Decreto presidenziale 2 maggio 2026
Rigetto
Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 04/05/2026, n. 3468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3468 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03468/2026REG.PROV.COLL.
N. 03611/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3611 del 2026, proposto da EL GI, ZO LE, ES IE, LI IO BO, TE IC, AV OT, IO SA, LA ID, IN SE, AR AZ TO, ON TO RO, LI RI, AR EL UC LE, rappresentati e difesi dall'avvocato ES Pitaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Crotone, la Sottocommissione elettorale, la Commissione elettorale, il Comune di SA, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , non costituiti in giudizio;
il Ministero dell'Interno, la Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Crotone, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
AR DE BO, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (sezione prima), n. 796, pubblicata il 30 aprile 2026, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'interno e della Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Crotone;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella udienza pubblica speciale elettorale del giorno 4 maggio 2026 il consigliere NA ER e uditi per le parti l’avvocato ES Pitaro;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA
1. EL GI, quale candidata alla carica di sindaco della lista Per SA, ZO LE, ES IE, LI IO BO, TE IC, AV OT, IO SA, LI RI, ID LA, IN ES SE, AR AZ TO, quali candidati alla carica di consiglieri comunali della medesima lista, nonché AR EL UC LE e TO ON RO, quali presentatori della stessa, hanno impugnato la sentenza indicata in epigrafe con la quale è stato respinto il ricorso proposto avverso il verbale di esclusione adottato dalla Sottocommissione elettorale circondariale di Crotone perché “l’autenticazione delle firme relative all’accettazione delle candidature alla carica di Sindaco e di Consigliere comunale” non è conforme alle modalità indicate dall’art. 14, comma 1, della legge n. 53/1990.
1.2. Gli appellanti deducono l’erroneità della sentenza impugnata:
1) per violazione delle norme e dei principi che disciplinano il procedimento elettorale, dell’art. 21 del d.P.R. n. 445/2000, dell’art. 14 della legge n. 53/1990, del principio del favor partecipationis , dell’omessa attivazione del soccorso istruttorio, del diritto di elettorato passivo, nonché per eccesso di potere per difetto dei presupposti, per difetto di motivazione, per illogicità e ingiustizia manifesta.
Secondo gli appellanti il giudice di primo grado avrebbe illegittimamente integrato la motivazione del verbale di esclusione nel quale si rilevava solo che le firme sarebbero state autenticate da funzionari non “debitamente autorizzati”, mentre nulla era detto circa il fatto che i decreti commissariali nn. 2 e 3 del 9 aprile 2026 di autorizzazione dei dipendenti comunali SA AR e ES AR ad autenticare le firme dei candidati non sarebbero stati né firmati, né protocollati, circostanza emersa solo in sede di memorie difensive. Peraltro, ad avviso degli appellanti, i detti decreti dovrebbero ritenersi validi ed efficaci, né varrebbe ad inficiarli la successiva PEC trasmessa dal commissario per comunicare alla sottocommissione di non tenerne conto, non essendo possibile qualificarla né come disconoscimento, né come contrarius actus . Altrettanto illegittima sarebbe la contestazione relativa alla autentica della firma della candidata a Sindaco perché il giudice di primo grado avrebbe consentito un’integrazione postuma della motivazione attraverso le deduzioni riportate nella memoria difensiva, ponendo a fondamento della reiezione non solo la mancata indicazione della qualifica del dipendente, ma anche l’illeggibilità della firma, mai in precedenza affermata;
2) per violazione degli artt. 14 della legge n. 53/1990 e 21 del d.P.R. n. 445/2000, per difetto di motivazione e per eccesso di potere per difetto dei presupposti.
Nonostante i dipendenti comunali SA AR e ES AR fossero stati regolarmente autorizzati dal commissario straordinario del Comune di SA ad autenticare le firme con riferimento alle accettazioni delle candidature rispettivamente con i decreti nn. 3 e 2 del 9 aprile 2026 e nonostante le loro qualifiche emergessero dai detti decreti, la sottocommissione avrebbe illegittimamente escluso la lista in assenza dell’unica causa di nullità delle sottoscrizioni, prevista dall’art. 14, comma 3, della legge n. 53/1990;
3) per violazione del principio del favor partecipationis perché il giudice di primo grado avrebbe seguito un’interpretazione formalistica incompatibile con il diritto di voto e con il diritto di elettorato passivo degli appellanti, impedendo ai cittadini del Comune di SA di scegliere il sindaco e il consiglio comunale attraverso democratiche consultazioni elettorali;
4) per violazione del principio dell’affidamento e per omessa valutazione della non imputabilità agli appellanti della condotta che avrebbe determinato la invalidità dell’autenticazione delle firme perché le eventuali e, ad avviso degli appellanti, inesistenti irregolarità sarebbero imputabili esclusivamente alle disfunzioni organizzative del Comune di SA;
5) per violazione del diritto di elettorato passivo perché l’atto di ricusazione della lista si porrebbe in netto contrasto con l’art. 51 Cost.;
6) per omessa attivazione del soccorso istruttorio perché gli appellanti avrebbero riposto un legittimo affidamento nell’attività dei pubblici dipendenti del Comune di SA e del commissario straordinario e, pertanto, a differenza di quanto affermato dal giudice di primo grado, avrebbe dovuto essere attivato il soccorso istruttorio ex art. 33 del d.P.R. n. 570/1960, ai sensi del quale “la commissione, entro il ventiseiesimo giorno antecedente la data della votazione, si riunisce per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate, ammettere nuovi documenti e deliberare sulle modificazioni eseguite (...)” .
1.3. Alla luce dei predetti motivi gli appellanti hanno chiesto la riforma della sentenza di primo grado, unitamente alla trasmissione del fascicolo alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Crotone per quanto di competenza.
2. Il Ministero dell’interno e la Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Crotone si sono costituiti in giudizio con memoria di stile.
2.1. Le altre parti, benché citate, non si sono costituite in giudizio.
3. Con memoria depositata il 4 maggio 2026 gli appellanti hanno ribadito le censure articolate evidenziando le peculiarità della vicenda controversa.
4. All’udienza del 4 maggio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
IT
5. L’appello non è fondato e va respinto.
6. Sono infondati e da disattendere i motivi con i quali gli appellanti deducono l’erroneità della sentenza appellata per violazione delle norme e dei principi che disciplinano il procedimento elettorale, dell’art. 21 del d.P.R. n. 445/2000, dell’art. 14 della legge n. 53/1990, del principio del favor partecipationis , dell’omessa attivazione del soccorso istruttorio, del diritto di elettorato passivo, nonché per eccesso di potere per difetto dei presupposti, per difetto di motivazione, per illogicità e ingiustizia manifesta.
7. Dalla documentazione allegata si evince che:
- con il verbale n. 93 del 26 aprile 2026 la sottocommissione elettorale circondariale di Crotone ha ricusato la lista degli appellanti, candidati al consiglio comunale come consiglieri e come sindaco, perché “l’autenticazione delle firme relative all’accettazione delle candidature alla carica di Sindaco e di Consigliere comunale è stata eseguita dai dipendenti comunali SA AR e dott. ES AR, i quali non risultano essere stati debitamente incaricati all’autenticazione delle predette firme da parte del Sindaco o del Commissario straordinario secondo le modalità indicate dall’art. 14, comma 1, della legge n. 53 del 1990” e perché “dall’autenticazione della firma del candidato alla carica di Sindaco, effettuata dal dott. AR ES, non risulta indicata la qualifica dell’autenticatore, né la sua funzione risulta indicata altrove all’interno della dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Sindaco” ;
- i decreti nn. 2 e 3 del 9 aprile 2026, aventi ad oggetto “Elezione diretta del Sindaco per il rinnovo del Consiglio Comunale del 24 e 25 maggio 2026 – incarico autentica firme di accettazione delle candidature e firme dei sottoscrittori di liste dei candidati ex art. 14 legge 21.3.1990 n. 53”, relativi rispettivamente a ES AR e a SA AR, non sono sottoscritti dal commissario straordinario né con firma autografa, né con firma digitale;
- il 25 aprile 2026 i predetti decreti sono stati tramessi a mezzo PEC alla sottocommissione;
- il 26 aprile 2026 il commissario straordinario ha chiesto, sempre a mezzo PEC, alla sottocommissione di non tenerne conto.
8. Tanto premesso, è pacifico perché documentalmente provato che i decreti con i quali il commissario straordinario ha incaricato i dipendenti ES AR e SA AR ad autenticare le firme di accettazione delle candidature e dei sottoscrittori di liste dei candidati non sono stati firmati.
8.1. Né, ad avviso del Collegio, vale a sanare la mancata sottoscrizione il fatto che i detti atti contengano l’intestazione del Comune di SA, il numero del decreto, la data, l’oggetto, il contenuto autorizzatorio, il timbro del Comune di SA e l’indicazione dell’autore dell’atto, non potendo nessuno dei citati elementi essere considerato equivalente alla sottoscrizione la cui funzione è di rendere evidente ed indubitabile la paternità di un documento e la riferibilità di esso al suo autore.
8.2. Analoga considerazione deve essere svolta con riguardo alla trasmissione dei detti decreti a mezzo PEC.
La PEC è, infatti, uno strumento idoneo ad attestare la provenienza, l'integrità e l'invio del messaggio e dei suoi allegati, ma non equivale alla sottoscrizione del provvedimento e, pertanto, non vale a sanarne la mancanza.
A tale ultimo riguardo merita, inoltre, di essere rilevato che il commissario straordinario, dopo aver trasmesso i decreti con PEC del 25 aprile 2026 alla Sottocommissione Circondariale Elettorale di Crotone, “con successiva PEC del 26 aprile 2026, indirizzata alla medesima Sottocommissione, ha chiesto di non tenerne conto, in quanto inviati per errore” . Ne discende, come condivisibilmente evidenziato dal giudice di primo grado che tale “ seconda nota” non può essere “interpretata che in termini di disconoscimento della paternità di tali atti non firmati, che quindi non valgono a fondare il potere autenticatorio dei due dipendenti del Comune di SA” .
8.3. Secondo la costante giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, le invalidità che inficiano il procedimento di autenticazione delle firme dei cittadini che accettano la candidatura non assumono un rilievo meramente formale, in quanto le minute regole da esse presidiate mirano a garantire la genuinità delle sottoscrizioni, impedendo abusi e contraffazioni, con la conseguenza che l’autenticazione, seppure distinta sul piano materiale dalla sottoscrizione, rappresenta un elemento essenziale della presentazione della candidatura e non un semplice elemento di prova volto ad evitare che le sottoscrizioni siano raccolte antecedentemente al termine legale (Cons. Stato, II, n. 6307 del 2021; Cons. Stato II, n. 4198 del 2022; Cons. Stato II, n. 4210 del 2023).
8.4. Ne consegue che i principi di regolarizzazione degli errori formalie del favor partecipationis risultano recessivi rispetto alla regola cogente della necessaria e sicura identificazione dei candidati, funzionale anche alla celerità del procedimento elettorale.
Il Collegio ritiene, pertanto, condivisibili le conclusioni cui è giunto il giudice di primo grado che, dopo aver ampiamente e dettagliatamente richiamato la giurisprudenza anche di questo Consiglio sugli elementi essenziali costitutivi della procedura di autenticazione, alla luce delle richiamate risultanze istruttorie ha ritenuto che “ tali dati hanno indotto la Sottocommissione Circondariale Elettorale di Crotone ad escludere a giusta ragione la lista, giacché non vi è conformità tra il procedimento seguito e il modello legale” , sottolineando che “la particolare severità delle conseguenze del vizio esistente” è strettamente correlata e funzionale alla tutela della regolarità del procedimento elettorale che comporta che “sia presidiato da stringenti formalità, la cui violazione determina, indipendentemente da qualsivoglia profilo soggettivo, l’illegittimità degli atti” .
9. Le invalidità che inficiano il procedimento di autenticazione delle firme per non essere stati i funzionari debitamente incaricati dal commissario straordinario sono tali da rendere recessiva la circostanza, pure evidenziata nell’impugnato verbale n. 93, che “ nell’autenticare la dichiarazione di accettazione della candidatura a sindaco, il funzionario comunale ha omesso di indicare espressamente il proprio nome e cognome (dati peraltro difficilmente ricavabili dalla firma, poco leggibile), nonché la propria qualifica” .
9.1. Il Collegio osserva comunque che secondo la costante giurisprudenza, dalla quale non si ravvisano ragioni per discostarsi, in materia di presentazione delle liste elettorali, vige il principio secondo cui, ai sensi dell’art. 21, comma 2, del d.P.R. n. 445/2000, l’autenticazione è redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell’identità del dichiarante, indicando le modalità di identificazione, la data e il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonché apponendo la propria firma e il timbro dell’ufficio.
Il mancato rispetto di tale formalità rende inevitabilmente invalida la sottoscrizione (Cons. Stato, V, n. 3818 del 2025).
9.2. Né, infine, sussiste alcuna illegittima integrazione postuma della motivazione, come prospettato da parte appellante, perché il giudice di primo grado ha correttamente evidenziato l’assenza della indicazione della qualifica, quale vizio riscontrato dalla sottocommissione, richiamando solo ad colorandum la non perfetta leggibilità della firma.
10. Deve essere disattesa anche la censura relativa alla mancata attivazione del soccorso istruttorio.
10.1. La facoltà di integrazione prevista dall’art. 33 del d.P.R. n. 570/1960 è riferibile alle sole ipotesi di irregolarità relative a documenti comunque presentati in termini e non è estensibile alla nullità insanabile della candidatura.
La disciplina di cui all’art. 33 del d.P.R. n. 570/1960 non può essere utilizzata se non in forma residuale e a fini di mera regolarizzazione. Si tratta di una disciplina speciale che non può essere ricondotta ai principi che informano il soccorso istruttorio nelle procedure di gara (che si è gradualmente evoluto verso una dimensione sostanziale) e che riflette la necessità, ancorché si discorra di “nuovi documenti”, di assicurare il pieno rispetto del termine perentorio di presentazione delle liste ( Cons. Stato, II, n. 6368 del 2021), non potendosi consentire il sostanziale emendamento fuori termine di documentazione essenziale (Cons. Stato, II, n. 4584 del 2024; Cons. Stato, II, n. 4576 del 2022).
10.2. Applicando i predetti principi al caso in esame la decisione di primo grado appare condivisibile anche nella parte in cui ha escluso la possibilità di ravvisare in capo all’appellata un obbligo di soccorso istruttorio in relazione a formalità indefettibili, pena la violazione della par condicio tra i candidati.
11. Deve essere, infine, disatteso anche il motivo con il quale gli appellanti deducono la violazione del principio del legittimo affidamento, avendo, senza colpa, riposto fiducia sulla competenza e sui poteri dei funzionari comunali che hanno proceduto alle autenticazioni.
11.1. Osserva il Collegio che la tutela dell’affidamento è correlata al principio della strumentalità delle forme, tale per cui non ad ogni irregolarità formale compiuta nel procedimento amministrativo può essere riconosciuta efficacia invalidante. Attesa la peculiarità del procedimento elettorale che contempla una serie di adempimenti formali che sottendono garanzie sostanziali, nella fattispecie controversa il punto critico risiede nel fatto che l’errore non è imputabile agli appellanti e non può essere invocato il principio di autoresponsabilità. Ciononostante permane il fondamento di razionalità della disciplina relativa al procedimento di autenticazione delle firme dei cittadini che accettano la candidatura o che presentano le liste che mira a garantire il risultato della genuinità delle sottoscrizioni, con la conseguenza che l’autenticazione rappresenta un elemento essenziale e non certo un mero formalismo.
Nel procedimento elettorale i requisiti di forma sono diretti a garantire l’interesse superiore ad una trasparente e corretta competizione elettorale, che non ammette un approccio sostanzialistico (Cons. Stato, II, n. 4198 del 2022).
12. Per tali ragioni l’appello deve essere respinto.
13. Le argomentazioni sopra svole non sono assistite da un principio di prova tale da comportare, per il Collegio, la trasmissione, ex art. 331 c.p.p., alla competente autorità giudiziaria; nondimeno, gli appellanti, se in possesso di ulteriori ed oggettivi elementi di prova, possono, autonomamente, valutare di rappresentare tale evenienza nelle opportune sedi competenti.
14. Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna gli appellanti alla rifusione in favore delle amministrazioni costituite delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 1.500,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 maggio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LO IO OL TT, Presidente
Giuseppina UC Barreca, Consigliere
Elena Quadri, Consigliere
NA ER, Consigliere, Estensore
Massimo Santini, Consigliere
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| NA ER | LO IO OL TT |
IL SEGRETARIO