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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 20/03/2025, n. 522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 522 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2892/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico dott. Carmen Misasi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2892/2024 promossa da:
( ), rappresentato e difeso dall'Avv. Gabriella Parte_1 C.F._1
De Seta
Opponente
contro rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Controparte_1
Sannino
, contumace Controparte_2
OGGETTO: Opposizione ad intimazione di pagamento-
Conclusioni: come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha convenuto in giudizio l' ed il Parte_2 Controparte_1
onde proporre opposizione avverso intimazione di pagamento n. Controparte_2
03420249011459558/000 notificatagli in data 14 settembre 2024 in forza, tra l'altro, di cartella di pagamento n. 03420030048608908000, relativa a “Spese processuali, recupero multe e ammende, pagina 1 di 3 ” di Euro 15.697,55, eccependo che detta cartella aveva Controparte_3
formato oggetto di annullamento giudiziale con sentenza irrevocabile dell'intestato Tribunale n.
1450/2024 e come tale non era più attivabile in via esecutiva.
Ha quindi chiesto. previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto opposto “ accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto a procedere, per i motivi esposti nella narrativa dell'atto da intendersi qui tutti integralmente richiamati e trascritti, e, per l'effetto, in accoglimento dell'odierna opposizione, dichiarare illegittima e/o nulla e/o annullabile INTIMAZIONE DI PAGAMENTO N.
03420249011459558/000 notificata in data 14 settembre 2024, nonché la cartella presupposta n.
03420030048608908000, e disporre la non debenza della somma in essa portata. Accertata la temerarietà e la colpa grave delle convenute, dichiararle tenute e condannarle in solido, in p.d..l.r.p.t., alla refusione delle spese di lite, diritti ed onorari di causa oltre I.V.A., C.P.A e spese forfettarie da distrarsi ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario.”
L' convenuta si è costituita deducendo che dalla lettura dell'estratto ruolo non risultava lo CP_1
sgravio della cartella di pagamento n. 03420030048608908000 ma la sospensione del ruolo, come tale non azionabile in via esecutiva e riservandosi di verificare l'esito dell'opposizione già definita con la sentenza n. 1450/24 ai fini del vaglio degli effetti giuridici dell'intimazione impugnata. Ha quindi chiesto “rigettare le domande proposte, in quanto palesemente infondate;
in ogni caso, accertare il difetto di legittimazione dello scrivente Concessionario;
il tutto con vittoria delle competenze e delle spese di giudizio, da liquidarsi in forma equa e forfettaria”.
Il non si è costituito benché ritualmente evocato in giudizio, dovendo pertanto Controparte_4
dichiararsi la sua contumacia.
*********************
Deve preliminarmente ritenersi la legittimazione passiva dell' Controparte_1 denegata dall'ente (peraltro in via del tutto generica), atteso che nella specie viene in contestazione la legittimità di atto precettuale da essa formato.
L'opposizione è fondata e va accolta avendo l'opponente prodotto agli atti la sentenza n. 1450/2024 contenente accertamento della prescrizione del credito -relativo a spese processuali, recupero multe e ammende, prestiti – Cassa portato dalla cartella di pagamento n. Controparte_3 CP_3
pagina 2 di 3 03420030048608908000, in esito alla sua notificazione e l'annullamento di precedente intimazione fondata su detta cartella. La pronuncia, implicando la caducazione della cartella quale titolo esecutivo, depriva di fondamento l'iniziativa esattiva nuovamente preannunciata in danno del dopo la Parte_1
comunicazione di detta caducazione, pure riscontrata in atti, e giustifica l'annullamento dell'intimazione di pagamento qui opposta.
Le spese di lite possono essere dichiarate irripetibili in confronto del convenuto in ragione CP_2 della condotta processuale osservata e tenuto conto che l'opposizione trae origine da atto del
Concessionario (il quale ha peraltro dato atto della sospensione del ruolo) e vanno invece poste a carico dell'agenzia intimante, come liquidate in dispositivo in relazione all'attività difensiva espletata per l'opponente, con la richiesta distrazione.
Non ricorrono infine le condizioni per la richiesta applicazione dell'art. 96 c.p.c. in confronto di alcuno dei convenuti, considerato, ai sensi del primo comma della disposizione, che il convenuto CP_2
non ha contrastato l'opposizione mentre l' non ha spiegato difese Controparte_1
integranti puntuale resistenza alle ragioni dell'opponente, e che ai sensi del secondo comma, non ricorre l'ipotesi di inizio dell'esecuzione ivi contemplata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
annulla l'intimazione opposta, limitatamente alla cartella presupposta e distinta con il numero n.
03420030048608908000;
dichiara l'irripetibilità delle spese di giudizio in confronto del;
Controparte_4
condanna l' alla refusione delle spese di lite, che liquida in € Controparte_1
1.700,00 per compensi, € 264,00 per spese, oltre rimborso spese forfettarie, iva e cpa come per legge, da distrarsi ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv. De Seta.
Cosenza, 20 marzo 2025
Il Giudice
(dott. Carmen Misasi)
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico dott. Carmen Misasi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2892/2024 promossa da:
( ), rappresentato e difeso dall'Avv. Gabriella Parte_1 C.F._1
De Seta
Opponente
contro rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Controparte_1
Sannino
, contumace Controparte_2
OGGETTO: Opposizione ad intimazione di pagamento-
Conclusioni: come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha convenuto in giudizio l' ed il Parte_2 Controparte_1
onde proporre opposizione avverso intimazione di pagamento n. Controparte_2
03420249011459558/000 notificatagli in data 14 settembre 2024 in forza, tra l'altro, di cartella di pagamento n. 03420030048608908000, relativa a “Spese processuali, recupero multe e ammende, pagina 1 di 3 ” di Euro 15.697,55, eccependo che detta cartella aveva Controparte_3
formato oggetto di annullamento giudiziale con sentenza irrevocabile dell'intestato Tribunale n.
1450/2024 e come tale non era più attivabile in via esecutiva.
Ha quindi chiesto. previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto opposto “ accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto a procedere, per i motivi esposti nella narrativa dell'atto da intendersi qui tutti integralmente richiamati e trascritti, e, per l'effetto, in accoglimento dell'odierna opposizione, dichiarare illegittima e/o nulla e/o annullabile INTIMAZIONE DI PAGAMENTO N.
03420249011459558/000 notificata in data 14 settembre 2024, nonché la cartella presupposta n.
03420030048608908000, e disporre la non debenza della somma in essa portata. Accertata la temerarietà e la colpa grave delle convenute, dichiararle tenute e condannarle in solido, in p.d..l.r.p.t., alla refusione delle spese di lite, diritti ed onorari di causa oltre I.V.A., C.P.A e spese forfettarie da distrarsi ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario.”
L' convenuta si è costituita deducendo che dalla lettura dell'estratto ruolo non risultava lo CP_1
sgravio della cartella di pagamento n. 03420030048608908000 ma la sospensione del ruolo, come tale non azionabile in via esecutiva e riservandosi di verificare l'esito dell'opposizione già definita con la sentenza n. 1450/24 ai fini del vaglio degli effetti giuridici dell'intimazione impugnata. Ha quindi chiesto “rigettare le domande proposte, in quanto palesemente infondate;
in ogni caso, accertare il difetto di legittimazione dello scrivente Concessionario;
il tutto con vittoria delle competenze e delle spese di giudizio, da liquidarsi in forma equa e forfettaria”.
Il non si è costituito benché ritualmente evocato in giudizio, dovendo pertanto Controparte_4
dichiararsi la sua contumacia.
*********************
Deve preliminarmente ritenersi la legittimazione passiva dell' Controparte_1 denegata dall'ente (peraltro in via del tutto generica), atteso che nella specie viene in contestazione la legittimità di atto precettuale da essa formato.
L'opposizione è fondata e va accolta avendo l'opponente prodotto agli atti la sentenza n. 1450/2024 contenente accertamento della prescrizione del credito -relativo a spese processuali, recupero multe e ammende, prestiti – Cassa portato dalla cartella di pagamento n. Controparte_3 CP_3
pagina 2 di 3 03420030048608908000, in esito alla sua notificazione e l'annullamento di precedente intimazione fondata su detta cartella. La pronuncia, implicando la caducazione della cartella quale titolo esecutivo, depriva di fondamento l'iniziativa esattiva nuovamente preannunciata in danno del dopo la Parte_1
comunicazione di detta caducazione, pure riscontrata in atti, e giustifica l'annullamento dell'intimazione di pagamento qui opposta.
Le spese di lite possono essere dichiarate irripetibili in confronto del convenuto in ragione CP_2 della condotta processuale osservata e tenuto conto che l'opposizione trae origine da atto del
Concessionario (il quale ha peraltro dato atto della sospensione del ruolo) e vanno invece poste a carico dell'agenzia intimante, come liquidate in dispositivo in relazione all'attività difensiva espletata per l'opponente, con la richiesta distrazione.
Non ricorrono infine le condizioni per la richiesta applicazione dell'art. 96 c.p.c. in confronto di alcuno dei convenuti, considerato, ai sensi del primo comma della disposizione, che il convenuto CP_2
non ha contrastato l'opposizione mentre l' non ha spiegato difese Controparte_1
integranti puntuale resistenza alle ragioni dell'opponente, e che ai sensi del secondo comma, non ricorre l'ipotesi di inizio dell'esecuzione ivi contemplata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
annulla l'intimazione opposta, limitatamente alla cartella presupposta e distinta con il numero n.
03420030048608908000;
dichiara l'irripetibilità delle spese di giudizio in confronto del;
Controparte_4
condanna l' alla refusione delle spese di lite, che liquida in € Controparte_1
1.700,00 per compensi, € 264,00 per spese, oltre rimborso spese forfettarie, iva e cpa come per legge, da distrarsi ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv. De Seta.
Cosenza, 20 marzo 2025
Il Giudice
(dott. Carmen Misasi)
pagina 3 di 3