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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 29/05/2025, n. 285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 285 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 55/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di LODI
Sezione prima civile
Il Tribunale di Lodi, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Elena Giuppi Presidente
dott. Giulia Isadora Loi Giudice dott. Carla Venditti Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 55/2024 promossa da:
(CF: ), nata a [...] il [...] residente in [...]Parte_1 C.F._1
(MI) Via Verdi n. 30 - rappresentata e difesa dall'avv.to Debora Baldoni RICORRENTE
contro
(C.F: ), nato a [...] il [...] residente a Controparte_1 C.F._2
Paullo, via Verdi 30 - rappresentato e difeso dall'Avv. Lorenza Cattaneo
RESISTENTE
E con l'intervento del PM
Conclusioni:
Conclusioni per Parte_1
“Nel merito
1. dichiarare la separazione coniugale tra le parti del giudizio.
2. Assegnare alla sig.ra la casa coniugale sita in PAULLO ove continuerà ad abitare con i figli Pt_1
maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, in particolare con riferimento a , con CP_2
conseguente ordine di rilascio della casa coniugale da parte del marito in un tempo che il Tribunale vorrà disporre e comunque non superiore a giorni 30.
1
3. Disporre a carico del padre un contributo al mantenimento dei figli pari ad € 200,00 mensili per il figlio , ad oggi studente per quanto concerne la figlia maggiorenne la madre si rimette CP_2
alla valutazione del Tribunale.
4. Disporre che la sig.ra possa incassare integralmente l'assegno unico universale relativo al Pt_1
figlio , stante il consenso prestato dal padre in sede di udienza presidenziale CP_2
5. Disporre che i genitori concorrano nel pagamento delle spese straordinarie relative ai figli nella misura del 50% ciascuno, con applicazione del Protocollo del Tribunale di Milano.
Le spese del processo dovranno essere compensate tra le parti.”
Conclusioni per Controparte_1
“Nel merito
1. Disporre la separazione coniugale tra le parti del giudizio;
2. In caso di richiesta della moglie, assegnare alla sig.ra la casa famigliare, sita in Paullo, via Pt_1
Verdi 30, censita presso il Comune di PAULLO al foglio 7, particella 531, sub 1;
3. Accertare e dichiarare che è economicamente autosufficiente;
Per_1
4. Disporre a carico del padre un contributo al mantenimento di pari ad € 150,00 mensili, CP_2 oltre rivalutazione annuale ISTAT, fino all'autosufficienza economica di quest'ultimo;
5. Disporre che la sig.ra possa incassare integralmente l'assegno unico universale relativo al Pt_1
figlio;
6. Disporre che i coniugi concorrano nel pagamento delle spese straordinarie relative di CP_2
nella misura del 50% ciascuno, con applicazione del Protocollo del Tribunale di Lodi;
7. Spese compensate.”
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1.Con ricorso depositato in data 11/01/2024, ha adito il Tribunale di Lodi al fine di Parte_1 ottenere la separazione legale dal coniuge , l'assegnazione della casa coniugale, Controparte_1
l'affidamento esclusivo del figlio (divenuto maggiorenne nelle more del giudizio), la CP_2 condanna del resistente a versare € 250,00 mensili a titolo di mantenimento del figlio minore ed €
100,00 per la figlia maggiorenne, la regolamentazione del diritto di visita tra il padre e in CP_2
accordo con la madre.
A fondamento delle proprie domande parte ricorrente ha dedotto le seguenti circostanze:
- La sig.ra ed il signor hanno contratto matrimonio in data 26/05/2008 in Paullo Pt_1 CP_1
(atto trascritto al n. 6 P. 2 S.A anno 2008 Comune di Paullo) e dalla loro unione sono nati due figli , il 11/01/2007, e il 26/12/2003. CP_2 Per_1
- L'unione coniugale è venuta meno a causa del comportamento del sig. che, dedito CP_1 all'uso di sostanze stupefacenti, si è disinteressato della famiglia e della vita dei figli e si è
2 assentato per lunghi periodi dalla casa coniugale, intrattenendo relazioni con altre donne, con le quali condivideva le sue dipendenze.
- Nel settembre 2023 il marito ha lasciato la casa coniugale, intrattenendo una relazione extraconiugale con una donna con la quale era solito passare a violenti litigi, per poi fare rientro nella casa coniugale nelle settimane successive.
- Il figlio vive con la madre nella casa coniugale, frequenta il terzo anno dell'istituto CP_2 professionale Clerici di San LI Milanese;
mentre la figlia maggiorenne vive Per_1 con la madre e lavora come operaia con contratto a tempo determinato con scadenza dicembre
2023 percependo uno stipendio di Euro 1.000,00 mensili ed è iscritta all'Università on line facoltà di scienze dell'educazione con un costo annuale di Euro 1.700,00 circa per il primo anno.
- La ricorrente ha svolto attività lavorativa presso un'impresa di pulizia con sede a Monza con reddito di Euro 10.447,00 per il 2023 e Euro 4.600,00 circa per il 2022 ed è titolare di un conto corrente postale con saldo al novembre 2023 di Euro 600,00.
- Il marito era titolare di una pensione di invalidità, probabilmente non rinnovata, è proprietario della casa familiare e lavora come manutentore presso lo Sporting Club di Verona.
2. Con comparsa depositata il 10/04/2024, si è costituito aderendo alla domanda di Controparte_1 separazione e domandando l'affido esclusivo alla madre del figlio , la suddivisione della casa CP_2 famigliare in due unità con assegnazione alla moglie della porzione maggiore, la corresponsione di €
200,00 mensili per il mantenimento del figlio minore, oltre al 50% delle spese straordinarie e la regolamentazione del diritto di visita secondo gli accordi raggiunti medio tempore tra i coniugi.
A fondamento delle proprie domande parte resistente ha dedotto le seguenti circostanze:
- nel 2015 il resistente ha scoperto di essere affetto da un melanoma al IV stadio, a causa del quale ha subito interventi chirurgici molto invasivi con un trattamento chemioterapico che lo hanno reso parzialmente incapace di svolgere le sue abituali occupazioni;
- questa difficile situazione ha portato il sig. a fare ricorso all'uso di sostanze CP_1 stupefacenti allontanandosi dalla moglie e dalla famiglia;
- nel settembre 2023, dopo continue discussioni avvenute anche davanti ai figli, egli ha lasciato la casa coniugale per rientrarvi solo alcuni giorni alla settimana e la convivenza è divenuta effettivamente intollerabile con il tempo;
- i coniugi condividono la casa familiare che, trattandosi di un appartamento sito al piano terra di una palazzina appartenente interamente alla famiglia è comodamente divisibile da CP_1 un muro in modo da ricavarne un monolocale per il sig. con ingresso indipendente e CP_1 un quadrilocale per la ricorrente e i figli;
3 - lo stato di salute del sig. gli impedisce di cercare una diversa soluzione abitativa;
CP_1
- a causa della perdita della corrispondenza contenente l'invito a sottoporsi a visita di revisione della Commissione Invalidi Civili il sog. ha perso l'assegno di invalidità che gli CP_1 spettava, avendo peraltro ripresentato doamnda, ed è attualmente disoccupato, lavorando solo saltuariamente come piccolo manutentore e percependo un introito di circa € 700,00 mensili.
3.Con istanza depositata il 9/04/2024 le parti, visto l'accordo raggiunto, hanno chiesto la trasformazione del rito in congiunto dichiarando di aver raggiunto un accorso sulle seguenti condizioni:
1. Disporre la separazione coniugale tra le parti del giudizio;
2. Disporre l'affidamento esclusivo di alla madre;
CP_2
3. Considerato il grave stato di malattia oncologica del sig. le parti convengono che lo stesso CP_1
si impegni, a proprie spese, entro 30 giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione, a dividere la casa famigliare, composta di 5,5 vani, sita in Paullo, via Verdi 30 censita presso il
Comune di PAULLO al foglio 7, particella 531, sub 1, in due unità, con ingresso indipendente e senza reciproco affaccio. La prima unità ricavata sarà pari a complessivi 4 vani, mentre la seconda sarà pari a 1,5 vani. Relativamente alle utenze di casa, essendo il contatore unico, il marito si impegna a versare alla moglie la propria quota entro e non oltre la scadenza dell'obbligazione medesima.
4. Assegnare alla sig.ra la porzione maggiore della casa famigliare, composta da 4 vani, sita Pt_1
in Paullo, via Verdi 30, censita presso il Comune di PAULLO al foglio 7, particella 531, sub 1 come sopra descritta.
5. Disporre a carico del padre un contributo al mantenimento dei figli pari ad € 200,00 mensili, oltre rivalutazione annuale ISTAT;
6. Disporre che la sig.ra possa incassare integralmente l'assegno unico universale relativo al Pt_1
figlio minore;
7. Disporre che i coniugi concorrano nel pagamento delle spese straordinarie relative ai figli nella misura del 50% ciascuno, con applicazione del Protocollo del Tribunale di Lodi;
8. Disporre il diritto di visita del padre al figlio minore secondo gli accordi tra loro assunti;
9. Spese compensate.
4. All'udienza del 17/05/2024 sono stati sentiti entrambi i coniugi. In particolare, la sig.ra ha Pt_1 dichiarato: “lavoro in una impresa di pulizie, percepisco 1300 euro netti mensili per 14 mensilità.
Abito nella casa familiare di proprietà del sig. In casa con noi ci sono entrambi i figli, la più CP_1 grande è iscritta all'università e sta lavorando;
invece frequenta la terza superiore, fa CP_2
l'alternanza scuola lavoro e si gestisce da solo. In questo periodo il sig. c'è e non c'è a casa, CP_1
non è presente tutti i giorni, quando vuole viene a casa. A volte va a lavorare fuori Paullo, a Verona.
4 È vero, è malato, la nostra relazione è finita e siamo d'accordo su questo. Tuttavia, la casa coniugale non deve diventare un rifugio per i problemi che lui può avere fuori. Ho paura che porti problemi in casa. Io voglio vivere questi anni sereni, se l'unica soluzione che si può trovare - perché la casa è sua - è la divisione dell'immobile lui in casa deve avere un comportamento che deve essere un fiore all'occhiello. Ho sporto una denuncia nel 2021; allora avevo denunciato un episodio avvenuto una sera, lui mi aveva chiesto dei soldi e io non glieli avevo dati, così mi ha tirato un calcio colpendomi all'occhio. I Carabinieri sono intervenuti e mi hanno portato in ospedale. Da lì è partita la denuncia, poi lui è andato fuori città per un periodo, quando è tornato ho voluto la separazione.”
L'avvocato di parte resistente ha confermato che pende un procedimento penale a carico del proprio assistito per maltrattamenti in famiglia e lesioni commessi in danno della sig.ra Pt_1
Sul punto parte ricorrente ha dichiarato: “a me non ha più dato fastidio, però mia suocera abita al piano di sopra – la nostra è una casa indipendente – e ho fastidio perché lui va sopra da sua mamma che urla e una volta ha chiamato i Carabinieri. Sono andata dai Servizi per capire come prendere una casa popolare. Da due mesi a questa parte il sig. mi dà 200 o 150 euro al mese, prima di CP_1 allora niente. Lui il padre a modo suo l'ha sempre fatto, con i figli ha un buon rapporto ma sulla parte economica un padre deve esserci al 100. ADR pago le utenze, aiuto mia suocera, prendo
l'assegno unico per 180 euro. 200 euro mensili quale contributo al mantenimento di per me CP_2 vanno bene”.
Il procuratore di parte resistente ha precisato che al sig. è stata applicata la misura cautelare CP_1 del divieto di avvicinamento nell'ambito di un secondo procedimento penale scaturito dalla denuncia- querela di un'altra donna.
Alla medesima udienza ha dichiarato: “confermo di lavorare in nero, sono Controparte_1
manutentore per le piscine da 22 anni. Avevo un contratto prima che mi ammalassi, poi nel 2015 mi
è stata riconosciuta la pensione. Per un periodo non mi sono più curato perché mi erano state sospese le terapie;
al momento devo riprenderle perché sono tornate le metastasi. La pensione ammontava a circa 700 euro mensili, mi sottoporrò a un nuovo controllo. La casa in cui abitiamo era dei miei genitori, mia mamma ci aiuta nelle spese;
non è vero che creo confusione, mia madre in casa non vuole né me né lei (riferito alla ricorrente) perché per lei la nostra separazione è un fallimento. ADR usavo hashish e cocaina fino a sei o sette mesi fa, poi ho smesso, ho trovato una ragazza e al momento frequento più donne. Sono stato seguito in passato dal Sert di Melegnano e anche lei (riferito alla ricorrente) mi ha sempre seguito. Ora fumo solo hashish. lo sento tutti i giorni, andiamo CP_2
d'accordissimo. Ci vediamo in giro per Paullo, idem con la Sono d'accordo Per_1 sull'affidamento esclusivo di , lei è una bravissima mamma. ADR la denuncia cui è seguita CP_2
l'applicazione della misura cautelare è di una mia ex ragazza con cui convivevo a Melegnano;
è
5 infondata, la denuncia è stata sporta solo quando si è saputo dell'altro procedimento penale. ADR in casa dormo in una stanzetta che ha un ingresso indipendente, nell'appartamento può essere alzato un muro e ognuno avrebbe la sua casa indipendente”.
A domanda la sig.ra ha aggiunto di aver avanzato richiesta per ottenere una casa popolare, che Pt_1
il padre è deceduto nel 2020 mentre la madre attualmente vive con la sorella ed il fratello in una casa popolare, che la casa familiare si compone di due appartamenti uniti, una porzione più grande composta da cucina, bagno, una sala ed una camera da letto ed una porzione più piccola composta da un letto ed un bagno.
Le parti hanno inoltre confermato le condizioni di separazione già concordate e il Tribunale ha assegnato termine per il deposito degli atti relativi ai procedimenti penali pendenti e note scritte in sostituzione dell'udienza.
4. In data 22/05/2024 il procuratore di parte resistente ha depositato gli atti relativi al procedimento penale n. R.G.N.R. 2343/21 – R.G. G.I.P. 1788/2022, contenente la denuncia-querela sporta dalla moglie per i maltrattamenti, le violenze e gli insulti subiti dal marito e quelli del procedimento penale n. R.G.N.R. 1504/24 -RG. G.I.P. 1337/24 relativo alla denuncia-querela presentata dalla sig.ra
[...]
, nell'ambito del quale è stata emessa l'ordinanza di applicazione della misura cautelare Parte_2
del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa con applicazione di strumento di controllo elettronico, nonché quelli relativi al procedimento penale n. R.G.N.R. 2543/21 – R.G.
G.I.P. 1788/2022 relativo ai delitti di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali ai danni di
Parte_1
Con note depositate per l'udienza del 24/05/2024 parte ricorrente ha insistito nelle conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo con ordine al resistente al rilascio della casa coniugale mentre parte resistente ha chiesto l'assegnazione della casa familiare alla ricorrente previsa suddivisione, a proprie spese, dell'appartamento in due unità immobiliari indipendenti.
Con ordinanza del 01/07/2024 il giudice relatore ha disposto l'audizione dei figli della coppia.
5. Entrambi i figli sono stati sentiti all'udienza del 20/09/2024, nel corso della quale è emerso che il resistente è stato, nelle more, sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere a seguito di udienza di convalida dell'arresto in flagranza e giudizio direttissimo tenutasi il 05/08/2024 per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, delitto per il quale è stato condannato dal Tribunale di Lodi con sentenza del 05/08/2024 in esito a rito abbreviato alla pena di anni 1 mesi 10 di reclusione.
All'udienza del 20/09/2024 LI ER ha dichiarato: “Studio al Clerici di San LI, meccanica. Sono al quarto anno. Dopo la scuola vorrei andare a lavorare in un'azienda a Zelo Buon
Persico, dato che la scuola mi ha già fornito un contatto. Ora vivo a Paullo in via Verdi 30 con la mia famiglia. Mio PA è ora in carcere. Prima c'è stato un periodo in cui stava con noi e un periodo
6 in cui lavorava tanto. Anche in questo secondo periodo lo vedevo almeno una volta a settimana. Da quando è in carcere, vado a trovarlo tutte le settimane. Lui è in carcere ad Opera, prima si trovava in quello di Lodi. Con mia mamma c'è un rapporto tranquillo, così come con mio padre. Tra di loro
i miei genitori litigano abbastanza. Anche con mia nonna e il suo compagno ho un rapporto sereno, così come con tutti i miei familiari. Sono sereno”. ha dichiarato:” Lavoro in un'azienda logistica da marzo 2024. Guadagno più o meno Testimone_1
1.200-1.300 euro al mese. L'azienda dista dieci minuti da casa mia. Il contratto è a tempo determinato e scade il 30 ottobre. Mi rinnoveranno il contratto, ma non so che tipo di contratto mi faranno. In casa contribuisco alle spese versando più o meno 100 euro al mese oppure occupandomi direttamente di qualche spesa. Grazie al lavoro sono indipendente: anche se non contribuisco molto in casa, comunque pago le mie spese. Vivo ancora con i miei genitori. Prima che arrestassero mio padre, lui stava a casa con noi, anche se spesso andava via per due o tre giorni nel corso della settimana. Con mio fratello vado d'accordo. Mia madre è come se fosse una mia amica. Anche mio PA è come se fosse un mio amico: ci sono stati periodi complicati per via di mio padre, poi con la sua malattia io mi sono legata ancora di più. Ci sono stati litigi a volte, ma penso sia normale. Mi auguro tutto finisca il più presto possibile e che ognuno abbia ciò di cui ha bisogno. Mi fa male vederlo in carcere e credo che non sia la misura adatta a lui. Lui ha bisogno di riprendersi, di fare un percorso riabilitativo. Mamma e PA settimanalmente litigavano. Le litigate non erano molto frequenti ma capitavano. Vivere sotto lo stesso tetto, basta. Lui e mia madre non ritengo opportuno vivano ancora insieme perché sono come una miccia e una scintilla e non vanno d'accordo. Mio padre è malato terminale e non credo sia opportuno che viva ancora con mia mamma. Se PA ha il diritto di tornare a casa spero lo sfrutti: io per lui ci sono, anche per contribuire a livello economico.
Sono disposta anche ad andare in un'altra casa con mia madre affinché lui torni a casa”.
Parte ricorrente ha inoltre dichiarato di rinunciare alla domanda di assegnazione della casa coniugale a condizione di venire ammessa alla graduatoria per l'assegnazione della casa popolare.
All'esito il giudice relatore ha fissato l'udienza di rimessione in decisione al 22/11/2024, successivamente differita al 28/03/2025 e sostituita dal deposito di note scritte.
Per l'udienza del 28/03/2025 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e depositato le proprie comparse conclusionali nelle quali parte resistente ha rappresentato che, a seguito del rilascio dell'abitazione da parte della sig.ra il sig. è rientrato presso la casa coniugale, sottoposto Pt_1 CP_1 alla misura cautelare degli arresti domiciliari, concessa dalla Corte d'Appello di Milano nell'ambito del procedimento n. 4630/2024 R.G.A. che ha altresì rideterminato la pena inflitta dal Tribunale di
Lodi con sentenza del 05/08/2024 in mesi 8 di reclusione. Parte ricorrente ha invece precisato di
7 essere uscita dalla casa coniugale solo temporaneamente insieme ai figli per consentire al marito di eseguire la pena inflittagli fuori dalle mura carcerarie.
All'esito la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
6. Domanda di separazione
La domanda diretta ad ottenere la separazione va accolta.
e hanno contratto matrimonio in data 26/05/2008 presso il Comune Parte_1 Controparte_1
di Paullo e dalla loro unione sono nati i figli LI ER in data 11/01/2007 e in Testimone_1
data 26/12/2003.
Dal contenuto degli atti difensivi e dalle conclusioni rassegnate è da ritenersi accertato senza ombra di dubbio che è venuta meno la comunione materiale e spirituale fra i coniugi e che la prosecuzione della convivenza tra gli stessi sia divenuta intollerabile ex art.151 co.1 c.c.
Va dunque pronunciata la separazione personale come richiesto da entrambe le parti.
7. Assegnazione della casa coniugale
Parte ricorrente ha altresì domandato l'assegnazione della casa coniugale sita in Paullo via Verdi n.
30 non essendo riuscita vincitrice del bando per l'assegnazione della casa popolare.
Ai sensi dell'articolo 337 sexies c.c. il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli a conservare una continuità abitativa.
Come ribadito dalla Suprema Corte, infatti, la casa familiare deve essere assegnata tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non autosufficienti a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate (Cassazione civile,
Sez. I, ordinanza n. 25604 del 12 ottobre 2018).
Tutto ciò premesso, rilevato che i figli della coppia hanno sempre vissuto nella casa coniugale e coabitano attualmente con la madre, e che , sebbene maggiorenne non è economicamente CP_2
autosufficiente, la casa coniugale deve essere assegnata alla ricorrente, in qualità di genitore convivente.
Conseguentemente deve essere ordinato il rilascio da parte del sig. entro 30 giorni. Non si CP_1
ritiene infatti opportuna la coabitazione fra i coniugi considerata la situazione complessiva del nucleo familiare, i precedenti penali, anche per gravi fatti di reato, e i numerosi procedimenti penali pendenti a carico del resistente.
8. Mantenimento dei figli e CP_2 Per_1
Parte ricorrente ha altresì formulato domanda di determinazione del mantenimento per entrambi i figli maggiorenni e Parte resistente ha chiesto invece di prevedere a carico del CP_2 Per_1
8 padre un contributo al mantenimento del figlio per l'importo di 150,00 Euro, oltre al 50% CP_2
delle spese straordinarie, e di dichiarare economicamente autosufficiente. Per_1
Si rammenta che i parametri per la determinazione del contributo al mantenimento dei figli sono dettati dall'art. 337 ter comma 4 c.c. e hanno riguardo in primis alla capacità reddituale e patrimoniale dei genitori in rapporto anche alle esigenze dei figli in relazione all'età degli stessi.
Ai sensi degli artt. 337 ter e 156 c.c. il giudice, in assenza di accordi diversi tra le parti, quantifica l'ammontare degli assegni, tenuto conto dei parametri previsti dalle disposizioni indicate, in un quantum determinato idoneo a coprire tutte le complessive esigenze di mantenimento, comprensive di quelle abitative, di vacanza, anche in relazione al tenore di vita complessivamente inteso goduto da figli e moglie, con esclusione delle spese c.d. straordinarie perché non prevedibili e quantificabili in via preventiva (Cass. Sez. I 8.6.2012 n. 9372, Cass. Sez. VI- I 18.9.2013 n. 21273).
Dalla documentazione reddituale depositata si evince la seguente situazione economica.
Parte ricorrente ha dichiarato di prestare attività lavorativa occasionale per una impresa di pulizie, percependo 1300 euro netti mensili per 14 mensilità.
In particolare, ha documentato di aver percepito negli anni d'imposta 2021 e 2022 Parte_1
rispettivamente i seguenti redditi da lavoro:
- per l'anno d'imposta 2022 € 10.447,42;
- per l'anno d'imposta 2021 € 4.628,83;
Parte resistente, a propria volta, ha dichiarato di lavorare in nero come piccolo manutentore percependo circa 700,00 Euro al mese e di aver fatto richiesta per l'indennità di invalidità.
Ha altresì documentato di essere comproprietario al 50% insieme alla madre dell'immobile nel quale insiste la casa coniugale.
Così ricostruita la situazione patrimoniale e reddituale dei coniugi, per quanto attiene al mantenimento dei figli, entrambi maggiorenni, occorre rilevare che sta proseguendo gli studi CP_2
e non è economicamente autosufficiente, mentre ha dichiarato di lavorare con continuità dal Per_1
marzo 2024, con contratto a tempo determinato che peraltro sarà rinnovato alla scadenza, percependo un reddito di 1.200-1.300 euro al mese;
la stessa può pertanto ritenersi economicamente autosufficiente a partire da detta data. Entrambi i figli coabitano con la madre e contribuisce Per_1
alle spese del nucleo familiare.
Ciò premesso, tenuto conto della situazione patrimoniale e reddituale allegata e documentata dalle parti, il Collegio ritiene congruo che contribuisca al mantenimento del figlio Controparte_1
corrispondendo alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile pari a € 200,00, CP_2
da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, comprensiva delle spese straordinarie relative al figlio, e versi alla ricorrente la somma mensile di € 100,00 a titolo di contributo al mantenimento di
9 comprensiva delle spese straordinarie relative alla figlia, dalla data di deposito del ricorso Per_1
fino al marzo 2024.
Per quanto attiene alla percezione dell'assegno unico per il figlio , il Tribunale prende atto CP_2
che le parti concordano che lo stesso sarà percepito integralmente dalla ricorrente.
9. Spese di giudizio
Le spese di lite, vista la concorde richiesta delle parti e tenuto conto della natura del contenzioso, della situazione di fatto esistente tra le parti e della parziale soccombenza reciproca in ordine alla assegnazione della casa coniugale e al contributo al mantenimento per i figli, devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis:
1. Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio in data 26/05/2008 in Paullo (MI) (registrato nei registri dello Stato
Civile del Comune di Paullo nell'anno 2008 Numero 6 Parte II Serie A);
2. Assegna la casa coniugale a ove continuerà ad abitare con i figli, con Parte_1 conseguente ordine di rilascio della casa coniugale da parte del marito entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente sentenza;
3. Dispone che corrisponda a entro il 5 di ogni mese, a titolo Controparte_1 Parte_1 di mantenimento del figlio LI ER la somma complessiva di €200,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da intendersi comprensiva delle spese straordinarie, a far data dal deposito della domanda giudiziale;
4. Dispone che corrisponda a a titolo di mantenimento della Controparte_1 Parte_1 figlia la somma complessiva di € 100,00, da intendersi comprensiva delle Testimone_1 spese straordinarie, a far data dal deposito della domanda giudiziale al marzo 2024.
5. Spese compensate.
Manda alla cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Paullo perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Lodi nella camera di consiglio del 15.04.2025.
Il giudice Est. Il Presidente dott.ssa Carla Venditti dott.ssa Elena Giuppi
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di LODI
Sezione prima civile
Il Tribunale di Lodi, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Elena Giuppi Presidente
dott. Giulia Isadora Loi Giudice dott. Carla Venditti Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 55/2024 promossa da:
(CF: ), nata a [...] il [...] residente in [...]Parte_1 C.F._1
(MI) Via Verdi n. 30 - rappresentata e difesa dall'avv.to Debora Baldoni RICORRENTE
contro
(C.F: ), nato a [...] il [...] residente a Controparte_1 C.F._2
Paullo, via Verdi 30 - rappresentato e difeso dall'Avv. Lorenza Cattaneo
RESISTENTE
E con l'intervento del PM
Conclusioni:
Conclusioni per Parte_1
“Nel merito
1. dichiarare la separazione coniugale tra le parti del giudizio.
2. Assegnare alla sig.ra la casa coniugale sita in PAULLO ove continuerà ad abitare con i figli Pt_1
maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, in particolare con riferimento a , con CP_2
conseguente ordine di rilascio della casa coniugale da parte del marito in un tempo che il Tribunale vorrà disporre e comunque non superiore a giorni 30.
1
3. Disporre a carico del padre un contributo al mantenimento dei figli pari ad € 200,00 mensili per il figlio , ad oggi studente per quanto concerne la figlia maggiorenne la madre si rimette CP_2
alla valutazione del Tribunale.
4. Disporre che la sig.ra possa incassare integralmente l'assegno unico universale relativo al Pt_1
figlio , stante il consenso prestato dal padre in sede di udienza presidenziale CP_2
5. Disporre che i genitori concorrano nel pagamento delle spese straordinarie relative ai figli nella misura del 50% ciascuno, con applicazione del Protocollo del Tribunale di Milano.
Le spese del processo dovranno essere compensate tra le parti.”
Conclusioni per Controparte_1
“Nel merito
1. Disporre la separazione coniugale tra le parti del giudizio;
2. In caso di richiesta della moglie, assegnare alla sig.ra la casa famigliare, sita in Paullo, via Pt_1
Verdi 30, censita presso il Comune di PAULLO al foglio 7, particella 531, sub 1;
3. Accertare e dichiarare che è economicamente autosufficiente;
Per_1
4. Disporre a carico del padre un contributo al mantenimento di pari ad € 150,00 mensili, CP_2 oltre rivalutazione annuale ISTAT, fino all'autosufficienza economica di quest'ultimo;
5. Disporre che la sig.ra possa incassare integralmente l'assegno unico universale relativo al Pt_1
figlio;
6. Disporre che i coniugi concorrano nel pagamento delle spese straordinarie relative di CP_2
nella misura del 50% ciascuno, con applicazione del Protocollo del Tribunale di Lodi;
7. Spese compensate.”
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1.Con ricorso depositato in data 11/01/2024, ha adito il Tribunale di Lodi al fine di Parte_1 ottenere la separazione legale dal coniuge , l'assegnazione della casa coniugale, Controparte_1
l'affidamento esclusivo del figlio (divenuto maggiorenne nelle more del giudizio), la CP_2 condanna del resistente a versare € 250,00 mensili a titolo di mantenimento del figlio minore ed €
100,00 per la figlia maggiorenne, la regolamentazione del diritto di visita tra il padre e in CP_2
accordo con la madre.
A fondamento delle proprie domande parte ricorrente ha dedotto le seguenti circostanze:
- La sig.ra ed il signor hanno contratto matrimonio in data 26/05/2008 in Paullo Pt_1 CP_1
(atto trascritto al n. 6 P. 2 S.A anno 2008 Comune di Paullo) e dalla loro unione sono nati due figli , il 11/01/2007, e il 26/12/2003. CP_2 Per_1
- L'unione coniugale è venuta meno a causa del comportamento del sig. che, dedito CP_1 all'uso di sostanze stupefacenti, si è disinteressato della famiglia e della vita dei figli e si è
2 assentato per lunghi periodi dalla casa coniugale, intrattenendo relazioni con altre donne, con le quali condivideva le sue dipendenze.
- Nel settembre 2023 il marito ha lasciato la casa coniugale, intrattenendo una relazione extraconiugale con una donna con la quale era solito passare a violenti litigi, per poi fare rientro nella casa coniugale nelle settimane successive.
- Il figlio vive con la madre nella casa coniugale, frequenta il terzo anno dell'istituto CP_2 professionale Clerici di San LI Milanese;
mentre la figlia maggiorenne vive Per_1 con la madre e lavora come operaia con contratto a tempo determinato con scadenza dicembre
2023 percependo uno stipendio di Euro 1.000,00 mensili ed è iscritta all'Università on line facoltà di scienze dell'educazione con un costo annuale di Euro 1.700,00 circa per il primo anno.
- La ricorrente ha svolto attività lavorativa presso un'impresa di pulizia con sede a Monza con reddito di Euro 10.447,00 per il 2023 e Euro 4.600,00 circa per il 2022 ed è titolare di un conto corrente postale con saldo al novembre 2023 di Euro 600,00.
- Il marito era titolare di una pensione di invalidità, probabilmente non rinnovata, è proprietario della casa familiare e lavora come manutentore presso lo Sporting Club di Verona.
2. Con comparsa depositata il 10/04/2024, si è costituito aderendo alla domanda di Controparte_1 separazione e domandando l'affido esclusivo alla madre del figlio , la suddivisione della casa CP_2 famigliare in due unità con assegnazione alla moglie della porzione maggiore, la corresponsione di €
200,00 mensili per il mantenimento del figlio minore, oltre al 50% delle spese straordinarie e la regolamentazione del diritto di visita secondo gli accordi raggiunti medio tempore tra i coniugi.
A fondamento delle proprie domande parte resistente ha dedotto le seguenti circostanze:
- nel 2015 il resistente ha scoperto di essere affetto da un melanoma al IV stadio, a causa del quale ha subito interventi chirurgici molto invasivi con un trattamento chemioterapico che lo hanno reso parzialmente incapace di svolgere le sue abituali occupazioni;
- questa difficile situazione ha portato il sig. a fare ricorso all'uso di sostanze CP_1 stupefacenti allontanandosi dalla moglie e dalla famiglia;
- nel settembre 2023, dopo continue discussioni avvenute anche davanti ai figli, egli ha lasciato la casa coniugale per rientrarvi solo alcuni giorni alla settimana e la convivenza è divenuta effettivamente intollerabile con il tempo;
- i coniugi condividono la casa familiare che, trattandosi di un appartamento sito al piano terra di una palazzina appartenente interamente alla famiglia è comodamente divisibile da CP_1 un muro in modo da ricavarne un monolocale per il sig. con ingresso indipendente e CP_1 un quadrilocale per la ricorrente e i figli;
3 - lo stato di salute del sig. gli impedisce di cercare una diversa soluzione abitativa;
CP_1
- a causa della perdita della corrispondenza contenente l'invito a sottoporsi a visita di revisione della Commissione Invalidi Civili il sog. ha perso l'assegno di invalidità che gli CP_1 spettava, avendo peraltro ripresentato doamnda, ed è attualmente disoccupato, lavorando solo saltuariamente come piccolo manutentore e percependo un introito di circa € 700,00 mensili.
3.Con istanza depositata il 9/04/2024 le parti, visto l'accordo raggiunto, hanno chiesto la trasformazione del rito in congiunto dichiarando di aver raggiunto un accorso sulle seguenti condizioni:
1. Disporre la separazione coniugale tra le parti del giudizio;
2. Disporre l'affidamento esclusivo di alla madre;
CP_2
3. Considerato il grave stato di malattia oncologica del sig. le parti convengono che lo stesso CP_1
si impegni, a proprie spese, entro 30 giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione, a dividere la casa famigliare, composta di 5,5 vani, sita in Paullo, via Verdi 30 censita presso il
Comune di PAULLO al foglio 7, particella 531, sub 1, in due unità, con ingresso indipendente e senza reciproco affaccio. La prima unità ricavata sarà pari a complessivi 4 vani, mentre la seconda sarà pari a 1,5 vani. Relativamente alle utenze di casa, essendo il contatore unico, il marito si impegna a versare alla moglie la propria quota entro e non oltre la scadenza dell'obbligazione medesima.
4. Assegnare alla sig.ra la porzione maggiore della casa famigliare, composta da 4 vani, sita Pt_1
in Paullo, via Verdi 30, censita presso il Comune di PAULLO al foglio 7, particella 531, sub 1 come sopra descritta.
5. Disporre a carico del padre un contributo al mantenimento dei figli pari ad € 200,00 mensili, oltre rivalutazione annuale ISTAT;
6. Disporre che la sig.ra possa incassare integralmente l'assegno unico universale relativo al Pt_1
figlio minore;
7. Disporre che i coniugi concorrano nel pagamento delle spese straordinarie relative ai figli nella misura del 50% ciascuno, con applicazione del Protocollo del Tribunale di Lodi;
8. Disporre il diritto di visita del padre al figlio minore secondo gli accordi tra loro assunti;
9. Spese compensate.
4. All'udienza del 17/05/2024 sono stati sentiti entrambi i coniugi. In particolare, la sig.ra ha Pt_1 dichiarato: “lavoro in una impresa di pulizie, percepisco 1300 euro netti mensili per 14 mensilità.
Abito nella casa familiare di proprietà del sig. In casa con noi ci sono entrambi i figli, la più CP_1 grande è iscritta all'università e sta lavorando;
invece frequenta la terza superiore, fa CP_2
l'alternanza scuola lavoro e si gestisce da solo. In questo periodo il sig. c'è e non c'è a casa, CP_1
non è presente tutti i giorni, quando vuole viene a casa. A volte va a lavorare fuori Paullo, a Verona.
4 È vero, è malato, la nostra relazione è finita e siamo d'accordo su questo. Tuttavia, la casa coniugale non deve diventare un rifugio per i problemi che lui può avere fuori. Ho paura che porti problemi in casa. Io voglio vivere questi anni sereni, se l'unica soluzione che si può trovare - perché la casa è sua - è la divisione dell'immobile lui in casa deve avere un comportamento che deve essere un fiore all'occhiello. Ho sporto una denuncia nel 2021; allora avevo denunciato un episodio avvenuto una sera, lui mi aveva chiesto dei soldi e io non glieli avevo dati, così mi ha tirato un calcio colpendomi all'occhio. I Carabinieri sono intervenuti e mi hanno portato in ospedale. Da lì è partita la denuncia, poi lui è andato fuori città per un periodo, quando è tornato ho voluto la separazione.”
L'avvocato di parte resistente ha confermato che pende un procedimento penale a carico del proprio assistito per maltrattamenti in famiglia e lesioni commessi in danno della sig.ra Pt_1
Sul punto parte ricorrente ha dichiarato: “a me non ha più dato fastidio, però mia suocera abita al piano di sopra – la nostra è una casa indipendente – e ho fastidio perché lui va sopra da sua mamma che urla e una volta ha chiamato i Carabinieri. Sono andata dai Servizi per capire come prendere una casa popolare. Da due mesi a questa parte il sig. mi dà 200 o 150 euro al mese, prima di CP_1 allora niente. Lui il padre a modo suo l'ha sempre fatto, con i figli ha un buon rapporto ma sulla parte economica un padre deve esserci al 100. ADR pago le utenze, aiuto mia suocera, prendo
l'assegno unico per 180 euro. 200 euro mensili quale contributo al mantenimento di per me CP_2 vanno bene”.
Il procuratore di parte resistente ha precisato che al sig. è stata applicata la misura cautelare CP_1 del divieto di avvicinamento nell'ambito di un secondo procedimento penale scaturito dalla denuncia- querela di un'altra donna.
Alla medesima udienza ha dichiarato: “confermo di lavorare in nero, sono Controparte_1
manutentore per le piscine da 22 anni. Avevo un contratto prima che mi ammalassi, poi nel 2015 mi
è stata riconosciuta la pensione. Per un periodo non mi sono più curato perché mi erano state sospese le terapie;
al momento devo riprenderle perché sono tornate le metastasi. La pensione ammontava a circa 700 euro mensili, mi sottoporrò a un nuovo controllo. La casa in cui abitiamo era dei miei genitori, mia mamma ci aiuta nelle spese;
non è vero che creo confusione, mia madre in casa non vuole né me né lei (riferito alla ricorrente) perché per lei la nostra separazione è un fallimento. ADR usavo hashish e cocaina fino a sei o sette mesi fa, poi ho smesso, ho trovato una ragazza e al momento frequento più donne. Sono stato seguito in passato dal Sert di Melegnano e anche lei (riferito alla ricorrente) mi ha sempre seguito. Ora fumo solo hashish. lo sento tutti i giorni, andiamo CP_2
d'accordissimo. Ci vediamo in giro per Paullo, idem con la Sono d'accordo Per_1 sull'affidamento esclusivo di , lei è una bravissima mamma. ADR la denuncia cui è seguita CP_2
l'applicazione della misura cautelare è di una mia ex ragazza con cui convivevo a Melegnano;
è
5 infondata, la denuncia è stata sporta solo quando si è saputo dell'altro procedimento penale. ADR in casa dormo in una stanzetta che ha un ingresso indipendente, nell'appartamento può essere alzato un muro e ognuno avrebbe la sua casa indipendente”.
A domanda la sig.ra ha aggiunto di aver avanzato richiesta per ottenere una casa popolare, che Pt_1
il padre è deceduto nel 2020 mentre la madre attualmente vive con la sorella ed il fratello in una casa popolare, che la casa familiare si compone di due appartamenti uniti, una porzione più grande composta da cucina, bagno, una sala ed una camera da letto ed una porzione più piccola composta da un letto ed un bagno.
Le parti hanno inoltre confermato le condizioni di separazione già concordate e il Tribunale ha assegnato termine per il deposito degli atti relativi ai procedimenti penali pendenti e note scritte in sostituzione dell'udienza.
4. In data 22/05/2024 il procuratore di parte resistente ha depositato gli atti relativi al procedimento penale n. R.G.N.R. 2343/21 – R.G. G.I.P. 1788/2022, contenente la denuncia-querela sporta dalla moglie per i maltrattamenti, le violenze e gli insulti subiti dal marito e quelli del procedimento penale n. R.G.N.R. 1504/24 -RG. G.I.P. 1337/24 relativo alla denuncia-querela presentata dalla sig.ra
[...]
, nell'ambito del quale è stata emessa l'ordinanza di applicazione della misura cautelare Parte_2
del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa con applicazione di strumento di controllo elettronico, nonché quelli relativi al procedimento penale n. R.G.N.R. 2543/21 – R.G.
G.I.P. 1788/2022 relativo ai delitti di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali ai danni di
Parte_1
Con note depositate per l'udienza del 24/05/2024 parte ricorrente ha insistito nelle conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo con ordine al resistente al rilascio della casa coniugale mentre parte resistente ha chiesto l'assegnazione della casa familiare alla ricorrente previsa suddivisione, a proprie spese, dell'appartamento in due unità immobiliari indipendenti.
Con ordinanza del 01/07/2024 il giudice relatore ha disposto l'audizione dei figli della coppia.
5. Entrambi i figli sono stati sentiti all'udienza del 20/09/2024, nel corso della quale è emerso che il resistente è stato, nelle more, sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere a seguito di udienza di convalida dell'arresto in flagranza e giudizio direttissimo tenutasi il 05/08/2024 per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, delitto per il quale è stato condannato dal Tribunale di Lodi con sentenza del 05/08/2024 in esito a rito abbreviato alla pena di anni 1 mesi 10 di reclusione.
All'udienza del 20/09/2024 LI ER ha dichiarato: “Studio al Clerici di San LI, meccanica. Sono al quarto anno. Dopo la scuola vorrei andare a lavorare in un'azienda a Zelo Buon
Persico, dato che la scuola mi ha già fornito un contatto. Ora vivo a Paullo in via Verdi 30 con la mia famiglia. Mio PA è ora in carcere. Prima c'è stato un periodo in cui stava con noi e un periodo
6 in cui lavorava tanto. Anche in questo secondo periodo lo vedevo almeno una volta a settimana. Da quando è in carcere, vado a trovarlo tutte le settimane. Lui è in carcere ad Opera, prima si trovava in quello di Lodi. Con mia mamma c'è un rapporto tranquillo, così come con mio padre. Tra di loro
i miei genitori litigano abbastanza. Anche con mia nonna e il suo compagno ho un rapporto sereno, così come con tutti i miei familiari. Sono sereno”. ha dichiarato:” Lavoro in un'azienda logistica da marzo 2024. Guadagno più o meno Testimone_1
1.200-1.300 euro al mese. L'azienda dista dieci minuti da casa mia. Il contratto è a tempo determinato e scade il 30 ottobre. Mi rinnoveranno il contratto, ma non so che tipo di contratto mi faranno. In casa contribuisco alle spese versando più o meno 100 euro al mese oppure occupandomi direttamente di qualche spesa. Grazie al lavoro sono indipendente: anche se non contribuisco molto in casa, comunque pago le mie spese. Vivo ancora con i miei genitori. Prima che arrestassero mio padre, lui stava a casa con noi, anche se spesso andava via per due o tre giorni nel corso della settimana. Con mio fratello vado d'accordo. Mia madre è come se fosse una mia amica. Anche mio PA è come se fosse un mio amico: ci sono stati periodi complicati per via di mio padre, poi con la sua malattia io mi sono legata ancora di più. Ci sono stati litigi a volte, ma penso sia normale. Mi auguro tutto finisca il più presto possibile e che ognuno abbia ciò di cui ha bisogno. Mi fa male vederlo in carcere e credo che non sia la misura adatta a lui. Lui ha bisogno di riprendersi, di fare un percorso riabilitativo. Mamma e PA settimanalmente litigavano. Le litigate non erano molto frequenti ma capitavano. Vivere sotto lo stesso tetto, basta. Lui e mia madre non ritengo opportuno vivano ancora insieme perché sono come una miccia e una scintilla e non vanno d'accordo. Mio padre è malato terminale e non credo sia opportuno che viva ancora con mia mamma. Se PA ha il diritto di tornare a casa spero lo sfrutti: io per lui ci sono, anche per contribuire a livello economico.
Sono disposta anche ad andare in un'altra casa con mia madre affinché lui torni a casa”.
Parte ricorrente ha inoltre dichiarato di rinunciare alla domanda di assegnazione della casa coniugale a condizione di venire ammessa alla graduatoria per l'assegnazione della casa popolare.
All'esito il giudice relatore ha fissato l'udienza di rimessione in decisione al 22/11/2024, successivamente differita al 28/03/2025 e sostituita dal deposito di note scritte.
Per l'udienza del 28/03/2025 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e depositato le proprie comparse conclusionali nelle quali parte resistente ha rappresentato che, a seguito del rilascio dell'abitazione da parte della sig.ra il sig. è rientrato presso la casa coniugale, sottoposto Pt_1 CP_1 alla misura cautelare degli arresti domiciliari, concessa dalla Corte d'Appello di Milano nell'ambito del procedimento n. 4630/2024 R.G.A. che ha altresì rideterminato la pena inflitta dal Tribunale di
Lodi con sentenza del 05/08/2024 in mesi 8 di reclusione. Parte ricorrente ha invece precisato di
7 essere uscita dalla casa coniugale solo temporaneamente insieme ai figli per consentire al marito di eseguire la pena inflittagli fuori dalle mura carcerarie.
All'esito la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
6. Domanda di separazione
La domanda diretta ad ottenere la separazione va accolta.
e hanno contratto matrimonio in data 26/05/2008 presso il Comune Parte_1 Controparte_1
di Paullo e dalla loro unione sono nati i figli LI ER in data 11/01/2007 e in Testimone_1
data 26/12/2003.
Dal contenuto degli atti difensivi e dalle conclusioni rassegnate è da ritenersi accertato senza ombra di dubbio che è venuta meno la comunione materiale e spirituale fra i coniugi e che la prosecuzione della convivenza tra gli stessi sia divenuta intollerabile ex art.151 co.1 c.c.
Va dunque pronunciata la separazione personale come richiesto da entrambe le parti.
7. Assegnazione della casa coniugale
Parte ricorrente ha altresì domandato l'assegnazione della casa coniugale sita in Paullo via Verdi n.
30 non essendo riuscita vincitrice del bando per l'assegnazione della casa popolare.
Ai sensi dell'articolo 337 sexies c.c. il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli a conservare una continuità abitativa.
Come ribadito dalla Suprema Corte, infatti, la casa familiare deve essere assegnata tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non autosufficienti a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate (Cassazione civile,
Sez. I, ordinanza n. 25604 del 12 ottobre 2018).
Tutto ciò premesso, rilevato che i figli della coppia hanno sempre vissuto nella casa coniugale e coabitano attualmente con la madre, e che , sebbene maggiorenne non è economicamente CP_2
autosufficiente, la casa coniugale deve essere assegnata alla ricorrente, in qualità di genitore convivente.
Conseguentemente deve essere ordinato il rilascio da parte del sig. entro 30 giorni. Non si CP_1
ritiene infatti opportuna la coabitazione fra i coniugi considerata la situazione complessiva del nucleo familiare, i precedenti penali, anche per gravi fatti di reato, e i numerosi procedimenti penali pendenti a carico del resistente.
8. Mantenimento dei figli e CP_2 Per_1
Parte ricorrente ha altresì formulato domanda di determinazione del mantenimento per entrambi i figli maggiorenni e Parte resistente ha chiesto invece di prevedere a carico del CP_2 Per_1
8 padre un contributo al mantenimento del figlio per l'importo di 150,00 Euro, oltre al 50% CP_2
delle spese straordinarie, e di dichiarare economicamente autosufficiente. Per_1
Si rammenta che i parametri per la determinazione del contributo al mantenimento dei figli sono dettati dall'art. 337 ter comma 4 c.c. e hanno riguardo in primis alla capacità reddituale e patrimoniale dei genitori in rapporto anche alle esigenze dei figli in relazione all'età degli stessi.
Ai sensi degli artt. 337 ter e 156 c.c. il giudice, in assenza di accordi diversi tra le parti, quantifica l'ammontare degli assegni, tenuto conto dei parametri previsti dalle disposizioni indicate, in un quantum determinato idoneo a coprire tutte le complessive esigenze di mantenimento, comprensive di quelle abitative, di vacanza, anche in relazione al tenore di vita complessivamente inteso goduto da figli e moglie, con esclusione delle spese c.d. straordinarie perché non prevedibili e quantificabili in via preventiva (Cass. Sez. I 8.6.2012 n. 9372, Cass. Sez. VI- I 18.9.2013 n. 21273).
Dalla documentazione reddituale depositata si evince la seguente situazione economica.
Parte ricorrente ha dichiarato di prestare attività lavorativa occasionale per una impresa di pulizie, percependo 1300 euro netti mensili per 14 mensilità.
In particolare, ha documentato di aver percepito negli anni d'imposta 2021 e 2022 Parte_1
rispettivamente i seguenti redditi da lavoro:
- per l'anno d'imposta 2022 € 10.447,42;
- per l'anno d'imposta 2021 € 4.628,83;
Parte resistente, a propria volta, ha dichiarato di lavorare in nero come piccolo manutentore percependo circa 700,00 Euro al mese e di aver fatto richiesta per l'indennità di invalidità.
Ha altresì documentato di essere comproprietario al 50% insieme alla madre dell'immobile nel quale insiste la casa coniugale.
Così ricostruita la situazione patrimoniale e reddituale dei coniugi, per quanto attiene al mantenimento dei figli, entrambi maggiorenni, occorre rilevare che sta proseguendo gli studi CP_2
e non è economicamente autosufficiente, mentre ha dichiarato di lavorare con continuità dal Per_1
marzo 2024, con contratto a tempo determinato che peraltro sarà rinnovato alla scadenza, percependo un reddito di 1.200-1.300 euro al mese;
la stessa può pertanto ritenersi economicamente autosufficiente a partire da detta data. Entrambi i figli coabitano con la madre e contribuisce Per_1
alle spese del nucleo familiare.
Ciò premesso, tenuto conto della situazione patrimoniale e reddituale allegata e documentata dalle parti, il Collegio ritiene congruo che contribuisca al mantenimento del figlio Controparte_1
corrispondendo alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile pari a € 200,00, CP_2
da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, comprensiva delle spese straordinarie relative al figlio, e versi alla ricorrente la somma mensile di € 100,00 a titolo di contributo al mantenimento di
9 comprensiva delle spese straordinarie relative alla figlia, dalla data di deposito del ricorso Per_1
fino al marzo 2024.
Per quanto attiene alla percezione dell'assegno unico per il figlio , il Tribunale prende atto CP_2
che le parti concordano che lo stesso sarà percepito integralmente dalla ricorrente.
9. Spese di giudizio
Le spese di lite, vista la concorde richiesta delle parti e tenuto conto della natura del contenzioso, della situazione di fatto esistente tra le parti e della parziale soccombenza reciproca in ordine alla assegnazione della casa coniugale e al contributo al mantenimento per i figli, devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis:
1. Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio in data 26/05/2008 in Paullo (MI) (registrato nei registri dello Stato
Civile del Comune di Paullo nell'anno 2008 Numero 6 Parte II Serie A);
2. Assegna la casa coniugale a ove continuerà ad abitare con i figli, con Parte_1 conseguente ordine di rilascio della casa coniugale da parte del marito entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente sentenza;
3. Dispone che corrisponda a entro il 5 di ogni mese, a titolo Controparte_1 Parte_1 di mantenimento del figlio LI ER la somma complessiva di €200,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da intendersi comprensiva delle spese straordinarie, a far data dal deposito della domanda giudiziale;
4. Dispone che corrisponda a a titolo di mantenimento della Controparte_1 Parte_1 figlia la somma complessiva di € 100,00, da intendersi comprensiva delle Testimone_1 spese straordinarie, a far data dal deposito della domanda giudiziale al marzo 2024.
5. Spese compensate.
Manda alla cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Paullo perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Lodi nella camera di consiglio del 15.04.2025.
Il giudice Est. Il Presidente dott.ssa Carla Venditti dott.ssa Elena Giuppi
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