori concorsuali, che perdono la garanzia ex art. 2740 cc su quel bene. Né risulta che il convenuto abbia un patrimonio residuo capiente, anzi il sequestro conservativo attuato solo per l'esiguo importo indicato e gli ulteriori atti dispositivi dal medesimo compiuti e menzionati in ricorso: cessione di quote societarie e vendita immobiliare compiuti nell'anno 2021 (docc. 7 e 8), depongono chiaramente in senso contrario.
Quanto al requisito soggettivo, trattandosi di atto gratuito successivo al sorgere del credito, è
sufficiente ex art. 2901 c.c. la prova della scientia damni del disponente, intesa come conoscenza in pagina 3 di 4 capo al disponente del pregiudizio arrecato alle ragioni dei creditori (cfr. per tutte Cass. n.
17327/2011). Detta conoscenza sussisteva senz'altro in capo a che, come detto, CP_1
costituendo l'usufrutto, si spogliava a titolo gratuito di gran parte del valore del bene acquistato, e ciò
veniva compiuto dopo aver già ricevuto dalla curatela la formale contestazione scritta degli atti di mala gestio con richiesta risarcitoria (raccomandata del 11.7.22 doc. 9 e 10 ric.).
Le motivazioni che hanno indotto il disponente sono invece irrilevanti (cfr. per tutte Cass. n.
15603/2005).
Stante quanto sopra la domanda di revoca è dunque fondata e va accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano secondo il D.M. n.55/14 a valori medi per tutte le fasi, ad eccezione della fase istruttoria che viene liquidata a valori minimi, non essendo state assunte prove costituende;
si determinano dunque in complessivi € 11.268,00, oltre rimb. forf. 15%, iva e cpa come per legge;
p.q.m.
Il giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa,
1.dichiara l'inefficacia ex art. 2901 e ss. c.c. nei confronti del Fallimento dell'atto in data 27 ottobre
2022 a rogito notaio n. 10312 rep. 5016 racc., trascritto l'Agenzia delle Entrate-Ufficio Per_1
Provinciale di Brescia-Territorio in data 25/11/2022 ai n. 54922 reg gen, n. 37073 reg. part, nella parte in cui viene attribuito ad il diritto di usufrutto vitalizio sugli immobili siti in Controparte_2
Comune di MAZZANO (BS), frazione Ciliverghe, facenti parte di un fabbricato condominiale denominato " - "Palazzina A/6", in Via dei Platani, come ivi catastalmente indicati;
CP_3
2.Ordina al Conservatore dell'Agenzia delle Entrate-Ufficio Provinciale di Brescia-Territorio Servizio
Pubblicità Immobiliare di procedere alla trascrizione della sentenza;
3.condanna parte convenuta a rimborsare al le spese di lite liquidate, come in motivazione, Parte_1
in complessivi € 11.268,00, oltre rimb. forf. 15%, iva e cpa come per legge.
Brescia, 8.4.2025 Il giudice
Angelina Augusta Baldissera
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