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Sentenza 15 giugno 2025
Sentenza 15 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 15/06/2025, n. 1363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1363 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Fabio D'Amore,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 9014 del ruolo generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2022, promossa da
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
ZAPPALA' MATTEO in forza di procura allegata all'atto di citazione;
attrice
contro
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._2
SAVINO ELIODORO ANTONIO in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
convenuto
In punto: usufrutto;
Conclusioni delle parti: come da note scritte di precisazione delle conclusioni depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che la presente sentenza viene redatta senza “la concisa esposizione dello svolgimento del processo” e con motivazione consistente nella “succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi”, così come previsto dagli artt.
132, comma 4, c.p.c. e 118, comma 1, disp. att. c.p.c. nel testo introdotto dagli artt.
45, comma 17, e 52, comma 5, della legge 18 giugno 2009 n. 69;
considerato che per consolidata giurisprudenza, nel motivare concisamente la sentenza ai sensi delle norme citate, il giudice non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le tesi prospettate e le prove prodotte o acquisite dalle parti, ben potendosi limitare ad esporre in maniera concisa gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla (Cass. 17145/2006);
richiamata la pronuncia della Suprema Corte (S.U. 642/2015), secondo la quale nel processo civile non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata;
richiamato il contenuto dell'atto di citazione e della comparsa di costituzione e risposta nonché quello delle ulteriori memorie depositate dalle parti e considerate le risultanze dell'istruttoria orale, il Giudice osserva quanto segue.
– coniuge separato di e cousufruttuaria Parte_1 CP_2 assieme al medesimo dell'immobile sito in Verona, frazione Cadidavid, via Belfiore
n.109, per la quota di ½ ciascuno – ha convenuto in giudizio per CP_1 sentirlo condannare al pagamento dell'indennità di occupazione dell'immobile, precedentemente adibito a casa coniugale, a decorrere dal 27 novembre 2020, quando essa attrice ha abbandonato tale abitazione a seguito della crisi coniugale e il convenuto ha iniziato a risiedervi in via esclusiva, quantificata in € 1.000,00 mensili o nella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali
Costituendosi in giudizio, ha contestato la fondatezza delle CP_1 domande attoree chiedendone il rigetto. In particolare, il convenuto ha contestato aver allontanato l'attrice dalla casa coniugale e di averla spogliata del proprio diritto, sostenendo che la stessa avrebbe spontaneamente abbandonato l'abitazione a seguito della crisi coniugale e rimarcando di aver sostenuto per intero i costi di manutenzione dell'immobile: lo stesso ha contestato anche nel quantum la domanda attorea con particolare riferimento al valore locativo dell'immobile indicato da parte attrice, al quale la stessa ha commisurato l'indennità di occupazione.
Tanto premesso, va preliminarmente osservato in rito che al punto n. 2 delle conclusioni della comparsa di costituzione e risposta non può ritenersi ritualmente formulata alcuna domanda di merito, che sarebbe comunque inammissibile in ragione della tardiva costituzione del convenuto oltre il termine di cui all'art. 166 c.p.c.
Nel merito, va invece osservato che l'immobile di cui è causa non è stato oggetto di assegnazione in sede di separazione personale dei coniugi, né risulta alcun titolo che attribuisca ad una delle parti il diritto di farne uso in via esclusiva. Trattandosi di immobile del quale le parti sono cousufruttuarie in pari quota, l'utilizzo dello stesso da parte del convenuto, rimasto ad abitarci dopo l'allontanamento della attrice dalla casa coniugale, è sicuramente legittimo perché l'uso diretto del bene è attuazione del diritto dominicale (nella specie del diritto di usufrutto). In ogni caso il cousufruttuario resta obbligato a non impedire che gli altri comproprietari ne facciano pari uso in maniera diretta, ove possibile (ad es. attraverso il frazionamento degli spazi o l'uso turnario), oppure in maniera indiretta, traendone i frutti civili. Ne consegue che colui che utilizza in via esclusiva l'immobile comune non è tenuto a corrispondere alcunché al cousufruttuario pro indiviso che risulti inerte nell'utilizzare l'immobile; tuttavia, qualora quest'ultimo abbia manifestato l'intenzione di utilizzare l'immobile, eventualmente in maniera indiretta, da quel momento l'occupante è tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ritraibili del bene medesimo.
Nella specie risulta che l'immobile di cui è causa è costituito da un'unica unità abitativa (cat. A/7) oltre pertinenze e, sebbene la stessa sia di grandi dimensioni (9 vani per 255 mq.), gli episodi di percosse e minacce ai danni dell'attrice, che hanno trovato riscontro nell'istruttoria orale e hanno condotto alla condanna in primo grado del convenuto a tre mesi di reclusione (si veda la sentenza penale di condanna depositata da parte attrice in data 15.11.2024), non fanno ritenere in alcun modo praticabile, a prescindere dall'oggettiva possibilità (tutta da verificare) di ricavare due unità abitative indipendenti, una soluzione che preveda l'uso ripartito dell'immobile e l'assegnazione in utilizzo alle parti di due abitazioni adiacenti tra loro, né, tantomeno,
è ipotizzabile un uso promiscuo dell'immobile di cui è causa.
Quanto invece alla decorrenza del diritto alla corresponsione dell'indennizzo per l'occupazione esclusiva dell'immobile, va osservato che lo stesso può essere riconosciuto al comproprietario o al cousufruttuario solo dal momento in cui abbia manifestato la propria volontà di utilizzare l'immobile o di trarre la propria quota di frutti civili. Nella specie il dies a quo ai fini della decorrenza del diritto al pagamento pro quota dell'indennità di occupazione va individuato nel momento in cui il legale dell'attrice, con la lettera raccomandata a.r. del 28.4.2021 (doc. 4 di parte attrice), ha manifestato in modo inequivoco la volontà della propria assistita di non tollerare oltre l'occupazione in via esclusiva dell'immobile da parte del convenuto, richiedendo il pagamento di un'indennità di occupazione
Con riferimento invece al quantum debeatur, l'indennità dovuta per l'occupa- zione esclusiva dell'immobile di cui è causa da parte del convenuto, da commisurarsi in via equitativa al canone di locazione percepibile dall'immobile, ben può essere determinata in misura pari al canone di € 2.000/mensili indicato da parte attrice, senza la necessità di ulteriori indagini. Dall'estratto della Banca Dati delle Quotazioni
Immobiliari dell'Agenzia delle Entrate – OMI (doc. 7 di parte attrice) risulta, infatti, per la zona Cadidavid, un valore medio del canone di locazione per abitazioni civili in normale stato conservativo tra un minimo di 5,5 € /mq. e un massimo di 7,5 € /mq.
Considerate natura e consistenza dell'immobile (casa di civile abitazione ai piani interrato, terra e primo, dotata di cantina al piano interrato, soffitta al piano primo, garage al piano interrato, tettoia aperta al piano terra, deposito al piano scantinato, piscina e corte esterna di pertinenza esclusiva), quale si ricava dall'atto di donazione della nuda proprietà (doc. 1 di parte attrice), e superficie complessiva dello stesso
(255 mq.) e non essendo stato neanche contestato che l'immobile si trovi quantomeno in normale stato conservativo, il canone indicato di € 2.000,00 mensili appare sicuramente congruo (trattandosi in sostanza di una villa/villino su due piani e seminterrato con area scoperta di pertinenza e piscina) in quanto appena superiore al valore locativo massimo previsto per abitazioni civili della stessa zona in normale stato conservativo.
Il convenuto va pertanto condannato a pagare all'attrice la somma di €
1.000,00 per ogni mese di occupazione dell'immobile di via Belfiore a decorrere da maggio 2021 fino al deposito della presente sentenza (non essendo ammissibile una condanna pro futuro al di fuori dei casi previsti dalla legge) e dunque la complessiva somma di euro 49.500,00 (euro 1.000,00 x 49,5 mesi) oltre interessi su ogni rateo dell'indennità mensile di € 1.000,00 calcolati al tasso legale dalla fine del mese di riferimento e al tasso di cui agli artt. 1284, comma 4, c.c. e 5 del d.lgs. 231/2001 dalla domanda giudiziale (dicembre 2022).
In virtù della sua soccombenza il convenuto va condannato infine, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., a rifondere all'attrice le spese di mediazione (limitatamente al compenso, non essendo documentati i relativi esborsi) e le spese processuali, con i compensi liquidati come in dispositivo ai sensi del d.m. 55/2014.
P. Q. M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni contraria domanda, eccezione ed istanza disattese o assorbite, così provvede:
a) condanna a pagare a la somma di euro CP_1 Parte_1
49.500,00 oltre interessi su ogni rateo dell'indennità di € 1.000,00 per ogni mese di occupazione dell'immobile di via Belfiore a decorrere da maggio 2021, calcolati al tasso legale dalla fine del mese di riferimento e al tasso di cui agli artt. 1284, comma 4, c.c. e 5 del d.lgs. 231/2001 dalla domanda giudiziale (dicembre 2022);
b) condanna a rifondere a le spese di CP_1 Parte_1 mediazione, che liquida in euro 441,00 per compenso, e le spese processuali, che liquida in euro 264,00 per esborsi ed in euro 6.000,00 per compensi, oltre spese generali 15%, Cpa ed Iva (se dovuta) come per legge.
Così deciso in Verona, il 13.6.2025
Il Giudice
(dott. Fabio D'Amore)