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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 27/11/2025, n. 3699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3699 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, I Sezione Civile, quale giudice di appello, nella persona del giudice designato, dott.ssa Aurelia Cuomo ha emesso la seguente
SENTENZA nell'ambito del procedimento iscritto al n. 2728/23 del R.G. vertente
T r a
, nato a [...] in data [...], rappresentato e difeso, in virtù di procura Parte_1 versata in atti, dall'avv. Ermanno De Nicola, presso il cui studio elettivamente domiciliata in Nocera
Inferiore alla via G. Matteotti, n. 14;
- appellante -
e
p.iva , in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, congiuntamente CP_1 P.IVA_1
e disgiuntamente, dall'Avv. Claire Kelly e dall'Avv. Maria Rosaria Staiano giusta procura in atti e come in atti dom.ta
- appellato -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 3841/23 del Giudice di Pace di Nocera Inferiore.
CONCLUSIONI: come da atti di causa da intendersi integralmente richiamate per relationem.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello, regolarmente notificato, ha impugnato la sentenza n. Parte_1
3841/2023 resa dal Giudice di Pace di Nocera Inferiore, depositata in cancelleria il 21.04.2023, eccependone l'erroneità nella parte in cui aveva rigettato la domanda di rimborso del costo del biglietto aereo acquistato dalla società appellata, per impossibilità oggettiva di fruire della prestazione per malattia del passeggero. si è costituito l'appellata, il quale ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità ed CP_2 improcedibilità del gravame e nel merito la sua infondatezza.
Instaurato il contraddittorio, ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 24.09.2025, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*
Preliminarmente va rilevata l'ammissibilità dell'appello in quanto ritualmente spiegato nel termine di cui all'art. 327 c.p.c. dal deposito della gravata sentenza. L'appello è altresì ammissibile sia in quanto la controversia è relativa a contratti sottoscritti mediante moduli o formulari unilateralmente predisposti, sia in quanto dalla lettura del medesimo è perfettamente evincibile quali sono le parti della sentenza impugnate, le ragioni poste a fondamento del gravame ed infine quali sono le modifiche richieste rispetto a siffatto provvedimento.
Ciò posto, l'appello è fondato e merita accoglimento per i motivi di seguito indicati.
Motivo essenziale di gravame concerne la ritenuta erroneità della sentenza di primo grado laddove ha escluso il diritto di a vedersi rimborsare il costo del biglietto aereo regolarmente Parte_1 CP_1 acquistato, per non aver potuto fruire della prestazione in quanto affetto da sciatalgia il giorno prima della partenza.
Il Giudice di prime cure ha ritenuto non provata la preventiva comunicazione dell'impedimento alla compagnia aerea e comunque non dovuto l'indennizzo.
La difesa di parte appellata si fonda essenzialmente, oltre che sulla mancata prova della tempestiva comunicazione dell'impedimento, sull'applicazione delle condizioni genarli di contratto che limitano il rimborso nei casi de quibus, al ricorrere di una “grave malattia” del passeggero, non sussistente nel caso di specie trattandosi di diagnosi di sciatalgia, guaribile in gg. 6.
Tuttavia va all'uopo evidenziato che le condizioni generali di contratto non sono state prodotte nel giudizio di primo grado, onere incombente sulla parte che le ha predisposte o che intende avvalersene.
Sicchè, in assenza di prova di siffatte clausole contrattuali che si assumono ritualmente accettate dalla controparte, non è possibile dar luogo alla loro applicazione al caso concreto, non operando ovviamente il principio iura novit curia.
In assenza di prova di disciplina contrattuale derogatoria di quella legale, è dunque quest'ultima che dovrà trovare applicazione.
Ai sensi del disposto dell'art. 945 codice della navigazione, il quale, nei primi tre commi dispone: “Se la partenza del passeggero è impedita per causa a lui non imputabile, il contratto è risolto e il vettore restituisce il prezzo di passaggio già pagato. Se l'impedimento riguarda uno dei congiunti o degli addetti alla famiglia, che dovevano viaggiare insieme, ciascuno dei passeggeri può chiedere la risoluzione del contratto alle stesse condizioni. Al vettore deve essere data tempestiva notizia dell'impedimento e il passeggero è responsabile del danno che il vettore provi di aver sopportato a causa della ritardata notizia dell'impedimento, entro il limite massimo dell'ammontare del prezzo del biglietto”. Pertanto il diritto al rimborso del costo del biglietto aereo in caso di mancata fruizione della prestazione da parte del passeggero è subordinato alla esistenza (e dunque prova) dell'impedimento, malattia nel caso di specie, e alla comunicazione tempestiva alla compagnia aerea.
Entrambi detti presupposti ricorrono nel caso sub iudice.
A differenza di quanto ritenuto dal GdP, la malattia è comprovata da un certificato medico ASL e la comunicazione, avvenuta il giorno prima della partenza, è dimostrata dalla produzione di pec, non specificamente disconosciuta dalla controparte. Quanto poi alla considerazione della tempestività della comunicazione, la stessa deve essere ovviamente valutata in relazione all'insorgenza ed evoluzione della malattia, sicchè anche il giorno prima della data di partenza deve considerarsi idonea ai fini del rimborso.
Di conseguenza, la sentenza appellata va certamente riformata laddove il Giudice di Pace ha rigettato la domanda e per l'effetto va condannata al pagamento in favore della controparte dell'importo CP_1 di euro 153,92 oltre interessi come per legge.
Quanto alle spese di lite del doppio grado di giudizio, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunziando, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, così decide:
1) Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma integrale della sentenza gravata, condanna CP_1 in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento in favore della controparte dell'importo di
[...] euro 153,92 oltre interessi come per legge;
2) Condanna in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento delle spese di lite in favore CP_1 della controparte, liquidate in euro 300,00 per il primo grado di lite ed euro 430,00 per il grado d'appello, oltre accessori di legge, con attribuzione.
Così deciso in Nocera Inferiore, 27.11.2025.
IL GIUDICE
Dr.ssa Aurelia
Cuomo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, I Sezione Civile, quale giudice di appello, nella persona del giudice designato, dott.ssa Aurelia Cuomo ha emesso la seguente
SENTENZA nell'ambito del procedimento iscritto al n. 2728/23 del R.G. vertente
T r a
, nato a [...] in data [...], rappresentato e difeso, in virtù di procura Parte_1 versata in atti, dall'avv. Ermanno De Nicola, presso il cui studio elettivamente domiciliata in Nocera
Inferiore alla via G. Matteotti, n. 14;
- appellante -
e
p.iva , in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, congiuntamente CP_1 P.IVA_1
e disgiuntamente, dall'Avv. Claire Kelly e dall'Avv. Maria Rosaria Staiano giusta procura in atti e come in atti dom.ta
- appellato -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 3841/23 del Giudice di Pace di Nocera Inferiore.
CONCLUSIONI: come da atti di causa da intendersi integralmente richiamate per relationem.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello, regolarmente notificato, ha impugnato la sentenza n. Parte_1
3841/2023 resa dal Giudice di Pace di Nocera Inferiore, depositata in cancelleria il 21.04.2023, eccependone l'erroneità nella parte in cui aveva rigettato la domanda di rimborso del costo del biglietto aereo acquistato dalla società appellata, per impossibilità oggettiva di fruire della prestazione per malattia del passeggero. si è costituito l'appellata, il quale ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità ed CP_2 improcedibilità del gravame e nel merito la sua infondatezza.
Instaurato il contraddittorio, ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 24.09.2025, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*
Preliminarmente va rilevata l'ammissibilità dell'appello in quanto ritualmente spiegato nel termine di cui all'art. 327 c.p.c. dal deposito della gravata sentenza. L'appello è altresì ammissibile sia in quanto la controversia è relativa a contratti sottoscritti mediante moduli o formulari unilateralmente predisposti, sia in quanto dalla lettura del medesimo è perfettamente evincibile quali sono le parti della sentenza impugnate, le ragioni poste a fondamento del gravame ed infine quali sono le modifiche richieste rispetto a siffatto provvedimento.
Ciò posto, l'appello è fondato e merita accoglimento per i motivi di seguito indicati.
Motivo essenziale di gravame concerne la ritenuta erroneità della sentenza di primo grado laddove ha escluso il diritto di a vedersi rimborsare il costo del biglietto aereo regolarmente Parte_1 CP_1 acquistato, per non aver potuto fruire della prestazione in quanto affetto da sciatalgia il giorno prima della partenza.
Il Giudice di prime cure ha ritenuto non provata la preventiva comunicazione dell'impedimento alla compagnia aerea e comunque non dovuto l'indennizzo.
La difesa di parte appellata si fonda essenzialmente, oltre che sulla mancata prova della tempestiva comunicazione dell'impedimento, sull'applicazione delle condizioni genarli di contratto che limitano il rimborso nei casi de quibus, al ricorrere di una “grave malattia” del passeggero, non sussistente nel caso di specie trattandosi di diagnosi di sciatalgia, guaribile in gg. 6.
Tuttavia va all'uopo evidenziato che le condizioni generali di contratto non sono state prodotte nel giudizio di primo grado, onere incombente sulla parte che le ha predisposte o che intende avvalersene.
Sicchè, in assenza di prova di siffatte clausole contrattuali che si assumono ritualmente accettate dalla controparte, non è possibile dar luogo alla loro applicazione al caso concreto, non operando ovviamente il principio iura novit curia.
In assenza di prova di disciplina contrattuale derogatoria di quella legale, è dunque quest'ultima che dovrà trovare applicazione.
Ai sensi del disposto dell'art. 945 codice della navigazione, il quale, nei primi tre commi dispone: “Se la partenza del passeggero è impedita per causa a lui non imputabile, il contratto è risolto e il vettore restituisce il prezzo di passaggio già pagato. Se l'impedimento riguarda uno dei congiunti o degli addetti alla famiglia, che dovevano viaggiare insieme, ciascuno dei passeggeri può chiedere la risoluzione del contratto alle stesse condizioni. Al vettore deve essere data tempestiva notizia dell'impedimento e il passeggero è responsabile del danno che il vettore provi di aver sopportato a causa della ritardata notizia dell'impedimento, entro il limite massimo dell'ammontare del prezzo del biglietto”. Pertanto il diritto al rimborso del costo del biglietto aereo in caso di mancata fruizione della prestazione da parte del passeggero è subordinato alla esistenza (e dunque prova) dell'impedimento, malattia nel caso di specie, e alla comunicazione tempestiva alla compagnia aerea.
Entrambi detti presupposti ricorrono nel caso sub iudice.
A differenza di quanto ritenuto dal GdP, la malattia è comprovata da un certificato medico ASL e la comunicazione, avvenuta il giorno prima della partenza, è dimostrata dalla produzione di pec, non specificamente disconosciuta dalla controparte. Quanto poi alla considerazione della tempestività della comunicazione, la stessa deve essere ovviamente valutata in relazione all'insorgenza ed evoluzione della malattia, sicchè anche il giorno prima della data di partenza deve considerarsi idonea ai fini del rimborso.
Di conseguenza, la sentenza appellata va certamente riformata laddove il Giudice di Pace ha rigettato la domanda e per l'effetto va condannata al pagamento in favore della controparte dell'importo CP_1 di euro 153,92 oltre interessi come per legge.
Quanto alle spese di lite del doppio grado di giudizio, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunziando, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, così decide:
1) Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma integrale della sentenza gravata, condanna CP_1 in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento in favore della controparte dell'importo di
[...] euro 153,92 oltre interessi come per legge;
2) Condanna in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento delle spese di lite in favore CP_1 della controparte, liquidate in euro 300,00 per il primo grado di lite ed euro 430,00 per il grado d'appello, oltre accessori di legge, con attribuzione.
Così deciso in Nocera Inferiore, 27.11.2025.
IL GIUDICE
Dr.ssa Aurelia
Cuomo