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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 16/12/2025, n. 1625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1625 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Termini Imerese, nella persona della dott.ssa Giorgia Marcatajo, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel procedimento civile n. 3146/2024 R.G., promosso da
Parte_1
(avv.to CANGIALOSI SALVO) ricorrente contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore; CP_1
(avv.to CIANCIMINO ROSARIA) resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 26.07.2024, dopo la prevista dichiarazione di dissenso, la parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva, per l'accertamento del suo diritto ad usufruire del beneficio della pensione di inabilità e del riconoscimento dello status di soggetto portatore di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, legge 104/92, giudizio di merito conseguente alla procedura di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., definita con esito a lei sfavorevole.
L' si costituiva in giudizio deducendo l'infondatezza della domanda, della quale CP_1 chiedeva il rigetto.
La causa, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 25.11.2025 per il deposito di note.
La domanda è da disattendere, dovendosi ritenere condivisibili le puntuali e ben argomentate considerazioni del consulente d'ufficio nominato nell'odierno giudizio, il quale, sulla scorta della corposa documentazione in atti e dell'indagine clinica, ha concluso la sua relazione ritenendo che la ricorrente è invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa pari all'85% e non è soggetto portatore di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, legge 104/92 (cfr. CTU in atti).
Da qui il rigetto dell'opposizione.
Rilevato che parte ricorrente, soccombente, non ha reso in atti la dichiarazione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. ai fini dell'esenzione dalle spese, in quanto quella resa, in entrambe le fasi del giudizio, riguarda il diverso aspetto dell'esenzione dal pagamento del contributo unificato e per la quale il limite di reddito è più elevato, le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenendo conto che l' , nella CP_1 precedente fase dell'ATO, è stato assistito in giudizio dal funzionario designato e le spese di lite devono essere decurtate del 20%, sulla base dei parametri disposti dalla sentenza n. 9878/2019 emessa il 05/02/2019 dalla sezione lavoro della Suprema Corte.
Si pongono definitivamente a carico della parte ricorrente le spese di entrambe le c.t.u., liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
rigetta la domanda e, per l'effetto, dichiara la ricorrente non in Parte_1 possesso dei requisiti sanitari per avere diritto alle prestazioni richieste;
condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell' che si CP_1 liquidano in:
- € 1.200,00, oltre al rimborso delle spese vive prenotate a debito e delle spese generali come per legge, per la precedente fase di ATP;
- € 1.900,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, per la presente fase di opposizione;
pone ad integrale carico di parte ricorrente le spese di entrambe le c.t.u., liquidate con separato decreto.
Termini Imerese, all'esito della scadenza del termine del 25.11.2025 per il deposito di note.
Il Giudice
(Dott.ssa Giorgia Marcatajo)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Termini Imerese, nella persona della dott.ssa Giorgia Marcatajo, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel procedimento civile n. 3146/2024 R.G., promosso da
Parte_1
(avv.to CANGIALOSI SALVO) ricorrente contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore; CP_1
(avv.to CIANCIMINO ROSARIA) resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 26.07.2024, dopo la prevista dichiarazione di dissenso, la parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva, per l'accertamento del suo diritto ad usufruire del beneficio della pensione di inabilità e del riconoscimento dello status di soggetto portatore di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, legge 104/92, giudizio di merito conseguente alla procedura di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., definita con esito a lei sfavorevole.
L' si costituiva in giudizio deducendo l'infondatezza della domanda, della quale CP_1 chiedeva il rigetto.
La causa, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 25.11.2025 per il deposito di note.
La domanda è da disattendere, dovendosi ritenere condivisibili le puntuali e ben argomentate considerazioni del consulente d'ufficio nominato nell'odierno giudizio, il quale, sulla scorta della corposa documentazione in atti e dell'indagine clinica, ha concluso la sua relazione ritenendo che la ricorrente è invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa pari all'85% e non è soggetto portatore di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, legge 104/92 (cfr. CTU in atti).
Da qui il rigetto dell'opposizione.
Rilevato che parte ricorrente, soccombente, non ha reso in atti la dichiarazione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. ai fini dell'esenzione dalle spese, in quanto quella resa, in entrambe le fasi del giudizio, riguarda il diverso aspetto dell'esenzione dal pagamento del contributo unificato e per la quale il limite di reddito è più elevato, le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenendo conto che l' , nella CP_1 precedente fase dell'ATO, è stato assistito in giudizio dal funzionario designato e le spese di lite devono essere decurtate del 20%, sulla base dei parametri disposti dalla sentenza n. 9878/2019 emessa il 05/02/2019 dalla sezione lavoro della Suprema Corte.
Si pongono definitivamente a carico della parte ricorrente le spese di entrambe le c.t.u., liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
rigetta la domanda e, per l'effetto, dichiara la ricorrente non in Parte_1 possesso dei requisiti sanitari per avere diritto alle prestazioni richieste;
condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell' che si CP_1 liquidano in:
- € 1.200,00, oltre al rimborso delle spese vive prenotate a debito e delle spese generali come per legge, per la precedente fase di ATP;
- € 1.900,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, per la presente fase di opposizione;
pone ad integrale carico di parte ricorrente le spese di entrambe le c.t.u., liquidate con separato decreto.
Termini Imerese, all'esito della scadenza del termine del 25.11.2025 per il deposito di note.
Il Giudice
(Dott.ssa Giorgia Marcatajo)